REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI
REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI
Categoria | ||
Stato | Bozza X Finale | |
Preparato | Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Ciponte | Data: Marzo 2022 |
Verificato | Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Data: Marzo 2022 |
Approvato da | Commissario Straordinario - Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Data: 04/03/2022 |
Revisione | 01 | |
Data Emissione | 04/03/2022 | |
Decreto | N. 45 del 04/03/2022 |
Introduzione
La tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea riveste notevole importanza nel rapporto intercorrente tra le Istituzioni europee e i singoli Stati membri, con particolare riguardo alla disciplina dei fondi europei. L’atto che ha dato impulso ai processi legislativi, giudiziari ed amministrativi, finalizzati alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione è rappresentato dalla Convenzione del 26 luglio 1995, ratificata dall’Italia con la l. n. 300/2000 ed entrata in vigore il 17 ottobre 2002. Nell’ambito del settore della politica agricola comune, la tutela degli interessi finanziari viene esercitata in più direzioni ed attraverso la cooperazione di vari soggetti istituzionali, tra i quali proprio gli Organismi pagatori.
All’ARCEA, quale Organismo pagatore riconosciuto con D.M. MIPAAF del 15 ottobre 2009, è demandata la cura di tutte le procedure finalizzate al recupero degli importi indebitamente percepiti.
1. Le procedure di recupero
In ordine ai debiti l’O.P. ha, dunque, l’obbligo di:
• procedere al loro recupero, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 3 dell’art. 54 Reg. (UE)
n. 1306/2013 (ovvero nel caso in cui i costi già sostenuti e quelli prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare e nel caso in cui il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato);
• annotare in un Registro dei debitori tutti i crediti prima che questi vengano riscossi (Allegato I lettera E del Reg. UE n. 907/2014) procedendo ad intervalli regolari a monitorare il Registro stesso;
• comunicare alla Commissione specifiche tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati in seguito alle irregolarità (art. 29 lett. f) e g) del Reg. UE n. 908/2014).
Il recupero delle somme può avvenire secondo le seguenti modalità:
• ove sia previsto, come, per esempio nell’ipotesi di revoca di finanziamenti per i quali sia possibile richiedere l’erogazione di una anticipazione sul contributo, mediante escussione delle garanzie prestate, previa richiesta dei dati relativi alle polizze alla Funzione Esecuzione che riferisce prontamente;
• trascorsi 30 giorni dall’escussione della polizza o immediatamente in assenza di garanzia, mediante richiesta al beneficiario di restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento su apposito conto corrente;
Nel caso in cui non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini:
• mediante procedura di recupero in via amministrativa o giudiziaria ovvero mediante riscossione coattiva
con iscrizione a ruolo e affidamento della relativa procedura all’Agenzia delle Entrate – Riscossione con cui l’ARCEA ha stipulato apposita convenzione;
• mediante compensazione effettuata da ARCEA delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al debitore. La previsione della compensazione quale strumento privilegiato per il recupero degli indebiti trova esplicito riconoscimento nella normativa comunitaria all’art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014.
La conclusione della fase di recupero coincide quindi con il recupero coattivo o con lo spontaneo versamento da parte del debitore di quanto integralmente richiesto.
2. PROCEDURA DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO
Nel caso in cui un debito non sia stato compensato o restituito dal beneficiario si verificherà una posizione debitoria attiva. È necessario, quindi, procedere al recupero del debito mediante procedura giudiziaria o amministrativa.
Inizialmente, l’OP richiede il pagamento del debito per via amministrativa, indicando nella diffida ad adempiere la possibilità per il debitore di richiedere la rateizzazione dello stesso, tanto per consentire il pagamento del debito anche a coloro che non abbiano la disponibilità dell’intera somma in unica soluzione. La ratizzazione è ammessa compatibilmente con la tempistica prevista dai regolamenti comunitari per il recupero amministrativo, ovvero 4 anni dalla data di attivazione del recupero (New Case) o 4 anni dalla data del PACA (Old Case) Reg. UE 1306/2013.
