tra
Contratto per la partecipazione al gioco a distanza di seguito denominato “contratto”
tra
La società BETWAY LIMITED, titolare della concessione n. 15216 per l’esercizio delle seguenti tipologie di gioco - Giochi da Casinò Online, con sede in: (Stato) Malta (città) Gzira CAP GZR 1300 via/piazza Empire Stadium Street 9, partita IVA / codice fiscale 0014269990 rappresentata dal signor Xxxxxxx Xxxxxx di seguito denominata il “Concessionario”;
e
DATI ANAGRAFICI
Il sottoscritto Sig./ra | Cognome | Nome |
Nato/a a | Prov. | il | Stato di Nascita |
Residente a | Prov. | CAP | Indirizzo |
Codice Fiscale | Documento di Identità (tipo) | N. |
Rilasciato da | Scadenza |
Indirizzo e-mail | Tel. fisso | Tel. mobile |
di seguito denominato il “Cliente”; Di seguito denominate le “Parti”;
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente dichiara di avere preso visione e di accettare le clausole contenute negli articoli riportati sul presente Contratto.
Luogo __ _
Data _ _ _ Il Cliente __ _ ___ Il Concessionario
Betway Limited
(nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx)
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, entrambe le Parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli:
- Articolo 4 – Attivazione del conto di gioco - Articolo 5 – Gestione del conto di gioco - Articolo 7 – Informazioni - Articolo 10 – Obblighi e responsabilità del Cliente - Articolo 12 – Obblighi e responsabilità del Concessionario | - Articolo 14 – Sospensione dell’esecuzione - Articolo 15 – Recesso - Articolo 17 – Estinzione del conto di gioco - Articolo 20 – Legge regolatrice e Foro competente |
Il Cliente
_ _ _
PREMESSO
A. Che l’articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008, reca disposizioni in materia di esercizio e raccolta a distanza dei giochi pubblici e che la convenzione-tipo, l’atto integrativo e la carta dei servizi hanno stabilito la disciplina del rapporto di concessione dell’esercizio dei giochi pubblici ai sensi del medesimo articolo 24 della legge n. 88 del 2009; B. Che il Cliente dichiara espressamente di aver preso integrale conoscenza ed inteso in ogni sua parte il contenuto delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A; C. Che il Concessionario ha titolo alla raccolta a distanza ai sensi delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A; D. Che il Concessionario intende fornire ai propri clienti il pacchetto di servizi necessario per effettuare il gioco a distanza secondo le modalità ed i termini di cui alle disposizioni richiamate nella precedente lettera A; E. Che il Concessionario dispone, a tal fine, di una piattaforma informatica sulla quale viene allocato, al momento della sua attivazione, il conto di gioco del Cliente per il gioco a distanza; | F. Che il Cliente, avendo preso conoscenza del contenuto delle disposizioni di cui alla precedente lettera A, è consapevole che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore età; b) codice fiscale italiano; c) stipula di un contratto di conto di gioco personale infruttifero; G. Che il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, può detenere un solo contratto attivo di conto di gioco con ciascun giocatore; H. Che il Concessionario dispone, per la raccolta di tutti i giochi per i quali è autorizzato da AAMS, di uno o più siti internet individuati dai seguenti indirizzi xxx.xxxxxx.xx (di seguito denominati “siti”) e degli indirizzi di posta elettronica, ovvero di posta elettronica certificata, xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx,ovvero di ulteriori siti comunicati e pubblicati da AAMS sul proprio sito istituzionale; I. Che l’attività di raccolta del gioco del Concessionario tramite internet può avvenire esclusivamente tramite i siti indicati al punto precedente. |
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse, assumendo espressamente valore pattizio tra le Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che annulla e sostituisce qualsiasi eventuale contratto per il servizio di accettazione del gioco a distanza precedentemente stipulato tra le Parti.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del contratto è l’attivazione di un conto di gioco infruttifero, residente sul sistema di conti di gioco di cui si avvale il Concessionario, intestato esclusivamente al Cliente, per la partecipazione al gioco a distanza.
2. Il Concessionario consente al Cliente la partecipazione a distanza ai seguenti giochi, per l’esercizio dei quali è stato autorizzato da AAMS: Giochi di sorte a quota fissa;
- giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;
- giochi di abilità, ivi compresi i giochi di carte organizzati nella modalità del torneo;
- bingo;
- scommesse sportive a quota fissa.
3. Il Cliente ha notizia ed esprime il proprio consenso all’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco, solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuto accesso al proprio conto di gioco mediante identificazione del Cliente tramite il codice identificativo del conto di gioco (Username o Login) ed il codice personale (password)
Articolo 3 - Modalità di conclusione del contratto
1. Lo schema del presente contratto è disponibile, in versione scaricabile, sui siti internet del Concessionario, indicati al la lettera H delle premesse, ed è conforme allo schema di contratto disponibile sul sito internet di AAMS xxx.xxxx.xxx.xx.
