CAPITOLATO SPECIALE
Indice
CAPITOLATO – PARTE TECNICA
1. Premessa
2. Caratteristiche Generali Dei D.P.I.
2.1. Dichiarazioni Di Conformita’ E Studi Scientifici
2.2. Specifiche Generali
2.3. Modalita’ Del Service
2.4. Personale Della Ditta
2.5. Referenti Per L’amministrazione
2.6. Verifiche E Controlli PARTE GENERALE
1. Deposito Cauzionale Definitivo
2. Periodo Di Prova
3. Corrispettivi
4. Variazioni E Contrattuali E Clausola Di Salvaguardia
5. Responsabile Del Servizio
6. Norme Di Sicurezza, Responsabilita’, Rischi
7. Divieto Di Sospensione Del Servizio
8. Tutela Della Privacy E Obblighi Di Riservatezza
9. Supappalto
10. Cessione Contratto E Fusione/Cessione D’azienda
11. Fatturazione E Apagamenti
12. Inadempienze E Penalita’
13. Inadempimento E Risoluzione Del Contratto
14. Cessione Del Credito
15. Forza Maggiore
16. Clausola Anticorruzione
17. Foro Competente
18. Norme Generali E Di Rinvio
CAPITOLATO – PARTE TECNICA
1. PREMESSA
In ottemperanza agli obblighi previsti dal d.lgs. 230/95 in materia di sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori dal rischio delle radiazioni ionizzanti viene indetta la presente gara finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura, a lotto intero ed indivisibile, con modalità “service” di durata quadrienale, DI DPI RADIO PROTEZIONISTICI (GREMBIULI ANTIX ULTRALEGGERI SENZA PIOMBO E DI ACCESSORI ANTIX (OCCHIALI, COLLARI E PARATIE MOBILI).
Il service deve intendersi comprensivo di:
Fornitura dei DPIradio protezionistici (conformi alle specifiche tecniche allegate),
verifica periodica dell'integrità e dell'attenuazione;
manutenzione e ripristino delle parti danneggiate
la pulizia, la sanificazione e la disinfezione periodica dei DPI forniti e, a richiesta di quelli già in possesso della ASL di Pescara ,
Il Ritiro e sostituzione dei vecchi grembiuli, che risultino visivamente fessurati, strappati e danneggiati,
ritiro e s o s t i t u z i o n e di DPI in caso di trasferimento, cessazioni di servizio, cambio taglia edanneggiamento,
recupero e/o smaltimento dei DPI danneggiati o a finevita utile anche dei DPI già in possesso della ASL di Pescara
gestione informatica dei DPI, incluso il loro utilizzo per reparto e per utilizzatore, attraverso un apposito sw i cui data base dovranno essere rilasciati alla ASL, al termine del contratto. L’aggiornamento e l’immissione dei dati sarà a cura della ditta fornitrice che garantirà l’accesso al software anche al personale incaricato ASL per interrogazioni e reportistica.
Nel X.Xxx.vo 81/2008, art. 74, si definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta principalmente dal lavoratore con lo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono (Art. 76 del D.Lgs.vo 81/08):
• essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore;
• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
• poter essere adattati alle necessità dell’utilizzatore.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI questi devono essere tra loro
compatibili e mantenere la loro efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti.
La ASL Committente, pertanto, nel pieno rispetto dei principi fondamentali enunciati dalla Normativa, italiana ed europea, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ritiene fondamentale dotare i propri Operatori di sistemi di protezione individuale:
1. rispondenti alla migliore scienza ed esperienza del momento storico (art.15 D.Lgs.vo 81/2008);
2. rispondenti al Principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile (art.15 D.Lgs.vo 81/2008| art. 2087 codice civile);
3. rispondenti al Principio della rintracciabilità nel tempo del prodotto;
4. che coniughino elevate proprietà di attenuazione con il contenimento del loro peso.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un Programma di addestramento specifico per l’uso corretto dei DPI, così come previsto dal D.M. del 2 maggio 2001.