Pertanto, saranno ammessi alla rateizzazione anche i debiti per i quali sia già scaduto il termine dei 4 anni, in considerazione del fatto che le somme sono dovute all’Agenzia, ovvero allo Stato membro, che ha subito la rettifica finanziaria prevista dai regolamenti europei.
2.1 PROCEDURA PER LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO – CON POLIZZA FIDEIUSSORIA.
I debitori possono chiedere di essere ammessi alla rateizzazione del debito, previa sottoscrizione di apposita Scrittura Privata nella quale si prevede il riconoscimento dello stesso e l’accettazione del Piano di ammortamento proposto da Xxxxx.
Per i debiti superiori ai €. 10.000,00, la rateizzazione dovrà essere garantita con una apposita polizza fideiussoria, oppure una polizza assicurativa o ancora una garanzia equivalente, di importo pari al 100%
dell’ammontare richiesto in restituzione secondo lo schema previsto da Xxxxx. E’ ritenuto requisito minimo di ricevibilità per le garanzie, l’abilitazione al ramo 15 “Cauzioni” da parte dell'IVASS - per le
Assicurazioni, o in alternativa l’abilitazione da parte di Banca d'Italia per gli Istituti Bancari - tramite consultazione dei siti istituzionali xxx.xxxxx.xx per le Assicurazioni e/o xxx.xxxxxxxxxxxx.xx per le Banche. L’ARCEA valuterà il diritto di accettare polizze fideiussorie sulla base di proprie valutazioni o di indicazioni provenienti da altri O.P. o dall’Organismo di Coordinamento, anche tenendo conto di eventuali aggiornamenti degli appositi Albi IVASS/Banca D’Italia.
La presente procedura dà la possibilità ad Arcea:
• di recuperare il debito contratto dal beneficiario con una tempistica compatibile con le normative comunitarie del recupero in via amministrativa ovvero di recuperare somme già rettificate dall’Unione Europea.
• di riscuotere immediatamente il debito (o il residuo), in via coattiva o tramite escussione, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Sulla scorta dei tempi per la prescrizione del credito (già interrotta tramite la lettera di diffida ad adempiere laddove prevista, nonché in relazione ai tempi per la possibile rettifica finanziaria (procedura fifty/fifty) formula il piano di rateizzazione (comprensivo del calendario delle rate).
Il beneficiario (contraente), produrrà dunque la garanzia secondo il modello reso disponibile dall’Ufficio competente di Arcea.
L’Ente Garante svolge le seguenti attività:
• Compila, gli appositi campi, di propria competenza, con i dati necessari alla validità della garanzia (numero polizza, data inizio validità, dati dell’Ente garante e dell’agente firmatario, sede legale se non indicata su carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);
• Verifica la completezza dei dati, e completa la polizza con luogo, data di sottoscrizione e timbro dell’Ente garante;
• Sottoscrive insieme al contraente la polizza apponendo la firma.
Il contraente trasmetterà la polizza, debitamente completata e sottoscritta dalle parti, all’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Comunitario di Arcea che provvederà:
• Alla verifica della correttezza e completezza della garanzia;
• Ad inserire a sistema “Banca dati Arcea” i riferimenti della polizza fideiussoria;
• A richiedere la conferma di validità della polizza mezzo pec alla Direzione Generale dell’Ente garante.
Una volta acquisita la conferma di validità, provvederà agli adempimenti consequenziali.
Gli aggiornamenti del recupero sulla base dei pagamenti delle varie rate verranno prontamente registrati sul Registro Debitori. In caso di richiesta da parte del beneficiario verrà prodotto un riepilogo che riporta la situazione debitoria aggiornata.