2. Lo schema di contratto può essere scaricato dal Cliente sul proprio computer e, compilato in ogni sua parte, stampato e sottoscritto dal Cliente stesso, deve essere inviato, corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità valido e dal codice fiscale, al Concessionario, mediante raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
Società BETWAY Limited via: 0 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx città: Gzira
Stato: Malta CAP: GZR1300
3. La trasmissione del contratto firmato, della copia del documento di identità e del codice fiscale, può avvenire anche a mezzo fax, al numero 00000 00 000000 o al seguente indirizzo di e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
4. Il contratto può essere concluso anche con modalità telematiche, nel rispetto dei criteri definiti dagli artt. 52 e 53 del d. lgs. n. 206 del 2005, nonché di quanto previsto dal d. lgs. n. 231 del 2007. Resta fermo che il cliente deve inviare, entro 30 giorni e in ogni caso prima di riscuotere le vincite, copia del proprio documento di identità anche a mezzo di trasmissione ad uno degli indirizzi di posta elettronica ovvero di posta elettronica certificata indicati alla lettera H delle premesse.
5. Il contratto è contraddistinto con il codice identificativo apposto automaticamente a cura del Concessionario ed è univocamente numerato nell’ambito del rapporto concessorio.
Articolo 4 - Attivazione del conto di gioco
1. Le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate sul conto di gioco.
2. Il conto di gioco del Cliente è dotato di codice identificativo (username o login) univocamente associato con il numero di repertorio del contratto e di codice personale (password).
3. Il codice personale è conosciuto solo dal Cliente che ne è responsabile esclusivo della custodia e che può modificarlo aut onomamente in qualsiasi momento. Le modalità di attivazione del conto di gioco e di modifica del codice personale sono pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse ed il Cliente dichiara espressamente di averne preso completa visione e di averle comprese.
4. Il Cliente, ove lo ritenga opportuno, può sospendere l’operatività del proprio conto di gioco, secondo le modalità, pubblicate sui si ti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
5. Il conto di gioco è attivato solo a seguito della convalida da parte del Sistema Centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. L’attivazione del conto di gioco, secondo le modalità di cui al presente articolo, è inoltre strettamente subordinata all’attivazione, da parte del Cliente, degli strumenti di autolimitazione, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera e) della legge 7 luglio 2009, n. 88, e della conseguente scelta obbligatoria di un limite di
deposito per periodo temporale.
7. Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono ed accettano incondizionatamente che l’utilizzo del conto di gioco ris petti le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Articolo 5 - Gestione del conto di gioco
1. Sul conto di gioco sono abilitati i seguenti servizi:
- accredito dell’importo dei versamenti/ricariche effettuati dal Cliente e dei bonus eventualmente assegnati dal Concessionario;
- addebito, in presenza della necessaria provvista, dell’importo delle giocate richieste dal Cliente e convalidate da parte del sistema centrale di AAMS, con registrazione del numero identificativo della giocata stessa e delle poste iniziali;
- accredito dell’importo delle giocate risultate vincenti e/o rimborsabili e della posta finale, entro un’ora dal momento della certificazione ufficiale dei risultati, fatte salve specifiche diverse disposizioni previste dal regolamento del singolo gioco;
- addebito degli importi riscossi dal Cliente.
2. Il Cliente può effettuare l’accredito di somme sul proprio conto di gioco mediante l’utilizzo di idonei strumenti di pagamento conformi alla normativa vigente ovvero mediante carte di ricarica prepagate accedendo all’apposita sezione dei siti indicati alla lettera H delle premesse. L’utilizzo di carte di ricarica prepagate è consentito esclusivamente al Cliente che abbia già inviato il proprio documento di identità. Le modalità di accredito sono pubblicate dal Concessionario sui siti stessi.
3. I servizi abilitati sul conto di gioco sono accessibili dai siti indicati alla lettera H delle premesse, mediante identificazione del Cliente, tramite il codice di identificazione del conto di gioco (username o login) ed il codice personale (password), secondo le modalità pubblicate, nei siti stessi, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
4. I servizi di gioco sono accessibili secondo il calendario e negli orari, pubblicati sui siti, in cui è attivo il Sistema Centrale di AAMS.
5. Il Cliente può effettuare giocate di importo non superiore all’ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso, nonché dei limiti impostati dal Cliente tramite gli strumenti di autolimitazione.
6. Il Concessionario si riserva di poter chiudere temporaneamente il servizio, previa autorizzazione di AAMS, senza alcun preavviso al Cliente, per esigenze organizzative o di manutenzione del sistema, salvi i diritti maturati dal Cliente.