Le caratteristiche minime di ciascun dispositivo, nonché i quantitativi presumibili di utilizzo sono indicati nell'allegato "A" al presente capitolato.
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI D.P.I.
COMFORT | Leggeri – adattabili - di dimensioni contenute - in grado di assicurare comfort. |
REQUISITI INFORMATIVI | Devono essere indicati: i limiti d’uso - il tempo utile prima della scadenza - le istruzioni per l’uso - la corretta manutenzione ed immagazzinamento. |
REQUISITI DI SICUREZZA | Devono essere indicati, come da normativa di riferimento, ad esempio, l’assenza di rischi aggiuntivi - l’innocuità – la solidità - l’efficienza protettiva - l’adeguata durata della potenziale protezione - la data di scadenza. |
REQUISITI PRESTAZIONALI | 1. Alta “efficienza”, definita come il rapporto tra il valor medio dello spessore Piombo equivalente misurato alle varie energie (60, 80, 100 e 120 Kv) e il peso per unità di superficie (kg/m2); 2. Facilmente indossabili – pratici - compatibili con altre protezioni – idonei all’uso specifico in ambito sanitario. |
2.1 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ E STUDI SCIENTIFICI
E’ richiesta per ogni tipologia di D.P.I. la dichiarazione di conformità rilasciata da un ente certificatore terzo ( Certificazione CE), emessa da un Organismo Notificato a livello Europeo, per i Dispositivi di Protezione Individuale - Direttiva Europea 89/686/CEE - DLgs. n°475 del 04/12/1992 - Normative specifiche di riferimento: CEI EN 61331-1/03.
Il certificato deve contenere le seguenti indicazioni: .
Tipologia;
Modello Base;
Categoria;
Produttore;
Materiali Attenuanti Utilizzati con indicazione della Equivalenza di Piombo;
Normative applicate CEI EN 61331-1/03;
Livelli di Prestazione;
Uso previsto.
Il documento di certificazione deve riportare la scadenza e le ispezioni annuali che devono essere riportati anche nella Dichiarazione di Conformità CE emessa dal produttore con i dati di riferimento dell'Organismo Notificante.
Quando la Certificazione non si riferisca a Produttori di Grembiuli anti X ultraleggeri senza Pb
ed Accessori anti X, ma sia stata rilasciata ad un Confezionatore (il materiale attenuante ultraleggero e senza Piombo viene acquistato sul mercato ), la certificazione deve contenere il nominativo del produttore del materiale attenuante, la tipologia ed identificazione del materiale da confezionare, l'Eq. Pb ed i KVp di energia cui fa riferimento, l'indicazione dei metalli contenuti, l'indicazione del materiale plastico del ''vettore" che contiene i metalli attenuanti, i test di attenuazione effettuati dall'ente certificante.
Non sono validi certificati scaduti o non confermati dall'ispezione annuale e neppure quelli riferiti genericamente al grembiule. La certificazione deve riferirsi allo specifico modello. materiale attenuante, equivalenza di piombo, energia (KV). A garanzia del prodotto, si richiede la documentazione scientifica riferita ai test, anche comparativi, effettuati da primari centri universitari e o ospedalieri, sulle prove di attenuazione dai raggi X alle diverse energie, da 60 a 120 KV e sul peso del materiale attenuante con energia a l00 Kv. I test saranno ritenuti validi se effettuati secondo la "geometria" prevista dalle normative IEC:2008.
Questi studi dovranno, inoltre, verificare e comprovare il materiale attenuante dichiarato, il produttore dello stesso, il peso al mq., l'equivalenza di piombo reale e l'attenuazione alle diverse energie (KV). Un ulteriore esame viene effettuato sul tipo di materiale esterno ed interno, nonché sul confezionamento dei vari modelli, in modo da garantire la protezione totale, la vestibilità, il comfort, le taglie uomo /donna, l'assenza di lattice e di PVC, la tipologia del tessuto esterno - idrorepellente - antibatterica, di facile pulizia e disinfezione, morbido e impermeabile.
