ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE
ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE
AD ADESIONE OBBLIGATORIA
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota informativa
b) Condizioni di assicurazione
c) Glossario
d) Modulo di Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Tutti i dati contenuti nei documenti facenti parte del presente Fascicolo sono aggiornati al 30/09/2009
MOD. S11L – 108 ED. 09/09
ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede Legale in Torino xxx Xxxxxxx, 00 XXX 00000 - Xxxx. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all’Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi Sede di Genova: Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. INFORMAZIONI GENERALI
Alleanza Toro S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni con sede legale in Italia. La Società è iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00172 ed appartiene al Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi.
Sede legale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX - XXXXXX.
Telefono: 000.0000000. Indirizzo telematico: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2703 dell’11 giugno 2009.
Società di Revisione: Price Xxxxxxxxxx Coopers S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 XXXXXX - XXXXXX.
Sede di Genova: xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – Tel. 000.00000
2. CONFLITTO DI INTERESSI
Non sono state individuate occasioni in cui la Società, nella commercializzazione del presente prodotto, possa operare direttamente o indirettamente in una situazione di conflitto di interessi.
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Il contratto qui descritto è un’assicurazione collettiva della tipologia “temporanea di gruppo in caso di morte”, la cui stipulazione discende da un accordo tra le Parti denominato “Convenzione” di durata annuale, e tacitamente rinnovabile per eguali periodi successivi, salvo diversa pattuizione.
Il Contraente della Convenzione e del contratto emesso in esecuzione di questa deve essere unico.
Il contratto è rivolto ad un gruppo omogeneo di persone, specificato nella Convenzione, i cui compo- nenti devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto. L’obbligatorietà dell’adesione può derivare, per i lavoratori dipendenti, da un contratto collettivo, nazionale o aziendale, ovvero da un regolamento aziendale; negli altri casi, tipicamente, da accordi associativi che vincolino gli appartenenti al gruppo.
La durata dell’assicurazione è monoannuale. La Convenzione può tuttavia prevedere il rinnovo del con- tratto medesimo per analoghi periodi successivi. Occorre tenere presente che, di norma, possono essere inclusi nel contratto tutti i componenti del gruppo con età compresa tra diciotto e settantacinque anni, e pertanto l’assicurazione non è rinnovabile nei confronti di coloro che abbiano superato il settantacin- quesimo anno di età. Tuttavia, la Convenzione può fissare eventuali diversi limiti all’età minima e massima per l’inclusione nel contratto.
La prestazione assicurativa prevista è la seguente:
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Il contratto prevede il pagamento, ai beneficiari individuati ai sensi della Convenzione, del capitale assi- curato qualora l’Assicurato deceda nel corso della durata. Nessuna prestazione è dovuta qualora tale evento non si sia verificato nel corso del periodo di copertura; in tal caso il premio pagato resta acquisito dalla Società.
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Qualora più persone assicurate siano colpite contemporaneamente da uno stesso evento accidentale, il capitale complessivo liquidabile non può, normalmente, superare il limite di sei volte il capitale medio assicurato nel gruppo. Tale capitale complessivo può essere elevato mediante speciale pattuizione, con-
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Nota Informativa
tenuta nella Convenzione. Detto importo massimo andrà suddiviso in relazione al numero di teste col- pito da sinistro, ed in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Nella Convenzione sono riportate le modalità di assunzione del rischio da parte della Società, che sono definite in base all’importo del capitale da assicurare ed alla numerosità del gruppo degli Assicurandi, e che possono prevedere il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurando mediante visite mediche ed esami clinici. La Società ha tuttavia la facoltà di richiedere ulteriori accertamenti sani- tari anche laddove sia normalmente prevista la sola compilazione di un questionario anamnestico. Pos- sono inoltre essere richieste a ciascun Assicurando informazioni circa la professione svolta, gli sport praticati, lo stile e le abitudini di vita. Di contro, l’Assicurando stesso può richiedere di essere sottopo- sto a visita medica anche nei casi in cui questa non sia normalmente richiesta dalla Società.
La decorrenza della copertura assicurativa è disciplinata nella Convenzione.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità che gli Assicurandi siano invitati a leg- xxxx attentamente le avvertenze e le raccomandazioni contenute nei predetti questionari e rela- tive alla compilazione dei medesimi in modo completo e veritiero.
4. PREMI
A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto, è dovuto un premio unico anticipato riferito all’intero gruppo degli Assicurati.
