COMUNE DI PONTEDERA
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE E DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE E PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO CANONE.
Approvato con delibera C.C. n. 25 del 6/03/2007 Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 17/04/2007 Modificato con deliberazione C.C. n.76 del 22/07/2008 Modificato con deliberazione C.C. n.11 del 10/02/2009 Modificato con deliberazione C.C. n.34 del 31/03/2009) Modificato con deliberazione C.C. n.115 del 13/10/2009 Modificato con deliberazione C.C. n.46 del 3/07/2012 Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 24/02/2015 Modificato con deliberazione C.C. n.13 del 21/05/2020 Modificato con deliberazione C.C. n.51 del 19/11/2020
Art. 1 - Oggetto del regolamento 3 Art. 2 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione _3
Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione 4
Art. 4 - Passi carrabili 5 Art. 5 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante_5
Art. 6 - Concessione e/o autorizzazione 5 Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione occupazioni permanenti 6 Art. 8 - Proroga della concessione e/o autorizzazione occupazioni temporanee 6 Art. 8 bis(occupazioni per esposizioni da parte dei pubblici esercizi) 6
ART. 8 TER - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (ARTICOLO VIGENTE dal 09.03.2020 AL 07/01/2021) 8
Art. 9 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione 9
Art. 10 - Revoca della concessione e/o autorizzazione 9 Art. 11 - Rinuncia alla concessione 10 Art. 12 - Sospensione delle concessioni 10 Art. 13 - Obblighi del concessionario 10 Art. 14 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive 11 Art. 15 - Costruzione gallerie sotterranee 11 Art. 16 - Suddivisione del territorio in categorie 11 Art. 17 - Criteri per la determinazione del canone 11 Art. 18 - Tariffe per le occupazioni permanenti 11 Art. 19 - Tariffe per le occupazioni temporanee 11 Art. 20 - Soggetti passivi 12 Art. 21 - Durata dell'occupazione 12 Art. 22 - Criterio di applicazione del canone 12 Art. 23 - Misura dello spazio occupato 13 Art. 24 - Passi carrabili 13 Art. 25 - Distributori di carburante 13 Art. 26 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi 14 Art. 27 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento 14 Art. 28 - Particolari modalità di applicazione del canone 14 Art. 29 – Maggiorazioni e Riduzioni del canone per occupazioni permanenti 15 Art. 30 - Riduzione del canone per occupazione temporanea 16 Art. 31 - Esenzione dal canone 16 Art. 32 – ESENZIONE IN CASO DI CALAMITA’ NATURALE 17
Art. 33 - Esclusione dal canone 17 Art. 34 - Versamento del canone 18 Art. 35 – Versamento del canone PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE da parte degli operatori “Spuntisti” 18 Art. 36 – Rimborsi 19 Art. 37 - Occupazioni abusive 19 Art. 38 - Sanzioni 20 Art. 39 - Ritardati od omessi versamenti 20 Art. 40 - Irrogazione immediata delle sanzioni 20 Art. 41 – Riscossione coattiva 20 Art. 42 - Contenzioso - Ricorsi 21 Art. 43— Norme finali 21 Art. 44 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 21
Art. 45 - Procedure – Modulistica 22
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e “spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
ART. 2 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE
1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico si ispira ai seguenti principi:
a) trasparenza delle procedure ed apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la sua responsabilità, della conformità della richiesta alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti;
c) individuazione dell'unità organizzativa competente per il rilascio in relazione all'obiettivo finale dell'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo e alla competenza generale sullo stesso;
d) accessorietà della concessione e/o autorizzazione del suolo pubblico rispetto a richieste di autorizzazione / concessione più generali, che implichino, per la loro natura, l'utilizzazione del suolo pubblico;
e) rilascio, nei casi sopraddetti dell'autorizzazione di suolo pubblico contestualmente al rilascio della concessione / autorizzazione principale e preferibilmente con unico atto;
f) accorpamento in un unico procedimento, che fa capo ad un unico responsabile, di tutti gli atti amministrativi per lo svolgimento di una determinata attività, sia questa di carattere edilizio, commerciale, industriale, artigianale ecc. e quindi messa a disposizione da parte dell'unico ufficio responsabile a favore del cittadino di tutti i permessi e le autorizzazioni, il cui rilascio può essere di competenza anche di più uffici comunali, necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta;
g) collaborazione massima tra gli uffici per l'attività istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione, soprattutto attraverso intese e pareri resi in via breve e, nei casi più complessi, mediante attivazione della conferenza di servizi, nel rispetto puntuale del rilascio, con la massima rapidità, dell'autorizzazione richiesta.
ART. 3 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza e nel caso di richiesta di installazione di tende o insegne sporgenti, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Nel caso di occupazione per passo carrabile, oppure per installazione di insegne o tende, da realizzare contestualmente ai lavori edili, la domanda per l'ottenimento del relativo titolo abilitativo corredata dai relativi grafici, ricomprende implicitamente anche quella per l'occupazione di suolo pubblico, la cui concessione sarà formalizzata contemporaneamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.
5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale o polizza fidejussoria nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. Tale deposito cauzionale è reso obbligatorio nel caso di occupazione per cantieri edili e interventi nel sottosuolo. Lo svincolo potrà avvenire successivamente alla dichiarazione da parte del responsabile del procedimento che non risultano manomissioni o danni al suolo concesso. In caso contrario sarà disposta, previa contestazione e diffida ad adempiere entro il termine stabilito, l'esecuzione d'ufficio avvalendosi anche del deposito originariamente prestato. Per interventi nel sottosuolo il deposito cauzionale non potrà essere svincolato prima che siano trascorsi tre mesi dal termine dei lavori di ripristino. In caso di aziende erogatrici di servizi pubblici, può essere concessa la facoltà di presentare deposito cauzionale o polizza fidejussoria con validità annuale.
6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 (venti) giorni prima della data di decorrenza dell'occupazione, salvo comprovati motivi d'urgenza.
Per le occupazioni temporanee legate all'esercizio del commercio su area pubblica, valgono i termini indicati nelle specifiche leggi in materia.
8. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
9. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.
ART. 4 - PASSI CARRABILI
1. L’apertura di nuovi passi carrabili, la regolarizzazione e la trasformazione di quelli esistenti su tutte le strade all’interno del Centro abitato del Capoluogo nonché su tutte le strade comunali dentro e fuori i centri abitai, è soggetta a concessione ai sensi delle presenti norme.
2. Per le strade di proprietà degli altri Enti che attraversano centri abitati delle località o frazioni del Comune ed aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti, le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Comune in seguito a nulla osta da parte dell’Ente proprietario della strada.
3. Le concessioni di cui ai commi precedenti hanno validità decennale e sono rinnovate alla scadenza, in seguito a presentazione di istanza da parte dell’avente titolo.
4. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intesi per esistenti quelli:
- che hanno concessione di occupazione suolo pubblico;
- che hanno autorizzazione di passo carrabile;
- che sono a ruolo presso l’ufficio Tributi (inteso come pagamento del canone);
- che hanno effettuato modifiche del suolo pubblico;
- dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni tecniche del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, entro il 31.12.2007, dopo la quale si provvederà al controllo da parte degli uffici addetti.