2.2 SPECIFICHE GENERALI
2.2.1. I DPI anti X devono essere privi dipiombo.
2.2.2. Devono riportare all'interno una Etichetta in chiaro contenente l'identificazione del produttore, il numero seriale di produzione, il modello, l'equivalenza di piombo Anteriore e Posteriore e l'energia KV di riferimento, la taglia, uomo o donna, il codice dell'ente notificante.
2.2.3. Deve esse possibile l’identificazione del materiale attenuante tramite la composizione indicata nella Scheda Tecnica – debitamente sottoscritta - con indicazione del produttore del materiale attenuante.
2.2.4. Il materiale deve essere esente da PVC, Composti Vinilici, Plastificanti ftalati, Lattice. Il materiale deve essere riciclabile e la tipologia "senza piombo" smaltibile come rifiuto normale. A garanzia della composizione del materiale attenuante, indicata e sottoscritta nella Scheda tecnica, l'Ospedale si riserva di effettuare una verifica chimico – fisica a campione della fornitura per la convalida quali - quantitativa dei metalli dichiarati nella scheda tecnica. Il costo della verifica sarà a carico della società aggiudicatrice della gara.
2.2.5. Il peso del materiale attenuante senza piombo non deve superare i 5,4 Kg al metro quadrato con equivalente in Pb di 0,50 mm a l00 Kv. La Dichiarazione del peso deve essere Certificata e non Dichiarata, deve indicare la tipologia e tutti i componenti metallici del materiale attenuante e tale elemento sarà oggetto di verifica diretta (sul campione presentato);
2.2.6. È richiesta campionatura per ogni tipologia di DPI proposto, per la verifica dei requisiti minimi e di quelli soggetti a valutazione tecnica.
2.2.7. I vari modelli devono essere a "protezione totale", aventi sovrapposizione frontale, i due lembi anteriori devono sovrapporsi completamente da fianco a fianco con protezione sia della clavicola che della spalla. L'etichetta può riportare una equivalenza pari alla somma dell'equivalenza dei due lembi (per la sovrapposizione) solo se la protezione risulta "Totale", da fianco a fianco.
2.2.8. Estrema flessibilità dei materiali attenuanti impiegati ed utilizzo di strati sovrapposti da 0,125x2 (Eq. Pb 0,25 mm)- 0,125x4 ( Eq. Pb 0,50 mm)- 0.175x2 (Eq. Pb 0,35 mm), tali da conferire una ottimale vestibilità e, conseguentemente, un effettivo comfort per l'adattabilità del materiale attenuante al corpo.
2.2.9. Rivestimento esterno con materiali repellenti morbidi e materiali speciali tali da consentire una facile rimozione dello sporco e una ampia disinfezione anche del materiale tecnico interno, con possibilità di materiali antibatterici che inibiscono la crescita di batterie/o funghi.
2.2.10. Etichetta di tracciabilità in chiaro riportante: Produttore -Nome e codice prodotto - simbolo CE con codice Organismo certificatore - Classe di certificazione - Eq. Pb mm anteriore e posteriore - Kv di riferimento alla equivalenza dichiarata - numero serie/matricola- taglia uomo/donna.
2.2.11. Etichetta di tracciabilità elettronica riportante i dati identificativi del grembiule per la gestione informatica dei DPI tramite lo proposto .
2.2.12. Ampia scelta, sia per gamma di colori/fantasie che di loghi, con la presentazione di Xxxxx a catalogo e a richiesta, per una specifica personalizzazione. Si richiede la possibilità di Identificazione di persona/reparto/ ospedale con monogramma ricamato sul taschino o con etichetta su velcro staccabile. Identificativo "AUSL Pescara" con monogramma cucito;
2.2.13. Taglie differenziate tra uomo e donna, per una miglior protezione del cavo ascellare e morbidezza del seno, con possibilità di un confezionamento personalizzato, anche per taglie speciali fuori misura. Le taglie da donna devono avere una protezione ascellare molto stretta per evitate una esposizione diagonale;
2.2.14. Possibilità a richiesta di "Protezioni Speciali aggiuntive" di diverse ampiezze e forme, collocate in aree valutate di maggior esposizione, con possibilità di diverse equivalenze.
