PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA [CIG: 5617489292 – CODICE GARA: 5468157]
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
[CIG: 5617489292 – CODICE GARA: 5468157]
DISCIPLINARE DI GARA
SOMMARIO
Art. 1.‐ Informazioni relative alla gara 3
Art. 2.‐ Oggetto della gara 3
Art. 3.‐ Caratteristiche del servizio. 3
Art. 4.‐ Oneri specifici per la sicurezza 3
Art. 5.‐ Durata del contratto e importo a base di gara 4
Art. 6.‐ Definizioni 4
Art. 7.‐ Leggi e norme di riferimento 4
Art. 8.‐ Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 5
Art. 9.‐ Esclusione dalla partecipazione alla gara 5
Art. 10.‐ Divieto di cessione del contratto e subappalto 5
Art. 11.‐ Xxxxx, obblighi e responsabilità della DA 5
Art. 12.‐ Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 13.‐ Xxxxxxx xxxxxxxxxx e modalità di presentazione delle offerte 7
Art. 14.‐ Contenuto della busta “A” ‐ Documentazione amministrativa 7
Art. 15.‐ Contenuto della busta "B" – Offerta economica 8
Art. 16.‐ Offerta sostitutiva 9
Art. 17.‐ Validità dell’offerta 9
Art. 18.‐ Criteri di invalidazione delle offerte 9
Art. 19.‐ Data, ora e luogo di svolgimento della gara 10
Art. 20.‐ Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche 10
Art. 21.‐ Svolgimento della gara 10
Art. 22.‐ Criterio di valutazione delle offerte 10
Art. 23. ‐ Aggiudicazione in caso parità di punteggio 11
Art. 24. ‐ Informativa preventiva in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale 11
Art. 25. ‐ Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico 12
Art. 26. ‐ Stipula del contratto 12
Art. 27. ‐ Comunicazioni e informazioni sulla gara 12
Art. 28. ‐ Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 13
PARTE PRIMA
OGGETTO GARA ‐ IMPORTO GARA ‐ ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 1.‐ Informazioni relative alla gara
L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza con sede in Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, 0, nel seguito definita brevemente "Azienda Sanitaria" (in sigla: ASP), in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2014/110 del 26.02.2014, bandisce una gara nella forma della procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria e cassa dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza che sarà pubblicato sul “profilo del committente” xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato:
• elettronico, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx;
• cartaceo, ritirabile in copia presso la U.O. Provveditorato‐Economato Via Torraca, 2 – Potenza, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9,00 alle 13,00.
La gara verrà espletata nell’osservanza delle norme vigenti in materia.
La gara verrà affidata all’offerente che avrà presentato l’offerta col prezzo più basso sulla base di quanto previsto dal presente disciplinare, ai sensi dell’articolo 82 del Codice.
Codice CIG della gara: 5468157
L’affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi e, pertanto, resta assoggettato alla disciplina del Codice degli appalti sono nei limiti specificati dall’art.30 (cfr. C.d.S. sez. V 6/6/2011 n.3377 – Xxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 0000/00).
Art. 2.‐ Oggetto della gara
La ditta aggiudicataria dell’appalto, in forma singola ovvero associata, anche temporaneamente (nel seguito sinteticamente denominata DA), è tenuta a fornire capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali (salvo quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale).
La procedura in affidamento ha ad oggetto il Servizio di Tesoreria Unica, Mista e di Cassa, di cui all’art. 12 della L.R. 34/95, dell’Azienda Sanitaria di Potenza (in seguito indicata per brevità con la denominazione di Azienda) e l’esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all’Azienda.
L’ASP si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
Art. 3.‐ Caratteristiche del servizio
Le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono quelle indicate nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito “Capitolato”).
Art. 4.‐ Oneri specifici per la sicurezza
L’Azienda Sanitaria non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell’attività del soggetto aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 3° dell’articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitolati speciali di riferimento.
Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.
Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento,
estranei ai rischi propri dell’attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell’eventuale valutazione dell’offerta economica e dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art. 86, comma 3 ter del Codice dei contratti.
Successivamente alla fase di scelta del contraente, l’Azienda Sanitaria dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.
Art. 5.‐ Durata del contratto e importo a base di gara
La convenzione relativa alla gestione del servizio di Tesoreria/Cassa avrà la durata di 3 (tre) anni e mesi 9 (nove), con decorrenza dall’01.04.2014 e termine al 31.12.2017. Su richiesta dell’Azienda, il Cassiere ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della convenzione, per almeno sei mesi, o comunque fino alla decorrenza della nuova convenzione stipulata dall’Azienda.
Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato.
L’importo presunto del contratto posto a base di gara è di € 797.332,72, riferito all’intera durata contrattuale, calcolato sulla base degli interessi passivi pagati dall’Azienda nel corso del semestre Aprile ‐ Settembre 2013 oltre al costo annuo massimo per l’espletamento del servizio fissato in € 40.000,00 all’anno (esclusa IVA).
Non sono previsti oneri per rischi da interferenze.
Art. 6.‐ Definizioni
Nell’ambito del presente disciplinare, del capitolato, dei documenti complementari, e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:
a) Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Potenza che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: A.S.P.
b) Offerenti: Ditta, Impresa, Consorzio di imprese o Associazione Temporanea di Imprese che partecipa alla gara;
c) Ditta Aggiudicataria: Ditta, Impresa, Consorzio di imprese o Associazione Temporanea di Imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.
Art. 7.‐ Leggi e norme di riferimento
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, nel contratto d’appalto ed all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla DA:
a) Decreto Legislativo 01 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
b) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguito definito brevemente “Codice dei Contratti” nei limiti specificati dall’art.30 del medesimo decreto;
c) Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 concernente “Attuazione della Direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
d) Codice Civile libro IV, titolo II “Dei contratti in generale” (art. 1321 e seguenti) con particolare riferimento agli artt. 1453 e segg. in tema di risoluzione del contratto.
e) Codice Civile ‐ libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt.1655‐1677 (nel presente Disciplinare viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
f) Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
g) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;
h) Decreto legislativo 6/9/2011 n. 159 “Codice Antimafia”;
i) D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
j) Legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplinante le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
k) Legge 30.6.2003 n. 196 (tutela della privacy);
l) dalle condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto, nel capitolato tecnico, e nei relativi allegati.
m) dalle altre disposizioni comunitarie, statali e/o regionali inerenti la materia contrattuale, per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative
Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari potranno essere richiamate leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l’elenco soprastante.
Art. 8.‐ Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
La partecipazione alla procedura concorsuale è riservata agli Istituti di Credito, anche in forma consortile, autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) dotato di idonee strutture tecnico organizzative operanti sul territorio di competenza dell’Azienda.
Gli operatori economici concorrenti, pena l’esclusione, devono essere in possesso:
a. dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti e specificati nelle dichiarazioni sostitutive (All.1 e All.1‐bis);
b. del seguente requisito di idoneità professionale (art.39 del Codice dei contratti): autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all’art.10 del D.Lgs. n.385/93 e s.m.i;
Per i consorzi (ordinari e/o stabili) ed i raggruppamenti temporanei di concorrenti, si rinvia, inoltre, agli artt.35‐36‐37 del Codice dei contratti.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle norme dettate dal Codice dei Contratti e dal Regolamento in materia di requisiti per la partecipazione alle gare, determina l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
Art. 9.‐ Esclusione dalla partecipazione alla gara
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara:
‐ i concorrenti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall’art. 38 del Codice dei contratti;
‐ i concorrenti per i quali sussistano cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
‐ i concorrenti la cui partecipazione sia in contrato con quanto previsto agli articoli 36 e 37 del Codice.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti nei cui confronti l’ASP ha adottato provvedimenti di risoluzione contrattuale per grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o per aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
Nel caso di raggruppamento di imprese, nessuno dei partecipanti potrà trovarsi in una o più delle citate condizioni di esclusione, pena la decadenza dell’intero raggruppamento dall’accesso alla gara.
Art. 10.‐ Divieto di cessione del contratto e subappalto
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Non è ammesso il subappalto pertanto la Ditta è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto.
Art. 11.‐ Xxxxx, obblighi e responsabilità della DA
Sono a carico della Ditta e, quindi, da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati:
a) oneri legati all’espletamento del servizio tramite personale adeguatamente specializzato;
b) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l’esecuzione del contratto, senza nessuna esclusione (salvo quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale);
c) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto;
d) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da parte della ASP, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
e) l’adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;
f) oneri che dovessero occorrere nel corso dell’adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia nella fase progettuale dell’ASP sia della DA;
g) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;
h) oneri derivanti dall’assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l’Azienda Sanitaria che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente atto;
È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.
