Condizioni di vendita e consegna
Condizioni di vendita e consegna
1 PREAMBOLO
1.1 Le presenti condizioni di fornitura si applicano nella misura in cui i contraenti non abbiano espressamente concordato per iscritto condizioni diverse.
1.2 Le seguenti clausole riguardanti la fornitura di merci si applicano per analogia anche alle prestazioni di servizi. Ai lavori di montaggio si applicano inoltre le condizioni di montaggio in conformità a quanto disposto dall‘associazione austriaca di categoria delle industrie meccaniche e di costruzioni metalliche.
2 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto s‘intende stipulato quando, dopo il ricevi- mento di un ordine, inviamo una conferma d‘ordine scritta o quando la merce viene consegnata all‘acquirente subito dopo il ricevimento dell‘ordine. In quest‘ultimo caso la fattura è equiparata alla conferma d‘ordine.
2.2 Ai fini della validità, le eventuali modifiche e integrazioni al contratto richiedono la conferma scritta del venditore. Le spese eventualmente sostenute per tali modifiche o per l‘annullamento del contratto sono a carico dell‘acquirente. Le condizioni di acquisto del compratore vincolano il venditore solo se quest‘ultimo le riconosce separatamente per iscritto.
2.3 Il venditore ha la facoltà di rifiutare ordini e commesse senza indicarne i motivi. In questo caso, gli acconti eventual- mente versati dal committente saranno rimborsati.
2.4. Si fa espressamente presente che - ove non diversa- mente pattuito espressamente con il cliente nel rispettivo ordine - per i nostri prodotti possono essere utilizzati esclu- sivamente materiali di combustione ai sensi della norma EN ISO 17225. In particolare, per caldaie a cippato deve essere utilizzato esclusivamente cippato di legno ai sensi della norma EN ISO 17225 parte 4 classe A1 / P16S-P31S. In caso di uti- lizzo di altro materiale di combustione la funzionalità dell’im- pianto non può essere garantito/ non può essere garantito nel lungo termine.
3 TERMINE DI CONSEGNA
3.1 I termini di consegna non sono mai vincolanti. L‘eventuale ritardo di consegna non autorizza l‘acquirente a chiedere il risarcimento danni.
3.2 L‘acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto per ritardo di consegna solo dopo la scadenza di una congrua dilazione da questi fissata.
3.3 Il tempo di consegna s‘intende sospeso per tutta la durata delle seguenti circostanze, a noi non imputabili, riguardanti la nostra azienda o i nostri subfornitori: difficoltà nell‘approvvi- gionamento delle materie prime, guasti, scioperi o serrate e tutti i casi di forza maggiore.
3.4 Qualora le circostanze di cui al punto 3.3 persistessero per oltre 8 settimane, saremo autorizzati a recedere dal contratto senza indicare ulteriori motivi.
3.5 Nel caso in cui l‘acquirente non prendesse in consegna la merce, puntualmente approntata, nel luogo stabilito per contratto o alla data contrattuale, il venditore potrà provve- dere al magazzinaggio della stessa a spese e a rischio dell‘ac- quirente. L‘obbligo dell‘acquirente al pagamento del prezzo di acquisto resta invariato. Inoltre il venditore avrà diritto a emettere fattura.
3.6 Il venditore è autorizzato a effettuare consegne parziali e anticipate.
4 PREZZI
4.1 Si concorda espressamente la stabilità di valore dei prezzi. Come misura per calcolare la stabilità di valore si utilizza la media annua dell’indice dei prezzi al consumo del 2010 calco- lata da Statistica Austria (anno di riferimento 2010), risul- tante dalle medie calcolate o un indice equivalente sostitutivo.