Nel caso di ingressi di nuovi Assicurati in polizza o di uscite da questa nel corso dell’anno, il premio dovuto sarà determinato proporzionalmente alla durata della copertura effettiva di ciascun Assicurato.
L’ammontare del premio è calcolato in funzione del capitale garantito e dell’età e del sesso di ciascun Assicurato, con l’applicazione dei tassi di premio riportati in Convenzione e di una cifra fissa di euro 1,00 per ogni testa assicurata, e dell’eventuale applicazione di sovrappremi dovuti alle condizioni di salu- te di ciascun Assicurato od alle attività professionali e/o sportive da lui svolte. In caso di rinnovi annuali del contratto, il premio viene rideterminato in base agli elementi di cui sopra.
Per il pagamento del premio, il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alter- native:
– assegno “non trasferibile” intestato a “Alleanza Toro S.p.A.” oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Alleanza Toro S.p.A.;
– assegno “non trasferibile” intestato all’Agente quale “Titolare del mandato Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Xxxxx Xxxxxxx” o bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente dell’Agente quale “Titolare del mandato Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Xxxxx Xxxxxxx”.
Si riportano, qui di seguito, alcune tabelle contenenti l’esemplificazione degli importi di premio richiesti per assicurare il rischio di morte dell’Assicurato, relativi ad alcune combinazioni di età e capitale. In par- ticolare, vengono proposti anche i capitali di Euro 129.114,22 ed Euro 180.759,91 previsti, alla data di redazione della presente Nota, dal CCNL dei Dirigenti di Aziende Industriali.
Le predette esemplificazioni sono distinte per sesso, e sono effettuate utilizzando due diverse tariffe, differenziate tra di loro per quanto riguarda gli accertamenti sanitari richiesti dalla Società per la valuta- zione delle condizioni di salute degli Assicurandi. In particolare, la Tariffa G03X (applicabile per capitali assicurati sino ad Euro 181.000) prevede l’accertamento delle condizioni di salute degli Assicurandi me- diante modalità semplificate rispetto a quelle previste per l’applicazione della Tariffa G02X (nell’ambito del medesimo gruppo di Assicurandi, non è possibile la differenziazione delle tariffe tra le singole te- ste); non si tiene invece conto delle valutazioni del rischio attinenti, ad esempio, alla professione o agli sport praticati oppure allo stato di salute dell’Assicurato, che potranno essere effettuate solo dopo che l’Assicurato abbia reso le dovute informazioni e si sia assoggettato ai necessari accertamenti sanitari (o- ve richiesti), valutazioni che potrebbero anche prevedere un aumento del premio (sovrappremio).
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Assicurazione temporanea monoannuale di gruppo per il caso di morte ad adesione obbligatoria
Importi di premio unico (in Euro)
Capitale assicurato: Euro 50.000 Durata: anni 1
Età | Tariffa G02X | Tariffa G03X | Età | ||
Sesso maschile | Sesso femminile | Sesso maschile | Sesso femminile | ||
30 | 39,50 | 37,50 | 44,00 | 41,50 | 30 |
35 | 39,50 | 39,50 | 43,50 | 44,00 | 35 |
40 | 44,50 | 42,00 | 49,50 | 46,50 | 40 |
45 | 69,00 | 58,00 | 76,50 | 64,50 | 45 |
50 | 116,50 | 98,00 | 129,50 | 109,00 | 50 |
55 | 197,50 | 157,00 | 219,50 | 174,50 | 55 |
60 | 339,50 | 273,50 | 377,00 | 303,50 | 60 |
65 | 557,50 | 458,00 | 619,50 | 509,00 | 65 |
Capitale assicurato: Euro 129.114,22 Durata: anni 1
Età | Tariffa G02X | Tariffa G03X | Età | ||
Sesso maschile | Sesso femminile | Sesso maschile | Sesso femminile | ||
30 | 100,42 | 95,25 | 112,04 | 105,58 | 30 |
35 | 100,42 | 100,42 | 110,75 | 112,04 | 35 |
40 | 113,33 | 106,87 | 126,24 | 118,49 | 40 |
45 | 176,60 | 148,19 | 195,96 | 164,98 | 45 |
50 | 299,25 | 251,48 | 332,82 | 279,89 | 50 |
55 | 508,42 | 403,84 | 565,23 | 449,03 | 55 |
60 | 875,10 | 704,67 | 971,94 | 782,14 | 60 |
65 | 1.438,04 | 1.181,10 | 1.598,14 | 1.312,80 | 65 |
Capitale assicurato: Euro 180.759,91 Durata: anni 1
Età | Tariffa G02X | Tariffa G03X | Età | ||
Sesso maschile | Sesso femminile | Sesso maschile | Sesso femminile | ||
30 | 140,19 | 132,95 | 156,45 | 147,42 | 30 |
35 | 140,19 | 140,19 | 154,65 | 156,45 | 35 |
40 | 158,26 | 149,22 | 176,34 | 165,49 | 40 |
45 | 246,83 | 207,07 | 273,95 | 230,57 | 45 |
50 | 418,56 | 351,67 | 465,55 | 391,44 | 50 |
55 | 711,39 | 564,97 | 790,92 | 628,24 | 55 |
60 | 1.224,74 | 986,14 | 1.360,31 | 1.094,60 | 60 |
65 | 2.012,86 | 1.653,15 | 2.237,00 | 1.837,52 | 65 |
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Capitale assicurato: Euro 200.000,00 Durata: anni 1