Si rinvia, inoltre, a quanto previsto anche nel Capitolato.
PARTE SECONDA
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PROCEDURA DI GARA ‐ AGGIUDICAZIONE
Art. 12.‐ Xxxxxxx xxxxxxxxxx e modalità di presentazione delle offerte
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione richiesta, esclusivamente al seguente indirizzo:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ‐ VIA TORRACA, N. 2 – 00000 ‐ XXXXXXX, improrogabilmente entro
le ore 13,00 del giorno 21.03.2014
Il plico non trasparente, chiuso, con colla o nastro sigillante (senza ceralacca) o con equivalenti strumenti idonei a garantire la segretezza contro eventuali manomissioni, con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta partecipante, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità alla gara, e l’offerta economica, dovranno recare esternamente, le seguenti informazioni:
▪ RAGIONE SOCIALE ‐ INDIRIZZO DEL MITTENTE ‐ NUMERO TELEFONICO E NUMERO DI FAX (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento).
▪ Data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione.
▪ SCRITTA “OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA”.
La consegna del plico va effettuata a cura e rischio dei concorrenti, e dovrà essere eseguita in uno dei seguenti modi, ovvero secondo altra modalità alternativa scelta dal concorrente:
⮚ mediante servizio postale a mezzo raccomandata A.R. o posta celere;
⮚ a mezzo corrieri privati o agenzie di recapito;
⮚ a mano con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria
L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell’Azienda Sanitaria, ove per disguidi/ritardi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, anche se dovuto a cause di forza maggiore, il plico stesso non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Oltre il termine di scadenza perentorio di cui innanzi, non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione.
Si richiama l’attenzione delle Ditte concorrenti, sulla necessità che all’esterno dei plichi, in posizione ben visibile, sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l’omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto di riferisce l’offerta stessa, comporterà l’esclusione dalla gara.
CONTENUTO DEI PLICHI
Il plico dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura (o altro sistema), che confermino l’autenticità della chiusura originaria:
1. la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 14;
2. la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo articolo 15.
Art. 13.‐ Contenuto della busta “A” ‐ Documentazione amministrativa
Nella busta “A” riportante la dicitura esterna “Documentazione amministrativa” e gli estremi del concorrente, dovranno essere contenuti, a a pena di esclusione i seguenti documenti:
A.1
‐ Elenco della documentazione prodotta ed inclusa nella busta “A”
A.2
‐ ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (ALLEGATO 1 e 1/bis):
I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l’apposito FAC‐SIMILE “ALLEGATO 1 e 1/bis”, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione, elencati nei precedenti articoli
A.3
‐ Documento comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005.
Dovrà essere prodotta la ricevuta in originale del versamento relativa all’avvenuto pagamento effettuato a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara, dovuto all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ai sensi della deliberazione della medesima Autorità 3 novembre 2010.
IMPORTO DELLA CONTRIBUZIONE: € 70,00
Per le modalità di pagamento e per eventuali informazioni si rinvia al sito dell’AVCP: FAQ: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XXX/xxxxxxxxxxx
Modalità di pagamento: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx
LA MANCATA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI A.2 e A.3 COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA
ferma restando comunque l’ammissibilità del completamento e chiarimento dei documenti presentati nei limiti previsti dall’art. 46 del D. Lgs. n. 163/06.
Si precisa che relativamente alle dichiarazioni da rendersi, la Ditta concorrente ha facoltà:
▪ Di utilizzare gli schemi riportati negli allegati al presente disciplinare, debitamente compilati in ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste.
▪ Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
N.B.
Tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte nel rispetto del DPR 445/2000 e, pertanto, ad esse dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del d.p.R. 445/2000.
Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della Ditta concorrente e sigla del soggetto firmatario.
La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Per rendere più scorrevole la verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti, tornerà gradito che le dichiarazioni/documenti che saranno inviate dai partecipanti, siano numerate secondo l’ordine numerico riportato nel presente disciplinare.
Ai fini dell’ammissibilità alla gara, la documentazione da inserire nella Busta A), non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, o già esistenti a qualsiasi titolo presso questa Azienda Sanitaria Locale.
Art. 14.‐ Contenuto della busta "B" – Offerta economica
La busta “B” dovrà contenere l’offerta economica proposta dal concorrente, e deve essere chiusa e sigillata con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta concorrente, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente, oltre agli estremi del concorrente e del lotto di riferimento, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica deve:
1. Essere redatta su carta in competente bollo o su carta resa legale mediante apposizione di una o più marche ogni quattro fogli, debitamente annullate;
2. Indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
3. Essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente. In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all’Azienda Sanitaria unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l’esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 C.C., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).
4. Per i raggruppamenti di impresa, l’offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l’impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere prodotto l’atto di conferimento del mandato.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda Sanitaria di tutte le imprese raggruppate.
5. Consistere nella indicazione:
• del tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni eventualmente da contrarre da parte dell’Azienda, espresso in termini di differenziale (“spread”), in misura di punto o percentuale di punto, da applicare sull’EURIBOR a 3 mesi/365, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con la precisazione di seguirne le variazioni;
• del prezzo offerto su base annua per lo svolgimento del servizio;
Si dà atto che l’offerta così come sopra formulata sarà oggetto di valutazione ai sensi di quanto previsto dal presente Disciplinare. Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del D.p.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni), e saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro.
Art. 15.‐ Offerta sostitutiva
E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che:
a) sia presentata dal medesimo Offerente; b) revochi e non integri la precedente offerta; c) riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA” scritta in rosso; d) sia presentata entro i termini stabiliti nel presente disciplinare.
Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente.
Art. 16.‐ Validità dell’offerta
L’offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. L’offerta è tacitamente prorogata per ulteriori 365 giorni nella sua validità se la Ditta offerente non provvederà formalmente alla sua revoca.
L’offerta non potrà in alcun modo essere ritirata prima della conclusione delle operazioni di gara.
Art. 17.‐ Criteri di invalidazione delle offerte
Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide le offerte:
a) Lacunose nel merito, indeterminate e indeterminabili in relazione alle modalità di svolgimento del servizio, tali da non permetterne la valutazione, a giudizio insindacabile della Commissione.
b) Prodotte per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine prefissato per la presentazione.
c) Xxxxxx non riportanti esternamente le diciture richieste, non chiusi e controfirmati nei modi e termini prescritti.
d) Non contenenti i documenti richiesti, ovvero contenenti i documenti di data anteriore di sei mesi ovvero contenenti documenti e/o dichiarazioni parzialmente compilati.
e) In caso di dichiarazioni sostitutive non corredate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
f) Qualora a seguito di invito dell’Azienda Sanitaria, la Ditta non abbia provveduto ad integrare, completare o fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
g) In caso di offerta non corredata da garanzia, ovvero costituita mediante fidejussioni non conformi a quanto richiesto, ovvero in caso di fideiussioni prive della sottoscrizione del garante.
h) Non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’Offerente, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate;
i) In caso di mancato versamento del contributo di partecipazione alla gara.
j) Sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste dal presente disciplinare e nei documenti complementari.
k) In caso di ogni altra ipotesi di esclusione dalla gara espressamente prevista dal presente disciplinare, dal Codice dei contratti e dal Regolamento.
Art. 18.‐ Data, ora e luogo di svolgimento della gara
L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica.
LA DATA IL LUOGO E L’ORA DI DETTA APERTURA XXXX’ PREVENTIVAMENTE COMUNICATO ALLE DITTE PARTECIPANTI.
Art. 19.‐ Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche
Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti i documenti amministrativi ed alla seduta di gara (aggiudicazione) i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o i procuratori muniti di valida procura o delega, anche in carta semplice apposita delega o procura.
I poteri di rappresentanza legale dovranno essere dimostrati mediante idonea documentazione (ad esempio: certificato C.C.I.A.A. in corso di validità).
Eventuali procure o deleghe dovranno riportare nome e cognome del rappresentante, qualifica/ruolo, ed i poteri di rappresentanza dei quali è xxxxxx.
La procedura di gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuna delle Ditte partecipanti è presente nella sala della gara.
Art. 20.‐ Svolgimento della gara
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un seggio di gara (presieduto dal Responsabile del Procedimento).
Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà:
1. alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
2. all’apertura dei plichi stessi;
3. all’apertura della Busta “A” ‐ Documentazione Amministrativa ‐ e verifica del contenuto, sia sotto il profilo della completezza, che della conformità alle prescrizioni di gara;
4. all’apertura della Busta “B” – Offerta economica ‐ verifica del contenuto e lettura della stessa;
5. attribuzione del punteggio alle offerte e redazione della graduatoria provvisoria e conseguente aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria, con le riserve di legge.
Art. 21.‐ Criterio di valutazione delle offerte
La concessione sarà affidata alla Ditta che avrà presentato l’offerta avente il prezzo avrà offerto il miglior risultato complessivo nel rapporto tra:
‐ il più basso tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni eventualmente da contrarre da parte dell’Azienda, espresso in termini di differenziale (“spread”), in misura di punto o percentuale di punto, da applicare sull’EURIBOR a 3 mesi/365, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con la precisazione di seguirne le variazioni;
‐ il miglior prezzo su base annua per lo svolgimento del servizio;
A tale fine il miglior risultato complessivo corrisponderà al maggior punteggio attenuto da ciascun istituto di credito nella somma tra punteggio corrispondente allo spread offerto e il punteggio corrispondente al prezzo per lo svolgimento del servizio offerto, secondo la tabella di seguito riportata:
Differenziale (“spread”) da applicare sull’EURIBOR a 3 mesi/365, vigente tempo per tempo, | Prezzo su base annua per lo svolgimento del servizio. Al netto di IVA. | ||||||
SPREAD | PUNTI | PREZZO | PUNTI | ||||
0,00 | 70,00 | 0 | 30,00 | ||||
0,50 | 56,00 | 5.000,00 | 26,25 | ||||
1,00 | 42,00 | 10.000,00 | 22,50 | ||||
1,50 | 28,00 | 15.000,00 | 18,75 | ||||
2,00 | 14,00 | 20.000,00 | 15,00 | ||||
2,50 | 0,00 | 25.000,00 | 11,25 | ||||
30.000,00 | 7,50 | ||||||
35.000,00 | 3,75 | ||||||
40.000,00 | 0,00 | ||||||
NON | SONO | AMMESSE | OFFERTE | SPREAD | PER | NON SONO AMMESSE OFFERTE DI PREZZO ANNUALE | |
PERCENTUALI SUPERIORI AL 2,50% INDICATO NELLA | PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SUPERIORI ALLA | ||||||
PRESENTE TABELLA | SOMMA DI €. 40.000,00 INDICATA NELLA PRESENTE | ||||||
TABELLA. | |||||||
IL PREZZO OFFERTO PER LO SVOLGIMENTO DEL | |||||||
SERVIZIO DEVE ESSERE INDICATO AL NETTO DI IVA. | |||||||
ESSO XXXX’ PAGATO ANNUALMENTE PREVIA | |||||||
PRESENTAZIONE DI FATTURA MAGGIORATA DI IVA | |||||||
COME PER LEGGE. | |||||||
Qualora l’offerta fosse espressa per valori di spread compresi nelle fasce sopra riportate il relativo punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: 70‐28 x Spread offerto | Qualora l’offerta fosse espressa con un prezzo compreso nelle fasce sopra riportate il relativo punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: | ||||||
30‐(30*prezzo offerto/40000) |
Non sono ammesse offerte parziali, né varianti. L’Azienda si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta.
Art. 22. ‐ Aggiudicazione in caso parità di punteggio
Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti risultino a pari punti in testa alla classifica, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio, giusto Art. 77 secondo comma del R.D. 23.05.1924 n. 827.
Art. 23. ‐ Informativa preventiva in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs 20/03/2010, n. 53, concernente “Attuazione della Direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”, gli operatori economici che intendono proporre ricorso giurisdizionale devono informare preventivamente l’Azienda Sanitaria della presunta violazione in materia di affidamento della fornitura oggetto della presente procedura di gara, (art. 243‐bis comma 1 del Codice dei contratti). L’informazione di cui al comma che precede deve essere effettuata mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante, e deve contenere una sintetica e sommaria indicazione dei vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori.
L’operatore economico interessato può avvalersi dell’assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l’operatore economico interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale.
L’informazione deve essere indirizzata al responsabile del procedimento; in alternativa può essere rivolta oralmente alla commissione di gara nel corso della seduta pubblica per poi essere inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.
L’informativa di cui al presente articolo non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11,comma 10 del Codice dei contratti, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
Art. 24. ‐ Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico
Il Seggio di gara, concluse le operazioni di gara, provvederà a dichiarare la aggiudicazione provvisoria trasmetterà all’Amministrazione appaltante i verbali di gara con la proposta di assegnazione provvisoria della fornitura.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ed è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di stampo mafioso.
Le risultanze della gara saranno approvate dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria ai sensi della vigente normativa, quale l’organo competente ad esercitare il controllo di legittimità dell’intero iter procedimentale, dopo aver verificato i risultati della gara e riscontrato la conformità delle offerte alle condizioni e ai requisiti predeterminati. Nell’esercizio di tale potere, l'organo suddetto potrà assumere provvedimenti anche difformi da quelli adottati dalla Commissione di gara.
Art. 25. ‐ Stipula del contratto
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della notificazione dell’aggiudicazione, con il soggetto aggiudicatario verrò stipulato formale contratto mediante forma pubblica amministrativa, che sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro (artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Tulle le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, presuntivamente calcolate in € 280,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
La stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo della prescritta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati i seguenti atti:
▪ il disciplinare di gara;
▪ l’offerta economica del soggetto aggiudicatario;
▪ il capitolato speciale, capitolato tecnico e relativi allegati;
▪ copia della garanzia fideiussoria prestata.
L’Azienda Sanitaria (o lo stesso operatore economico) provvederà, inoltre, a richiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui al D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice Antimafia”.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.
Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Azienda Sanitaria e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2‐ quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
Art. 26. ‐ Comunicazioni e informazioni sulla gara
L’Azienda Sanitaria, si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà:
a. di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente disciplinare o al capitolato speciale e/o al capitolato tecnico e/o ai relativi allegati;
b. di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle Ditte concorrenti – qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.
c. di non dar luogo alla gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
d. di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.
In tali ipotesi gli interessati alla partecipazione alla gara, sono tenuti a consultare il sito web aziendale all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di verificare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al precedente testo, ovvero di chiarimenti pubblicati o di annullamento della procedura.
E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal suddetto sito web. Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato dall’Azienda Sanitaria.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole del presente Disciplinare, del Capitolato speciale di appalto e dei relativi allegati, in ogni loro punto con rinuncia ad ogni eccezione.
Per eventuali informazioni o delucidazioni relative al presente appalto di carattere prettamente di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi durante le ore di ufficio escluso il sabato, all’U.O. Provveditorato‐ Economato.
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento: Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXXX (Tel.: 0971‐310549 ‐ fax 0971‐310296 – e‐mail: xxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxx.xx).
Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni complementari dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta fino al 12° (dodicesimo) giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione dell’offerta.
Le relative risposte, saranno rese disponibili almeno 6 giorni prima della scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.
Le risposte ed i chiarimenti di interesse generale, che concorrono ad integrare la disciplina di gara, saranno comunicate a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito web dell’Azienda Sanitaria precedentemente specificato, e nel quale sarà inoltre pubblicata ogni altra informazione o chiarimento relativi all’appalto, che l’Azienda Sanitaria riterrà utile ed opportuno rendere noti.