4.2 Come punto di riferimento per questo contratto si utilizza l’indice attuale della media annua in vigore alla stipulazione del contratto. Se prima della consegna e/o della prestazione del servizio dovesse risultare disponibile un nuovo indice dei prezzi al consumo per l’anno di calendario conclusosi, si uti- lizzerà quest’ultimo. Ne risulta che una ridefinizione dei prezzi a favore e/o a sfavore dell’acquirente ha luogo essenzialmente nell’intervallo dell’anno di calendario. I servizi resi entro due mesi dalla stipulazione del contratto vengono sempre fatturati al prezzo in vigore all’epoca della stipulazione dello stesso. I prezzi ridefiniti vengono arrotondati all’Euro intero.
5 COLLAUDO DELLA FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE
5.1 L‘acquirente che richieda il collaudo della fornitura dovrà stabilirlo per iscritto all‘atto della stipulazione del contratto. L‘esecuzione conforme al contratto eventualmente risultante dal collaudo dovrà essere confermata da entrambi i contraenti.
5.2 L‘acquirente è tenuto a controllare la merce immediata- mente all‘atto della presa in consegna per accertarne l‘inte- grità e gli eventuali danni dovuti al trasporto. L‘acquirente o il suo addetto alla presa in consegna dovranno annotare immediatamente per iscritto gli eventuali difetti sulla bolla di consegna. Se la denuncia di eventuali vizi/ difetti non viene effettuata o viene effettuata in ritardo, la merce o la presta- zione di servizio s‘intende accettata. In questi casi è esclusa la rivendicazione dei diritti di garanzia, di risarcimento danni e d‘impugnazione per errore a seguito di difetti.
5.3 La messa in funzione di un apparecchio fornito dal ven- ditore da parte dello stesso o di un‘azienda da questi auto- rizzata non avrà effetti sull’entità degli obblighi di garanzia incombenti al venditore che rimangono quelli stabiliti per il caso di semplice fornitura di merci.
6 PAGAMENTO
6.1 In mancanza di diversi accordi sulle condizioni di paga- mento, i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura, netto senza sconti.
6.2 Solo i pagamenti effettuati su un conto corrente da noi comunicato hanno carattere liberatorio.
6.3 L‘acquirente non è autorizzato a trattenere i pagamenti in caso di richieste di garanzia o per altre contropretese da noi non riconosciute.
6.4 In caso di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati ad addebitare, dal giorno di scadenza, interessi di mora pari al 7,5% sopra il rispettivo tasso d‘interesse base fissato dalla Banca Centrale Europea o a recedere dal contratto, dopo aver concesso una congrua dilazione. Rimangono impregiudicate ulteriori richieste di risarcimento danni da parte nostra. L‘acquirente dovrà rimborsare le eventuali spese di sollecito, incasso ed esecuzione.
7 CLAUSOLA DI RISERVA
7.1 La merce rimane di nostra proprietà fino al pagamento
completo del prezzo di acquisto e all‘estinzione di tutti i debiti accessori.
7.2 Per tutta la durata della riserva di proprietà, l‘acquirente ha l‘obbligo di conservare in buono stato l‘oggetto di com- pravendita.
7.3 Qualora le merci da noi fornite venissero sottoposte a successive lavorazioni fino a diventare parte di un nuovo pro- dotto, acquisiremo la comproprietà dei nuovi prodotti ottenuti mediante lavorazione in proporzione all‘ammontare del valore di fornitura dei nostri prodotti rispetto al nuovo prodotto ottenuto.
7.4 Il cliente è autorizzato a lavorare e ad alienare la merce soggetta al riservato dominio nel xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nella misura in cui non sia in mora. Non sono ammesse cos- tituzioni in pegno o cessioni fiduciarie. Per motivi di sicurezza il cliente ci cede pienamente sin d’ora i crediti derivanti dalla rivendita o da altro motivo giuridico (assicurazione, atto illecito) riguardanti la merce soggetta al riservato dominio. Autorizziamo revocabilmente il cliente a incassare i crediti a noi ceduti in suo nome e per suo conto. Tale autorizzazione all’incasso può essere revocata nel solo caso in cui il cliente non abbia adempiuto regolarmente i propri obblighi di paga- mento. Gli eventuali diritti nei confronti di un assicuratore ci vengono ceduti sin d’ora nei limiti del § 15 VersVG (legge sui contratti di assicurazione).
