ACCORDO BILATERALE
ACCORDO BILATERALE
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione
Preambolo
L'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d'America (Stati Uniti o USA), parti del presente accordo,
Condividendo l'obiettivo della tutela dei contraenti di polizze di assicurazione e riassicurazione e degli altri consumatori, nel rispetto del sistema di ciascuna parte per quanto concerne la vigilanza e la regolamentazione dell'assicurazione e della riassicurazione;
Affermando che per gli Stati Uniti le misure prudenziali applicabili nell'Unione europea, unitamente ai requisiti e agli impegni di cui al presente accordo, conseguono un livello di tutela dei contraenti e degli altri consumatori in relazione a operazioni di riassicurazione passiva e vigilanza di gruppo in linea con i requisiti del Federal Insurance Office Act del 2010;
Riconoscendo la crescente necessità di cooperazione tra le autorità di vigilanza dell'UE e degli Stati Uniti, compreso lo scambio di informazioni riservate, in considerazione della crescente globalizzazione dei mercati assicurativi e riassicu rativi;
Tenuto conto del fatto che le modalità pratiche di cooperazione transfrontaliera sono essenziali per la vigilanza di assicuratori e riassicuratori sia durante i periodi di stabilità che nei periodi di crisi;
Tenuto conto delle informazioni scambiate sui quadri normativi di ciascuna parte e dopo un attento esame di tali quadri;
Preso atto dei benefici derivanti dal rafforzamento della certezza del diritto nell'applicazione dei quadri normativi in materia di assicurazione e riassicurazione per gli assicuratori e i riassicuratori che operano nel territorio di ciascuna parte;
Riconoscendo gli effetti di attenuazione del rischio degli accordi di riassicurazione in un contesto transfrontaliero, purché sussistano le condizioni prudenziali applicabili e tenuto conto della tutela dei contraenti e degli altri consumatori;
Riconoscendo che la vigilanza di gruppo di assicuratori e riassicuratori consente alle autorità di vigilanza di formulare solidi giudizi sulla posizione finanziaria di tali gruppi;
Riconoscendo la necessità di un requisito o di una valutazione patrimoniale di gruppo per gli assicuratori e i riassicuratori che fanno parte di un gruppo che opera nel territorio di entrambe le parti, e che un requisito o una valutazione patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale può essere basato sull'approccio della parte di origine;
Affermando l'importanza di specifiche per quanto concerne il requisito o la valutazione patrimoniale di gruppo per la vigilanza di gruppo e, ove necessario, dell'applicazione di misure correttive, misure preventive o altre misure di intervento da parte di un'autorità di vigilanza sulla base di tale requisito o valutazione; e
Incoraggiando lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza al fine di vigilare sugli assicuratori e i riassicuratori nell'interesse dei contraenti e degli altri consumatori,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Finalità
Il presente accordo riguarda i seguenti elementi:
a) l'eliminazione, a determinate condizioni, dei requisiti di presenza locale imposti da una delle parti o dalle sue autorità di vigilanza a un riassicuratore cessionario che abbia la sede o il domicilio nel territorio dell'altra parte, quale condizione per la conclusione di qualsiasi contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente che abbia la sede o il domicilio nel suo territorio o per consentire all'assicuratore cedente di riconoscere credito per la riassicurazione
o per gli effetti di attenuazione del rischio di tale contratto di riassicurazione;
b) l'eliminazione, a determinate condizioni, dei requisiti in materia di garanzie reali imposti da una delle parti o dalle sue autorità di vigilanza a un riassicuratore cessionario che abbia la sede o il domicilio nel territorio dell'altra parte, quale condizione per la conclusione di qualsiasi contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente che abbia la sede o il domicilio nel suo territorio o per consentire all'assicuratore cedente di riconoscere credito per la riassicu razione o credito per gli effetti di attenuazione del rischio di tale contratto di riassicurazione;
c) il ruolo delle autorità di vigilanza di origine e ospitante per quanto riguarda la vigilanza prudenziale di gruppo di un gruppo assicurativo o riassicurativo la cui impresa madre su scala mondiale si trova nella parte di origine, compresi, a determinate condizioni, i) l'eliminazione a livello di impresa madre su scala mondiale dei requisiti prudenziali per le assicurazioni della parte ospitante in materia di solvibilità e capitale, di governance e di segnalazione, e ii) l'esercizio della vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi su scala mondiale da parte dell'autorità di vigilanza di origine e non da parte dell'autorità di vigilanza ospitante, ferma restando la vigilanza di gruppo della parte ospitante del gruppo assicurativo o riassicurativo a livello dell'impresa madre nel suo territorio; e
d) il sostegno reciproco delle parti per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza di ciascuna parte e le pratiche raccomandate per tale scambio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:
a) «assicuratore cedente»: un assicuratore o un riassicuratore che è controparte di un riassicuratore cessionario nell'ambito di un contratto di riassicurazione;
b) «garanzia reale»: le attività, quali liquidità e lettere di credito, impegnate dal riassicuratore a favore dell'assicuratore o del riassicuratore cedente a garanzia delle passività del riassicuratore cessionario verso l'assicuratore cedente derivanti da un contratto di riassicurazione;
c) «credito per la riassicurazione o credito per gli effetti di attenuazione del rischio del contratto riassicurazione»: il diritto di un assicuratore cedente ai sensi del quadro normativo prudenziale di riconoscere gli importi dovuti da riassicuratori cessionari relativamente a perdite pagate e non pagate sui rischi ceduti rispettivamente come attività o riduzioni di passività;
d) «gruppo»: due o più imprese di cui almeno una sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nel caso in cui una detenga il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o di un'altra impresa non regola mentata;
e) «vigilanza di gruppo»: applicazione della vigilanza regolamentare e prudenziale da parte di un'autorità di vigilanza nei confronti di un gruppo assicurativo o riassicurativo per fini quali la tutela dei contraenti e degli altri consumatori e la promozione della stabilità finanziaria e dell'impegno globale;
f) «parte di origine»: parte nel cui territorio l'impresa madre su scala mondiale del gruppo o dell'impresa di assicu razione o di riassicurazione ha la sede o il domicilio;
g) «autorità di vigilanza di origine»: un'autorità di vigilanza della parte di origine;
h) «parte ospitante»: la parte in cui il gruppo o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge le attività, ma che non è il territorio in cui l'impresa madre su scala mondiale del gruppo o dell'impresa di assicurazione o di riassicu razione ha la sede o il domicilio;
i) «autorità di vigilanza ospitante»: un'autorità di vigilanza della parte ospitante;
j) «assicuratore»: un'impresa che è autorizzata a intraprendere o svolgere l'attività di assicurazione diretta o primaria;
k) «impresa madre»: un'impresa regolamentata o non regolamentata che direttamente o indirettamente possiede o controlla un'altra impresa;
l) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
m) «riassicuratore»: un'impresa che è autorizzata a intraprendere o a svolgere attività di riassicurazione;
n) «attività di riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un assicuratore o da un altro riassi curatore;
o) «contratto di riassicurazione»: un contratto in base al quale un riassicuratore cessionario ha accettato di assumere i rischi ceduti da un assicuratore o da un altro riassicuratore;
p) «autorità di vigilanza»: qualsiasi autorità di vigilanza in ambito assicurativo e riassicurativo nell'Unione europea o negli Stati Uniti;
q) «impresa»: qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica;
r) «Stato degli USA»: qualsiasi Stato, Stato libero associato (Commonwealth), territorio o possedimento degli Stati Uniti, il distretto della Columbia, lo Stato libero associato di Portorico, il Territorio autonomo delle Isole Xxxxxxxx xxxxxxx trionali, le Samoa americane, Guam o le Isole Vergini degli Stati Uniti;
s) «su scala mondiale»: tutte le operazioni o le attività di un gruppo, ovunque esse avvengano; e
t) «'impresa madre su scala mondiale»: l'impresa madre apicale di un gruppo.
