COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
Provincia di Piacenza
Servizio Culturale
CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, UBICATO IN VIA EDISON
DAL 01/09/2018 AL 15/06/2021
Art. 1 – DEFINIZIONI E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune di Monticelli d’Ongina (Ente committente) intende appaltare il servizio di gestione del Centro sportivo comunale, ubicato in via Edison, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 35, 36 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in base ai criteri e delle modalità definite nel presente capitolato.
Per Gestore o Società si intende l’aggiudicatario al quale viene affidato il servizio di “Gestione del centro sportivo comunale”, comprendente i campi di calcio, il palazzetto dello sport e loro pertinenze ubicati a Monticelli d’Ongina, in via Edison.
Per Comune o Ente concedente si intende l’Amministrazione Comunale di Monticelli d’Ongina (Provincia di Piacenza) che affida il servizio.
L’Amministrazione Comunale cede in gestione, le strutture sportive site in via Edison di cui ai seguenti Lotti: LOTTO 1 – CAMPI DA CALCIO
Il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 20.000,00 IVA esclusa
LOTTO 2 – PALAZZETTO DELLO SPORT
Il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 19.000,00 IVA esclusa
L’importo presunto totale dell’intero appalto è quantificato in € 39.000,00 IVA esclusa
All’interno dell’impianto sportivo è localizzato un immobile ad uso abitativo con annessa area garage e area di pertinenza dell’ex custode, come evidenziato in planimetria. Tale immobile non rientra tra quelli oggetto del presente affidamento, pertanto non potrà essere adibito a nessun uso. Dovrà comunque essere garantita l’accesso alla struttura sia a piedi che con mezzi di trasporto.
Art. 2 – FINALITA’
Lo scopo dell’affidamento consiste nella conduzione degli impianti sportivi, senza fine di lucro, per le finalità che l’Amministrazione comunale persegue ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 60 del DPR 616/77, che costituiscono sul piano normativo il presupposto essenziale per una politica di promozione di attività sportive e ricreative, attribuendo ai Comuni significative funzioni in materia, ed ai sensi della L.R 8 del 31/05/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.
Le finalità che l’Amministrazione Comunale intende perseguire tramite la gestione convenzionata sono:
1. garantire alle scolaresche di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, l’accesso agli impianti in orario scolastico;
2. garantire l’accesso a terzi fruitori tra cui gruppi di individui ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale o extracomunale che intendano praticare diverse discipline sportive a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico; ad essi verranno applicate le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale
3. consentire alla Società sportiva concessionaria lo svolgimento delle attività sportive, aggregative e ricreative che il concessionario stesso intende svolgere nell’ambito della propria discrezionalità.
L’uso ed il funzionamento dell’impianto non possono essere effettuati per scopi diversi da quelli per cui il presente capitolato è disposto, salvo casi eccezionali di natura sociale preventivamente assentiti dalla Giunta Comunale.
Art.3 – FUNZIONAMENTO E USO DEGLI IMPIANTI
Il concessionario ha la gestione esclusiva, sotto la propria responsabilità degli impianti per le finalità proprie cui gli stessi sono destinati, cioè per le attività scolastiche, amatoriali, dilettantistiche e agonistiche.
Il concessionario dovrà garantire il funzionamento degli impianti con modalità tempi e apertura giornaliera che saranno indicati nel Progetto tecnico presentato in sede di gara dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo, fermi restando eventuali periodi di sospensione delle attività dell’impianto per manutenzione e
pulizia, da concordarsi con l’Amministrazione Comunale. Resta inteso che gli impianti dovranno essere tassativamente funzionanti durante il periodo scolastico secondo le esigenze rappresentate dall’Istituto Scolastico di Monticelli.
Qualora nei periodi di apertura il complesso risultasse non funzionante per qualsiasi causa imputabile al concessionario, verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (cento).
La società deve utilizzare e fare utilizzare l’impianto in concessione in modo corretto e deve osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto, ossia
• Il campo calcio “1” sarà destinato esclusivamente a gare o manifestazioni ufficiali delle varie categorie, salvo casi eccezionali in cui la società concessionaria può autorizzare lo svolgimento di partite amichevoli, tornei, allenamenti o altro.
