CONVENZIONE TRA
Allegato al disciplinare di gara
CONVENZIONE TRA
LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE (in seguito chiamata “Ente”) con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, cod. fisc. 80002690487, nella persona del Dirigente Area Servizi di Supporto, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell’Ente
E
…………….…………………………….(denominazione dell’Istituto di credito), C.F. n. …………………., con sede in ………………., Via ……………..………………. (in seguito chiamato “Gestore”), rappresentato dal Sig. ………………………, nato il ………………….a …………………………nella sua qualità di …………………………………………………….
PREMESSO CHE
l’Ente ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di tesoreria e cassa;
è stata presentata l’offerta tecnica ed economica ed è stata esperita la gara;
con determinazione n. __ del __.__.____ è stata approvata l’aggiudicazione in favore del Gestore, sulla base dell’offerta tecnica ed economica da questi presentata;
che l’Ente è incluso nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, così come previsto dall’articolo 1, commi da 391 a 394, della legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, ed è pertanto sottoposto al regime della “tesoreria unica”; è esclusa dal suddetto regime l’azienda speciale;
che l’Istituto, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
l’Ente riconosce all’Istituto cassiere aggiudicatario esclusivamente una somma annua a titolo di compenso forfettario onnicomprensivo per onorari, commissioni, interessi passivi ed altre forme di remunerazione.
Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1. L’Ente, con le modalità di cui alla presente convenzione, affida al Gestore il servizio di tesoreria e cassa della Camera di Commercio di Firenze, nonché l’eventuale custodia e amministrazione di titoli e valori.
2. Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell’attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere mediante semplice scambio di lettere.
3. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.
ART. 2
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di tesoreria e cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento concernente la “Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, di cui al DPR 254/2005, dello Statuto, dei Regolamenti camerali, dei patti stipulati con la presente convenzione, nonché la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 7.
2. Il servizio di tesoreria e cassa viene effettuato esclusivamente mediante un sistema di gestione informatica degli ordinativi di incasso e di pagamento integrato con la firma digitale qualificata accreditata CNIPA e basata sull’utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti.
3. Il Gestore si impegna pertanto, sin dal momento dell’aggiudicazione ad automatizzare, in modo completo ed integrato, la procedura di trasmissione, acquisizione e gestione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la “firma digitale qualificata”, assicurandone la piena operatività e funzionalità. Al Gestore saranno rimborsate, su presentazione di note trimestrali, le spese effettivamente sostenute per bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell’Ente per legge.
4. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche fornite dall’Ente e con modalità idonee a garantire la provenienza, l’integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell’Ente e del Gestore, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, la codifica del singolo movimento finanziario in entrata ed in uscita, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell’Ente e del Gestore dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato in formato XML, così come definito nella Circolare ABI. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software è a carico del Gestore, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti dai suddetti software all’interno del perimetro del soggetto cui sarà affidata la gestione del servizio di tesoreria e cassa (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell’Ente, di gestione, ecc.). In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'Ente.
5. In alcun modo il Gestore potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’Ente, restando ferma la condizione che i tracciati “proprietari” che verranno utilizzati per la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la “firma digitale qualificata” dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere.
6. Il Gestore dovrà fornire giornalmente un flusso elettronico contenente le seguenti informazioni: ordinativi ricevuti, ordinativi estinti totalmente o parzialmente, ordinativi in sospeso (da estinguere), introiti/pagamenti eseguiti senza ordinativi (da regolarizzare).
Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso il Gestore è tenuto a trasmettere idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l’elaborazione, l’esecuzione e lo storno con la relativa motivazione entro un giorno da quello di trasmissione dell’ordinativo informatico.
7. Il Gestore si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi all’Ente, qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di tesoreria e cassa che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione, ecc.
8. Durante il periodo di validità della convenzione, il Gestore si impegna, senza oneri per l’Ente ed in accordo con esso, ad apportare gli adeguamenti organizzativi ed informatici che si rendano necessari al fine dell'incremento di efficienza ed efficacia dei servizi erogati, tenuto conto del progresso tecnologico, con pagamenti in area SEPA e fuori area SEPA. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà con scambio di lettere.