2.2 CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
La Società-Compagnia Assicuratrice /Banca nella persona del legale rappresentante protempore/procuratore speciale/agente/funzionario/ecc. dichiara di costituirsi Fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore di XXXXX, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme dichiarate automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di accertamento del debito e quella di rimborso, fino a concorrenza della somma massima dovuta.
Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da ARCEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.
1. Disciplina generale
La garanzia è disciplinata dalle norme in vigore in materia di intermediari finanziari. Tutte le comunicazioni di ARCEA verso il Fideiussore saranno effettuate all’indirizzo della Direzione Generale della Compagnia/istituto bancario che ha emesso la polizza.
2. oggetto della garanzia
L’oggetto della garanzia è l’integrale pagamento del debito oggetto della rateizzazione ed il contratto di fideiussione deve espressamente prevedere che l’obbligazione del fideiussore si estenda sino all’integrale adempimento dell’obbligazione principale (e non soltanto sino alla scadenza dell’obbligazione principale), di modo che l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non sia soggetta a nessun termine di decadenza (Cass. n. 16836/2015, Cass. n. 8839/2007, Cass. n. 16233/2005; Cass. n. 16758/2002; Cass. N. 16233/2005).
3. Garanzia prestata
Il Fideiussore garantisce ad ARCEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che il beneficiario si è impegnato a restituite con l’accordo di rateizzazione.
4. Richiesta di pagamento
Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 10 giorni dalla data di notifica della diffida ad adempiere derivante dall’inadempimento allo stesso per il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive e comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad ARCEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC.
5. Modalità di pagamento
Il pagamento dell’importo richiesto da ARCEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della stessa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad ARCEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni e interessi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
Tale pagamento avverrà tramite bonifico sul conto corrente intestato ad ARCEA le cui coordinate saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
La garanzia dovrà essere rilasciata con espressa rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato all’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di XXXXX.
7. Efficacia della garanzia
La garanzia deve essere efficace fino allo svincolo disposto da Arcea sulla base di una comunicazione di aggiornamento ed estinzione del debito, tramite apposita richiesta al Fideiussore ed al Contraente.
8. Riduzione della garanzia
Qualora il recupero abbia coperto il 50% dell’ammontare del debito, Arcea può prevedere su richiesta dell’interessato, il rilascio di una certificazione di avvenuto pagamento della metà delle somme dovute
affinché lo stesso possa richiedere all’Ente Garante la riduzione dell’importo garantito. L’Ente garante provvederà al rilascio di una apposita appendice di variazione della polizza originaria.
9. Ultima rata ed estinzione del debito
Per il pagamento dell’ultima rata il beneficiario dovrà contattare Arcea per richiederne l’importo esatto (calcolo finale degli interessi legali ancora da restituire ed eventuali compensazioni intercorse da decurtare). Con il pagamento dell’ultima rata, la posizione debitoria verrà azzerata e il debito potrà considerarsi estinto.
L’Ufficio Contenzioso Comunitario sarà competente di tutta la fase della gestione del recupero e nello specifico:
• verifica e analizza la situazione debitoria del beneficiario
• valuta e analizza il piano di ammortamento del debito
• verifica l’accensione della polizza fideiussoria nonché cura la gestione il monitoraggio e l’escussione della stessa
• Aggiorna la posizione debitoria
• Chiude il procedimento qualora si giunga al recupero totale delle somme.
Il beneficiario potrà estinguere anticipatamente il debito residuo in qualsiasi momento. In tale fattispecie verrà computata per intero la somma capitale residua e verranno detratti gli interessi non ancora maturati. Le rate dovranno essere pagate entro e non oltre il primo giorno del mese tramite bonifico bancario intestato a Arcea presso BCC CALABRIA - IBAN: XX00X0000000000000000000000, indicando nella causale del versamento: “Piano di rateizzazione Arcea – nome e cognome (C.F. …)” e la relativa quietanza di pagamento del bonifico dovrà essere inviata mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
2.3 PROCEDURA PER LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO – SENZA GARANZIA FIDEIUSSORIA
La presente procedura dà la possibilità di estinguere i debiti di importo inferiore a €. 10.000,00 in un lasso di tempo compatibile con la procedura fifty/fifty e comunque 12 mesi prima del termine massimo previsto per il recupero dettato dalla normativa europea.
Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere con l’Agenzia una Scrittura Privata per la rateizzazione del Debito.
Arcea, ricevuta la richiesta di rateizzazione, sulla scorta dei tempi per la prescrizione del credito (già interrotta tramite, laddove prevista, la lettera di diffida ad adempiere), nonché in relazione ai tempi per la possibile rettifica finanziaria (procedura fifty/fifty), comunica l’accettazione della richiesta e formula il piano di rateizzazione (comprensivo del calendario e delle rate).
L'importo rateizzabile è rappresentato necessariamente dall'intero debito esposto nella comunicazione inviata al beneficiario comprensivo di interessi maturati alla data di sottoscrizione dell’accordo.
Il numero di rate può variare in relazione alla tempistica dettata dalla normativa UE.
Il piano di ammortamento è calcolato con il metodo c.d. francese, ovvero rate di importo fisso con una quota decrescente di interessi e crescente di capitale.
Il tasso di interesse applicato è il tasso legale vigente al momento di consegna del piano di ammortamento. Qualora il beneficiario non provveda nei termini al pagamento di due rate anche non consecutive o vi provveda in misura parziale, lo stesso decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un’unica soluzione.
In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione Arcea intima il beneficiario, a mezzo pec, il pagamento entro 30 giorni.
Decorso inutilmente tale periodo, il recupero dell’ammontare residuo viene attivato in via coattiva mediante procedura giudiziaria e/o iscrizione a ruolo, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. La prima rata deve essere versata entro il primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione della Scrittura Privata.
Le rate successive dovranno essere pagate entro e non oltre il primo giorno di ogni mese.
I termini di versamento ricadenti sabato o giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo utile.
3 PROCEDURA
L’istanza di rateizzazione, redatta secondo un modello predisposto da Xxxxx, sarà compilata e presentata dall’interessato all'Ufficio Arcea competente a mezzo pec o tramite consegna all’Ufficio protocollo.
In essa saranno riportati i seguenti dati:
• i dati personali del rappresentante legale della società nonché quelli della società stessa;
• i dati della comunicazione/ordinanza – ingiunzione, il cui importo si chiede di rateizzare ed il numero delle rate in cui si chiede di ripartire il debito;
• i motivi di obiettiva difficoltà per cui non si può procedere al pagamento in unica soluzione, allegando eventualmente la documentazione atta a dimostrare una precaria situazione reddituale e/o di temporanea carenza di liquidità.
Una volta presentata e accettata l’istanza, ARCEA provvederà ad aprire un Procedimento di istruttoria:
• Predisposizione del piano di rateizzazione
• Istruttoria polizza fideiussoria (ove prevista)
• Predisposizione e sottoscrizione dell’Accordo
Gli atti della procedura vengono approvati dal dirigente dell’UCC con apposita determina.
Arcea, previa corresponsione della quietanza della prima rata e di quelle successive, provvede ad aggiornare la relativa posizione debitoria con l’incameramento delle somme versate.
In caso di richiesta da parte del beneficiario verrà prodotto un riepilogo che riporta la situazione debitoria aggiornata.
Per il pagamento dell’ultima rata il beneficiario deve contattare Arcea per richiederne l’importo esatto (calcolo finale degli interessi legali ancora da restituire ed eventuali compensazioni intercorse da decurtare). Con il pagamento dell’ultima rata, la posizione debitoria verrà azzerata e il debito potrà considerarsi estinto. In caso di richiesta da parte del beneficiario verrà prodotta una attestazione di avvenuto recupero del debito.
