SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE, DEI RELATIVI ACCESSORI, DEI SERVIZI CONNESSI, DI REAGENTI E KIT DIAGNOSTICI DA DESTINARE ALLA UOC DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
Sommario
Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati 4
Art.2. Disciplina Applicabile 4
Art.3. Oggetto del Contratto 5
Art.7. Obbligazioni Generali del Fornitore 10
Art.8. Obbligazioni specifiche e Garanzia 12
Art.9. Verifica di conformità 12
Art.10. Pagamenti – interessi 12
Art.11. Obblighi relativi al rapporto di lavoro 13
Art.12. Deroga all’eccezione di Inadempimento 14
Art.15. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti 17
Art.16. Cauzione Definitiva 18
Art.19. Clausola Xx.Xx.Xx SpA – Consip SpA 20
Art.20. Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa 21
Art.23. Recall dei prodotti 23
Art.25. Trasparenza dei prezzi 24
Art.26. Tracciabilità dei flussi finanziari 25
Art.27. Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software 25
Art.28. Obblighi di riservatezza 26
Art.29. Evoluzione tecnologica e aggiornamenti 26
Art.30. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 27
Art.32. Trattamento dei Dati Personali 27
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE, DEI RELATIVI ACCESSORI, DEI SERVIZI CONNESSI, DI REAGENTI E KIT DIAGNOSTICI DA DESTINARE ALLA UOC DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
TRA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SAN XXXXXXXX XXXXXXX DI AVELLINO (in seguito indicata
sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in Avellino, cap 83100, contrada Amoretta– città ospedaliera partita IVA cod. fiscale 01948180649 ,
in persona del Dott. ............................................................... , nato a ………………………….
Il ........................................................... , in qualità di Legale Rappresentante , giusta poteri conferiti con D.G.R.C. n. ..... del ...............
E
………………………..sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , X.XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in
, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via ,giusta mandato collettivo tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n.(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE:
nell’ambito del presente Contratto si intende per:
⮚ “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati ;
⮚ “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto,
obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
⮚ “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto
⮚ “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
⮚ Capitolato Tecnico : il documento di cui all’Allegato “A”;
⮚ Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla
ditta aggiudicatrice in sede di gara ;
⮚ Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara;
⮚ Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l’accordo tra l’Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
⮚ "Giorni " , “Giorni solari” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
⮚ "Xxxxxx lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
⮚ "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00 di "Giorni lavorativi”
PREMESSO CHE
1. con Delibera n. del il Direttore Generale dell’A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di apparecchiature, dei relativi accessori, dei servizi connessi, di reagenti e kit diagnostici da destinare alla UOC di Anatomia e Istologia Patologica;
2. l’A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico per la Fornitura in questione mediante l’indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del ;
3. il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati , nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che , in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell’offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.
Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Contratto :
⮚ Allegato 1) concernente il materiale di consumo con le relative apparecchiature aggiudicate al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
• Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “A”;
• Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara che anche se materialmente non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ;
• Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara e materialmente allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto
Art.2. Disciplina Applicabile
1. Le forniture ed i servizi oggetto del presente documento è regolata:
1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
1.5. dai regolamenti ed atti dell’Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il
caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell’AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Art.3. Oggetto del Contratto
1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura di apparecchiature, dei relativi accessori, dei servizi connessi, di reagenti e kit diagnostici, dettagliatamente descritti per lotti nella scheda ALLEGATO A, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata .
2. Le apparecchiature, i relativi accessori ed il materiale di consumo oggetto del contratto sono riportati
nell’allegato 1).
3. I quantitativi, aggiudicati alla ditta fornitrice , sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l’Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell’Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.
Art.4. Servizi connessi
1. I servizi descritti nel presente articolo sono connessi alla fornitura delle apparecchiature, relativi accessori non monouso e materiale di consumo, quindi sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dell’appalto.
Nella fornitura sono inclusi, a titolo gratuito, aggiornamenti software ed hardware e dei materiali di consumo, in particolare a seguito di adeguamenti a vincoli di tipo normativo.
Consegna, installazione e collaudo delle Apparecchiature : Si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato Speciale
Materiale di consumo . La fornitura di materiali di consumo sarà effettuata per consegne frazionate attraverso singole Richieste di approvvigionamento, nell’arco del periodo contrattuale, con rischi e spese a carico del Fornitore.