• Il campo calcio “2” sarà utilizzato dalla concessionaria per le partite del settore giovanile, amatoriale e per salvaguardare il terreno del campo calcio “1” in caso di cattive condizioni e inoltre quale campo di allenamento per tutte le squadre delle società locali iscritte ai campionati, salvo diverse disposizioni.
• Il campo di calcio di proprietà della Parrocchia (campo della Rocca) sarà utilizzato quale campo di gioco e allenamenti per squadre del settore giovanile e per le squadre delle società locali iscritte ai campionati fatto salvo le ore diurne nelle quali andrà data disponibilità ai ragazzi dell’oratorio, previo accordo con la Parrocchia
• Il palazzetto sarà utilizzato per assicurare lo svolgimento di incontri ufficiali per le attività per cui è omologato, per gli allenamenti delle medesime e per soddisfare le ulteriori di iniziative sportive, ricreative e scolastiche a cura dell’Amministrazione, di gruppi privati e della stessa concessionaria.
Art.4 – DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
Il Centro sportivo comunale è costituito dagli impianti che costituiscono i due lotti di cui all’art. 1, che occupano le aree delimitate come Lotto 1 e Lotto 2 nella piantina in allegato.
Il Concorrente deve indicare in sede di gara i lotti per i quali intende concorrere, se entrambi o solo uno.
L’accesso agli impianti è area comune; la manutenzione e le pulizia dell’area comune spettano a chi ha in gestione il Lotto 1.
Le eventuali strutture precarie realizzate dagli attuali gestori dovranno esser rimosse dai gestori uscenti prima dell’utilizzo della nuova gestione.
L’impianto è dotato di un defibrillatore di proprietà comunale sito in una teca all’interno del Palazzetto. L’accesso ad esso dovrà essere garantito ad ogni gestore. La manutenzione dello stesso e la sostituzione di batterie ed elettrodi sarà a carico del gestore del Lotto 2.
La suddivisione in Lotti è fittizia e non può essere materializzata con recinzioni anche provvisorie; devono essere garantite le uscite di sicurezza previste dai Piani di emergenza.
Le parti comuni individuate come accesso agli impianti (la cui gestione è di pertinenza del Gestore del Lotto 1) e le vie di fuga dovranno essere garantite a tutti gli aventi diritto.
Eventuali prescrizioni dettate da Enti sovraordinati successivamente alla stipula del Contratto (es Vigili del Fuoco, AUSL, ecc) dovranno essere recepite senza nulla eccepire.
Art.5 – LOTTO 1 – CAMPI DA CALCIO
Descrizione
Il lotto è costituito dalle aree delimitate come Lotto 1 nella piantina in allegato; la struttura è composta da :
- n. 2 campi da calcio regolamentari, omologati per la pratica sportiva del calcio
- tribuna per il pubblico (campo calcio n.1);
- impianto di illuminazione per campo di calcio n.1;
- spogliatoi atleti
- spazi e verde di pertinenza
- area comune di accesso agli impianti
- immobili e locali ad uso bar / ristoro e magazzino
- servizi igienici
- arredi, attrezzature e macchinari di pertinenza
- locale biglietteria
In aggiunta alla struttura di cui sopra vi è anche un campo di calcio (campo della Rocca) di proprietà della Parrocchia di X. Xxxxxxx con la quale è in essere un Protocollo per l’uso pubblico.
Eventuali altri arredi e le attrezzature che dovessero essere necessari per la gestione dell’impianto e non rientrano in quelle di proprietà del Comune dovranno essere forniti dalla Società che ne avrà la gestione.
Oneri a carico del gestore:
Spetta alla Società la cura e la manutenzione ordinaria di tutto l’impianto nonché di tutte le attrezzature presenti e future necessarie per la conduzione dell’impianto. Le attrezzature rimarranno sempre di proprietà del Comune così come rimarranno di proprietà del Comune tutte le eventuali costruzioni che verranno realizzate all’interno dell’impianto. Si specifica che tutte le costruzioni dovranno essere autorizzate secondo la vigente normativa e che il Comune potrà decidere di mantenerle o obbligare il Gestore a rimuoverle alla fine della concessione. Al termine del periodo di gestione, sarà a discrezione del Comune mantenerle o chiederne la rimozione, in ogni caso il Comune non rimborserà alcuna spesa per la loro realizzazione.