Art. 27. ‐ Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all’instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:
#il personale dell’Azienda Sanitaria Locale implicato nel procedimento
#i concorrenti che partecipano alla gara
#ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i..
d) l’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto;
e) l’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
f) l’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti;
g) in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
h) l’Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti;
i) l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti
di attuazione in materia di riservatezza;
j) i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
ALLEGATI:
ALLEGATO 1: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IMPRESA SINGOLA
ALLEGATO 1
CAPITOLATO SPECIALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
ARTICOLO 1 PREMESSA
Il Servizio di Tesoreria Unica, Mista e di Cassa, di cui all’art. 12 della L.R. 34/95, dell’Azienda Sanitaria di Potenza (in seguito indicata per brevità con la denominazione di Azienda) e l’esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all’azienda, è affidato, mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ad un Istituto di Credito o a un Consorzio formato da più Istituti di Credito coordinati per la gestione del Servizio (di seguito denominato Istituto), autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) dotato di idonee strutture tecnico organizzative operanti sul territorio di competenza dell’azienda, previa valutazione delle offerte presentate dalle Aziende di Credito che dichiarino di aver preso visione del presente Capitolato Tecnico e, nell’accettarlo integralmente, precisino le condizioni che sono disposte a praticare all’Azienda: 1) (differenziale – “ spread “ – rispetto al parametro di seguito indicato, in misura di punto o di percentuale di punto che intende applicare sulle anticipazioni di cassa) riguardo al tasso di interesse passivo sulle anticipazioni eventualmente da contrarre da parte dell’Azienda medesima (a norma dell’art. 4 della L.R. 34/95 e dell’art. 2 lettera g) punto 1) del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i.), espresso con riferimento all’EURIBOR 3 mesi /365, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con la precisazione di seguirne automaticamente le variazioni. 2) Riguardo al prezzo per lo svolgimento del servizio.
Il predetto servizio deve essere espletato in osservanza della normativa vigente, in particolare della disciplina relativa al servizio di Tesoreria/Cassa delle Aziende Sanitarie del SSN, incluse quelle a valenza regionale, delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa, nonché dell’art. 77 quater del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 “ Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa” e dell’art. 35, Decreto Legge 24/01/2012 n. 1.
In vigenza del predetto art. 35 D.L. n. 1/2012, in considerazione della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall’art. 7 del D.L. 07/08/1997 n. 279, e del ripristino delle disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 29/10/1984
n. 720, il Cassiere curerà i rapporti con la Tesoreria Provinciale dello Stato in riferimento alle disposizioni riguardanti la Tesoreria Unica.
Secondo la normativa di legge per tempo vigente il servizio sarà regolato tramite conto corrente bancario fruttifero con liquidazione trimestrale degli interessi attivi.
L’aggiudicazione verrà effettuata a chi avrà offerto il miglior risultato complessivo nel rapporto tra:
il più basso tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni eventualmente da contrarre da parte dell’Azienda, espresso in termini di differenziale (“spread”), in misura di punto o percentuale di punto, da applicare sull’EURIBOR a 3 mesi/365, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con la precisazione di seguirne le variazioni;
‐il miglio prezzo su base annua per lo svolgimento del servizio;
A tale fine il miglior risultato complessivo corrisponderà al maggior punteggio attenuto da ciascun istituto di credito nella somma tra punteggio corrispondente allo spread offerto e il punteggio corrispondente al prezzo per lo svolgimento del servizio offerto, secondo la tabella riportata al punto 5 “criterio di aggiudicazione” dell’avviso di gara.
Il tasso di interesse attivo sulle giacenze di conto produttive di interessi rimane fissato nella misura di 0,20 (zerovirgolaventi) punti in meno del tasso passivo offerto.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 10/02/1992 n. 154 si specifica che oltre al tasso di interesse passivo sulle eventuali anticipazioni da contrarre da parte dell’Azienda (a norma dell’art. 4 della L.R. 34/95), tutti gli altri servizi sono inclusi nel prezzo offerto per lo svolgimento del servizio. La possibilità di variare in senso sfavorevole il tasso passivo di interesse resta limitata alle variazioni dell’EURIBOR 3 mesi/365, vigente tempo per tempo, il prezzo offerto per lo svolgimento del servizio resta fisso per tutta la durata contrattuale e l’istituto di credito è obbligato ad eseguire tutti i servizi previsti nel presente capitolato oltre quelli che dovessero rendersi necessari per obblighi
di legge, regolamenti e circolari nazionali o regionali senza la possibilità di richiederne maggiorazioni. Esso comprende il servizio di tesoreria e cassa delle gestioni liquidatorie delle EX‐USL n. 1 di Venosa, N. 2 Potenza e n. 3 di Lagonegro affidate all’azienda.
Il servizio riguarderà la gestione dell’Azienda con suoi presidi attuali nonché con quelli che dovessero, nel corso della convenzione, essere creati dall’azienda secondo l’articolazione di cui intende dotarsi, ovvero essere trasferiti o affidati all’Azienda medesima e quello delle gestioni liquidatorie delle EX‐USL n. 1 di Venosa, N. 2 Potenza e n. 3 di Lagonegro.
L’Istituto di Credito aggiudicatario del servizio, è esonerato dal prestare cauzione in quanto compreso tra le Aziende di credito di cui al D.L. n. 385/93.
Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici, ritenuti necessari dalle parti e previo necessario concordamento, per un migliore svolgimento del servizio.
ARTICOLO 2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
I rapporti fra Azienda e l’Istituto aggiudicatario del servizio di tesoreria e cassa sono disciplinati da apposito contratto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante. L’istituto bancario dovrà curare tutte le incombenze derivanti dal presente capitolato e dal contratto, assumendone le relative responsabilità.
Nel caso in cui il servizio venga aggiudicato a più istituti di credito raggruppati o consorziati, la convenzione stabilirà l’istituto delegato ad assumere, in proprio ed in nome e per conto degli altri, gli obblighi derivanti dal contratto stesso e gestire le contabilità speciali aperte a nome dell’azienda presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e a rendere in conto di Tesoreria.
L’istituto bancario dovrà curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall’Azienda nelle modalità consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
L’istituto bancario dovrà svolgere il servizio secondo le disposizioni in materia vigenti nel tempo, presso le filiali dei comuni ove l’Azienda Sanitaria ha sede legale e tramite tutti gli sportelli dell’Istituto. Nelle località ove l’istituto bancario è carente di propri sportelli può utilizzare gli sportelli bancari di altri istituti assumendo a proprio carico tutte le responsabilità per il loro operato ed a proprie spese. Il servizio dovrà essere svolto nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche e nell’orario in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. Il servizio di tesoreria e cassa costituisce corsia preferenziale presso lo sportello dedicato.
L’istituto bancario dovrà inoltre garantire a titolo gratuito e comunque compresi nel prezzo offerto per lo svolgimento del servizio:
• lo svolgimento del servizio nel territorio della Regione, in Italia;
• il trasporto, la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Azienda e dei valori depositati a qualsiasi titolo da terzi a favore dell’azienda a titolo gratuito;
• di farsi carico, all’atto dell’assunzione del servizio, dell’eventuale esposizione per anticipazioni di cassa in essere con il precedente Tesoriere al tasso di interesse passivo a cui sarà aggiudicata la presente gara;
• la possibilità per l’Azienda di usufruire gratuitamente dei servizi a carattere telematico come, ad esempio, il servizio per il pagamento del pedaggio autostradale “telepass” per le autovetture istituzionali individuate dall’Azienda, via card, carte di credito aziendale e carte prepagate;
• di gestire il servizio con l’applicazione di strutture e procedure automatizzate senza oneri a carico dell’azienda;
• di garantire gratuitamente l’adeguamento delle procedure informatiche per assicurare lo scambio di dati e documenti contabili con il servizio contabile dell’azienda;
• di accettare l’utilizzo degli ordinativi di pagamento e d’incasso informatici a firma digitale, garantendo l’idoneità e l’efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici e dei relativi collegamenti, con oneri a carico dell’Istituto bancario;
• di accettare l’utilizzo di pagamenti ed d’incassi informatici a mezzo web‐internet‐ ove l’azienda ritenga di adottarla e/o apposite norme giuridiche lo prevederanno, garantendo l’idoneità e l’efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici e dei relativi collegamenti con oneri a carico dell’Istituto bancario;
• di assicurare ai beneficiari dei mandati di pagamento la valuta indicata dall’azienda nei casi in cui questo venga espressamente richiesto (stipendi, contributi farmacie ecc…);
• di assumere a proprio carico e senza oneri per l’azienda la compilazione di tutti i prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente;
• di non addebitare commissioni per eventuali fideiussioni o garanzie di contratto o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulati dall’azienda;
• di riscuotere presso i propri sportelli bancari e quelli degli istituti corrispondenti, le entrate proprie, compresi i tickets, senza alcun compenso o commissione e accreditando gli incassi relativi con valuta nel giorno dell’operazione;
• di fornire i POS idonei a ricevere i pagamenti a mezzo bancomat e carte di credito dei circuiti nazionali ed internazionali più diffusi. Le operazioni effettuate con bancomat e carte di credito dovranno essere senza oneri a carico dell’Azienda e quindi gratuiti e senza commissioni.