3.1 COMPENSAZIONE
Durante il periodo di vigenza della rateizzazione possono intervenire pagamenti da parte di ARCEA nei confronti dei medesimi beneficiari. In tal caso l’Agenzia procederà al recupero delle somme oggetto di pagamento mediante la compensazione automatica a detrazione dal debito complessivo. L’Agenzia provvederà, in tale fattispecie ed a cadenza trimestrale, al ricalcolo della sorte capitale dovuta e degli interessi e, di conseguenza, alla rimodulazione del piano di rateizzazione.
I beneficiari ammessi alla rateizzazione con polizza fideiussoria possono richiedere di rendere i loro crediti non compensabili; in tal caso verranno accreditati i pagamenti delle domande presentate e non si otterrà la riduzione del debito.
4. DURATA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE
Il piano di ammortamento è calcolato con il metodo c.d. francese, ovvero con rate di importo fisso con una quota decrescente di interessi e crescente di capitale.
Il tasso di interesse applicato è il tasso legale vigente al momento di consegna del piano di ammortamento.
4.1 RATEIZZAZIONE PER DEBITI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DEL FIFTY/FIFTY
La presente procedura dà la possibilità di estinguere il debito in un lasso di tempo compatibile con la procedura fifty/fifty e comunque 12 mesi prima previsti dal termine massimo per il recupero dettato dalla normativa europea.
Il beneficiario potrà concordare con l’Agenzia il numero minimo di rate. Il numero massimo delle rate ammissibili viene determinato dall’UCC in forza dei tempi residui rimasti per il recupero del debito in via amministrativa, detratti 12 mesi che, a titolo precauzionale, l’ARCEA si riserva per attivare il recupero in ipotesi di inadempimento agli obblighi derivanti dalla rateizzazione.
4.2 RATEIZZAZIONE PER DEBITI CHE HANNO SUPERATO L’ARCO TEMPORALE FIFTY/FIFTY O CON SCADENZA IMMINENTE
È ammesso il ritardo nel pagamento di una sola rata, che dovrà comunque essere saldata entro il termine finale del piano di rateizzazione.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale di cui in premessa, con escussione totale della polizza fideiussoria, ove prevista, dell’importo residuale del debito, ovvero con l’attivazione del recupero in via coattiva.
Spett.le Arcea
……………… xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
OGGETTO: Richiesta di rateizzazione.
Il sottoscritto ......................................... C.F. ............................................ nato a il
.......................... e residente .......................................... via ...............Tel..........e-mail...................,….
in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta/società:.................... ..C.F./p.IVA.....................
CHIEDE
⮚ La rateizzazione della somma iscritta a debito nel Registro Debitori
Ammontare del debito pari a Euro… di cui alla Comunicazione Arcea prot. n.
…………. del …………………..:
per motivi di gravi difficoltà finanziarie. Con Osservanza
In fede
Allegati:
- Documento di riconoscimento in corso di validità
- Documentazione reddituale comprovante la situazione di difficoltà
ALLEGATO 2
Scrittura privata per la rateizzazione del debito
La presente scrittura privata afferente la rateizzazione del debito, redatta in duplice originale ad avere unico effetto di legge viene stipulata
TRA
ARCEA, nella persona di ….. in qualità di …….ed operante in conformità……..
E
Sig. …… nato a ……il ……. residente …….C.F. …………..P.IVA 1.Estremi del documento
di riconoscimento, domicilio telematico (pec)
******************************
PREMESSO che
il sig./ la sig.ra , nato/a a
il / / , e domiciliato/a in ,
,
c.f. è beneficiario di erogazioni PAC ed è.iscritto nel Registro Debitori (natura del debito)………….
il beneficiario/a è moroso dell’importo di €
stante l’omesso pagamento parziale dei corrispettivi dovuti a titolo di (richiesta di restituzione/ingiunzione o altro)………….