5. I passi carrabili di nuova costruzione dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Per quelli esistenti da regolarizzare, potrà essere ammessa una distanza dalla intersezioni fino a metri sei all’interno delle strade del capoluogo e delle frazioni fino a metri quattro all’interno delle strade facenti parte della zona a traffico limitato del centro storico di Pontedera. In casi eccezionali di riconosciuta impossibilità di adeguamento alle distanze di cui sopra, potranno essere ammesse distanze inferiori, a condizione che siano garantite le condizioni di sicurezza della circolazione anche con la previsione di particolari accorgimenti quali la segnalazione di pericolo e arretramento del cancello di almeno cinque metri dal filo stradale oppure adozione di sistemi alternativi automatizzati.
6. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma quattro dell’articolo 46 del D.P.R. 495/1992, relativamente alla possibilità di deroga dall’obbligo di arretramento dei cancelli e dall’utilizzo dei sistemi alternativi, sono da ritenersi strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato tutte quelle escluse dall’elenco di cui all’allegato “A1” del presente regolamento.”
ART. 5 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione né corrispondere il canone. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.
ART. 6 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il
Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4.Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
0.Xx competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 3 del presente Regolamento.
6.Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio della concessione o diniego è stabilito in almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
0.Xx Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
ART. 7 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI
1. Le concessioni definite permanenti hanno durata decennale.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione.
4. Le concessioni per occupazioni permanenti rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, essendo connesse e contestuali all'autorizzazione amministrativa per la vendita, saranno rinnovate d'ufficio per ulteriori dieci anni quando il titolare della concessione risulti ancora intestatario dell'autorizzazione amministrativa.
ART. 8 - PROROGA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono richiederne la proroga motivando per scritto la necessità sopravvenuta.
2. L'Ufficio competente verificata la sussistenza delle motivazioni e previo pagamento del canone ulteriormente dovuto, autorizza la proroga apponendo apposito visto sull'originale della concessione.
3. La domanda di proroga deve essere comunque prodotta almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza salvo comprovati casi d'urgenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione.
ART. 8 BIS - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI “Art. 8
bis
(occupazioni per esposizioni da parte dei pubblici esercizi)
1- Le occupazioni di suolo pubblico temporanee costituite dall’esposizione di tavoli e sedie degli esercizi pubblici dovranno essere obbligatoriamente in posizione immediatamente prospiciente e centrata rispetto l'ingresso dell'esercizio. Eventuale deroga sarà disposta:
a) in caso di collocazione delle strutture mobili su spazi di parcheggio al fine di ottimizzare la superficie occupata che dovrà coincidere ove possibile con uno o più stalli.
b) nel caso in cui l'unico spazio disponibile sia al di là della pubblica via, soggetta a transito veicolare o pedonale e sempre che le esigenze di sicurezza lo consentano.
Le occupazioni potranno essere concesse esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 Aprile e il
31 Dicembre di ogni anno. L’occupazione del suolo pubblico dovrà comunque terminare improrogabilmente entro sette giorni dal termine suindicato.
2.- Tali occupazioni potranno essere concesse esclusivamente nelle strade facenti parte della zona a traffico limitato del centro cittadino. Potranno essere ammesse anche in altre strade del centro, ma solo subordinatamente al parere favorevole del Comando Polizia Municipale che valuterà gli effetti dell’occupazione richiesta nei riguardi della circolazione stradale; (comma in contrasto con il Regolamento per l’istallazione di strutture mobili a servizio dei pubblici esercizi presenti nel centro commerciale naturale di Pontedera approvato con delibera di C.C. n. 5 del 24/02/2015, quindi si ritiene tacitamente abrogato)
3.- Le richieste riguardanti la collocazione sul suolo pubblico di strutture complesse non costituite da semplici sedie, tavoli e ombrelli solari, dovranno essere accompagnate da rilievi grafici in scala e rilievi fotografici descrittivi da sottoporre al parere del settore Urbanistica, prima del rilascio della concessione. Dovranno altresì essere accompagnate da atto di assenso in carta semplice a firma del titolare dell’attività confinante, qualora l’occupazione invada anche solo in parte sul fronte di altri esercizi commerciali. (comma in contrasto con il Regolamento per l’istallazione di strutture mobili a servizio dei pubblici esercizi presenti nel centro commerciale naturale di Pontedera approvato con delibera di C.C. n. 5 del 24/02/2015, quindi si ritiene tacitamente abrogato)
4.Le concessioni sono rilasciate al richiedente per un unico periodo di occupazione senza facoltà di proroga temporale. Potranno invece contenere nell’arco della giornata, superfici di occupazione diversa, distinta in due fasce orarie, prima e dopo le ore 20,00;
0.Xx deroga ai commi 6 e 7 dell’art. 34 del presente regolamento in caso di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche realizzate da pubblici esercizi con tavolini o per istallazione di strutture esterne l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente.
Il pagamento del canone deve esser fatto entro il 31 maggio ,qualora la concessione e/o autorizzazione sia stata rilasciata in precedenza, oppure entro la prima scadenza utile ,fra quelle indicate al successivo comma del presente articolo, qualora la concessione e/o autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 maggio.
Il canone, se di importo superiore alle Euro 258,23 e l’occupazione supera i 60 giorni, può essere corrisposto fino a quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza il 31 Maggio, il 31 Luglio, 30 Settembre e 30 Novembre dell'anno di riferimento del tributo oppure alla data di cessazione dell'occupazione se precedente rispetto alle suddette scadenze.
Per le occupazioni realizzate dopo il 31 Maggio la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 30 Settembre la rateizzazione, qualora ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e la seconda entro novembre oppure entro la data di cessazione dell'occupazione se precedente.
In caso di ritardato, omesso o parziale versamento rispetto alle scadenze citate e indicate nell’atto di concessione si applicano le sanzioni previste all’art. 39 mentre per le altre violazioni si applica l’art. 9 del presente regolamento;
6- le superfici occupate, dovranno essere opportunamente delimitate ed in assenza di marciapiede, queste dovranno essere ubicate ad almeno 1 metro di distacco dai muri dei fabbricati per consentire il passaggio pedonale nonché per consentire l’accesso ai fabbricati stessi. Le stesse superfici occupate, dovranno essere sempre mantenute in condizioni di perfetta pulizia e decorosamente ordinate.
7- Le concessioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate se non previa
regolarizzazione della posizione, a coloro che siano risultati insolventi rispetto a tributi e sanzioni applicate in relazione a precedenti occupazioni di suolo pubblico. Non possono essere rilasciate concessioni al nuovo titolare di esercizio, se non previa regolarizzazione del pagamento del canone.
ART. 8 TER - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (ARTICOLO VIGENTE dal 09.03.2020 AL
07/01/2021)
1. Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nell'intero territorio comunale, Capoluogo e frazioni, è consentita, fino al 07/01/2021 e in deroga alle disposizioni di cui al precedente art.8-bis, l'installazione su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: opere precarie di struttura sottile unica astiforme con copertura in tela con sostegno e piastra di base (ombrelloni), tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni.
Non è consentita l'installazione di ombrelloni riportanti la pubblicità di marchi commerciali che non siano quelli dell'esercizio interessato.