7. I dati di ogni singola operazione di gioco vengono trasmessi, secondo le modalità stabilite dai protocolli di comunicazione, dal Concessionario al sistema centrale di AAMS, ove sono registrate le giocate ed i relativi esiti. La registrazione della giocata e dell’esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di gioco.
8. Il Concessionario trasmette ad AAMS i dati anagrafici del Cliente in forma cifrata all’atto dell’apertura del conto di gioco, anche ai fini della validazione del codice fiscale comunicato.
9. Il Concessionario registra immediatamente sul conto di gioco, provvedendo al relativo addebito o accredito, tutte le operazioni complete degli elementi identificativi, relativi a giocate, vincite, rimborsi, versamenti, ricariche, bonus, riscossioni e poste. La registrazione delle operazioni ed il saldo aggiornato del conto
di gioco sono resi disponibili al giocatore immediatamente ovvero nei termini previsti dai rispettivi regolamenti dei singoli giochi.
10. Il Concessionario consente le modalità di versamento e di ricarica del conto di gioco, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere avendone preso visione completa.
11. Il Concessionario si riserva di concedere al Cliente bonus utilizzabili per effettuare giocate, dandogliene preventiva informazione sui siti indicati alla lettera H delle premesse ovvero mediante comunicazioni presso gli indirizzi del Cliente. I bonus possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco e non possono essere riscossi, né acquisiti nei casi in cui sia prevista la devoluzione del saldo all’erario. La riscossione delle vincite ottenute da giocate effettuate dal Cliente utilizzando i bonus è subordinata alle modalità stabilite dal Concessionario all’atto dell’erogazione del bonus stesso e preventivamente comunicate al Cliente.
12. Il Cliente ha diritto alla riscossione, previa trasmissione di copia del documento d’identità, in qualsiasi momento, degli importi corrispondenti a vincite o rimborsi accreditati sul conto di gioco, salvo i casi di sospensione di cui all’articolo 14. Il Concessionario consente le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente
di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
13. Il Concessionario può, nel rispetto delle disposizioni di AAMS e senza obbligo di motivazione, limitare l’importo accettabile di ciascuna giocata, nonché il numero massimo e le tipologie delle giocate consentite, ogniqualvolta ciò sia reso necessario per garantire l’affidamento dei giocatori, la sicurezza delle transazioni ed il regolare andamento della gestione del sito.
14. Le giocate a distanza non possono essere annullate, salvo che nei casi espressamente previsti dai regolamenti dei singoli giochi.
15. Mediante l’accesso al sito, una volta effettuata l’identificazione, il Cliente può verificare la situazione aggiornata in tempo reale del saldo del proprio conto di gioco e dei movimenti relativi almeno agli ultimi trenta giorni. I movimenti relativi a periodi antecedenti sono forniti dal Concessionario su richiesta del Cliente.
16. Il Cliente può, altresì, consultare il dettaglio analitico di tutte le giocate il cui esito non è ancora certificato e delle giocate con esito già certificato, effettuate almeno negli ultimi trenta giorni. Il dettaglio analitico relativo a periodi antecedenti è fornito dal Concessionario su richiesta del Cliente.
17. Il conto di gioco può essere consultato e movimentato solo ed esclusivamente dal Cliente e/o dal Concessionario per le operazioni di gestione necessarie e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali.
18. Ciascuna pagina dei siti indicati alla lettera H delle premesse, accessibili successivamente alla identificazione, ed in particolare le pagine che riportano il saldo ed i movimenti del conto di gioco, nonché il dettaglio delle giocate effettuate riportano: il numero della concessione del Concessionario presso il quale è stato aperto il conto di gioco; la ragione sociale del Concessionario; il codice identificativo del conto di gioco; il codice fiscale del Cliente giocatore. I medesimi dati sono anche riportati nella stampa di ciascuna di tali pagine. Il numero della concessione e la ragione sociale del Concessionario sono riportati su ciascuna pagina dei siti indicati alla lettera H anche precedentemente alla identificazione.
19. Il Concessionario conserva il dettaglio analitico dei movimenti inerenti il conto di gioco del Cliente e delle giocate effettuate per un periodo di cinque anni. Tali informazioni sono a disposizione del Cliente che può richiederle al Concessionario secondo le modalità pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
20. Eventuali contestazioni relative all’estratto conto ed al dettaglio analitico delle giocate devono pervenire per iscritto alla sede del Concessionario ovvero tramite posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi di cui alla lettera H delle premesse.
Articolo 6 - Effettuazione delle giocate
1. Il Concessionario rende noto al Cliente l’importo minimo e massimo di ogni singola giocata oltre che quello dell’importo m assimo della vincita consentiti dalla normativa vigente e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale aggiornamento di tale importo, stabilito con appositi provvedimenti di AAMS.
