CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SI INTENDONO APPROVATE E ACCETTATE CON IL RICEVIMENTO DELL’ORDINE DI ACQUISTO
1. DEFINIZIONI
1.1 Il termine "Macchina" sì riferisce a qualsiasi macchinario, anche diverso dalle macchine utensili, nonché a linee di macchine e ad impianti, forniti dal Gruppo Sinico.
1.2 Il termine "Merce" o "Prodotti" comprende oltre alle macchine, componenti, parti di macchinario, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale fornito dal Gruppo Sinico.
2. NORMATIVA CONTRATTUALE
2.1 Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra il Gruppo Sinico (in seguito "il Venditore") e l'acquirente (in seguito "il Compratore"). Eventuali condizioni generali del Compratore non trovano applicazione, neppure parziale, se non sono accettate per iscritto dal Venditore. Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali saranno efficaci solo se concordate per iscritto tra leparti.
2.2 L'accettazione, da parte del Compratore, dell'offerta o della conferma d'ordine del Venditore, anche con comportamento concludente, comporta l'applicazione al contratto delle presenti condizioni generali.
2.3 Tutti i contratti di vendita fra le parti, nonché le presenti Condizioni Generali, saranno disciplinati dalla legge italiana ed in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980.
2.4 Qualsiasi riferimento ad eventuali termini commerciali (ad es. Xxxxxx Xxxxxxxx, FOB, CIF, ecc.) si intenderà fatto agli lncoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita.
3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - DOCUMENTAZIONE TECNICA
3.1 Dati non Impegnativi. I pesi, le dimensioni, i prezzi, le capacità, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi od altri documenti illustrativi del Venditore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo.
3.2 Modifiche. Il Venditore si riserva di variare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei Prodotti (come ad es. i componenti) nella misura in cui le modifiche non ne pregiudichino le prestazioni.
3.3 Documenti del Venditore. Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software, relativi alla fabbricazione, il montaggio e la manutenzione dell'impianto, dei macchinari e di altre merci, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, informazione tecnica o software del Venditore, rimessi al Compratore prima o dopo la stipula del contratto, rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. Essi non potranno essere utilizzati dal Compratore per fini diversi dall'utilizzazione e manutenzione dei Prodotti, né essere copiati, riprodotti. Trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del Venditore.
4. PREZZI
4.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono nella valuta specificata, franco fabbrica, imballoescluso.
4.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto.
5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
5.1 Il pagamento deve essere fatto esclusivamente al Venditore alle condizioni convenute. Il pagamento si intende effettuato quando le relative somme pervengano, senza deduzioni, al domicilio del Venditore. Eventuali acconti versati dal Compratore potranno essere trattenuti dal Venditore nella misura necessaria per coprire eventuali costi sostenuti o danni subiti in caso di risoluzione del contratto di compravendita su iniziativa del Compratore o per colpa di quest'ultimo.
5.2 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora determinato conformemente all'art. 4 del decreto legisl. n. 231 del 9 ottobre 2002 che attua la direttiva CE 35/2000.
5.3 L'eventuale ritardo di pagamento del prezzo (o anche di eventuali acconti, o rate, in caso di pagamento dilazionato) superiore a 30 gg. dalla data convenuta per il pagamento darà al Venditore il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere la parte di prezzo eventualmente già pagata (nella misura necessaria a coprire i danni subiti o i costi sostenuti) e di pretendere la restituzione dei Prodotti (ove già forniti), a cura e spese del Compratore, oltre il risarcimento dell'eventuale danno. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui il Compratore non abbia messo a disposizione, entro i termini pattuiti, l'eventuale credito documentario convenuto.
5.4 E' espressamente convenuto che in caso di pagamento dilazionato il Venditore è autorizzato a limitare la durata del funzionamento del software alle rispettive scadenze di pagamento. subordinando il riavvio dello stesso al regolare pagamento della rata pattuita.
5.5 Nel caso di acconti coperti da garanzia bancaria fornita dal Venditore (ad es. repayment guarantee o advance payment guarantee), il Compratore si impegna a non escutere la garanzia se, e nella misura in cui, la restituzione dell'acconto non sia dovuta (ad es. in caso di revoca dell'ordine, o di risoluzione del contratto di vendita per colpa del Compratore).
5.6 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), né a ritardare il pagamento in caso di pretesi inadempimenti del Venditore, se non previo accordo scritto con quest'ultimo.