E' preferibile l'installazione di ombrelloni di colore chiaro.
L'Amministrazione Comunale raccomanda ai pubblici esercizi ubicati nella stessa via, piazza ecc., una preventiva condivisione in merito agli arredi da installare, onde favorire il più possibile una omogeneità dei medesimi arredi.
2. La struttura mobile può essere installata in posizione frontale l'attività stessa, nelle sue immediate vicinanze, oppure in posizione delocalizzata, anche nei casi dell'eventualità con attraversamento di strada pubblica soggetta a transito veicolare non intenso, e/o soppressione di stalli di parcheggio, sempre che le condizioni di sicurezza per la viabilità lo consentano, subordinatamente al parere vincolante della Polizia Locale – Comando Territoriale di Pontedera che valuterà gli effetti dell'occupazione richiesta nei riguardi della sicurezza e della circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992). L'installazione delle strutture mobili non dovrà interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione pubblica, contenitori per la raccolta differenziata.
3. Tutte le superfici/strutture dei servizi commerciali, espositivi, di consumazione comunque definite ed a qualunque destinazione adibite purchè destinate al pubblico, devono essere accessibili e rispettare le norme per i soggetti diversamente abili, pena l'emissione di verbali di infrazione e ritiro della licenza/concessione (quantomeno per la parte non a norma).
4. Qualunque struttura e/o manufatto su superficie pubblica ed a maggior ragione qual'ora destinato alla fruizione da parte del pubblico deve essere realizzata nel rispetto della salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, delle specifiche norme sui materiali, sulle costruzioni, sugli impianti di ogni genere, sull'antinfortunistica, sull'igiene ambientale e per le somministrazioni alimentari, sull'antinquinamento, sul rispetto del Codice della Strada e sue regolamentazioni e/o relative ordinanze locali, inoltre non devono costituire insidia od intralcio di ciascun genere con particolare riguardo al rispetto delle condizioni di passaggio agevole ed in sicurezza dei mezzi di soccorso, sanitari e delle forze dell'ordine. Le strutture/manufatti oggetto di installazione dovranno essere corredate da dichiarazione di corretto montaggio, certificazioni/omologazioni dei materiali utilizzati di conformità alle norme CE.
5. Qualora venga manifestato l'interesse all'installazione di struttura mobile, da parte di due o più attività contermini o comunque ubicate nelle immediate vicinanze, l'Amministrazione può consentire ai richiedenti medesimi l'occupazione dell'area pubblica, purchè vi sia il rispetto delle
vicendevolmente l'attività di ciascun esercizio e vi sia il rispetto delle regole di buon vicinato,
condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso e le installazioni non intralcino
promuovendo, da parte dell' Amministrazione Comunale, tra i soggetti medesimi forme di
condivisione/accordo.
Nel caso di richiesta di installazione della struttura mobile in spazio che insiste frontalmente ad
attività di altro genere confinante, deve essere presentata dichiarazione di consenso da parte di quest'ultima.
6. Le richieste riguardanti le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
- ELABORATO PLANIMETRICO IN SCALA 1:200;
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (panoramica e dettaglio del suolo da occupare);
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITA';
- DICHIARAZIONE DI CONSENSO DA PARTE DI ALTRA ATTIVITA' SE L'INSTALLAZIONE GLI INSISTE FRONTALMENTE.
L'Amministrazione Comunale, a completamento dell'istruttoria propedeutica all'atto concessorio, si riserva di acquisire il parere del Servizio "Edilizia Privata" in ordine al rispetto del decoro urbano ed estetico, soprattutto nei casi di installazione delle strutture in
7.
prossimità di elementi di rilevanza storico-ambientale.
8. Le concessioni potranno prevedere nell'arco della giornata, superfici di occupazione diversa, distinta in 2 fasce orarie, prima e dopo le ore 20:00.
9. Le concessioni devono rispettare le seguenti prescrizioni contenute nell'art. 20 del C.d.S.:
-nelle zone di rilevanza storico-ambientale o in presenza di particolari caratteristiche geometriche della strada è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone diversamente abili;
-divieto di collocarsi all'interno del triangolo di visibilità dell'intersezione tra le vie.
E' vietata l'occupazione della superficie di suolo pubblico frontalmente agli ingressi di abitazioni private al fine di garantire il libero accesso ai pedoni o ai veicoli nel caso di passi carrabili regolarmente autorizzati.
E' vietata l'occupazione della superficie di suolo pubblico sugli attraversamenti pedonali o in prossimità degli stessi.
ART. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 (dieci) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'eventuale canone già assolto non verrà restituito.
ART. 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione di pubbliche necessità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di
sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altre pubbliche necessità, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.
ART. 11 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale sarà disposto solo dopo aver accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.
ART. 12 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI
1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 5^ comma del precedente art. 10.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di un altro regolamento.
ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre
90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'Amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
4. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
5. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
6. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
ART. 14 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
ART. 15 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE
1. Il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone un contributo "una tantum" pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ripartite complessivamente tra i soggetti beneficiari dell'opera realizzata in proporzione all'utilizzo.
ART. 16 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE
1. Ai fini della graduazione del canone di cui al successivo art. 17, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 446/97, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (Tre) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento, in forma descrittiva con i nomi delle Vie e Piazze, ed allegato sub “A” al presente Regolamento.
ART. 17 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. La tariffa relativa al canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe sono aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio del Comune ed entrano in vigore il 1^ gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le misure tariffarie sono riferite alla prima categoria ed articolate nelle seguenti proporzioni:
- prima categoria 100(cento)per cento;
- seconda categoria 80(ottanta)per cento;
- terza categoria 50(cinquanta)per cento.
ART. 18 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
1. Per le occupazioni permanenti come definite all'art. 21 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 15.12.97, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
ART. 19 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Per le occupazioni temporanee come definite all'art. 21 trovano applicazione, osservato
il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
ART. 20 - SOGGETTI PASSIVI
1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2.Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
0.Xx canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
0.Xx canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
ART. 21 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE
1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone:
a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per almeno tre giorni della settimana;
b) sono considerate temporanee:
- le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto per meno di tre giorni alla settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, a carattere stagionale e che si ripetono.
ART. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Il canone è commisurato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste
l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 (tre) categorie di cui all'art. 16 ed all'elenco di classificazione.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
ART. 23 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata e non sono soggette a canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per gli impianti pubblicitari il cui posizionamento costituisce, comunque, sottrazione di suolo pubblico, la superficie minima occupata dagli stessi è definita non inferiore a mq 1 e quindi soggetta al pagamento della tariffa stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.
1 bis. Relativamente all'occupazione temporanea da parte dei pubblici esercizi, la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite massimo di 40 mq.
1-ter In deroga a comma 1- bis nel periodo dal 09/03/2020 al 07/01/2021, la superficie massima occupabile temporaneamente dalle strutture mobili dei pubblici esercizi è stabilita entro il limite massimo di 100 mq. purchè vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, l'estensione dello spazio sarà calcolata sull'area prospettica dell'oggetto di occupazione.
4. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.
ART. 24 - PASSI CARRABILI
1. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi definiti dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), la cui
superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.