Articolo 7 - Informazioni
1. I regolamenti e la normativa vigente relativa ai giochi, le istruzioni per l’effettuazione delle giocate, il calendario e gli orari di accesso ai giochi, i palinsesti, nonché ogni altra informazione inerente sia le scommesse, quali gli avvenimenti oggetto di scommessa, le quote, gli esiti degli avvenimenti, sia gli altri giochi, sono pubblicati sui siti del Concessionario indicati alla lettera H delle premesse.
2. Il Concessionario assicura il costante aggiornamento delle informazioni secondo quanto ufficializzato dagli Organismi competenti e dal Sistema Centrale di AAMS.
Articolo 8 - Comunicazioni a tutela del giocatore
1. Il Concessionario pubblica sui propri siti informazioni a tutela del giocatore, in materia di gioco responsabile, di rischi di patologie e di esclusione dei minori, nonché eventuali comunicazioni predisposte da AAMS.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, il Concessionario rende noto al Cliente l’utilizzo delle misure finalizzate all’autoesclusione e all’autolimitazione previste dalla normativa vigente, assicurandosi che il Cliente acceda al gioco solo dopo aver preso conoscenza delle stesse e averle impostate in relazione al proprio conto di gioco.
Articolo 9 - Costi dei servizi
1. I servizi di accredito e di addebito degli importi sul conto gioco del Cliente sono gratuiti. È altresì gratuito il servizio di consultazione del saldo del conto di gioco, dei movimenti e del dettaglio analitico delle giocate.
2. Il conto di gioco è infruttifero per il Cliente.
Articolo 10 - Obblighi e responsabilità del cliente
1. Il Cliente è responsabile della correttezza e completezza delle informazioni e dichiarazioni fornite al Concessionario con la stipula e si impegna a comunicare tempestivamente allo stesso eventuali variazioni.
2. La comunicazione di informazioni o dichiarazioni non corrette o incomplete o l’omessa trasmissione del documento di identità entro 30 giorni comporta la sospensione della operatività del conto di gioco sino al momento dell’effettivo ricevimento, da parte del Concessionario delle necessarie integrazioni o rettifiche e, c omunque, per un massimo di sessanta giorni, alla cui scadenza il contratto si intende risolto di diritto e l’eventuale saldo è messo a disposizione del giocatore.
3. Il Cliente è unico ed esclusivo titolare del conto di gioco che non può essere né ceduto né dato in uso a terzi. Il Cliente è il solo soggetto responsabile per l’utilizzo, in qualsiasi modo, del proprio conto di gioco da parte di terzi. L’eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di terzi del conto di gioco, comporta l’assunzione da parte del Cliente della piena responsabilità anche in ordine all’addebito di quanto dovuto sullo stesso.
4. Nel caso in cui il Cliente consenta l’utilizzo del conto di gioco da parte di terzi il presente contratto è risolto di diritto e l’eventuale saldo è messo a disposizione del Cliente stesso subordinatamente alla trasmissione del documento di identità.
5. Il Cliente utilizza il conto di gioco adottando comportamenti leali verso gli altri giocatori e nei confronti del Concessi onario nonché conformi alla normativa vigente. In particolare il Cliente dichiara espressamente di aver preso completa visione e di aver compreso:
a) le politiche e i criteri adottati dal Concessionario per l’individuazione di frodi, di fenomeni di collusione e di utilizzo del conto di gioco da parte di soggetti diversi dal Cliente stesso;
b) la volontà di limitare detti fenomeni mediante politiche dissuasive del giocatore, realizzabili anche con l’eventuale pubblicazione, in un’apposita sezione dei siti indicati alla lettera H delle premesse, del nickname del giocatore sleale e la messa a disposizione degli altri operatori di gioco dei dati ad esso riferibili.
6. Se il Concessionario viene a conoscenza che il Cliente abbia messo in atto frodi e o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti terzi può sospendere, informandone AAMS, il contratto fino all’accertamento dei fatti; qualora a seguito dell’accertamento compiuto, il Concessiona rio abbia gli elementi per ritenere che il Cliente abbia messo in atto frodi e/o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti, ne informa AAMS e può rescindere il contratto. Avverso le decisioni del Concessionario, il Cliente ha diritto di presentare reclamo alla commissione per la trasparenza dei giochi presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Via della Luce, 34/a bis – 00000 Xxxx – Italia, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, come previsto dall’articolo 11 del decreto recante la disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte in modalità diversa dal torneo con partecipazione a distanza; il Cliente, in caso di decisione favorevole, ha diritto all’indennizzo previsto dalla carta dei servizi.