Articolo 3
Riassicurazione
1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4, quale condizione per consentire a un riassicuratore cessionario che ha la sede o il domicilio nel territorio dell'altra parte (di seguito, ai fini dell'articolo 3, «riassicuratore cessionario della parte di origine») di concludere un contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente che ha la sede o il domicilio nel suo territorio (di seguito, ai fini dell'articolo 3, «assicuratore cedente della parte ospitante»), una parte si astiene dal mantenere o adottare, e garantisce che le sue autorità di vigilanza o qualsiasi altra autorità competente si astengano anch'esse dal mantenere o adottare:
a) qualsiasi requisito che preveda la costituzione di garanzie reali in relazione a cessioni da parte di un assicuratore cedente della parte ospitante a un riassicuratore cessionario della parte di origine e qualsiasi obbligo di segnalazione collegato attribuibile a tale garanzia reale soppressa; oppure
b) qualsiasi nuovo requisito che abbia sostanzialmente lo stesso impatto regolamentare sul riassicuratore cessionario della parte di origine dei requisiti in materia di garanzie reali eliminati a norma del presente accordo o qualsiasi obbligo di segnalazione attribuibile a tale garanzia reale soppressa,
che, nel caso di cui alla lettera a) o b), comporti un trattamento meno favorevole dei riassicuratori cessionari della parte di origine rispetto ai riassicuratori cessionari che hanno la sede o il domicilio nel territorio della stessa autorità di vigilanza di un assicuratore cedente della parte ospitante. Il presente paragrafo non vieta a una parte nel cui territorio ha la sede o il domicilio un assicuratore cedente (di seguito, ai fini dell'articolo 3, una «parte ospitante») o alle sue autorità di vigilanza di applicare requisiti come condizione per consentire ai riassicuratori cessionari della parte di origine di stipulare un contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente della parte ospitante se gli stessi requisiti si applicano ai contratti di riassicurazione tra un assicuratore cedente ed un riassicuratore cessionario che hanno la sede o il domicilio nel territorio della stessa autorità di vigilanza.
2. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4, quale condizione per consentire a un assicuratore cedente della parte ospitante di riconoscere credito per la riassicurazione o credito per gli effetti di attenuazione del rischio dei contratti riassicurazione conclusi con un riassicuratore cessionario della parte di origine, una parte ospitante si astiene dal mantenere o adottare, e garantisce che le sue autorità di vigilanza o qualsiasi altra autorità competente si astengano anch'esse dal mantenere o adottare:
a) qualsiasi requisito che preveda la costituzione di garanzie reali in relazione a cessioni da parte di un assicuratore cedente della parte ospitante a un riassicuratore cessionario della parte di origine e qualsiasi obbligo di segnalazione collegato attribuibile a tale garanzia reale soppressa; oppure
b) qualsiasi nuovo requisito che abbia sostanzialmente lo stesso impatto regolamentare sul riassicuratore cessionario della parte di origine dei requisiti in materia di garanzie reali eliminati a norma del presente accordo o qualsiasi obbligo di segnalazione attribuibile a tale garanzia reale soppressa,
che, nel caso di cui alla lettera a) o b), comporti un trattamento meno favorevole dei riassicuratori cessionari della parte di origine rispetto ai riassicuratori cessionari che hanno la sede o il domicilio nel territorio della stessa autorità di vigilanza di un assicuratore cedente della parte ospitante. Il presente paragrafo non vieta a una parte ospitante o alle sue autorità di vigilanza di applicare requisiti come condizione per consentire a un assicuratore cedente della parte ospitante
di riconoscere credito per la riassicurazione o credito per gli effetti di attenuazione del rischio dei contratti riassicu razione conclusi con un riassicuratore cessionario della parte di origine se gli stessi requisiti si applicano ai contratti di riassicurazione tra un assicuratore cedente ed un riassicuratore cessionario che hanno la sede o il domicilio nel territorio della stessa autorità di vigilanza.
3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4, quale condizione per la conclusione di un contratto di riassicu razione con un assicuratore cedente della parte ospitante o quale condizione per consentire all'assicuratore cedente della parte ospitante di riconoscere il credito per tale riassicurazione o il credito per gli effetti di attenuazione del rischio di tale contratto di riassicurazione, una parte ospitante si astiene dal mantenere o adottare, e garantisce che le sue autorità di vigilanza o qualsiasi altra autorità competente, a seconda dei casi, si astengano anch'esse dal mantenere o adottare:
a) qualsiasi requisito che preveda l'obbligo di una presenza locale del riassicuratore cessionario della parte di origine; oppure
b) qualsiasi nuovo requisito che abbia sostanzialmente lo stesso impatto regolamentare sul riassicuratore cessionario della parte di origine dell'obbligo di una presenza locale,
che, nel caso di cui alla lettera a) o b), comporti un trattamento meno favorevole del riassicuratore cessionario della parte di origine rispetto ai riassicuratori cessionari che hanno la sede o il domicilio nel territorio dell'autorità di vigilanza dell'assicuratore cedente della parte ospitante o che hanno la sede o il domicilio nel territorio della parte ospitante e dispongono di un'autorizzazione o un permesso di esercizio nel territorio dell'autorità di vigilanza dell'assicu ratore cedente della parte ospitante. Per uno Stato degli USA si intende per «permesso di esercizio» , ai fini della presente disposizione, l'ammissione in tale Stato.