Il Gestore dovrà informare annualmente l’Amministrazione Comunale delle attività sportive, sociali e ricreative che si sono svolte nell’impianto nel corso dell’anno sportivo (dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo): tale relazione conterrà i dati relativi all’utilizzo dell’impianto sia da parte della scuola, sia da parte della stessa concessionaria per gli utilizzi riservati a propria discrezione, sia per gli utilizzi di terzi fruitori, al fine di valutare il grado di utilizzo dell’impianto e l’efficacia gestionale; dovrà inoltre fornire i dati economici relativi alla gestione dell’impianto.
La società dovrà inoltre:
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dall’Amministrazione Comunale
- garantire l’uso pluralistico dell’impianto, particolarmente per le fasce d’uso rivolte alle categorie di utenti che l’Amministrazione Comunale potrà indicare (militari, giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.)
- praticare le quote agevolate per quegli utenti che verranno indicati dall’Amministrazione comunale
- consentire l’uso gratuito delle strutture sportivo-ricreative e degli spazi verdi alle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunali, per le attività scolastiche, secondo i tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate
- provvedere all’apertura e chiusura dell’impianto durante il periodo giornaliero di utilizzo
- provvedere alla segnatura dei tracciati delimitanti i campi di calcio
- provvedere alla posa delle strutture accessorie necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva e al ritiro dopo l’avvenuto utilizzo
- provvedere all’accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e segnalare l’eventuale malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria (gestito da Azienda esterna)
- provvedere alla pulizia del pavimento degli spogliatoi e di altri locali concessi, prima dell’inizio di una nuova attività
- provvedere al taglio del manto erboso dei campi e delle strutture adiacenti di pertinenza ivi compreso il campo per allenamenti della Parrocchia (campo della Rocca), compreso lo smaltimento del verde tagliato ed utilizzando mezzi propri (è vietato l’accumulo in loco)
- provvedere alla manutenzione dei terreni di gioco: ossigenatura, semina, innaffiamento, rullaggio, posa della sabbia, riparazione reti di recinzione, verniciatura delle porte e delle panchine
- provvedere alla custodia e guardiania delle parti di accesso comuni
- provvedere alla custodia della struttura durante gli orari di utilizzo (in caso di negligenza provvederà a sue spese ai lavori di riparazione per rotture o danni arrecati agli immobili, agli infissi o alle attrezzature)
- assicurare gratuitamente all’Amministrazione Comunale l’uso dell’impianto in caso di manifestazioni da essa organizzate per un massimo di 10 (dieci) giorni annui con oneri già compresi a carico del concessionario
- Sostenere le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia nelle ore di utilizzo dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la società e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art.1676 codice civile;
- Effettuare la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme in vigore e di quelle antincendio
- la predisposizione di un applicativo online mediante il quale sia possibile prenotare direttamente la struttura e visualizzare le prenotazioni settimanali
- inviare mensilmente al Comune un report dettagliato dell’utilizzo dell’impianto indicando il nominativo dei soggetti che ne hanno fatto richiesta, le ore ed i giorni di effettivo utilizzo e le tariffe applicate
Il Gestore si impegna altresì, a richiesta dell’Amministrazione, a mettere le strutture di gioco a disposizione delle società affiliate alle Federazioni sportive ed agli enti di promozione sportiva per l’attività agonistica, salvaguardando comunque lo svolgimento dei campionati delle proprie squadre.
La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
L’Amministrazione si impegna ad effettuare un incontro con le società sportive locali ai fini di concordare con la società concessionaria, i dettagli relativi ai calendari dei campionati delle varie attività agonistiche e le problematiche che possono sorgere nell’utilizzo delle strutture.
Uso gratuito dei campi da calcio
La Società concessionaria ha l’obbligo di concedere gratuitamente alle società sportive locali che partecipano a campionati FIGC e alle manifestazioni federate, l’uso gratuito del campo di calcio n. 1, fatto salvo l’onere del rimborso al Comune delle spese di illuminazione nel caso di partita in notturna non disposte dagli Organi Federali.
In caso di cattive condizioni del terreno di gioco, la Società concessionaria ha la facoltà di indirizzare l’incontro verso il campo di calcio n. 2 anch’esso omologato.
