SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO PATRIMONIALE INDISPONIBILE UBICATO IN VIA XXXXX XXXXXXXXX , DA DESTINARE A “CAFFÈ LETTERARIO”.
ART. 1 - OGGETTO
Il Comune di Rottofreno, di seguito denominato anche "Comune", concede a ,
di seguito denominato anche "Concessionario", il bene pubblico patrimoniale indisponibile costituito ……………………., ubicato in Via Xxxxx Xxxxxxxxx in Comune di Rottofreno Fraz. di San Nicolò da destinare a “Caffè Letterario” di seguito denominato “Caffè”, quale luogo per attività culturali e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle condizioni stabilite nel presente schema di concessione.
La concessione comprende:
spazio coperto edificio posto a piano terra che verrà dedicato rispettivamente alla somministrazione al pubblico di alimenti e all’esposizione, spettacoli, letture, incontri pubblici, e quant’altro contenuto del progetto culturale presentato.
La concessione del bene di cui trattasi è effettuata al fine di consentire la realizzazione del Caffè Letterario, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività di spettacolo, trattenimento e svago, rivolta principalmente, ma non esclusivamente ad un’utenza giovane.
Il Concessionario si obbliga ad eseguire in proprio la gestione del bar e l’organizzazione del programma culturale, con divieto di cessione totale o parziale a terzi.
Il Concessionario si obbliga ad eseguire le opere di completamento dei locali come prescritto dall’allegata Relazione tecnica prestazionale, tavola grafica, quadro economico e stime costi interventi, da programmare in sintonia con i competenti Uffici comunali.
Per le opere di completamento il Concessionario durante o al termine del rapporto non potrà vantare alcun indennizzo da parte del Comune di Rottofreno.
E’ a carico del Concessionario l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l’attività di pubblico esercizio presso i competenti uffici comunali, sia per il servizio bar (somministrazione alimenti e bevande), sia per la richiesta dell’autorizzazione per eventuali servizi aggiuntivi di cui al successivo articolo, subordinata alla presentazione di documentazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 15/2001 secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 673/2004.
L’acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione di pubblici eventi / spettacoli da svolgersi all’aperto è a carico del Concessionario.
ART. 2 - SERVIZI AGGIUNTIVI
Il Concessionario, ferme restando le attività di cui all’art. 1, può attivare ulteriori servizi compatibili con la struttura e per i quali sarà in grado di ottenere le relative concessioni, convenzioni, autorizzazioni, ecc.
I servizi aggiuntivi, proposti in sede di gara (Offerta Tecnica) non possono comportare oneri a carico dell’Amministrazione comunale e costituiscono obbligazioni contrattuali.
Ulteriori proposte o attività non comprese nell’offerta tecnica che verranno proposte e inserite nei programmi analitici trimestrali, verranno preventivamente autorizzate dal Servizio Cultura e dovranno essere svolte regolarmente al pari di quanto esposto nell’offerta tecnica complessiva.
ART. 3 - DURATA
La concessione ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dalla data di stipulazione della concessione, rinnovabili per ulteriori 6 anni a seguito della verifica da parte dell’Amministrazione del buon esito del servizio gestito nel primo periodo.
Non è ammesso il rinnovo tacito della concessione.
Le parti possono dare disdetta con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione; in caso di recesso da parte del Concessionario prima del terzo anno, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi 3 anni.
Il concessionario assume la custodia delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto di concessione ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comune.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Oltre alla concessione del bene pubblico patrimoniale indisponibile di cui all’art. 1 del presente contratto, il Comune affida in comodato al Concessionario, i mobili e le attrezzature, elencate nel verbale di consegna, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna al Concessionario, come risultante da apposito verbale.
ART. 5 - CANONE
maggior percentuale di rialzo sul canone annuo posto a base
Il canone annuo di concessione, dovuto dal Concessionario, oggetto, in sede di gara, di offerta maggior percentuale di rialzo sul canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro
( ) oneri fiscali esclusi nella misura di legge, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, di Euro ……. (……) ciascuna, con scadenza entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre dal Concessionario al Comune di Rottofreno, con versamento diretto al Tesoriere Comunale Banca Popolare Commercio ed Industria , Filiale di San Nicolò a Trebbia Via Xxxxxx Est 48 , cod. IBAN IT49 E 05048065450 000000005490.
Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.
In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 14, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.
ART. 6 - OBBLIGHI CONCESSIONARIO
Il Concessionario prima di procedere all’esecuzione delle opere di completamento dei locali come prescritto dagli allegati elaborati tecnici e grafici dovrà produrre al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente apposito progetto esecutivo almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori di allestimento.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici. Patrimonio e Ambiente provvederà alla valutazione del progetto esecutivo.