Il Tesoriere è tenuto:
• al rispetto della normativa ai fini della trasmissione dei dati SIOPE di cui al DMEF del 5 marzo 2007 e s.m.i.
• a trasmettere all’azienda, entro il 15 gennaio dell’anno successivo, il rendiconto complessivo riassuntivo di cassa con indicazione del fondo di cassa al 31 dicembre ed il prospetto analitico dei dati siope relativi all’anno precedente con indicazione dei movimenti di cassa di entrata e di uscita per singoli codici ;
• a realizzare a proprie spese il collegamento con il sistema informatico di contabilità per la gestione del sistema SIOPE e la dotazione di tutte le procedure informatiche atte a garantire il regolare svolgimento dello stesso sistema SIOPE;
• a realizzare a proprie spese il collegamento con il sistema informatico di contabilità, per consentire lo scarico informatizzato dei titoli di spesa immessi in pagamento ed il carico informatizzato dei titoli di entrata immessi all’incasso;
• a realizzare a proprie spese il collegamento informatico per la trasmissione dei dati stipendiali per il pagamento delle competenze al personale dipendente e convenzionato ed alle farmacie convenzionate;
Il Cassiere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l’organizzazione del servizio entro il termine massimo di un mese dalla notifica di affidamento.
Il servizio di tesoreria e cassa comprende i seguenti servizi da realizzarsi a titolo gratuito e comunque compresi nel prezzo offerto per lo svolgimento del servizio stesso:
• le eventuali spese sostenute per indennità di missione compiute da dipendenti del Cassiere per assicurare il servizio di che trattasi;
• le spese postali incluse quelle per l’invio degli avvisi di pagamento ai beneficiari. La spedizione dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all’effettivo pagamento, ovvero all’effettiva ricezione del titolo di pagamento per quelli con quietanza allo sportello;
• le spese o commissioni postali: per la trasmissione di assegni, per l’invio di corrispondenza, per i pagamenti dei bollettini di C.C.P e per tutte le altre forme di pagamenti tramite il servizio postale,
• le spese o commissioni bancarie: per l’effettuazione di bonifico e per tutte le altre forme di pagamenti interbancari ecc.. ogni pagamento ai fornitori deve essere eseguito per l’intero importo riportato sul titolo senza addebitare al beneficiario alcun onere per l’effettuazione del pagamento.
• L’Istituto bancario aggiudicatario si obbliga, ove richiesto dall’azienda:
• a prestare credito di firma, mediante il rilascio di fidejussioni a favore di terzi, non richiedendo alcuna commissione;
• a rilasciare il modello ABI‐REV richiesto per la certificazione delle disponibilità liquide riportate nel Bilancio dell’Azienda senza l’applicazione di alcuna commissione;
• a fornire, su richiesta dell’Azienda, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale;
Il Cassiere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l’estensione del servizio di tesoreria e cassa alle gestioni liquidatorie delle EX‐ USL n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3 di Lagonegro.
Di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio potranno essere in ogni momento apportati tutti i perfezionamenti migliorativi ritenuti necessari per l’Azienda.
ARTICOLO 3
DURATA DELLA CONTRATTO, SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE
Il contratto relativo alla gestione del servizio di Tesoreria/Cassa avrà la durata di 3 (tre) anni e mesi 9 (nove), con decorrenza dal 1° aprile 2014 e termine al 31/12/2017. Su richiesta dell’Azienda, il Cassiere ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per almeno sei mesi, o comunque fino alla decorrenza del nuovo contratto stipulato dall’Azienda.
Le spese di stipulazione e registrazione del contratto sono a carico del Cassiere.
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO
ARTICOLO 4
ESERCIZIO FINANZIARIO E VIGILANZA SULLA GESTIONE
L’esercizio finanziario dell’Azienda ha durata annuale, con inizio l’1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa a carico dell’esercizio dell’anno precedente, salvo regolarizzazioni di somme già pagate o incassate.
Il Legale Rappresentante dell’Azienda, o un suo delegato, ed il Responsabile dell’U.O. Economico– Finanziaria provvedono alla vigilanza sulla regolare gestione del servizio di Tesoreria e cassa.
Ogni trimestre o secondo le necessità dell’Azienda, si procederà alla verifica di Tesoreria e cassa che deve evidenziare: il saldo del conto ordinario, il saldo in Banca d’Italia, eventuali pignoramenti in essere, l’eventuale utilizzo dell’anticipazione, nonché il raccordo della contabilità della Banca con quella dell’Azienda ASL.
L’Azienda e l’Istituto Tesoriere segnalano reciprocamente e tempestivamente gli eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio.
ARTICOLO 5 RISCOSSIONI
L’Azienda delega l’Istituto Cassiere ad incassare tutte le somme di spettanza sotto qualsiasi titolo e causa, contro rilascio di quietanza liberatoria in luogo e vece dell’Azienda, numerata progressivamente per anno finanziario, da staccarsi da apposito bollettario.
Le entrate saranno incassate dall’Istituto mediante ordinativi di incasso individuali o collettivi emessi dall’Azienda su moduli appositamente predisposti ovvero in formato elettronico, numerati progressivamente per ciascun esercizio finanziario, firmati dal Direttore Generale dell’Azienda o da suoi delegati e vistati dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Economico‐Finanziaria o da chi lo sostituisce e contenenti le indicazioni necessarie per la corretta effettuazione delle riscossioni: l’esercizio, la data, le causali dei versamenti, il cognome nome o ragione sociale, l’indirizzo o la sede dei debitori, gli importi da introitare ( in cifre ed in lettere) ed ogni altra precisazione riguardante le modalità di riscossione dei titoli.
L’Istituto Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Azienda ed in pendenza della emissione del relativo ordinativo di incasso, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente le indicazioni della causale del versamento nonché la riserva “salvo conferma di accettazione da parte dell’Azienda Sanitaria”.
Detti incassi verranno accreditati su un conto “Sospesi” a disposizione dell’Azienda e saranno immediatamente segnalati (giornalmente) alla stessa Azienda per l’emissione dei relativi ordinativi di incasso, con specifica della causale. Tale conto costituisce parte integrante del conto del Cassiere. La valuta di tutti gli incassi effettuati dal Cassiere sarà quella del giorno della effettiva riscossione.
Gli assegni emessi a favore dell’Azienda sono presentati per l’incasso da persone da quest’ultima autorizzate. La riscossione degli assegni non comporta oneri per l’azienda.
I conti correnti postali sono intestati all’Azienda ASL e la firma di traenza è riservata alla Banca. I prelevamenti sono disposti dall’ASL mediante emissione di ordinativi di riscossione contenente l’indicazione del conto corrente postale da cui prelevare. La banca preleva ed accredita i relativi importi sui conti bancari dell’Azienda ASL.
Il Cassiere risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario in nome e per conto dell’Azienda.
ARTICOLO 6 PAGAMENTI
L’Istituto Cassiere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento individuali o collettivi, su moduli appositamente predisposti ovvero in formato elettronico, ordini di accreditamento ruoli o elenchi di spesa fissa.
L’Istituto Cassiere non è tenuto a dare corso al pagamento degli ordinativi di pagamento non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.
L’Istituto Cassiere è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 12 comma 2 del D. L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
Gli avvisi di pagamento dovranno essere trasmessi ai beneficiari, dall’Istituto Cassiere a proprie spese, entro il giorno lavorativo successivo all’effettivo pagamento, ovvero all’effettiva ricezione del titolo di pagamento per quelli con quietanza allo sportello.
Nell’effettuare i pagamenti l’Istituto Cassiere accerta l’idoneità del percipiente, e acquisisce le quietanze nelle forme previste dalla legge. L’Azienda Sanitaria, può disporre con apposita annotazione, che gli ordinativi di pagamento siano estinti con modalità agevolative previste dalla normativa vigente. In caso di pagamento con cessione del credito, l’azienda emetterà ordinativo intestato alla ditta cedente con indicazione nella quietanza delle generalità del cessionario e del suo iban, l’istituto cassiere procederà al pagamento a favore del cessionario.
La valuta per il pagamento su piazza o fuori piazza dovrà essere quella del giorno dell’effettivo pagamento.
Per gli ordinativi estinti parzialmente la valuta di pagamento sarà riferita unicamente alla parte effettivamente pagata.