7. Il Concessionario è sin d’ora tenuto indenne da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti al Cliente e/o a terzi a causa dell’utilizzo del conto di gioco da parte di terzi, nonché a causa dell’uso fraudolento del conto stesso da parte del Cliente.
Articolo 11 - Ricarica e riscossione
1. Il Concessionario può distribuire la ricarica al Cliente tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso.
2. Il Concessionario può consentire al Cliente la riscossione mediante il circuito bancario o postale ovvero mediante gli strumenti conformi alla normativa vigente.
Articolo 12 - Obblighi e responsabilità del Concessionario
1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera A delle premesse, ai fini del corretto svolgimento del gioco nonché della corretta gestione del conto di gioco il Concessionario è obbligato:
- ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale;
- a stipulare un solo contratto con ciascun Cliente;
- a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione;
- ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del titolare del contratto;
- a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto;
- a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco;
- a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i saldi ed i movimenti dei conti di gioco, nonché il dettaglio analitico delle giocate;
- a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS;
- a consentire al Cliente la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi;
- a non disporre delle somme depositate sui conti di gioco, escluse le operazioni di addebito e di accredito derivanti dall’esercizio dei giochi oggetto del contratto, e a gestire le stesse esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali dedicati;
- a chiedere l’esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario.
2. Inoltre lo stesso Concessionario è responsabile:
- del corretto utilizzo di sistemi per la connessione del Cliente al gioco a distanza, dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l’autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione dei dati scambiati e ad impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi nonché l’intercettazione e l’alterazione dei dati scambiati;
- della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco, adottando a tal fine opportune modalità che individuino univocamente l’origine degli importi disponibili sul conto di gioco;
- della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei versamenti, delle ricariche, dei bonus, delle vincite, dei rimborsi e delle poste finali sul conto di gioco;
- della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.
Articolo 13 - Efficacia e durata
1. Il presente contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula fino alla data di scadenza della concessione.
2. Entrambe le parti possono manifestare volontà di recedere dal contratto, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 15.
Articolo 14 - Sospensione dell’esecuzione
1. Il Concessionario su propria iniziativa, ovvero su espressa richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria può, in ogni momento, comunicando la motivazione al Cliente, sospendere l’esecuzione del contratto per non più di centottanta giorni consecutivi quando ciò sia reso necessario per garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e della sua gestione, nonché a causa di forza maggiore.
Articolo 15 – Recesso
1. E’ riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recesso dal contratto.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 55, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione della dichiarazione mediante lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto previsto dall’art. 64, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo.
3. Il Cliente può esercitare altresì il recesso in qualsiasi momento, senza preavviso, indirizzando apposita comunicazione al la sede del Concessionario. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione.
4. Il Cliente può, altresì, recedere dal contratto inoltrando la propria manifestazione di volontà, sottoscritta con firma el ettronica, ad uno degli indirizzi di posta elettronica del Concessionario indicati alla lettera H delle premesse, in tal caso il recesso decorre dal momento dell’invio del messaggio.
5. Il Concessionario può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o tramite fax, nonché messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma elettronica, da inoltrarsi agli indirizzi del Cliente almeno quindici giorni prima della data nella quale il recesso ha efficacia.
6. Nel caso in cui il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto, il Concessionario non può stipulare un nuovo contratto con il medesimo Cliente prima che siano decorsi quindici giorni dalla data di recesso.
Articolo 16 – Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto si intende risolto in caso di revoca o decadenza della concessione da parte dell’Autorità pubblica.
2. L’avvenuta risoluzione del contratto è oggetto di comunicazione scritta al Cliente, con espressa indicazione delle modalità di esercizio del diritto di riscossione, di cui all’articolo 17.
Articolo 17 - Estinzione del conto di gioco
1. Il conto di gioco si estingue in tutti i casi in cui viene meno il vincolo contrattuale, con diritto di riscossione dell’importo i n giacenza da parte del Cliente, a fronte del rilascio di quietanza e secondo le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sul sito di cui alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
2. Nel caso trascorrano tre anni dalla sua ultima movimentazione, il conto di gioco va considerato estinto e l’importo dell’eventuale saldo devoluto all’erario.
Articolo 18 - Trattamento dei dati
1. Le informazioni fornite dal Cliente, in forza del presente contratto, costituiscono dati personali del Cliente ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modificazioni. Con riferimento al citato decreto legislativo:
a) il Concessionario, è titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20 dell’atto di convenzione);
b) AAMS è titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono.
2. Il conferimento dei dati personali del Cliente per le finalità di cui al precedente comma 1, è condizione necess aria per la conclusione del contratto di conto di gioco. Con la sottoscrizione del presente contratto, secondo le modalità di cui all’articolo 3, il Cliente prende atto del contenuto del presente articolo ed acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte rispettivamente del Concessionario e di AAMS per le finalità di cui allo stesso comma 1. Il Concessionario ed AAMS, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, adottano tutte le misure necessarie ed idonee a preservare e tutelare la riservatezza del Cliente.