Il materiale di consumo sarà consegnato all’Amministrazione entro dieci (10) giorni lavorativi, o, in caso di urgenza entro tre (3) giorni solari dalla richiesta, la quale potrà essere inoltrata anche via PEC, via fax o via e-mail.
I documenti di trasporto, oltre alla descrizione analitica dei singoli materiali di consumo devono
obbligatoriamente indicare:
1. luogo e data di consegna della merce;
2. numero e data dell’ordine .
La firma all'atto di ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. I materiali di consumo devono avere un idoneo imballaggio conforme alla normativa vigente e devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, i prodotti sterili devono essere confezionati singolarmente in contenitori di facile apertura adatti al mantenimento della sterilità.
Per tutti i prodotti, il confezionamento ed i singoli imballaggi devono essere muniti di un’etichetta recante in modo chiaro e facilmente leggibile, in lingua italiana, oltre a quanto richiesto dalla vigente normativa, le seguenti indicazioni:
a. Ditta produttrice e/o distributrice;
b. Nome e indirizzo del responsabile dell’immissione in commercio nei casi previsti dalla vigente
normativa;
c. Denominazione del prodotto;
d. Dicitura monouso e/o sterile dove necessario;
e. Numero lotto di produzione, preceduto dalla parola "LOTTO" o il numero di serie;
f. Data di scadenza;
g. Istruzioni per l’uso e la conservazione;
h. Metodo e data di sterilizzazione (quando previsto);
i. Avvertenze e precauzioni da prendere;
j. Numero di registrazione/autorizzazione presso il Ministero della Salute; k. Marchio CE.
I. Per le confezioni multiple, indicare le informazioni previste dall’etichetta dell’imballaggio individuale. Il materiale di consumo fornito dovrà avere, al momento della consegna, una validità temporale residua (scadenza) pari ad almeno il 70% della validità complessiva .
Formazione operatori Si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato Speciale.
Servizio di assistenza e manutenzione apparecchiature secondo quanto stabilito nel capitolato speciale e nella offerta tecnica presentata
Durante tutto il periodo contrattuale decorrente dalla “Data di accettazione delle apparecchiature”, il
Fornitore dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione sulle Apparecchiature.
Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo dell’appalto. Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'Apparecchiature in tutte le sue componenti, dei materiali di consumo soggetti ad usura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del
Fornitore e comprenderà:
- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
Tutta l’attività programmata deve essere eseguita in accordo con quanto contemplato nell’ambito dei manuali d’uso del fabbricante delle apparecchiature.
Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione dell’utilizzo clinico delle Apparecchiature, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per l’ Amministrazione, salvo diverse indicazioni dell’ Amministrazione medesima.
In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le Apparecchiature tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle Apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle Apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle Apparecchiature come accertato all’atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale. Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle Apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
a) Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle Apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione. Pertanto, le attività preventive saranno effettuate nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle Direttive CE e delle norme tecniche applicabili. La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali), le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione
preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle Apparecchiature, tarature e controlli di qualità di funzionamento.
Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente dell’Amministrazione. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. All’Amministrazione dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l’indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche. Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l’applicazione delle penali .
Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito “Verbale di manutenzione preventiva”, da consegnare all’Amministrazione, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l’attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l’Apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.
b) Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’Apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’Apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.
La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:
- Numero interventi su chiamata/segnalazione illimita;
- Intervento entro 24 (ventiquattro) ore dalla “Richiesta di intervento”;
- Ripristino funzionalità dell’Apparecchiatura/dispositivo guasta entro massimo 72 (settantadue) ore solari, escluso sabato, domenica e festivi, dalla data di ricezione della Richiesta di intervento;
Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti via telefono, via fax o via PEC
mediante una “Richiesta di intervento”, dall’Amministrazione al Fornitore.
Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero
di contratto/ordine cui si riferisce l’Apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il numero di installazione, il numero progressivo identificativo della richiesta di intervento, il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia sarà trattenuta dal Fornitore ed una copia dovrà essere consegnata all’Amministrazione.
In caso di guasti che richiedono un tempo per il ripristino funzionale superiore ai 3 (tre) giorni lavorativi,
deve essere fornita un’apparecchiatura muletto.