Le suddette società si impegneranno ad effettuare direttamente la pulizia degli spogliatoi.
Per l’uso del campo al di fuori delle ipotesi di uso gratuito di cui sopra, verrà stabilito un compenso sulla base del prezzo fissato annualmente dalla Giunta Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi.
Nel caso di utilizzo notturno, la relativa tariffa evidenziata nel piano tariffario verrà introitata dal Società concessionaria.
Manutenzione ordinaria
Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:
• riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni dei locali di pertinenza
• riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
• riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
• riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell’uso;
• riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, nonché centralina e motore automatico del cancello;
• cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole apparecchi illuminazione nei locali di pertinenza
• verifica e riparazione dei macchinari e/o delle attrezzature di proprietà comunale, dati in comodato e utilizzati per la cura dell’impianto
• verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all’impianto;
• riparazione e mantenimento dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
• necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti);
• gli oneri derivanti dallo sgombero della neve nell’interno dell’impianto per agibilità dello stesso e all’esterno secondo le disposizioni emanate in materia dall’Amministrazione comunale
• ogni altro intervento che risultasse necessario per il più corretto funzionamento dell’impianto (es pulizie fosse biologiche, spurghi, ecc)
La società si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all’Amministrazione Comunale, al termine della gestione, in perfetto stato di funzionalità.
Servizio Bar
Il concessionario dovrà avviare l’esercizio di bar all’interno dell’impianto, con divieto di appalto e subappalto. L’apertura dell’esercizio dovrà essere garantita almeno durante le più importanti manifestazioni svolte sull’intero impianto sportivo (es partite di campionato).
Il concessionario dovrà essere in possesso delle comunicazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività previste dalla normativa vigente; le comunicazioni necessarie dovranno essere richieste agli Uffici Comunali competenti.
È a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature del bar. L’arredamento e le attrezzature del bar, nonché altri ed eventuali beni o strutture mobili (tavolini, sedie, ecc.) sono a carico del concessionario.
I ricavati del servizio bar sono di esclusiva spettanza del concessionario.
Art.6 – LOTTO 2 – PALAZZETTO DELLO SPORT
Descrizione
Il lotto è costituito dalle aree delimitate come Lotto 2 nella piantina in allegato; la struttura è composta da :
- n. 1 palazzetto con attrezzature per pallavolo e calcetto omologato per la pratica sportiva della pallavolo e del calcetto
- tribuna per il pubblico
- impianto di illuminazione
- spogliatoi atleti
- spazi e verde di pertinenza
- servizi igienici
- arredi, attrezzature e macchinari di pertinenza
Eventuali altri arredi e le attrezzature che dovessero essere necessari per la gestione dell’impianto e non rientrano in quelle di proprietà del Comune dovranno essere forniti dalla Società che ne avrà la gestione.
Oneri a carico del Gestore
Spetta alla Società la cura e la manutenzione ordinaria di tutto l’impianto nonché di tutte le attrezzature presenti e future necessarie per la conduzione dell’impianto. Le attrezzature rimarranno sempre di proprietà del Comune così come rimarranno di proprietà del Comune tutte le eventuali costruzioni che verranno realizzate all’interno dell’impianto.
Il Gestore dovrà informare annualmente l’Amministrazione Comunale delle attività sportive, sociali e ricreative che si sono svolte nell’impianto nel corso dell’anno sportivo (dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo): tale relazione conterrà i dati relativi all’utilizzo dell’impianto sia da parte della scuola, sia da parte della stessa concessionaria per gli utilizzi riservati a propria discrezione, sia per gli utilizzi di terzi fruitori, al fine di valutare il grado di utilizzo dell’impianto e l’efficacia gestionale; dovrà inoltre fornire i dati economici relativi alla gestione dell’impianto.
La società dovrà inoltre:
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dall’Amministrazione Comunale
- garantire l’uso settimanale dell’impianto alle diverse categorie sportive e Società sportive locali qualora ne facciano richiesta
- garantire l’uso pluralistico dell’impianto, particolarmente per le fasce d’uso rivolte alle categorie di utenti che l’Amministrazione Comunale potrà indicare (militari, giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.)