A fronte del debito iscritto nel registro debitori……….(natura del debito), il beneficiario ha richiesto ad ARCEA di essere ammesso alla rateizzazione e l’Agenzia, ritenuta la richiesta conforme alle norme regolamentari adottate dalla medesima ha accettato tale richiesta, ai patti e condizioni sotto indicate.
Le parti, come sopra costituite, con la presente scrittura riconoscono e concordano quanto segue:
1. La rateizzazione di cui al presente atto viene sottoscritta in conformità a quanto stabilito dal regolamento per la rateizzazione dei debiti, approvato dal Commissario Straordinario di ARCEA con il decreto n. 43 del 01/03/2022 che il beneficiario dichiara di aver letto e condiviso.
2. il beneficiario riconosce di essere debitore della somma pari a …….. Detta somma è ad oggi certa, liquida ed esigibile;
3. La presente scrittura privata non costituisce novazione o transazione del credito;
4. il beneficiario si impegna a pagare il succitato debito secondo il piano di ammortamento in allegato al presente accordo costituito da rate fisse con importi decrescenti di interessi e crescenti di capitale (metodo francese); il piano di rateizzazione è composto da n……di rate……mensili;
5. ( solo per i debiti di importo superiore a diecimilaeuro) il beneficiario per poter usufruire della rateizzazione ha stipulato polizza fideiussoria a garanzia dell’intero debito che ha depositato presso l’Agenzia con nota prot. La polizza verrà svincolata al recupero totale del debito, su richiesta del
beneficiario con possibili svincoli parziali per come indicato nel regolamento ARCEA;
6. Il beneficiario potrà estinguere anticipatamente il debito residuo in qualsiasi momento. In tale fattispecie verrà computata per intero la somma capitale residua e verranno detratti gli interessi non ancora maturati. La polizza verrà svincolata entro 30 giorni dal recupero totale del debito residuo.
7. Le rate dovranno essere pagate entro e non oltre il primo giorno del mese tramite bonifico bancario intestato bancario intestato a Arcea…presso BCC CALABRIA - IBAN: XX00X0000000000000000000000, indicando nella causale del versamento: “Piano di rateizzazione Arcea – nome e cognome (C.F. …)”e la relativa quietanza di pagamento del bonifico dovrà essere inviata mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. È ammesso il ritardo nel pagamento di una sola rata, che dovrà comunque essere saldata entro il termine finale del piano di rateizzazione.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale di cui in premessa, con escussione parziale o totale della polizza fideiussoria, ove stipulata, dell’importo residuale del debito;
8. Qualora durante il periodo di vigenza della rateizzazione intervengano pagamenti da parte di ARCEA nei confronti dei medesimi beneficiari, l’Agenzia procederà al recupero delle somme oggetto di pagamento mediante la compensazione automatica a detrazione del debito complessivo. In tali fattispecie, a cadenza trimestrale, verrà effettuato un ricalcolo della sorte capitale dovuta e degli interessi con consequenziale rimodulazione del piano di rateizzazione.
OVVERO (per le rateizzazioni garantite da polizza fideiussoria) I beneficiari ammessi alla rateizzazione con polizza possono richiedere di rendere i loro crediti non compensabili; in tal caso verranno accreditati i pagamenti delle domande presentate e non si otterrà la riduzione del debito.
9. Il beneficiario prende atto che il riconoscimento e la corresponsione dell’importo quantificato in questa sede non comporterà l’annullamento della posizione debitoria nel pertinente Registro collegata alle domande di pagamento delle indebite percezioni;
10. Il beneficiario prende atto e per questo accetta le condizioni della presente mediazione –
11. A tutti gli effetti di legge e per ogni eventuale lite scaturente dal presente atto, le parti dichiarano che la competenza esclusiva è quella del foro di Catanzaro.
Firma Firma
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sig. [cognome e nome] approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto Firma
Allegato 3
(Carta intestata della Banca/Assicurazione)
Garanzia tipo (Rateizzazione Debiti)
POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LA COPERTURA DEL DEBITO ISCRITTO REGISTRO DEBITORI.
