Contract
Accordo tra Regione Xxxxxx-Romagna, ATERSIR e UISP Xxxxxx-Romagna finalizzato all’elaborazione di proposte ed idee progettuali mirate alla sostenibilità ambientale delle attività sportive con particolare riferimento ai temi dell’educazione alla sostenibilità, delle politiche integrate nelle aree protette, degli acquisti verdi, della prevenzione e del recupero dei rifiuti e del risparmio delle risorse in generale.
T R A
la Regione Xxxxxx-Romagna, con sede in Bologna, rappresentata dall’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna Xxxxx Xxxxxxx, di seguito Regione;
E
l’Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con sede in Bologna, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx, di seguito ATERSIR;
UISP Xxxxxx-Romagna, con sede in Bologna, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxx, di seguito UISP E.R.;
Visti
- la Direttiva 2008/98/CE che stabilisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti privilegiando in via prioritaria la prevenzione ed il recupero;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la propria deliberazione n 103 del 3 febbraio 2014 concernente l’adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 13 “Norme in materia di sport”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 28 “Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione”;
- la delibera n. 91 del 02 ottobre 2012 “Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Xxxxxx-Romagna ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28 (Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione)”;
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità che ha tra le aree di lavoro il turismo, con l’obiettivo generale di valorizzare e rendere sostenibile un settore chiave per l’economia italiana;
Considerato che
il suddetto Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede tra l’altro:
- all’art. 178 che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- agli art. 179 e 180 che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti in particolare mediante la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti;
- all'articolo 206 che le Autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; per la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; per la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
la Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 23 prevede all’art. 1, c. 4 che la Regione e gli Enti locali perseguano, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, realizzando, a tal fine, politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all'articolo 179 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della Direttiva 2008/98/CE;
la Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 13 prevede all’art.1, c.3 che la Regione favorisca l'integrazione delle politiche sportive, con quelle turistiche e culturali, economiche ed i relativi interventi in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilità ed il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
ed infine che la ratio della Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 28 “Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione” è quella di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale negli acquisti delle amministrazioni pubbliche del territorio.
Preso atto che
- dai percorsi di partecipazione e consultazione al PRGR è emersa l’opportunità di coinvolgere il mondo dell’associazionismo, che svolge importanti funzioni e attività con ricadute significative in termini d’impatto ambientale, per attuare politiche efficaci per la riduzione dei rifiuti;
- oltre ai settori economici anche i settori regionali che si occupano di gestire servizi di rilievo sociale e culturale hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma;
Considerato che
- il PRGR adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 103/2014 contiene specifiche azioni per la prevenzione della produzione e il recupero dei rifiuti ed individua negli accordi volontari settoriali uno strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- il mondo dello sport è in grado fornire un contributo rilevante alle politiche ambientali regionali, sia riducendo l’impatto ambientale delle proprie attività (organizzazioni di manifestazioni, gestione di impianti) sia diffondendo tra i numerosi cittadini che prendono parte o assistono alle iniziative sportive principi di sostenibilità ambientale e stili di vita più consapevoli;
Xxxxxxxxx la necessità di sostenere le iniziative che agevolano il recupero e la prevenzione nella produzione di rifiuti e il risparmio di risorse in generale nei vari settori di attività anche attraverso meccanismi di semplificazione e/o agevolazioni tariffarie;
Ravvisata inoltre la necessità di dialogare con associazioni e società appartenenti al mondo dello sport in quanto principali affidatari, sulla base di rapporti contrattuali derivanti da procedure di evidenza pubblica, della gestione degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni;
Preso atto che ATERSIR è l’Agenzia Territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione;
Considerato che:
- la Regione Xxxxxx-Romagna, per conseguire le finalità del PRGR, intende definire accordi con attori che possono svolgere un ruolo rilevante nella prevenzione e nella corretta gestione dei rifiuti fra cui rientrano anche le associazioni sportive;
- UISP ha manifestato alla Regione Xxxxxx-Romagna la volontà di sottoscrivere un accordo per la promozione della sostenibilità ambientale delle attività sportive;
Atteso che UISP è l’“associazione sport per tutti” che ha l'obiettivo di sviluppare la cultura dello sport in modo innovativo. Fra le iniziative più innovative vi è la volontà di offrire alle pubbliche amministrazioni modelli di sostenibilità ambientale degli eventi cui fare riferimento che tengano in considerazione lo studio dell'impatto ambientale delle manifestazioni, la riqualificazione urbana, la riconversione energetica degli impianti sportivi, la gestione delle risorse naturali, gli acquisti verdi, la riduzione e la raccolta differenziata dei rifiuti;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di Accordo nella formulazione di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo
Art. 1 Finalità e Obiettivi
1. I soggetti firmatari del presente Accordo, concordano sulla necessità di individuare ed attuare proposte ed idee progettuali mirate alla sostenibilità ambientale delle attività sportive che si svolgono sul territorio della Regione Xxxxxx-Romagna;
2. Gli obiettivi perseguiti dal presente accordo sono:
a) promuovere la prevenzione e il recupero dei rifiuti tramite il coinvolgimento del mondo dello sport e delle associazioni sportive dell’Xxxxxx Xxxxxxx;
b) promuovere l’educazione ambientale tramite opportune campagne di sensibilizzazione condivise anche individuando eventi specifici di particolare rilevanza;
c) migliorare le performance ambientali nell’organizzazione degli eventi e nella gestione degli impianti sportivi dell’Xxxxxx Xxxxxxx, con particolare attenzione alla diffusione del Green Procurement.