- garantire almeno due sere infrasettimanali per l’utilizzo dell’impianto quale campo da calcetto (in fascia serale dalle ore 22,00)
- praticare le quote agevolate per quegli utenti che verranno indicati dall’Amministrazione comunale
- consentire l’uso quotidiano e gratuito delle strutture sportivo-ricreative e degli spazi verdi alle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunali, per le attività scolastiche, secondo i tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate.
- provvedere all’apertura e chiusura dell’impianto durante il periodo giornaliero di utilizzo,
- provvedere alla posa delle strutture accessorie necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva e al ritiro dopo l’avvenuto utilizzo
- provvedere all’accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e segnalare l’eventuale malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria (gestito da Azienda esterna)
- provvedere alla pulizia del pavimento dell’impianto, degli spogliatoi e di altri locali concessi, prima dell’inizio di una nuova attività
- provvedere al taglio del manto erboso delle strutture adiacenti di pertinenza, compreso lo smaltimento del verde tagliato ed utilizzando mezzi propri (è vietato l’accumulo in loco)
- provvedere alla custodia della struttura durante gli orari di utilizzo (in caso di negligenza provvederà a sue spese ai lavori di riparazione per rotture o danni arrecati agli immobili, agli infissi o alle attrezzature)
- assicurare gratuitamente all’Amministrazione Comunale l’uso dell’impianto in caso di manifestazioni da essa organizzate per un massimo di 10 (dieci) giorni annui con oneri già compresi a carico del concessionario,
- sostenere le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia nelle ore di utilizzo dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la società e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art.1676 codice civile;
- effettuare la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme in vigore e di quelle antincendio
- garantire la predisposizione di un applicativo online mediante il quale sia possibile prenotare direttamente la struttura e visualizzare le prenotazioni settimanali
- inviare mensilmente al Comune un report dettagliato dell’utilizzo dell’impianto indicando il nominativo dei soggetti che ne hanno fatto richiesta, le ore ed i giorni di effettivo utilizzo e le tariffe applicate;
Il Gestore si impegna altresì, a richiesta dell’Amministrazione, a mettere le strutture di gioco a disposizione delle società affiliate alle Federazioni sportive ed agli enti di promozione sportiva per l’attività agonistica, salvaguardando comunque lo svolgimento dei campionati delle proprie squadre.
La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
L’Amministrazione si impegna ad effettuare un incontro con le società sportive locali ai fini di concordare con la società concessionaria, i dettagli relativi ai calendari dei campionati delle varie attività agonistiche e le problematiche che possono sorgere nell’utilizzo delle strutture.
Manutenzione ordinaria
Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:
• riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
• riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
• riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
• riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell’uso;
• riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate
• cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole apparecchi illuminazione
• verifica e riparazione dei macchinari e/o delle attrezzature di proprietà comunale, dati in comodato e utilizzati per la cura dell’impianto
• riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazio sia interni che esterni ad essi;
• oneri derivanti dallo sgombero della neve nell’area di spettanza
• ogni altro intervento che risultasse necessario per il più corretto funzionamento dell’impianto (es pulizie fosse biologiche, spurghi, ecc)
La società si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all’Amministrazione Comunale, al termine della gestione, in perfetto stato di funzionalità.
Utilizzo del Palazzetto
Tra la Società concessionaria e le Società affiliate a federazioni sportive che necessitano dell’uso del palazzetto, all’inizio di ogni stagione agonistica, verrà concordato un calendario che ne preveda l’uso per le gare di campionato e per gli allenamenti
Tale calendario dovrà essere concordato e sottoscritto da tutte le parti interessate.
Per quanto riguarda la richiesta di ore eccedenti quelle concordate, verrà stabilito un compenso orario sulla base di quanto fissato annualmente dalla Giunta Comunale per le ore di utilizzo degli impianti sportivi.
Art.7 – DURATA E CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE
La concessione avrà decorrenza dal 01/09/2018 e fino a tutto il 15/06/2021.
Per gravi motivi di pubblica utilità l'Amministrazione Comunale potrà recedere o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.
Per il funzionamento degli impianti il Comune non riconosce al Gestore alcun corrispettivo.
Art.8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:
• gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti, sempreché non sia dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività sportive poste in essere dal concessionario, come pure della manutenzione straordinaria e del mobilio delle attrezzature relative alle attività sportive.
