ACCORDO QUADRO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI
ALLEGATO A
alla Delibera n. 427/22/CONS
ACCORDO QUADRO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI
TRA
L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E
LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E
LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;
VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce la competenza legislativa in materia di "ordinamento delle comunicazioni" tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito, TUSMA);
VISTE le leggi regionali che istituiscono i XX.XX.XXX;
VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Indirizzi generali relativi ai Corecom”;
VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Corecom”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, lettera q), secondo cui il Segretariato Generale cura i rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e svolge tutte le attività necessarie per la verifica del rispetto dell’Accordo quadro e delle connesse Convenzioni, verificando l’efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni ad essi delegate;
VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazione”;
VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 recante “Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche” come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 358/22/CONS del 12 ottobre 2022;
VISTA la delibera n. 683/20/CONS, del 17 dicembre 2020, recante “Proroga dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative Convenzioni”;
VISTA la delibera n. 374/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante “Proroga dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative Convenzioni”;
VISTE, nelle materie di delega, le delibere dell’Autorità, che costituiscono l’indirizzo per le azioni dei XX.XX.XXX.;
VISTE le intese della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 dicembre 2022;
CONSIDERATO l’esito del tavolo tecnico cui hanno preso parte i delegati dall’Autorità, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
CONCORDANO
1. È approvato l’articolato, sub allegato A, al presente atto che, nell’individuare i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali.
2. Le risorse finanziarie sono assegnate ai XX.XX.XXX secondo quanto previsto nella Tabella, allegato B, del presente atto.
Roma, ………….
Per
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome
XXXXXXX XXXXXXXXX
20.12.2022 13:15:34
GMT+01:00
Per
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Xxxxxxx Xxxxxxxxx AGCOM 16.12.2022
11:39:47
GMT+01:00
Per
la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Data: 20/12/2022 16:04:44
ALLEGATO sub A
alla Delibera n. 427/22/CONS
ARTICOLATO
Articolo 1 Oggetto dell’Accordo
1. Costituisce oggetto dell’Accordo Quadro l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’Autorità.
2. Le attività delegate a ciascun XX.XX.XXX. sono individuate tra quelle previste dall’art. 4 mediante la stipula di apposite convenzioni bilaterali tra l’Autorità e le Regioni, che richiamano il presente Accordo Quadro nel rispetto della normativa vigente.
3. Può costituire oggetto delle convenzioni di cui al comma 2 la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
4. Nelle materie oggetto della delega, l’Autorità può avvalersi dei XX.XX.XXX., per le attività di supporto alle iniziative sul territorio, quali indagini conoscitive, ricerche di settore, divulgazione e promozione di progetti regionali, nazionali ed europei, concordando con i medesimi Comitati le relative modalità di collaborazione e senza alcun onere a carico di questi ultimi.
5. Ogni convenzione prevede altresì la comunicazione all’Autorità di programmi di attività annuali relativi, in particolare, all’espletamento delle singole funzioni delegate.
Articolo 2 Strutture dedicate
1. L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività di propria competenza, relative al presente Accordo Quadro, opera tramite un’apposita struttura, individuata dalle disposizioni relative all’organizzazione interna.
2. I XX.XX.XXX. operano tramite strutture dedicate, specificamente individuate all’interno dell’organizzazione regionale e nel rispetto dell’autonomia della stessa, così da assicurare l’adeguato svolgimento delle attività oggetto delle deleghe.
3. L’Autorità verifica l’adeguatezza delle strutture dedicate di cui al precedente comma 2 rispetto alle funzioni delegate. A tal fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, i XX.XX.XXX. comunicano all’Autorità la dotazione organica del personale
assegnato alla struttura di supporto del XX.XX.XXX, con indicazione della categoria di inquadramento, del tempo di lavoro e delle funzioni attribuite al personale.
4. L’Autorità si riserva di non procedere alla stipula delle convenzioni per il conferimento delle deleghe ove rilevi la manifesta inadeguatezza delle strutture dedicate di cui al comma 2, anche tenuto conto dei carichi di lavoro pregressi.
Articolo 3
Il quadro finanziario della Convenzione
1. L’Autorità, sulla base delle proprie risorse disponibili a bilancio, definisce l’entità del contributo fisso annuale per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei XX.XX.XXX.
2. Le parti concordano altresì, nel rispetto delle norme e dei principi di contabilità pubblica, le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 all’Organo regionale presso cui è incardinato il XX.XX.XXX., in modo da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
3. L’ammontare delle risorse finanziarie individuate è ripartito, tra le varie Regioni/Consigli regionali, secondo i parametri di riferimento di cui alla tabella, allegato B.
Le risorse assegnate alle Regioni/Consigli sono utilizzate per l’esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese le attività di ricerca, progetti, corsi, convegni ed eventi ad esse connessi, con esclusione delle spese riferibili ad accoglienza e rappresentanza. Le risorse assegnate possono essere altresì utilizzate per le tipologie di spesa correlate al fabbisogno di personale.
4. I costi per la implementazione del sistema centralizzato di gestione online delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (ConciliaWeb) sono a carico dell’Autorità. Le modalità di funzionamento del predetto sistema, anche con riguardo all’assistenza dell’utenza debole, sono disciplinate con specifico regolamento, d’intesa tra le parti.