Inoltre, il Fornitore, dovrà predisporre per ogni Apparecchiatura un Libro macchina nel quale dovranno essere rintracciabili almeno le seguenti informazioni e documentazioni:
- indice dettagliato ed aggiornato della documentazione e delle informazioni contenute;
- numero assegnato al contratto
- prove di collaudo;
- manuali tecnici (d’uso e di servizio);
- elenco degli interventi di assistenza e manutenzione effettuati.
Art.5. Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell’Offerta Economica e
riportati nell’allegato 1).
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
Art.6. Durata dell’appalto
1. La durata del contratto è pari a 60 mesi a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito ovvero dalla seguente data: .
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura , alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. L’Amministrazione, alla scadenza della durata contrattuale di 60 (sessanta) mesi, potrà riscattare i beni e continuare la fornitura alle stesse condizioni e prezzi stralciati del canone di noleggio annuo per ulteriori 36 (trentasei) mesi;
4. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
5. L’AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l’ AORN S.G. Xxxxxxx potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016, nonché apportare modifiche al contratto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art.7. Obbligazioni Generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura dell’Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell’Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell’esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell’Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell’Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s’impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione,
assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del
Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
7.5. comunicare tempestivamente all’Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
7.6. non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla
fornitura;
7.7. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
9.1. dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali ;
9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell’ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all’Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
11.2. manlevare e tenere indenne l’AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del
Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Art.8. Obbligazioni specifiche e Garanzia
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all’AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall’evento modificativo/integrativo.
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di
cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art.9. Verifica di conformità
1. L’Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s’intendono a carico del Fornitore.
Art.10. Pagamenti – interessi
1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013
n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un’informazione obbligatoria delle fattura elettronica PA e per
l’AO Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell’art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo della tracciabilità di cui alle
legge 136/2010;
Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa
amministrazione sono i seguenti:
o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
o P IVA: 01948180649
3. L’indirizzo accreditato per il ricevimento della fattura elettronica è xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
4. In particolare la fattura deve contenere:
o Data e numero d’ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell’ufficio destinatario)
o Data e numero del DDT per le forniture di beni
o Totale documento
o Codice fiscale del cedente
5. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all’esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell’Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l’applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
6. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.
intrattenuto dal medesimo presso l’Istituto
7. ABI - CAB - IBAN
8. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l’Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
9. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente
Art.11. Obblighi relativi al rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n.
50/2016 in caso di subappalto
Art.12. Deroga all’eccezione di Inadempimento
1. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.
Art.13. Penali
1. In caso di inadempienza, l’Amministrazione applicherà le penalità di cui alla Tabella sotto riportata, anche cumulativamente, salvo causa forza maggiore.
2. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà : una penale da
€ 50,00 ( cinquanta euro) a € 5.000,00 (cinquemila euro) , per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione
La gravità dell’ infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza) tra l’altro:
- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente
resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto;
- in considerazione dell’incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia,
sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l’appalto;
- in considerazione dell’incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia,
sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
L’evento è sempre connotato da massima gravità:
a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività sanitaria;
b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono
considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali. Le penali sono cumulabili.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
4. L’Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
5. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla
ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall’Amministrazione
6. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l’impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.
Art.14. Riserve
1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell’art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare
o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art.15. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti
1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’A.O. Moscati, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’ Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l’appalto.
6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell’AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dall’Amministrazione Contraente
7.2. L’autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all’AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l’AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta
del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli
prodromici all’autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art.16. Cauzione Definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto , il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da
, polizza n°. , alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d’AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta..
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l’AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto
Art.17. Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall’AORN SG Moscati, per porre fine all’inadempimento, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 , l’Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.,senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al
Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
2.2. non rispetto dei termini previsti dal Capitolato Speciale per consegne, collaudi e istallazioni;
2.3. collaudi con esiti negativi;
2.4. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione;
2.5. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
2.6. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
2.7. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell’Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto );
2.8. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l’esecuzione del contratto;
2.9. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
2.10. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
2.11. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
2.12. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
2.13. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
2.14. negli ulteriori casi previsti dal capitolato speciale e dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della
procedura di gara.
Art.18. Recesso
1. L’Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
1.1. giusta causa,
1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx
3. L’Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell’AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della
procedura di gara.
Art.19. Clausola Xx.Xx.Xx SpA – Consip SpA
1. L’A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell’ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della XX.XX.XX. Spa relativa alla fornitura oggetto del presente contratto, lo stesso s’intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA , senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L’A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell’ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’ appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.