4. L'applicazione dei paragrafi da 1 a 3 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) il riassicuratore cessionario ha e mantiene su base permanente:
i) almeno 226 milioni di EUR, se l'assicuratore cedente ha la sede nell'UE, ovvero 250 milioni di dollari USA, se l'assicuratore cedente ha il domicilio negli Stati Uniti, di fondi propri o di capitale e utili, calcolati secondo la metodologia della propria giurisdizione nazionale; oppure
ii) se il riassicuratore cessionario è un'associazione composta da membri costituiti in società e da singoli membri non costituiti in società:
A) un minimo di capitale e utili equivalenti (al netto delle passività) o fondi propri, calcolati secondo la metodologia applicabile nella propria giurisdizione nazionale, pari almeno a 226 milioni di EUR, se l'assicu ratore cedente ha la sede nell'UE, ovvero a 250 milioni di dollari USA, se l'assicuratore cedente ha il domicilio negli Stati Uniti; e
B) un fondo centrale con un saldo pari almeno a 226 milioni di EUR, se l'assicuratore cedente ha la sede nell'UE, ovvero a 250 milioni di dollari USA, se l'assicuratore cedente ha il domicilio negli Stati Uniti;
b) il riassicuratore cessionario ha e mantiene su base permanente:
i) un coefficiente di solvibilità pari al 100 % del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi di Solvibilità II o un capitale basato sul rischio (RBC) pari al 300 % del livello di controllo autorizzato (Authorized Control Level), a seconda di ciò che si applica nel territorio in cui il riassicuratore cessionario ha la sede o il domicilio; oppure
ii) se il riassicuratore cessionario è un'associazione composta da membri costituiti in società e da singoli membri non costituiti in società, un coefficiente di solvibilità pari al 100 % del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi di Solvibilità II o un capitale basato sul rischio (RBC) pari al 300 % del livello di controllo autorizzato (Authorized Control Level), a seconda di ciò che si applica nel territorio in cui il riassicuratore cessionario ha la sede o il domicilio;
c) il riassicuratore cessionario si impegna a fornire prontamente notifica scritta e spiegazioni all'autorità di vigilanza nel territorio dell'assicuratore cedente nei seguenti casi:
i) se scende al di sotto del minimo di capitale e utili o fondi propri, a seconda dei casi, di cui alla lettera a), o del coefficiente di solvibilità o di capitale, a seconda dei casi, di cui alla lettera b); oppure
ii) se viene adottata un'azione regolamentare nei suoi confronti per una grave non conformità con il diritto applicabile;
d) il riassicuratore cessionario fornisce conferma scritta all'autorità di vigilanza ospitante del consenso per quanto concerne la giurisdizione dei tribunali del territorio in cui l'assicuratore cedente ha la sede o il domicilio, in conformità con i requisiti applicabili di detto territorio per la concessione di tale consenso. Nessuna disposizione del presente accordo limita o modifica in alcun modo la capacità delle parti di un contratto di riassicurazione di concordare meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
e) se del caso, a fini di notifica degli atti dei procedimenti, il riassicuratore cessionario fornisce conferma scritta all'autorità di vigilanza ospitante del consenso alla nomina di tale autorità di vigilanza in qualità di agente per le notifiche degli atti dei procedimenti. L'autorità di vigilanza ospitante può richiedere che tale consenso le sia fornito e sia incluso in ogni contratto di riassicurazione soggetto alla sua giurisdizione;
f) il riassicuratore cessionario acconsente per iscritto a pagare quanto stabilito da tutte le sentenze definitive, indipen dentemente dal luogo in cui è chiesta l'esecuzione, ottenute da un assicuratore cedente, che sono state dichiarate esecutive nel territorio in cui è stata ottenuta la sentenza;
g) il riassicuratore cessionario acconsente in ogni contratto di riassicurazione soggetto al presente accordo a fornire garanzie reali per il 100 % delle proprie passività attribuibili alla riassicurazione ceduta ai sensi di tale contratto qualora il riassicuratore cessionario si opponga all'esecuzione di una sentenza definitiva che è esecutiva ai sensi della legislazione del territorio in cui è stata ottenuta o di un lodo arbitrale adeguatamente attuabile, ottenuti dall'assicu ratore cedente o dal suo rappresentante in una procedura di risoluzione, se del caso;
h) il riassicuratore cessionario o il suo predecessore o successore legale, se del caso, fornisce la seguente documentazione all'autorità di vigilanza ospitante, se richiesto da detta autorità di vigilanza:
i) per quanto riguarda i due anni precedenti la stipula del contratto di riassicurazione, e in seguito su base annua, i suoi bilanci di esercizio sottoposti a revisione, in conformità con il diritto applicabile nel territorio in cui si trova la sua sede, compresa la relazione di revisione contabile esterna;
ii) per quanto riguarda i due anni precedenti la stipula del contratto di riassicurazione, la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria o il parere attuariale, se presentati all'autorità di vigilanza del riassicuratore cessionario;
iii) prima della stipula del contratto di riassicurazione, e successivamente non più di due volte all'anno, un elenco aggiornato di tutti gli indennizzi di riassicurazione insoluti e oggetto di contenzioso in sospeso da almeno 90 giorni per quanto riguarda la riassicurazione di assicuratori cedenti della giurisdizione dell'assicuratore cedente; e
iv) prima della stipula del contratto di riassicurazione, e successivamente non più di due volte all'anno, informazioni sulla riassicurazione assunta dal riassicuratore cessionario per società cedente, sulla riassicurazione ceduta da parte del riassicuratore cessionario, e sugli importi recuperabili da riassicurazione su perdite pagate e non pagate da parte del riassicuratore cessionario, per consentire la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, lettera i);
i) il riassicuratore cessionario mantiene una prassi di pagamento tempestivo degli indennizzi previsti dai contratti di riassicurazione. La mancata tempestività dei pagamenti sarà dimostrata qualora non sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:
i) oltre il 15 % degli importi recuperabili da riassicurazione sono insoluti e oggetto di contenzioso, come riferito all'autorità di vigilanza;
ii) oltre il 15 % dei riassicuratori o degli assicuratori cedenti del riassicuratore ha importi recuperabili da riassicu razione insoluti su perdite pagate da almeno 90 giorni che non sono oggetto di contenzioso e che superano 90 400 EUR per ogni assicuratore cedente, se il riassicuratore cessionario ha la sede nell'UE, ovvero 100 000 dollari USA, se il riassicuratore cessionario ha il domicilio negli Stati Uniti; oppure
iii) l'aggregato degli importi recuperabili da riassicurazione su perdite pagate che non sono oggetto di contenzioso ma sono insoluti da almeno 90 giorni supera 45 200 000 EUR, se il riassicuratore cessionario ha la sede nell'UE, ovvero 50 000 000 di dollari USA, se il riassicuratore cessionario ha il domicilio negli Stati Uniti;
j) il riassicuratore cessionario conferma che attualmente non partecipa ad alcun solvent scheme of arrangement in cui sono coinvolti gli assicuratori cedenti della parte ospitante e, nel caso in cui stipuli un accordo di questo tipo, accetta di informare l'assicuratore cedente e la sua autorità di vigilanza e di fornire il 100 % di garanzie reali all'assicuratore cedente, in conformità con i termini dell'accordo;
k) se soggetto a un processo legale di risoluzione, a procedure concorsuali o di liquidazione, a seconda dei casi, l'assicu ratore cedente, o un suo rappresentante, può richiedere e, se ritenuto appropriato dal tribunale in cui è pendente la risoluzione, la procedura concorsuale o la liquidazione, può ottenere un ordine che imponga al riassicuratore cessionario di costituire garanzie reali per tutte le passività in essere cedute; e
l) l'autorità di vigilanza di origine del riassicuratore cessionario conferma all'autorità di vigilanza ospitante su base annua che il riassicuratore cessionario rispetta quanto previsto alla lettera b).
5. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che un riassicuratore cessionario fornisca informazioni alle autorità di vigilanza su base volontaria.