• le spese per i consumi di energia elettrica, acqua e la conduzione della centrale termica e relativa manutenzione ordinaria, compresi i consumi dell’energia elettrica dell’impianto di illuminazione del Campo della Rocca
• la verifica di idranti ed estintori
Il Responsabile del Servizio Culturale mantiene la Direzione completa degli impianti oggetto del presente Capitolato e si riserva comunque di godere il diritto di concedere l’impianto a terzi per svolgere gare e manifestazioni, nei giorni e negli orari liberi da impegni.
Il Concessionario in tali occasioni è tenuto a svolgere tutti i compiti assegnatigli dal presente Capitolato.
Utenze
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sui consumi delle utenze e di adottare opportuni provvedimenti nel caso in cui si verificassero significativi scostamenti rispetto al trend stimato sulla media trimestrale degli anni precedenti. Qualora si verificasse un aumento significativo dei consumi senza giustificato motivo, l’importo relativo al maggior consumo verrà addebitato ai singoli gestori
Art. 9 - INTROITI
Il concessionario introiterà direttamente tutte le somme derivanti dalla gestione, dalle tariffe fissate per l’utenza del complesso, dalla gestione del servizio bar, dalla concessione di spazi pubblicitari permanenti all’interno dello stesso e nelle aree del complesso sportivo.
Dovranno essere rimborsati al Comune gli introiti relativi a gare di campionato, altre manifestazioni sportive non organizzate dal Gestore e le spese per il consumo di energia elettrica relativa all’illuminazione dei campi per le partite in notturna non organizzate da Associazioni locali o da Organi Federali.
Art.10 - TARIFFE
Per gli utilizzi degli impianti del Centro Sportivo Comunale il Concessionario applicherà le tariffe che la Giunta comunale approverà con apposito atto.
Il concessionario dovrà affiggere le tariffe in maniera tale che siano ben visibili al pubblico all’interno dell’impianto sportivo e agli ingressi delle strutture e in posizione ben visibile dai fruitori.
Gli introiti derivanti dal piano tariffario stabilito dall’Amministrazione comunale dovranno essere annualmente rendicontati e resi pubblici dal concessionario.
Art.11 - MODALITÀ DI GESTIONE
Il gestore permetterà e agevolerà sopralluoghi periodici di Tecnici Comunali volti a verificare la corretta manutenzione dell’impianto. L’Amministrazione comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari; tali lavori dovranno essere formalizzati con apposita nota sottoscritta dallo stesso concessionario.
Il gestore presenterà al Sindaco o ad un suo Delegato una relazione annuale sulla gestione dell’impianto. L’Amministrazione, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti, consentirà la massima disponibilità all’utilizzo da parte del gestore delle attrezzature comunali, previo accordo con il personale addetto. Sono da preferire però gli interventi con utilizzo di mezzi propri.
Art.12 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE
Il corrispettivo a favore del concessionario per la gestione dell’impianto sportivo e per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto è costituito da:
• Entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe d’uso stabilite annualmente dalla Giunta comunale, tramite proprio provvedimento
• Proventi derivanti dall’esercizio dell’attività sportiva sull’impianto
• Proventi derivanti dalla gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni all’interno dell’impianto sportivo, che sono sottoposte ai regolamenti comunali per la pubblicità
• Proventi derivanti dalla gestione del bar ove presente nell’impianto
• Dove sia possibile: proventi derivanti dagli ingressi al pubblico, salvo diverso accordo con gli organizzatori dell’evento
Il Comune non verserà alcun corrispettivo per la gestione degli impianti sportivi
Art. 13 – CANONE DI GESTIONE
Il Gestore dovrà versare al Comune un canone annuo definito in sede di offerta e comunque non inferiore ad € 200,00 annuali (= Duecento/00) per ogni lotto oltre ad IVA dovuta per legge, per la gestione dell’impianto. Il corrispettivo sarà pagato dal Gestore in un’unica rata entro il mese di luglio di ogni anno della durata della concessione senza eccezioni o riserve non dovendosi sospendere il pagamento per alcun motivo.