3. Il Cliente prende atto che tutti i dati relativi ai movimenti ed ai saldi del conto di gioco ed i propri dati identificativi, sono incondizionatamente trasmessi, previa criptazione, dal Concessionario ad AAMS per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali e di controllo pubblico.
4. Il Cliente prende atto che i propri dati personali sono, eventualmente e se necessario, trasmessi dal Concessionario e da AAMS a società sub-fornitrici di servizi necessari per la realizzazione delle attività di gioco oggetto del contratto, ai sensi del successivo comma 7.
5. Il Cliente prende atto che il Concessionario, ai sensi dell’articolo 130, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche, e del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008, può inviare agli indirizzi e-mail e di domicilio, indicati dal Cliente al momento della conclusione del contratto di conto di gioco, materiale informativo e pubblicitario relativo esclusivamente a giochi e servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto o materiale necessario al compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando il diritto del Cliente di opporsi in ogni momento al trattamento in occasione della ricezione o al momento della raccolta di eventuali informazioni secondo le modalità prescelte dal concessionario inviando una e-mail a xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Tale opposizione non produrrà alcuna conseguenza sull’erogazione delle attività di gioco.
6. AAMS e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa designati restano estranei a tali attività, fermo restando che il Concessionario è l’unico soggetto responsabile nei confronti del Cliente per tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.
7. Qualora il Concessionario intenda trattare i dati personali del Cliente per ulteriori e diverse finalità (quali, per esempio profilazione e cessione dei dati a terzi), dovrà informare preventivamente il Cliente raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso. AAMS e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa designati restano estranei a tale attività, fermo restando che il Concessionario è l’unico soggetto responsabile nei confronti del Cliente per tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.
8. Il trattamento dei dati personali del Cliente è effettuato sia con l’ausilio di strumenti informatici sia di supporti cartacei. I dati personali del Cliente sono accessibili agli incaricati di AAMS e del Concessionario, nominati incaricati del trattamento, e possono altresì essere comunicati a società esterne che prestano attività accessorie e strumentali a quelle dei due titolari autonomi. Le predette società sono nominate Responsabili del trattamento.
9. Il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo) mediante richi esta rivolta, quanto ad AAMS a xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/, quanto al Concessionario a xxx.xxxxxx.xx.
Articolo 19 – Integrazioni e variazioni contrattuali
1. Qualsiasi modifica del presente contratto, previamente autorizzata da AAMS, deve risultare da atto scritto firmato dal Cliente e dal Concessionario o a seguito di specifica adesione mediante modalità telematiche.
2. L’accettazione della proposta di modifica in forma scritta deve essere recapitata al Concessionario tramite lettera raccomandata a/r, tramite fax, ovvero mediante messaggio di posta elettronica e si intende validamente eseguita al ricevimento della stessa.
Articolo 20 - Legge regolatrice e Foro competente
1. Il presente contratto è regolato ed interpretato secondo il diritto italiano.
2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, efficacia o validità della presente proposta e del relativo contratto di gioco è di competenza esclusiva del Foro di: Legge Italiana territorialmente competente, in osservanza dell’art. 63 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo, il quale prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
In ogni caso il Foro competente è italiano.
E’ esclusa qualunque forma di risoluzione arbitrale delle controversie.
ALLEGATO 5 - NOMENCLATORE UNICO DELLE DEFINIZIONI
I termini in grassetto contenuti nel presente documento, che sono riportati, a seconda dei casi, solo al singolare o solo al plurale, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi.
