Art. 1 - Ambito di applicazione
REGOLAMENTO PRESTAZIONI ENFEA – revisione del 15 giugno 2021
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil del 23/7/2012, 28/12/2012, 26/7/2016, 5/5/2017, 5/6/2018, 18/2/2019, 18/03/2020 e 9/6/2021.
Art. 2 – Condizioni generali per l’accesso alle prestazioni
Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
> Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
> Avranno diritto agli interventi i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 12 (dodici) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.
Art. 3 - Fondi per l’erogazione delle prestazioni
Sono istituite le seguenti prestazioni, a valere rispettivamente:
1) sul Fondo “Sostegno al Reddito”:
(in favore dei lavoratori dipendenti)
a) Contributo per i lavoratori coinvolti in processi di ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) Contributo spese per l’utilizzo dei servizi per l’infanzia (Asilo nido/Baby sitter);
c) Contributo spese Scuola Materna; c1) Scuola Elementare;
d) Contributo spese Scuola Media Inferiore;
e) Contributo spese Scuola Media Superiore;
f) Contributo spese Università;
g) Contributo spese Laurea;
h) Contributo per l’assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92);
i) Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico (autobus e/o treno);
j) Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL;
n) Contributo sostegno vittime violenza di genere
o) Contributo una tantum in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
p) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore)
q) Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19
r) Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
s) Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Xxxxx Xxxxxx, sostenute per i componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi)
(in favore delle aziende)
k) Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore;
l) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/99;
m) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità;
t) Contributo per rimborso spese in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda
u) Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.
v) Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale.
2) sul Fondo “Sviluppo per l’Apprendistato”:
Contributo per spese formazione esterna per lavoratori assunti con contratto di apprendistato ed incentivo alla conferma.
Art. 4 - Capienza dei Fondi
Nell'erogazione delle prestazioni, non si potrà eccedere la capienza dei Fondi stessi.
Art. 5 – Prestazioni e destinatari
Le prestazioni erogate da ENFEA sono le seguenti:
1) Fondo sostegno al reddito
a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento
di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
a1. € 500,00 (cinquecento/00) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;
a2. € 800,00 (ottocento/00) al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione. Secondo quanto previsto dall’accordo del 5/5/2017, le richieste di prestazione devono riferirsi ai casi di ricorso ad ammortizzatori sociali successivi al 25 settembre 2015.
Documentazione da produrre:
- documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell’azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
- copia delle buste paga/LUL che riportino il calendario mensile con il dettaglio delle giornate per le quali il lavoratore è stato interessato dall’intervento nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre);
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal presente Regolamento.
b) contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
b1. Asilo nido;
In alternativa
b2. Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Documentazione da produrre:
b1. Asilo nido
- Attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
- copia del pagamento dell’ultima retta;
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l’anno scolastico di iscrizione.
b2. Baby sitter
- Copia della lettera di assunzione della collaboratrice/collaboratore domestico;
- Attestazione versamento contributi.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’assunzione.
c) Contributo spese Scuola Materna
La misura del contributo è pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Documentazione da produrre:
- Attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, etc) in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l’anno di iscrizione. Non si accettano autocertificazioni.
Termini di presentazione della richiesta: dal 1° settembre dell’anno scolastico in corso, entro il 31 gennaio successivo.
c1) Contributo scuola elementare
La misura del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Documentazione da produrre:
- Attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’istituto di istruzione o documentazione equipollente in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l’anno di iscrizione. Non si accettano autocertificazioni.
- Ricevuta di pagamento mensa scolastica.
Termini di presentazione della richiesta: dal 1° settembre dell’anno scolastico in corso, entro il 31 gennaio successivo.
d) Contributo spese Scuola Media Inferiore
La misura del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per figlio e/o lavoratore.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Documentazione da produrre:
- Attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, pagella etc) in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l’anno di iscrizione. Non si accettano autocertificazioni.
Termini di presentazione della richiesta: dal 1° settembre dell’anno scolastico in corso, entro il 31 gennaio successivo.
e) Contributo spese Scuola Media Superiore
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno per figlio e/o lavoratore.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Documentazione da produrre:
- Attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, pagella etc) in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l’anno di iscrizione. Non si accettano autocertificazioni.