Art. 14 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’individuazione dell’offerta avverrà tramite assegnazione di un punteggio massimo di 100/100 punti, in base alla valutazione dei seguenti elementi:
OFFERTA TECNICA:
max 80/100 punti saranno assegnati alla componente progettuale del servizio offerto, nel seguente modo:
1) Progetto per la messa a norma di impianti e quadri elettrici, completi di impianti di messa a terra comprendendo la suddivisione degli impianti tra i due lotti
70 punti
Presentazione del Progetto preliminare a firma di un Tecnico abilitato in sede di offerta (all’interno della busta B) e impegno a presentare il Progetto esecutivo prima della stipula del Contratto
€ SI 70 punti
€ NO 0 punti
Il Progetto dovrà essere elaborato ed eseguito con oneri a carico dell’aggiudicatario ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37. Alla fine dei lavori dovrà essere rilasciata certificazione di conformità o collaudo ove previsto.
2) Progetto messa a norma dei dispersori di terra per la sostituzione dei corpi illuminanti di compendio ai campi da calcio e/o al palazzetto 10 punti
Presentazione del Progetto preliminare a firma di un Tecnico abilitato in sede di offerta (all’interno della busta B) e impegno a presentare il Progetto esecutivo prima della stipula del Contratto
€ SI 10 punti
€ NO 0 punti
Il Progetto dovrà essere elaborato ed eseguito con oneri a carico dell’aggiudicatario ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37. Alla fine dei lavori dovrà essere rilasciata certificazione di conformità o collaudo ove previsto.
OFFERTA ECONOMICA:
percentuale di rialzo rispetto al corrispettivo di gestione di cui all’art. 13 per l’impianto per il quale si concorre
max 20/100 punti saranno attribuiti all’offerta economica secondo la seguente formula: offerta in esame : offerta migliore = x : 20
I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali,
L’appalto sarà aggiudicato alla Società che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100/100 punti complessivamente da attribuire.
In caso di parità di punteggio, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
L’appalto verrà aggiudicato esclusivamente al raggiungimento di almeno 40/100 punti
Art.15 - ASSICURAZIONI
L’aggiudicatario si obbliga a condurre l’impianto sportivo e la relativa attrezzatura, ai fini della gestione, con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni a persone o cose che si dovessero verificare durante la gestione, da chiunque o comunque provocati.
Il Gestore dovrà stipulare apposite polizze assicurative di durata pari alla concessione, consegnando copia conforme all’originale agli uffici comunali sia del contratto che delle quietanze (o appendici) di rinnovo, con primario assicuratore per la copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività svolte; nel particolare:
POLIZZA RCT: con massimale di almeno € 3.000.000,00 (unico) a garanzia degli eventuali danni a terzi derivanti sia dalle gestione degli impianti che dalle attività varie ivi svolte, compresi i lavori di manutenzione ordinaria anche se effettuate da soggetti terzi (appaltatori). Il Comune di Monticelli d’Ongina sarà considerato terzo a tutti gli effetti. Eventuali franchigie presenti nel contratto non saranno in alcun caso, opponibili ai terzi danneggiati.
POLIZZA ALL RISKS (incendio e furto): a copertura di tutti i danni accidentali ai beni di proprietà comunale (immobili e mobili) dei quali il Gestore ha utilizzo e/o disponibilità. Per la valutazione di tali beni, si farà riferimento ai valori indicati dall’Ufficio comunale competente. Eventuali franchigie presenti nel contratto non saranno opponibili al Comune di Monticelli d’Ongina.
Le coperture assicurative potranno essere prestate sia con polizza “ad hoc” che all’interno di altre polizze già in essere con il Gestore, specificando – con apposita appendice – il rischio: tale documentazione dovrà essere comunque consegnata agli Uffici Comunali in bozza per la formale accettazione, prima della ratifica della concessione.
L’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’aggiudicataria.