7.5 L‘acquirente deve soddisfare i necessari requisiti formali per la tutela della riserva di proprietà. In caso di pignoramen- to o altra rivendicazione, l‘acquirente è tenuto a far valere il nostro diritto di proprietà e a informarci tempestivamente a mezzo raccomandata.
8 GARANZIA
8.1 La durata della garanzia (decorrente dalla data della consegna) è di
- max. 2 anni e/o max. 5000 ore di funzionamento per i beni mobili
- max. 3 anni e/o max. 7500 ore di funzionamento per i beni immobili
8.2 Per quanto riguarda i componenti di un prodotto acquis- tati presso un subfornitore, il venditore ne risponde solo nei limiti dei diritti di garanzia a lui spettanti nei confronti del subfornitore stesso.
8.3 Il venditore è tenuto a eliminare ogni anomalia che com- prometta l‘idoneità all‘uso causato da di errore di costruzione, difetto del materiale o di lavorazione.
8.4 L‘acquirente dovrà far valere per iscritto gli eventuali difetti tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi (dalla scoperta del difetto), pena l’esclusione di ogni diritto e pretesa.
8.5 Il venditore dovrà avere la possibilità di verificare il difet- to rilevato e riconoscerlo come tale. Il venditore stabilirà se eliminare direttamente il difetto o se farlo eliminare da terzi autorizzati. Inoltre egli potrà decidere di
a) riparare la merce difettosa sul posto oppure
b) farsi rispedire la merce o le parti difettose per la ripara- zione oppure
c) sostituire le parti o la merce difettosa.
8.6 Per le parti di ricambio fornite gratuitamente e le riparazio- ni gratuite, si applica lo stesso periodo di garanzia della fornitu- ra originale, ma soltanto fino al termine del periodo di garanzia valido per la fornitura originale. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà e devono esserci spedite gratuitamente.
8.7 Il venditore dovrà pagare le spese di eliminazione del difetto direttamente sostenute dall‘acquirente solo previo suo consenso scritto.
8.8 Il capitolato fa parte della fornitura ed è indispensabile per un regolare funzionamento delle apparecchiature. Il capitolato comprende il manuale operativo (manuale d‘uso e installa- zione) e/o le condizioni di funzionamento della fornitura, il programma di manutenzione e assistenza, il quadro norma- tivo da osservare e le direttive tecn. del venditore. L‘obbligo di garanzia sussiste soltanto per difetti che si manifestano in caso di rispetto delle condizioni di funzionamento e di utilizzo normale, conforme all’uso a cui il bene è destinato. E‘ escluso anche il risarcimento danni per qualsivoglia motivo giuridico, ivi incluse le rivendicazioni per violazione di obblighi contrat- tuali accessori, in particolare di obblighi di consulenza e di obblighi di informazione.
8.9 L‘obbligo di garanzia non si applica, in particolare, ai difetti dovuti a: errata installazione da parte dell‘acquirente o dei suoi incaricati, cattiva manutenzione, normale usura (anche la normale e naturale usura dei rivestimenti ignifughi, come per esempio una piccola asportazione della superficie o del bordo, la formazione di cricche ecc. che non provocano guasti di funzionamento), riparazioni o modifiche errate o eseguite senza il consenso scritto del venditore da una perso- na diversa dallo stesso o dai relativi incaricati, in particolare su pezzi soggetti a usura e materiali di esercizio (refrattario, guarnizioni, griglie, lamiere di fissaggio, anodi di protezione, filtri, oli ecc.). Il nostro obbligo di garanzia non comprende inoltre i danni causati dall’inquinamento atmosferico dovuto all‘accumulo di polveri, dai vapori aggressivi, dall‘installazione in locali non idonei (ad es. lavanderie o stanze per gli hobby) o dall‘uso continuato nonostante la comparsa di un difetto.
