COMUNE DI ALPIGNANO
COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO X.XX 235 IN DATA 25/11/2008 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO X.XX 78 IN DATA 18/12/2008
ENTRATO IN VIGORE IN DATA 01/0102/2009.
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1/2012 – E’ STATO MODIFICATO L’ARTICOLO 29 – COMMA 6 – (MODIFICA IN VIGORE DAL 1/01/2012) -
(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il
«Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. comprese le modifiche di cui al D. Lgs. 152 in data 11/09/2008).
S O M M A R I O
Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | Capo IV – Offerte anormalmente basse Offerte anormalmente basse Capo V – Aggiudicazione Aggiudicazione definitiva Capo VI – Stipula e gestione dei contratti Forma e contenuto dei contratti Termini per la stipula del contratto Interpretazione dei contratti Competenza a stipulare i contratti Spese contrattuali Gestione del contratto Scadenza dei contratti Cauzioni Svincolo cauzione Controllo e vigilanza TITOLO III - LAVORI PUBBLICI Concessioni di lavori pubblici Esecuzione dei lavori in economia TITOLO IV - SERVIZI E FORNITURE Capo I – Acquisizione di servizi in economia Acquisizione di servizi in economia Capo II – Acquisizione di beni in economia Acquisizione di beni in economia Capo III – Convenzioni per gli acquisti Consip TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Contenzioso Norme abrogate Pubblicità del regolamento e degli atti Tutela dei dati personali Entrata in vigore del regolamento Casi non previsti dal presente regolamento Rinvio dinamico ALLEGATO A REGISTRO SCADENZIARIO DEI CONTRATTI | ||
1 | Oggetto del regolamento | 27 | |
2 | Scopo | ||
3 | Osservanza dei contratti di lavoro | ||
4 | Analisi e proposte | ||
5 6 | Determinazione a contrattare Casi di esclusione della determinazione a contrattare | 28 | |
TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI | |||
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E | 29 | ||
FORNITURE | 30 | ||
31 | |||
Capo I – Pubblicità dei bandi e dei risultati | 32 | ||
33 | |||
7 | Pubblicità – Regime generale | 34 | |
8 | Pubblicità – Regime particolare | 35 | |
36 | |||
Capo II – Selezione degli operatori economici | 37 | ||
Sezione I – Disposizioni generali | 38 | ||
9 | Individuazione degli operatori economici | ||
10 | Procedure aperte | 39 | |
11 | Procedure ristrette | 40 | |
12 | Procedure negoziate | ||
13 | Dialogo competitivo | ||
Sezione II – Aggiudicazione del contratto con la | |||
procedura aperta | |||
41 | |||
14 | Procedura aperta | ||
15 | Metodo di gara | ||
16 | Aggiudicazione provvisoria | ||
42 | |||
Sezione III – Aggiudicazione del contratto con la | |||
procedura ristretta | |||
17 | Procedura ristretta | 43 | |
18 | Soggetti ammessi alla gara | ||
19 | Procedura ristretta semplificata | ||
20 | Criteri di aggiudicazione | ||
44 | |||
Capo III – Selezione delle offerte | 45 | ||
46 | |||
Sezione I – Disposizioni generali | 47 | ||
48 | |||
21 | Svolgimento delle gare | 49 | |
22 | Criterio di selezione delle offerte | 50 | |
Sezione II – Gare in applicazione del criterio del | |||
prezzo più basso | |||
23 | Gare in applicazione del criterio del prezzo più basso | ||
Sezione III – Gare in applicazione del criterio | |||
dell’offerta economicamente più vantaggiosa | |||
24 | Compiti del responsabile del procedimento unico | ||
25 | Commissione aggiudicatrice | ||
26 | Compiti della commissione |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all’articolo 7 del T.U. 18.08.2000 n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali».
2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l’attività contrattuale del Comune.
Articolo 2 Scopo
1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico proprio dell’Amministrazione, operando secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
Articolo 3 Osservanza dei contratti di lavoro
1. Chiunque, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L’obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero, se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il Comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle Autorità.
Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono, in ogni caso, essere garantite ad ogni prestatore d’opera, a qualunque titolo associato all’impresa contraente.
La Stazione appaltante potrà pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto (DM LL.PP. n. 145 del 19/04/2000 – articolo 13).
Articolo 4 Analisi e proposte
1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall’Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il Responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell’opera o l’eseguibilità delle altre prestazioni o forniture e quant’altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.