2. Al fine di garantire il rispetto dell’art. 41 sexies della L. 17/08/1942, n.1150, fermo restando l’ottenimento dell’autorizzazione di passo carrabile prevista dall’art.22 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285, deve essere apposto idoneo cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi, compreso il richiedente e/o l’autorizzato:
a) almeno per un accesso carrabile alle aree di pertinenza delle costruzioni;
b) per i singoli accessi alle autorimesse realizzate in base alla disposizione della normativa citata.
3. I passi carrabili a raso esistenti, autorizzati e non, saranno tenuti all’apposizione del cartello suddetto e quindi soggetti al pagamento del relativo canone.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per garantire rispetto delle disposizioni relative agli esercizi commerciali di cui al D. Lgs. N.114/1998.
ART. 25 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1. Il canone stabilito per i distributori di carburante nella tariffa, va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore
capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone è dovuto per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie superiore a mq. 4.
6. Gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono inoltre soggetti al canone di occupazione.
ART. 26 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da tariffa.
ART. 27 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO
1. Sono temporanee le occupazioni così come definite all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il canone si applica in relazione alla durata dell'occupazione e tenendo conto della tariffa giornaliera così come indicato nel provvedimento della Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 20% (venti per cento) di riduzione.
4. Relativamente alle occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria, secondo la tariffa.
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX
1. Ai sensi dell'art. 63 — comma 2 della legge 15.12.1997, n. 446, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi,, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46.
2. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.
3. A partire dall’anno 2007 le tariffe relative al mercato del venerdì poiché trattasi di occupazioni spazi ed aree pubbliche per l’esercizio del commercio su aree appositamente attrezzate sono determinate specificatamente con atto di Giunta Comunale.
4. L’eventuale stazionamento delle carovane al seguito degli esercenti dello spettacolo viaggiante e/o esercenti attività del tempo libero o svago dello spettacolo viaggiante è gratuito limitatamente al periodo in cui si svolgono le manifestazioni o le attività di spettacolo autorizzate con le modalità previste dalla normativa vigente.
Qualora lo stazionamento di dette carovane debba effettuarsi nei periodi precedenti o successivi a quello in cui si svolgono le manifestazioni o gli spettacoli connessi, è necessario far pervenire al
comune, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’occupazione per le suddette attività, richiesta di occupazione del suolo pubblico e, solo in questo caso, l’occupazione è soggetta al pagamento della tariffa indicata nel provvedimento della Giunta Comunale.
5. In considerazione della posizione logistica di alcune occupazioni di suolo pubblico nel centro cittadino e limitatamente ai casi commercio su aree pubbliche sono previsti alcuni coefficienti di maggiorazione della tariffa da applicare sia a quelle di tipo permanente che a quelle temporanee come segue:
- maggiorazione del 100% per le occupazioni effettuate nelle strade: X.xx Matteotti,via Roma (nel tratto tra via 1° maggio-via Della Misericordia), Xxx Xxxxxxxx, X.xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx, X.xxx Xxxxxxxxx, Via Lotti, Via Gotti, Via dei Portici;
- maggiorazione del 50% per le occupazioni effettuate nelle strade: P.zza Martiri della Libertà, P.zza Garibaldi, P.zza Duomo, Via della Misericordia, Xxx Xxxxx, X.xxx Xxxxx x’Xxxxxx, Via Brigate Partigiane, Via 1° maggio, P.zza Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Via X.xxx Xxxxxxxxxx;
– maggiorazione del 10% per le occupazioni effettuate nella zona di 1° categoria limitatamente agli ambulanti del settore alimentare che commerciano prodotti la cui preparazione comporti la cottura o precottura o anche il solo riscaldamento sul posto degli stessi;
- maggiorazione del 10% per le occupazioni realizzate nelle strade :P.zza Trento.
6. In occasione della Fiera di San Luca per le occupazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche le tariffe hanno la seguente maggiorazione:
a) per le occupazioni temporanee realizzate nelle strade e zone di cui al comma 5 non si applicano le maggiorazioni sopraindicate nelle varie strade, ma in generale la maggiorazione del 10%;
b) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione dei mercati del giovedì e della domenica, nelle zone preposte, la maggiorazione pari al 10%.
7. In occasione della Fiera di Natale per le occupazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate durante i mercati delle due domeniche antecedenti il Natale le tariffe ordinarie sono aumentate del 10%.
ART. 29 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:
a) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento. Tale riduzione non opera per i soggetti di cui all'art. 28 del presente regolamento;
b) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 (trenta) per cento;
c) la tariffa per i passi carrabili è pari al 60 (sessanta) per cento della tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti del suolo pubblico;
d) la tariffa per gli accessi carrabili o pedonali a raso, di cui al comma 2 dell’art. 24, è pari al 60 (sessanta) per cento della tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti del suolo pubblico; qualora su espressa richiesta degli aventi diritto e successiva concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, venga apposto idoneo cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra;
e) la tariffa per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, è pari al 60 (sessanta) per cento della tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti del suolo pubblico.
2. Per le occupazioni permanenti realizzate con chioschi, baracche, cabine, platee in muratura o altri manufatti stabilmente infissi al suolo adibiti al commercio di generi vari, cartelli pubblicitari e simili, la tariffa è aumentata del 50 (cinquanta) per cento;
- per le occupazioni di suolo pubblico con strutture stabilmente infisse al suolo adibite alla vendita di giornali (edicole) la tariffa è aumentata del 367%;
- per le occupazioni realizzate da autolavaggi, esercizi commerciali per tavolini e sedie, esposizione
merci e per tutte le altre occupazioni permanenti non particolarmente richiamate altrove la tariffa è aumentata del 20 (venti) per cento.
ART. 30 - RIDUZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 (cinquanta) per cento.
2. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 (trenta) per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza.
- Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi.
- Le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, divertimenti dello spettacolo viaggiante e con giochi e attrezzature varie per lo svago e il tempo libero, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 (cinquanta) per cento.
- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 (ottanta) per cento.
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 (cinquanta) per cento.
3. Occupazioni effettuate, fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici di interesse storico e ambientale classificati e contraddistinti, sulla cartografia attuale del P.R.G. vigente, da colore “in nero”, si applica la riduzione del 50 (cinquanta) per cento (oltre i dodici mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento).
4. Occupazioni effettuate, fino a sei mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici in cui vi è una compartecipazione o il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per immobili di particolare interesse pubblico, si applica la riduzione del 50 (cinquanta) per cento (oltre i sei mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento).
5. Le riduzioni del 50 (cinquanta) per cento previste nei suindicati commi (3) e (4) non sono fra loro cumulabili ed avranno valore per un biennio salvo rinnovo.
ART. 31 - ESENZIONE DAL CANONE
1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del T.U. imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.86 n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 12 ore giornaliere in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto
della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
h) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
i) occupazioni effettuate, fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici vincolati ai sensi del T.U. “ Disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n° 352 di cui al decreto legislativo n° 490 del 29 ottobre 1999 (oltre i dodici mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento).
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con xxxxx, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di case, negozi ed esercizi in genere effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
f) le occupazioni temporanee con durata non superiore a 15 giorni per alcune manifestazioni riconosciute di particolare interesse dall'Amministrazione Comunale, come forma di contributo non economico esclusivamente nei confronti di Associazioni di cui al “Regolamento per la concessione di agevolazioni economiche nei confronti di libere forme associative”.
