TRA
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 E L’ETS ACCREDITATO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL VOLONTARIATO CON CONCESSIONE DI SPAZIO IN AMBITO OSPEDALIERO. PERIODO DAL 01/04/2023 – 31/12/2023.
TRA
l’Azienda Sanitaria Locale CN2 (nel seguito A.S.L. CN2) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 02419170044 - nella persona del xxxx. XXXXXX Xxxxxxx, Direttore Generale, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 14-6933, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell’A.S.L. CN2, in via Vida n. 10 ad Alba,
E
l’Ente del Terzo Settore “ ”(nel seguito ETS)
cod. fisc. , nella persona del Legale rappresentante Sig.
cod. fisc. , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa ETS.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo è volto a regolamentare i rapporti tra l’A.S.L. CN2 e l’ETS per quanto concerne i servizi di cui all’istanza di accreditamento e precisamente:
GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL VOLONTARIATO CON CONCESSIONE DI SPAZIO IN AMBITO OSPEDALIERO
L’ETS si impegna a svolgere i suddetti servizi con continuità, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa, degli standard organizzativi e strutturali di legge.
Per lo svolgimento dei suddetti servizi l’ETS ha autocertificato il possesso di adeguata attitudine, così come previsto dall’art. 56, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117..
ART. 2 - REFERENTI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ E MODALITÀ DI COORDINAMENTO
Il Referente dell’ETS, individuato nell’istanza di accreditamento, è responsabile del funzionamento dei servizi oggetto della presente convenzione ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il referente individuato dall’A.S.L. CN2.
Il Referente dell’ETS garantisce la supervisione ed il coordinamento dell’attività svolta dagli operatori dell’ETS ed impartisce loro direttive per il corretto svolgimento dell’attività convenzionata, in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione ed alle indicazioni allo stesso fornite dal referente dell’A.S.L. CN2.
Il coordinamento con le attività istituzionali dell’ASL CN2 è garantito mediante:
- incontro formativo al momento dell’avvio dell’attività, volto a fornire agli operatori dell’ETS conoscenze in ordine al funzionamento ed all’organizzazione del servizio in cui andranno ad operare ed alle procedure/istruzioni operative in uso;
- incontri periodici tra il Referente dell’ETS ed il referente dell’A.S.L. CN2 ed eventuali riunioni di gruppo personale/operatori dell’ETS, volte alla condivisione e definizione di problematiche riscontrate nell’espletamento del servizio ed alla stesura di eventuali procedure/protocolli volti al miglioramento dell’attività svolta.
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ART. 3 – PERSONALE
L’ETS garantisce che i volontari addetti alle attività di cui alla presente convenzione:
- hanno un’età superiore ai 18 anni;
- sono in possesso delle attitudini e dei requisiti morali e fisici per l’espletamento dei servizi che andranno a svolgere;
- sono possesso dei titoli di studio, dell’iscrizione ad albi professionali, ed hanno partecipato a corsi di formazione e di aggiornamento eventualmente previsti dalle leggi vigenti per le attività oggetto di convenzione.
L’ETS garantisce di aver emanato disposizioni atte a garantire il rispetto dei seguenti obblighi da parte dei volontari addetti alle attività di cui alla presente convenzione:
- di attenersi alle indicazioni impartite dal Referente dell’ETS ed alle procedure/istruzioni operative in uso;
- di segnalare tempestivamente - al Referente dell’ETS - qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio;
- di partecipare ai corsi di aggiornamento o addestramento o di formazione che l’A.S.L. CN2 ritenga necessari nel qual caso le giornate saranno conteggiate come attività svolte a favore dell’ASL;
- di agire nel rispetto della privacy, in ottemperanza di quanto disposto dal GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati), e mantenere il segreto professionale sui dati personali e sensibili conosciuti in ragione dell’attività svolta;
- di tenere, durante l’espletamento del servizio, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di interesse della presente convenzione, nonché consoni al comune senso della civica educazione e rispettosi dell’utenza;
- di indossare, durante l’espletamento del servizio, ove previsto, la divisa o capi distintivi dell’Associazione nonché l’apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’ETS ed essere curato nell’immagine della propria persona;
- di rispettare quanto previsto dall’allegato regolamento aziendale.
I volontari dell’ETS impegnati nell’esercizio delle attività convenzionate devono registrare la loro presenza secondo le modalità indicata dal referente dell’A.S.L. CN2.
Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo l’A.S.L. CN2 potrà chiedere all’ETS di allontanare dal servizio i volontari che risultino inadempienti e, se del caso, in relazione alla gravità della condotta, potrà recedere dall’accordo, come precisato al successivo art. 10.
Nel caso di riscontrata inidoneità attitudinale dei volontari adibiti al servizio l’A.S.L. CN2 potrà chiederne all’ETS l’allontanamento.
Nel caso l’ETS si avvalga di personale dipendente o collaboratori, la stessa garantisce che il rapporto con detto personale è regolato dai contratti di lavoro in vigore ed il rispetto delle normative previdenziali e fiscali in materia.
Il personale dipendente o collaboratore nonché i volontari dell’ETS si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia nonché a tutte le prescrizioni di legge relative al periodo emergenziale.