Articolo 5 Determinazione a contrattare
1. La determinazione a contrattare, in relazione al combinato disposto dell’articolo 192 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dell’articolo 11 del Codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire -
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali -
c) la procedura per l’individuazione degli offerenti (articolo 54 del Codice dei contratti) -
d) il criterio per la scelta dell’offerta migliore (articolo 81 del Codice dei contratti) -
2. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Responsabile del procedimento unico, nominato dalla Giunta Comunale, in applicazione dell’articolo 10 del Codice dei contratti.
Articolo 6
Casi di esclusione della determinazione a contrattare
1. Si prescinde dall’adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
a) qualora sia approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) all’interno del quale siano state già indicate la procedura (aperta o ristretta) e la modalità di scelta del contraente (con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
b) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.
TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
CAPO I
PUBBLICITÀ DEI BANDI E DEI RISULTATI
Articolo 7 Pubblicità – Regime generale
1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti tutte le procedure contrattuali, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
2. In particolare:
a) per i contratti di rilevanza comunitaria: gli articoli dal 63 al 66 (del Codice dei contratti);
b) per i contratti sotto soglia comunitaria: gli articoli 122 e 124 (del Codice dei contratti);
c) alienazioni di beni mobili e locazioni: articolo 66 X.X. 00 maggio 1924 n. 827;
d) alienazioni di beni immobili: regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili.
3. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni sopra richiamate:
- per quotidiani nazionali, si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termine di vendita in tutte le regioni e destinati, prevalentemente, a fornire contenuti informativi di interesse generale;
- per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi in termini di vendita nel relativo territorio e destinati, prevalentemente, a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale;
- sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano, almeno, due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
4. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del Responsabile del procedimento.
Articolo 8 Pubblicità - Regime particolare
1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente articolo 7, l’Amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l’indizione della gara.
2. È sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio comunale, anche per i risultati della gara.
CAPO II
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 9
Individuazione degli operatori economici
1. In applicazione del disposto dell’articolo 54 del Codice dei contratti, per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto, vengono utilizzate le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, come disciplinato dal Codice dei Contratti agli articoli:
– 55 - Procedure aperte e ristrette -
– 56 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara -
– 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara -
– 58 - Dialogo competitivo -
Articolo 10 Procedure aperte
(Articolo 3, comma 37, del Codice dei contratti)
1. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.
Articolo 11 Procedure ristrette
(Articolo 3, comma 38, del Codice dei contratti)
1. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali, ogni operatore economico, può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle Stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice dei contratti.
Articolo 12 Procedure negoziate
(Articolo 3, comma 40, del Codice dei contratti)
1. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le Stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
Articolo 13 Dialogo competitivo
(Articolo 3, comma 39, del Codice dei contratti)
1. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la Stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali, i candidati selezionati, saranno invitati a presentare le offerte.
A tale procedura, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
SEZIONE II
AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO CON LA PROCEDURA APERTA
Articolo 14 Procedura aperta
1. La gara con la procedura aperta si svolge nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti nel bando.
2. L’esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal Responsabile del procedimento unico.
Articolo 15 Metodo di gara
1. La gara con la procedura aperta si svolge, normalmente, con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il Presidente della gara procede, in seduta pubblica, preliminarmente, all’apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura delle buste contenenti le offerte.
Articolo 16 Aggiudicazione provvisoria
1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dai Componenti della Commissione, dal Segretario e, a richiesta, dagli eventuali presenti, che potranno richiedere di verbalizzare eventuali dichiarazioni.
2. Con lo stesso verbale, osservate le modalità stabilite dal bando, viene fatta l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerta più conveniente.
3. L’aggiudicazione definitiva è disciplinata dal successivo articolo 28.
SEZIONE III AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
CON LA PROCEDURA RISTRETTA
Articolo 17 Procedura ristretta
1. La procedura ristretta è il metodo di scelta ordinario del contraente.
2. La gara si svolge nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti nella lettera d’invito.
3. Alla gara possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall’Amministrazione.
Articolo 18 Soggetti ammessi alla gara
1. Alla gara con la procedura ristretta, sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. Le istanze sono esaminate dal Responsabile del servizio.
Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti, con determinazione motivata del Responsabile del servizio, notificata agli interessati.
Articolo 19 Procedura ristretta semplificata
1. Per i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), l’Amministrazione ha facoltà di utilizzare la procedura ristretta semplificata di cui all’articolo 123 del Codice dei contratti; i lavori che le Stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al presente comma, sono resi noti mediante avviso pubblicato con le modalità della preinformazione entro il 30 novembre di ogni anno.