L’Istituto effettuerà i pagamenti nei limiti delle disponibilità dei conti correnti e dell’anticipazione di cassa utilizzabile. I pagamenti relativi a stipendi, imposte, tasse, contributi, canoni, utenze, ecc., per i quali vi è obbligo di estinzione a scadenza predeterminata, verranno effettuati dall’Istituto senza attendere la preventiva emissione dell’apposito ordinativo, purché il ruolo emesso dagli enti impositori o creditori sia stato vistato da almeno uno dei soggetti tenuti alla firma degli ordinativi di pagamento.
Il pagamento di tutte le utenze dovrà avvenire con domiciliazione delle bollette su richiesta dell’Azienda. L’istituto trasmetterà tempestivamente l’elenco delle utenze pagate per consentire l’emissione degli ordinativi di pagamento.
Gli ordinativi di pagamento, numerati in ordine progressivo per anno finanziario, sono firmati dal Direttore Generale dell’Azienda o da suoi delegati e vistati dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Economico‐Finanziaria o da chi lo sostituisce.
Ogni ordinativo di pagamento deve contenere l’indicazione dell’esercizio finanziario e la numerazione progressiva per esercizio, le generalità del creditore, il tipo di quietanza richiesta, la somma lorda e netta da pagare, l’oggetto del pagamento, gli estremi degli atti di autorizzazione alla spesa, la data ed il luogo di emissione, l’indicazione dei codici SIOPE per consentire all’Istituto di assolvere a tutti gli adempimenti relativi ai flussi di cassa previsti dalla specifica normativa di legge e regolamentare vigente in materia, il codice CIG (codice identificativo di gara), ove previsto, per consentire all’Istituto di assolvere agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 relativi alla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, e le indicazioni necessarie per consentire l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza.
Al fine di assicurare il servizio di cassa in qualsiasi località d’Italia e dell’Estero, il Cassiere potrà avvalersi, sulle piazze sprovviste di suoi sportelli, di altre Aziende di Credito o di altri tramiti, rispondendo comunque direttamente del loro operato.
Per i pagamenti disposti con bonifico bancario l’Azienda dovrà indicare il codice IBAN. Non sono a carico dell’Azienda eventuali addebiti per errata indicazione del codice IBAN qualora essa non dipenda direttamente dall’operato dell’azienda medesima.
A comprova della regolarità degli avvenuti pagamenti, sugli ordinativi estinti dovranno risultare il timbro datario con l’indicazione “pagato” e firma del Tesoriere/Cassiere e quietanza del creditore.
Per pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo sul c/corrente intrattenuto dal beneficiario presso la medesima banca, con bonifico bancario presso Aziende di credito corrispondenti e con assegni circolari “non trasferibili”, sarà sufficiente l’annotazione del pagamento così effettuato apposto dal Tesoriere/Cassiere sull’ordinativo di pagamento, convalidato dal timbro datario e della firma della banca stessa e dall’avviso di
ricevimento della raccomandata per la spedizione degli assegni circolari. Per i pagamenti effettuati con bonifici bancari saranno poi indicati, anche in separato elenco, gli estremi dei bonifici effettuati per singolo ordinativo di pagamento.
Per i pagamenti effettuati, invece, mediante versamento su c/corrente postale, emissione di vaglia postali e assegni postali localizzati, saranno allegate agli ordinativi di pagamento, in luogo delle ricevute dei beneficiari, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall’Amministrazione postale e le distinte degli assegni postali localizzati o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidata da firma e timbro dell’Istituto Cassiere.
I beneficiari saranno avvisati direttamente dall’Istituto della esigibilità dei titoli di pagamento mediante trasmissione dei moduli predisposti dall’Azienda ed allegati ai titoli stessi.
L’Istituto Cassiere dispone i pagamenti:
1. il giorno della scadenza, se individuato nell’ordinativo o altrimenti noto, con valuta lo stesso giorno;
2. a partire dal primo giorno lavorativo successivo al ricevimento del titolo in caso di estinzione dell’ordinativo mediante quietanza diretta, con valuta il giorno del pagamento;
3. entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento del titolo negli altri casi, con valuta lo stesso giorno del pagamento;
4. per i pagamenti urgenti dovrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento e qualora tale termine fosse lo stesso della ricezione da parte del Cassiere, quest’ultimo si impegna ad eseguirlo immediatamente.
Le eventuali penalità per il ritardo dei pagamenti a scadenza determinata (imposte, tasse ritenute, utenze) sono a carico dell’Istituto Cassiere.
Per i pagamenti a scadenza determinata, la valuta per il beneficiario è fissata nel giorno di scadenza. L’Azienda indicherà sull’ordinativo di pagamento “Valuta fissa il ”.
L’Istituto Tesoriere, in tali casi, non potrà porre a carico dell’Azienda e del beneficiario del pagamento alcuna somma.
Gli ordinativi di pagamento rimasti interamente o parzialmente inevasi alla data del 31/12 sono commutati d’ufficio in assegni circolari non trasferibili e trasmessi ai beneficiari con le modalità previste per i pagamenti con assegni circolari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dalla legge.
Le spese obbligatorie per legge, devono essere pagate dall’Istituto Cassiere, anche in assenza dell’ordinativo su presentazione di appositi elenchi o comunicazioni debitamente sottoscritte.
Questi versamenti consistono, in particolare ma non in via esclusiva, nel pagamento di:
‐ Imposte e tasse statali, regionali o locali a titolo di acconto o di imposta, dovute direttamente o quale sostituto;
‐ Stipendi sia a favore del personale dipendente che convenzionato;
‐ Contributi previdenziali, assistenziali e sociali a carico dell’azienda sanitaria o dei propri dipendenti;
‐ Diritti, canoni o contributi obbligatori, ivi compresi i canoni di concessione su beni altrui;
‐ Rate di ammortamento di mutui e di altri prestiti;
‐ Utenze domiciliate.
ARTICOLO 7
PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI, AGLI AMMINISTRATORI ED AL PERSONALE CONVENZIONATO
Per il pagamento degli emolumenti ai singoli dipendenti, Amministratori e convenzionati l’Azienda trasmetterà, con la dovuta documentazione cartacea e tramite supporto informatico, i dati relativi ai bonifici relativi agli stipendi a favore dei dipendenti correntisti;
I documenti e i supporti informatici (riportanti le informazioni necessarie per consentire al Tesoriere di procedere ai pagamenti) saranno trasmessi all’Istituto Cassiere almeno 2 giorni lavorativi prima della data di pagamento, con modalità che garantiscono sicurezza e affidabilità, direttamente dai servizi aziendali competenti secondo modalità che saranno definite prima dell’avvio dell’effettivo servizio.
I pagamenti a fronte di regolare ordinativo verranno eseguiti secondo le seguenti modalità:
• accreditamento degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti correntisti dell’Istituto/Cassiere il giorno del pagamento fissato dall’azienda, riconoscendo agli utenti valuta in pari data;
• accreditamento degli stipendi a favore di correntisti di altri Istituti il giorno di pagamento fissato dall’azienda, riconoscendo agli utenti valuta in pari data;
Per i pagamenti a favore dei dipendenti dell’Azienda, nonché dei beneficiari che intrattengono con la stessa Azienda un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale e dei borsisti, andrà riconosciuta valuta fissa coincidente con la valuta relativa al pagamento effettuato, anche se correntisti di altri istituti di credito.
Tutte le attività sopra descritte dovranno essere svolte gratuitamente dall’Istituto Cassiere. Le spese postali per la trasmissione di assegni o spese di bonifico sono a carico dell’Istituto/Cassiere.
ARTICOLO 8 FIRME AUTORIZZATE
L’Azienda si impegna a comunicare preventivamente all’Istituto Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione, i titoli di pagamento, gli ordinativi di accreditamento ed i ruoli, corredando tali comunicazioni con gli esemplari di firma.
ARTICOLO 9 TRASMISSIONE TITOLI
I titoli di pagamento e gli ordinativi di incasso saranno trasmessi dall’Azienda all’Istituto/Cassiere accompagnati da distinta numerata progressivamente in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito per ricevuta.
Contemporaneamente verrà effettuata la trasmissione dei titoli in via informatica.
Per la procedura di emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso informatici a firma digitale l’Istituto Cassiere dovrà garantire l’idoneità e l’efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici e dovrà garantire i relativi collegamenti con l’azienda a proprie spese;
L’Istituto Cassiere dovrà altresì garantire, con oneri a proprio carico, il servizio di conservazione informatica degli ordinativi informatici con firma digitale oltre la possibilità di consultazione on‐line degli stessi ed il passaggio informatico degli archivi a fine contratto di tesoreria.