Termini di presentazione della richiesta: dal 1° settembre dell’anno scolastico in corso, entro il 31 gennaio successivo.
f) Contributo spese Università
La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00)/anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Documentazione da produrre:
- Attestato di iscrizione/frequenza all’anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda o documentazione equipollente (ricevuta pagamento MAV etc.) in cui sia riportato il nominativo dello studente e l’anno di iscrizione, unitamente a documentazione attestante il rispetto del piano di studio. Non si accettano autocertificazioni.
Termini di presentazione della richiesta: dal 1° novembre dell’anno accademico in corso entro il mese di febbraio successivo.
g) Contributo spese Laurea
La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille/00) per figlio e/o lavoratore a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Documentazione da produrre:
- Certificato di laurea conseguita nell’anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda riportante il voto finale di laurea.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 90 giorni dal conseguimento della laurea.
h) Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)
Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno.
Documentazione da produrre: copia del documento Inps di autorizzazione all’utilizzo dei permessi ex legge 104/92 rilasciata al lavoratore.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro il mese di dicembre dell’anno per il quale si richiede il contributo.
i) Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore
La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta/00)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.
Documentazione da produrre:
- copia abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico in corso di validità, intestato al lavoratore.
- copia ricevuta pagamento abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro il periodo di validità dell’abbonamento.
j) Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione Inps), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento/00)/mese, per un massimo di 6 mesi.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.
Documentazione da produrre: copia LUL/buste paga attestanti il trattamento economico al 50% e le relative giornate di malattia
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro due mesi dalla maturazione dell’ultimo mese di diritto alla prestazione.
n) Contributo sostegno vittime violenza di genere
Contributo di € 700,00 (settecento/00) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.
Documentazione da produrre:
- certificazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
- documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dal rientro della lavoratrice/del lavoratore in azienda
o) Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
In occasione della nascita del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.
La misura del contributo è pari ad € 2.000,00 (duemila/00) Documentazione da produrre: certificato di nascita/adozione del figlio/a/
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l’anno di nascita del figlio/a
p) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore)
Per il sostegno nella didattica a distanza, viene corrisposto un contributo per l’acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore)
La misura del contributo è pari ad € 300,00 (trecento/00) max.
Documentazione da produrre: attestazione iscrizione a scuola di/dei figlio/i e idonea documentazione fiscale attestante l’acquisto del tablet e/o PC.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l’anno di acquisto
q) Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19
Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.
La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille/00) max per nucleo familiare. Documentazione da produrre: idonea documentazione medica e fiscale.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l’anno 2021 per eventi intercorsi fino al 30-06-2021 ed entro il 30-06-2022 per quelli successivi.
r) Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) anno.
Documentazione da produrre: attestazione disabilità del famigliare convivente, copia del contratto lavoro con il personale di assistenza.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l’anno di attivazione del contratto di assistenza domiciliare.
s) Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Xxxxx Xxxxxx, sostenute per i componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi)
A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, destinato ai componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi).
La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento/00) max per ogni componente il nucleo familiare. Documentazione da produrre: idonea documentazione medica e fiscale.
Termine di presentazione della richiesta: entro il termine del periodo di sperimentazione.
k) Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
> Contributo per l'acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E.,
F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento/00) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
> Contributo di € 100,00 (cento/00) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.
Con accordo sindacale potranno essere concessi contributi per acquisto ulteriori apparecchi. Documentazione da produrre:
- fattura di acquisto del defibrillatore completa di certificazione;
- certificazione attestante Ia formazione teorico/pratica svolta su RCP e defibrillatore;
- dichiarazione di frequenza dei due lavoratori coinvolti nella formazione.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l’anno di acquisto del defibrillatore ed entro tre mesi dalla data di certificazione della formazione dei due lavoratori.
l) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999
In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n° 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l’assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:
l.1 assunzione a tempo indeterminato;
l.2 contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) una tantum. Documentazione da produrre:
- copia lettera di assunzione/trasformazione, con evidenza della disabilità del lavoratore interessato
- copia prospetto ex legge 68/99.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro sei mesi dalla assunzione/trasformazione.
m) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00).
Documentazione da produrre:
- piano formativo sottoscritto dalla RSU o dalle XX.XX.;
- presentazione di idonea documentazione attestante le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro e relazione sugli interventi effettuati riguardanti la lavoratrice interessata al reinserimento.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dalla conclusione del percorso formativo.
t) Contributo per rimborso spese in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata accreditata dalla Regione).