2.2.15. Taschini speciali, non protetti, esterni ed interni per il collocamento dei dosimetri, asole speciali esterne sempre porta dosimetri, speciale aggancio fisso o rimovibile del Collare fissato con velcro.
2.2.16. Rivestimento esterno con materiali idrorepellenti morbidi e materiali speciali tali da consentire una facile rimozione dello sporco e una ampia disinfezione anche del materiale tecnico interno, con possibilità di materiali antibatterici che inibiscano la crescita di batterie/o funghi. A tal fine le Ditte dovranno indicare prodotti e procedure utilizzate per la pulizia, sanificazione e disinfezione dei dispositivi offerti;
2.3 MODALITA’ DEL SERVICE
Il service sarà attivato a chiamata e riguarderà:
1. noleggio dei DPI radio protezionistici ai PP.OO. e ambulatoriali dell’AUSL di Pescara;
2. sanificazione, sanitizzazione e disinfezione e collaudo di ogni singolo prodotto, da consegnarsi in apposito involucro, opportunamente contrassegnato con codice di rintracciabilità del processo di sanificazione/sanitizzazione effettuato;
3. verifica periodica dell'integrità e dell'attenuazione;
4. manutenzione e ripristino delle parti danneggiate
5. la pulizia, la sanificazione e la disinfezione periodica dei DPI forniti e, a richiesta di quelli già in possesso della ASL di Pescara ,
6. ritiro e sostituzione dei vecchi grembiuli, che risultino visivamente fessurati, strappati e danneggiati,
7. ritiro e s o s t i t u z i o n e di DPI in caso di trasferimento, cessazioni di servizio, cambio taglia e danneggiamento, o a finevita utile;
8. gestione informatica dei DPI, incluso il loro utilizzo per reparto e per utilizzatore, attraverso un apposito sw i cui data base dovranno essere rilasciati alla ASL, al termine del contratto. L’aggiornamento e l’immissione dei dati sarà a cura della ditta fornitrice che garantirà l’accesso al software anche al personale incaricato ASL per interrogazioni e reportistica.
Il compenso riferito al “service” , sarà erogato solo con riferimento ai giorni di effettivo utilizzo dei dispositivi.
2.3.1. TEMPISTICA E MODALITA` DI CONSEGNA E RITIRO
Le ordinazioni saranno effettuate con ordini scritti da parte dei competenti Uffici della ASL situati nelle sedi di Pescara, Popoli e Penne. Essi riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l’intero quantitativo. In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ed in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto.
Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio della ASL e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell’Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna.
Il trasferimento di proprietà dei beni avviene dopo la presa in carico (firma del d.d.t.) da parte del personale della ASL incaricato. Qualora, a fini collaborativi, l’operazione di scarico avvenga a cura del personale della ASL, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
Il ritiro dei dispositivi (per manutenzione, pulizia, sostituzione o cessazione) dovrà avvenire entro 24 ore consecutive dalla comunicazione da parte del personale dei Centri di Utilizzo della Stazione appaltante. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della Ditta entro 24 ore e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento del servizio.
In ogni caso, a partire da tale data (25° ora) cesserà la corresponsione del corrispettivo corrispondente.
I PP.OO. della AUSL di Pescara non assumono comunque responsabilità per il deperimento o la perdita dei prodotti respinti e/o giacenti e non ritirati nei termini previsti. Il trasporto dei presidi dovrà essere effettuato con mezzi idonei della Ditta, all'interno dei quali il materiale sporco dovrà essere adeguatamente separato da quello pulito.
Sostituzione e aggiornamento tecnologico
L'aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare i dispositivi nella versione corrispondente all'offerta ed ancora in produzione. Qualora, in corso di contratto, i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili e/o fuori produzione, la Ditta, oltre a darne tempestiva comunicazione all’ Azienda AUSL di Pescara, dovrà fornire nuovi prodotti perfettamente rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.
