Direzione regionale della Lombardia Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali
Direzione regionale della Lombardia Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali
Contratto di appalto per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria/accessori per ufficio per gli Uffici di competenza della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate
Milano,
L’Agenzia delle Entrate, con sede legale in Roma (di seguito denominata Agenzia), Xxx Xxxxxxxxx, 000, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06363391001, in questo atto rappresentata nella persona della Dottor Xxxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Lombardia, giusta delega Direttore Regionale della Lombardia prot. e la (di seguito denominata Società), con sede legale in , Via , n., Codice Fiscale, Partita I.V.A. , nella persona di , in qualità di , elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto in , Via , n., premesso che:
- l’Agenzia deve provvedere ad assicurare l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria/accessori per ufficiio per gli Uffici gli Uffici di competenza della Direzione regionale della Lombardia;
- con Determina a Contrarre del è stato disposto l’espletamento di una gara sotto soglia comunitaria per l’affidamento di tale fornitura, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data è stato pubblicato il relativo bando – contraddistinto dal n. – sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- il giorno, con atto prot. , è stata formalizzata l’aggiudicazione della fornitura alla Società, risultata prima in graduatoria di gara secondo il criterio di selezione stabilito nel bando, rappresentato unicamente dal prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Società ha prestato cauzione definitiva “a prima richiesta”, mediante fideiussione bancaria n. rilasciata da il , per un importo di euro (/), la cui entità è stata determinata secondo quanto disposto dall’articolo 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Società dichiara di possedere l’organizzazione ed i mezzi necessari per effettuare la fornitura richiesta ai corrispettivi e nei tempi indicati nell’offerta, nonché alle condizioni tutte del presente Contratto;
- la Società dichiara, infine, che quanto risulta dal bando di gara, dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dall’atto di aggiudicazione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione della stessa;
- le parti convengono che gli allegati e gli atti menzionati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti da entrambe le parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità;
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Agenzia affida alla Società, che accetta, alle condizioni, termini e modalità di cui al presente Contratto, l’espletamento della “Fornitura di materiale di
cancelleria/accessori per ufficio per gli Uffici di competenza della Direzione regionale della Lombardia”.
Art. 2 – DURATA
Il presente Contratto ha durata pari a 18 (diciotto) mesi dalla data di stipulazione, con facoltà di recesso da parte dell’Agenzia con preavviso di 30 (trenta) giorni e fino al raggiungimento del massimale di euro 212.000,00 (duecentododicimila/00) oltre I.V.A.; il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di cessazione anticipata del rapporto contrattuale.
L’Agenzia, valutata, nei primi quattro mesi, la qualità della fornitura, ha facoltà di recedere dal Contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stata svolto in maniera soddisfacente.
Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
La Società si obbliga ad eseguire la fornitura secondo le modalità specificate (caratteristiche tecniche e tempi di esecuzione) nel Capitolato Tecnico e nell’atto di aggiudicazione, integralmente recepiti e costituenti parti essenziali del presente Contratto.
Art. 4 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto compimento degli obblighi contrattuali, la Società presta cauzione definitiva pari ad euro (/), mediante presentazione di fideiussione bancaria rilasciata da , n. del . Tale cauzione verrà svincolata dopo il completamento delle prestazioni contrattuali da parte della Società.
L’Agenzia ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente
eccedente la somma incamerata. L’Agenzia ha diritto di rivalersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed in caso di risoluzione del presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 5 – CORRISPETTIVI
L’Agenzia corrisponderà alla Società i seguenti prezzi unitari al netto di I.V.A.:
Resta inteso che tale importo è comprensivo di ogni onere e spesa, presenti e futuri sostenuti dalla Società nell’esecuzione della fornitura.
L’importo complessivo della fornitura non potrà superare euro 212.000,00 (duecentododicimila/00) oltre I.V.A.. Poiché il presente Contratto si qualifica come aperto, l’Agenzia non garantisce alcun ordinativo minimo.
