LOTTO 8
LOTTO 8
Capitolato tecnico dell’assicurazione ALL RISKS DEL PATRIMONIO ARTISTICO
Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2016 Scadenza ore 24.00 del 31/12/2019
Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione | |
Contraente: | Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza | |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione | |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici | |
Broker: | Assiteca S.p.A. Filiale di Pescara Via Firenze 4, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005 | |
Xxxxxxx assicurati | A titolo esemplificativo ma non esaustivo: dipinti, quadri, cornici, pitture, disegni, stampe, affreschi, ceramiche, arazzi, sculture, bronzi, serigrafie, litografie, tappeti, mobili e arredi, patrimonio librario, materiale documentario e artistico e beni bibliografici in genere, raccolte e collezioni scientifiche, d’antichità e numismatiche, strumenti musicali, reperti archeologici, abiti e costumi, utensili e altri beni vari | |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne | |
Sinistro: | Il verificarsi dell’evento | per il quale è prestata la garanzia |
assicurativa | ||
Deprezzamento: | La diminuzione del valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro | |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro | |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico | |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |
Stima accettata: | Il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo tra le Parti | |
Valore dichiarato: | Il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro | |
Valore commerciale: | Il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato | |
Terrorismo: | Tutti quegli atti, incluso l’uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in colegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o in parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo |
Sezione 1. Norme che regolano il contratto in generale
Art. 1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
Art. 1.02 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.
M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 1.03 Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Si precisa che è in corso di definizione stima di valorizzazione del patrimonio artistico di proprietà e/o sotto la responsabilità del Consiglio Regionale da parte della Società Asacert. Fermo quindi il valore assicurato alla stipula della polizza, si procederà nel corso dell’anno 2017 a rettificare i valori assicurati sulla base di tale stima, provvedendo alla regolazione attiva o passiva a fine annualità nei termini normati dalla presente clausola.
Art. 1.04 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere approvate per iscritto.
Art. 1.05 Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.
Art. 1.06 Durata del contratto - Rescindibilità
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 1.07 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.
Art. 1.08 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa., si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
Art. 1.09 Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.
L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 1.10 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 1.11 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.12 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 1.13 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 1.14 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le
rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
1.15 Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Sezione 2. Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni
Art. 2.01 Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati (oggetti d’arte in genere, così come indicati nella specifica definizione di polizza) che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso all’art. 2.04 Esclusioni.
Art. 2.02 Somme assicurate
In nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa importi superiori a quelli indicati nella scheda di polizza.
Art. 2.03 Operatività in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a)
Art. 2.04 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione le perdite ed i danni:
a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell’oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell’oggetto;
c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
d) aventi origine diretta in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe
h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d’arte rilevata in occasione di inventario
i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
l) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
m) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
n) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l’illuminazione degli oggetti stessi.
Art. 2.05 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:
- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
II "Servizio Competente" deve altresì:
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone. La Società assicuratrice rinuncia, in caso di sinistri non rilevanti, a richiedere all’assicurato la presentazione della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia di quanto accaduto;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2.06 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all’Art. 2.13 della presente Sezione.
Art. 2.07 Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2.05 della presente Sezione;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delgli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 2.08 Determinazione dell’indennizzo
A. Il valore in base al quale verrà calcolata la liquidazione sarà:
a) per beni elencati singolarmente, il valore concordato per ogni articolo (Stima Accettata). La Società non sarà responsabile per valori superiori a quelli concordali per ogni oggetto.
b) per beni non singolarmente elencati il valore commerciale di mercato di ogni singolo oggetto nel momento immediatamente precedente il sinistro.
In assenza di stime e/o valutazioni dei beni assicurati preventivamente concordate con la Società, la copertura si intende prestata a "Valore Dichiarato", ovvero sarà cura dell'Assicurato, in caso di sinistro, produrre alla Società la documentazione necessaria a provare l'effettivo valore dell’oggetto assicurato.
B. Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro più ogni eventuale deprezzamento subito dall’oggetto ma non potrà superare l'importo assicurato per singolo oggetto.