5.7 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non sia in grado di pagare o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Pro- dotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospenderne l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.
6. RISERVA DI PROPRIETÀ - PASSAGGIO DEI RISCHI
6.1 E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento. Il Compratore si impegna a non compiere, prima del completo pagamento, alcun atto che possa pregiudicare i diritti del Venditore come, ad es., rivendere, cedere, costituire in garanzia i Prodotti, senza il preventivo consenso del Venditore.
6.2 I rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna della merce al primo trasportatore. Se la spedizione viene ritardata o impedita per cause non imputabili al Venditore, la Macchina viene immagazzinata a rischio, pericolo e spese del Compratore, a decorrere dalla data prevista per la consegna comunicata tempestivamente al Compratore.
7. TERMINI DI CONSEGNA
7.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende Xxxxxx Xxxxxxxx e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore. La consegna avverrà quindi a tutti gli effetti presso lo stabilimento del Venditore all'atto del caricamento sul mezzo del primo trasportatore.
7.2 I termini di consegna eventualmente concordati dalle parti hanno natura meramente indicativa e non vincolano quindi il Venditore. Tali termini decorrono dalla data di emissione della conferma d'ordine e terminano con l'avviso di merce pronta.
7.3 Detti termini vengono adeguatamente prorogati:
7 .3.1 quando il Compratore non sia in regola con i pagamenti {es. mancato invio dell'acconto o della caparra previsti);
7.3.2 quando non siano giunti al Venditore documenti, disegni, chiarimenti, materiali per prove e collaudi o altri elementi che il Compratore deve fornire per l'esecuzione dell'ordine;
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7.3.3 per casi imprevedibili e di forza maggiore compresi gli scioperi (diretti ed indiretti). interruzione forzata del lavoro, ritardi di consegna da parte di sub fornitori ecc.
7.3.4 in caso di modifiche richieste dal Compratore
7.3.5 per mancanza o ritardo nel reperimento dei mezzi di tra sporto.
7.4 Se la spedizione viene posticipata su richiestadel Compratore, o comunque per cause a lui imputabili, il Venditoresi riserva di addebitare icostieffettividi magazzinaggio oppure 1'1% dell'importo della fattura, per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal mese successivo quello di avviso di merce pronta. In tal caso il rischio passa al Compratore alla data in cui la merce avrebbe dovuto essergli consegnata.
7.5 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
8. FATTURAZIONE
8.1 La fatturazione avverrà nei termini di legge, con decorrenza dall'avviso di merce pronta.
8.2 Il ritardato ritiro della Merce non modifica la decorrenza dei termini di pagamento convenuti.
9. IMBALLI
9.1 Salvo patto contrario scritto, gli imballi vengono fatturati al Compratore separatamente e non saranno accettati di ritorno.
9.2 ln mancanza di precise istruzioni da parte del Compratore il Venditore provvederà all'imballaggio a suo esclusivo giudizio.
10. TRASPORTI
10.1 La Merce viaggia sempre per conto, a rischio e pericolo del Compratore. anche se per accordi speciali la Merce è resa franco destino e anche se il trasporto viene organizzato dal Venditore per conto del Compratore.
10.2 In caso di xxxxxxx o avaria il destinatario deve comunque provvedere al ritiro ed a lui compete presentare reclamo, all'atto del ricevimento della merce, allo spedizioniere o al vettore.
10.3 In mancanza di precise istruzioni da parte del Compratore il Venditore eseguirà le spedizioni nel modo che reputerà più conveniente sollevandosi da qualsiasi responsabilità.
11. COLLAUDO
11.1 Prima della consegna o spedizione le Macchine vengono sottoposte a collaudo presso la fabbrica del Venditore. Tale collaudo avverrà secondo le modalità eventualmente stabilite fra le parti; in mancanza, il collaudo si terra secondo le modalità: usualmente adottate dal Venditore. Il collaudo riguarderà la verifica della conformità della Macchina ai sensi dell'art. 12.1 delle presenti condizioni generali.
11.2 Il Compratore è tenuto ad assistere a proprie spese al collaudo presso la sede del Venditore; eventuali spese di vitto alloggio, servizi di trasporto da e per gli alberghi designati, aero- porti e stazioni, alla sede del Venditore, saranno a carico di quest'ultimo. Ove il Compratore non sia presente alla data stabilita per il collaudo, esso si terrà in sua assenza e i risultati dello stesso si considereranno accettati dal Compratore.