2. L’elenco dei soggetti da invitare alla gara con la procedura ristretta, è formato, entro il 30 dicembre di ogni anno, a cura del Responsabile del servizio, mediante sorteggio pubblico.
La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul sito del Comune e all’Albo Pretorio comunale: le domande di inserimento nell’elenco devono pervenire al protocollo entro il 15 dicembre; tali domande partecipano al sorteggio per formare l’ordine di iscrizione nell’elenco.
Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di presentazione.
3. L’invito a presentare offerte è inoltrato a 20 concorrenti (venti), nel rispetto dell’ordine in cui sono state inserite nell’elenco e, qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori.
Articolo 20
Criteri di aggiudicazione
1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le disposizioni di cui al Capo III – Sezione V - del Codice dei contratti.
CAPO III SELEZIONE DELLE OFFERTE
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 21 Svolgimento delle gare
1. Tutte le operazioni di gara, al fine di assicurare la massima trasparenza, come prescritto dall’articolo 1 - comma 1 - della Legge 7.08.1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, dovranno essere pubblicizzate con un avviso del seguente tenore:
a) si svolgono, di norma, nel locale sito:
b) sono precedute dalla affissione all’Albo Pretorio comunale e all’ingresso del locale di cui alla precedente lettera a), non meno di 48 ore prima dell’inizio delle operazioni di gara, di apposito avviso del seguente tenore:
Alle ore _ del giorno __ nel locale sito:
aperto al pubblico, avranno inizio le operazioni di gara relative:
Data _
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Articolo 22
Criterio di selezione delle offerte
1. La selezione della migliore offerta, in relazione al disposto dell’articolo 81 del Codice dei contratti, viene fatta con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 82 e 83 dello stesso Xxxxxx dei contratti.
SEZIONE II
GARE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO
Articolo 23
Gare in applicazione del criterio del prezzo più basso
1. Tutti gli adempimenti relativi alle gare di appalto in applicazione del criterio del prezzo più basso (articolo 82 del Codice dei contratti), sono assicurati dal Responsabile del procedimento unico.
2. Tutte le operazioni relative all’apertura delle buste, osservate le prescrizioni di cui al precedente articolo 22, sono verbalizzate dal Responsabile del procedimento con l’assistenza di due testimoni.
3. In relazione al disposto dell’articolo 11 - comma 7 - del Codice dei contratti, l’aggiudicazione definitiva è pronunciata con apposita determinazione del Responsabile del servizio.
4. L’aggiudicazione definitiva, tuttavia, acquisirà efficacia solo dopo l’avvenuta verifica dei requisiti prescritti e dopo l’adozione di una apposita determinazione che attribuirà data certa all’aggiudicazione definitiva ed efficace.
SEZIONE III
GARE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Articolo 24
Compiti del responsabile del procedimento unico
1. Il Responsabile del procedimento unico provvede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa e procede alla pronuncia di ammissibilità dei concorrenti sotto il profilo della documentazione prodotta.
Articolo 25 Commissione aggiudicatrice
1. Nelle gare di appalto, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiose, la valutazione delle offerte nonché l’aggiudicazione provvisoria è demandata alla speciale Commissione aggiudicatrice di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti.
2. La Commissione di cui la precedente comma 1, è composta da numero tre esperti ed è Presieduta dal Responsabile del procedimento unico, in relazione al disposto dell’articolo 84, comma 2, del Codice dei contratti.
Articolo 26 Compiti della commissione
1. Alla Commissione aggiudicatrice sono demandati i seguenti compiti:
a) in seduta segreta: l’apertura della busta “C” contenente l’offerta tecnica, e relativa sua valutazione -
b) in seduta pubblica: l’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica e, previa valutazione della congruità delle offerte, in relazione al combinato disposto degli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti:
– individua le offerte anormalmente basse e le esclude dalla gara -
– provvede all’aggiudicazione provvisoria alla ditta che risulta avere fatto la migliore offerta.
CAPO IV
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Articolo 27
Offerte anormalmente basse
1. In relazione al disposto dell’articolo 122, comma 9 e dell’articolo 124 , comma 8, del Codice dei contratti, in tutti i bandi di gara per appalto sotto soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del Codice dei contratti; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma 5 del Codice dei contratti.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (10) e l’ammontare è superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione di euro) per i lavori e superiore a Euro 100.000,00 (centomila euro) per i servizi e le forniture; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
CAPO V AGGIUDICAZIONE
Articolo 28 Aggiudicazione definitiva
1. L’aggiudicazione definitiva è fatta entro 5 giorni da quella provvisoria, dal Responsabile del servizio il quale, entro lo stesso termine:
a) cura la pubblicazione all’Albo Pretorio della determinazione di aggiudicazione definitiva -
b) dispone la richiesta, all’aggiudicatario, della documentazione necessaria per l’acquisizione di efficacia alla aggiudicazione definitiva, come previsto nell’articolo 23, 4° comma, del presente Regolamento.