9 LUOGO DI ADEMPIMENTO, FORO COMPETENTE
9.1 Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la sede dell‘azienda fornitrice, anche se la presa in consegna avviene per contratto in altro luogo.
9.2 Per tutte le controversie derivanti, direttamente o indi- rettamente, dal contratto, il foro competente è il tribunale avente giurisdizione nella sede dell‘azienda fornitrice.
9.3 Tuttavia ci riserviamo di rivolgerci anche ad altro tribunale avente giurisdizione nella sede dell‘acquirente.
9.4 Le parti possono anche concordare di rimettersi alla giu- risdizione di un collegio arbitrale.
9.5 Il contratto è disciplinato dal diritto austriaco, con esclu- sione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
10 DATI TECNICI
10.1 I dati tecnici riguardanti misure, pesi, prestazioni, spese di esercizio ecc. contenuti nei nostri depliant, cataloghi, figure, documenti tecnici, listini prezzi ecc. sono indicativi e quindi non vincolanti.
10.2 Ci riserviamo modifiche di progettazione e scostamenti
rispetto ai campioni presentati.
11 RESPONSABILITA‘ E XXXXX XXXXXXXXX
11.1 Resta esclusa la responsabilità del venditore nei confron- ti dell‘acquirente per ogni genere di danno economico.
12 SOFTWARE DELL‘IMPIANTO
12.1 I programmi di comando e regolazione che controllano il funzionamento dell‘impianto fornito restano di proprietà del fornitore. Con il pagamento completo delle apparecchiature, l‘acquirente ha diritto di utilizzare a tempo indeterminato il programma di comando specifico dell‘impianto.
13 PASSAGGIO DEI RISCHI
13.1 In mancanza di diversi accordi, la merce s‘intende venduta ”franco fabbrica” (EXW) (pronta per la presa in consegna).
13.2 Per il resto, si applicano gli INCOTERMS, nella versione valida alla data di stipulazione del contratto.
14 VARIE ED EVENTUALI
14.1 Il venditore è autorizzato ad archiviare, trasmettere e rielaborare i dati personali dell‘acquirente nell‘ambito delle reciproche transazioni commerciali.
14.2 Le parti si impegnano a mantenere l‘assoluta segretezza nei confronti di terzi sulle informazioni ricevute a seguito delle relazioni commerciali esistenti.
14.3 Il committente o l‘acquirente dovrà ottenere l‘autoriz- zazione al montaggio dell‘oggetto di compravendita presso l‘autorità competente.
14.4 I componenti saranno ritirati solo se in perfetto stato, con addebito di oneri di servizio pari al 10%, entro 4 setti- mane dalla data di consegna. I componenti speciali fabbricati per un dato impianto non potranno essere ritirati.
15 CONDIZIONI DI GARANZIA
15.1 Montaggio e installazione effettuati da parte di un installatore concessionario / impiantista concessionario in conformità con le istruzioni per il montaggio e l’installazione
15.2 Documentazione dell’assemblaggio e della messa in
funzione nel certificato di garanzia.
15.3 Osservanza delle linee guida per la progettazione, delle disposizioni di legge e delle norme applicabili.
15.4 Messa in funzione da parte del servizio clienti Froling e/o di un impiantista / installatore appositamente addestrato e autorizzato.
15.5 In caso di prolungamento della garanzia si dovrà sti- pulare un contratto di manutenzione X10+, X10, X5 e si dovranno effettuare regolari interventi di manutenzione (min. una volta all’anno e/o min. ogni 2500 ore di funzionamento).
15.6 Osservanza del manuale di istruzioni con le indicazioni relative agli interventi di manutenzione e pulizia che il cliente deve effettuare direttamente, nonostante il contratto di manutenzione.
15.7 La garanzia (con contratto di manutenzione X10+, X10, X5 e X2) inizia a decorrere il giorno della messa in funzione, al più tardi però decorsi 6 mesi dalla consegna da parte di Froling. I contratti di manutenzione con proroga della garan- zia X10+, X10, X5 possono essere stipulati esclusivamente prima o all’atto della messa in funzione e/o entro e non oltre i 3 mesi successivi, mentre il contratto di manutenzione X2 può essere stipulato in qualsiasi momento.