Nel caso in cui, in corso di contratto, siano state introdotte versioni innovative della tipologia del presidio oggetto di aggiudicazione, la Ditta può proporle all’ AUSL di Pescara, la quale si riserva la facoltà di accettare o meno (senza oneri aggiuntivi a carico delle stesse) la fornitura dei nuovi prodotti.
2.3.2. MODALITA' DI SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE
La Ditta dovrà garantire il processo di sanificazione e sanitizzazione secondo le norme e/o buone prassi vigenti.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un efficace servizio di ricondizionamento sanitizzante (detersione, decontaminazione e disinfezione), da effettuarsi in tutti i casi di rimozione del dispositivo e prima di un suo nuovo utilizzo, al fine di evitare infezioni di tipo crociato. I dispositivi forniti, all’atto della consegna, dovranno essere inseriti in appositi involucri.
La Ditta dovrà rendersi disponibile a consentire agli incaricati dell’AUSL di Pescara l'effettuazione, a cura e spese della Ditta medesima, di sopralluoghi di verifica presso i locali dove viene svolta la sanificazione/sanitizzazione dei prodotti aggiudicati durante tutto il periodo contrattuale. In ogni parte di prodotto consegnato (materasso, motore) deve essere apposto in modo ben visibile un bollino identificativo della data di sanificazione/sanitizzazione. L’ AUSL di Pescara, si riserva la possibilità di
effettuare controlli a campione sui prodotti consegnati.
2.3.3. VERIFICHE, COLLAUDI E CONTROLLI
Ogni presidio consegnato dovrà essere accompagnato dal Certificato di sanificazione/sanitizzazione, e da Collaudo Funzionale. Sul prodotto componente il presidio, dovranno inoltre essere apposti bollini ad hoc che riportano la data di effettuazione della sanificazione/sanitizzazione.
2.3.4. MANUTENZIONE
La Ditta dovrà fornire all’Ausl di Pescara, i recapiti telefonici (con segreteria telefonica e fax) cui inoltrare le richieste di interventi manutentivi e cioè tutti di quei servizi necessari a garantire la continuità delle prestazioni di cui all’oggetto della fornitura. Essa pertanto dovrà comprendere:
o Manutenzione preventiva intendendosi la manutenzione ordinaria ovvero l’esecuzione di interventi a cadenze fisse, programmate e gestite secondo un piano di manutenzione concordato tra la Ditta ed il Responsabile del Servizio
o Manutenzione straordinaria necessaria a garantire il funzionamento del dispositivo fornito, inclusa la sostituzione delle parti danneggiate.
A prescindere dalle soluzioni migliorative che la Ditta intenda proporre, dovrà in ogni modo garantire i seguenti “servizi minimi”:
o almeno due manutenzioni programmate per anno;
o la presenza presso il Reparto di personale idoneo ad eseguire l’intervento richiesto entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta d’intervento da parte dell’operatore; in ogni caso, a partire da tale data (25° ora) cesserà la corresponsione del corrispettivo corrispondente.
o la sostituzione temporanea del dispositivo o di parte di esso.
2.3.5. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA
La Ditta dovrà effettuare a, propria cura e spese un addestramento di base, ripetuto per i diversi turni di lavoro per ciascuno dei prodotti aggiudicati. La Ditta dovrà rendersi disponibile, su richiesta e senza costi aggiuntivi per l’Azienda, ad effettuare successivi corsi di aggiornamento per formare il personale neo assunto o di verificare i comportamenti adottati. Le modalità organizzative di tale addestramento saranno concordate con ciascun Presidio Ospedaliero della Ausl di Pescara.