ART. 3
RISCOSSIONI
1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’Ente, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal responsabile dell’ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati. Le reversali sono trasmesse al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito, tramite l’utilizzo del prodotto offerto da Infocamere S.C.p.A., già in uso presso l’Ente, che prevede inoltre l’adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che l’Ente e la banca si scambiano.
2. Le reversali devono contenere:
nome e cognome o ragione sociale del debitore;
codice fiscale del debitore;
causale;
importo in cifre e in lettere;
data di emissione;
codifica gestionale SIOPE.
3. Il Gestore è tenuto all’incasso, anche senza autorizzazione dell’Ente, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando apposita ricevuta. Il Gestore segnalerà tali incassi, con numerazione progressiva e specificandone la causale all’Ente richiedendo l’emissione delle relative reversali.
Le entrate riscosse senza reversale dovranno essere attribuite alla contabilità speciale fruttifera, salvo diversa indicazione dell’Ente.
4. Il prelevamento, tramite bonifico o giroconto, dai conti correnti postali intestati all’Ente è disposto esclusivamente dall’Ente medesimo con accredito e valuta al conto di gestione nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
5. Per tutte le altre riscossioni il Gestore applicherà la valuta dello stesso giorno di incasso o di accredito degli importi.
6. Il Gestore non può accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, ad esclusione di quanto specificato al precedente comma 4. Possono essere accettati assegni circolari, di traenza, o vidimati intestati all’Ente.
7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituiti all’Ente per gli adempimenti conseguenti.
ART. 4
PAGAMENTI
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Ente, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal responsabile dell’ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati. I mandati sono trasmessi al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito, tramite l’utilizzo del prodotto offerto da Infocamere S.C.p.A., già in uso presso le Camere di Commercio, che prevede inoltre l’adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che l’Ente e la banca si scambiano.
II Gestore è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale, fruttifera ed infruttifera, con le modalità previste dalle disposizioni in materia di tesoreria unica.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
nome e cognome o ragione sociale del creditore;
codice fiscale del creditore;
causale;
importo in cifre e in lettere;
modalità di estinzione del titolo;
data di emissione;
eventuale data di scadenza;
codifica gestionale SIOPE;
CIG e/o CUP (ove previsto).
3. Salvo quanto previsto al successivo art. 5, i pagamenti saranno effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti.
4. Il Gestore provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie dell’Ente, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni.
5. I mandati sono ammessi al pagamento entro il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della trasmissione al Gestore degli stessi mandati. Qualora i pagamenti abbiano scadenze prefissate, i relativi mandati saranno trasmessi al Gestore di norma due giorni lavorativi bancabili precedenti a detta scadenza.
6. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.
7. Per i pagamenti dei mandati è assegnata per l’Ente la valuta dello stesso giorno dell’operazione di pagamento.
8. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dall’Ente sull’ordinativo.
9. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute o, in caso di documento cartaceo, che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
10. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.
11. Per i pagamenti in assegno circolare all’ordine del creditore, sarà sufficiente l’annotazione del pagamento così effettuato apposto sul mandato dal Gestore convalidato, in caso di documento cartaceo, dal timbro datario e firma dell’Istituto.
12. I beneficiari dei relativi mandati saranno avvisati direttamente dall’Ente, solamente dopo l’avvenuta trasmissione dei mandati al Gestore.
13. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, l’Ente è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario.
14. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari. Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Firenze le eventuali commissioni applicate a carico dei beneficiari. Il Gestore dovrà altresì dare indicazione al beneficiario dell’importo trattenuto a tale titolo. Il pagamento di diversi mandati nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, deve essere effettuato con l’addebito di un’unica commissione, se dovuta.