11.3 Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo:
a) se il Compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo:
b) se il Compratore dichiari di non voler assistere al collaudo o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dal verbale di collaudo redatto dal Venditore eventuali difetti di conformità della macchina.
11.4 Qualora il collaudo abbia invece esito negativo, il Venditore rimedierà ai difetti di conformità risultanti dal verbale di collaudo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche. l'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della Macchina risultante dal verbale del primo collaudo. Il Compratore non avrà comunque diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del collaudo.
11.5 Qualora il Compratore richieda un ulteriore collaudo funzionale presso di lui, a Macchina installata, con la presenza di personale tecnico del Venditore, le spese di tale collaudo saranno sostenute per intero dal Compratore stesso e saranno determinate in base alle condizioni per le prestazioni tecniche del Venditore.
11.6 Quando espressamente concordato tra le parti, il Venditore procederà alla messa in funzione della macchina presso il Compratore, che riguarderà:
a) la verifica dell'avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di conformità della macchina che risultino dal verbale dell'ultimo collaudo presso il Venditore;
b) la verifica dell'esecuzione secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal Venditore.
Qualora il montaggio o l'installazione della Macchina non debbano essere eseguiti dal Venditore, il Compratore dovrà ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione, comunicandola al Venditore con sufficiente preavviso. In ogni caso il Compratore predisporrà in tempo utile tutto quanto necessario o utile per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita. Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il Compratore saranno a suo carico.
11.7 Il Compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa ai vizi o difetti di conformità della Macchina che avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della Macchina, a meno che essi non siano stati espressamente contestati per iscritto dal Compratore durante il collaudo o la messa in funzione stessi.
11.8 Qualora le riparazioni o le sostituzioni dovessero essere eseguite nel luogo dove la macchina è installata, le ore di lavoro del personale del Venditore per la sistemazione del guasto saranno a carico del Venditore, mentre le ore di viaggio ed eventuali spese di vitto, alloggio o ore di attesa (con la precisazione che le ore di viaggio e/o attesa sono equiparate alle ore di lavoro) saranno a carico del Compratore verranno fatturate al Compratore alle condizioni per le prestazioni tecniche del Venditore.
12. GARANZIA
12.1 Conformità delle Macchine. Nei termini previsti dal presente articolo, il Venditore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi o difetti di conformità tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo.
12.2 Durata della garanzia. La presente garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna o, comunque, al raggiungimento di 2.000 ore di funzionamento (si considera la prima delle due condizioni che interviene), anche quando è convenuto tra le parti che si debba effettuare la messa in funzione presso il Compratore.
12.3 La garanzia per i pezzi sostituiti decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina. Il Venditore non risponde di vizi o difetti di conformità della Macchina derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal Compratore o da terzi che agiscano. a qualunque titolo, per conto di quest'ultimo; il Venditore non risponde inoltre dei vizi o difetti di conformità dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto. incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal Compratore o da terzi che agiscono, a qualunque titolo. per conto di questi.
12.4 Il Venditore non risponde, inoltre, dei vizi o difetti di conformità della macchina dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura continua, siano essi pezzi meccanici, elettrici, elettronici etc. (es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, bobine, attrezzature e stampi, ecc.).
12.5 La garanzia è operante a condizione che il Compratore usi la Macchina con materiale ed attrezzature compatibili con le caratteristiche tecniche della Macchina stessa, desumibili dal libro istruzioni d'uso, ed utilizzi la Macchina con tutti i dispositivi di sicurezza, impiegando una idonea protezione e segregazione alle zone di operazione delle macchine in base al proprio ciclo di lavorazione.
12.6 Il Venditore parimenti non risponde dei vizi o difetti di conformità delle Macchine causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale d'uso e comunque da un cattivo uso o trattamento della Macchina, oppure quando siano state eseguite modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del Venditore. ln nessun caso il Venditore è responsabile per difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Compratore.
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Emissione Luglio 2020
12.7 Il Venditore non è a conoscenza di eventuali pretese o diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi, relativi alla macchina o alla documentazione comunicata al compratore. Tutta- via, egli non è in grado di garantire in termini assoluti l'inesistenza di tali diritti.
