CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI
NOTA INFORMATIVA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
PRODOTTO SYSTEMA AUTO DIRETTA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI
VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che presso il nostro Punto di Vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A., in breve SYSTEMA S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 02-64021, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 1/6/1988 pubblicato sulla G.U. n. 134 del 9/6/1988; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00072.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a: 04/2013)
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’impresa è pari ad €. 13.479.589 con capitale sociale pari ad €. 5.164.000 e totale delle riserve patrimoniali pari ad €. 8.314.989.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 302,7%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della società: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un
Xxxxxxx assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx –
xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'assicuratore.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.
MEZZI D’OPERA
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera n) del Codice della Strada.
NORME TARIFFARIE
Le norme di SYSTEMA che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione -
Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale SYSTEMA presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all'assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
PUNTO DI VENDITA
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.- Agenzia di Direzione, xxx Xxxxxxx 00 – 00000 - Xxxxxx.
RESPONSABILITA’ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITA’ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SYSTEMA
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
TARIFFA
L’insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il Premio Rc Auto determinato da
SYSTEMA al momento della stipulazione del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.
3. Coperture assicurative offerte
La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei trasportati.
SYSTEMA propone:
❖ Per motoveicoli e motoslitte la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale H.
❖ Per autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, Mezzi d’opera, autobus, filoveicoli, autosnodati, macchine operatrici, macchine agricole ed Autoveicoli per uso speciale la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale L, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 9 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale L.
Si può scegliere inoltre di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a SYSTEMA l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 delle Condizioni Speciali H ed L (Bonus/Malus con Franchigia).
AVVERTENZA
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
AVVERTENZA
Esclusioni e rivalsa
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice SYSTEMA potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli: 2 “Esclusioni e rivalsa”, 3 “Estensione territoriale”, 5 “Determinazione del premio – Comunicazioni del contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA
Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 delle Condizioni Speciali H ed L), si deve rimborsare a SYSTEMA l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo.
AVVERTENZA
Come previsto dall’art. 22 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell’Assicurato,di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si ricorda che la garanzia non copre:
. i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
. i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
AVVERTENZA
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 5 “Determinazione del Premio - comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi
Il Premio deve essere pagato, presso il Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto, alla consegna della Polizza e può essere corrisposto in contanti o tramite assegno, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa, come per esempio l’età del Proprietario.
La periodicità di pagamento del Premio è annuale.
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia di Direzione, xxx Xxxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxx, aperta al pubblico:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento (come da modalità disponibili sul sito di Systema);
esclusi i giorni festivi.
AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 7 “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 12 ”Furto, Rapina o Appropriazione indebita del veicolo”, e 13 ”Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
7. Informativa in corso di contratto
SYSTEMA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito
L'Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 14 ”Attestazione dello stato di Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Per queste ragioni si fa presente che:
❖ se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
❖ SYSTEMA invia l'Attestazione al Contraente almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso assicuratore.
Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H ed L -, sull'Attestazione rilasciata da SYSTEMA vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.
Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:
- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto🡆 classe di merito CU 14.
- Nel caso di Xxxxxx già presenti nel portafoglio di SYSTEMA o di Rischi provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale.
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B.: 🠞 non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
🠞 non si considera l’anno in corso.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso) 🡆 per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Nel caso in cui venga assicurato un veicolo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che qualora:
❖ venga consegnata un’Attestazione in corso di validità per un veicolo della stessa tipologia;
e
❖ il nuovo veicolo sia intestato allo stesso Proprietario/Xxxxxxxxx (persona fisica) - o ad un suo
Famigliare convivente - del veicolo riportato sull’Attestato consegnato;
si potrà usufruire, a seconda dei casi precisati nelle Condizioni Speciali H ed L, della medesima classe di merito CU o di Compagnia.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELL’IMPRESA
La classe di merito di assegnazione viene stabilita nell’ambito delle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso il Punto di Vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet SYSTEMA (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.
Motoveicoli per trasporto cose e motoslitte
La Condizione Speciale H - Bonus/Malus “Veicoli leggeri” delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione (invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006).
Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale
La Condizione Speciale L - Bonus/Malus “Veicoli pesanti” delle Condizioni di Assicurazione prevede un’articolazione della scala Bonus/Malus in nove classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 5 (secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006 la classe CU in tal caso è invece la 14).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni speciale H ed L dal punto 2 al punto 9.
INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
SYSTEMA prevede nelle Condizioni Speciali H ed L il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di Leasing) - in caso di:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo, rapina ed appropriazione indebita.
Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il
Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 11.
10. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l’aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Procedura per il risarcimento del danno
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di SYSTEMA o al Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto.
A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Xxxxxxxx) fornito da SYSTEMA. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 8 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri”.
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 8 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo);
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazione devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’impresa deve procedere all’offerta – eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula- ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
⮚ per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
⮚ nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o nel caso non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. Ricordiamo che sul sito internet di Systema (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), é possibile trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente.
12. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo:
CONSAP S.p.A.
Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: x00 00 00000000
telefono: x00 00 00000000
o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx- informazioneitaliano.
In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.
13. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del Premio, si può decidere di rimborsare alla Consap (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) o a SYSTEMA (per gli altri Sinistri) l'importo di uno o più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale
(articolo 11 Condizione Speciale H ed L “Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati).
14. Accesso agli atti dell’impresa
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti Xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0/X
00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00 0000 0000
Indirizzo di Posta Elettronica:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16. “Home Insurance”
Systema, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), un’apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, nonché l’Attestazione sullo stato del Rischio), riferita alla data di aggiornamento specificata.
Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso seguendo le istruzioni riportate nell’Area Riservata stessa.
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014