3. Sono esonerati dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, autorizzate dal partito interessato e purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
4. Con apposito provvedimento assunto dalla Giunta Comunale potranno essere esonerate le occupazioni riguardanti forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere il patrimonio artistico e culturale della città.
ART. 32 – ESENZIONE IN CASO DI CALAMITA’ NATURALE
1. Con specifico apposito provvedimento assunto dalla Giunta Municipale potranno essere altresì esonerate dal pagamento del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di suolo ed area pubblica effettuata per montaggio di ponteggi o simili utili per ripristino delle condizioni di agibilità o sistemazione delle strutture di immobili adibiti ad abitazione o ad attività commerciale, industriale ed artigianale, danneggiate da gravi eventi calamitosi, per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di ripristino anzidetti.
ART. 33 - ESCLUSIONE DAL CANONE
1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
ART. 34 - VERSAMENTO DEL CANONE
1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell’area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato: a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, mercato di P.zza Trento, posteggi sparsi, entro il 31 marzo di ogni anno; b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno. In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell’attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall’operatore cedente prima dell’effettivo trasferimento.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune nei casi previsti dalla legge.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con i pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
6. Il canone se di importo superiore alle Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, dell'anno di riferimento del tributo. Per l’anno 2020, il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di Dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazione.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/1995, qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto.
8. Per l’anno 2020 il versamento previsto nei commi 2 e 3 deve essere effettuato entro il 30 Settembre 2020”.
ART. 35 – VERSAMENTO DEL CANONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DA PARTE DEGLI OPERATORI “SPUNTISTI”
1) “SPUNTISTI” mercato settimanale del venerdì:
Per gli operatori commerciali non titolari di posteggio che in occasione del mercato settimanale hanno l’opportunità di installare le proprie strutture di vendita, occupando un posteggio temporaneamente lasciato libero per assenza del titolare, sono previste le seguenti modalità di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, facendo comunque sempre riferimento all’anno solare in corso:
- pagamento giornaliero;
- pagamento del canone entro la fine del mese di stipula di apposita convenzione che potrà essere rilasciata per n° 15, 30 o 52 occupazioni di posteggio, da effettuarsi settimanalmente e in modo consecutivo. Il mancato pagamento entro il termine stabilito comporta la decadenza della
convenzione.
Nel caso in cui il canone da versare risulti superiore alla cifra di € 258,23 potrà essere corrisposto in numero 4 rate di pari importo, o se non possibile con arrotondamento dei decimali all’ultima rata, con scadenza al 31 gennaio, 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre dell’anno di riferimento dell’occupazione.
Il canone, anche nel caso di rateazione, è comunque dovuto per intero per l’importo indicato nella convenzione.
Nei casi di pagamento del canone con le modalità previste al punto 2) per i restanti giorni di occupazione durante l’anno solare in corso, gli operatori potranno scegliere nuovamente le modalità di pagamento sopra indicate, sempre che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese in cui viene stipulata la convenzione.
Qualora si verifichi che l’operatore “spuntista” non effettui una o più occupazioni di posteggio, non avrà titolo per chiedere né il recupero della/e giornata/e con altra/e successiva/e al periodo coperto dal pagamento, né il rimborso monetario.
2) “SPUNTISTI” Fiere
Per gli operatori commerciali non titolari di posteggio che in occasione delle fiere hanno l’opportunità di installare le proprie strutture di vendita, occupando un posteggio temporaneamente vacante per assenza del titolare, dovranno corrispondere il corrispettivo canone di occupazione suolo pubblico mediante versamento con bollettino, debitamente consegnato dagli operatori di vigilanza, entro il primo giorno feriale successivo alla data di occupazione.
ART. 36 – RIMBORSI
1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza corredata da idonea documentazione, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento.
ART. 37 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 38, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
3. Qualora le occupazioni abusive siano ricadenti lungo le strade e rappresentino pericolo o intralcio per la circolazione stradale, il pubblico ufficiale che accerta la violazione ordina l’immediata rimozione dell’occupazione all’autore di questa, procedendo d’ufficio, senza indugio, in caso di sua impossibilità o rifiuto.
4. Nel caso di cui al comma precedente le cose oggetto dell’occupazione abusiva e della rimozione d’ufficio, sono consegnate in deposito al III° Settore Gestione Servizi e restituite all’avente diritto previo pagamento delle spese sostenute dal Comune per la rimozione e la custodia.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso
6. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
ART. 38 - SANZIONI
1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Xxxxxx.
ART. 39 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50 per cento se il versamento viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.
ART. 40 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI
1. In deroga alle previsioni dell'art. 38, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, e comunque entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, ad eccezione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.
ART. 41 – RISCOSSIONE COATTIVA
1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite secondo quanto previsto ai precedenti articoli, è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con la procedura di cui al DPR 29/9/1973 N. 602 con affidamento ai concessionari del Servizio Riscossione di cui al D. LGS. 112 del 13/4/1999.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
ART. 42 - CONTENZIOSO - RICORSI
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n.
1034 del 1971.
. 2.Tuttavia in caso di xxxxxxx, il richiedente può presentare ricorso in opposizione allo stesso Xxxxxx che ha emesso il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo. L'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti anche richiedendo specifiche informazioni e relazioni tecniche.
0.Xx tali ricorsi entro trenta giorno dall'istanza del richiedente, verrà emessa apposita determinazione da parte del Dirigente che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.
4.Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quando dovuto - restano riservate alla giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 1/12/1992 n° 546.
ART. 43— NORME FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2007, fermo restando che fino all’entrata in vigore del presente regolamento restano vigenti le norme di cui al Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.22 del 1/03/2005, n. 127 del 27.12.2005 e n° 7 del 16/01/2007, esecutive a norma di legge.
2. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia, contrarie od incompatibili con il presente Regolamento. È abrogato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sulle Occupazioni del Suolo Pubblico deliberato dal Consiglio Comunale in data 29.04.94 con atto n. 30 e successive variazioni ed integrazioni.
5. Entro i primi sei mesi dall'esecutività del presente regolamento il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche, integrazioni e variazioni ai contenuti del presente regolamento, con particolare riferimento agli articoli riguardanti il procedimento di concessione e/o autorizzazione, per renderli pienamente conformi ai principi ispiratori di cui all'art. 2.
ART. 44 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento,sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall’applicazione della nuova tariffa.
In considerazione del disagio subito (diminuzione dei posti nei parcheggi a pagamento e ridotta visibilità delle attività commerciali) dalle attività poste nella zona interessata dai lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù si esentano, in via transitoria per l’anno 2007, dal pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche a condizione che le attività interessate abbiano effettuato, alla data del 30 aprile 2007, i versamenti e denunce cosap/tosap relativamente alle annualità precedenti e che non siano direttamente o indirettamente coinvolte nei lavori di costruzione del parcheggio stesso.
Tale riduzione sarà applicabile solo alle attività commerciali poste in P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù (con esclusione del n. 11 intestato ad A.R.O. S.p.A. c/o STUDIO CARLI
– HOTEL ARMONIA), in via Lotti dal civico n.20 a finire e dal civico n. 23 a finire, via Gotti dal civico
n.17 a finire e dal civico n. 26 a finire e via della Misericordia limitatamente ai civici nn. 60/62.