6. Ciascuna parte provvede affinché, in qualità di parte ospitante, in relazione alle proprie autorità di vigilanza, laddove l'autorità di vigilanza ospitante accerti che un riassicuratore cessionario della parte di origine non soddisfa più una delle condizioni di cui al paragrafo 4, l'autorità di vigilanza ospitante imponga i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 solo se tale autorità di vigilanza ospitante segue la procedura di cui alle lettere da a) a c):
a) prima di imporre tali requisiti l'autorità di vigilanza ospitante comunica con il riassicuratore cessionario e, fatta eccezione per circostanze eccezionali in cui è necessario un periodo più breve per la tutela dei contraenti e degli altri consumatori, concede al riassicuratore cessionario 30 giorni dalla comunicazione iniziale per presentare un piano per eliminare l'irregolarità e 90 giorni dalla comunicazione iniziale per eliminare l'irregolarità, e informa l'autorità di vigilanza di origine;
b) solo nel caso in cui, dopo la scadenza del periodo di 90 giorni, o del periodo più breve in circostanze eccezionali, come stabilito alla lettera a), l'autorità di vigilanza ospitante ritiene che le azioni intraprese dal riassicuratore cessionario siano state nulle o insufficienti, l'autorità di vigilanza ospitante può imporre i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3; e
c) l'imposizione dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 è motivata per iscritto e comunicata al riassicuratore cessionario in questione.
7. Nel rispetto del diritto applicabile e delle disposizioni del presente accordo, questo articolo non limita né modifica in alcun modo la capacità delle parti di un contratto di riassicurazione di stabilire requisiti in materia di garanzie o altre condizioni nel suddetto contratto di riassicurazione.
8. Il presente accordo si applica solo ai contratti di riassicurazione stipulati, modificati o rinnovati a partire dalla data in cui prende effetto un provvedimento che riduce le garanzie reali ai sensi del presente articolo, e solo per le perdite subite e le riserve dichiarate a partire dalla data più recente tra i) la data del provvedimento e (ii) la data di esecuzione di tale nuovo contratto di riassicurazione, modifica o rinnovo. Nessuna disposizione del presente accordo limita o modifica in alcun modo la capacità delle parti di un contratto di riassicurazione di rinegoziare tale contratto.
9. Per maggiore chiarezza, in caso di risoluzione del presente accordo, nessuna disposizione in esso contenuta impedisce alle autorità di vigilanza, o altre autorità competenti, di richiedere la presenza locale dei riassicuratori cessionari della parte ospitante, o la costituzione di garanzie reali e il rispetto dei relativi requisiti, o il rispetto di altre disposizioni di legge applicabili, per quanto concerne le passività derivanti da contratti di riassicurazione di cui al presente accordo.
Articolo 4
Vigilanza di gruppo
Ai fini degli articoli 9 e 10, le parti stabiliscono le seguenti pratiche di vigilanza di gruppo:
a) fatte salve le lettere da c) a h) e la partecipazione a collegi delle autorità di vigilanza, un gruppo assicurativo o riassicu rativo della parte di origine è soggetto solo alla vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi su scala mondiale, comprendente la governance mondiale, la solvibilità e il capitale, e le segnalazioni, a seconda dei casi, da parte delle sue autorità di vigilanza di origine, e non è soggetto alla vigilanza di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo da parte di alcuna autorità di vigilanza ospitante.
b) In deroga alla lettera a), le autorità di vigilanza ospitanti possono esercitare la vigilanza su un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine come previsto alle lettere da c) ad h). Le autorità di vigilanza ospitanti possono esercitare la vigilanza di gruppo, se del caso, su un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine a livello di impresa madre nel loro territorio. Le autorità di vigilanza ospitanti non esercitano altrimenti la vigilanza di gruppo su scala mondiale su un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine, fatta salva la vigilanza di gruppo del gruppo assicurativo o riassicurativo a livello dell'impresa madre nel territorio della parte ospitante.
c) Quando, come dimostrato dalla presentazione della valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) di un gruppo su scala mondiale, si applica un sistema di gestione del rischio su scala mondiale a un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine in conformità del diritto applicabile, l'autorità di vigilanza di origine che richiede la valutazione interna del rischio e della solvibilità fornisce una sintesi della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo su scala mondiale:
i) alle autorità di vigilanza ospitanti, se sono membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo assicurativo o riassicurativo, senza indugio, e
ii) alle autorità di vigilanza di filiazioni o succursali significative di tale gruppo nella parte ospitante, su richiesta di tali autorità di vigilanza.
Se a un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine non si applica tale valutazione interna del rischio e della solvibilità di un gruppo su scala mondiale, in conformità del diritto applicabile, la pertinente autorità di vigilanza dello Stato degli USA o dello Stato membro dell'Unione europea fornisce una documentazione equivalente che è predisposta in conformità del diritto applicabile dell'autorità di vigilanza di origine di cui ai precedenti punti i) e ii).
d) La sintesi della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo su scala mondiale, o la documentazione equivalente di cui alla lettera c), comprende i seguenti elementi:
i) descrizione del quadro di gestione del rischio del gruppo assicurativo o riassicurativo;
ii) valutazione dell'esposizione al rischio del gruppo assicurativo o riassicurativo; e
iii) valutazione di gruppo del capitale di rischio e valutazione della solvibilità potenziale.
e) In deroga alla lettera a), se la sintesi della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo su scala mondiale, o, se del caso, la documentazione equivalente di cui alla lettera c), evidenzia gravi minacce per la tutela dei contraenti o per la stabilità finanziaria nel territorio dell'autorità di vigilanza ospitante, quest'ultima può imporre misure preventive, misure correttive o altre misure di intervento nei confronti degli assicuratori o dei riassicuratori nella parte ospitante.
Prima di imporre tali misure l'autorità di vigilanza ospitante consulta la pertinente autorità di vigilanza di origine del gruppo assicurativo o riassicurativo. Le parti incoraggiano le autorità di vigilanza a continuare ad affrontare le questioni di vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi nei collegi delle autorità di vigilanza.
f) I requisiti di segnalazione in materia di vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi ai sensi del diritto applicabile nel territorio della parte ospitante non si applicano a livello di impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo, a meno che non riguardino direttamente il rischio di un grave impatto sulla capacità di imprese all'interno del gruppo assicurativo o riassicurativo di pagare gli indennizzi nel territorio della parte ospitante.
g) L'autorità di vigilanza ospitante conserva la capacità di chiedere ed ottenere informazioni da un assicuratore o un riassicuratore che esercita attività sul suo territorio, la cui impresa madre su scala mondiale ha la sede nel territorio della parte di origine, ai fini della vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi, qualora tali informazioni siano considerate necessarie dall'autorità di vigilanza ospitante per tutelare i contraenti da pericoli gravi, per proteggere la stabilità finanziaria da minacce gravi o per evitare gravi ripercussioni sulla capacità di un assicuratore o di un riassicu ratore di pagare gli indennizzi nel territorio dell'autorità di vigilanza ospitante. L'autorità di vigilanza ospitante basa questa richiesta di informazioni sui criteri di vigilanza prudenziale e, ove possibile, evita richieste onerose e ridondanti. L'autorità di vigilanza richiedente informa della richiesta il collegio delle autorità di vigilanza.