ART. 4 - NATURA DEL RAPPORTO
Il personale dell’ETS a qualunque titolo impegnato nello svolgimento delle attività convenzionate non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’A.S.L. CN2 e risponde dell’operato esclusivamente al referente dell’ETS.
L’A.S.L. CN2 non deve alcun compenso né ad esso né all’ETS, fatti salvi i rimborsi spese di cui al successivo art. 7.
L’attività degli operatori dell’ETS non è in nessun modo sostitutiva di quella del personale dipendente dell’A.S.L. CN2.
ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA’
L’ETS deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi assicurativi di cui all’art. 18 del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, attraverso la presentazione (al momento della presentazione dell’istanza di accreditamento) di fotocopia della polizza assicurativa allo scopo stipulata, ove non già in possesso dell’ASL CN2.
Sono a carico dell’ETS gli eventuali oneri derivanti da danni od infortuni che eccedano massimali assicurati.
Permane a carico dell’ETS ogni responsabilità civile e penale per danni che, in dipendenza dello svolgimento del servizio, possano derivare a persone o cose.
ART. 6 - VIGILANZA SULL’ATTIVITA’
L’A.S.L. CN2 ha la facoltà di vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione; a tal fine, verranno tenute in considerazione segnalazioni di disservizi da parte del referente e degli altri operatori dell’A.S.L. CN2 coinvolti nell’attività convenzionata e degli utenti stessi.
L’A.S.L. CN2 si riserva di effettuare indagini di soddisfazione del servizio erogato dall’ETS, attraverso la somministrazione agli utenti di appositi questionari, formulati con il coinvolgimento dell’ETS.
L’A.S.L. CN2 si riserva di effettuare controlli e verifiche sul corretto utilizzo degli spazi concessi.
ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI
Per il perseguimento delle attività della proposta progettuale di cui alla presente convenzione, l’A.S.L. CN2 mette a disposizione della stessa uno spazio idoneo, condiviso con altre ETS, arredato ad ufficio ed a sostenerne le spese di gestione (pulizia, riscaldamento, energia elettrica).
L’ETS è tenuto a:
− utilizzare lo spazio rispettando rigorosamente i giorni e gli orari assegnati e nelle modalità previste dalla presente convenzione;
− non svolgere attività diversa da quella per la quale lo spazio è stato concesso in uso e a non concedere l’accesso a terzi al di fuori dei volontari indicati in sede di presentazione dell’istanza
− non introdurre alcunché all’interno dei locali, senza previa autorizzazione del referente aziendale
− rispettare nell’uso degli spazi, degli arredi e delle eventuali attrezzature messi a disposizione dall’Azienda le disposizioni che saranno impartite dal referente aziendale e comunque ad evitare ogni condotta che possa arrecare agli stessi danno o nocumento
− assumersi ogni responsabilità per danni causati a persone e a cose durante lo svolgimento della propria attività nello spazio assegnato sollevando l’A.S.L. CN2 da ogni responsabilità in merito.
L’ETS si impegna a presentare al termine della convenzione una relazione scritta sulle attività poste in essere, che indichi il numero degli utenti beneficiari intercettati attraverso l’attività svolta nei locali aziendali.
ART. 8 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, secondo cui “nei confronti dei volontari di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266 (…) si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del presente decreto (….) ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di una organizzazione di un datore di lavoro”, sull’ETS gravano gli obblighi di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 81/08 mentre l’A.S.L. CN2 è tenuta a fornire ai singoli operatori dell’ETS dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l’operatore dell’ETS è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione adottate relativamente alla propria attività e sulle misure utili a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione dell’operatore dell’ETS e le attività che si svolgano nell'ambito della sua organizzazione.
A tal fine l’ETS si impegna a trasmettere al servizio S.P.P. dell’A.S.L. CN2 l’apposito modulo “Dichiarazione ai sensi del X.X.xx. 81” (reperibile nella sezione “Materiale informativo” della pagina web: xxxx://xxx.xxxxx0.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/) debitamente compilato e sottoscritto da ogni volontario adibito al servizio.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Asti, in via esclusiva ed inderogabile.
ART. 10 - DURATA /RECESSO
La presente convenzione ha validità dal 01/04/2023 al 31/12/2023, salva facoltà di rinnovo mediante provvedimento espresso con il consenso dell’ETS.
L’A.S.L. CN2 dispone la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:
− per la perdita dei requisiti al convenzionamento da parte dell’ETS, tra cui la mancata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei tempi di cui all’art. 101, comma 2, del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117
− per fatti gravi o reiterate inadempienze, disguidi o disservizi.
Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall’A.S.L. CN2 per iscritto entro 15 giorni dal loro verificarsi, fissando un termine entro il quale l’ETS dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi o comunque incompatibili con l’ordinamento vigente, l’A.S.L. CN2 ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all’ETS.
L’ETS ha facoltà di recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.
ART. 11 – NORME FINALI
La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.
Per tutte quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELL’ETS
A.S.L. CN2 Alba- Bra
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX
Sottoscritto il Sottoscritto il