ART. 45 - PROCEDURE – MODULISTICA
Per la richiesta ed il rilascio delle concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti è predisposta apposita modulistica.
ALLEGATO “A”
DENOMINAZIONE | CATEGORI A ATTUALE |
ABRUZZI via | 3 |
AEROPORTO via dell' | 2 |
AFRICA viale | 2 |
AGNELLI Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | 0 |
XXXXXXXXX via | 2 |
AL PARADISO xxx Xxxxxx | 0 |
ALBERO via dell' | 3 |
ALFIERI xxx X. | 0 |
XXXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXXX via G. | 2 |
AMERICA viale | 2 |
ARGINE xxx xxxx' | 0 |
XXXX xxxxxx | 0 |
XXXX via | 1 |
ASIA viale | 2 |
AVELLA piazza Xxxxx | 2 |
BACHELET via | 2 |
XXXXXX XXX XXXXXX "BASS" xxx | 0 |
XXXXX XXXXXX Xxxxxxxx | 0 |
XXXXX via della | 3 |
BAGNOLI xxx Xxxxxxxx | 0 |
XXXXXXXX piazza Padre Xxxxxxx | 3 |
BANDIERA xxx X.xxx | 0 |
XXXXXXX xxx X. | 0 |
XXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXXXXX via | 3 |
BASTIA via Podere | 2 |
BATTISTI xxx X. | 0 |
XXXXXXXX via | 1 |
BELLINCIONI via L. | 3 |
BELLUCCI xxx X. | 0 |
XXXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXX via del | 3 |
XXXXXXXX xxx X. | 0 |
XXXXXXXXXX xxx xxx | 0 |
BIXIO xxx X. | 0 |
XXXXXXX via | 2 |
BOSCO via del | 2 |
BRIGATE PARTIGIANE via | 2 |
BRODOLINI via G. | 2 |
XXXXX via G. | 1 |
BUOZZI via B. | 2 |
CACIAGLI via V. | 1 |
CADORNA via R. | 3 |
CADORNA via Traversa | 3 |
CADUTI CEFALONIA E CORFU' Piazza | 1 |
CADUTI DEL LAVORO | 2 |
CADUTI DELLE FOIBE xxx | 0 |
XXXXXX XX XXXXXX via | 2 |
CALABRIA | 3 |
CALENDE xxx xxxxx | 0 |
XXXXXX xxx xx | 0 |
XXXXXXXX via | 3 |
CAMPANILE del | 1 |
CANTINE xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXXX via | 3 |
CAPPONI via | 2 |
CAPPUCCINI via dei | 2 |
CAPRERA via | 3 |
CARDUCCI via | 1 |
CARTIERA via della | 3 |
CASA BIANCA via della | 3 |
CASA BIANCA piazza della | 3 |
CASINA via della | 3 |
CASTELLI via | 1 |
XXXXXXXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXX xxx xxxxx | 0 |
CAVALLOTTI via | 1 |
CEI via | 2 |
CEPPO via del | 3 |
CERTOSA xxx xxxxx | 0 |
XXXXX via F.lli | 2 |
CHIERICHELLO via di | 3 |
CHIESA xxxxxx xxxxx | 0 |
XXXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXXX via del | 2 |
CILIEGI xxx xxx | 0 |
XXXXXXXXX xxx xxxxx | 0 |
CINCINNATO via Podere | 3 |
CITI via | 2 |
XXXXX xxx xxx | 0 |
XXXXXXXXXX xxx xx | 0 |
COLLINE via delle | 2 |
COLLINE PER LEGOLI via delle | 3 |
COLLODI via | 3 |
COLOMBAIE via delle | 2 |
COLOMBO via | 2 |
CONCA via della | 3 |
CONCORDIA Xxxxxx | 0 |
X. X.XXXXX XX XXXXXX Piazza | 1 |
CONTI vicolo dei | 3 |
CORDIFICIO BILLERI piazza | 2 |
CORRIDONI via | 1 |
XXXXX xxx | 0 |
XXXXXXXXXXXX xxx xxxxx | 0 |
CROCE via B. | 2 |
CROCICCHIO via del | 3 |
CURIGLIANA via di | 3 |
DA PONTEDERA piazza A. | 1 |
DA VERRAZZANO via | 2 |
DA VINCI via L. | 2 |
D'ACQUISTO via S. | 2 |
DAINELLO via del | 3 |
DAL MONTE via | 3 |
DALLA CHIESA Xxxxxxxx X. X. | 0 |
XXXXX xxx | 0 |
X'XXXXXXX piazza C. | 2 |
DE AMICIS via | 2 |
DE GASPERI via | 2 |
DE GASPERI xxx XXXXXXXX | 0 |
XX XXXXXX xxx | 0 |
XXXXX XXXX via | 3 |
DEL GUERRA via Gualtiero | 3 |
DEL ROMITO | 3 |
DELLA BIANCA xxx X. | 0 |
XXXXX XXXX via | 3 |
XXXX'XXXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXX XXXXX via | 3 |
DELL'INDOTTO | 2 |
DI XXXXXXXX via G. | 2 |
XXXX via A. | 2 |
DINI via U. | 3 |
DODICI APRILE via | 1 |
XXX XXXXXXXX XXXXXXX piazza | 3 |
XXX XXXXXXXXX via | 2 |
XXX XXX via | 2 |
XXX XXXXXX via | 2 |
XXX XXXXXXX via | 1 |
XXX XXXXXX via | 2 |
DONATORI DI SANGUE | 2 |
DONIZETTI via | 2 |
XXXXX XXXXX XXXXXXX piazza | 2 |
EDISON via | 3 |
EINAUDI xxx | 0 |
XXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXX XXXXXXX via | 3 |
XXXXXX via F. | 2 |
XXXXXX XXXXXXXXXX piazza | 1 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | 2 |
EROI DI FIESOLE piazza | 2 |
ERTA via dell' | 3 |
EUROPA | 2 |
XXXXXX | 3 |
FABBRICA DEL GHIACCIO via | 2 |
FALCE via della | 3 |
FALCONE E BORSELLINO piazza | 2 |
FALORNI via | 2 |
XXXXXXXX via A. | 2 |
FAVELLA via di | 2 |
FERMI via | 2 |
FILETTO via di | 3 |
FILZI xxx X. | 0 |
XXXXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXXXXX via | 1 |
FIRENZE via | 2 |
FIUMALBI via | 1 |
XXXXXXX | 2 |
FONTE xxx xxxxx | 0 |
XXXXX XXXXX via | 3 |
FORNACE via della | 3 |
FORNACE BRACCINI via | 2 |
FOSCOLO via | 2 |
FOSSO NUOVO via | 3 |
FOSSO VECCHIO via | 2 |
XXXXX XXXX via | 2 |
XXXXXX xxx | 0 |
XXXXXX xxx | 0 |
XXXXXX via | 1 |
GAGARIN via | 3 |
GALILEI via | 2 |
GALIMBERTI via | 2 |
GALVANI via | 3 |
GAMBACCINI via | 2 |
XXXXXX | 2 |
GELLO | 3 |