La presente garanzia, conforme al Manuale ……….., riporta tutte le informazioni necessarie all’attivazione della garanzia/polizza fideiussoria stessa, la cui sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati.
Dati di riferimento
Importo complessivo del debito………….……
Id. Posizione debitoria………………..
Annualità del debito..
Frontespizio ( da compilare a cura dell’Ente garante)
Garanzia/polizza fideiussoria | Numero………………………………………………………. |
Inizio di validità garanzia | Data decorrenza validità……………………………………. |
Tipologia del Contratto | polizza/garanzia fideiussoria finalizzata alla copertura della posizione debitoria iscritta nel Registro Debitori ARCEA |
Fideiussore /Ente garante (Compagnia assicurativa o Banca) | Denominazione Partita Iva |
Sede Legale in cap. via n. civ. Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in……………………………………… | |
cap. via n. civ. | |
Tel Fax e-mail PEC | |
Registro Imprese di N° REA | |
Sede Filiale/Agenzia: in cap. via n. civ. | |
Tel Fax e-mail PEC | |
Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale (autorizzato alla firma della presente garanzia): Sig. C.F. | |
Luogo e data di nascita | |
Per la banca: Codice ABI Codice CAB | |
Per la Compagnia assicuratrice: deve essere iscritta all’Albo istituito presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Xxxx Xxxxxxxx. |
Dati di riferimento
Importo complessivo del debito………….……
Id. Posizione debitoria………………..
Annualità del debito..
PREMESSO
Cognome (o ragione sociale) Nome CUAA Partita IVA Data di nascita
Comune di nascita Provincia: Residenza o sede legale:
Indirizzo: N. civico: Comune: Provincia: CAP PEC
Registro imprese di Numero R.I. Rappresentante legale:
Cognome
Nome CUAA
Tipo di rappresentanza (Xxx.xx Unico, Xxx.xx Delegato Presidente, Procuratore ecc):
Data di nascita
Comune di nascita Provincia: Indirizzo: N. civico: Comune: Provincia: CAP
ha chiesto all’Organismo Pagatore ARCEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), con la domanda indicata a margine, la rateizzazione del debito
Dati di riferimento
Importo complessivo del debito………….……
Id. Posizione debitoria………………..
Annualità del debito..
Prestazione garantita | Importo del Debito € ; (in lettere) Importo Garantito € , (in lettere) pari al 100 % dell’ammontare della somma consolidata e definita debito. Scadenza: integrale pagamento del debito oggetto della rateizzazione, ovvero sino all’integrale adempimento dell’obbligazione principale |
b) che detta copertura è subordinata alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Euro , pari al 100% del debito;
c) che qualora risulti accertato il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, l’Arcea provvederà all’immediato incameramento, tramite escussione, delle somme corrispondenti al debito residuo;
d) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione e presa d’atto del piano di Rateizzazione allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente polizza, fino all’integrale pagamento del debito oggetto della rateizzazione, ovvero fino all’integrale adempimento dell’obbligazione principale
e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore e l’OP ARCEA nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si danno per non opponibili ad ARCEA.
ARCEA – Ufficio Affari Legali e del Contenzioso Comunitario
Dati di riferimento
Importo complessivo del debito………….……
Id. Posizione debitoria………………..
Annualità del debito..
CIO’ PREMESSO
La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, nell’interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come ARCEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme corrisposte secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti:
- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell’importo non dovuto a quella di rimborso.
Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da ARCEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste da ARCEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo punto 5.
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
1. Disciplina generale
La garanzia è disciplinata dalle norme in vigore in materia di intermediari finanziari. Tutte le comunicazioni di ARCEA verso il Fideiussore saranno effettuate all’indirizzo della Direzione Generale della Compagnia/istituto bancario che ha emesso la polizza.