2.3.6. SOFTWARE PER GESTIONE-RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO
Al fine della gestione e rendicontazione del servizio, la Ditta dovrà mettere a disposizione un sw che consente la tracciabilità e l’individuazione almeno dei seguenti dati:
la tipologia ed il modello del prodotto fornito;
l’Unità Operativa richiedente, presidio, località;
il codice identificativo dell’utilizzatore (da concordare con i Referenti della Ausl di Pescara);
la data e ora di inizio dell’utilizzo;
le operazioni di sanificazione e manutenzione del dispositivo;
la data di ritiro/sospensione/cessazione dell’utilizzo;
costo del service per utilizzatore.
Tali dati dovranno essere estraibili su file Excel o elaborabile.
L’aggiornamento e l’immissione dei dati sarà a cura della ditta fornitrice che garantirà l’accesso al software anche al personale incaricato ASL per interrogazioni e reportistica.
2.4 PERSONALE DELLA DITTA
La Ditta garantisce che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alle necessità, anche in termini di esperienza e qualifica.
Il personale della Ditta che accederà ai Presidi Ospedalieri, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli Operatori Sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza e professionalità, così come richiesto dal servizio.
La Ditta ed il personale da essa dipendente, operativo presso ciascun Presidio Ospedaliero, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive varate per il personale dell'AUSL di Pescara per il proprio personale.
La Ditta inoltre dovrà impegnarsi ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell'Azienda, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli Operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda stessa.
In particolare, la Ditta aggiudicataria ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed ai loro dati ed all'organizzazione ed alle attività svolte dalle Aziende interessate durante l'espletamento del servizio.
Tutto il personale della Ditta, durante lo svolgimento del servizio, dovrà inoltre esimersi da esprimere pareri e valutazioni relativi all'AUSL di Pescara e alle altre Ditte operanti nella Struttura.
La Ditta avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità del rispetto delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, sollevando l'AUSL di Pescara da ogni responsabilità in merito. Il personale della Ditta dovrà indossare idonea divisa (diversa da quella della Ausl e delle altre Ditte presenti) con bene evidenziato il logo della Ditta ed essere dotato, si sensi dell'art.6 della L. 123/2007 di apposita tessera di riconoscimento.
2.5 REFERENTI PER L’AMMINISTRAZIONE
Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato, il contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 297 e ss. del DPR 207/2010 sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione e del Direttore della Esecuzione di cui al successivo articolo del presente capitolato.
Il Direttore dell’esecuzione, individuato per ciascun Presidio Ospedaliero, cura la fase di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 274 del DPR 207/2010, ed in particolare vigila sulla corretta esecuzione, cura la verifica di conformità delle prestazioni, relaziona sullo svolgimento del servizio, se dei caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone all''AUSL di Pescara eventuali variazioni contrattuali nonché le risoluzioni ai sensi del presente capitolato.
Lo stesso autorizza l'avvio della esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nel DPR 207/2010 e nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.
Il Responsabile del procedimento, autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti previsti dal codice e dal DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata del contratto.
I rapporti tra il Direttore dell'Esecuzione ed il Responsabile del procedimento Aziendale sono disciplinati dal DPR 207/2010. L'avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione potrà essere formalizzata in apposito verbale ai sensi dell'art. 304 del DPR 207/2010.
2.6 VERIFICHE E CONTROLLI
L’Azienda definirà tempi e modi per la effettuazione delle verifiche di conformità di cui agli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010, secondo il proprio ordinamento.
1. La verifica di conformità quantitativa sulle forniture sarà così effettuata:
1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
2. per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni dalla firma del documento di trasporto (dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi).
2. La verifica di conformità qualitativa della fornitura verrà effettuato dal Responsabile unico del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione (ove nominato) indicato sull’ordine o da assistenti di quest’ultimo.
3. Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato, la ASL respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale la ASL si riterrà autorizzata a provvedere all’acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa.
4. Quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti, risulti non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, la ASL ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.
5. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.
