AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“SAN XXXXXXXX” DI PRIMIERO
COMUNE DI PRIMIERO SAN XXXXXXX DI CASTROZZA
Provincia di Trento
Contratto d’opera professionale in regime di libera professione relativo all’incarico di espletamento del servizio di logopedia in favore della R.S.A. dell’ A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero per l’anno 2018.
L'anno duemiladiciotto addì del mese di in Primiero San Xxxxxxx di Castrozza, nella sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Xxxxxxxx” di Primiero
Fra i signori:
• -------------------------------------------- domiciliata per la carica presso la sede dell’A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero, la quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “San Xxxxxxxx” di Primiero, cod. fiscale e P. IVA 00374850220
e
• -----------------------------------------, logopedista, in seguito individuata per brevità anche come "professionista", in possesso di Laurea in logopedia conseguita presso l’Università degli studi di ------
.
Premesso che:
• il professionista è in possesso del diploma di Laurea in logopedia conseguita presso l’Università
degli studi di nel --.
• il professionista è titolare di partita IVA n ;
• il professionista si è reso disponibile per l’assunzione dell’incarico di attività di espletamento del servizio di logopedia in favore dei Residenti della R.S.A. dell’A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero nel corso dell’anno 2018.
si stipula il seguente:
C O N T R A T T O
ART. 1
Oggetto del contratto e normativa di riferimento
1. L’ A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Xxxxxxxx incarica il professionista, dopo aver accertato che possiede la disponibilità necessaria, delle prestazioni d’opera professionali di assistenza logopedica presso la suddetta struttura caratterizzato da un accesso mensile per un massimo di 7 ore di attività, indicativamente dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00. In particolare l’A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero incarica il professionista per l’espletamento delle seguenti attività:
•Valutazione degli ospiti (problematiche organiche, cognitivo – linguistiche e comunicative);
•Valutazione e trattamento dei disturbi del tratto oro-faringeo di competenza logopedica; -
•Valutazione e trattamento dei disturbi di deglutizione e disfagia di competenza logopedica;
•Valutazione e trattamento delle problematiche uditive di competenza logopedica;
•Terapie di gruppo di competenza logopedica (disturbi cognitivi – linguistici e comunicativi);
•Terapie individuali di competenza logopedia (disturbi cognitivi – linguistici e comunicativi);
•Supervisione e consulenza per operatori, familiari e volontari durante l’assunzione dei cibi (disfagie –
turbe della deglutizione);
•Formazione del personale addetto all’assistenza (disfagie – turbe della deglutizione, cognitivo- linguistiche e comunicative);
•Altre valutazioni e trattamenti di competenza logopedia.
2. Il presente contratto d’opera o di lavoro autonomo per prestazioni professionali ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile instaura tra le parti - ai fini fiscali, assicurativi e previdenziali - un rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione.
ART. 2
Xxxxx, modalità ed orari di svolgimento dell’incarico
1. Il professionista dovrà svolgere l’attività e le prestazioni professionali che sono richieste nella sede della
A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero in Viale Marconi n. 19 a Pieve – Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX).
2. Pur confermando l’elevato grado di autonomia riconosciuta al collaboratore professionale, lo stesso dovrà garantire la sua presenza nell’ A.P.S.P. per svolgere le attività di cui è incaricato per una volta al mese per un massimo di 7 ore giornaliere.
3. Spetta al Direttore dell’A.P.S.P., o a persona a lui delegata, nell’ambito dei poteri organizzativi e gestionali, nonché della conseguente responsabilità, accertare, verificare e certificare che il professionista renda effettivamente le prestazioni professionali di cui è incaricato nel rispetto delle condizioni e dei limiti di tempo qui previsti, anche ai fini della liquidazione e del pagamento dei compensi che spettano al professionista secondo il successivo articolo 3.
ART. 3
Corrispettivo, compensi e rimborsi spettanti al professionista incaricato
1. L’A.P.S.P. committente corrisponderà al professionista per le sue prestazioni di logopedista il corrispettivo lordo di € ---------- (Euro ------------------) per ogni ora di attività prestata a cui andrà aggiunto il contributo di legge per la cassa previdenziale pari al ---% del compenso orario; le parti precisano che:
a. il compenso così pattuito è onnicomprensivo, nel senso che assorbe ogni e qualsiasi emolumento od indennità, compresi quelli per gli accessi all’ A.P.S.P. ed eccettuati soltanto quelli previsti dai successivi commi;
b. il compenso sopra indicato è al lordo delle ritenute fiscali di legge che il committente dovrà effettuare direttamente;
c. il compenso anzidetto è esente da I.V.A. in base all’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.