ARTICOLO 10
LIMITI DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONI DI CASSA
L’Istituto Tesoriere/Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità speciali fruttifere e infruttifere, con le modalità contenute nel Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e secondo la normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 2 lettera g) punto 1) del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 4, della Legge Regionale 27 Marzo 1995, n. 34, in mancanza di disponibilità di cassa, l’Istituto Cassiere è tenuto ad effettuare anticipazioni ordinarie di cassa nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle entrate previste nel Bilancio di Competenza.
A tal fine l’Azienda trasmetterà all’Istituto Cassiere una dichiarazione, sottoscritta dal Direttore Generale, contenente i dati per fissare l’importo massimo dell’anticipazione.
L’Istituto Cassiere dovrà rendere disponibile l’anticipazione richiesta nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quindici giorni dalla data di richiesta.
L’Istituto Cassiere, in situazioni di anticipazioni di cassa, si obbliga a trasmettere trimestralmente all’Azienda il computo analitico degli interessi passivi maturati nel trimestre. A richiesta dell’Azienda, l’Istituto Cassiere è obbligato a trasmette ogni altra specifica necessaria alla verifica del conteggio degli interessi.
Relativamente al tasso di interesse passivo sulle anticipazioni eventualmente da contrarre da parte dell’Azienda a norma dell’art. 4 della L.R. 34/95 e dell’art. 2 lettera g) punto 1) del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i., lo stesso è espresso con riferimento all’EURIBOR 3 mesi/365 vigente tempo per tempo senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. La valuta delle anticipazioni deve essere quella di effettivo accredito sul conto dell’Azienda senza aggiunta di ulteriori giorni per prenotazione delle necessarie disponibilità.
Alle operazioni di addebito in sede di utilizzo dell’anticipazione, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla data dell’operazione che coincide con il giorno effettivo addebito ed accredito sul conto dell’Azienda. L’istituto Cassiere è obbligato a procedere di propria iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
In caso di cessazione del servizio, l’Istituto Cassiere subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, sia in corso d’anno che a cavallo di diversi esercizi finanziari, è obbligato a rilevare ogni esposizione derivante dalle surriferite anticipazioni. Il tasso passivo di interesse da applicare dalla data di passaggio delle competenze sarà quello di aggiudicazione della nuova gara. Le anticipazioni di cassa esistenti alla data di chiusura di ogni esercizio finanziario continueranno nell’esercizio successivo, finché non si creeranno le condizioni di cassa atte alla loro estinzione.
L’Istituto Cassiere subentra in tutti i rapporti finanziari ed in tutti gli obblighi in capo al precedente Istituto cassiere nei confronti dell’Azienda.
Nessuna commissione deve essere applicata per l’utilizzo e/o la disponibilità dell’anticipazione di cassa oggetto del presente articolo.
ARTICOLO 11
CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA
L’Istituto Cassiere ha l’obbligo di tenere al corrente e custodire:
• il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario e comprensivo delle operazioni in conto sospesi;
• il bollettario delle riscossioni.
ARTICOLO 12 SERVIZI DI CASSA INTERNA
Per la gestione dei fondi di cassa interna, economale, possono essere aperti appositi conti correnti presso l’Istituto Cassiere, la tenuta di tali C.C.B. è completamente gratuita e rientra nel prezzo offerto per lo svolgimento del servizio. Le somme ivi depositate saranno prelevate ed utilizzate dai cassieri aziendali anche con l’utilizzo di bancomat, carte di credito e carte prepagate ricaricabili ad essi intestate nessuna commissione è addebitabile per prelievi o versamenti su detti conti. L’azienda si fa obbligo di trasmettere i nominativi e gli esemplari di firma del personale autorizzato, con apposito atto deliberativo, a svolgere la funzione di cassiere interno per la gestione dei fondi economali.
ARTICOLO 13
COMUNICAZIONI PERIODICHE, CHIUSURA DEI CONTI E RECLAMI
Alla fine di ogni giornata l’Istituto Cassiere trasmetterà all’Azienda:
• la situazione analitica di cassa aggiornata, distinta per ogni conto di contabilità speciale, e l’elenco delle operazioni in sospeso. La situazione di cassa verrà trasmessa su supporto o collegamento informatico. A tale scopo l’Istituto Cassiere provvederà, a proprie spese, ad effettuare i necessari raccordi tra il proprio servizio informatico e la procedura automatizzata di contabilità in uso presso l’Azienda;
• una copia dell’apposito tabulato per le contabilità speciali, consegnato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, contenente i saldi riferiti alla giornata lavorativa precedente nonché le informazioni sulle operazioni di versamento effettuate direttamente dalla Sezione medesima.
Settimanalmente il Cassiere trasmetterà, con apposito elenco in doppio esemplare, gli ordinativi di riscossione e gli ordinativi di pagamento eseguiti, quietanzati, documentati ed annotati, come specificato nei precedenti artt. 6 e 7. Copia del succitato elenco, firmato per ricevuta dal responsabile dell’U.O. Economico‐Finanziaria o da un suo delegato, sarà restituito all’Istituto Cassiere. Gli ordinativi di pagamento collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all’Azienda dopo la loro totale estinzione. Sarà, altresì, trasmesso l’elenco dei documenti non ancora estinti.
A chiusura annuale l’Istituto Cassiere trasmetterà l’estratto conto per capitali ed interessi e restituirà gli ordinativi ineseguiti.
Alla fine di ciascun trimestre, l’Istituto Cassiere dovrà trasmettere all’Azienda Sanitaria, alle date suindicate e comunque non oltre un mese da esse, l’estratto analitico regolato per capitali ed interessi, sia attivi che passivi.
L’Azienda si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi e a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente le discordanze eventualmente rilevate.
Alla fine dell’esercizio e, comunque, non oltre il 31 gennaio dell’esercizio successivo, l’Istituto Cassiere renderà all’Azienda il proprio conto riassuntivo, mettendo in evidenza per ciascun conto di cassa:
• la giacenza di cassa o l’eventuale credito del cassiere per deficit di cassa all’inizio dell’esercizio;
• le riscossioni effettuate nell’esercizio;
• i pagamenti effettuati nell’esercizio;
• la giacenza di cassa o l’eventuale credito del cassiere per deficit di cassa alla fine dell’esercizio. Al conto riassuntivo verranno allegate le matrici dei bollettari di riscossione.
ARTICOLO 14
RACCORDO RECIPROCO DELLA CONTABILITÀ
L’Azienda consente che l’Istituto Cassiere proceda periodicamente al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell’Azienda medesima.
Trimestralmente, o comunque su richiesta dell’Azienda, il Cassiere procede al raccordo della propria contabilità con quella dell’Azienda medesima, compresa quella iscritta nelle contabilità speciali.
Una copia dei predetti quadri di raccordo, nonché l’elenco degli ordinativi ineseguiti, saranno inviati all’ U.O. Economico‐Finanziaria dell’Azienda in plico raccomandato.
La stessa U.O. dovrà darne benestare all’Istituto Cassiere oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate.
Al fine dei suddetti raccordi si provvederà successivamente a stabilire norme atte a consentire l’utilizzazione dei rispettivi sistemi informativi.
ARTICOLO 15 FLUSSI DI CASSA
L’Istituto Cassiere si obbliga a svolgere, a proprie spese, tutte le attività inerenti la trasmissione dei flussi informativi SIOPE così come regolamentati con Decreto 05/03/2007 emanato in attuazione della legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 1 comma 97 e legge 30/12/2004 n. 311, nonché di eventuali altre successive disposizioni che dovessero intervenire in materia di flussi informativi.
ARTICOLO 16
CLAUSOLE NULLE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi della legge 10/02/1992, n. 154, si specifica che le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte; le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.
In caso di contestazione nella interpretazione e nella applicazione del presente Capitolato, le eventuali controversie saranno rimesse, a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice Procedura Civile, alla decisione di un Collegio arbitrale composto da un rappresentante per ciascuna parte contraente e da un Presidente scelto di comune intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Potenza.
ARTICOLO 17 QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto viene qualificato di “Pubblica Utilità”. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o eseguito solo in parte. Verificandosi scioperi, l’appaltatore garantirà attraverso opportuni accordi con le XX.XX. la continuità del servizio.