Art.20. Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa
1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AO Moscati dalle pretese che terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.
4. Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Contrato, è condizione essenziale per l’AO Moscati e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla
predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. L’Appaltatore, deve essere in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso l’Amministrazione appaltante, i suoi dipendenti , i propri addetti e verso i terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro ed anno.
La garanzia dovrà comprendere:
a) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate
all’esecuzione della fornitura;
b) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone (anche il danno biologico) o cose;
c) il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
d) responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionale, ecc.;
7. L’appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza per Responsabilità civile prodotti per i danni corporali e materiali a terzi e diretti causati a terzi da difetto del prodotto (ricambi e apparecchiature sostitutive) per i quali l’aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore.
Condizioni e limiti richiesti:
- Massimale unico minimo Euro 6.000.000,00 per evento/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell’Amministrazione, ai
subappaltatori e ai loro dipendenti
La polizza RC Prodotti dovrà essere presentata unicamente qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:
- Produttore
- Fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio. In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la polizza RC prodotti non deve intendersi richiesta.
L’Amministrazione può chiedere l’esibizione delle polizze in ogni momento
Art.21. Subappalto
1. Il subappalto è previsto nei limiti e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.
Art.22. Responsabili
1. Il fornitore nomina Responsabile dell’esecuzione del contratto il , nato a
il , con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L’Impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi
con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il nato a il
.
3. L’Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail al quale fare riferimento per
ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
e-mail - fax - tel. - PEC
4. L’Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali
comunicativi.
5. Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter
ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’Impresa.
6. Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che
confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Art.23. Recall dei prodotti
1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all’ Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Xxxxxxx provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da
eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni
del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.
Art.24. Fuori produzione
1. Nel corso di durata del presente Contratto , il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente :
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai
precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
Art.25. Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
Art.26. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l’obbligo di:
1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.
Art.27. Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
1. L’Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L’Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell’ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L’Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell’Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art.28. Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
Art.29. Evoluzione tecnologica e aggiornamenti
1. Il Fornitore s’impegna a comunicare all’Amministrazione l’evoluzione tecnologica delle apparecchiature e dei materiali oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell’amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio, gli aggiornamenti software ed hardware e dei materiali di consumo
eventualmente disponibili sul mercato. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere tali aggiornamenti con oneri inclusi nell’Appalto. Per quanto concerne i materiali di consumo, qualora fossero messi in commercio nuovi beni le cui caratteristiche siano superiori a quelli aggiudicati, il Fornitore si impegna a consegnare tali beni agli stessi patti e condizioni contrattuali dei prodotti aggiudicati che andranno a sostituire.
Art.30. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’AO Moscati una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AO Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesima A.O. Moscati.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’A.O. Moscati , quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.
Art.31. Foro Competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Avellino.
Art.32. Trattamento dei Dati Personali
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di SoreSa Spa e dell’ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche
tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza
delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
Art.33. Clausola Finale
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Xxxxxxx | Per il Fornitore |
Dott. | Dott. |
Firma | Firma |
Avellino, lì / /
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Valore delle Premesse e degli Allegati);Articolo 2 (Disciplina Applicabile); Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 4 (servizi connessi); Articolo 5 (Corrispettivi); Articolo 6 (Durata del Contratto ); Articolo 7 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 8 (obbligazioni specifiche e Garanzia); Articolo 9 (Verifica di conformità ); Articolo 10 (Pagamenti
– interessi); Articolo 11 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro) Articolo 12( Deroga all’eccezione di Inadempimento);
Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Riserve); Articolo 15 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 16 (Cauzione Definitiva); Articolo 17 (Risoluzione) ; Articolo 18 (Recesso); Articolo 19 (Clausola Xx.Xx.Xx SpA – Consip SpA); Articolo 20 (Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Responsabili); Articolo 23 (Recall dei prodotti); Articolo 24 (Fuori produzione); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 27 (utilizzo dei prodotti software) Articolo 28 (Obblighi di riservatezza) Articolo 29 (Evoluzione tecnologica ); Articolo 30 (Brevetti industriali e diritti d’autore);Articolo 31 (Foro Competente); Articolo 32 (Trattamento dei Dati Personali); Articolo 33 (Clausola Finale).
Per il Fornitore |
Dott. |
Firma |
Avellino, lì / /