Nell'eseguire le verifiche di conformità, anche in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 317 del DPR 207/2010, il direttore della esecuzione (DEC) o il soggetto incaricato di effettuare tali verifiche applicherà i seguenti standard divisi per tipologia di intervento:
Criteri | Standard |
Presenza certificazione sanificazione e collaudo | 100% |
Rispetto della tempistica nelle consegne/ritiri | 99% |
Rispetto della tempistica negli interventi manutenzione/assistenza | 100% |
documentazione tecnica completa come da capitolato | 100% |
Accessibilità e funzionalità software | 100% |
Bollino identificativo della data di sanificazione | 100% |
Controlli a campione di verifica della corretta COMPOSIZIONE CHIMICA DEL DISPOSITIVO negativo) | 100% |
Numero di non conformità / numero prodotti consegnati | < 1% |
PARTE GENERALE
1. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1 Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva , pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa); la ASL si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione da prestare sia pari od inferiore ad € 5.000,00.
2 In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
3 Omissis.
4 La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5 In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
6 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
7 La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
8 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9 E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
11 La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
12 La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.
2. PERIODO DI PROVA
1. L’Azienda si riserva un periodo di prova di tre mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
2. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato o dal giorno di
inizio del servizio appaltato. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.
3. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile del Servizio/i interessati alla fornitura od all’appalto, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del Contratto (clausola
risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni. Nel caso di apparecchiature, dovrà essere acquisito anche il motivato parere del Servizio di Ingegneria Clinica (ove esistente). In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.
Inoltre in caso di recesso del contratto per mancato superamento della prova la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro nel nuovo contraente.
4. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l’Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale.
5. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall’ASL, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell’impresa.
3. CORRISPETTIVI
I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto; è a carico dell'AUSL di Pescara la sola
I.V.A. la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta.
I prezzi saranno quelli indicati nell'offerta della Ditta aggiudicataria, con riferimento ai giorni di effettivo utilizzo dei dispositivi, e fatto, comunque, salvo quanto disposto ai successivi articoli 11 e 12 del presente capitolato.
Decorsi 24 mesi dall'inizio del servizio, si potrà procedere agli adeguamenti dei prezzi di cui all'art.115 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
4. VARIAZIONI E CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le quantità riportate, per ciascun dispositivo si riferiscono indistintamente e complessivamente ai PP.OO. ed ai Distretti Sanitari di Base della Ausl di Pescara interessati alla gara. A causa di fattori imprevedibili e non valutabili al momento dell'indizione del presente appalto, si precisa che tali quantità hanno carattere puramente indicativo e non costituiscono in alcun modo un vincolo di acquisto per la AUSL di Pescara. Nel corso della fornitura, pertanto, potrà essere richiesto un numero di dispositivi in misura superiore o inferiore al 20%, rispetto a quello indicato nell'allegato "A", senza che le Ditte possano richiedere, per tale motivo, un adeguamento del prezzo di offerta o la risoluzione del contratto.
Fatto salvo quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010 il Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione, in coordinamento con l'eventuale Direttore dell'Esecuzione, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti.
5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prima dell'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile del servizio cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere e che dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente alla Ditta aggiudicataria.
Di tale Referente la Ditta dovrà fornire il recapito telefonico (cellulare).
In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare per iscritto (anche tramite Fax/e-mail) ai/l Direttore/i dell'Esecuzione del servizio dell'AUSL di Pescara il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del suo sostituto.
L’ AUSL di Pescara fornirà alla Ditta aggiudicataria i/l nominativo/o del/i proprio/i Referente/i a cui il responsabile della Ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio.
6. NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’, RISCHI
1. Con la formulazione dell’offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. LA ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. LA ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di xxxxx, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all’atto della consegna o della resa del servizio.
7. DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AUSL di Pescara. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico della Ditta aggiudicatane tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
8. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati da parte di questa AUSL di Pescara avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza , liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.
La Ditta e il suo personale dovranno impegnarsi e saranno obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che l’AUSL metterà a disposizione della ditta stessa per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati alla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima si impegnerà a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente Capitolato.
All’AUSL di Pescara sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla Ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio prestato e la stessa ne potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Presidio.