15.8 La garanzia termina dopo 5 anni nel caso del contratto di manutenzione X5 e dopo 10 anni nel caso del contratto di manutenzione X10 e X10+ (per l’elenco dettagliato si rimanda al certificato di garanzia).
15.9 Con il contratto di manutenzione X2 offriamo una garan- zia per corpo caldaia, accumulatore e scambiatore di calore per max. 3 anni e/o max. 7500 ore di funzionamento su mate- riale e lavorazione. Per i componenti elettrici e beni mobili max. 2 anni e/o max. 5000 ore di funzionamento.
15.10 In assenza di contratto di manutenzione si applica la garanzia legale in vigore a partire dalla consegna che ha una durata di max. 2 anni e/o max. 5000 ore di funzionamento per beni mobili e max. 3 anni e/o max. 7500 ore di funziona- mento per beni immobili.
15.11 La garanzia di 5 e 10 anni (X5, X10 e X10+) comprende i costi del tecnico del servizio clienti Froling (ore di lavoro e costi di viaggio) e i costi del materiale. Sono escluse parti soggetti a usura e materiali di esercizio. Nel contratto di manutenzione X10+ sono inclusi anche i particolari soggetti a usura. Le ore lavorate al di fuori degli orari di ufficio (ad es. in giorni festivi, durante il finesettimana, in orari notturni, ...) vengono conteggiate con l’applicazione di una maggiorazione.
15.12 Non rientrano nella garanzia per esempio
- danni dovuti a mancanza d’acqua, sovratensione, mancanza di corrente, gelo, incendio, calamità natu rali, danni cagionati intenzionalmente, utilizzo impro prio, errori di azionamento e vano combustibile vuoto,
- normale usura (anche la normale e naturale usura dei rivestimenti ignifughi, come per esempio una piccola asportazione della superficie o del bordo, la formazione di cricche ecc. che non provocano guasti di funzionamento),
- parti soggette a usura e materiali di esercizio (inclusi in X10+), come ad es. chamotte, guarnizioni, griglie, lamiere di fissaggio, anodi di pro-tezione, filtri, oli, elemento termico e similari; per i particolari si rimanda al certificato di garanzia Froling.
- danni causati dall’inquinamento atmosferico dovuto ll’ac cumulo di polveri, dai vapori aggressivi, dall’ins tallazione in locali non idonei (ad es. lavanderie o stanze per gli hobby) o dall’uso continuato nonostante la presenza di un difetto,
- oppure danni che non compromettono l’idoneità all’uso.
15.13 Eventuali trasformazioni possono essere effettuate esclusivamente dal servizio clienti Froling o da aziende partner Froling autorizzate.
Per presa visione e accettazione L’Acquirente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l’Acquirente prende attenta visione e dichiara di accet- tare espressamente i seguenti articoli: art. 2.2; art. 2.4.; art. 3.1.; art. 3.2.; art. 3.3.; art. 3.4.; art. 3.5; art. 5.2.; art.
5.3.; art. 6.3.; art. 6.4.; art. 7.1.; art. 7.3.; art. 7.4.; art.
7.5.; art. 8.1.; art. 8.2.; art. 8.3.; art. 8.4.; art. 8.5.; art.
8.6.; art. 8.7.; art. 8.8.; art. 8.9.; art. 9.1.; art. 9.2.; art.
9.3.; art. 9.5.; art. 10.1.; art. 10.2.; art. 11.1.; art. 12.1.;
art. 13.1.; art. 14.4.; art. 15.1; art. 15.2; art. 15.3; art. 15.4;
art. 15.5; art. 15.6; art. 15.7; art. 15.8; art. 15.9; art. 15.10;
art. 15.11; art. 15.12; art. 15.13. L’Acquirente