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CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ , DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA COSAP/TOSAP
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 6 - VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CONTRATTO ART. 7 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
ART. 8 - RENDICONTI DELLA GESTIONE E VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 10 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI ART. 11- RICONSEGNA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ART. 12 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 14 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE
ART. 16 - COSTITUZIONE UFFICIO - ORARIO DI APERTURA- ELEZIONE DI DOMICILIO ART. 17 - ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO - RECUPERO DELL’EVASIONE ART. 18 - COORDINAMENTO E VIGILANZA
ART. 19 - GARANZIA FIDEIUSSORIA ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 21 - CONSEGNA DEL SERVIZIO
ART. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 23 – PENALI
ART. 24 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
ART. 25 - RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO
ART. 26 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE ART. 27 - VARIAZIONI E RECESSO
ART. 28 – CONTROVERSIE
ART. 29 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ - LIQUIDAZIONE SALDO
ART. 30 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 31 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
ART. 32 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI ART. 33 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA
ART. 34 - NORME GENERALI
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha per oggetto la gestione, la riscossione, volontaria e coattiva, l'accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché l’espletamento della materiale affissione dei manifesti, a favore dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.
2. La concessione ha per oggetto anche la gestione, la riscossione volontaria e coattiva del Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (COSAP) per i comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera e della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) per il comune di Novi di Modena.
3. La concessione comprende, in breve, lo svolgimento delle attività connesse al governo di tutte le fasi di gestione ordinaria e di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva, comprese le attività collegate, propedeutiche e strumentali quali in particolare, e a mero titolo esemplificativo, la:
- attività di front-office per il ricevimento del pubblico;
-attività di back-office ovvero istruttoria d’ufficio di pratiche, predisposizione, stampa e spedizione di bollettini di pagamento, di avvisi di accertamento in rettifica od ufficio o solleciti di pagamento e di rimborsi;
- attività di sopralluogo sul territorio;
- attività materiale di affissione di manifesti;
- rendicontazione dell’attività di gestione, tecnica e contabile;
- attività di riesame/reclamo e di contenzioso.
4. Nel testo del presente capitolato ogni citazione relativa ai “Comuni” deve intendersi riferita ai Comuni appartenti all’Unione delle Terre d’Argine: Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 ad oggetto “Classificazione dei comuni” si specifica che:
- il Comune di Carpi rientra nei Comuni di classe III (comuni da oltre 30.000 fino a
100.000 abitanti);
- i Comuni di Novi di Modena e Soliera rientrano nei Comuni di classe IV (comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti);
- il Comune di Campogalliano rientra nei Comuni di classe V (comuni fino a 10.000 abitanti);
ART. 2 DURATA
1. La durata della concessione, ai sensi dell'art. 168, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 è di anni nove (9) con decorrenza presumibilmente dal 1°aprile 2020 e termine al 31 marzo 2029, durata necessaria al recupero degli investimenti da parte del Concessionario per i servizi e le obbligazioni offerti migliorativi della redditività dell'impiantistica ed in generale della gestione del servizio al fine di conseguire gli obiettivi contrattuali definiti dal presente Capitolato e come risultanti dal Piano economico finanziario (Allegato A).
2. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza l’obbligo di disdetta.
3. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative portanti all’abolizione dell’istituto della concessione stessa.
ART. 3
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
1. Il servizio viene compensato ad aggio, così come risultante dalle procedure di gara, sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, compresa la maggiorazione per diritti d’urgenza di cui all’art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/1993, con esclusione di ogni altro corrispettivo e spesa, fermo restando il minimo garantito fisso annuo a favore del Comune e salvo quanto disposto dai successivi commi 3 e 5.
2. La percentuale di aggio (al netto dell’IVA) posta a base di gara è pari:
- al 12,00 % per quanto riguarda Imposta Comunale di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
- al 6,00 % per quanto riguarda il prelievo relativo all’occupazione di suolo pubblico Cosap/Tosap
L’offerta economica al ribasso dovrà essere formulata indicando gli aggi offerti, inferiori alle corrispondenti percentuali poste a base di gara, con riferimento alle due tipologie di entrata ovvero:
- imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affisioni
- Cosap/Tosap
3. In caso di riscossione coattiva, le spese ed i diritti per le procedure conseguenti, anticipate dal Concessionario ed imputate ai contribuenti, sono rimborsate dal Comune al Concessionario stesso relativamente alle somme affluite nei conti correnti comunali secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali.
4. L’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio va assunto al netto dei rimborsi effettuati direttamente dal Concessionario ai contribuenti, ed al netto dei rimborsi spese
riconosciuti al Concessionario, di cui al precedente comma 3.
5. Il Concessionario deve garantire un minimo di provento annuo suddiviso per ente e per tipologia di entrata come riportato nella tabella sottostante
6. Il minimo garantito si intende al netto dell’aggio di riscossione spettante al Concessionario, e si applica a consuntivo sull’intero anno, con eventuale conguaglio sull’ultima liquidazione dell’anno. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ammontare delle riscossioni annuali non raggiunga il minimo garantito annuo, il Concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria del Comune, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.
7. In caso di tardivo versamento delle somme dovute al Comune a titolo di minimo garantito, si applica al Concessionario un’indennità di mora calcolata al tasso d’interesse legale vigente.
8. In caso di mancato versamento delle somme di cui sopra il Comune, previa diffida, procede all’incameramento della cauzione ed alla risoluzione del contratto.