C. In caso di perdita o danneggiamento di uno o più oggetti il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, set o parure, la Società risarcirà all'Assicurato a sua scelta, o una parte in proporzione del valore assicurato di tale coppia, set o parure, senza tenere conto di tale incremento di valore, oppure l’ammontare totale del valore assicurato di detta coppia, set o parure, e l'Assicurato conviene nel tal caso di cedere alla Società ciò che rimane della coppia di oggetti, set o parure.
D. In seguito al pagamento dell'intero importo assicurato per singolo articolo coppia o serie, la Società ne diventerà proprietaria ed ogni titolo e si riserverà il diritto di prendere possesso della partita, coppia o serie.
Art. 2.09 Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L’Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Art. 2.10 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all’art. 2.07 che precede. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza passata in giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.04 alle lettere f), g), h).
L’assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
Art. 2.11 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società.
Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo
riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 2.12 Colpa Grave
Sono comprese nell’assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:
- colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
- dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.
Art. 2.13 Onorari periti
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 2.06, la Società rimborserà all’Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, nella misura massima di € 50.000,00 per un sinistro o più sinistri nel corso della stessa annualità assicurativa.
Art. 2.14 Anticipo indennizzi
Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 100.000,00.
L’indennizzo anticipato non potrà comunque superare l’importo massimo di € 1.500.000,00. L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 2.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza e stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con II consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Sezione 3. Garanzia Giacenza
Garanzia sempre operante
L’assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni presenti nelle ubicazioni e relative somme assicurate specificate nella scheda in polizza.
Per le ubicazioni non elencate, sul territorio italiano, la Società in nessun caso rimborserà un importo globale superiore a Euro 150.000,00 per sinistro o annualità assicurativa. L’assicurazione vale anche per i trasporti dei beni assicurati all’interno delle ubicazioni stesse.
Art. 3.01 Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:
- non sia permesso di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall’Assicurato per l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l’esame ed il riordino delle opere esposte, per l’allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione;
- i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato;
- che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
- gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.
In caso di inosservanza a quanto sopra, la Società in caso di sinistro corrisponderà all’Assicurato il 80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 3.02 Furto commesso dai dipendenti
La garanzia furto di cui all’art. 2.03 delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
• che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali;
• che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali.
Art. 3.03 Furto con destrezza
A deroga di quanto disposto dall’ Art. 2.04 lettera h), la garanzia furto è estesa al furto con destrezza purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l’orario di esposizione al pubblico ed a condizione che:
a) in ogni locale dell’esposizione vi sia almeno un custode preposto / personale identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificatamente preposto alla funzione;
b) gli oggetti di piccole dimensioni siano custoditi in teche, vetrinette o simili (per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a 35 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 25 cm di profondità).”
Art. 3.04 Rottura accidentale di oggetti fragili
La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine.
Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza per:
- l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
- l’esame od il riordino della collezione
- durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali.
La garanzia cessa se l’assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.
Art. 3.05 Estorsione
A parziale deroga dell’ Art. 2.04, lettera g), l’assicurazione è estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.
Art. 3.06 Giacenza e trasporto verso restauratori
Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di
€ 50.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l’imballaggio sia effettuato a regola d’arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati,
I suddetti oggetti s’intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.
La garanzia è valida a condizione che l’evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.
Art. 3.07 Esclusione per opere all’aperto
Per le opere d’arte collocate all’aperto, all’esterno dei locali museali s’intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell’integrità delle opere stesse.
Sezione 4. Garanzia Trasporto beni proprietà dell’Ente Contraente
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente
E’ facoltà del Contraente richiedere l’estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d’arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L’assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L’assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
La garanzia è valida solo dopo conferma scritta della società.
Art. 4.01 Condizioni per l’efficacia della garanzia trasporto
La garanzia è prestata a condizione che:
a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d’arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
b) che l’imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate;
Art. 4.02 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio
Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l’imballaggio purché tali materiali di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.
Art. 4.03 Rottura oggetti fragili
La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.
Art. 4.04 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:
- trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
- imballatori: purché specializzati nel settore Arte
a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.
Art. 4.05 Calcolo e pagamento del premio
Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:
• Trasporto in Italia 0,30 pro mille a tratta, elevato a 0,38 per oggetti fragili
• Trasporto in Europa 0,50 pro mille a tratta, elevato a 0,63 per oggetti fragili
• Trasporto nel resto del Mondo 0,80 pro mille a tratta, elevato a 1,00 per oggetti fragili La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € 50,00 per ogni viaggio.
Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Sezione 5. Garanzia “CHIODO A CHIODO”
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza (allegato 1)
E’ facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica presso:
- Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali.
La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società (allegato 2) ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L’assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L’assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l’ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.
Art. 5.01 Somme assicurate
La garanzia, prestata su base “stima accettata” o “valore dichiarato” per beni di proprietà di terzi, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 500.000,00= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell’ambito del territorio italiano e dei Paesi UE.
Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.
E’ facoltà dell’Ente richiedere alla Società l’emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa .
Art. 5.02 Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:
1. non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall’Assicurato per l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l’esame ed il riordino delle opere esposte, per l’allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
2. siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da “chiodo a chiodo” (allegato 1);
3. che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza;
4. siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte;
5. che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l’impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da “chiodo a chiodo”, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
6. che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
7. gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.
Art 5.03 Condizioni della garanzia.
La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione “Garanzia Giacenza” e dalla sezione “Garanzia Trasporti”.
Art. 5.04 Calcolo del premio
Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:
⮚ Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
⮚ Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
⮚ Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica
Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:
⮚ Classe A: un tasso lordo di 0,15 pro mille da applicarsi alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
⮚ Classe B: un tasso lordo di 0,20 pro mille da applicarsi alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
⮚ Classe C: un tasso lordo di 0,27 pro mille da applicarsi alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
La Società Il Contraente / Assicurato
ALLEGATO 1)
Attivazione della Garanzia “Da chiodo a chiodo”
Nome dell’esposizione | ||
Luogo dell’esposizione, completo di indirizzo, cap, città | ||
Misure di sicurezza dei locali espositivi | ▪ TIPOLOGIA IMPIANTO DI ALLARME (VOLUMETRICO, PERIMETRALE, ECC): | |
▪ COLLEGAMENTO CON AUTORITÀ/VIGILANZA | SI / NO | |
PRIVATA ▪ TIPOLOGIA DEL COLLEGAMENTO (PONTE RADIO, ECC): | ||
SI / NO | ||
▪ impianto antincendio automatico / Estintori | ||
Durata dell’Esposizione | ||
Durata della copertura | ORE 24 DEL …………… / ORE 24 DEL …………… | |
Modalità di trasporto (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE) | ||
Nominativo trasportatore | ||
Somma Assicurata | ||
Lista opere | COME DA ALLEGATO 2) |
ALLEGATO 2)
Lista opere per garanzia “da chiodo a chiodo”
Proprietario / Prestatore (completo di indirizzo, cap, città, nazione) | Trasportatore | Autore | Titolo / Anno | Materia / Tecnica | Misure / peso | Valore Euro |
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza all risks del patrimonio artistico n° ................................
Contraente: CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 00000 X’Xxxxxx (XX)
C.F. 80003630664
durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: | 31/12/2016 |
scadenza il: | 31/12/2019 |
prima quietanza | 31/12/2017 |
frazionamento: | Annuale |
Ubicazioni e partite assicurate (riepilogo)
Ubicazioni:
1) Via X. Xxxxxxxxx, 4 – L’Aquila
2) Xxxxxx Xxxxxx, 00/00 - Xxxxxxx
Nota Bene: gli elenchi degli oggetti assicurati sono disponibili presso gli uffici dell’Ente Contraente.
Calcolo del premio
Partita | Somma Assicurata complessiva per sinistro e per anno (€) | Tasso Lordo %° | Premio Lordo (€) |
Patrimonio artistico (P.R.A.) con il limite per singolo bene di € 50.000,00 | 1.000.000,00 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | €.............................. |
Imposte | esente |
TOTALE | € ............................. |
La Società Il Contraente / Assicurato