Tale aggiudicazione definitiva non è pertanto efficace; contestualmente alla aggiudicazione definitiva, seppure non ancora efficace, il Responsabile del procedimento deve comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai soggetti controinteressati previsti dalla Legge (articolo 79, comma 5).
2. Nel provvedimento di aggiudicazione, devono essere contenuti i seguenti elementi:
a) gli estremi della determinazione a contrattare;
b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
c) il soggetto aggiudicatario.
CAPO VI
STIPULA E GESTIONE DEI CONTRATTI
Articolo 29
Forma e contenuto dei contratti
1. I contratti sono stipulati con Atto Pubblico o con Scrittura Privata non autenticata.
Per atto Pubblico si deve intendere sia l’Atto Pubblico Amministrativo (avanti al Segretario Comunale), nella forma solenne, con o senza testimoni, che la Scrittura Privata Autenticata dal Segretario Comunale: in entrambi i casi, si considera la partecipazione attiva del Segretario Comunale, quale Ufficiale Rogante, ove una parte contraente sia l’Amministrazione Comunale, ovvero, ove il contenuto degli atti unilaterali sia rivolto a favore dell’interesse dell’Ente.
2. In caso di assenza del Segretario Comunale la qualità di Ufficiale Rogante viene assunta dal Vice-Segretario.
3. Per scelta dell’Amministrazione Comunale, il contratto può essere stipulato, per atto pubblico, con intervento del Notaio.
4. La stipula del contratto per Atto Pubblico, è obbligatoria quando l’aggiudicazione è stata effettuata con una gara ad evidenza pubblica, (cioè applicando la procedura concorsuale aperta, oppure la procedura concorsuale ristretta, oppure la procedura concorsuale negoziata, con o senza bando di gara, oppure, in ultimo, il dialogo competitivo).
5. Quando l’aggiudicazione non è stata effettuata con procedura ad evidenzia pubblica, (in quanto la scelta del contraente è stata effettuata in modo fiduciario) è consentita la stipula mediante Scrittura Privata non autenticata, salvo che per adeguata motivazione, si scelga la forma pubblica amministrativa o la scrittura privata autenticata.
6. Il contratto verrà stipulato:
a) - Nel caso di aggiudicazione effettuata con procedura negoziata, con o senza bando di gara, di valore pari o inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) mediante scrittura privata non autenticata, consistente anche in apposito scambio di lettere o sottoscrizione di Foglio Patti e Condizioni (cd x corrispondenza commerciale);
b) - nel caso di aggiudicazione effettuata con la procedura ad evidenza pubblica, aperta o ristretta, ovvero di contratto di valore superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) mediante forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata;
E' fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata dal Segretario, per qualsiasi importo, quando ritenuto opportuno per la complessità della prestazione o per qualsiasi altra ragione, senza necessità di espressa motivazione.
Sono iscritti a Repertorio solo gli atti conclusi in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata dal Segretario, mentre i contratti di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00 saranno depositati presso i Direttori di Area.
Tutte le spese di contratto sono a carico del contraente.
I valori contrattuali indicati nel presente comma potranno essere modificati con atto deliberativo della Giunta Comunale”.
7. Nel caso di forniture di beni e prestazioni di servizi e lavori, con il metodo “in economia”, varranno le regole in vigore per le procedure negoziate, con o senza bando di gara, con le eccezioni di cui al precedente punto n. 6).
8. Le concessioni cimiteriali sono stipulate tutte con Scrittura privata.
La scrittura privata viene registrata, quando l’ammontare dell’imposta dovuta per la tassa di registro sia pari o superiore all’imposta dovuta per tassa fissa.
(Esempio: alla data odierna l’imposta di registro dovuta per “tassa fissa” è pari ad Euro 168,00 –
Si registrano perciò le concessioni di valore pari o superiore a: Euro 8.400,00 x 2% (tasso applicato) = Euro 168,00).
Le concessioni cimiteriali inferiori a tale importo, vengono stipulate con scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.