La Società dichiara:
- che nella determinazione dei prezzi offerti ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Capitolato speciale d’appalto, assumendosi ogni rischio connesso o collegato o comunque scaturente dalla valutazione delle quantità presunte;
- che i prezzi offerti sono stati, altresì, determinati prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di tutti i prodotti ed i servizi necessari e rinuncia espressamente, sin d’ora, a
richiedere ai sensi dell’articolo 1467 c.c., la risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione ex art. 1664 c.c.;
- che i corrispettivi chiesti sono competitivi e sono stati determinati in un corretto rapporto costi/prestazioni che verrà mantenuto per tutta la durata del Contratto.
Art. 6 – TRASPARENZA DEI PREZZI
La Società espressamente e irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso terzi, ivi comprese imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 7 – CONTROLLI E VERIFICHE
L’Agenzia ha la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza dei prodotti forniti alle prescrizioni del Capitolato.
L’Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente alle esigenze di utilizzo, e di chiederne la sostituzione con spese a carico della Società. Xxxxxxx rifiutati i materiali che risultassero difettosi o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e non idonei all’uso, per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione agli Uffici.
Il materiale difforme per qualità e/o quantità dagli ordini effettuati non sarà accettato. Le spese per il ritiro e la successiva sostituzione del materiale rifiutato dall’Agenzia sono a totale carico della Società aggiudicataria, ivi comprese quelle per il trasporto, imballo e consegne e quant’altro inerente e conseguente.
La Società dovrà ritirare il materiale non idoneo e in pendenza o in mancanza del ritiro, tale merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Agenzia per ulteriore deperimento o deprezzamento che il materiale possa subire.
Qualora la Società non dovesse provvedere alla fornitura entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna prevista, ovvero dal rifiuto della consegna per difformità di quantità e/o tipologia, l’Agenzia procederà ad approvvigionarsi presso altro fornitore, decurtando la maggior spesa sostenuta dai crediti della Società per l’importo corrispondente.
Art. 8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge citata si indica il seguente il conto dedicato:
banca:
IBAN:
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: cognome:
nome:
codice fiscale:
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla citata legge.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010 e s.m.i..
La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: .
Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I corrispettivi di cui al presente contratto verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle medesime.
La Società si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società medesima dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.
In via esemplificativa, si indicano i dati che la Società dovrà riportare nella fattura elettronica:
- Codice destinatario: è il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che per la Direzione regionale della Lombardia è GB4P77;
- Riferimento Amministrazione: si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;
- Dati Ordine Acquisto (numero ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dalla Società in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezioni (numero ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) che per il presente appalto è il seguente:
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali ed assicurativi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 10 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L’Agenzia, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti alla Società cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.
L’Agenzia dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma, la Società non abbia provveduto alla regolarizzazione degli inadempimenti.
L’Agenzia si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi alla Società quando, a seguito di esecuzione in danno della fornitura, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti nel presente Contratto.
Art. 11 - GARANZIE
La Società garantisce la perfetta integrità delle cose trasportate e sarà comunque responsabile per eventi che non derivino da caso fortuito o forza maggiore.
La Società garantisce che il materiale oggetto della fornitura sia esente da qualsivoglia vizio e conforme per qualità e quantità a quanto proposto in sede di offerta.
Art. 12 – INTEGRITA’ DEI LUOGHI DI EFFETTUAZIONE DELLE CONSEGNE
Durante l’esecuzione delle consegne, il personale incaricato dalla Società dovrà usare tutte le cautele necessarie onde evitare qualunque danno strutturale ai locali dell’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo la Società si assume espressamente ogni responsabilità.
Art. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
Al presente contratto non viene allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I), in quanto il relativo appalto, consistendo nella esclusiva fornitura di beni, non comporta alcun rischio di natura interferenziale.
Art. 14 – PENALI
Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, l’Agenzia avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari all’uno per mille dell’ammontare dell’intero valore netto contrattuale. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente.
