CONVENZIONE
CONVENZIONE
tra
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx - codice fiscale e partita IVA 00968951004, (di seguito denominato INAIL) in persona del Direttore regionale xxxx. Xxxxx Xxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica in Galleria 2 agosto 1980 5/A, Bologna
e
CENTRO MEDICO SANATRIX SRL (di seguito denominata STRUTTURA) in Xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxxx (XX), di CENTRO MEDICO SANATRIX SRL, codice fiscale 01155950379, partita IVA 00535641203, con sede legale in XXX XXXXXX 00 - 00000 XXXXX (XX), rappresentata da XXXXX XXXXX, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE
per
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
Premesso che
in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL;
l’articolo 2, comma 2, dell’Accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata,
mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9
aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo”;
in data 4 febbraio 2013 l’INAIL e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx hanno stipulato un accordo in attuazione del predetto Accordo quadro;
in data 23 luglio 2014 l’INAIL Direzione regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx hanno stipulato un accordo a seguito del quale la Regione ha fornito un elenco delle strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, con le quali l’INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e/o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
in data 23 aprile 2015 l’INAIL Direzione regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx hanno stipulato un accordo integrativo per la fornitura del ricettario regionale ai medici INAIL - limitatamente ai
casi di infortunio e malattia professionale denunciati all’Istituto - e per l’implementazione del sistema CUP a
seguito di appositi accordi conclusi con le Direzioni territoriali presenti in regione;
la STRUTTURA è inclusa nell’elenco di cui sopra, trasmesso dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, in quanto in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget, ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta
dell’INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 0 xxx, xxx
xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.
Art. 3
Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative
La STRUTTURA assume l’obbligo di erogare le prestazioni richieste rientranti nei LEA regionali e nei LIA di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (all 1), secondo le modalità descritte nel flusso di lavoro allegato (all 2).
La STRUTTURA si impegna ad erogare la visita fisiatrica LEA entro massimo 4 giorni dalla data della prescrizione su ricettario regionale e le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall’INAIL, da avviare comunque entro massimo 7 giorni dalla data delle prescrizioni da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con
esclusione dei sabati. L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo per il quale l’assistito Inail è indirizzato alla STRUTTURA, comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA.
Per ogni giorno di ritardo nell’avvio del progetto riabilitativo, se la STRUTTURA non proverà la dipendenza da cause alla stessa non imputabili, sarà applicata una penale dell’1% dell’importo complessivamente fatturato all’INAIL per il singolo progetto.
Qualora i sanitari della STRUTTURA ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già
autorizzate dall’INAIL, l’erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall’INAIL.
Art. 4
Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese
La STRUTTURA si obbliga a erogare le prestazioni riabilitative dalla stessa indicate nell’allegato elenco (all 3) che potrà essere aggiornato con le modalità di cui all’art 5. Quanto ai LIA resta ferma l’insuperabilità dei limiti di spesa del nomenclatore tariffario INAIL.
La STRUTTURA non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni
autorizzate, emetterà fattura a carico dell’INAIL con analitica indicazione delle causali.
La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46 e nel campo
1.2.6. il codice della singola struttura competente.
L’INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE IBAN XX00X0000000000000000000000 e, nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all’invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA.
La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all’INAIL di ogni variazione delle coordinate
bancarie indicate nella presente convenzione.
Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell’INAIL su ricettario regionale, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla STRUTTURA esclusivamente alla competente AUSL.
Art.5 Durata
La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti, comunicata via PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza.
Le Parti convengono che integrazioni o modifiche dei contenuti della convenzione debbano essere sottoscritte digitalmente.
Art.6
Risoluzione e recesso unilaterale
La presente convenzione sarà risolta dall’INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla STRUTTURA, dei requisiti della regolarità contributiva, dell’accreditamento e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione.
La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione all’INAIL dell’eventuale perdita dell’accreditamento.
Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 mesi e con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.
Art.7
Obblighi di riservatezza e sicurezza
La STRUTTURA è consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento della presente convenzione sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.
La STRUTTURA si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o
comunicare tali dati a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo.
L’obbligo di cui al secondo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la STRUTTURA sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell’INAIL, la STRUTTURA si
impegna durante l’esecuzione della presente convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dagli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, del 27 novembre 2008, come modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate dal Garante.
La STRUTTURA prende atto che l’INAIL, nella sua qualità di “Titolare” del trattamento, intende, ai sensi dell’art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione,
“Responsabile” del trattamento dei dati personali che effettuerà nell’ambito dell’esecuzione della presente
convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito
“Atto di designazione”, e a rispettarne le istruzioni impartite.
Art 8
Informativa sui dati acquisiti dall’INAIL
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la STRUTTURA prende atto che l’INAIL è Titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano e che la medesima STRUTTURA ha fornito direttamente.
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale in essere, all’esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso (es. adempimenti contabili, pagamento del corrispettivo contrattuale) e ad ogni altra incombenza strettamente correlata, nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’INAIL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del suddetto Codice, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere
anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati personali potranno essere trattati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all’esecuzione degli obblighi contrattuali, dal personale dell’INAIL che opera in qualità di incaricato del trattamento e/o da altri soggetti esterni che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INAIL.
La STRUTTURA può in ogni momento chiedere all’INAIL, ai sensi dell'art. 7 del suddetto Codice, quali siano i dati personali conservati, la correzione e l'aggiornamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e potrà esercitare il diritto di accesso previsto dal medesimo art. 7 rivolgendosi direttamente al Responsabile pro-tempore della Direzione regionale Xxxxxx Xxxxxxx
designato dal Titolare quale “Responsabile” interno del trattamento dei dati personali.
La STRUTTURA con la stipula della presente convenzione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate al presente articolo. L’INAIL manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.
Art. 9
Salute e sicurezza sul lavoro
La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 Responsabilità e manleva
La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.
Art. 11
Foro competente
Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del presente atto sarà
devoluta alla competenza del Foro di Bologna.
Art. 12
Spese contrattuali e registrazione
Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a imposta di bollo e a registrazione in misura fissa solo in caso d’uso, ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 e successive modifiche e le spese saranno a carico della parte richiedente.
Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” come modificato dal Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.
Per l’INAIL - Direzione regionale
per l’Xxxxxx Xxxxxxx
Per CENTRO MEDICO SANATRIX SRL di CENTRO MEDICO SANATRIX SRL
Direttore regionale Xxxx Xxxxx Xxxxx
RAPPRESENTANTE LEGALE XXXXX XXXXX