12.8 Il Compratore dovrà, a pena di decadenza, denunciare al Venditore eventuali vizi o difetti di conformità della Macchina non individuabili al momento del collaudo (vizi occulti) e manifestatisi in un momento successivo, specificandone in dettaglio per iscritto la natura, entro 15 gg. dalla scoperta.
In nessun caso la denuncia per vizi o difetti di conformità potrà essere comunque fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art.
12.2 o altri- menti convenuti tra le parti.
12.9 L'eventuale riparazione della Macchina e/o riparazione o sostituzione di parti della stessa effettuata dal Venditore non può essere ritenuta un implicito riconoscimento dei vizi contestati: detto riconoscimento dovrà essere sempre esplicito e conseguente al controllo del Venditore sui Prodotti contestati; qualora il Venditore, in sede di verifica, non riconosca viziati i Pro- dotti, lo stesso provvederà alla fatturazione delle parti Inviate in sostituzione.
12.10 Il Compratore decade inoltre dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il Venditore richieda o se, avendo il Venditore sostituito il pezzo difettoso a proprie spese, il Compratore ometta di restituire il pezzo sostituito entro 15 gg dalla richiesta.
12.11 In seguito a regolare denuncia del Compratore, effettuata ai sensi dell'art. 12.8, il Venditore, a propria scelta, dopo essersi accertato dell'esistenza del difetto, potrà: riprendere, sostituire o riparare i pezzi riconosciuti difettosi.
12.12 Qualora le riparazioni o le sostituzioni dovessero essere fatte nel luogo dove la Macchina è installata, le ore di lavoro per la sistemazione del guasto saranno a carico del Venditore mentre le ore di viaggio ed eventuali spese di vitto, alloggio e ore di attesa (con il richiamo che le ore di viaggio e/o attesa sono equiparate alle ore di lavoro) saranno a carico del Compratore e verranno fatturate al Compratore alle condizioni per le prestazioni tecniche del Venditore.
12.13 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.). Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà quindi tenuto, in caso di vizi o difetti di conformità dei Prodotti, unicamente alla sostituzione o riparazione degli stessi alle condizioni previste dal presente articolo, restando esclusa ogni altra sua responsabilità.
In particolare il Compratore non potrà avanzare richieste di risarcimento danni, di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto, di sospensione dei pagamenti e annullamenti di contratti in corso. La garanzia viene meno qualora il Compratore non sia in regola con i pagamenti ed ogni controversia relativa al materiale in garanzia non esime il Compratore dall'obbligo del pagamento. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.
12.14 Il Compratore decade immediatamente dalla garanzia se il Venditore riscontra:
che non sono state rispettate le norme di manutenzione riportate sul manuale d'uso (anche preventiva):
che la Macchina o gli accessori o eventuali attrezzature sono stati utilizzati sopra i limiti tecnici per i quali sono stati forniti;
che il Compratore ha modificato, anche in minima parte, la Macchina o gli accessori o le attrezzature di commessa senza il preventivo benestare scritto del Venditore; che non sono stati ottemperati gli obblighi del Compratore di cui al punto 12.8.
13. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
E' inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai Prodotti, per eventi successivi al passaggio dei rischi al Compratore, ivi compresi eventuali danni a cose (anche quando tali co- se siano parti o elementi accessori della macchina), sarà ad esclusivo carico del Compratore, che terrà indenne il Venditore e che si impegna, altresì, ad assicurare ogni rischio relativo in maniera adeguata, senza diritto di regresso nei confronti del Venditore. Il Compratore dà fin da ora il suo consenso ad essere chiamato in causa in caso di procedimento intentato contro il Venditore per la responsabilità di cui al presente articolo.
14. PRESTAZIONI DI PERSONALE
14.1 Quando sia convenuto tra le parti l'invio di personale del Venditore, questi potrà essere adibito soltanto ai lavori previsti nel contratto.
14.2 Obblighi del Compratore. Il Compratore si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale del Venditore, ed a far sì che questo lavoro possa iniziare immediatamente dopo il suo arrivo in loco e possa proseguire senza interruzione fino al termine. In particolare, ma non solo, il Compratore sì obbliga a:
ultimare tutti i lavori occorrenti, di qualsiasi natura, prima dell'inizio della prestazione da parte del personale del Venditore;
tenere pronti gli allacciamenti (luce, energia, acqua, ecc.) come pure gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento e di trasporto interno: predisporre locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del personale del Venditore nelle vicinanze del posto di lavoro;
predisporre in loco le parti da montarsi, assicurandone una completa protezione; tenere pronto ogni opportuno personale ausiliario; garantire in ogni momento l'incolumità dei tecnici del Venditore.