In deroga alla lettera a), la mancata ottemperanza da parte di un assicuratore o di un riassicuratore a tale richiesta di informazioni può dar luogo all'applicazione di misure preventive, misure correttive o altre misure di intervento nel territorio dell'autorità di vigilanza ospitante.
h) Per quanto riguarda un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine, con operazioni nella parte ospitante e che è soggetto a una valutazione patrimoniale di gruppo nella parte di origine, che soddisfa le condizioni seguenti:
i) la valutazione patrimoniale di gruppo comprende il calcolo del capitale del gruppo su scala mondiale che riflette il rischio a livello dell'intero gruppo, compresa l'impresa madre su scala mondiale del gruppo di assicurazione o di riassicurazione, che può incidere sulle operazioni di assicurazione o di riassicurazione e sulle attività svolte nel territorio dell'altra parte; e
ii) l'autorità di vigilanza della parte in cui si applica la valutazione patrimoniale di gruppo di cui al precedente punto
i) ha l'autorità per imporre misure preventive, misure correttive o altre misure di intervento sulla base della valutazione, anche richiedendo, se del caso, misure patrimoniali;
l'autorità di vigilanza ospitante non impone una valutazione o un requisito patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo ai sensi del diritto applicabile nel suo territorio.
Se un assicuratore o un riassicuratore della parte di origine è soggetto a un requisito patrimoniale di gruppo nel territorio della parte di origine, l'autorità di vigilanza ospitante non impone un requisito o una valutazione patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo.
i) Il presente accordo, nonostante qualsiasi disposizione in esso contenuta, non limita né restringe, né intende limitare o restringere, la capacità delle autorità di vigilanza dell'UE di esercitare il potere di vigilanza o di regolamentazione nei confronti di soggetti o gruppi che possiedono o controllano gli enti creditizi dell'UE, hanno attività bancarie nell'UE o che in caso di gravi difficoltà finanziarie o per la natura, l'ambito, le dimensioni, l'ampiezza, la concen trazione, le interconnessioni o la combinazione delle proprie attività si è ritenuto possano costituire una minaccia per la stabilità finanziaria dell'UE, anche mediante l'applicazione dei seguenti atti: direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (CRD IV); regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012 (CRR); direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, o altri provvedimenti legislativi e regolamentari.
Il presente accordo, nonostante qualsiasi disposizione in esso contenuta, non limita né restringe, né intende limitare o restringere, la capacità della competente autorità di vigilanza degli Stati Uniti di esercitare il potere di vigilanza o di regolamentazione nei confronti di soggetti o gruppi che possiedono o controllano gli istituti di deposito degli Stati Uniti, hanno attività bancarie negli Stati Uniti o che in caso di gravi difficoltà finanziarie o per la natura, l'ambito, le dimensioni, l'ampiezza, la concentrazione, le interconnessioni o la combinazione delle proprie attività si è ritenuto possano costituire una minaccia per la stabilità finanziaria degli Stati Uniti, anche attraverso l'esercizio dei poteri ai sensi del Bank Holding Company Act (12 U.S.C. § 1841 et seq.), dell'Home Owners' Loan Act (12 U.S.C. § 1461 et seq.), dell'International Banking Act (12 U.S.C. § 3101 et seq.), del Xxxx-Xxxxx Xxxx Street Reform e del Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), o di altre disposizioni legislative o regolamentari collegate.
Articolo 5
Scambio di informazioni
1. Le parti incoraggiano le autorità di vigilanza nelle rispettive giurisdizioni a cooperare allo scambio di informazioni in conformità delle prassi di cui all'allegato. Le parti convengono che l'applicazione di tali prassi migliorerà la cooperazione e la condivisione delle informazioni, rispettando nel contempo un elevato livello di tutela della riservatezza.
2. Nessuna disposizione del presente accordo contempla requisiti applicabili allo scambio di dati personali da parte delle autorità di vigilanza.
Articolo 6
Allegato
L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante del medesimo.
Articolo 7
Comitato congiunto
1. Le parti istituiscono un comitato congiunto, composto da rappresentanti degli Stati Uniti e da rappresentanti dell'Unione europea, che fornisce alle parti un forum di consultazione e di scambio di informazioni sulla gestione dell'accordo e sulla sua corretta attuazione.
2. Le parti si consultano in seno al comitato congiunto per quanto riguarda il presente accordo:
a) previo accordo delle parti nel caso una parte proponga la consultazione;
b) almeno una volta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, e, successivamente, una volta all'anno, a meno che le parti non decidano altrimenti;
c) se una delle parti presenta una richiesta scritta di consultazione obbligatoria; e
d) se una parte notifica per iscritto la sua intenzione di denunciare l'accordo.
3. Il comitato congiunto può trattare quanto segue:
a) le questioni connesse all'attuazione dell'accordo;
b) gli effetti dell'accordo, nelle giurisdizioni delle parti, sui consumatori per quanto concerne l'assicurazione e la riassicu razione, e le operazioni commerciali degli assicuratori e dei riassicuratori;
c) le eventuali modifiche del presente accordo proposte da una delle parti;
d) qualsiasi questione che renda obbligatoria la consultazione;
e) la notifica dell'intenzione di denunciare il presente accordo; e
f) altre questioni eventualmente decise dalle parti.
4. Il comitato congiunto può adottare il proprio regolamento interno.
5. Il comitato congiunto è presieduto, a turno, su base annua, da una delle parti, salvo decisione contraria. Il comitato congiunto può essere convocato dal suo presidente nei tempi e con le modalità eventualmente stabiliti dalle parti.
6. Il comitato congiunto può convocare gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore sette giorni dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e procedure interni, o in altra data convenuta dalle parti.
Articolo 9
Attuazione dell'accordo
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, le parti incoraggiano le autorità pertinenti ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura che sia incompatibile con una qualsiasi delle condizioni o degli obblighi dell'accordo, anche per quanto riguarda l'eliminazione dei requisiti in materia di garanzie reali e presenza locale a norma dell'articolo 3. Ciò può includere, se del caso, scambi di corrispondenza tra le autorità pertinenti sulle questioni attinenti al presente accordo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, le parti adottano tutte le misure necessarie per attuare e applicare quanto prima il presente accordo a norma dell'articolo 10.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, gli Stati Uniti incoraggiano ogni loro Stato ad adottare senza indugio le seguenti misure:
a) la riduzione del 20 %, in ogni anno successivo alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria del presente accordo, dell'importo della garanzia reale richiesta al 1o gennaio precedente la firma del presente accordo per consentire il pieno credito per la riassicurazione; e
b) l'attuazione dei pertinenti provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di credito per la riassicurazione a norma dell'articolo 3, come metodo per l'adozione di misure in conformità dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo.
4. Se il presente accordo è entrato in vigore, 42 mesi dopo la data della sua firma, entro il primo giorno del mese gli Stati Uniti avviano una valutazione al fine di decidere in merito all'eventuale subordinazione, nel quadro dei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, di qualsiasi misura di uno Stato degli USA in materia di assicurazioni che gli Stati Uniti ritengono che sia incompatibile con il presente accordo e che comporti un trattamento meno favorevole di un assicuratore o di un riassicuratore dell'Unione europea rispetto a un assicuratore o a un riassicuratore statunitense che abbia il domicilio, che detenga un'autorizzazione o sia comunque ammesso in tale Stato degli USA. Se il presente accordo è entrato in vigore, 60 mesi dopo la data della sua firma, entro il primo giorno del mese gli Stati Uniti finalizzano le necessarie decisioni per quanto concerne la subordinazione, nel quadro dei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, di qualsiasi misura di uno Stato degli USA in materia di assicurazioni soggetta a tale valutazione. Ai fini del presente paragrafo, per le eventuali decisioni per quanto concerne la subordinazione gli Stati Uniti valutano in via prioritaria gli Stati con il volume più elevato di riassicurazioni cedute lorde.