XXXXX XXX xxx xx | 0 |
XXXXX OVEST via di | 3 |
GELONI via I. | 2 |
GELSO via del | 2 |
GELSO XXXXXXXXX XXX | 0 |
XXXXXX via | 2 |
GIARDINO | 3 |
XXXXXXXX XXXXX XX, giardini | 2 |
XXXXXXXX XXXXX XX, piazza | 3 |
XXXXXXXX XXXXX via | 2 |
GIRASOLI via dei | 3 |
GIUSTI via | 2 |
GOBETTI via | 2 |
GORI via | 2 |
GORIZIA via | 1 |
GOTTI via | 1 |
GRANDI via A. | 2 |
GRONCHI G. piazza | 1 |
GUERRAZZI via | 1 |
HANGAR via | 2 |
IDI DI MARZO via delle | 3 |
IMPASTATO P. via | 2 |
INDIPENDENZA via dell' | 2 |
INDUSTRIA xxx xxxx' | 0 |
XXXXX xxxxxx X. | 0 |
XXXXXX viale | 2 |
XXXXXXX piazza | 2 |
LA MALFA via | 2 |
LA PORTA via | 3 |
LA PORTA piazza | 3 |
XXXX XXXXXXX via | 2 |
LAMARMORA via | 3 |
LAVAGNINI xxx | 0 |
XXXXXXXX xxx xx | 0 |
XXXXX via | 3 |
LAZZERETTI piazza | 3 |
LEOPARDI xxx | 0 |
XXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXX | 0 |
XXXXXXXXX via | 3 |
XXXXX via | 2 |
LOTTI via | 1 |
LUCAIA via di | 3 |
LUPERINI xxxxxx x. | 0 |
XXXXXXX xxx xxx | 0 |
XXXXXXXXXXX via | 3 |
MADONNA DEI MALLOGGI via | 3 |
MADONNA DELLE QUERCE via | 3 |
MADRE XXXXXX DI CALCUTTA via | 2 |
MAESTRI DEL LAVORO via | 2 |
MAGAZZINI via dei | 2 |
XXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXXXX xxxxxx | 0 |
XXXXXXXXXXX xxx xxxxx | 0 |
MAMELI via G. | 1 |
MANDORLI | 3 |
MANZONI xxx X. | 0 |
XXXXXX via | 3 |
MARCONCINI via F.lli | 1 |
MARCONI via G. | 2 |
MAREMMANA via | 3 |
MAREMMANA OVEST via | 3 |
MARONCELLI via P. | 2 |
XXXXXX XXXXXX XXXX via | 2 |
MARTIRI DELLA LIBERTA' piazza | 1 |
XXXX via C. | 2 |
MASCAGNI via P. | 2 |
XXXXXX E. via | 2 |
MATTEOTTI corso G. | 1 |
MATTEOTTI via | 3 |
MAZZINI xxx X. | 0 |
XXXXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXX via | 3 |
XXXXXXX xxxxxx | 0 |
XXXXXX xxx X. | 0 |
MEZZO via di | 3 |
MEZZO VICINALE DI | 3 |
MICCA xxx X. | 0 |
XXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXX piazza | 3 |
MILLE via dei | 3 |
MIMOSE piazzetta delle | 3 |
MISERICORDIA xxx xxxxx | 0 |
XXXXXX xxx xxx | 0 |
XXXXXX via | 3 |
MONTALTO via di | 3 |
MONTANARA xxx | 0 |
XXXXXXXXXXXXX xxx xx | 0 |
XXXXXXXXXXXXX xxx Xxxxxxx xx | 0 |
XXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXXXXX via di | 3 |
MONTEVISI via di | 3 |
MONTI piazza | 3 |
MORANDI xxx X. | 0 |
XXXX xxx X. | 0 |
XXXXXX xxx Xxx | 0 |
XXXXXXXXXX | 0 |
XXXXXX xxx | 0 |
XXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXX via A. | 3 |
XXXXX via P. | 2 |
NICCOLAIONI via F. | 2 |
NOVANTA via delle | 3 |
OBERDAN via G. | 2 |
OLMI via Podere degli | 3 |
OLMO via dell' | 2 |
OZANAM piazza | 2 |
OZANAM via | 2 |
PACE via della | 3 |
PACINOTTI xxx X. | 0 |
XXXXXXXXX xxx xxx | 0 |
XXXXXXX via | 2 |
PALESTRO via | 1 |
PANIERACCI via dei | 3 |
PASCOLI via G. | 2 |
PASTEUR xxx Xxxxx | 0 |
XXXXXXXXX | 3 |
PELLICO xxx X. | 0 |
XXXXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXX via S. | 2 |
PIAGGIO xxxxx X. | 0 |
XXXX XX XXXXXX via del | 3 |
PIAVE via | 3 |
XXXXXX X. XX XXXXXXXXX | 0 |
XXXXXX XXXXXX X. | 0 |
XXXXXX XXXX | 0 |
PIAZZA BERLINGUER E. | 1 |
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX' | 0 |
XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX | 2 |
PIAZZA CASA BIANCA della | 3 |
PIAZZA CAVOUR C.B. Conte di | 1 |
PIAZZA CHIESA della | 3 |
PIAZZA CONCORDIA della | 1 |
PIAZZA CORDIFICIO BILLERI | 2 |
XXXXXX XXXXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXXXXX X'XXXXXXX X. | 0 |
XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXXXX XXXXX XXXXXXX xxxxxx | 0 |
XXXXXX XXXX XX XXXXXXX | 2 |
XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX | 0 |
PIAZZA GRONCHI G. | 1 |
PIAZZA GARIBALDI G. | 1 |
PIAZZA GARIBALDI G. | 3 |
PIAZZA XXXXXXXX XXXXX XX | 3 |
PIAZZA XXXXXXX J.F. | 2 |
PIAZZA LA PORTA | 3 |
PIAZZA LAZZERETTI G. | 3 |
PIAZZA LUPERINI G. | 2 |
XXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX' | 0 |
PIAZZA MAZZINGHI G. | 2 |
XXXXXX XXXXXXX XXX | 0 |
XXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXXXXX XXXXX | 0 |
PIAZZA XXXXX XXXXX | 2 |
XXXXXX XXXXXX | 0 |
PIAZZA PACE E GISTIZIA della | 2 |
PIAZZA PACE E SOLIDARIETA' della | 2 |
PIAZZA PADRE XXXXXXX XXXXXXXX | 3 |
XXXXXX XXXXXX xxx | 0 |
XXXXXX XXXXXX | 0 |
XXXXXX XXXXXXX | 0 |
PIAZZA UNITA' D'ITALIA | 1 |
PIAZZA VECCHIO STADIO del | 2 |
PIAZZA VITTIME DEI LAGER NAZISTI | 2 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 0 |
PIAZZALE DALLA XXXXXX Xxxxx Xxxxxxx | 1 |
XXXXXXXXX XXX XXXXX | 0 |
XXXXXXXXX XXXXXX xxxxx | 0 |
XXXXXXXX via | 3 |
XXXXXXXXXX xxx xxx | 0 |
XXXXXX xxx xxxxx | 0 |
PINETA vicolo della | 3 |