ARTICOLO 18
DATI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Nel formulare la propria offerta, l’Istituto dovrà tener conto delle seguenti dimensioni dell’Azienda (dati bilancio di esercizio 2012):
Valore della Produzione € 661.414.349
Costi della Produzione € 646.437.499
Numero Dipendenti a tempo indeterminato e determinato n. 2.677
Numero ordinativi d’incasso emessi n. 3.651
Numero ordinativi di pagamento emessi n. 27.121
Riscossioni effettuate € 575.541.176
Pagamenti effettuati € 583.597.484
Anticipazione di cassa massima consentita per l’anno 2013 (Del. D.G. n.840 del 03/12/2012) € 37.040.000,00 Estensione territoriale – ambito provinciale di Potenza.
Presidi ospedalieri n. 7
Personale convenzionato n. 842 unità.
ARTICOLO 19
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del servizio, in cui nominativo verrà comunicato alla Ditta affidataria.
ARTICOLO 20
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche, qualora applicabile.
A tal fine la Ditta comunica all’Azienda Sanitaria gli estremi identificatici dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all’Azienda Sanitaria deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Ditta deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il C.I.G. (codice identificativo gara).
Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell’Azienda Sanitaria alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto, nei seguenti casi:
a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
b. in caso di frode e/o grave negligenza nell’esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l’applicazione delle penalità;
c. sospensione del servizio per fatto della Ditta senza giustificato motivo;
d. recidiva nell’eseguire il servizio in maniera non rispondente a quanto richiesto;
e. inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di esecuzione del servizio;
f. in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
g. in caso di cessione del contratto;
h. in caso di sub‐appalto non autorizzato;
i. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche eseguite sugli interventi effettuati;
j. constatata inosservanza delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni del presente capitolato;
k. per motivi di pubblico interesse.
Il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l’Azienda Sanitaria riconoscerà a quest’ultimo gli importi corrispondenti alla parte del servizio già eseguita e verificata.
La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell’Azienda Sanitaria di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dall’Azienda Sanitaria, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale l’Azienda Sanitaria ha il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda Sanitaria sui beni della Ditta.
Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente.
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’originario fornitore l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.
ARTICOLO 22
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall’articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.
In caso cessioni di azienda o di ramo d’azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l’atto di cessione produca effetto nei confronti dell’Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:
a) procedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara. Nei 60 giorni successivi l’Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l’atto di cessione produce nei confronti dell’Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.
ARTICOLO 23
RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI
In ogni caso di inadempimento contrattuale, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all’esecuzione del servizio presso terzi, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall’applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.
L’eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.
ARTICOLO 24 OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE
La Ditta é responsabile dell’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di servizi bancari.
ARTICOLO 25 DOMICILIO
Per gli effetti della convenzione che disciplinerà il Servizio di Tesoreria e Cassa e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Azienda ed l’Istituto Cassiere eleggeranno il proprio domicilio presso le Sedi delle rispettive amministrazioni.
ARTICOLO 26 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del servizio il Foro competente sarà quello di Potenza.
ARTICOLO 27 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e nell’avviso di gara, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale.
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE CUMULATIVA ‐ ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – QUALIFICAZIONE
(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: UN MODELLO PER CIASCUN COMPONENTE)
Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto |
Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA |
GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA |
Il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
(1)
della ditta/impresa: (2)
sede (comune italiano o stato estero) Provincia
indirizzo
Codice attività:
Cap/Zip:
Partita IVA:
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME (3)
‐ concorrente singolo;
‐ mandatario capogruppo di:
‐ mandante in:
‐ in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera
d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
‐ in consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
E PER TALE FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. MEDESIMO NEL CASO DI MENDACI DICHIARAZIONI, FALSITÀ NEGLI ATTI E USO DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ E DELLA DECADENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN BASE AD UNA DICHIARAZIONE RIVELATASI SUCCESSIVAMENTE MENDACE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
DICHIARA
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA'
1‐a) che la ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione: anno di iscrizione:
forma giuridica: durata:
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
2 Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
3 Barrare una delle tre ipotesi.
numero di iscrizione: capitale sociale:
rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici:
Cognome e nome | nato a | in data | carica ricoperta | |
Rappresentant e Legale | Direttore tecnico | |||
1‐b) che la ditta è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del decreto legislativo 01.09.1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – Numero di autorizzazione: ;
1‐c) che la ditta è dotata di idonee strutture tecnico organizzative operanti sul territorio di competenza dell’azienda;
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965:
b.1 nei propri confronti
b.2 nei confronti di tutti i soggetti di seguito elencati: dei direttori tecnici, dei soci (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
(Indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza)
(4)
‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge
n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
4 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
‐ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;
c) che
c.1 nei propri confronti: (5)
‐ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
‐ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
‐ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
‐ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
‐ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
c.2 nei confronti di tutti i soggetti di seguito elencati: (dei direttori tecnici, dei soci (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società)
(Indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza)
(6)
‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, nei termini di cui all’art. 38, lett. d) del codice degli appalti, come novellato dal D.L. 70/2011;
e) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
6 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
h) che nei confronti della ditta/legali rappresentanti, ai sensi del comma 1‐ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d. lgs.vo n. 81/2008;
m‐bis) che ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m.ter) che nessuno dei soggetti di cui alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m quater):
‐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
‐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
‐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) che:
non ha riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
ha riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
…
4) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: (7)
‐ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
‐ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
7 Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Cognome e nome | nato a | in data | carica ricoperta | fino alla data del (8) |
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome | nato a | in data | carica ricoperta | fino alla data del |
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:
‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (9)
ovvero
Il reato è stato depenalizzato
ovvero
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
la condanna è stata revocata;(10)
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome | nato a | in data | carica ricoperta | fino alla data del |
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (11)
ovvero
Il reato è stato depenalizzato
8 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
9 Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
10 Adattare al caso specifico.
11 Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Ovvero
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
la condanna è stata revocata;(12)
5) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente;
6) che l’impresa possiede mezzi idonei all'esecuzione del servizio secondo quanto illustrato nel capitolato tecnico, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle stesse;
7) che la propria offerta, avente una validità di 365 giorni dalla data di scadenza per la presentazione, si intende, trascorsi i suddetti 365 giorni, tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di una formale revoca;
8) (solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) (13) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
b) che la ditta/impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario(14), eseguirà le seguenti prestazioni:
a) | per una quota del % |
b) | per una quota del % |
c) | per una quota del % |
9) (solo per consorzi fra società cooperative o consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs.
n. 163 del 2006; esclusi i consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) (15) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo consorzio concorre per i seguenti consorziati:
Ragione sociale del consorziato | Sede | Codice fiscale | |
1 | |||
2 |
e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti;
10) che l’impresa è in regola con gli obblighi contributivi INPS ed INAIL e dichiara, allo scopo, i seguenti riferimenti
INPS ‐ Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | Città |
12 Adattare al caso specifico.
13 Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).
14 Cancellare la dizione che non interessa.
15 Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi ordinari e dalle altre tipologie di concorrenti).
Fax | Tel. | Numero Matricola Azienda |
INAIL ‐ Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | Città |
Fax | Tel. | Numero Posizione Assicurativa | |
11) che la sede dell’Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in tema di obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la seguente:
Ufficio Provinciale | Indirizzo | CAP | Città |
Fax | Tel. | NOTE | |
12) Che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, alla quale rivolgersi ai fini della richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza dell’attestazione di regolarità fiscale della Ditta rappresentata, è la seguente:
Ufficio | Indirizzo | CAP | Città |
Fax | Tel. | NOTE | |
13) di avere esaminato ed accettato tutti gli atti di gara nonché, nello specifico l’avviso di gara ed il capitolato speciale, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato il servizio medesimo, eseguibile ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta economica presentata;
14) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;
15) di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto, come prescritto all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217
16) di accettare, come previsto dall’art. 79, c. 5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzi , ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5 ‐ quinquies del D.lgs. 163/2006 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte ex articolo 2 del D.lgs. 20/03/2010, n. 53)":
Ditta Via , n. CAP
Sede Posta elettronica Fax
Essendo inseriti nella presente dichiarazione, nonché nell’ulteriore documentazione presentata per la gara, dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, sottoscrive la presente dichiarazione, composta da
numero pagine in data ‐ ‐ .
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax: o alla e‐mail: @
(firma del legale rappresentante /procuratore della Ditta concorrente) (16)
Allega, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 38 L. 445/00, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento, in corso di validità.
In fede
………………………….., ………………………………………
16 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.