2. L’ APSP rimborserà inoltre al professionista incaricato, nella stessa misura prevista per il suo personale dipendente, le spese per viaggio e trasferta (rimborso chilometrico) debitamente documentati nel limite massimo di 100 km.
3. Il compenso pattuito con il professionista verrà corrisposto, insieme col rimborso delle spese di cui al comma precedente, a cadenza di norma mensile a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura fiscale fine mese. La fattura dovrà esporre in maniera analitica le prestazioni professionali ed il numero delle ore di lavoro effettivamente rese, nonché l’indennità per i chilometri effettuati nel mese di riferimento. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è UFZ3OV.
4. Il Direttore della A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Xxxxxxxx, o persona da lui delegata, verificherà la regolarità e la completezza di tali documenti, accerterà l’esattezza delle ore lavorative esposte e la corrispondenza dei chilometri esposti dal professionista per richiedere il compenso od il rimborso, determinerà l’ammontare delle spese effettivamente riconoscibili e disporrà la liquidazione ed il pagamento.
ART. 4
Adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali.
1. L’ A.P.SP. applicherà sui compensi corrisposti al Professionista il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per i rapporti di lavoro autonomo pagati dietro fatturazione.
2. L’ A.P.S.P. non si assume, tuttavia, alcun obbligo in materia di indennità di preavviso o di anzianità, né per quanto riguarda il trattamento assicurativo per eventuali malattie, incidenti od infortuni che dovessero occorrere al collaboratore professionale durante lo svolgimento o in conseguenza della sua attività di
lavoro autonomo in favore dell’ A.P.S.P.; il committente declina ogni responsabilità al riguardo, così come quella per eventuali danni a terzi provocati dal professionista nello svolgimento della sua attività professionale. Pertanto sono a carico del prestatore d’opera incaricato tutti gli oneri relativi alla stipula di contratti di assicurazione per incidenti od infortuni che dovessero interessare durante il periodo di durata dell’incarico e per la sua responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento in forma autonoma delle attività professionali di cui è incaricato.
ART. 5
Durata dell’incarico
1. L’incarico di collaborazione professionale viene conferito dall’ A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero al
professionista per il periodo dalla data di stipula del presente contratto al 31 dicembre 2018.
ART. 6
Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto
1. L’apposizione del termine anzidetto al presente contratto non costituisce espressa rinuncia, da parte della
A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero committente, a recedere anticipatamente dal contratto stesso in qualsiasi momento e senza l’obbligo di darne alcuna motivazione, come consente il 1° comma dell’art.2237 del codice civile, su proposta del Direttore della A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero; la
A.P.S.P. deve tuttavia comunicare per iscritto al prestatore d’opera il recesso unilaterale con un
preavviso di almeno 1 (un) mese.
2. Eventuali periodi di sospensione del rapporto di collaborazione dovuti a malattia o ad infortunio del professionista incaricato non comportano proroghe della durata del contratto, che si estinguerà comunque alla scadenza prevista e stabilita; tuttavia l’A.P.S.P. potrà recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, se la sospensione per malattia od infortunio si dovesse protrarre per più di 2 (due) mesi.
3. Dal canto suo il professionista può recedere dal contratto ai sensi del 2°comma dell’art. 2237 del codice civile, oppure anche per altri motivi: in quest’ultimo caso dovrà darne comunicazione scritta alla
A.P.S.P. San Xxxxxxxx di Primiero committente con un preavviso di almeno 3 mesi, ma sarà comunque tenuto a proseguire nella sua attività professionale fino alla scadenza del periodo di preavviso in maniera da evitare pregiudizio alla regolare gestione della A.P.S.P. San Xxxxxxxx di Primiero.
4. In tutti i casi contemplati dai tre commi precedenti il professionista avrà diritto al solo compenso pattuito ed all’eventuale rimborso delle spese documentate fino al momento dell’effettiva cessazione della sua attività, esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.
5. L’A.P.S.P. committente può chiedere inoltre la risoluzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile qualora riscontrasse che il professionista incaricato non presti le attività che gli sono richieste secondo i precedenti articoli 1 e 2 o secondo i programmi e gli obiettivi concordati, o anche quando esegua i suoi compiti in maniera negligente ed insoddisfacente, provocando con ciò nocumento morale, materiale ed economico all’ A.P.S.P., od infine quando venga meno ad uno o più dei suoi doveri e tali inadempimenti assumano una considerevole rilevanza negativa per l’interesse di quest’ultima. In questi casi, l’Ente deve contestare per iscritto gli addebiti al prestatore d’opera ed assegnargli un termine di almeno 15 (quindici) giorni per adempiere o per porre rimedio alle inadempienze contestate, con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto.