Art.16- INTERVENTI STRAORDINARI
Il gestore ha la facoltà di eseguire, nel corso della concessione, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, tutte le opere, anche murarie, che fossero necessarie per il miglior funzionamento dell’impianto, purché non comportino modifiche alla destinazione d’uso. Il gestore deve, in ogni caso, richiedere l’autorizzazione della proprietà per ottenere, a propria cura e spese, le concessioni edilizie inerenti le opere progettate. Tutte le opere effettuate dal gestore, alla scadenza della gestione, rimarranno di proprietà comunale, senza che il gestore possa accampare diritti o compensi. Per tali lavori il Comune di Monticelli, su regolare richiesta del gestore, fatte salve le disponibilità finanziarie, valuterà la possibilità di contribuire alle spese. Qualora il gestore intervenga abusivamente sugli impianti in uso, nonché ponga in essere opere che ne modifichino la destinazione, dovrà, entro cinque (5) giorni dalla notifica dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, dare avvio a proprie spese ai lavori. Se rimanesse vano l’invito dell’Amministrazione Comunale, la gestione potrà essere risolta ai sensi del successivo art.20 e il gestore dovrà risarcire i danni nonché l’eventuale onere derivante all’Amministrazione dall’esecuzione d’ufficio dei lavori di ripristino.
Art.17 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE
Il gestore è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno degli impianti oggetto del capitolato, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti.
Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali.
L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all’autorizzazione dei competenti uffici comunali.
Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del gestore l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
E’ data facoltà al gestore di sub-concedere l’esercizio della pubblicità commerciale.
Il gestore dovrà comunicare preventivamente le generalità ed i requisiti dell’eventuale sub-concessionario.
Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.
Il concessionario si impegna a che eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari che coinvolgono, a qualunque titolo, la struttura sportiva, i locali e l’attrezzatura pertinente l’impianto, non dovranno eccedere la durata della gestione e inoltre si impegna a rispettare, sia dal punto di vista estetico che architettonico ed ambientale, l’immagine della struttura sportiva per quanto concerne colori o scritte, escludendo tassativamente la pubblicizzazione di super alcoolici, articoli per fumatori e gioco d’azzardo.
I materiali di cui saranno composti gli oggetti pubblicitari dovranno corrispondere alle normative antincendio in materia.
Art. 18 – CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento del contratto, a pena di esclusione, l’appaltatore è tenuto a versare una cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione del servizio, una cauzione definitiva.
La cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, è stabilita nella misura del 2% dell’importo a base di gara per il quale si concorre e deve essere costituita secondo quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva
La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali è stabilita nella misura del 10% dell’importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza
Art. 19 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E AFFIDAMENTO
A pena di nullità, è vietato all’aggiudicatario cedere anche parzialmente il contratto di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Art. 20 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
In caso di inosservanze gravi da parte dell’aggiudicatario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente capitolato, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano.
Oltre che nel casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs 50/2016, il contratto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile.
Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile:
• dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale, che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
• danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale dell’aggiudicatario;
• inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• grave e/o reiterata inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
• violazione dell’obbligo di permettere all’Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
• inadeguata o carente capacità da parte dell’aggiudicatario di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, dopo accertamento e verifica;
• situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicatario;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
• grave danno causato all’immagine dell’Amministrazione;
• cessione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all’aggiudicatario alcun indennizzo e l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.
Le inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto.
Qualora l’Amministrazione intenda recedere dal contratto, con motivazione espressa, dovrà darne comunicazione all’aggiudicatario, dandone un preavviso scritto, mezzo raccomandata A/R o con posta elettronica certificata di almeno sei mesi.
Art. 22 – PENALITÀ
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell’aggiudicatario penali da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1000,00 per ogni violazione.
Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.
L’importo delle penali verrà dedotto dalla rata di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione o sarà trattenuto sull’importo della cauzione prestata che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.
Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione comunali adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l’imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni da parte dell’aggiudicatario.
La decisione definitiva verrà assunta dalla Giunta Comunale.
Art. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, l’appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell’Ente adottato in data 19/6/2013, che è visionabile sul sito istituzionale alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.
In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del settore competente, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine.
Art. 24 – DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del contratto, l’aggiudicatario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara. L’aggiudicatario garantisce che le comunicazioni e quant'altro, fatte pervenire dall’Amministrazione comunale alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate.
Art. 25 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.
Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Comune di Monticelli d’Ongina esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monticelli d’Ongina.
Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su persone, fatti o circostanzi concernenti l’organizzazione e l’andamento delle strutture, di cui è venuto a conoscenza durante l’espletamento della fornitura del servizio.
Il responsabile del servizio Xxxxxxxxxx Xxxxx