Articolo 10
Applicazione dell'accordo
1. Xxxxx disposizioni contrarie, il presente accordo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, o 60 mesi dopo la data della sua firma, se posteriore.
2. In deroga all'articolo 8 e al paragrafo 1 del presente articolo:
a) l'Unione europea applica l'articolo 4 del presente accordo in via provvisoria fino alla data della sua entrata in vigore e successivamente lo applica garantendo che le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti seguano le prassi da esso previste dal settimo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'esple tamento dei rispettivi obblighi e procedure interni necessari per l'applicazione provvisoria del presente accordo.
Gli Stati Uniti applicano l'articolo 4 del presente accordo in via provvisoria fino alla data della sua entrata in vigore e successivamente lo applicano adoperandosi in tal senso e incoraggiando le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti a seguire le prassi da esso previste dal settimo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento dei rispettivi obblighi e procedure interni necessari per l'applicazione provvisoria del presente accordo;
b) alla data di entrata in vigore del presente accordo, o 60 mesi dopo la data della sua firma, se posteriore:
i) gli obblighi di una parte di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 9 sono applicabili unicamente se e fintantoché le autorità di vigilanza dell'altra parte esercitano la vigilanza conformemente all'articolo 4 e ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
ii) le prassi di una parte di cui all'articolo 4 e gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili unicamente se e fintantoché le autorità di vigilanza dell'altra parte ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2; e
iii) gli obblighi di una parte di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili unicamente se e fintantoché le autorità di vigilanza dell'altra parte esercitano la vigilanza conformemente all'articolo 4 e ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2;
c) se, a norma dell'articolo 4, lettera i), le competenti autorità di vigilanza degli Stati Uniti applicano misure al di fuori del territorio degli Stati Uniti a un gruppo assicurativo o riassicurativo dell'Unione europea le cui difficoltà o attività
secondo il Financial Stability Oversight Council potrebbero costituire una minaccia per la stabilità finanziaria degli Stati Uniti, in applicazione del Xxxx-Xxxxx Xxxx Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), ciascuna parte può denunciare il presente accordo nel quadro di una procedura accelerata di consultazione obbligatoria e di denuncia. Se, a norma dell'articolo 4, lettera i), un'autorità di vigilanza dell'Unione europea applica misure al di fuori del territorio dell'Unione europea a un gruppo assicurativo o riassicurativo statunitense in relazione a una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione europea, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo nel quadro di una procedura accelerata di consultazione obbligatoria e di denuncia;
d) fino alla data di cui alla lettera b), e fatti salvi i meccanismi in esso indicati, le disposizioni in materia di riassicu razione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, si applicano ai riassicuratori dell'Unione europea in uno Stato degli USA alla data anteriore tra le seguenti:
i) l'adozione da parte di tale Stato degli USA di una misura compatibile con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2; oppure
ii) la data di entrata in vigore di eventuali decisioni da parte degli Stati Uniti, nel quadro dei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, in merito alla subordinazione di una misura in materia di assicurazioni di tale Stato degli USA poiché essa è incompatibile con il presente accordo e comporta un trattamento meno favorevole di un assicuratore o di un riassicuratore dell'Unione europea rispetto a un assicuratore o a un riassicuratore statunitense che abbia il domicilio, che detenga un'autorizzazione o sia comunque ammesso in tale Stato degli USA;
e) a decorrere dalla data di applicazione provvisoria di cui alla lettera a) e per i successivi 60 mesi, in applicazione dell'articolo 4, lettera h), le autorità di vigilanza dell'Unione europea non impongono un requisito patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo nei confronti di un gruppo assicurativo o riassicurativo statunitense con attività nell'Unione europea;
f) a decorrere dalla data della firma del presente accordo, per il periodo di 60 mesi di cui alla lettera b), qualora una parte non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3 per quanto concerne i requisiti in materia di presenza locale, le autorità di vigilanza dell'altra parte possono, previa consultazione obbligatoria, imporre una valutazione patrimoniale di gruppo o un requisito patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale a un gruppo assicurativo o riassicurativo che ha la sede o il domicilio nel territorio dell'altra parte;
g) l'articolo 3, paragrafo 3, è attuato e applicabile nel territorio dell'UE al più tardi entro 24 mesi dalla data della firma del presente accordo, a condizione che l'accordo sia stato applicato in via provvisoria o sia entrato in vigore;
h) fatte salve le lettere b) e d), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, è attuato e pienamente applicabile in tutto il territorio di entrambe le parti al più tardi entro 60 mesi dalla data in cui entrambe le parti firmano il presente accordo, a condizione che l'accordo sia entrato in vigore; e
i) a decorrere dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, entrambe le parti applicano gli articoli 7, 11 e 12.
3. Se una parte non si attiene al disposto del paragrafo 2 entro le date in esso previste, l'altra parte può chiedere l'avvio di una consultazione obbligatoria tramite il comitato congiunto.
Articolo 11
Denuncia e consultazione obbligatoria
1. A seguito di una consultazione obbligatoria, ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra parte, nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo. Salvo se diversamente convenuto dalle parti per iscritto, la denuncia ha effetto 180 giorni, o 90 giorni nel caso della denuncia di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dopo la data di tale notifica. In particolare, le parti possono denunciare il presente accordo qualora una delle parti non abbia adempiuto ai propri obblighi quali previsti nell'accordo stesso o abbia adottato misure incompatibili con gli obiettivi dell'accordo.
2. Prima di notificare la decisione di denuncia del presente accordo, anche per quanto riguarda le disposizioni dell'ar ticolo 10, una parte informa il presidente del comitato congiunto.
3. Le parti adottano le misure necessarie per comunicare alle parti interessate l'effetto della denuncia per gli assicuratori e i riassicuratori nelle rispettive giurisdizioni.
4. La consultazione obbligatoria tramite il comitato congiunto è necessaria se richiesta da una delle parti al presidente del comitato congiunto, e inizia al più tardi 30 giorni, o 7 giorni se richiesto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2,
lettera c), dopo tale richiesta, a meno che le parti non decidano diversamente. La parte che chiede la consultazione obbligatoria comunica per iscritto le basi della richiesta. La consultazione obbligatoria può svolgersi in un luogo stabilito dalle parti; nel caso in cui le parti non trovino un accordo sul luogo, la parte che ha richiesto la consultazione obbligatoria propone tre luoghi neutrali al di fuori del territorio delle parti, e l'altra parte sceglie uno di questi luoghi.
5. Prima della denuncia del presente accordo sarà richiesta una consultazione obbligatoria, anche per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 10.
6. Se una delle parti rifiuta di partecipare a una consultazione obbligatoria a norma del presente articolo, la parte che intende denunciare può procedere alla denuncia dell'accordo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 12
Modifica
1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo.
2. Se una parte intende modificare il presente accordo, essa presenta all'altra parte una notifica scritta della richiesta di avvio dei negoziati per la modifica.
3. La richiesta di avvio dei negoziati per la modifica dell'accordo è notificata al comitato congiunto.
Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.