Solo dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente potrà procedere ai lavori di completamento dei locali.
Il Concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali e lo spazio esterno descritti nell’art. 1, che riceve in concessione, nonché le attrezzature ricevute in comodato, elencate nel verbale di consegna, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione, obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.
Il Concessionario si obbliga altresì a reintegrare le attrezzature danneggiate per cause derivanti dal non corretto utilizzo e danneggiamento, anche se imputabili a terzi.
Il concessionario si obbliga a fornire i propri servizi rivolti prioritariamente ad un pubblico giovane, assicurandone, per tutta la durata della concessione, continuità, regolarità e qualità.
La gestione commerciale dell’esercizio viene effettuata ad esclusiva cura e vantaggio del concessionario.
La fornitura e la pulizia delle stoviglie e delle altre attrezzature non comprese nel suddetto verbale, necessarie per la conduzione del bar o per la realizzazione dell’attività culturale, per l'intera durata del presente contratto, sono a carico esclusivamente del Concessionario.
Il Concessionario dovrà altresì farsi parte diligente, anche attraverso un’adeguata pubblicità interna al locale concesso, affinché:
- le consumazioni si effettuino negli spazi concessi a tale scopo;
- gli utenti del Caffé mantengano un comportamento appropriato all’ambiente, senza creare situazioni di conflitto con il vicinato;
ART. 7 - RESPONSABILITA’
Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi durante la conduzione del Caffè, ed in particolare agli utenti del Caffè, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, i dipendenti del Concessionario che operano presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.
Per tutta la durata del presente contratto il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per la gestione del Caffé, anche tenendo conto di sistemi di allarme che potranno venire installati, successivamente, a cura del Concessionario, liberando il Comune di Rottofreno, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.
Il concessionario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nel locale destinato a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e solleva fin da subito e in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.
Il Comune prende atto che il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a Euro …………….. per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione di quanto previsto dall’art. 1 della presente concessione.
La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all’immobile è a carico del Comune Eventuali ulteriori attività che il Concessionario dovesse proporre nell’offerta tecnica, qualora vincitore, saranno valutate ai fini della necessità o meno di copertura assicurativa integrativa.
ART. 8 - MODALITÀ E ORARI
Il Concessionario si obbliga a rispettare l’orario definitivo che risulta essere il seguente:
- Orario di apertura in periodo invernale – novembre/marzo:
- Orario di apertura in periodo estivo – aprile/ottobre:
e costituisce quindi l’orario definitivo di apertura del locale.
Il Caffè dovrà inoltre rimanere aperto in occasione dello svolgimento di eventi che proseguono oltre l’orario normale di apertura (previa comunicazione della modifica temporanea di orario al Servizio comunale competente).
I periodi di chiusura, ferie o altro, dovranno essere comunicati con anticipo di 30 giorni al Comune
- Servizio Sportello Unico delle imprese salvo per cause non dipendenti dalla volontà del Concessionario.
Il Concessionario garantisce la realizzazione di tutte le attività proposte nell’offerta tecnica in sede di gara (progetto di massima annuale). Trimestralmente predispone un programma analitico dell’attività culturale che viene trasmesso in via anticipata al Servizio Cultura, il quale si riserva la possibilità di avanzare richieste o proposte secondo esigenze di pubblico interesse. Il medesimo Servizio può inoltre vietare lo svolgimento di attività ricomprese nel programma qualora si pongano in contrasto con l’offerta tecnica presentata o con l’attività e le finalità istituzionali dell’Ente.
ART. 9 - PERSONALE
Il concessionario dovrà avvalersi nella gestione del bar di personale qualificato in possesso dei requisiti di legge e in numero sufficiente per coprire l’orario di apertura dell’esercizio.
Il Concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).
Il Concessionario ha l’obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Nel caso in cui il Concessionario non sia in regola con i versamenti dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi nei confronti dei dipendenti, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al Concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal Concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all’art. 15.
Il Servizio Sviluppo Economico si riserva di controllare annualmente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Il Concessionario si obbliga a dare tutte le informazioni utili al Comune al fine di consentire il controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, comunicando in particolare, al momento della consegna dei locali, il numero ed il nominativo delle persone impiegate presso i locali di cui all’art. 1 e dando inoltre preventiva informazione alla medesima in caso di sostituzione del personale stesso.
ART. 10 - PULIZIE
Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia dei locali e dello spazio esterno, pertinenziale all’esercizio commerciale nonché delle attrezzature e delle stoviglie utilizzate per la gestione, in modo da garantire sia il decoro del locale che l'igiene e la sicurezza nella somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
ART. 11 - MANUTENZIONE
Sono a carico del Concessionario le spese per:
A) Manutenzione ordinaria sugli edifici. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture, che ne garantiscono l’efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo.