Età | Tariffa G02X | Tariffa G03X | Età | ||
Sesso maschile | Sesso femminile | Sesso maschile | Sesso femminile | ||
30 | 155,00 | 147,00 | – | – | 30 |
35 | 155,00 | 155,00 | – | – | 35 |
40 | 175,00 | 165,00 | – | – | 40 |
45 | 273,00 | 229,00 | – | – | 45 |
50 | 463,00 | 389,00 | – | – | 50 |
55 | 787,00 | 625,00 | – | – | 55 |
60 | 1.355,00 | 1.091,00 | – | – | 60 |
65 | 2.227,00 | 1.829,00 | – | – | 65 |
C. Informazioni su sconti e regime fiscale
5. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI
Non sono previsti sconti sui premi.
6. REGIME FISCALE
Tassazione delle somme assicurate (*)
I capitali corrisposti alle persone fisiche in caso di morte dell’Assicurato non sono soggette all’IRE (ex IRPEF) e all’imposta sulle successioni e donazioni.
I capitali comunque corrisposti a soggetti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le regole proprie di tale categoria di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.
(*) Modalità e misure in vigore alla data di redazione della presente Nota
Altre implicazioni di carattere fiscale
Le altre disposizioni fiscali applicabili dipendono da una serie di elementi quali la fonte istitutiva della copertura assicurativa, i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, la natura delle presta- zioni corrisposte, la designazione beneficiaria.
Il Contraente potrà richiedere all’Intermediario assicurativo tutti i chiarimenti in merito. È peraltro con- sigliabile, nella valutazione del trattamento fiscale dei casi di maggiore complessità, avvalersi dell’assistenza di un Commercialista iscritto all’Albo Professionale.
D. Altre informazioni sul contratto
7. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il contratto si intende concluso nel momento in cui la Società consegna al Contraente la polizza o, in alternativa, gli invia per iscritto la comunicazione di accettazione della proposta.
Le coperture assicurative entrano in vigore secondo quanto disciplinato dalla Convenzione, e si inten- dono sospese qualora il premio pattuito non venga pagato nei termini ivi previsti.
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8. RISCATTO E RIDUZIONE
Il presente contratto non prevede valori di riscatto o riduzione, né la concessione di prestiti nel corso della durata.
9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documen- tazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo e ad individuare gli aventi diritto.
L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’art. 13 delle Condizioni di As- sicurazione.
Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della completa documentazione richiesta. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
11. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.
12. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Alleanza Toro S.p.A. – Reclami Xxxxx Xxxxxxx Vita, Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; telefax: 011.0029.893; e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione re- lativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
13. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle infor- mazioni contenute in Nota Informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa suc- cessive alla conclusione del contratto.
14. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Al presente contratto non si applica il disposto dell’art. 1926 del Codice Civile in caso di modifica di professione dell’Assicurato: nessuna comunicazione in merito deve quindi essere resa alla Società.
Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Alleanza Toro S.p.A. Amministratore delegato Dottor Xxxxx xx Xxxxx
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ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE AD ADESIONE OBBLIGATORIA
Prestazioni
L'"assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte ad adesione obbligatoria" è un’assicurazione collettiva monoannuale, con rinnovo annuale, stipulata in base ad una Convenzione e regolata dalle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate. L’assicurazione garantisce la copertura del rischio di morte ad un gruppo di Assicurati – individuato nella Convenzione – a fronte del paga- mento di un premio da parte del Contraente: qualora nel corso della durata del periodo annuale di co- pertura si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Società garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati, individuati a norma della Convenzione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo annuale di copertura, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed il premio versato resta acquisito da quest’ultima.