Misura del contributo: € 20,00 (venti/00) a dipendente per singola inoculazione
Documentazione da produrre: attestazione delle spese effettivamente sostenute dall’azienda ai sensi del Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro del 6/4/2021 ed attestazione n° inoculazioni effettuate.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dal completamento della vaccinazione
u) Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Misura del contributo: € 1.000,00 (mille/00)
Documentazione da produrre: copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato o lettera di trasformazione con evidenza della esplicita mansione alla transizione digitale.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: gennaio 2024
v) Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale.
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta
Misura del contributo:
€ 700,00 (settecento/00) per aziende fino a 30 dipendenti
€ 900,00 (novecento/00) per aziende da 31 a 100 dipendenti
€ 1.300,00 (milletrecento/00) per aziende con oltre 100 dipendenti
Documentazione da produrre: accordo aziendale o adesione ad accordo territoriale, attestazione dell’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative agevolabili ai sensi dell’accordo.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: 31 dicembre 2021 o tre mesi dalla fine del percorso formativo
2) Fondo “Sviluppo per l’Apprendistato”
A) Ristorno delle spese sostenute dall’azienda per il rimborso ai dipendenti, assunti con contratto di apprendistato, per le spese riconosciute per il trasporto e pasto in occasione dell’effettuazione della formazione all’esterno dell’azienda stessa.
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00) una tantum per ogni singolo apprendista.
B) Erogazione di un bonus per l’ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell’apprendista.
La misura del contributo è pari a € 600,00 (seicento/00) una tantum.
Per tale prestazione le richieste devono riferirsi ai lavoratori apprendisti in forza al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
Documentazione da produrre:
- copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l’erogazione del relativo contributo;
- documentazione attestante la formazione esterna all’azienda;
- autocertificazione firmata dall’apprendista relativa ai rimborsi previsti dall’azienda;
- copia LUL relativo al mese precedente quello in cui viene presentata la domanda;
- fermo restando i documenti di cui sopra, per la richiesta dell’erogazione del bonus di € 600,00 (seicento/00) per l’ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell’apprendista, copia della lettera di trasformazione del rapporto, o autocertificazione.
Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi, dall’effettuazione della formazione esterna (A), dalla trasformazione (B).
Norma comune a tutte le prestazioni
Modalità di presentazione delle richieste di prestazione
Tutte le richieste di prestazione devono essere inoltrate con procedura telematica on line attraverso l’Area Aziende del portale ENFEA – ciascuna redatta sulla specifica apposita modulistica reperibile sul sito di Enfea, sottoscritta dall’azienda e dal lavoratore, allegando la documentazione indicata nel presente Regolamento per ogni specifica prestazione.
ENFEA si riserva comunque nella fase di esame delle domande il diritto di richiedere ulteriore documentazione. Tutti i dati pervenuti saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (GDPR Regolamento UE 2016/679).
Art. 6 - Criteri di erogazione delle prestazioni
Le domande per l’ottenimento delle prestazioni verranno esaminate da ENFEA, comunicandone l’esito all’azienda e al lavoratore di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.
Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Nel caso di documentazione incompleta, il Fondo provvederà a richiederne l’integrazione. L’azienda interessata dovrà rispondere entro 30 giorni, pena la decadenza della domanda presentata.
Art. 7 - Liquidazione delle prestazioni
Il Comitato Esecutivo, verificate le situazioni su scala nazionale liquiderà le richieste di prestazioni in ordine cronologico di presentazione.
La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall’azienda alla presentazione della domanda, di norma entro 15 giorni dall’approvazione.
Entro il mese successivo al ricevimento del bonifico l’azienda si impegna a corrispondere al lavoratore in busta paga – alla voce “integrazione ENFEA” – l’importo della prestazione per il cui trattamento fiscale si rinvia alle vigenti disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 8 - Decorrenza e durata
Il presente Regolamento entra in vigore dal 15 giugno 2021 e resta valido fino a nuove modifiche e/o integrazioni deliberate dall'Assemblea ENFEA su proposta del Comitato Esecutivo.
Norma Transitoria
Il presente Regolamento è integrato da un Regolamento straordinario e provvisorio che regolamenta l’erogazione delle Prestazioni ex COVID - 19 come da Accordo Parti Sociali istitutive del 18 marzo 2020 e successive integrazioni e/o modifiche.