ART. 4
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. Possono essere ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e accertamento dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n.446/1997 e disporre di un capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall’art.3-bis, comma 1 lett.b) del D.L. n. 40/2010 convertito in Legge n.73/2010. Per gli operatori economici degli stati membri stabiliti in un paese dell’Unione Europea che esercitano le medesime attività, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
• Essere in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001/2000, o superiore, in corso di validità nel settore di attività oggetto della concessione;
• Avere in corso di esecuzione, continuativamente almeno dal 01/01/2016, l’attività di gestione delle entrate locali oggetto della presente concessione, almeno presso
quattro comuni di cui almeno uno di classe II di cui all’art. 2 del D.Lgs. 507/1993, precisando che la suddetta misura minima (gestione in corso almeno presso quattro Comuni di cui almeno uno di classe II) è richiesta con riferimento a ciascuna delle due tipologie di entrata comprese nella concessione (1- imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, - 2- Cosap oppure Tosap)
ART. 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA XXXX' EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:
A) Offerta tecnica punteggio massimo attribuibile 80
B) Offerta economica punteggio massimo attribuibile 20
Il punteggio all’offerta tecnica viene assegnato dalla Commissione appositamente nominata, in base ai seguenti sub-criteri di valutazione:
1) organizzazione del servizio (gestione ordinaria singole entrate oggetto di concessione, curricula dello staff che si intende destinare alla gestione del servizio, organizzazione del servizio di front-office) punteggio massimo attribuibile 25
2) sistema informatico utilizzato (caratteristiche del sistema utilizzato, accessibilità agli archivi informatici da parte degli uffici comunali)
punteggio massimo attribuibile 10
3) recupero evasione (valutazione progetto in cui si evidenzino le attività poste in essere dal Concessionario per contrastare l’evasione con riferimento alle diverse tipologie di entrate; in particolare saranno prese in considerazione le proposte di attività finalizzate al recupero dell’evasione - quali a titolo esemplificativo censimenti sul territorio degli impianti pubblicitari / sopralluoghi atti ad individuare occupazioni di suolo pubblico- con riferimento sia agli strumenti di controllo che si propone di attuare sia alla periodicità degli stessi.
punteggio massimo attribuibile 20
4) gestione procedure relative alla riscossione coattiva e al contenzioso (procedure poste in essere per il recupero coattivo delle entrate non riscosse e tempestività delle stesse / modalità di gestione del contenzioso e curricula del personale dedicato a tale attività)
punteggio massimo attribuibile 10
5) gestione impianti pubbliche affissioni (programma di sostituzione, riordino, manutenzione ed eventuale potenziamento degli impianti con indicazione della periodicità delle verifiche sullo stato degli stessi)
punteggio massimo attribuibile 10
6) ulteriori migliorie (Proposte migliorative ed innovative del servizio offerto, idee ed azioni ulteriori, progetti di servizio, predisposizione di risorse umane e strumentali, attrezzature o dotazioni, senza oneri per l’amministrazione e coerenti con l’oggetto del servizio)
punteggio massimo attribuibile 5
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, la commissione di gara, per ciascun criterio e sub criterio sopra indicato, assegnerà discrezionalmente un coefficiente di gradimento da 0 a 1 (mediante la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), dove zero è attribuito alla minima offerta possibile, applicando la seguente articolazione di giudizi:
Articolazione giudizi
- insufficiente da 0 a 0,24
- scarso da 0,25 a 0,49
- sufficiente da 0,50 a 0,74
- buono da 0,75 a 0,89
- ottimo da 0,90 a 1,00
Riparametrazione
Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti e dei corrispondenti punteggi si procederà per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
Per quanto riguarda l’elemento Offerta economica, la Commissione assegnerà il punteggio nel modo seguente:
n.b: definizione di “Importo contrattuale annuo” come “somma degli importi ottenuti moltiplicando: il riscosso medio annuale ICP e diritti sulle pubbliche affissioni per l’aggio relativo ad ICP e diritti pubbliche affissioni offerto in sede di gara e riscosso medio annuale COSAP/TOSAP per l’aggio relativo a COSAP/TOSAP offerto in sede di gara.
Riscosso medio annuale ICP e diritti pubbliche affissioni : € 1.140.822,51 Riscosso medio annuale COSAP/TOSAP : € 1.488.334,54
Con riferimento agli aggi offerti saranno prese in considerazione solo 2 (due) cifre decimali.
ART. 6
VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CONTRATTO
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 9 (nove), è pari ad Euro 2.035.788,96 (IVA Esclusa) come evidenziato nella tabella di seguito riportata.
ART. 7
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dal Comune o disposte dalla Legge.
2. Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse.
3. Nel caso in cui variazioni di tariffe o della base imponibile superino la percentuale del 10% (dieci per cento), a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi nel corso della concessione, le condizioni economiche contrattuali (aggio e minimo garantito) potranno essere ragguagliate in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, e ciò di comune accordo tra le parti e senza che questo comporti la rescissione del contratto. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente
valutata anche una rideterminazione della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 20.
4. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi una variazione normativa che annulli o modifichi l'attuale sistema di tassazione.
6. Ulteriori modifiche del contratto di concessione potranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 27.
ART. 8
RENDICONTI DELLA GESTIONE E VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE
1. L’aggio di competenza del Concessionario, nella misura risultante dalla procedura di gara, è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo, al netto dei rimborsi effettuati direttamente dal Concessionario ai contribuenti, ed al netto dei rimborsi spese riconosciuti al Concessionario di cui all’articolo 3, comma 3.