1. AAMS, indica l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
2. attivazione della rete di gioco a distanza, indica le attività e funzioni di attivazione della rete telematica, relativamente alla componente che collega il sistema di elaborazione ai canali della raccolta a distanza;
3. atto convenzionale o atto di convenzione o convenzione, indica l’atto, sottoscritto dal concessionario e da AAMS, comprensivo dei relativi allegati ed integrato con le regole tecniche e le regole amministrative ed i relativi allegati, con il quale sono disciplinati i diritti ed i doveri relativi al rapporto di concessione;
4. atto integrativo o atto di integrazione, indica il documento di integrazione della convenzione che i soggetti già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici devono sottoscrivere per adeguare i contenuti della propria concessione alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 dell’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, ai sensi dell’articolo 24, comma 22 della medesima legge;
5. bingo, indica il gioco di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29 svolto mediante modalità a distanza;
6. carta dei servizi, indica lo strumento per assicurare la corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 21, della legge n. 88 del 2009;
7. carta di ricarica, indica la ricarica su supporto fisico, trasferibile sul conto di gioco, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del concessionario;
8. cliente, indica il giocatore che ha sottoscritto il contratto di conto di gioco;
9. commercializzazione, indica l’attività finalizzata alla definitiva contrattualizzazione dei giocatori;
10. compenso, indica il corrispettivo spettante al concessionario per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalla concessione;
11. concessionario, indica il soggetto assegnatario della concessione;
12. concessione, indica il titolo attraverso il quale AAMS conferisce a soggetti autorizzati le attività e funzioni pubbliche per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici;
13. concorsi a pronostici sportivi ed ippici, indica i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il concorso a pronostici su base ippica, denominato V7, di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 87;
14. conto di gioco, indica il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di conto di gioco;
15. contratto di conto di gioco, indica il contratto tra il giocatore ed il concessionario, di cui all’articolo 24, comma 19 della Legge 7 luglio 2009, n.88, e i connessi provvedimenti di AAMS;
16. dispositivi tecnologici, indica l’insieme delle apparecchiature hardware utilizzate dal concessionario per l’esercizio dei giochi pubblici;
17. dotazioni tecnologiche, indica l’insieme delle strutture e delle apparecchiature tecnologiche, hardware e software, nonché delle reti di trasmissione dati utilizzate dal concessionario per l’esercizio dei giochi pubblici;
18. fornitore del servizio di connettività, indica ciascun soggetto che ha i requisiti previsti dalle regole tecniche per fornire il servizio di collegamento e trasporto delle informazioni tra il sistema di elaborazione ed il sistema centralizzato;
19. giacenza, indica il saldo dei conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori, di cui all’articolo 24, cm 17, lettera m) della Legge 7 luglio 2009, n. 88;
20. giochi di abilità, indica i giochi con vincita in denaro effettuati con modalità a distanza, nei quali il risultato dipende dall’abilità del giocatore, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio;
21. giochi di ippica nazionale, indica le formule di scommessa ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè, introdotte ai sensi dell’articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica;
22. giochi di sorte a quota fissa, indica ciascun gioco a distanza a solitario nel quale i possibili esiti oggetto di scommes sa hanno probabilità di verificarsi predefinita ed invariabile ed il rapporto tra l’importo della vincita conseguibile ed il prezzo della partecipazione al colpo è conosciuto dal giocatore all’atto della puntata;
23. giochi di carte in modalità di torneo, indica ciascun gioco a distanza, che riproduce un gioco effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione virtuale, al quale partecipano due o più giocatori sulla base della stessa quota di partecipazione e le vincite sono assegnate sulla base della classifica ottenuta all’ esito dei risultati conseguiti da ciascun giocatore;
24. giochi di carte in modalità diversa dal torneo, indica ciascun gioco a distanza, che riproduce un gioco effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione virtuale, al quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti in ogni singola istanza di gioco;
25. giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi;
26. giochi pubblici, indica i giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f) della Legge 7 luglio 2009, n. 88, effettuati con modalità a distanza;
27. lotterie ad estrazione istantanea, indica le lotterie regolamentate a partire dal decreto del Ministro delle finanze del 12 febbraio 1991, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;
28. manutenzioni straordinarie, indica gli interventi sulla rete telematica intrapresi dal concessionario, anche su indicazione di AAMS, necessari per assicurare il mantenim ento delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dalle regole tecniche e che modificano quanto previsto nella relazione tecnica; possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rifacimento di applicazioni software del sistema di elaborazione oppure l’adozione di diverse modalità di connessione o di diverse dotazioni tecnologiche, aventi caratteristiche tecniche allineate o migliorative delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, ma comunque diverse da quelle descritte nella relazione tecnica;
29. mezzi di pagamento, indica le modalità di accesso – ed i relativi sistemi e strumenti che le implementano – al pagamento delle giocate ed all’accredito degli importi delle vincite, dei rimborsi e dei bonus previsti dalla normativa vigente in materia di giochi pubblici;
30. movimento netto, indica l’incasso della raccolta dei giochi pubblici, al netto dell’importo delle giocate annullate e/o rimborsabili;
31. parte, indica indistintamente una delle due parti che hanno sottoscritto l’atto di convenzione (AAMS o il concessionario);
