COPERTURA ASSICURATIVA
COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
Capitolato Speciale
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Azienda o Amministrazione o Ente: SpA AUTOVIE VENETE, Assicurato e Contraente del- la polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicura- zione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Attivita’ dell’Azienda: L’esercizio delle attivita’ e competenze previste e/o consentite e/o de- legate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attivita’ ac- cessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Societa’, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il con- tratto;
Broker: il Broker vigente XXXXX S.P.A. con sede in XXXXXX, Xxxxx Xxxxx, 00 Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie- ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile pero’ a cause diverse comunque conseguenti all’evento;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita’ di privato cittadino, utente dei servizi erogati dalla Amministrazione, o di altra posi- zione assimilabile;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (se im- mobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simi- li, ed escluso il valore dell’area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;
Valore commerciale: l’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso.
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla con- correnza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Socie- ta’ risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Beni immobili o immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensosta- tiche o pneumatiche, impianti, tralicci di sostegno, supporti e basamenti, o loro parti, di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costru- zione.
Se non diversamente o specificatamente previsto, rientrano in tale definizione anche le opere autostradali;
Opere autostradali: qualsiasi edificato, impianto, manufatto o infrastruttura (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: coperture, condutture, illuminazione, impianti, manti di u- sura stradale, ponti, raccordi, rampe, segnaletica, strade) e loro pertinenze, completo e in uso o esercizio, inerenti il tratto autostradale riconducibile alle attivita’ della Amministrazio- ne, se non diversamente o specificatamente previsto;
Beni mobili: tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunto in co- modato, uso o altro titolo, che per sua natura o destinazione non possa definirsi Bene im- mobile o Opera autostradale (comprese quindi le Apparecchiature elettroniche), posto all’interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Isti- tuzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .
Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, a- razzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonche’ quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta), di proprieta’ della Amministrazio- ne o di terzi.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro facente parte o destinato a servizio o ornamento dei Beni Immobili assicurati;
Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e’ considerato seconda- rio rispetto alle finalita’ del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione da- ti, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di conti- nuita’, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, di comunicazione, strumenti ap- parecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, apparecchiature per l’esazione dei pedaggi autostradali, audiovisivi digitali, personal computers e computers, rilevatori, stampanti, strumenti di comunicazione, siano essi posti al coperto e/o su veicoli – analo- gamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di tra- smissione, impianti e quant’altro nulla escluso e’ parte e/o e’ destinato a servizio della ap- parecchiature elettroniche o e’ necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), do- cumenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà della Amministrazione o di terzi;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come sopra definiti, di proprieta’ o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Amministrazione nonche’ agli utenti dei servizi erogati dalla Ammini- strazione, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso alla Am- ministrazione;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprieta’ di ter- zi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di po- lizza;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed im- mobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonche’ il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attivita’ di terzi;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualita’ di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprieta’ dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (loca- zione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonche’ alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indenniz- zabile a termini del presente contratto;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione e- sterna rispetto alla pressione interna;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro u- suali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa esse- re definito inondazione o alluvione;
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonche’ i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali e- venti, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purche’ direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve at- traverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garan- zia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso copertu- re, pavimenti, pareti;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni de- correnti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccoman- data con avviso di ricevimento;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu’ dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svol- gimento delle attivita’;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettro- nici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: di usura o di carente manu- tenzione; direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manu- tenzione o revisione e/o da collaudi e prove; dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimen- ti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Societa’ avra’ diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da es- sa indennizzato;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonche’ di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine o in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’attivita’;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonche’ lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole ri- gature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installa- zione;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura acci- dentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni assicurati o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e’ influente ai fini di questa estensione) e al lo- ro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o del- le pareti;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o di altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si ese- guono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edifica- ti o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Franamento: il distacco e/o scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazio- ni;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro).
A parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di re- cedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresi’ convenute le seguenti condizio- ni di operativita’ nell’ambio delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Societa’ tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, inte- ressi e spese quale civilmente responsabile per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonche’ di attivita’ industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purche’ avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro. Nell’ambito di questa garanzia non sono compresi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali vei- coli e mezzi. Sono altresi’ esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. L’assicurato dara’ tempestivamente notizia alla Societa’ delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazio- ni utili alla difesa, e la Societa’ assumera’ la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da umidita’, stillicidio, trasudamento; non indennizza inoltre i danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione, ma- nufatti di materia plastica danneggiati dalla grandine.