Più precisamente tale assicurazione presuppone:
– un unico Contraente ed un unico contratto di assicurazione;
– che tale contratto garantisca tutti ed esclusivamente gli appartenenti al gruppo;
– che il capitale assicurato pro-capite sia determinato in base a criteri omogenei ed indipendenti dalla diretta volontà dei singoli Assicurati.
Disciplina del contratto
Il contratto è disciplinato, oltre che dalle condizioni contenute nel presente fascicolo, dalla Convenzione stipulata con il Contraente e dalle norme legislative in materia.
1. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza e dalle Appendici da essa firmate.
2. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Sul Contraente gravano tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ed in particolare:
– il pagamento dei premi;
– l’invio alla Società di tutte le comunicazioni relative al contratto.
Inoltre, nel caso in cui gli Assicurati sostengano indirettamente, anche parzialmente, l’onere connesso al pagamento dei premi, ovvero siano portatori di un interesse alla prestazione – direttamente o tramite i loro aventi causa – il Contraente è obbligato a consegnare agli Assicurati copia delle presenti condizioni di polizza, secondo le modalità previste nella Convenzione.
3. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO (INCONTESTABILITÀ)
Le dichiarazioni del Contraente e dei singoli Assicurati devono essere esatte e complete.
Trascorsi sei mesi dal primo ingresso in copertura (esclusi quindi i rinnovi annuali successivi) da parte del singolo Assicurato, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraen- te o dell’Assicurato stesso, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
4. ASSICURATI
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L’assicurazione si estende a tutti i gli appartenenti al gruppo individuati nella Convenzione, per i quali la Società ha accettato il rischio ed il Contraente ha corrisposto il relativo premio e l’eventuale sovrappremio. La Società si riserva in ogni momento il diritto di verificare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione delle Condizioni previste nella Convenzione.
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Condizioni di Assicurazione
5. LIMITI DI ETÀ
All'atto della stipulazione del contratto ed ai successivi rinnovi annuali, possono essere inclusi nell'assi- curazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.
6. BENEFICIARI
I beneficiari delle prestazioni assicurate sono individuati a norma della Convenzione.
7. CAPITALI ASSICURATI
Il capitale garantito per ciascun Assicurato è determinato in base a quanto previsto dal CCNL o accor- do o regolamento aziendale, o da norme statutarie o di regolamento interno, viene comunicato dal Contraente all'inizio di ciascun periodo assicurativo e in caso di modifica, e risulta esclusivamente dalla Polizza e dalle Appendici emesse dalla Società.
In ogni caso il capitale assicurato deve essere definito in base a criteri omogenei ed indipendenti dalla diretta volontà dei singoli Assicurati.
8. MODALITÀ ASSUNTIVE
Il Contraente richiede alla Società l’ingresso nell’assicurazione dei singoli Assicurati o l’aumento del re- lativo capitale assicurato, specificando la data dalla quale deve essere prestata la copertura, e fornendo alla Società, entro 30 giorni dalla data della richiesta, la documentazione definita nella Convenzione, ne- cessaria per la valutazione del rischio.
La Società si riserva comunque, sulla base della documentazione sanitaria ricevuta, la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti, di accettare i rischi applicando eventuali sovrappremi o di rifiutare il rischio, for- nendone comunicazione scritta.
Il costo di tutti gli accertamenti sanitari è a carico del Contraente.
9. DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - RINNOVI
L’assicurazione entra in vigore pienamente in vigore, anche in relazione ad eventuali aumenti di capitale, dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza o nelle Appendici emesse dalla Società.
Dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta di copertura da parte del Contraente, purché quest’ultimo invii la documentazione di cui all’art. 8 entro i termini ivi previsti, viene prestata una ga- ranzia provvisoria, la cui efficacia è limitata ai sinistri riconducibili ad infortunio, quindi con esclusione anche del suicidio.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni cor- porali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell’Assicurato.
Sono comunque considerati infortuni ai fini della garanzia provvisoria:
– l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze; le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; l’annegamento; l’assideramento o congelamento; la folgorazione; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti o le ernie).
Non sono compresi nella garanzia provvisoria gli infortuni derivanti dalla pratica di:
– alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai; speleologia; freeclimbing; paracadutismo; kayak; pugilato; sport estremi; salto con il trampolino con sci o idroscì; scialpinismo; gare, prove ed allena- menti di: bob, slittino, discesa libera con sci, motorismo (nautico o terrestre – anche di regolarità).