2. I versamenti relativi a ciascuna entrata oggetto della presente concessione vengono effettuati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2-bis del D.L. n.193/2016 dai contribuenti direttamente su specifici conti correnti postali intestati al Comune mediante: bollettini di pagamento precompilati, strumenti di pagamento elettronici previsti dalle «Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi» (pagoPA), nonché mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (mod. F24) e mediante Sepa Direct Debit (SDD su conto corrente bancario o postale) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA. L'attività di interconnessione all’infrastruttura Nodo dei Pagamenti-SPC in proprio o tramite terzi è a carico del Concessionario senza oneri per il Comune.
3. Sono vietati versamenti per cassa a favore del concessionario o su conti correnti intestati allo stesso.
4. I Comuni forniscono la visibilità degli specifici conti al concessionario, e gli eventuali flussi F24, al fine di consentire a questo ultimo una dettagliata rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle entrate in concessione oggetto del presente capitolato, con l’indicazione analitica dell’importo lordo riscosso, del compenso spettante e di ogni altra voce utile allo scopo. La rendicontazione deve essere resa dal Concessionario ai Comuni con cadenza quindicinale, e comunque concordata con i Comuni stessi, anche al fine di un corretto accertamento delle entrate incassate al bilancio comunale.
5. Il Concessionario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di esazione deve ulteriormente rendicontare ai Comuni gli importi incassati sul/i c/c dedicato/i, e con eventuali F24 sulla gestione del servizio affidato, ai fini della fatturazione dei compensi che gli spettano, per l'emissione di regolare fattura.
6. Il Concessionario provvederà a rendicontare mensilmente ai Comuni, nei termini di cui sopra, ovvero entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, anche i rimborsi effettuati direttamente ai contribuenti al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate e gli eventuali altri rimborsi spese a lui spettanti di cui all’articolo 3, comma 3.
7. Il corrispettivo di cui al comma 4 (al netto dei rimborsi effettuati direttamente dal Concessionario e dei rimborsi spese di cui al citato art. 3, comma 3), riconosciuto al Concessionario sulla base delle rendicontazioni presentate e dei controlli effettuati, viene corrisposto dai Comuni mensilmente, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La ritenuta viene fatta di norma cumulativamente due volte all’anno, sull’ultima fattura di ciascun semestre.
9. Le ritenute di cui al comma precedente potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 29.
ART. 9
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dai Comuni.
3. Il Concessionario designa il Funzionario Responsabile, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività delle entrate affidate in concessione così come previsto dalle norme vigenti in materia, anche ai fini del processo tributario. Il Concessionario potrà farsi rappresentare davanti alla Commissione Tributaria, da un proprio Procuratore Speciale.
4. Il Concessionario dovrà effettuare direttamente gli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale 26/04/1994;
5. Il Concessionario dovrà trasmettere ai Comuni entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio relativa all’attività svolta, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre ai Comuni stessi per le programmazioni future.
6. Il Concessionario comunica inoltre il Responsabile della Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
7. Le designazioni dei Responsabili, di cui ai commi precedenti, debbono essere comunicate ai Comuni alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.
8. Il Concessionario si obbliga a portare a termine tutte le procedure già iniziate compresa l’effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.
9. Il Concessionario si impegna a portare a termine l’iter del procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza e rimasto inevaso al momento del subentro nella gestione del servizio. I Comuni provvederanno al rimborso integrale delle somme anticipate dal Concessionario.
10. Il Concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con i Comuni. Nell’espletamento del servizio il Concessionario predispone a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari, la modulistica da mettere a disposizione degli interessati e quanto altro necessario.
11. I rimborsi richiesti dai contribuenti dovranno essere, previa verifica della sussistenza del diritto, effettuati direttamente dal Concessionario entro il termine utile di legge, provvedendone la rendicontazione motivata ai Comuni al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate.
12. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta di gara, concordandone le specificità con i Comuni.
13. Il Concessionario si obbliga ad applicare i regolamenti comunali attinenti la gestione delle entrate affidate, le tariffe deliberate dai Comuni e le norme di legge vigenti in materia.
14. Il Concessionario si obbliga a ricevere gli eventuali reclami/riesami ed ogni altra istanza degli utenti da trasmettere tempestivamente, in copia, ai Comuni con le relative risposte date agli interessati.
15. Il Concessionario si obbliga ad inviare, nel mese precedente il termine di pagamento e comunque in tempo utile per consentirlo, a tutti i contribuenti dell’imposta sulla pubblicità e canone Cosap/TOSAP, invito di pagamento scritto per agevolare il versamento nel rispetto delle scadenze. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e deve essere accompagnato da un bollettino precompilato. Tale invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del Concessionario.
16. Nel corso della concessione il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte dei Comuni, le banche dati informatizzate dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, complete, distinte e leggibili per ciascuna entrata affidata, secondo il formato da concordare con l’Amministrazione.
17. Il Concessionario si obbliga ad istituire un apposito ufficio e linea telefonica espressamente dedicati alla gestione del servizio così come specificato nell’articolo 16 del presente capitolato e/o di altri tributi eventualmente affidati dal Comune.