Inondazioni, Alluvioni: la Societa’ indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causa- te da evento sismico. Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidita’, stillicidio, trasudamento, nonche’ quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano di- stanziate dal pavimento meno di 8 cm.
Evento sismico o terremoto: la Societa’ risponde dei danni materiali, compresi quelli di in- cendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non risponde dei danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termina o idraulica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30 giugno 2009 fino alle ore 24,00 del 30 giungo 2012 con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ della Amministrazione notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antece- denti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle mede- sime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (ses- santa) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente in- viate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - av- verranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri acca- duti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Societa’ dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Ammini- strazione.
Art. 7: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1
La Societa’ assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allega- ta al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonche’ i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o gia’ ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a ti- tolo esemplificativo e non limitativo:
o incendio,
o combustione anche senza sviluppo di fiamma,
o esplosione, implosione e scoppio,
o azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
o caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
o onda sonica,
o urto di veicoli,
o rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
o fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
o rottura accidentale di lastre,
o furto di fissi e infissi,
o atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostra- zioni di folla),
o atti di sabotaggio,
o atti di terrorismo,
o fenomeni atmosferici,
o inondazioni, alluvioni,
o allagamenti, acqua piovana,
o smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
o crollo, collasso strutturale,
o fenomeni elettrici,
o fuoriuscita di acqua,
o mancato freddo,
o sovraccarico di neve,
o formazione di ghiaccio, gelo,
o evento sismico.
La Societa’ assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:
1. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonche’ per la even- tuale bonifica dell’area interessata, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e di ulteriori euro 100.000,00 (centomi- la/00) ove tale 10% non fosse sufficiente, nonche’ dell’ulteriore importo aggiuntivo even- tualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attivita’ delle Autorita’, della Amministra- zione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
3. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti, nonche’ quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile ovvero fino alla concorrenza dell’importo complessivo ottenuto sommando a tale 10% l’importo aggiuntivo eventual- mente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
4. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, mate- riale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, software in licenza d’uso, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto;
5. per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitu- tivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operativita’ di tali beni e con il limite per sinistro dell’importo indicato a ta- le titolo nella scheda di conteggio del premio;
6. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita econo- mica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento di un importo pari al 20% (ventiprocento) del danno indennizzabile;
7. per i costi/oneri che la Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorita’ Pubbli- che ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell’immobile colpito dal sinistro, nonche’ per gli eventuali collaudi, prove di idoneita’ e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (diecipro- cento) del danno risarcibile;
8. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”.
La Societa’ assicura inoltre, fermo quanto previsto al punto 5. che precede e in aggiunta a esso, i danni da interruzione di esercizio sostenuti in seguito ad una forzata interruzione, riduzione o rallentamento, totali o parziali, delle attivita’ della Azienda in conseguenza:
a) di un sinistro garantito dalla presente polizza,
b) della interruzione delle trasmissioni di dati tra apparecchiature elettroniche, da qualun- que causa determinata,
c) della interruzione di fornitura elettrica causata da danni alle linee di trasmissione dell’energia elettrica o alle cabine di trasformazione o alimentazione della societa’ di- stributrice,
che abbia impedito la esazione di pedaggi autostradali.
L’indennizzo per tali danni da interruzione di esercizio, che verra’ conteggiato sulla base della documentazione contabile in possesso della Amministrazione relativa al medesimo periodo temporale dell’anno solare precedente:
o riguardera’ unicamente il mancato incasso dei pedaggi autostradali,
o verra’ erogato, senza applicazione della regola proporzionale, con il limite per sinistro dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Or- gani e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.
Art. 9: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Societa’
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per pe- riodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e’ esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio e regolazione annuale”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti ap- plicabili.
Art. 10: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Societa’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverra’ co- me piu’ avanti normato, essa riterra’ assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribui- ta alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regola- zione; superando detto limite, il nuovo bene si intendera’ assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avra’ dato comunicazione.