Art. 2 Oggetto
1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi previsti per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, di seguito specificati:
a) diffusione sul territorio regionale di eventi sportivi organizzati e realizzati con un minor impatto ambientale, in particolare con una corretta gestione dei rifiuti;
b) promozione di una campagna condivisa per specifici eventi esemplificativi e rappresentativi del rapporto sport/ambiente e territorio con particolare attenzione alle aree protette a partire da progetti regionali quali Alta Via dei Parchi e Ciclovie dei parchi;
c) condivisione tecnica e adozione a livello territoriale sia di linee guida sugli eventi sostenibili che sugli acquisti verdi e condivisione di azioni che possano valorizzare le performance ottenute dalle associazioni sportive che organizzano eventi;
d) promozione di iniziative formative e informative sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio di risorse in generale, con particolare attenzione ai diversi tipi di impianto e alle diverse forme di convenzione che regolano la gestione degli impianti sportivi di interesse pubblico; le iniziative promosse porranno particolare attenzione all’aspetto relativo alla riduzione della produzione dei rifiuti nelle strutture.
2. Per dare attuazione agli impegni generali del presente Accordo, gli interventi di cui al comma 1 saranno oggetto di specifici progetti sperimentali, per la cui elaborazione ed attuazione verranno coinvolti attivamente i soggetti responsabili della gestione di eventi e di infrastrutture sportive nonché gli Enti Locali proprietari.
Art. 3 Quadro economico
La sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale e degli altri soggetti firmatari.
Gli interventi puntuali verranno definiti nei progetti sperimentali di cui all’art. 2 comma 2, che conterranno anche la ripartizione degli eventuali oneri derivanti dall’attuazione degli interventi stessi a carico delle parti sottoscriventi.
Art. 4 Impegni delle parti
La Regione Xxxxxx-Romagna si impegna a:
- promuovere l’attuazione del presente Accordo coordinando le attività del comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’articolo 5;
- coadiuvare e supportare l’individuazione di una serie di misure per la valorizzazione delle prestazioni delle associazioni sportive;
- fornire supporto tecnico normativo nello sviluppo delle indicazioni gestionali di cui alla lettera b) dell’art.2;
- fornire supporto a progetti sperimentali e di comunicazione;
- divulgare, mediante i propri canali di comunicazione, le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell’Accordo;
- supportare la campagna di comunicazione mettendo a disposizione il format grafico e gli strumenti di visibilità necessari.
ATERSIR si impegna a:
- promuovere iniziative, nei confronti degli enti locali, volte a favorire, nell’ambito degli atti di regolamentazione, l’assunzione di forme di sgravio rese disponibili dalla normativa, a sostegno di azioni rivolte alla prevenzione ed al recupero dei rifiuti, traducibili in una diminuzione di costi a carico della collettività;
- fornire supporto tecnico normativo nello sviluppo delle indicazioni gestionali di cui alla lettera b) dell’art.2;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell’Accordo;
- partecipare al comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art.5.
UISP E.R, si impegna a:
- Promuovere fra i propri associati l’attuazione delle iniziative individuate;
- fornire supporto tecnico normativo nello sviluppo delle indicazioni gestionali di cui alla lettera b) dell’art.2
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione i risultati ottenuti e i materiali prodotti;
- comunicare al comitato di attuazione e monitoraggio i risultati delle singole azioni intraprese secondo la frequenza e le modalità stabilite dal comitato stesso;
- partecipare al comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art.5.
Le Parti si impegnano altresì a promuovere i progetti sperimentali di cui all’art.2, da proporre ai vari soggetti del mondo dello sport e delle associazioni sportive o a valutare proposte progettuali da questi ultimi elaborate, in coerenza con gli obiettivi del presente Accordo. Per la definizione dei progetti sperimentali verranno istituiti gruppi di lavoro tematici, che vedranno la partecipazione dei soggetti interessati di volta in volta coinvolti. I gruppi di lavoro si impegneranno a comunicare al comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art.5 i risultati delle singole azioni intraprese secondo la frequenza e le modalità stabilite dal comitato stesso
Art. 5
Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo
1. Per fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire, con provvedimento del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo della Regione, un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da almeno un rappresentante del Servizio Rifiuti e Bonifica Siti, un rappresentante del servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, un rappresentante del Servizio Parchi e Risorse Forestali e un rappresentante degli altri Enti sottoscrittori.
2. I compiti del Comitato sono:
- definire e coordinare gli interventi previsti dall’art.2;
- valutare le proposte progettuali di cui all’art.2, comma 2, dal punto di vista tecnico e della coerenza con gli obiettivi dell’Accordo;
- monitorare l’attuazione dell’Accordo, in particolare il rispetto della tempistica nella realizzazione degli interventi, l'efficacia degli stessi in relazione agli obiettivi del presente Accordo, nonché il contributo degli interventi attuati al miglioramento ambientale;
- definire criteri e modalità di raccolta, mediante l’utilizzo di appositi indicatori, dei dati necessari al monitoraggio degli interventi.
Art. 6 Durata dell’accordo
Il presente Accordo ha una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 3 anni su espressa volontà delle parti da comunicare alla Regione entro 6 mesi dalla scadenza.
Art.7
Oneri fiscali e spese
Il presente atto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
Le spese di bollo sono a carico dei soggetti che sottoscrivono l’accordo con ripartizione in parti uguali. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Per la Regione Xxxxxx-Romagna
L’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna
Per l'Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
Il Presidente
Per UISP Xxxxxx-Romagna
Il Presidente