18. Il Concessionario si obbliga a fornire un sistema informativo per la gestione dei servizi oggetto della concessione, in modalità Cloud della PA;
19. Il Concessionario si obbliga a sviluppare e rendere disponibile interfacce d'integrazione in tecnologia Web Services per consentire l'accesso ed il collegamento delle banche dati oggetto dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, elenco dei contribuenti ed oggetti di imposizione, avvisi emessi, stato di pagamento, atti di accertamento. Il servizio offerto ed i tracciati dati dovranno essere adeguatamente documentati. E' onere del Concessionario inoltre fornire servizi professionali di Integrazione e formazione al personale tecnico dell'Ente (almeno 10 giornate).
20. Il Concessionario si obbliga a realizzare tutte le attività di estrazione e migrazione delle banche dati esistenti dell'Ente, funzionali alla realizzazione del progetto, secondo un piano concordato con i Comuni.
ART. 10
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
1. Il Concessionario si impegna a prendere in consegna dai Comuni gli impianti, con il relativo gestionale in uso da tenere aggiornato, delle pubbliche affissioni di proprietà del Comune (stendardi, poster, cilindri, bacheche, tabelle etc.) per l’affissione dei manifesti, esistenti alla data di stipulazione del contratto e a mantenerli in buone condizioni d’uso effettuando tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza, in conformità alle norme regolamentari previste in materia dall’Ente stesso. In caso di integrazione, sostituzione e/o spostamento, il Concessionario provvede a proprie cura e spese, previo nulla osta scritto dei
competenti uffici comunali.
2. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affidati alla sua gestione, lasciando i Comuni indenni e sollevati da ogni responsabilità.
3. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente ai Comuni la presenza di impianti danneggiati, e comunque non oltre tre giorni lavorativi, e di provvedere quanto prima alla loro riparazione entro i 90 giorni successivi alla segnalazione.
4. La mancata segnalazione da parte del Concessionario di impianti gravemente danneggiati e pericolosi per l'incolumità pubblica, rilevati invece dai Comuni, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Concessionario nella misura di euro 100,00 per ciascun impianto non comunicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera e) del presente capitolato, oltre all’onere della successiva riparazione entro il termine dei 90 giorni successivi.
5. Nel caso in cui il Concessionario sia inadempiente, sarà in facoltà dei Comuni poter intervenire riparando gli impianti di affissione danneggiati, con spese a carico dello stesso, ai sensi di quanto previsto all’articolo 23, comma 4, del presente capitolato.
6. Nel corso della durata della presente concessione e comunque entro il termine di scadenza contrattuale, il Concessionario ha l’onere di rinnovare gli impianti di pubbliche affissioni anche mediante progetti di razionalizzazione delle attuali localizzazioni degli impianti esistenti ovvero all'installazione di nuovi impianti per i seguenti quantitativi: n.90 per il Comune di Carpi, n°20 per il Comune di Soliera, n°15 per il Comune di Novi di Modena, n°20 per il Comune di Campogalliano. Il Concessionario in particolare deve, a tal fine, fornire, spostare ed installare gli impianti sulla base di progetti di localizzazione che tengano conto delle nuove aree urbanizzate sul territorio comunale e comunque sempre previa autorizzazione dei Comuni. Per impianto pubblicitario s'intende “la facciata” su cui esercitare l'attività pubblicitaria mediante affissione diretta.
7. Il Concessionario deve provvedere all’installazione degli impianti pubblicitari, secondo tempi e modalità tali da garantire la continuità del servizio di affissione; nonché per qualsiasi motivo in caso di necessità alla rimozione, allo smaltimento e alla sostituzione degli esistenti. Gli impianti devono avere le caratteristiche tecniche indicate nei vigenti Piani comunali degli Impianti e devono essere a norma del Codice della Strada.
8. Tutti i costi relativi all’installazione, allo smontaggio, alla rimozione, al trasporto, allo smaltimento d’impianti esistenti e alla posa in opera dei nuovi o dei già esistenti impianti, in conformità alle normative vigenti, sono a carico del Concessionario.
9. Nell’installazione degli impianti, il bloccaggio dei montanti verticali nei plinti di fondazione deve essere eseguito secondo le tecniche in uso in modo da facilitare lo smontaggio. I calcoli, le verifiche statiche ed il rispetto delle norme di sicurezza nel tempo sono a carico del Concessionario, che rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti dei Comuni.
10. I nuovi impianti, anche quelli spostati, devono essere collaudati a firma di un tecnico abilitato, a cura e spese del Concessionario. In assenza di collaudo è fatto divieto di attivare l’impianto.
11. Il Concessionario, usando la diligenza del buon padre di famiglia, deve provvedere alla sostituzione, al riordino, alla manutenzione ed all'eventuale potenziamento del parco automezzi di servizio mantenendolo in tal modo idoneo e funzionale all'uso.
ART. 11
RICONSEGNA IMPIANTI ED ATTREZZATURE
1. Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare ai Comuni in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti, tanto se facenti parte della dotazione iniziale quanto se installati durante il periodo della concessione. Gli impianti come sopra forniti e collocati si intendono, con la collocazione, ceduti in proprietà ai Comuni senza corresponsione di alcun compenso o indennità.
2. La riconsegna deve risultare da apposito verbale, comprensivo dell'elenco analitico anche in formato elettronico degli stessi, che ne accerta lo stato di sicurezza, buon funzionamento e manutenzione.
ART. 12 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
1. Il servizio oggetto del presente capitolato viene svolto nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, in conformità ai criteri applicativi adottati dai Comuni.
2. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Il Concessionario subentra ai Comuni in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti ed è competente in via esclusiva della fornitura, installazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, compresa la loro sostituzione, quando siano resi inutilizzabili da qualunque tipo di danneggiamento, entro il termine temporale di cui al precedente articolo 8, comma 3, in relazione alle esigenze del servizio e nel rispetto delle norme tecniche e regolamentari vigenti in materia.
ART. 13 GESTIONE DEL SERVIZIO
1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese.
2. Il Concessionario subentra ai Comuni in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio affidato.
3. La gestione del servizio deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti, applicabili alle entrate oggetto di affidamento in concessione, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti pubblicitari.
4. Il Concessionario agisce anche nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.
5. Il Concessionario deve gestire il servizio affidato con sistemi informativi idonei a costruire banche dati complete, dettagliate e flessibili, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26/04/1994 sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti sia per estrapolare ed elaborare dati richiesti dai Comuni nonché per apportare modifiche dovute a mutamenti normativi e variazioni tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati per rispondere ad ogni richiesta dei Comuni.
6. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a propria cura e spese, tutta la modulistica necessaria. Gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli uffici comunali.
7. I bollettari, i registri e gli stampati previsti dal D.M. 26/04/1994, destinati alla gestione del servizio, dovranno essere forniti a cura e spese del Concessionario. Ove previsto dal citato D.M. 26/04/1994, il Concessionario deve impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell’uso, dai Comuni.
8. Il Concessionario dovrà conservare presso la sede del suo ufficio tutta la documentazione relativa alla gestione, a disposizione dei Comuni, che eserciteranno il potere di controllo, ai sensi del successivo articolo 16, per tutta la durata della concessione. Al termine della stessa, entro trenta giorni, il Concessionario dovrà consegnare la documentazione ai Comuni che provvederanno a custodirla, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell’ultima operazione, previa verifica e compilazione di un apposito verbale di consegna.
9. L’ufficio del Concessionario deve esporre per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, oltre a quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D.Lgs. n. 507/1993.
10. Al fine di non favorire l’abusivismo, il Concessionario dovrà avvisare l’utente che il pagamento dell'imposta sulla pubblicità non sostituisce né sana la mancanza delle autorizzazioni. Il Concessionario dovrà altresì segnalare secondo le modalità concordate con i Comuni agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza le forme pubblicitarie prive della prescritta autorizzazione.
11. La gestione del servizio dovrà pertanto essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.
ART. 14
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Il Concessionario deve provvedere all’effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all’art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993, del D.M. 26/04/1994, nonché del Regolamento comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti. Il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone i Comuni.
2. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
3. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato dei relativi diritti, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dai contribuenti. Qualora la commissione dell'affissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, occorrerà indicare anche gli elementi necessari per individuare la ditta direttamente interessata.
4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
5. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario e deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza
con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abusivismo, alla rimozione o alla copertura dei manifesti. In mancanza vi provvederà l’Amministrazione con spese a carico del Concessionario oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 23. Dovrà altresì segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità e/o occupazioni suolo pubblico abusivi per i provvedimenti sanzionatori di competenza.
7. Il Concessionario si impegna a provvedere altresì a tutte le affissioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993, senza oneri a carico dei Comuni stessi.
ART. 15
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE
1. Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con il personale ed i mezzi necessari a garantirne lo svolgimento con prontezza, efficienza e senza inconvenienti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Concessionario con rispetto di tutte le norme di legge in vigore ed in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo.
3. I Comuni rimangono completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso i Comuni se non previsto da disposizioni di legge.
4. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all’osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenni e sollevati i Comuni.
5. Il Concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche, agli addetti alla manutenzione degli impianti e agli addetti ai sopralluoghi sul territorio nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Tutto il personale addetto al servizio, sia proprio che di eventuali subcontraenti, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dai Comuni e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
7. Qualora un Comune appartenente all’Unione Terre d’Argine ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere con motivazione che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
8. Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.
9. Relativamente al personale impiegato, di cui al successivo articolo 16, addetto in via permanente al servizio, non deve in alcun caso scendere al di sotto delle tre unità, di cui due con mansioni impiegatizie di concetto e un operaio affissatore.
10. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del D.lgs. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui commercio.
ART. 16
COSTITUZIONE UFFICIO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Il Concessionario del servizio, oltre agli obblighi previsti negli articoli precedenti, è tenuto ad istituire, a sua cura e spese, un ufficio in Carpi collocato in posizione che consenta un accesso agevole da parte dell’utenza, o perché collocato vicino ad altri servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di parcheggi. L’accesso all’ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
2. L’ubicazione dell’ufficio deve essere concordata ed accettata dalla Stazione Appaltante e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire dalla data di inizio contrattuale ovvero presumibilmente dal 1°aprile 2020.
3. Se per ragioni contingenti e motivate non sia possibile rispettare tale adempimento nei termini, il Concessionario, in attesa di trovare una sede adeguata e comunque entro e non oltre tre mesi dalla data di affidamento del servizio, ha comunque l’obbligo di allestire dalla data di affidamento della concessione una sede provvisoria in Carpi per la gestione del servizio ed il ricevimento dell’utenza.
4. All’esterno dell’ufficio dovrà essere apposta una targa ben visibile con indicazioni per l’utenza da concordare con il servizio Tributi dell’UnioneTerre d’Argine (es. denominazione Ditta - Servizi in concessione - orari di apertura al pubblico, ecc..).