Art. 11: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Societa’ non appliche- ra’ la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrisponden- te somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risul- tante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comuni- cazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opere- ra’ in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valo- re.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Art. 12: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2
La Societa’ assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili (anche costituenti apparecchiature elettroniche)
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate men- tre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti an- che a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose as- sicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonche’ il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia sia- no dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Societa’ assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:
1. per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentati- vo di commetterli, o quelle conseguenti alla eventuale attivita’ delle Autorita’, della Am- ministrazione o di terzi per ridurre l’evento e/o le sue conseguenze o per porvi tempora- neo rimedio, nonche’ per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sini- stro, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del dan- no indennizzabile e di ulteriori euro 10.000,00 (diecimila/00) ove tale 10% non fosse sufficiente, nonche’ dell’ulteriore importo aggiuntivo eventualmente indicato a questo ti- tolo nella scheda di conteggio del premio;
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti, nonche’ quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile ovvero fino alla concorrenza dell’importo complessivo ottenuto sommando a tale 10% l’importo aggiuntivo eventual- mente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
3. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, mate- riale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, software in licenza d’uso, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto;
4. per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitu- tivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni mobili), fino alla ripristinata operativita’ di tali beni e con il limite per sinistro dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita econo- mica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento di un importo pari al 20% (ventiprocento) del danno indennizzabile.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Or- gani e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.
Art. 13: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto e’ operante:
◊ per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezio- ne, posti all’interno di immobili se l’autore del reato:
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucerna- ri, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudo- lento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purche’ con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilita’ personale,
d) in modo clandestino, purche’ l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante si- stemi diversi da quelli innanzi descritti purche’ abbia poi violato i mezzi di custo- dia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei
medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
◊ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
◊ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, an- che con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
◊ in caso di furto con destrezza (senza cioe’ scasso, forzatura o altri sistemi prima de- scritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incarica- ta del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed e’ operante solo per le persone di eta’ superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% di quanto indicato nella scheda di conteggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.
Art. 14 : Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per pe- riodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e’ esonerata).
Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Societa’ per ciascun si- nistro non sara’ superiore al 20% del valore assicurato per la partita corrispondente, nell’ambito dello stesso.
In caso di sinistro la Societa’ si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei va- lori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o piu’ sinistri liquidati nel corso dell’annualita’ assicurativa, e’ valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualita’ interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.
La Amministrazione paghera’ il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il paga- mento dell’indennizzo da parte della Societa’, ovvero puo’ richiedere che tale rateo di pre- mio venga direttamente trattenuto dalla Societa’ dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti ap- plicabili.
Art. 15: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Amministrazione ne dara’ avvi- so alla Societa’ appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprieta’ della Scoieta’ se questa ha risarcito integral- mente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Societa’ l’intero importo riscosso a titolo di indennita’ per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Societa’ ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facolta’ di mantene- re la proprita’ delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennita’ riscossa dalla Societa’ per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura pro- porzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennita’ e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Societa’ e’ obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 16: Esclusioni
La Societa’ in ogni caso non risarcisce i danni:
a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi;
c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle at- tività della Amministrazione;
d. da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario.
Inoltre, relativamente ai Beni costituenti Apparecchiature Elettroniche la Societa’ non risar- cisce i danni:
e. di usura, logorio, corrosione, deperimento direttamente connessi all’uso del bene,
f. per l’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicu- rate,
g. direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manu- tenzione o revisione,
h. attribuibili a difetti noti all’Amministrazione all’atto della stipulazione della polizza,
i. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
j. la cui riparazione e’ prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione,
k. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura,
nonche’ le spese:
l. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del be- ne sottratto, distrutto o danneggiato.
Si prende atto tra le parti che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimenti e- sclusa.
Art. 17: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
La denuncia del sinistro verra’ effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterra’ l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonche’ la descrizione delle cause che lo determinarono.
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, la Ammini- strazione ne dara’ immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
La Amministrazione si attivera’ per fare quanto e’ possibile per evitare o diminuire il danno, nonche’ conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, co- me anche fornire alla Societa’ tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accerta- menti ritenuti necessari dalla Societa’.
La Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovra’ farne imme- diata denuncia all’Autorita’ Giudiziaria e trasmetterne copia alla Societa’ contestualmente alla denuncia del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), la Amministrazione dovra’ al- tresi’ esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Societa’ – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sot- tratti.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Societa’ fornira’ alla Amministrazio- ne, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del con- tratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonche’, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 18: Determinazione e liquidazione del danno
Nella forma “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si proce- de, nel limite delle somme assicurate, come segue:
a) verra’ liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
b) la differenza occorrente al conseguimento dell’integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equi- valenti e sulla stessa area o su area analoga) verra’ erogata entro 30 gg. Dalla data del- la effettiva sostituzione nel caso in cui l’evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, verra’ ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.
Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia piu’ in uso, l’importo risarcibile a “valore a nuovo” non potra’ essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il be- ne aveva al momento del sinistro.
Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno e’ determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabi- le o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del be- ne danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
o per i beni con vetusta’ non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetusta’ se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu’ prossime prestazioni;
o negli altri casi, il valore del bene xxxx’ determinato tenendo conto del grado di vetu- sta’, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Relativamente alle partite Beni immobili e mobili e loro componenti, entro 120 giorni dalla decorrenza della polizza come anche da ogni scadenza anniversaria intermedia la Ammi- nistrazione fornira’ alla Societa’ alla valutazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo dei beni immobili e delle apparecchiature elettroniche assicurati.
Xxxxx’ preso atto delle risultanze di tale valutazione e delle eventuali differenze ai fini rego- lazione annuale del premio.
Gli eventuali nuovi valori assicurati diverranno quindi “stima accettata” tra le parti, inten- dendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra la Amministrazione e la Societa’.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra’ effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, verra’ stabilito il valore commerciale del bene.
La Societa’ risarcira’ il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della i- struttoria eventualmente avviata dall’Autorita’ preposta.
Qualora, in seguito alla sentenza penale definitiva, emergano cause di decadenza dal dirit- to all’indennizzo, l’assicurato provvedera’ a rendere alla Societa’ l’importo percepito ma non dovuto, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarci- mento.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita’ di beni e/o partite, e per uno o piu’ di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liqui- dazione se richiesto dalla Amministrazione avverra’ anche se non e’ stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresi’ convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalita’ del sinistro e non sui singoli beni / partite.
In caso di contemporanea applicabilita’ di piu’ franchigie e/o scoperti, si conviene che sara’ applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni cosi’ contemporaneamente applicabi- li.
In caso di evento da cui derivi un risarcimento a terzi, qualora per tale garanzia / partita sia prevista una franchigia o scoperto:
- la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia o scoperto
- la Amministrazione corrispondera’ alla Societa’ il consuntivo degli importi di franchigia o scoperto nei termini di cui all’art. “Pagamento del premio” che precede, sulla base della documentazione di riepilogo che la Societa’ trasmettera’ alla Amministrazione nei 60 (sessanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale di polizza.
Art. 19: Procedure per la valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno e’ determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dalla Ammini- strazione con apposito atto unico.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita’ del sinistro, e pro- cederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di poliz- za.
Qualora la Amministrazione abbia necessita’ di proseguire le attivita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le opera- zioni peritali, segnalera’ per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potra’ proseguire le attivita’ senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Amministrazione di con- servare le tracce e i residui del sinistro.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Ammini- strazione.
I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e’ vincolante, anche se il perito dissen- ziente non l’ha sottoscritta.
Art. 20: Anticipo dell’indennizzo
La Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamen- to di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 250.000,00 .
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sara’ comunque superiore al 25% dell’importo assicurato alla partita corri- spondente, qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
Art. 21: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza e’ calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi as- sicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi secondo quanto normato dagli articoli che precedono.
Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo tra- scorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all’Art. “Acquisizione di nuovi beni” che precede, e alle quali quindi non e’ attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfet- tariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 22: Partecipazione delle Societa’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Sociea’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percen- tuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 23: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 24: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo di euro | Franchigia euro | Massimo risarcimento per sinistro euro | |
Per sinistro, unicamente per i beni rientranti nella definizione di Opere Autostradali, se non riconducibili alla definizione Beni Immobili | ====== | ====== | 100.000,00 | ============== |
Danni da interruzione di eser- cizio (Opzione A) | ====== | ====== | 5.000,00 | ============== |
Danni da interruzione di eser- cizio (Opzione B) | ====== | ====== | 10.000,00 | ============== |
Atti socio-politici | ====== | ====== | 10.000,00 | ============== |
Sabotaggio e terrorismo | 10 | minimo 5.000,00 e massimo 100.000,00 | ====== | ============== |
Fenomeni atmosferici | ====== | ====== | 10.000,00 | ============== |
Inondazioni, alluvioni | 10 | minimo 5.000,00 e massimo 100.000,00 | ====== | ============== |
Allagamenti | ====== | ====== | 10.000,00 | ============== |
Evento sismico | 10 | minimo 5.000,00 e massimo 100.000,00 | ====== | ============== |
Smottamenti, franamenti | 10 | minimo 5.000,00 e massimo 100.000,00 | ====== | ============== |
Sovraccarico neve | 10 | minimo 5.000,00 e massimo 100.000,00 | ====== | ============== |
Fenomeni elettrici e/o elettron | ====== | ====== | 1.000,00 | ============== |
Ricerca guasti | ====== | ====== | 1.000,00 | 50.000,00 x sx |
Rottura lastre | ====== | ====== | 1.000,00 | 10.000,00 x sx |
e, unicamente per gli eventi riguardanti Apparecchiature Elettroniche:
Ricostruzione archivi | 5.000,00 | ========== |
Spese mantenimento attivita’ e servizi | 5.000,00 | ========== |
Danni da interruzione di esercizio | 5.000,00 | ========== |
Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo di euro | Franchigia euro | Massimo risarcimento per sinistro euro | |
Beni mobili | 500,00 | ========== | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori custoditi sottochiav | 500,00 | ========== | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori ovunque posti | 500,00 | ========== | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori trasportati | 500,00 | ========== | ||
====== | ====== |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI | BENI | ||
Partite assicurate | Capitali | Aliquota | Premio |
assicurati | promille | imp.le | |
totale | |||
Beni immobili, escluse Opere autostradali | 25.000.000,00 | .. | .. |
Opere autostradali | 1.350.000.000,00 | .. | |
Beni mobili, escluse Apparecchiature elettr | 2.000.000,00 | .. | .. |
Apparecchiature elettroniche, di cui: - Impianti di esazione e comunicazione dati 17.500.000,00 | |||
- altre Apparecchiature elettroniche | 2.000.000,00 | ||
Rischio locativo | = = = | valore incluso in Immobili | |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 | .. .. | |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 1.000.000,00 | .. .. | |
Onorari periti (aggiuntivo) | 200.000,00 | .. .. | |
Ricostruzione archivi (aggiuntivo) escluse | |||
Apparecchiature elettroniche | 200.000,00 | ||
Ricostruzione archivi (aggiuntivo) per | |||
Apparecchiature elettroniche - software | 1.000.000,00 | ||
Spese mantenimento attivita’ e servizi | 500.000,00 | .. .. | |
Danni da interruzione di esercizio | 5.000.000,00 | .. .. |
Segue: INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Partite assicurate | Valori complessivi | Aliquota promille | Premio imponibile totale |
Beni mobili | 500.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 300.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori ovunque posti – 12 b2 | 200.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori trasportati – 12 b3 | 100.000,00 | .. | .. |
Guasti da ladri e demolizione (aggiunt | 100.000,00 | .. | .. |
Onorari periti (aggiuntivo) | 200.000,00 | .. | .. |
Ricostruzione archivi (aggiuntivo) escluse Apparecchiature elettroniche | 100.000,00 | .. | .. |
Ricostruzione archivi (aggiuntivo) per Apparecchiature elettroniche - software | 300.000,00 | ||
Spese mantenimento attivita’ e servizi | 300.000,00 |
Totale premio imponibile annuo di polizza euro ..
Imposte euro ..
Totale premio lordo annuo di polizza euro ..