15. In ogni caso, nessun addebito di commissione deve applicarsi alle operazioni concernenti:
emolumenti corrisposti a favore del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato (retribuzioni, prestiti o anticipazione su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine servizio o TFR, altri compensi);
pagamento di fatture per contratti di somministrazione di lavoro;
compensi ai tirocinanti;
indennità, gettoni, rimborsi e compensi al Presidente, ai membri degli altri organi istituzionali e delle commissioni camerali;
pagamenti disposti a favore di organismi del sistema camerale (Unioncamere Italiana, Unioncamere Toscana, Camere di Commercio, ecc.), di altri Enti e Amministrazioni Pubbliche e della Cassa Mutua;
ritenute sindacali;
premi di assicurazione;
fitti passivi;
risarcimento danni in esecuzione di sentenze giudiziarie;
sottoscrizione di quote azionarie e consortili, contributi a società ed organismi partecipati;
rimborsi di entrate erroneamente versate all’Ente;
pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali.
16. Il pagamento degli emolumenti da corrispondere alla generalità del personale dell’Ente dovrà essere eseguito direttamente dal Gestore con valuta fissa indicata dall’Ente.
17. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Ente per gli adempimenti conseguenti.
18. Su richiesta dell’Ente, il Gestore fornisce, entro il giorno lavorativo successivo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
19. Qualora, per problemi di ordine tecnico o per ragioni di eccezionale urgenza, non sia possibile l’emissione del mandato con procedura informatica in tempo utile per disporre il pagamento, la Camera potrà sostituire temporaneamente il mandato informatico con il documento cartaceo, contenente i medesimi dati e le firme di cui al successivo articolo 22.
ART. 5
ANTICIPAZIONE DI CASSA
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Ente.
2. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, su richiesta dell’Ente, il Gestore si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa.
3. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido saranno concordate di volta in volta tra Ente e Gestore.
4. L’istruttoria per l’eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.
5. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma 2 e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di tesoreria e cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal caso, l’Ente si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all’atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.
Parimenti il Gestore si impegna altresì a subentrare, all’atto dell’acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) dell’Ente nei confronti dell’attuale soggetto cassiere.
7. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto bancario dell’Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell’apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione massimo scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L’operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.
ART. 6
FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO
In base a quanto previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del DPR 254/2005, al cassiere è assegnato un fondo per il servizio di cassa interno.
Il Gestore provvederà, su richiesta della Camera, all’apertura di un conto corrente bancario intestato alla Camera di Commercio di Firenze – Servizio di cassa, sul quale sarà autorizzato ad operare esclusivamente il cassiere camerale, anche attraverso il servizio “Online Banking”.
L’apertura e la gestione del conto è compresa nel compenso forfettario di cui alle premesse ed allo stesso saranno estese tutte le condizioni previste dalla presente convenzione.
ART. 7
OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale presso gli sportelli della __________________ sita in Firenze, Via _______________________n._____ nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere e nel rispetto degli accordi di lavoro; svolgerà il servizio con la massima diligenza e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione, nonché di eventuali disguidi intervenuti nell’esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell’Ente.
Il Gestore inoltre dovrà avere cura di:
tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito “giornale di cassa” da trasmettere, anche con modalità telematiche, quotidianamente all’Ente, con particolare attenzione all’indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi;
trasmettere all’Ente almeno trimestralmente, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in sospeso e l’elenco delle reversali e dei mandati inevasi;
inviare all’Ente trimestralmente una nota relativa a bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento da rimborsare al Gestore;
trasmettere trimestralmente all’Ente l’estratto conto corrente o documento equipollente; l’Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l’approvazione dei documenti di rendiconto.
4. Il Gestore attiverà – senza alcun onere a carico dell’Ente - il servizio di home banking con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, entro il termine di _____________ (secondo quanto indicato nell’offerta tecnica in sede di gara) dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Il Gestore attiverà altresì – senza onere alcuno a carico dell’Ente - il servizio on line per l’invio telematico del file, con tracciato standard, relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti dell’Ente.
5. Il Gestore si impegna inoltre, sempre a propria cura e spese, ad effettuare i seguenti servizi con le modalità a fianco riportate:
Fornitura, installazione, manutenzione e disinstallazione di terminali POS presso gli sportelli indicati dall’Ente in numero minimo di 15 (quindici) e fino ad un numero massimo di ___________ (secondo quanto indicato nell’offerta tecnica in sede di gara), per l’incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant’altro necessario per la corretta prestazione del servizio.