PINO xxx xxx | 0 |
XXX XX XXXXX via | 3 |
XXXXXXXX xxx X. | 0 |
XXXXXX via | 1 |
PODERE BASTIA via | 3 |
PODERE CINCINNATO via | 3 |
PODERE DEGLI OLMI via | 3 |
PODERE SANT'XXXXXXX via | 3 |
POGGETTO via del | 3 |
POGGI xxx xxx | 0 |
XXXXXX XX XXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXXX XX XXXXX via del | 3 |
POLO via M. | 2 |
XXXXX XXXXXXXX xxx xx | 0 |
XXXXXX xxx xxx | 0 |
PORTA via LA | 3 |
PORTA piazza LA | 3 |
PORTICI xxx xxx | 0 |
XXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXXX via dei | 2 |
PRIMO MAGGIO via | 1 |
PRINCIPE AMEDEO corso | 1 |
PROFETI via P. | 2 |
PROGRESSO via del | 3 |
PRUNACCE via delle | 3 |
PUBBLICA ASSISTENZA via della | 2 |
PUCCI xxx | 0 |
XXXXXXX xxx X. | 0 |
XXXXXX via | 3 |
QUADRELLE via delle | 3 |
QUATTRO NOVEMBRE viale | 2 |
QUATTRO NOVEMBRE via | 3 |
REPUBBLICA viale della | 1 |
XXXXXXXX xxx | 0 |
XXX xxx xxx | 0 |
XXX XXXXXX via di | 3 |
RIO POZZALE via di | 3 |
RISORGIMENTO xxxxx | 0 |
XXXX xxx | 0 |
XXXX via | 2 |
ROMITO via del | 3 |
ROSSA via G. | 3 |
XXXXXXXX via F.lli | 2 |
ROSSINI via G. | 1 |
SACCO E VANZETTI via | 1 |
SAFFI via A. | 1 |
SALCIOLI via | 2 |
SALICI via dei | 2 |
XXXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXX XXXXXXXXXXX xxx | 0 |
XXX XXXXXXXX xxx | 0 |
XXX XXXXXXXX xxx xx | 0 |
XXX XXXXXXX via | 3 |
SAN XXXXXXX DI SOTTO via | 3 |
XXXXXX XXXXXXX via | 2 |
SANTA GEMMA via di | 3 |
SANTA LUCIA via | 3 |
SANTA LUCIA largo | 3 |
SANTA XXXXX XXXX xxx xx | 0 |
XXXXX XXXXX XXX via di | 3 |
XXXX'XXXXXX xxx xx | 0 |
XXXX'XXXXXXX xxx Xxxxxx | 0 |
SANTI xxx X. | 0 |
XXXXX xxx X. | 0 |
SAVONAROLA via G. | 1 |
XXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXX xxx XXXXXXXX xxxxx | 0 |
SCOPETO via di | 3 |
SODOLE xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXXXX via | 3 |
SOTTO LA TORRE via | 3 |
SPADOLINI xxx X. | 0 |
XXXXXXXX XXXXXXX via | 1 |
XXXXXXXXXX via L. | 1 |
STRISCIONE xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXXX xxx xxxxx | 0 |
XXXXXXX via di | 2 |
TEATRO via del | 1 |
TEATRO piazza del | 1 |
TIRO A SEGNO via del | 3 |
TOGLIATTI via P. | 2 |
TOGNI via G. | 3 |
TOLSTOJ xxx X. | 0 |
XXXXXX xxx | 0 |
XXXXXXX via | 3 |
TOSCANINI xxx X. | 0 |
XXXXX XXXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXX XXXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXX XXXXXXXXX xxx | 0 |
XXXXX XXXXXXXXX via | 3 |
TOTI via E. | 2 |
XXXXX xxx X. | 0 |
XXXX. XXX XX XXXXXXX | 0 |
TRAV. XXX XXXXX XXXXX | 0 |
XXXXXXXX xxx xx | 0 |
XXXXXX piazza | 1 |
TRENTO xxx | 0 |
XXXXXXX xxxxxx | 0 |
XXXXXXX via | 3 |
TURATI xxx X. | 0 |
XXXXXX via | 3 |
UNGARETTI xxx X. | 0 |
XXXXX' X'XXXXXX xxxxxx | 0 |
XXX XX XXXX xxx xx | 0 |
XXX XX XXXXX via di | 3 |
VAL LAMA via di | 3 |
VALDERA NORD | 2 |
XXXXXXX XXX | 0 |
XXXXX xxx xxxxx | 0 |
VALLE via di | 3 |
VALLICELLE via delle | 3 |
VALTRIANI via | 1 |
VANONI xxx X. | 0 |
XXXXXXX XX XXX XXXXXXXX via | 3 |
VECCHIA DI TREGGIAIA via | 3 |
VECCHIA PALAIESE via | 3 |
VECCHIA QUERCIA via della | 3 |
VECCHIO POZZO xxx xxx | 0 |
XXXXXXX XXXXXX xxxxxx xxx | 0 |
XXXXXX xxx Xxxxxxxx | 0 |
XXXXXX xxxxxx Xxxxxxxx | 0 |
XXXXXXX via | 2 |
VENTI SETTEMBRE via | 1 |
VENTICINQUE APRILE via | 3 |
VENTIQUATTRO MAGGIO via | 2 |
VENTUNO APRILE via | 1 |
VERDI xxx X. | 0 |
XXXXX xxx Xxxxxx | 0 |
VESPUCCI xxx X. | 0 |
XXXXX via della | 2 |
VIRGOLA via della | 3 |
VITTIME DEI LAGER NAZISTI PIAZZA | 2 |
VITTIME DELL'OLOCAUSTO | 2 |
VITTORIA via della | 3 |
XXXXXXX via A. | 2 |
VOLTA via A. | 2 |
ZARA via | 3 |
ALLEGATO A1
CLASSIFICAZIONE STRADE
Tutte le strade del territorio comunale si possono considerare a scarso traffico ad eccezione delle seguenti:
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX
VIA BUOZZI (TRATTO COMPRESO TRA XXX XXXXX XXXXXX X XXX XXXX) VIA CARDUCCI
XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX X. XXXXXXXX
XXX XXXXX
XXX XX XXXXXXX VIA DEL POPOLO VIA DELLA BIANCA
VIA DELLA COSTITUZIONE VIA DELLA REPUBBLICA VIA DELLE COLLINE
VIA DI LAVAIANO VIA DI MONTEVISI VIA FOSSO NUOVO VIA GAGARIN
VIA HANGAR
VIA INDIPENDENZA VIA PACINOTTI
VIA PISANA
VIA XXXXXXX XXXXXXX VIA RISORGIMENTO
VIA ROMA (LATO SUD FERROVIA) VIA SALVO D’ACQUISTO
XXX XXXXX XXXXX
XXX XXXXXXXXX XXX X’ERA
VIA STAZIONE VECCHIA (TRATTO COMPRESO TRA XXX XX XXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXX) XXX XXXXX XXXXXXXXX
VIA VECCHIA DI MONTECASTELLO (CAMPO SPORTIVO XX XXXXX) XXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX VIALE ASIA VIALE
EUROPA XXXXX XXXXXX
XXXXX XX XXXXXXXX