9. Per i contratti di assicurazione e per quelli relativi ai servizi pubblici essenziali (quali, ad esempio, fornitura di Energia Elettrica, Gas, Acqua, Telefonia, ecc. ecc.), indipendentemente dall’importo, la sottoscrizione della polizza assicurativa o del contratto di fornitura/servizio predisposto dai sopra menzionati enti, è da intendersi quale forma contrattuale.
10. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla Legge e dai Regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, con particolare riferimento a:
a) – termini di esecuzione e penali –
b) – programma di esecuzione –
c) – contabilizzazione –
d) – termine per la liquidazione dei corrispettivi –
e) – specifiche modalità e termini di collaudo –
f) – modalità di soluzione delle controversie –
11. Allo schema di contratto per lavori, prestazioni e forniture può essere allegato il Capitolato Speciale che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.
In alternativa il Capitolato Speciale può essere solo richiamato nel contratto, ma deve essere comunque firmato dalle parti, per presa visione ed accettazione.
12. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dall’articolo 45 del DPR 554/1999 e dal DM 19.04.2000 n. 145 – concernenti il Capitolato generale d’appalto.
13. Per i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, il termine per il pagamento dei corrispettivi è stabilito nel rispetto della norma di cui all’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231, con gli eventuali vincoli imposti dal rispetto del Patto di Stabilità.
14. Forma parte integrante del contratto, a pena di nullità, anche se non materialmente allegato, il Piano di Sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81; a tal fine, nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx parti devono prendere atto del Piano di Sicurezza e firmarlo per presa visione ed accettazione; inoltre una copia del documento deve essere consegnata all’Appaltatore ed una seconda copia conservata nel fascicolo del contratto.
Analoga procedura dovrà essere seguita per il DUVRI previsto dall’articolo 26 del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
15. I contratti di locazione e di sub-locazione vengono stipulati con Scrittura Privata, ma vengono inseriti a Repertorio poiché sono atti sottoposti alla registrazione.
Articolo 30
Termini per la stipula del contratto
1. La stipula del contratto deve intervenire decorsi almeno 30 giorni (trenta) dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, seppure non ancora efficace, ai soggetti interessati e controinteressati (articolo 11 – comma 10 – e articolo 79 – comma 5 – del Decreto Legislativo 163/06) e non oltre 60 giorni dalla intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed efficace cioè dopo la verifica dei requisiti (articolo 11 – comma 9 – del Decreto Legislativo 163/06).
L’aggiudicazione definitiva, seppure non efficace, di cui all’articolo 28, da parte del Direttore di area, deve avvenire entro 5 giorni (cinque) dall’aggiudicazione provvisoria.
2. Qualora il contraente, regolarmente avvisato, non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, il Comune ha la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria e di richiedere il risarcimento dei danni.
3. Nel caso in cui il Comune non provveda, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto nel termine indicato al precedente comma 1, il contraente può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
Articolo 31 Interpretazione dei contratti
1. Ai contratti stipulati dall’Amministrazione, si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all’interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata, è ammessa l’interpretazione in relazione al comportamento delle parti, ai sensi dell’articolo 1362 del Codice Civile.
Articolo 32 Competenza a stipulare i contratti
1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 107 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita ai Dirigenti ovvero, ai Responsabili degli uffici e dei servizi cui sono state attribuite, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del medesimo T.U., le funzioni dirigenziali.
2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell’Ente manifestata attraverso atti formali.
Articolo 33 Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.
2. Ai contratti rogati e autenticati dal Segretario Comunale vengono applicati i Diritti di Segreteria (o Diritti di rogito), da versarsi presso la Tesoreria Comunale, prima della stipula dei contratti: i diritti di Segreteria sono posti a carico della controparte.
La riscossione dei Diritti di Segreteria è obbligatoria per Legge.
Articolo 34 Gestione del contratto
1. L’originale del contratto è depositato presso l’Ufficio Contratti.
Viene trasmesso, in copia, all’ufficio proponente perchè ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
2. Il Segretario Comunale provvede, ove occorra, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.
Articolo 35 Scadenza dei contratti
1. Tutti i Responsabili dei servizi hanno l’obbligo della tenuta di un «registro scadenziario dei contratti» contenente tutte le notizie di cui all’allegato A).
2. I contratti che vengono registrati nel Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (definito semplicemente Repertorio) sono tutti i contratti rogati nella forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata o non autenticata, soggetti alla registrazione.
3. Non vengono iscritte a Repertorio le convenzioni con gli altri Enti Pubblici, salvo che attengano a rapporti di natura privatistica.