ALLEGATO
Modello di disposizioni del memorandum d'intesa sullo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza
Articolo 1
Obiettivo
1. L'autorità di vigilanza di (Stato degli USA) e l'autorità di vigilanza nazionale di (Stato membro dell'UE), autorità firmatarie del presente memorandum d'intesa, riconoscono la necessità di cooperare per lo scambio di informazioni.
2. Le autorità riconoscono che accordi pratici concernenti la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni sono essenziali sia in situazioni di crisi che per la vigilanza ordinaria.
3. Lo scopo del presente memorandum d'intesa è facilitare la cooperazione nello scambio di informazioni tra le autorità nella misura consentita dal diritto applicabile e conformemente alle finalità di vigilanza e di regolamentazione.
4. Le autorità riconoscono che nessuna disposizione del presente memorandum d'intesa contempla requisiti applicabili allo scambio di dati personali da parte delle autorità di vigilanza.
5. Nel territorio delle autorità vige il diritto applicabile in materia di scambio e tutela delle informazioni riservate al fine di tutelare la riservatezza dei dati scambiati tra le autorità ai sensi del presente memorandum d'intesa. Il diritto applicabile mira a garantire, tra l'altro, quanto segue:
a) che lo scambio di informazioni riservate abbia esclusivamente finalità direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità; e
b) che tutte le persone che hanno accesso a tali informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ne preservino la riservatezza, fatte salve le specifiche circostanze di cui all'articolo 7.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente memorandum d'intesa si intende per:
a) «diritto applicabile»: qualsiasi legge, regolamento, disposizione amministrativa o altra prassi giuridica applicabile nella giurisdizione di un'autorità che sia pertinente per la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo scambio di informazioni in materia di vigilanza, la tutela della riservatezza e il trattamento e la pubblicazione di informazioni;
b) «informazioni riservate»: qualsiasi informazione fornita che sia considerata riservata dalla giurisdizione dell'autorità interpellata;
c) «assicuratore»: un'impresa che è autorizzata a intraprendere o a svolgere l'attività di assicurazione diretta o primaria;
d) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica, una società di persone o un'associazione non costituita in società;
e) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
f) «informazioni trasmesse»: qualsiasi informazione trasmessa da un'autorità interpellata a un'autorità richiedente in risposta a una richiesta di informazioni;
g) «impresa regolamentata»: un assicuratore o un riassicuratore autorizzato o vigilato da un'autorità di vigilanza dell'Unione europea o degli Stati Uniti;
h) «riassicuratore»: un'impresa che è autorizzata a intraprendere o a svolgere attività di riassicurazione;
i) «autorità interpellata»: l'autorità alla quale è presentata una richiesta di informazioni;
j) «autorità richiedente»: l'autorità che presenta una richiesta di informazioni;
k) «autorità di vigilanza»: qualsiasi autorità di vigilanza in ambito assicurativo e riassicurativo nell'Unione europea o negli Stati Uniti; e
l) «impresa»: qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica.
Articolo 3
Cooperazione
1. Fatto salvo il diritto applicabile, l'autorità interpellata dovrebbe considerare seriamente le richieste dell'autorità richiedente e rispondere in modo tempestivo. Essa dovrebbe fornire all'autorità richiedente la risposta più esaustiva possibile in caso di richiesta di informazioni in linea con le sue funzioni di regolamentazione.
2. Fatto salvo il diritto applicabile, l'esistenza e il contenuto di eventuali richieste di informazioni dovrebbero essere trattati in modo riservato sia dall'autorità richiedente che dall'autorità interpellata, a meno che entrambe le autorità, di comune accordo, non decidano altrimenti.
Articolo 4
Uso delle informazioni trasmesse
1. L'autorità richiedente dovrebbe presentare richieste di informazioni solo qualora abbia un legittimo obiettivo di regolamentazione o di vigilanza per la richiesta direttamente pertinente alla vigilanza legittima di un'autorità richiedente nei confronti di un'impresa regolamentata. In genere non è ritenuto un legittimo obiettivo di regolamentazione o di vigilanza di un'autorità richiedente chiedere informazioni su persone fisiche, salvo nel caso in cui la richiesta sia direttamente pertinente per l'adempimento delle funzioni di vigilanza.
2. L'autorità richiedente dovrebbe utilizzare le informazioni trasmesse solo per scopi legittimi connessi alle sue funzioni in materia di regolamentazione, di vigilanza, di stabilità finanziaria o prudenziali.
3. Fatto salvo il diritto applicabile, qualsiasi informazione scambiata appartiene all'autorità interpellata e rimane di sua proprietà.
Articolo 5
Richiesta di informazioni
1. Le richieste di informazioni da parte dell'autorità richiedente dovrebbero essere presentate per iscritto, o confor memente al paragrafo 2 se urgenti, e comprendere i seguenti elementi:
a) le autorità coinvolte, il settore di vigilanza interessato e lo scopo per il quale sono richieste le informazioni;
b) il nome della persona o dell'impresa regolamentata in questione;
c) i dettagli della richiesta, che possono includere una descrizione dei fatti alla base della stessa, le questioni specifiche in esame e l'indicazione di eventuali elementi sensibili inerenti alla richiesta;
d) le informazioni richieste;
e) la data entro la quale sono richieste le informazioni ed eventuali scadenze di legge; e
f) se del caso, se, come e a chi possono essere trasmesse le informazioni conformemente all'articolo 7.
2. Nei casi di urgenza, la richiesta può essere presentata oralmente, e dovrebbe essere seguita da una conferma scritta senza indebito ritardo.
3. L'autorità interpellata dovrebbe trattare la richiesta come segue:
a) l'autorità interpellata dovrebbe accusare ricevuta della richiesta;
b) l'autorità interpellata dovrebbe valutare ciascuna richiesta con un approccio caso per caso al fine di determinare nella misura più ampia possibile le informazioni che possono essere trasmesse a norma del presente memorandum d'intesa e secondo le procedure applicabili nella giurisdizione dell'autorità interpellata. Nel decidere se e in che misura dar seguito a una richiesta, l'autorità interpellata può prendere in considerazione:
i) se la richiesta sia conforme al memorandum d'intesa;
ii) se il soddisfacimento della richiesta possa essere talmente oneroso da perturbare il corretto esercizio delle funzioni dell'autorità interpellata;
iii) se possa essere altrimenti contrario all'interesse essenziale della giurisdizione dell'autorità interpellata fornire le informazioni richieste;
iv) le eventuali altre questioni specificate dal diritto applicabile della giurisdizione dell'autorità interpellata (in particolare quelle relative alla riservatezza e al segreto professionale, alla tutela dei dati e della vita privata, e alla correttezza procedurale); e
v) se il soddisfacimento della richiesta possa altrimenti essere pregiudizievole per l'esecuzione da parte dell'autorità interpellata delle sue funzioni;
c) se rifiuta o non è in grado di fornire, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l'autorità interpellata dovrebbe, per quanto fattibile e appropriato fatto salvo il diritto applicabile, fornire le motivazioni della mancata trasmissione delle informazioni e prendere in considerazione possibili modalità alternative per soddisfare l'obiettivo di vigilanza dell'au torità richiedente. In particolare, una richiesta di informazioni può essere rifiutata dall'autorità interpellata qualora la richiesta implichi azioni da parte dell'autorità interpellata che ne violerebbero il diritto applicabile.