6. Il Gestore si impegna a comunicare per tempo, prima dell’avvio dell’operatività del servizio, l’orario di apertura degli sportelli nonché, in seguito, ogni eventuale successiva variazione.
7. Il Gestore si impegna a dedicare personale idoneo a svolgere correttamente il servizio di tesoreria e cassa dell’Ente. Il Gestore individuerà nell’ambito della propria organizzazione l’interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l’Ente, dandone formale comunicazione allo stesso.
8. Il Gestore esegue le operazioni di bonifico bancario disposte dall’Ente tramite l’utilizzo del fondo servizio di cassa interno, senza addebito di alcuna commissione o spesa a carico dell’Ente.
9. Il Gestore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di informazione, comunicazione e rilevazione previsti dal SIOPE nonché dalla normativa vigente in materia di Tesoreria Unica, nonché a collaborare con l’Ente per gli adempimenti connessi.
ART. 8
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI
1. Il Gestore assume in custodia i valori mobiliari ed i titoli di credito consegnati dall’Ente. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell’Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto senza oneri nell’ambito della presente convenzione.
2. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi, senza regolari ordini dell’Ente, impartiti per iscritto.
ART. 9
VERIFICHE
Le verifiche dei documenti inerenti allo svolgimento del servizio di cassa e tesoreria di cui alla presente convenzione, che potranno essere promosse dalla Camera o dal Cassiere, dovranno essere eseguite nelle ore ordinarie di apertura degli uffici del Cassiere con la presenza del responsabile dell’Area Servizi di Supporto della Camera o di un suo delegato e di un funzionario del Cassiere.
Delle verifiche suddette sarà redatto verbale in duplice esemplare, firmato dagli intervenuti; uno degli esemplari verrà consegnato al Cassiere e l’altro alla Camera.
ART. 10
XXXXX XXXXXXXX E CREDITORE
Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa di cui all’articolo 5, viene corrisposto un interesse determinato applicando uno spread pari a …………… (spread indicato nell’offerta economica in sede di gara) con riferimento all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare (rilevabile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx/). La liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.
Su eventuali giacenze di cassa dell’Ente c/o il Gestore viene corrisposto un interesse determinato applicando una variazione positiva pari a …………. (variazione positiva indicata nell’offerta economica in sede di gara) con riferimento all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare (rilevabile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx/). La liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.
ART. 11
COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Gestore espleterà il servizio di tesoreria e cassa al costo annuo di euro…… IVA esclusa.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere mensilmente alla fatturazione elettronica dei servizi svolti ai sensi del DM n. 55/2013;
Il pagamento della fattura verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti, alle condizioni previste dalla presente e dall’allegato disciplinare, previa acquisizione della verifica di regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità. Si ricorda inoltre che la fattura è soggetta a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 190 del 23/12/2014) e precisamente l'art. 1, comma 629, lettera b) e dal decreto attuativo MEF del 23/01/2015, cd. “Split payment”;
Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, l’Ente provvederà a rimborsare al Gestore, previa presentazione con cadenza trimestrale di idonea documentazione, le somme effettivamente anticipate per bolli, imposte e tasse per conto dell’Ente stesso.
ART. 12
CONTO GIUDIZIALE
1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del DPR 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Gestore si impegna a trasmettere all’Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell’allegato E dello stesso decreto.
ART. 13
GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso.
2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
3. Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.
ART. 14
DURATA DEL SERVIZIO
1. La durata del servizio è stabilita in anni 2 (due), con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
2. Il Gestore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio, su richiesta dell’Ente, per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del contratto in essere, a condizioni invariate, e comunque per esigenze tecniche legate al nuovo affidamento.
3. Alla cessazione delle sue funzioni, il Gestore consegnerà al subentrante tutti i titoli e valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Gestore e all’Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi.