14.3 Responsabilità per danni
Restano a carico del Compratore i danni causati al o dal personale del Venditore durante la sua permanenza presso il Compratore. Il Compratore stipulerà inoltre a favore del Venditore e/o dei suoi rappresentanti un'adeguata polizza di assicurazione sugli infortuni.
14.4 Spese
Sono a carico del Compratore e saranno pagate direttamente dal Compratore tutte le spese necessarie all'adempimento delle sue obbligazioni, come pure:
• le spese per i viaggi giornalieri del personale del Venditore dall'alloggio al luogo di lavoro.
• le spese per assistenza medica e ospedaliera e per medicine, in caso di malattia o incidente al personale del Venditore.
14.5 Compensi
Salvo diversa pattuizione scritta, il Compratore corrisponderà al Venditore i compensi previsti calcolati alle condizioni per le prestazioni tecniche del Venditore, di volta in volta in vigore, che saranno pagati secondo i termini concordati.
14.6 Verbale di Intervento
Il Compratore firmerà il verbale di intervento tecnico predisposto conformemente al modulo predisposto dal Venditore, al fine del rilievo del lavoro e delle ore di lavoro effettuate. In assenza della firma del Compratore, farà fede inter partes il verbale firmato dal personale dei Venditore.
15. PARTI DI RICAMBIO
15.1 La fornitura di eventuali parti di ricambio sarà effettuata nella quantità minima ed ai costi previsti dal listino del Venditore, purchè tali pezzi siano di facile reperibilltà per il Venditore.
15.2 Le parti dì ricambio saranno quotate secondo il listino prezzi dei ricambiaggiornato.
15.3 Il Venditore non risponde della incompatibilità dl accessori su macchine diverse o modificate dal Compratore stesso.
15.4 Il Venditore si riserva di valutare se dar esecuzione alla fornitura in funzione della Macchina cui verrà destinata. Il Compratore è tenuto a fornire tutte le indicazioni tecniche necessarie.
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16. SOFTWARE FORNITO DAL VENDITORE
16.1 Nel caso in cui la Macchina necessiti per il suo funzionamento di apposito software sviluppato dal Xxxxxxxxx, quest’ultimo lo metterà a disposizione del Compratore, insieme alla Macchina, alle condizioni qui di seguito indicate.
16.2 Il Software, ivi inclusi eventuali successivi aggiornamenti forniti dal Venditore, resta di esclusiva titolarità del Venditore. Il Compratore potrà utilizzarlo, in veste di licenziatario, unicamente per il funzionamento della Macchina con la quale è stato fornito, e non potrà cederlo, divulgarlo o riprodurlo per terzi, né procedere ad alcuna modifica o intervento sullo stesso, se non previa autorizzazione scritta del Venditore.
16.3 Nel caso in cui il pagamento del Software (o della Macchina alla quale il software è destinato) sia dilazionato, il Venditore è autorizzato a concedere l’uso del software per un periodo limitato estendendone la durata in seguito al regolare pagamento della rata dovuta alla scadenza. E’ inteso che nessuna limitazione di questo tipo potrà essere emessa dopo il completo pagamento del prezzo.
17. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non potrà essere ceduto da parte del Compratore senza il consenso scritto del Venditore.
18. ECCESSIVA ONORSITÀ SOPRAVVENUTA
Se per qualsiasi motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l’esecuzione degli obblighi del Venditore sia divenuta – prima della loro esecuzione
– eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20 per cento, il Venditore può richiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.
19. RISERVATEZZA
Il Compratore garantisce al Venditore di mantenere segreto il contenuto tecnologico e il know-how del Venditore e di non divulgare né utilizzare per fini extracontrattuali disegni e/o documentazione tecniche del Venditore di qualsiasi genere, che restano di proprietà del Venditore.
20. CONTROVERSIE
Per ogni controversia derivante dal presente contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro di Vicenza. Resta esclusa la competenza di ogni altro foro anche nei casi di pagamento convenuti a mezzo tratta o ricevuta bancaria o di chiamata in causa per intervento di garanzia.
Emissione Luglio 2020