5. L’assegnazione delle risorse finanziarie è condizionata alla validazione con esito positivo, da parte dell’Autorità, della relazione di ciascun XX.XX.XXX. sull’attività svolta ai sensi dell’articolo 7.
Articolo 4
Contenuti delle convenzioni per il conferimento delle deleghe
1. Possono essere delegate, in particolare, le funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di tutela e garanzia, di risoluzione delle controversie, relativamente alle seguenti materie:
a) tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all’utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell’ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall’Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media
education promosse dagli stessi XX.XX.XXX nell’ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali;
b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell’articolo 35 del TUSMA;
c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
d) svolgimento del tentativo di conciliazione, limitatamente alle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi”, di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i.;
e) definizione delle controversie indicate all’articolo 14 del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi”, di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i., a esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell’Unione Europea di cui all’art. 25, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche e di quelle di cui all’art. 22, comma 1, del Regolamento di procedura. Ai fini del conferimento di tale delega, ciascun XX.XX.XXX., nell’ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;
g) gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall’Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all’interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.
2. L’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall’Autorità con apposito manuale di procedure operative.
Articolo 5
Principio di leale collaborazione e istituzione della Commissione paritetica nazionale
1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, s’impegnano ad un’attuazione dell’Accordo e della Convenzione nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. È istituita la Commissione paritetica di cui fanno parte un componente dell’Autorità, delegato dal Consiglio, con funzioni di Presidente, il responsabile e due funzionari dell’Ufficio XX.XX.XXX. e coordinamento ispettivo e, per le Regioni, un Presidente di XX.XX.XXX designato dai Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni; tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I componenti possono essere supportati, in relazione a specifici temi, da esperti nelle singole materie in discussione.
3. La Commissione paritetica ha la funzione di approfondire e proporre le soluzioni a eventuali problemi di coordinamento amministrativo e di attuazione del presente Accordo.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di funzionamento della Commissione sono definite dal Regolamento adottato con delibera n. 213/20/CONS, che l’Autorità, sentita la Commissione, si impegna a modificare opportunamente in attuazione del presente Accordo quadro, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Articolo 6 Inadempimento e poteri sostitutivi
1. L’Autorità procede ai necessari controlli in ordine all’adeguato esercizio delle funzioni oggetto di delega.
2. In caso di accertato inadempimento, anche parziale, nell’esercizio delle funzioni delegate, da parte di un Comitato, l’Autorità assegna un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale assume tutte le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.
3. Xxx, anche a seguito dell’esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 2, non risultino comunque utilmente esercitabili su base territoriale le funzioni delegate, in relazione alla gravità e alla durata dell’inadempimento, l’Autorità dispone la revoca, anche parziale, della delega delle relative funzioni e stabilisce il termine a far data dal quale viene revocato il contributo per le attività delegate non debitamente assolte.
4. Qualora, a fronte della cessazione delle funzioni dei Consigli regionali, per scadenza del mandato o per altra ragione, le Regioni non provvedano alla costituzione del nuovo Comitato nel termine di 45 giorni decorrente dalla predetta cessazione, l’Autorità esercita le funzioni delegate sino all’insediamento del nuovo Comitato. In ogni caso la
Regione/Consiglio regionale è tenuta/o a svolgere i relativi adempimenti propedeutici con diligenza e tempestività.
5. Ove una Regione/Consiglio regionale non sottoscriva la relativa Convenzione, decorsi sei mesi dalla mancata sottoscrizione, le funzioni oggetto di delega sono esercitate dall’Autorità, per l’ambito regionale di riferimento. In ogni caso, la Regione/Consiglio regionale è tenuta/o a svolgere i relativi adempimenti propedeutici con diligenza e tempestività.
6. Qualora una Regione/Consiglio regionale non venga ritenuta/o, da parte dell’Autorità, adeguata/o alla sottoscrizione della relativa Convenzione, le funzioni oggetto di delega sono esercitate dall’Autorità. In ogni caso la Regione/Consiglio regionale è tenuta/o a svolgere i relativi adempimenti propedeutici con diligenza e tempestività.
7. Nei giudizi relativi a provvedimenti adottati dai XX.XX.XXX nell’esercizio delle funzioni delegate, la costituzione in giudizio è effettuata dall’Autorità per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, in quanto titolare del potere delegato. Il XX.XX.XXX trasmette senza indugio all’Autorità una dettagliata relazione sull’attività svolta unitamente alla connessa documentazione, al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio e di assicurare una adeguata difesa. In caso di sistematico ritardo o di colpevole inadempimento nella trasmissione dei fascicoli, l’Autorità – valutata tale condotta – potrà disporre la revoca della delega delle funzioni relative agli atti oggetto di giudizio.
Articolo 7 Relazione annuale
1. Il XX.XX.XXX. trasmette all’Autorità, con cadenza annuale, entro il 31 marzo, sulla base del
programma di attività di cui all’art. 1, comma 5, una relazione sull’attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate.
2. L’Autorità rende adeguata evidenza pubblica delle attività svolte dai XX.XX.XXX. di cui al comma 1.
Articolo 8
Durata e disposizioni transitorie
1. Il presente Accordo Quadro, di durata quinquennale, e le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali, da stipularsi entro il 31 marzo 2023, hanno comunque effetto a far data dal 1° gennaio 2023.