Nell’ipotesi il cui ritardo si protraesse oltre il ventesimo giorno, l’Agenzia delle Entrate avrà facoltà di recedere immediatamente con semplice comunicazione scritta, salva la facoltà di avvalersi dei rimedi dall’art. 1456
c.c.. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c..
Art. 15 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Qualora taluno dei componenti dell’organo di amministrazione o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, l’Agenzia ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora accerti l’incapacità della Società di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell’eseguirlo.
L’Agenzia potrà risolvere il contratto anche se è stato iniziato l’espletamento del servizio. In tal caso spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte del servizio fino ad allora svolto.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- fondato sospetto di xxxxx;
- nel caso in cui siano comminate penali alla Società per un importo complessivo superiore al 20% dell’importo contrattuale netto di aggiudicazione.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente.
L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Le maggiori spese sostenute dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto saranno addebitate alla Società mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società.
L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni previste nel presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli attinenti al rapporto contrattuale medesimo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di tali obblighi di segretezza.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la
Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Agenzia medesima.
La Società potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare ed appalti, previa autorizzazione dell’Agenzia.
Art. 18 – SUBAPPALTO
(se indicato nella domanda di partecipazione) È ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l’indicazione della parte di appalto che si intende concedere in subappalto. È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società aggiudicataria nei confronti dell’Agenzia. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. I pagamenti dei corrispettivi avverranno a favore della Società subappaltarice.
(non essendo stato indicato nella domanda di partecipazione)
È tassativamente vietato il xxxxxxxxxx.Xx caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto alla Società di cedere il Contratto.
In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 20 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973,
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.
In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario, in fase di pagamento in favore del cedente, sarà tenuto ad indicare il CIG e ad utilizzare esclusivamente il conto dedicato di cui all’art. 4, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 21 – CESSIONE DELL’AZIENDA E/O MUTAMENTO DEL TIPO SOCIALE
Qualora la Società intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia, trasmettendo all’Ufficio Risorse materiali tutta la documentazione riguardante l’operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.
L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.
Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 22 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
La Società si obbliga a rispettare nei confronti dei propri dipendenti tutti gli oneri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.
La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni del presente Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda, o, comunque, non sia più ad esso associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
L’Agenzia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l’Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi la Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento. La Società si impegna espressamente a trasmettere all’Agenzia, a richiesta delle stessa:
- copia della denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 23 – RESPONSABILITA’
La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’Agenzia anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
Art. 24 – REFERENTE DELLA SOCIETA’
La Società nomina il signor quale Referente della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto. Il Referente dovrà essere sempre rintracciabile, attraverso rete di telefonia fissa e mobile, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale della Società. In caso di emergenza, il Referente dovrà intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto, entro un termine temporale concordato con l’Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Lombardia. L’Agenzia si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema dovesse sorgere durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali. Tutte le comunicazioni formali trasmesse al Referente si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge alla Società. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall’Agenzia dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della Società. In caso di impedimento del Referente, la Società dovrà darne
tempestivamente notizia all’Ufficio Risorse materiali, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Art. 25 – SICUREZZA
La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelle che dovessero essere emanata nel corso di validità del presente Contratto in quanto applicabili.
La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali
Art. 26 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..
La Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 2 nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà completamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove gli impegni assunti ai sensi del comma 3 del presente articolo non vengano rispettati.
Art. 27 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.
Art. 28 – DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- la Società:
- l’Agenzia: Xxx Xxxxx, 00 – 00000 - Xxxxxx
Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 29– FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Milano.
Art. 30 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 31 – DISPOSIZIONI APPLICABILI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art 32 – CLAUSOLA FINALE
Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì piena conoscenza delle loro clausole. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto da
parte dell’Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la stessa Agenzia si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Scritto in carta resa legale, su pagine () e xxxxx () di quest’ultima. Per la Società
Il Legale Rappresentante
…………………………… (Firmato digitalmente)
Per l’Agenzia delle Entrate
Il Capo Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Lombardia Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
(Firmato digitalmente)