Con l'affidamento del presente appalto, l’AUSL di Pescara, destinataria del servizio, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Xxxx Xxxxx, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve
scrupolosamente attenersi:
designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Igs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;
adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
consegnare all’AUSL di Pescara, entro la data di inizio dell'appalto, copia del Documento Programmatico sulla sicurezza, di cui all'allegato "C" del Codice Privacy, nonché i successivi annuali aggiornamenti dello stesso entro il 31 marzo di ogni anno;
consentire all’AUSL di Pescara i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell’Azienda.
In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, ciascun Presidio ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che la Ditta è tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Azienda o a terzi.
9. SUBAPPALTO
E' consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto. La Ditta partecipante dovrà dare indicazione, in sede di offerta sul servizio o parte del servizio che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e all'art. 35 del D.L. 223/2006 convertito in Legge n° 248 del 4/08/2006.
E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere all'AUSL di Pescara, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposto al subappaltatore.
La Ditta aggiudicataria non può applicare alla Ditta subappaltatrice un ribasso superiore al 20%; il ribasso applicato dovrà essere espressamente indicato nel contratto di subappalto. E' vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell'AUSL di Pescara. L'eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell'AUSL di Pescara di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l'AUSL di Pescara.
I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.
L'affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136.
L'AUSL di Pescara non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.
L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8) ultimo periodo del D. Lgs. 163/02006 sono tenuti all'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1) del Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010. Nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8) del medesimo Regolamento (DURC negativo per due volte consecutive), l'autorizzazione al subappalto sarà da intendersi decaduta e ne verrà data segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nei casellario informatica.
10. CESSIONE CONTRATTO E FUSIONE/CESSIONE D’AZIENDA
E' vietata la cessione del contratto. L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di Imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Azienda secondo il proprio ordinamento ai sensi dell'art. 307 del DPR 207/2010.
Dovranno essere emesse fatture bimestrali relativi al contratto/noleggio concluso a carico dell'AUSL di Pescara (ovvero per singolo Presidio Ospedaliero), secondo le modalità concordate con i competenti uffici della stessa.
Alle fatture la Ditta aggiudicataria dovrà allegare apposito prospetto riportante il dettagl io sull'impiego dei presidi, dal quale dovrà risultare:
la tipologia del dispositivo fornito;
la data di consegna
il modello del prodotto richiesto (nome commerciale);
la struttura utilizzatrice (es.:località, Presidio, Unità Operativa);
la data di inizio del service, che dovrà corrispondere al giorno successivo a quello di consegna;
la data di cessazione del service, che dovrà corrispondere al giorno della relativa comunicazione da parte dei PP.OO. dell'AUSL di Pescara a mezzo fax/e-mail/ecc..
L'Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in caso di DURC negativo.
Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dai D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..
L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n°136 del 13/08/2010.
In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati
all'AUSL di Pescara entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio.
I bonifici riporteranno, tra gli elementi, il codice CIG relativo al’accordo quadro, che dovrà essere assunto e comunicato dall'AUSL di Pescara .
Nel caso in cui dal riscontro servizio/fattura emergessero delle divergenze, l'Azienda Sanitaria provvederà a richiedere per iscritto alla Ditta ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.
L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso dei contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).
12. INADEMPIENZE E PENALITA’
Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
13. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
M. In caso di esito negativo del periodo di prova;
N. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
O. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
P. Subappalto non autorizzato;
Q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di falliento;
X. Xxxxx del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
S. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
T. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
U. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
X. Xxxxxxx in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
W. Forza maggiore,
X. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 26.
8. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
14. CESSIONE DEL CREDITO
1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione ditale comunicazione.
3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In materia si applica l’art.117 del Codice degli Appalti.
15. FORZA MAGGIORE
1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Xxxxx istruzioni contrarie scritte della ASL, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
16. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per
l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
17. FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
18. NORME GENERALI E DI RINVIO
1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed n qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L’accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.
FIRMA DELLA DITTA
Per accettazione
Il Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi e RUP
Allegato A: caratteristiche minime dispositivi e fabbisogni