Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ministero della Giustizia
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA RACCOLTA PUBBLICITARIA PER ATTIVITA’ NON ISTITUZIONALE DEL CONAF
PREMESSA
Il presente Capitolato definisce le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi e costituisce parte integrante del contratto, stipulato dal CONAF, di seguito denominato “Editore”, e la ditta in seguito indicata come “Concessionaria”.
1.1 Rappresentante per il CONAF- Il CONAF è rappresentato per le attività oggetto del presente Capitolato dal Presidente pro-tempore CONAF.
1.2 Rappresentante per l’Impresa – La Concessionaria deve nominare e comunicare al CONAF entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile qualificato, per assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.
ART. 1
(Oggetto dell’appalto)
L'appalto ha per oggetto la promozione dei contratti di vendita degli spazi pubblicitari per la rivista un minimo di quattro numeri, per le monografie (2 numeri/anno) e quaderni (2 numeri/anno), notiziario settimanale on–line Conaf, per il giornale on-line accessibile portale istituzionale xxx.xxxxx.xx, per l’attività convegnistica (2 attività/anno), seminariale (6 attività/anno), congressuale (1 attività/anno), per le pubblicazioni del Centro Studi CONAF e per le attività del sistema ordinistico ai sensi dell’art. 22 della L. 3/76 e succ. mod ed int. (92 ordini provinciali e 18 Federazioni) che manifesteranno interesse da svolgersi secondo le modalità di cui al presente capitolato e del contratto di concessione pubblicitaria.
ART.2
(Corrispettivo e aggio a base d’asta)
L’espletamento dell’attività prevista dal capitolato d’appalto verrà compensata al concessionario ad aggio sul volume economico dei contratti pubblicitari, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
L’aggio posto a base d’asta, per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente procedimento, è pari al 30% (trenta per cento). Tale aggio si intenderà al netto di IVA, se dovuta.
Le imprese concorrenti dovranno esprimere l’offerta economica indicando l’aggio proposto quale corrispettivo del servizio.
Il concessionario avrà l’obbligo di corrispondere al Conaf un minimo garantito, rapportato ad anno di: € 1.000,00 al mese per un totale annuo di € 12.000,00 per il primo anno, € 2.500,00 al mese per un totale annuo di € 30.000,00 per il secondo anno, € 5.000,00 al mese per un totale annuo di € 60.000,00 per il terzo anno, anche nel caso in cui, le riscossioni non raggiungano detta soglia.
Le somme incassate dal concessionario in eccedenza rispetto al minimo garantito annuo saranno versate al CONAF al netto dell’aggio dovuto alla Ditta aggiudicataria e rapportato alla riscossione complessiva.
(Modalità di esecuzione delle prestazioni)
Per l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato la Concessionaria si avvarrà della propria rete di vendita, stabilendo rapporti commerciali con le agenzie pubblicitarie, i clienti pubblici e privati, le istituzioni italiane ed estere, proponendo le azioni di marketing necessarie ad attrarre sempre più investitori pubblicitari.
La concessionaria deve, altresì, elaborare ogni forma pubblicitaria all’interno del periodico/notiziario che possa produrre nuovi bacini di utenza pubblicitaria. La Concessionaria è l’unico interlocutore sia dei clienti italiani che esteri dell’Editore, fatta eccezione per i clienti o gli operatori direzionali che non potranno superare nel numero il 10% degli inserzionisti del mese precedente.
Ogni forma di pubblicità deve preventivamente essere approvata dal Presidente CONAF previo parere della Commissione Sponsee di cui all’art. 4 lettera G del Regolamento di Sponsorizzazione approvato dal CONAF.
Ogni intervento pubblicitario deve essere coerente con la linea editoriale del periodico e delle altre pubblicazioni, delle attività convegnistiche, seminariali, congressuali e corsuali. I clienti, pubblici e privati, devono possedere requisiti etici e morali non in contrasto con la funzione e gli obiettivi istituzionali del CONAF, così come previsto dal Regolamento per le sponsorizzazioni CONAF al quale la concessionaria deve attenersi. La Concessionaria deve, altresì, possedere al suo interno una efficiente organizzazione tecnica in grado di assistere i clienti per l’ideazione e realizzazione di pagine pubblicitarie e/o di iniziative speciali.
Relativamente ad ogni anno solare, le tariffe di listino e le politiche commerciali, devono essere concordate tra l’editore e la concessionaria nel mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la campagna di vendita degli spazi. Alla concessionaria è data la facoltà di stabilire, in accordo con l’editore, gli sconti e le condizioni dei contratti pubblicitari con la clientela.
Ove prevista la clausola del minimo garantito in sede di offerta, gli sconti praticati dovranno comunque consentire il rispetto della citata condizione economica.
Il tetto pubblicitario all’interno del periodico non dovrà superare il massimo del 30% della foliazione della rivista. Salvo specifiche autorizzazioni del Direttore Responsabile.
La Concessionaria provvederà alla fatturazione, all’incasso e al pagamento dell’I.V.A. di tutti gli avvisi pubblicitari e di quanto altro sia stato inserito a pagamento nella testata e su eventuali inserti e supplementi, e presenterà ogni mese il rendiconto economico all’Editore insieme alla copia dei singoli contratti emessi per le inserzioni e delle relative fatture agli inserzionisti.
L’azienda aggiudicataria può dare mandato a sub agenti regionali o locali per la ricerca di clienti pubblici e privati. La responsabilità civile e penale del rapporto tra i sub agenti e la concessionaria è esclusivamente a carico dell’azienda aggiudicataria.
Eventuali agenti e/o sub-agenti che hanno rapporti con i clienti devono essere in possesso di indiscussi requisiti etici e morali e senza alcuna eventuale pendenza penale.
Il compenso dovuto all’editore sarà al netto del ristorno dovuto alle agenzie pubblicitarie.
Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico della Concessionaria, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell’Editore non risultassero eseguiti conformemente a regola d’arte;
- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all’Editore ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Rimangono, inoltre, a carico della Concessionaria tutte le spese relative alla produzione pubblicitaria.
(Funzione di vigilanza)
La vigilanza sul ciclo di pubblicazione è affidata al Presidente del Conaf, di cui al precedente punto
1.1 della Premessa che ha l’obbligo di informare tempestivamente il Conaf di tutti gli inadempimenti di cui ai successivi punti.
Al Rappresentante devono essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente,con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela.
Egli provvede, nel caso il Concessionario durante lo svolgimento del servizio dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali, a notificare quanto prima e comunque entro le ventiquattrore successive, una formale diffida,nelle forme previste dall’art. 5 del contratto, senza pregiudizio per l’applicazione delle penalità.
I controlli posti in essere dal committente devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra forma di “controllo di qualità e/o autocontrollo” effettuato dal Concessionario, anche in esecuzione del presente Capitolato.
Il Conaf si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che dovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio, anche attraverso gli Organi competenti previsti dalle vigenti normative del settore.
ART. 5
(Oneri e obblighi diversi a carico del committente, responsabilità della Concessionaria)
Sono a carico della Concessionaria gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:
- osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.
- impiegare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico lavoro e tali comunque da permettere ai vari addetti di conoscere il funzionamento delle apparecchiature e dei componenti che saranno chiamati a gestire per i servizi oggetto dell’appalto. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche.
- produrre copia della polizza di assicurazione RC per danni e verso terzi contro gli incidenti di tutti i servizi appaltati, dall'inizio degli stessi fino al termine finale.
La Concessionaria è obbligata a fornire, ad ogni richiesta dell’Editore, tutte le documentazioni attestanti gli adempimenti riportati in precedenza.
ART. 5
(Rinvio)
Per tutto ciò non disciplinato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni relative:
• alla legge ed al regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
• al codice civile ed alle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni del contratto e del presente capitolato;
• alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• alla legge 7 marzo 2001, n. 62 – Nuove norme sull’editoria e nuove norme sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.