2. oggetto della garanzia
L’oggetto della garanzia è l’integrale pagamento del debito oggetto della rateizzazione ed il contratto di fideiussione deve espressamente prevedere che l’obbligazione del fideiussore si estenda sino all’integrale adempimento dell’obbligazione principale (e non soltanto sino alla scadenza dell’obbligazione principale), di modo che l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non sia soggetta a nessun termine di decadenza (Cass. n. 16836/2015, Cass. n. 8839/2007, Cass. n. 16233/2005; Cass. n. 16758/2002; Cass. N. 16233/2005).
3. Garanzia prestata
Il Fideiussore garantisce ad ARCEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che il beneficiario si è impegnato a restituite con l’accordo di rateizzazione.
4. Richiesta di pagamento
Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 10 giorni dalla data di notifica della diffida ad adempiere derivante dall’inadempimento allo stesso per il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive e comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad ARCEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC.
5. Modalità di pagamento
Il pagamento dell’importo richiesto da ARCEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta,
senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad ARCEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni e interessi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
Tale pagamento avverrà tramite bonifico sul conto corrente intestato ad ARCEA le cui coordinate saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
La garanzia dovrà essere rilasciata con espressa rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato all’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di XXXXX.
7. Efficacia della garanzia
La garanzia deve essere efficace fino allo svincolo disposto da Arcea sulla base di una comunicazione di aggiornamento ed estinzione del debito, tramite apposita richiesta al Fideiussore ed al Contraente.
8. Riduzione della garanzia
Qualora il recupero abbia coperto il 50% dell’ammontare del debito, Xxxxx può prevedere su richiesta dell’interessato, il rilascio di una certificazione di avvenuto pagamento della metà delle somme dovute affinché il beneficiario possa richiedere all’Ente Garante la riduzione dell’importo garantito. Lo stesso ente garante provvederà al rilascio di una apposita appendice di variazione della polizza originaria.
9. Ultima rata ed estinzione del debito
Per il pagamento dell’ultima rata il beneficiario dovrà contattare Arcea per richiederne l’importo esatto (calcolo finale degli interessi legali ancora da restituire ed eventuali compensazioni intercorse da decurtare). Con il pagamento dell’ultima rata, la posizione debitoria verrà azzerata e il debito potrà considerarsi estinto.
ARCEA – Ufficio Affari Legali e del Contenzioso Comunitario
Dati di riferimento
Importo complessivo del debito………….……
Id. Posizione debitoria………………..
Annualità del debito..
10. Foro competente.
In caso di controversie fra ARCEA e Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Catanzaro.
Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell’articolato completo del contratto. | |
Data Luogo sottoscrizione: | |
Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore | Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale |
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle “Condizioni generali della Garanzia”, in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 riportati nella presente garanzia. | |
Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore | Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale |
Allegato 4
CHECK LIST DELLA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA GARANZIA FUNZIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO COMUNITARIO
ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SULLA POLIZZA COLLEGATA AL BENEFICIARIO NOME …COGNOME C.F. - RATEIZZAZIONE DEBITO –
Controlli | |||
Tipo controllo | Positivo | Negativo | |
Verifica corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario con i dati identificativi della garanzia. | |||
Verifica presenza della polizza fideiussoria in originale e della relativa conferma di validità. | |||
Verifica idoneità dell’Ente Garante. | |||
Verifica presenza delle firme dei sottoscrittori della garanzia. | |||
Verifica conformità garanzia al modello adottato dall’OP (Regolamento – Procedura rateizzazione del Debito – decreto n……del …….). | |||
Verifica congruità importo della polizza con l’importo del debito da garantire (100%) | |||
Verifica della data di decorrenza di validità della garanzia. | |||
Verifica della scadenza garanzia (Durata iniziale/Durata finale). | |||
Note: |
Luogo Data
Istruttore
Revisore
Dirigente