5. L’ufficio del Concessionario dovrà essere aperto al pubblico in orari da concordare con il servizio Tributi dell’UnioneTerre d’Argine, per almeno 24 ore settimanali. Gli orari di apertura al pubblico dovranno comunque garantire un'adeguata fruizione del servizio da concordare con i Comuni.
6. L’ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza, adeguatamente arredato ed attrezzato, dotato di quanto necessario alla gestione ottimale del servizio es. telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica etc.
7. Il personale addetto all’ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell’utenza.
8. L'ufficio dovrà esclusivamente erogare i servizi in concessione ed essere quindi utilizzato dagli utenti interessati.
9. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 8 comporterà previa diffida la decadenza dalla concessione del servizio e l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 23.
10. Il Concessionario elegge domicilio a tutti gli effetti del contratto e di legge presso l’ufficio di cui al presente articolo, ed ogni comunicazione, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l’ufficio si intenderà fatta alla Ditta concessionaria.
ART. 17
ATTIVITÀ’ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO - RECUPERO DELL’EVASIONE
1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti sia svolgendo le attività di mera liquidazione sulla base delle denunce presentate sia effettuando l’attività di accertamento/sollecito, compresi i sopralluoghi, mediante l’impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di controllare gli impianti pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico sul territorio.
2. Le attività di riscossione, accertamento e rimborso nonché quelle ad esse propedeutiche e conseguenti devono essere effettuate dal Concessionario in conformità alle specifiche norme di riferimento e ai Regolamenti in materia approvati dai Comuni appartenenti all’Unione Terre d’Argine; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della Legge 27/12/2006, n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali specifiche in materia.
3. Compete altresì al Concessionario l’emissione e la sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dal R.D. n. 639/1910 e dalle altre norme vigenti in materia di riscossione coattiva, nonché il contenzioso eventualmente derivante da tutta la sua gestione ordinaria ed accertativa dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali.
4. Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell’evasione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dai Comuni, concordandone con gli stessi modalità e tempi di realizzazione.
ART. 18 COORDINAMENTO E VIGILANZA
1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, partecipando anche, quando previsto, all’iter dei procedimenti.
2. Il Concessionario è tenuto a:
- sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che i Comuni riterranno di eseguire o far eseguire e a fornire ai Comuni tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti nei termini temporali stabiliti dai Comuni stessi. Per detti controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta;
- tenere costanti contatti con il servizio tributi dell’Unione Terre d’Argine ed informarlo di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della gestione del servizio medesimo;
- segnalare tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell’espletamento del servizio che, a suo avviso, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dello stesso;
- realizzare e tenere costantemente aggiornate le banche dati, informatizzate e cartacee, delle entrate oggetto di concessione, complete di tutte le informazioni relative ai contribuenti, ai mezzi pubblicitari installati, agli importi pagati, ecc... al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26 aprile 1994 sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti sia per soddisfare le esigenze di estrapolazione ed elaborazione dati.
3. Il Concessionario è tenuto a segnalare puntualmente agli uffici comunali competenti i dati anagrafici dei contribuenti che ritiene, anche in via presuntiva, non in regola con le autorizzazioni comunali per mancata esibizione delle stesse ai sensi del precedente art. 13, comma 10.
4. I Comuni vigileranno sul corretto svolgimento del servizio e in particolare per la pubblicità/affissione sull’adeguatezza della manutenzione e cura degli impianti da parte del Concessionario.
ART. 19 GARANZIA FIDEIUSSORIA
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria nelle modalità indicate dal bando di gara.
ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che i Comuni dovessero eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o di cattiva esecuzione delle
attività, il Concessionario dovrà prestare, in favore dei Comuni, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, nelle forme e nei termini di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. I Comuni hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. I Comuni possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.
3. I Comuni possono richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte dei Comuni; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
5. Nel caso di consegna d’urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell’atto di concessione, la cauzione definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna.
6. Lo svincolo della cauzione avverrà nelle modalità di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 21 CONSEGNA DEL SERVIZIO
1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione del Concessionario ad opera del Direttore per l’esecuzione (DE) e verifica dell’avvenuto adempimento delle attività previste nel presente capitolato ai fini della consegna.
2. E’ in facoltà dei Comuni concedenti procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei Contratti. Il Direttore per l'esecuzione provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le operazioni da iniziare immediatamente.
ART. 22
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea a pena di nullità. Sono vietati il subappalto e/o il subaffidamento del servizio, tranne che nelle forme e con le modalità disciplinate dall’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 applicabili in particolare con riferimento alle seguenti prestazioni accessorie di:
a) attacchinaggio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo15, commi 9 e 10, del presente Capitolato;
b) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti;
c) stampa e spedizione.
3. Per potersi avvalere del subappalto, all’atto della gara l’impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi, con l’indicazione delle parti del contratto di concessione, che intende subappaltare. Il Concessionario non potrà immettere nella gestione un subappaltatore se non dopo aver ricevuto assenso scritto da parte dei Comuni, a seguito di apposita istanza.
4. L’affidamento in subappalto, previa autorizzazione dei Comuni, è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che il Concessionario abbia indicato all’atto dell’offerta le parti della concessione di servizio in affidamento che intende subappaltare,l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
b) che il concessionario provveda al deposito presso i Comuni:
• di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
• di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
Il subappaltatore ai fini dell’autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativi se indicati negli atti di gara, e che non sussista nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
5. Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.
6. Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dei Comuni per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando gli Enti concedenti da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.
7. I Comuni non provvedono al pagamento diretto dei subappaltatori se non in base alle condizioni di cui all’art. 174 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e il Concessionario è
obbligato a trasmettere agli Enti concedenti, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
Qualora non si provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate sopra indicate, i Comuni sospenderanno il pagamento a favore del Concessionario fino a che il medesimo non avrà adempiuto a quanto previsto.
8. Il pagamento del subappaltatore sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In particolare i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione del DURC del concessionario e del subappaltatore.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento dovuto al personale dipendente del Concessionario o dei suoi subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, i Comuni procederanno nelle modalità indicate all’articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione della concessione. I relativi contratti sono depositati ai Comuni prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.
ART. 23 PENALI
1. In caso di irregolarità, ritardi o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere inflitte penali, che vanno, ciascuna, da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale.
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
a) affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere euro 100,00 per tutto il tempo della indebita esposizione;
b) affissioni abusive oltre tre giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
c) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere euro 20,00 per ogni manifesto;
d) tardivo o inadeguato allestimento della sede definitiva di cui all’articolo 16 del presente capitolato: penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
e) mancata segnalazione da parte del Concessionario, entro tre giorni lavorativi, di impianti danneggiati: penale pari ad euro 100,00 per ciascun impianto.
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Responsabile preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1, in relazione alla gravità della violazione.
4. In caso di inattività, qualora i Comuni eseguano direttamente o facciano eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiedono al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborsi di oneri di carattere generale.
5. La penale viene applicata mediante contestazione per iscritto degli addebiti, notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento / PEC, e con diritto di presentare le controdeduzioni entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dal ricevimento.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, i Xxxxxx si rivalgono sulla cauzione.
7. L’applicazione della penale non preclude ai Comuni la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela in relazione al danno subito.
8. I Comuni si riservano la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.
ART. 24 RESPONSABILITÀ’ VERSO TERZI
1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva i Comuni da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è tenuto a contrarre specifica polizza assicurativa, con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e a mantenerla costantemente attiva per tutta la durata della concessione e per ulteriori 180 giorni rispetto alla sua scadenza, nonché di eventuali sue proroghe, per rischi da responsabilità civile verso terzi derivanti dalla gestione del servizio in concessione, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali comunque non inferiori a quanto sotto indicato e a darne comunicazione ai Comuni.
3. Polizza rischi da responsabilità civile, massimale unico per sinistro, per persona e per animali o cose senza applicazione di franchigie o scoperti, importo non inferiore ad euro 5.000.000,00.
4. In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui ai commi precedenti, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto indicato al comma precedente.
ART. 25
RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO
1. Il Concessionario incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) per mancato versamento delle somme dovute a titolo di minimo garantito annuale;
b) nel caso di apertura del procedimento di concordato preventivo, di fallimento, di stato di morosità e conseguenti atti di sequestro, di pignoramento, ecc... a suo carico, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 110 del d. lgs. 50/2016 e 186-bis del R.D. n. 267/1942;
c) per inosservanza degli obblighi sull'impiantistica e dell'eventuale ripristino della dotazione di impianti affissionali;
d) per ogni altra inadempienza contrattuale che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
2. Il Concessionario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:
a) nei casi disciplinati dagli art. 11 e 13 del D.M. 11/09/2000 n. 289 e d'inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 nei quali il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
b) per mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all’articolo 16, in quanto comporta l’impossibilità della consegna e quindi dell’inizio del servizio, con conseguente decadenza della gestione.
3. L’addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte del singolo Comune, da effettuarsi con Raccomandata A.R./PEC a seguito della quale il Comune può eseguire direttamente o far eseguire a terzi tali adempimenti, trattenendo a titolo di risarcimento e d'indennizzo dalla cauzione, di cui al precedente art. 19, l'importo delle spese sostenute.
4. In caso di decadenza/risoluzione, fermo l'obbligo di riconsegna degli impianti al Comune proprietario senza alcun diritto d'indennizzo, i Comuni si riservano la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dell’esperimento della procedura di gara, alle stesse condizioni del contratto decaduto/risolto.
5. I casi di cessazione e revoca del contratto di concessione sono disciplinati dall’articolo 176 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 26
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. E’ fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività non potendo più notificare atti o richiedere il pagamento delle entrate.
2. Eventuali somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, anche se inerenti il periodo di vigenza della medesima, sono di esclusiva spettanza dei Comuni senza che il Concessionario cessato possa pretendere sulle stesse alcun aggio, fatta eccezione per quanto indicato al successivo comma 3.
3. Sulle somme riscosse in conseguenza degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali già notificati alla data di scadenza, o cessazione, della concessione compete al Concessionario cessato il relativo aggio.
4. Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante debbano ulteriormente sollecitare o ingiungere il pagamento non effettuato a seguito dell’azione del Concessionario cessante prevista al comma precedente, per le somme riscosse non spetterà alcun aggio al Concessionario già cessato.
5. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con i Comuni appartenenti all’Unione Terre d’Argine è tenuto a trasferire agli stessi, e/o direttamente all’eventuale Concessionario subentrante (a richiesta dei Comuni), l’archivio informatico e cartaceo dei contribuenti, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l’estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l’utilizzo.