4. Il Repertorio è soggetto alla vidimazione periodica prevista dalla Legge.
5. Tutti i contratti non soggetti alla registrazione, sono iscritti in un Registro definito “Repertorio Interno” dell’Ente (indicati con Repertorio/I n. ****) per la mera memoria storica di tutti gli atti contrattuali (esempio: le scritture private di concessioni cimiteriali per le quali non è richiesta la registrazione; le convenzioni; i lavori, le forniture e i servizi il cui valore sia pari o inferiore a quanto stabilito al Capo V – Articolo 29 – comma 6 - del presente Regolamento).
Il Repertorio Interno, proprio per le motivazioni espresse nel presente comma, non è soggetto alle vidimazioni periodiche previste dalla Legge.
Articolo 36 Cauzioni
1. Tutti i depositi cauzionali se previsti in numerario, dovranno essere costituiti mediante versamento alla Tesoreria Comunale.
2. Le cauzioni definitive vengono conservate nel fascicolo del contratto, unitamente all’originale e registrate in un apposito registro, conservato presso l’Ufficio Contratti.
Articolo 37 Svincolo cauzione
1. Trova applicazione il Codice dei contratti.
Articolo 38 Controllo e vigilanza
1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall’Amministrazione Comunale,
tramite il competente servizio che ha stipulato il contratto.
2. Il privato contraente ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.
TITOLO III – LAVORI PUBBLICI
Articolo 39 Concessioni di lavori pubblici
1. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dagli articoli da 142 a 151 del Codice dei contratti.
Articolo 40 Esecuzione dei lavori in economia
1. Per i lavori in economia trova applicazione lo specifico Regolamento comunale.
TITOLO IV – SERVIZI E FORNITURE CAPO I
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA
Articolo 41 Acquisizione di servizi in economia
1. Per l’acquisizione in economia di servizi trova applicazione lo specifico Regolamento comunale.
CAPO II ACQUISIZIONE DI BENI IN ECONOMIA
Articolo 42 Acquisto di beni in economia
1. Per l’acquisto di beni in economia trova applicazione lo specifico Regolamento comunale.
CAPO III CONVENZIONI PER GLI ACQUISTI
Articolo 43
Adesione alla convenzione per acquisti vari stipulati dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici Spa
C O N S I P
1. Il Comune di Alpignano aderisce alla Convenzione per gli acquisti vari, stipulata dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici Spa per conto del Ministero del Tesoro, ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/99 e articolo 59 della Legge 388/200, nonché articolo 1 – comma 449 della Legge 296/06 e articolo 2 comma 573 della Legge 244/07.
2. Il Segretario Comunale individua, con propria Determinazione, i nominativi dei Direttori di Area per l’emissione degli ordinativi di forniture e/o servizi, nonché le modalità organizzative, previa assunzione dell’impegno di spesa preventivo sui pertinenti Capitoli di bilancio.
3. I Direttori di Area devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiose di quelle stabilite nelle Convenzioni C o n s i p.
4. Per questo genere di forniture e servizi – di qualsiasi importo – non viene stipulato alcun tipo di contratto, in quanto, a monte, esiste già una apposita convenzione.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 44 Contenzioso
1. Il contenzioso, relativo alla esecuzione dei contratti stipulati in applicazione del Codice dei contratti, è disciplinato dai seguenti articoli del medesimo Codice:
– 239 – Transazione -
– 240 - Accordo bonario -
– 244 – Giurisdizione -
– 245 - Strumenti di tutela -
Articolo 45 Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Articolo 46
Pubblicità del regolamento e degli atti
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Articolo 47 Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 48
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione e la sua ripubblicazione all’Albo Pretorio.
Articolo 49
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
a) Il Codice dei contratti -
b) le leggi nazionali e regionali -
c) lo statuto comunale -
d) i regolamenti speciali -
e) il regolamento comunale di contabilità -
f) il regolamento generale sulle entrate comunali -
g) Il regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi -
Articolo 50 Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
* * *
ALLEGATO “A”
COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino
REGISTRO SCADENZARIO DEI CONTRATTI
AREA
UFFICIO
REPERTORIO X.XX
IN DATA _
DITTA _ _ _
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OGGETTO DEL CONTRATTO
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IMPORTO
SCADENZA CONTRATTO _ _
SCADENZA TERMINE UTILE PER LA DISDETTA _ _
CAUZIONE DEFINITIVA SI NO
SVINCOLATA CON DETERMINAZIONE X.XX IN DATA __
NOTE:
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