SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
Bando d’asta pubblica per l’assegnazione di nuove tombe di famiglia, composte da loculi e cellette con area antistante, già realizzate in complessi di sepolture a tumulazione ordinaria nei cimiteri Monumentale e Sassi di Torino
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
CONCESSIONE 99/LE DI SEPOLTURA DI FAMIGLIA _ DESTINATO DAL COMUNE DI TORINO A
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra la CITTA’ DI TORINO – Piazza Palazzo di Città n.1 – codice fiscale 00514490010 – rappresentata dal sig.
, domiciliato per carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presenta atto nella sua qualità di tale nominato con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento ……………………… ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del……
e il/la sig./sig.ra nato/a a ………… il ………………e residente a ………..
via ………..codice fiscale …………. Il quale dichiara di essere di stato ;
Premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale del 19/04/2005 n. 56/2005 mecc. N. 2004-09386/040 esecutiva dal 2/05/2005 la Città di Torino ha affidato alla AFC Torino S.p.A. la gestione dei Servizi Cimiteriali e dei beni patrimoniali e strumentali e approvando lo schema di contratto di servizio.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/04/2015 n. 32 mecc. 2015 01218/064 contenente gli indirizzi per la concessione di nuove tipologie di tombe di famiglia – approvazione lottizzazione
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 00818 dell’ 8 aprile giugno 2019, che ha modificato parte di tali indirizzi e della determinazione dirigenziale di AFC Torino spa n. …………. del …….. 2019, è stata indetta una procedura per l’assegnazione della concessione novantanovennale di sepolture private di proprietà comunale, in nome e per conto della Città di Torino ai sensi del contratto di servizio sopra citato
Con la determinazione n in data mecc è stata approvata la concessione a il/la sig./sig.ra
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
La Città di Torino, come sopra rappresentata, concede al/alla sig./sig.ra la sepoltura n , come meglio risulta sopra individuata in base alla planimetria allegata al presente contratto per farne parte integrante .
L’area pertinenziale della sepoltura di famiglia [ove presente] dovrà essere adibita esclusivamente al compimento degli atti di devozione e di memoria verso i defunti ivi sepolti con divieto di realizzazione di ulteriori sepolture.
Articolo 2 – Durata
La concessione è rilasciata a tempo determinato, per la durata di anni 99 (novantanove) dalla data del presente atto, con possibilità di rinnovo in base alle norme ed alle condizioni che saranno in allora vigenti.
Art. 3 – Canoni e quietanze
La concessione è rilasciata a fronte del canone di € oltre I.V.A. 10%, interamente versato dal/la concessionario/a alla AFC Torino S.p.A. come indicato dalla predetta determinazione n. , in cui si precisa che il pagamento è stato regolarizzato da AFC Torino con fattura n. del .
Art. 4 – Agibilità, Autorizzazioni e Nuove Opere
La presente concessione dà diritto ad usare per una capienza complessiva di loculi di fascia il tutto come specificato della sopra citata determina dirigenziale.
Si specifica inoltre che la sepoltura è agibile, come risulta dalla determina dirigenziale; il manufatto potrà essere utilizzato a partire dalla data di stipula del presente atto di concessione.
Eventuali modifiche allo stato di fatto limitatamente alle intestazioni ed a particolari tipologie di opere devozionali a corredo del sepolcro dovranno essere formulate nel rispetto del Regolamento comunale per il servizio Mortuario e dei Cimiteri n. 264.
Art. 5 – Iscrizioni e arredi
Il/La/i concessionario/a/i è tenuto/a a provvedere alla presentazione di istanza per l’apposizione di iscrizioni identificativa esterne al manufatto.
Il/La/i concessionario/a/i ha inoltre facoltà in ogni momento di porre istanza per l’esecuzione di opere di posa di ulteriori iscrizioni o arredi sulla sepoltura, ovvero sull’area pertinenziale assegnata nel rispetto del Regolamento comunale per il servizio Mortuario e dei Cimiteri n. 264.
Gli interventi di cui sopra sono soggetti a preventiva autorizzazione della Città da assumersi secondo la normativa vigente al momento della richiesta.
Art. 6 – Termini di realizzazione
Si richiama la normativa tutta che regolamenta e disciplina le sepolture private, in particolare quella contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (si richiamano in particolare gli articoli dal 90 al 95), nonché il Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri n. 264 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1999, n. 205/99 (meccanografico n. 1999-06143/040) esecutiva dal 15 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare gli articoli dal 55 al 70.
Per quanto riguarda le modalità ed i termini di costruzione e sistemazione delle opere, nonché per la decadenza della concessione, si richiamano le norme contenute negli artt. 59 e 69 del citato Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri.
Art. 7 – Obblighi
La concessione è subordinata, altresì, oltre all’osservanza del predetto Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri, anche al rispetto di tutte le norme, istruzioni e tariffe di qualsiasi natura emanate o emanande in materia di servizi mortuari, di cimiteri e di polizia mortuario e così pure alle disposizioni risultanti dal presente atto.
In particolare si richiamano le seguenti disposizioni:
- L’ingresso delle salme è regolato dall’art. 61 del Regolamento citato;
- E’ fatto obbligo al/alla concessionario/a di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura (art. 57), salvo per quanto concerna le parti comuni del Complesso che ospita la Tomba di famiglia che rimane a carico del Gestore cimiteriale;
- Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri, disposte dal/la concessionario/a, sono soggette alla preventiva autorizzazione dell’Ente Gestore dei Servizi Cimiteriali (ora AFC Torino S.p.A.), con l’applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto di quelle dell’autorità sanitaria (art. 63 del Regolamento citato).
L’Ente gestore potrà disporre la sospensione dell’ingresso delle salme ed ove ricorrano i casi previsti, dare corso alla procedura di decadenza della concessione di cui all’art. 69 del citato Regolamento pronunciata dalla Civica Amministrazione.
Art. 8 – Spese d’atto
Tutte le spese del presente atto, relative, accessorie e conseguenti sono a carico del/la/i concessionario/a/i Sig………………….. che chiede la registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 DPR 26/04/86 n. 131/86.
Art. 9 - Controversie
Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigente.
Al presente atto è inserito un allegato comprensivo di estratto planimetrico indicante la Sepoltura di Famiglia oggetto della presente concessione.
Letto, approvato e sottoscritto, in segno d’integrale accettazione senza riserve, oggi come appresso:
IL/LA CONCESSIONARIO/A
Per la CITTA’ di TORINO