Il Concessionario deve inoltre provvedere all’aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell’edificio e degli impianti (es. certificato di prevenzione incendi, certificati ISPESL per centrali termiche ed impianto di terra, etc.), nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti (manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio). Copia delle certificazioni aggiornate dovranno essere di volta in volta inviate al Comune di Rottofreno – Servizio Patrimonio..
B) Conduzione degli impianti termici. Per quanto riguarda gli impianti termici, il Concessionario deve provvedere alla manutenzione, allo scopo di curare la durata degli apparecchi e degli impianti ed il loro rendimento termico, deve eseguire tutte le operazioni manutentive atte a porre l’impianto di riscaldamento (e/o di condizionamento) in condizioni di perfetta efficienza, prima dell’inizio della stagione e le operazioni di messa a riposo, al termine della stagione stessa. Deve inoltre provvedere alla regolare tenuta del libretto di manutenzione della centrale termica.
Il Concessionario inoltre assume direttamente o delega a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, la funzione di “terzo responsabile", ai sensi del DPR 412/93 (art 1.1.o; art. 11.3) con l’obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale.
C) Manutenzione migliorativa sugli edifici. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell’edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell’impiantistica (installazione dei condizionatori, modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione etc.) che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Rottofreno – Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente.
D) Interventi dovuti a scadente manutenzione. Rientrano inoltre a carico del Concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.
E) Interventi di somma urgenza. È a carico del Concessionario ogni e qualunque intervento di somma urgenza, eventualmente anche a carattere provvisorio, al fine di assicurare la piena sicurezza degli immobili e delle attività che si svolgono nel loro interno e pertinenze.
Sono a carico del Comune le spese per:
A1) la eventuale messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente Disciplinare.
ART. 12 - UTENZE
Il Concessionario si obbliga a sostenere, previa attivazione dei contratti di erogazione (energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento) con gli enti preposti, le spese relative alle utenze.
Il Concessionario è inoltre tenuto a provvedere alla denuncia alla Ditta IREN SPA.per il pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, a proprio totale carico.
ART. 13 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali.
E’ fatto quindi espresso divieto al concessionario di affidare a terzi la gestione del Caffè e l’organizzazione dell’attività culturale.
Il Concessionario deve quindi assicurare la gestione del Caffè (conduzione bar e organizzazione eventi, attività artistico/culturale-letteraria) con proprio personale, escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale delle suddette attività. Sono consentiti i contratti stipulati con i singoli artisti e soggetti culturali, per la realizzazione del programma artistico/culturale-letterario.
Sono inoltre consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto di concessione. Sono ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione.
ART. 14 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 C.C. il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste.
Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile - stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00). in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un anno, il contratto si intende risolto di diritto. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito del contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di accertamento negativo, il contratto si considera risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 15 dello Schema di Concessione e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire.
Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune dell’attivazione della clausola risolutiva espressa, garantendo lo sgombero dei locali entro 1 mese da tale data. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.
ART. 15 - CAUZIONE
Il Concessionario ha costituito all’atto della sottoscrizione della presente concessione, una cauzione valevole per l’intera durata della concessione (6 anni + 6 anni) per l’importo pari a due annualità del canone concessorio e una cauzione pari all’importo stimato dei lavori desunti dagli elaborati tecnici predisposti dal concedente a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto .
Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per il recupero delle penali applicate a norma dell’art 14 e per effettuare i pagamenti diretti previsti dagli artt. 9 e 13. In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 14 o disponga la revoca della concessione a norma dell’art. 9.
Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione dell’importo originario, ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte del Comune di Rottofreno - a titolo di penale.
La cauzione ha durata pari al contratto e comunque viene mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.
ART. 16 - USO INSEGNA
E’ a carico del concessionario la realizzazione e il posizionamento dell’insegna previa acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni presso gli uffici competenti.
Nè l’insegna nè il nome “Caffè Letterario” potranno essere utilizzati per altri scopi o per esercizi commerciali diversi da quello oggetto della presente concessione. E’ fatto divieto di utilizzo del logo e del nome successivamente alla scadenza naturale o anticipata della concessione. Il logo e l’insegna rimangono riservati all’Amministrazione Comunale.
ART.- 17 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che possano insorgere nell’esecuzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Piacenza.
ART. - 18 SPESE
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della concessione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
San Nicolò
Il Comune di Rottofreno – concedente – La Responsabile – Xxxxxxxxx Xxxx
La Ditta/Società … - Concessionario
Per accettazione espressa di tutte le condizioni, nessuna esclusa, della presente concessione amministrativa.
Firma del Concessionario