32. parti, indica congiuntamente AAMS ed il concessionario, nello schema di convenzione, ovvero il concessionario e il cliente nello schema di contratto di conto di gioco;
33. prelievo o prelievo del gioco online, indica il totale delle somme raccolte non destinate ai giocatori e al concessionario per i concorsi a pronostici sportivi e ippici, per i giochi di ippica nazionale, per le scommesse ippiche, per le scommesse sportive a totalizzatore, per i giochi di carte in modalità di torneo e per il bingo ovve ro la spettanza erariale per le scommesse sportive a quota fissa, per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte in modalità diversa dal torneo;
34. procedura di affidamento in concessione, indica la procedura ad evidenza pubblica, posta in essere secondo la normativa nazionale e comunitaria, per l’individuazione dei soggetti ai quali affidare le attività e le funzioni oggetto della concessione;
35. procedura di integrazione della convenzione, indica la documentazione, comprensiva dei relativi allegati, che disciplina le modalità di adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 11 a 26 della Legge n. 88 del 2009, tramite la stipula di un atto integrativo della convenzione accessiva alla concessione dei giochi pubblici già in esercizio;
36. protocollo/i di comunicazione, indica le modalità di colloquio e la struttura dei messaggi applicativi tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema centrale di AAMS;
37. raccolta a distanza, indica la modalità di raccolta di gioco effettuata attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, attraverso la telefonia fissa e mobile, nonché qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche, con esclusione di raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
38. regole amministrative o regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, indica il documento, comprensivo dei relativi allegati, costituente parte integrante della documentazione relativa alla procedura di affidamento in concessione e dell’atto di convenzione, che disciplina le modalità di selezione dei candidati cui affidare in concessione i giochi pubblici;
39. regole tecniche o regole tecniche per la gestione della concessione, indica il documento, costituente parte integrante della documentazione relativa alla procedura di affidamento in concessione e dell’atto di convenzione, che definisce le caratteristiche e le modalità tecniche di realizzazione e conduzione della rete telematica per lo svolgimento delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché le prestazioni ed i livelli di servizio che il concessionario è tenuto a garantire;
40. relazione tecnica, indica il documento, redatto dal concessionario in conformità con quanto stabilito nelle regole tecniche, in cui sono riportate le caratteristiche tecniche e funzionali della rete telematica, nonché delle relative dotazioni tecnologiche;
41. rete del/di gioco a distanza, indica la rete attivata e condotta dal concessionario;
42. rete telematica, indica l’infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati, attivata e condotta dal concessionario, in conformità con quanto previsto dall’atto di convenzione e relativi allegati, dalle regole amministrative e relativi allegati e dalle regole tecniche; comprende il sistema di elaborazione, gli apparati di inte rfaccia per la connessione con le reti telematiche nonché le reti di connessione tra il sistema di elaborazione e il sistema centrale di AAMS;
43. ricarica del conto di gioco, indica l’operazione mediante la quale il giocatore alimenta il proprio conto di gioco;
44. ricavi indica l’importo totale delle vendite e delle prestazioni derivanti o comunque attinenti alle attività svolte com e operatore di gioco;
45. scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori, indica le scommesse che saranno definite con provvedimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
46. scommesse ippiche, indica le scommesse ippiche a quota fissa e le scommesse ippiche a totalizzatore, previste dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004 che regola le scommesse sulle corse dei cavalli;
47. scommesse ippiche a quota fissa, indica le scommesse a quota fissa, previste dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004 che regola le scommesse sulle corse dei cavalli;
48. scommesse ippiche a totalizzatore, indica le scommesse a totalizzatore, previste dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004 che regola le scommesse sulle corse dei cavalli;
49. scommesse sportive, indica le scommesse sportive a quota fissa e le scommesse sportive a totalizzatore;
50. scommesse sportive a quota fissa, indica le scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in cui il giocatore conosce le quote e l’importo dell’eventuale vincita prima
51. scommesse sportive a totalizzatore, indica le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, previste dal decreto ministeriale n. 278 del 2 agosto 1999 e successive modificazioni (serie BIG);
52. scommesse su eventi simulati, indica le scommesse che saranno definiti con provvedimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
53. sistema centrale/centralizzato, indica il sistema di controllo di AAMS per la registrazione ed il controllo dei dati di gioco trasmessi dal sistema di elaborazione del concessionario;
54. sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal concessionario e collegato alla rete telematica nonché al sistema centrale di AAMS;
55. società costituenda/e, indica ciascun gruppo di imprese ovvero ciascun raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) che partecipa alla procedura di affidamento in concessione e che si obbliga, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società di capitali prima della sottoscrizione della convenzione;
56. sub-registrazione, indica la registrazione telematica del giocatore da parte del sistema centrale, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera c) della Legge 7 luglio 2009, n.88, che permette l’accesso all’area operativa del sito web del concessionario dedicata all’offerta dei giochi pubblici, da parte del giocatore medesimo;
57. ulteriori formule di gioco del bingo, indica ciascuna delle eventuali varianti del gioco del bingo a distanza che saranno definite con provvedimenti di AAMS ai sensi del comma 12, articolo 24, della legge 7 luglio 2009, n. 88.