6. Il Concessionario deve consegnare ai Comuni e/o al Concessionario subentrato (a richiesta dei Comuni) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegandolo se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso non definitive.
7. Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire ai Comuni, o al Concessionario subentrato, anche:
- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno d’imposta e tipologia di entrata;
- l’elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
- gli atti di riscossione coattiva insoluti o in corso di formalizzazione per l’adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
- l’elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
- la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione dell'entrate nonché il gestionale impianti sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un’agevole lettura, secondo quanto concordato con i Comuni;
- tutti gli atti di gestione indicati dal D.M. 26/04/1994;
- ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.
8. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio nello svolgimento del servizio.
ART. 27 VARIAZIONI E RECESSO
1. Il contratto di concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di variazioni secondo quanto previsto dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016, allo scopo di adeguarlo a
successive intervenute esigenze a seguito di modifiche normative/regolamentari; può essere altresì oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato.
Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. I Comuni si riservano la facoltà di assegnare al Concessionario individuato in esito alla gara, nell’arco di durata contrattuale indicata al precedente articolo 2, la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza, nei modi e nelle quantità disposte dalla normativa.
3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative/regolamentari, anche per scelte dei Comuni, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, i Comuni hanno la facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni o al recesso di pieno diritto dello stesso, senza alcuna pretesa di risarcimento o d'indennizzo a qualsiasi titolo da parte del Concessionario, che deve restituire gli impianti pubblicitari in uso nelle condizioni ottimali di sicurezza, funzionamento e manutenzione.
4. Qualunque variazione o modifica del contratto deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e qualità, senza il preventivo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP, ove questa sia prescritta dalla legge;
b) qualunque reclamo o riserva che il Concessionario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'esecuzione prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione.
ART. 28 CONTROVERSIE
1. Qualora nel corso della concessione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi e sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta ai Comuni per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità Giudiziaria competente per territorio ovvero Modena.
ART. 29
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ’ - LIQUIDAZIONE SALDO
1. Entro 90 giorni dalla scadenza del contratto il Direttore per l’esecuzione (DE) provvederà ad effettuare le verifiche di conformità del servizio svolto in relazione alle
disposizioni contrattuali e ad emettere il certificato di regolare esecuzione anche con riferimento a quanto disposto dall’articolo 26 del presente capitolato.
2. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla liquidazione della rata di saldo comprensiva delle ritenute operate previa acquisizione del DURC.
ART. 30 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari del contratto di concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare agli Enti concedenti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni i Comuni sospendono i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di legge.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per i pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 25.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli.
ART. 31
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
1. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (documento unico dei rischi di interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza fra il personale del committente e quello del Concessionario e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
ART. 32
STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione dei contratti di concessione, saranno a totale ed esclusivo carico della ditta concessionaria.
ART. 33
TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA
1. Ai sensi del vigente Regolamento europeo UE 2016/679 sulla privacy, il Legale Rappresentante dell’Operatore economico affidatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dai Titolari del trattamento, Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento nonché di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.
2. Il Concessionario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione.
3. Le notizie relative all’attività dei Comuni, comunque venute a conoscenza dal personale del Concessionario e/o dal medesimo incaricato in relazione all’esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Concessionario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
4. Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, i Comuni potranno procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare ai Comuni.
6. L’aggiudicatario della Concessione, si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di privacy ed al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dai Comuni in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto:
- a non utilizzare la documentazione, le informazioni e i risultati delle attività per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto;
- a garantire che il trattamento dei dati sia consentito esclusivamente a soggetti appositamente incaricati ai quali dovranno essere fornite precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati ed effettuando al riguardo gli opportuni controlli;
- a non duplicare dati e programmi a cui è consentito l'accesso e a non creare autonome banche dati per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto;
- alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio;
- a garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi di dati, notizie e informazioni circa atti o fatti di cui si è venuti a conoscenza a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni;
- a cancellare, alla scadenza del contratto, i dati del Comuni appartenenti all’Unione Terre d’Argine a cui hanno avuto accesso.
7. L’aggiudicatario della Concessione verrà nominato dai Titolari e/o Responsabili come Responsabile esterno del trattamento con successivo e apposito atto secondo lo schema in uso da sottoscriversi in sede di stipula del contratto. Il Responsabile Esterno dovrà inoltre provvedere alla nomina dell'Amministratore di Sistema e a comunicarne il nominativo, i dati di riferimento e le funzioni ai Titolari e/o Responsabili.
La nomina a responsabile del trattamento cessa automaticamente alla scadenza del contratto.
8. Qualsiasi utilizzo e trattamento dei dati e dei programmi improprio o non conforme alle disposizioni in materia di privacy comporta l’esclusiva e piena responsabilità del Concessionario. L’aggiudicatario non potrà citare tra le proprie referenze o effettuare comunicazioni pubblicitarie relative allo svolgimento del servizio oggetto della
Concessione, senza avere preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta dai Comuni che dovranno altresì approvare il testo delle suddette comunicazioni. A sua volta, i Comuni appartenenti all’Unione Terre d’Argine si impegnano a rispettare la normativa in materia di privacy e nella fattispecie l'art. 13 del Regolamento Generale Protezione dati (RGPD) 2016/679 con riferimento ai dati personali di cui venga a conoscenza in esecuzione del presente affidamento.
ART. 34 NORME GENERALI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed i tributi/entrate affidati in concessione, nonché le norme di diritto comune e degli ordinamenti comunali, in quanto applicabili.