Articolo 6
Trattamento delle informazioni riservate
1. Come regola generale, qualsiasi informazione ricevuta nell'ambito del presente memorandum d'intesa dovrebbe essere trattata come riservata, salvo diversa indicazione.
2. L'autorità richiedente dovrebbe adottare tutte le misure legittime e ragionevolmente praticabili per preservare la riservatezza delle informazioni riservate.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 e il diritto applicabile, l'autorità richiedente dovrebbe limitare l'accesso alle informazioni riservate ricevute dall'autorità interpellata alle persone che lavorano per l'autorità richiedente o che agiscono in suo nome e che:
a) sono soggette agli obblighi dell'autorità richiedente nella sua giurisdizione per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate;
b) sono sotto la vigilanza e il controllo dell'autorità richiedente;
c) hanno bisogno di tali informazioni che sono coerenti con un legittimo obiettivo di regolamentazione o di vigilanza e direttamente collegate a esso; e
d) continuano a essere soggette a obblighi di riservatezza dopo aver lasciato l'autorità richiedente.
Articolo 7
Ulteriore condivisione delle informazioni trasmesse
1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, l'autorità richiedente non dovrebbe trasmettere a terzi le informazioni trasmesse dalla parte interpellata, salvo nel caso in cui:
a) l'autorità richiedente abbia ottenuto il consenso scritto preliminare dell'autorità interpellata per l'ulteriore condivisione di tali informazioni; tuttavia, in caso di urgenza, la richiesta può essere presentata oralmente e fatta seguire senza indugio da una conferma scritta; e
b) il terzo si impegni a rispettare restrizioni che mantengono un livello di riservatezza sostanzialmente analogo a quello cui è soggetta l'autorità richiedente conformemente al presente memorandum d'intesa.
2. Fatto salvo il diritto applicabile, se l'autorità richiedente è oggetto di una domanda obbligatoria di divulgazione delle informazioni trasmesse, o ha un obbligo giuridico in tal senso, l'autorità richiedente dovrebbe notificare all'autorità interpellata tale domanda ed eventuali procedimenti connessi con il maggior anticipo ragionevolmente possibile per consentirle di intervenire e far valere i propri diritti. Se non vi è il consenso dell'autorità interpellata alla fornitura delle informazioni trasmesse, l'autorità richiedente dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli, se del caso, per resistere alla divulgazione, anche avvalendosi di mezzi giuridici per opporsi a tale divulgazione e per far valere e tutelare la riservatezza di eventuali informazioni riservate che possano essere oggetto di divulgazione.
TRADUZIONE
Bruxelles, 18 settembre 0000
X.X. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx per il Commercio
Ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio 000 00xx Xxxxxx XX
Xxxxxxxxxx, XX 00000 XXXXX XXXXX D'AMERICA
Egregio ambasciatore,
sono lieto di procedere alla firma dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»), allegato alla presente lettera. Il testo giuridico definitivo, in inglese, è stato concordato dai rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione europea il 12 gennaio 2017.
Le parti hanno portato a termine le procedure interne necessarie alla firma dell'accordo e riconoscono il regime linguistico dell'Unione europea. La Commissione europea ha preso atto della dichiarazione di cui alla decisione del Consiglio adottata il 15 settembre 2017, che stabilisce quanto segue in relazione all'accordo:
L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.
Gli Stati Uniti confermano il proprio impegno a cooperare con l'Unione europea, alla luce della decisione del Consiglio, per rispondere a richieste di autenticazione di versioni linguistiche aggiuntive dell'accordo.
Sono lieto di confermare che la firma dell'accordo in inglese costituisce la base sulla quale le parti procedono allo scambio di lettere al fine di avviare l'applicazione provvisoria. Le procedure per l'entrata in vigore dell'accordo, analogamente alle procedure per l'applicazione provvisoria a seguito della firma, non dipendono dall'autenticazione di altre versioni linguistiche.
Il presente scambio di lettere sarà pubblicato dall'Unione europea insieme al testo dell'accordo. Ho inviato la stessa lettera al ministro Xxxxxxx.
Con i più cordiali saluti,
Xxxxxx XXXXXXXXXXX
Vicepresidente della Commissione europea
Bruxelles, 18 settembre 0000
Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, XX Xxxxxxxxxx, XX 00000
Egregio ministro,
sono lieto di procedere alla firma dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»), allegato alla presente lettera. Il testo giuridico definitivo, in inglese, è stato concordato dai rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione europea il 12 gennaio 2017.
Le parti hanno portato a termine le procedure interne necessarie alla firma dell'accordo e riconoscono il regime linguistico dell'Unione europea. La Commissione europea ha preso atto della dichiarazione di cui alla decisione del Consiglio adottata il 15 settembre 2017, che stabilisce quanto segue in relazione all'accordo:
L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.
Gli Stati Uniti confermano il proprio impegno a cooperare con l'Unione europea, alla luce della decisione del Consiglio, per rispondere a richieste di autenticazione di versioni linguistiche aggiuntive dell'accordo.
Sono lieto di confermare che la firma dell'accordo in inglese costituisce la base sulla quale le parti procedono allo scambio di lettere al fine di avviare l'applicazione provvisoria. Le procedure per l'entrata in vigore dell'accordo, analogamente alle procedure per l'applicazione provvisoria a seguito della firma, non dipendono dall'autenticazione di altre versioni linguistiche.
Il presente scambio di lettere sarà pubblicato dall'Unione europea insieme al testo dell'accordo. Ho inviato la stessa lettera all'ambasciatore Xxxxxxxxxx.
Con i più cordiali saluti,
Xxxxxx XXXXXXXXXXX
Vicepresidente della Commissione europea
22 settembre 2017
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Vicepresidente Commissione europea Bruxelles, Belgio
Xxxxxxx vicepresidente,
siamo lieti di procedere alla firma dell'accordo bilaterale tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»), allegato alla presente lettera. Il testo giuridico definitivo, in inglese, è stato concordato dai rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione europea il 12 gennaio 2017.
Le parti hanno portato a termine le procedure interne necessarie alla firma dell'accordo e riconoscono il regime linguistico dell'Unione europea. La Commissione europea ha preso atto della dichiarazione di cui alla decisione del Consiglio adottata il 15 settembre 2017, che stabilisce quanto segue in relazione all'accordo:
L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.
Gli Stati Uniti confermano il proprio impegno a cooperare con l'Unione europea, alla luce della decisione del Consiglio, per rispondere a richieste di autenticazione di versioni linguistiche aggiuntive dell'accordo.
Siamo lieti di confermare che la firma dell'accordo in inglese costituisce la base sulla quale le parti procedono allo scambio di lettere al fine di avviare l'applicazione provvisoria. Le procedure per l'entrata in vigore dell'accordo, analogamente alle procedure per l'applicazione provvisoria a seguito della firma, non dipendono dall'autenticazione di altre versioni linguistiche.
Il presente scambio di lettere sarà pubblicato dall'Unione europea insieme al testo dell'accordo. Cordiali saluti
Ministro Xxxxxx X. XXXXXXX
Ministero del Tesoro degli Stati Uniti
Ambasciatore Xxxxxx X. XXXXXXXXXX
Rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio