Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 28/22 del 07/06/2022
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER IL RECUPERO DELLE RIMANENZE ALIMENTARI DELLE MENSE DELL’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Servizio proponente: 41.3 RISTORAZIONE PI
Presidente:Xxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx:Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Presenti:Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx
Assenti:Xxxx Xxxxx Xxx
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;
• Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;
• Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
• Considerato che l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana nell’ambito della sua finalità istituzionale realizza servizi ed interventi destinati a tutti gli studenti universitari, tra cui i servizi di ristorazione;
• Considerato che l’Azienda produce ed eroga attraverso i propri stabilimenti produttivi più di 3.500.000 unità di pasti all’anno presso “i comuni ove hanno sede legale le Università della Toscana (…) e nei comuni che ospitano le sedi decentrate”, così come espressamente enunciato all’art. 10 comma 3 della citata Legge Regionale n. 32/2002;
• Considerato che gli stabilimenti a gestione diretta (con proprie attrezzature e personale dipendente) dell’Azienda sono posizionati nelle 3 città di Firenze, Pisa e Siena, sedi di ateneo della Toscana;
• Considerato che l’attività produttiva di pasti si colloca in un mercato aperto e concorrenziale in cui le previsioni in termini di consumi presunti sono comunque sottoposte a quotidiana aleatorietà;
• Constatato che ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare i cibi che sono stati avviati al consumo presso la ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche, etc) ma non sono stati consumati dagli utenti, sono di regola destinati allo smaltimento;
• Vista la legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale" (cosiddetta “Legge del Buon Samaritano”), la quale definisce all’articolo 1 le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti;
• Dato atto che la suddetta legge permette a tutte le organizzazioni che operano a fini di solidarietà sociale, di recuperare gli alimenti ad alta deperibilità rimasti invenduti nel circuito della ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche, etc) e della grande distribuzione (ad esempio supermercati) e di distribuirli ai bisognosi;
• Considerato che il conferimento delle rimanenze alimentari ad organizzazioni che operano ai fini di solidarietà sociale significa contribuire all’azione di riduzione dei rifiuti immessi nell’ambiente, garantendo un elevato livello di sicurezza alimentare e al contempo incrementando il recupero di alimenti invenduti e così riducendo lo spreco alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare;
• Dato atto che l’Azienda, come in precedenti occasioni, ha offerto la propria disponibilità a consegnare alle suddette organizzazioni, a titolo gratuito e senza alcun onere, i cibi non consumati presso i propri stabilimenti produttivi, e pertanto destinati allo smaltimento;
• Evidenziato che nelle mense pisane dell’Azienda è attuato da anni il “Progetto Homeless”, promosso dalla Società della Salute di Pisa reso operativo da cooperative sociali individuate dal comune di Pisa, con l’obiettivo prioritario del recupero delle rimanenze di cibo dalle mense pisane e che tale progetto è stato messo in atto attraverso stipula di apposita Convenzione approvata con Deliberazione del CdA n. 29 del 30 giugno 2011;
• Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69/14 del 10/12/2014 con la quale veniva approvato l’Accordo tra Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Regione Toscana e i Comuni di Firenze, Pisa e Siena per il recupero delle rimanenze alimentari;
• Evidenziato che anche nelle mense fiorentine è in atto da anni una collaborazione con l’Associazione Onlus “La Ronda della Carità e della Solidarietà” per il recupero dalle mense fiorentine delle rimanenze di cibo da destinare ai bisognosi;
• Considerato che il recupero degli alimenti non serviti avverrà secondo procedure codificate al fine di garantire la sicurezza igienico nutrizionale lungo tutta la “filiera” di recupero, dalle mense collettive ai centri per le persone in difficoltà;
• Ritenuto opportuno procedere alla stipula di appositi accordi tra l’Azienda e le suddette organizzazioni che disciplinino le modalità di collaborazione;
• Visto lo schema di Accordo che in numero di 4 (quattro) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all.1);
• Attestata la competenza del Consiglio di Amministrazione a procedere all’approvazione dello schema di Accordo in allegato, a mente dell’art.3 comma 3 lett. b) del Regolamento organizzativo;
• Attestata altresì la competenza del Presidente del CdA alla sottoscrizione dell’Accordo di che trattasi, a norma dell’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento Organizzativo;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Accordo per la collaborazione sul recupero delle rimanenze alimentari in complessive quattro pagine per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. Di autorizzare il Presidente dell’Azienda alla sottoscrizione dell’Accordo di cui trattasi;
3. Di dare mandato al Direttore di attivare gli uffici competenti affinché pongano in essere tutti gli atti consequenziali e necessari all’attuazione delle disposizioni assunte con la presente deliberazione;
4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Deliberazione mediante la pubblicazione nell’Albo online dell’Azienda.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxx
Firmato digitalmente* Firmato digitalmente*