6. Si prevedono, come clausola risolutiva espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile:
• l’accertata responsabilità del professionista per danni di carattere civile, amministrativo e contabile arrecati alla A.P.S.P.;
• la violazione degli obblighi di correttezza, di riservatezza e di segretezza sulle attività dell’Istituzione che fanno carico al professionista incaricato.
7. In questi casi, il contratto si risolve di diritto non appena l’ A.P.S.P. committente comunica al professionista la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
8. Nei casi contemplati dai precedenti commi 5) e 6) resta fermo l’obbligo per il professionista di risarcire
alla A.P.S.P. committente i danni provocati dal suo comportamento inadempiente.
9. Ogni comunicazione fra le parti relativa ai fatti contemplati dal presente articolo dovrà essere inviata
tramite lettera raccomandata o pec al domicilio di ciascuna di esse indicato nel successivo articolo 8.
ART. 7
Compatibilità del rapporto di prestazione d’opera professionale
1. Il professionista dichiara, sotto la sua responsabilità, di non avere ragioni ostative a svolgere l’incarico che gli viene così conferito e di non trovarsi, rispetto a questo, in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti.
2. Considerata la natura autonoma e con impegno limitato nel tempo del rapporto di prestazione d’opera professionale così instaurato, il professionista incaricato potrà svolgere contemporaneamente anche altre attività professionali, assicurando comunque l’impegno quantitativo e qualitativo pattuito nei precedenti articoli 1, 2 e 5.
ART. 8
Domicilio delle parti
1. Ai fini del presente contratto, il domicilio della A.P.S.P. “San Xxxxxxxx” di Primiero committente coincide con la sua sede in Xxxxx Xxxxxxx x. 00 x Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) e- mail certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx; il professionista incaricato conferma
invece di essere residente in ----------------in via ----------------------- e mail certificata --.
ART. 9
Modificazioni del contratto
1. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere modificato solamente col loro reciproco accordo ed in forma scritta, e che perciò la pratica disapplicazione, anche se reiterata, di una o più clausole del contratto non comporta la loro tacita abrogazione.
ART. 10
Foro competente
1. Le parti concordano che tutte le controversie che dovessero derivare dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto dovranno essere definite possibilmente in via consensuale fra di loro, e che soltanto se l’accordo xxxxxxx non venisse raggiunto vengano devolute al foro competente di Trento.
ART. 11
Trattamento dei dati personali
1. L’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della “San Xxxxxxxx” di Xxxxxxxx è titolare del trattamento dei dati personali ed il Direttore è responsabile del trattamento dei dati personali che il/la professionista ha fornito in relazione all’incarico di prestazione d’opera e di collaborazione professionale disciplinato dal presente contratto, nonché di quelli che andrà ad acquisire anche in seguito nel corso del rapporto contrattuale: dati la cui acquisizione è necessaria per tutti gli adempimenti conseguenti al presente contratto (in materia fiscale, di sicurezza del lavoro, corresponsione dei compensi, tutela giudiziaria, etc.). L’Ente si obbliga a conservare, custodire e trattare i dati personali del professionista nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” contenuto nel Testo Unico approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, si dà atto che, essendo la
A.P.S.P. San Xxxxxxxx di Primiero committente un soggetto pubblico, in base all’art. 18 del Codice:
• dovrà trattare i dati personali del professionista incaricato soltanto per i suoi fini istituzionali, come previsti dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, nonché dalle norme di legge e di regolamento vigenti;
• non deve richiedere né acquisire il consenso dell’interessato per il trattamento dei suoi dati personali, a meno che non lo esigano specifiche disposizioni normative.
2. Con la firma del presente contratto, il professionista incaricato dichiara di aver avuto le informazioni previste dall’art. 13 del Codice e di avere quindi piena conoscenza dei diritti che le spettano in base agli artt. 7 e seguenti del Codice stesso in ordine ai suoi dati personali acquisiti, custoditi e trattati dalla
A.P.S.P. committente in relazione al rapporto di prestazione d’opera così instaurato.
ART. 12
(Disposizione anticorruzione)
1. Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della A.P.S.P. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.P.S.P. nei confronti del medesimo/della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego
2. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento approvato dalla A.P.S.P., ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Il Professionista dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Professionista si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati nel Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti
6. Il Professionista si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
ART. 13
Rinvio alle norme generali per l’interpretazione e l’attuazione del contratto
1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto, nonché per interpretarlo e per attuarlo nella maniera più corretta, le parti rinviano espressamente alle norme di legge e di regolamento citate nel precedente articolo 1, in quanto applicabili.
ART. 14
Oneri Fiscali
1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico del professionista
aggiudicatario.
Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. Primiero San Xxxxxxx di Castrozza,
PER IL PROFESSIONISTA
(X.xx in modalità elettronica)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(X.xx in modalità elettronica)