In particolare, il Gestore dovrà effettuare alla scadenza la consegna di tutti i documenti in formato digitale secondo quanto previsto dalla normativa sul C.A.D. – D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni - nel rispetto delle relative regole tecniche in modo da garantire integrità, immodificabilità e accessibilità nel tempo ai dati archiviati digitalmente.
ART. 15
CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE E LORO INTERPRETAZIONE
1. La sottoscrizione della convenzione da parte del Gestore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Con la firma della Convenzione, il Gestore accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nella presente convenzione, nel disciplinare, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
Le clausole contrattuali e le disposizioni della presente convenzione e del disciplinare devono essere interpretate, tenendo conto delle finalità perseguite dall’Ente con la Convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il presente affidamento del servizio di tesoreria e cassa, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall’Ente, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza.
2. La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del Gestore equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento del servizio.
ART. 16
PENALE
1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle prestazioni previste nella presente convenzione, l’aggiudicatario è tenuto al pagamento, a titolo di penale, per ciascun inadempimento di una somma variabile da euro 100,00 euro fino ad euro 500,00, parametrata alla gravità del ritardo e/o dell’inadempimento.
2. E’ fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno causato dall’Ente a terzi.
3. L’Ente potrà disporre una proroga dei termini, il cui mancato rispetto darebbe luogo all’applicazione delle penali sopra citate, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione addotte.
Art. 17
DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. Il Gestore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti.
ART. 18
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione della Convenzione trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. L’Ente si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita, da parte del Gestore, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio dalla documentazione di gara o dalla legge, ovvero qualora l'Impresa diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di procedure concorsuali;
b) sospensione o interruzione del servizio da parte del Gestore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) grave negligenza nell’esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave;
d) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;
e) commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Gestore;
f) quando per negligenza e/o inadempimento da parte del Gestore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalla presente convenzione e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra la Convenzione s’intenderà risolta di diritto non appena l’Ente avrà dichiarato al Gestore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola, stabilita ad esclusivo beneficio dell’Ente stesso.
4. In caso di risoluzione della Convenzione per mancato avvio del servizio per cause imputabili al Gestore, l’Ente si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri.
ART. 19
GARANZIA A FAVORE DELL’ENTE
1. Il Gestore garantisce l’Ente per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella presente Convenzione, nonché per ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, ed è perciò esonerato dal prestare cauzione.
STIPULA DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione viene redatta in triplice originale.
2. Sono a carico del Gestore le spese di redazione della presente Convenzione e le spese relative al bollo.
3. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro ed in misura fissa (ex artt. 5 e 40 del DPR 131/86).
Art. 21
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
1. Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, cui espressamente si rinvia.
2. E’ fatto espresso divieto al Gestore di cedere la Convenzione o subappaltarla a terzi, a pena di immediata risoluzione della Convenzione stessa ed il risarcimento degli eventuali danni.
ART. 22
ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. Il Gestore si rende disponibile ad offrire all’Associazione Cassa Mutua dei dipendenti della Camera di Commercio di Firenze la gestione di un separato conto corrente bancario intestato alla stessa, con il riconoscimento delle condizioni riservate alla sua migliore clientela.
2. Per i servizi non espressamente contemplati nella presente convenzione, il Gestore si obbliga ad applicare all’Ente le condizioni riservate alla sua migliore clientela.
3. L’Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe nonché i certificati di sottoscrizione con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
ART. 23
RISERVATEZZA
1. Il Gestore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. In particolare, il Gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che “estranei non autorizzati” prendano conoscenza dei dati medesimi.
ART. 24
CAUZIONE DEFINITIVA
La Banca è esonerata dal prestare cauzione per l'affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione, in quanto obbligata al rispetto di indici di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale per i quali è sottoposta a controllo ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
ART. 25
CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Ente elegge il proprio domicilio in Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 0 ed il Gestore in ………, Via………………………….. n. ..
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Prato, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione della presente convenzione il foro competente deve intendersi quello di Firenze.
ART. 26
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e dalla documentazione di gara, si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di contratti pubblici di servizi ed al Codice Civile.
Firenze, lì____________
Letto, confermato e sottoscritto.
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della presente convenzione.
Per il Gestore
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