La garanzia provvisoria è prestata per un capitale comunque non superiore ad Euro 181.000, e per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali decadrà automaticamente. La garanzia provvisoria deca- drà invece immediatamente in caso di comunicazione di rifiuto del rischio da parte della Società.
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In caso di mancato pagamento del premio entro i termini previsti al successivo art. 10, ogni garanzia è sospesa sino alle ore 24 del giorno di pagamento.
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Condizioni di Assicurazione
L'assicurazione termina alle ore 24 di ogni ricorrenza annuale della Convenzione, e si rinnova automa- ticamente per l’anno successivo, purché avvenga il pagamento del premio nei termini previsti al succes- sivo art. 10, salvo disdetta della Convenzione avvenuta con le modalità ivi previste.
La permanenza in assicurazione cessa automaticamente alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato perda i requisiti che ne hanno consentito l’ingresso in assicurazione; il Contraente è tenuto a darne comunica- zione alla Società entro 30 giorni.
Per gli ingressi non coincidenti con la data di rinnovo annuale dell'assicurazione, la durata della garanzia è inizialmente pari ai giorni intercorrenti tra la decorrenza come sopra definita e la successiva data di rinnovo.
10. PREMIO
L’entità del premio per ogni Assicurato viene determinata con riferimento alla decorrenza di ogni co- pertura moltiplicando il capitale assicurato per il relativo tasso di premio riportato in Convenzione e ri- ferito al sesso dell’Assicurato ed alla sua età computabile a tale epoca. Al valore così ottenuto vengono sommati l’importo fisso di Euro 1,00 e gli eventuali sovrappremi.
L'età computabile si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta se alla decorrenza della coper- tura non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno, e all'età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo compleanno.
Per gli Assicurati che dovessero accedere alla garanzia assicurativa in corso d’anno il premio è determi- nato in quel momento in proporzione alla durata della garanzia.
Per gli Assicurati per i quali dovessero venir meno i requisiti di partecipazione all’assicurazione, per qualsiasi motivo escluso il decesso, è previsto il rimborso del rateo di premio, al netto delle eventuali imposte, relativo al periodo non fruito.
Alla somma dei premi relativi ai singoli Assicurati, determinati come sopra indicato, viene aggiunta l'e- ventuale imposta sulle assicurazioni nella misura e con le modalità previste dalla normativa in vigore.
Il premio dovrà essere corrisposto alla Società entro 60 giorni dalla data di emissione della Polizza o delle sue Appendici, pena la sospensione di ogni garanzia.
11. RISCHIO MORTE
Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, compreso quindi il suicidio (salvo diversa pattuizione contenuta nella Convenzione), salvo quanto stabilito al successivo comma. È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
– dolo del Contraente o dei Beneficiari;
– partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o vola su deltaplani, ultraleggeri, parapendii, girocotteri o effettua lanci con il paracadute.
In questi casi, la Società liquiderà il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
12. SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ TESTE
L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento ac- cidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo an- drà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai relativi capitali assicurati. L'importo complessivo di cui sopra può essere elevato mediante speciale pattuizione contenuta nella Convenzione.
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13. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
La Società esegue la liquidazione delle somme dovute a termini di contratto previa consegna della documen- tazione necessaria a verificare l’esistenza effettiva dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE
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Condizioni di Assicurazione
In particolare, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
1. Comunicazione del Contraente circa l’avvenuto decesso dell’Assicurato.
2. Certificato di morte dell’Assicurato.
3. Relazione del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto.
4. Copia integrale ed autentica delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato, negli ultimi 24 mesi, presso ospedali o case di cura.
5. Per coperture relative a lavoratori dipendenti previste da contratti collettivi nazionali di lavoro, copia del modello CUD dal quale rilevi la qualifica ed il CCNL applicato.
6. Fatto salvo il caso in cui il beneficio della prestazione sia attribuito in Convenzione al Contraente, deve inoltre essere consegnata la documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: Originale dell’atto di notorietà, redatto in Tribunale o presso un notaio, da cui risulti se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento
In presenza di testamento, occorre allegarne una copia autentica all’atto di notorietà, che deve inol- tre contenere la dichiarazione che il testamento allegato è l’unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita al momento dell’ingresso in po- lizza, e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, nell’atto di notorietà occorre fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascuno; in caso contrario (ossia in caso di designa- zione beneficiaria attribuita al momento dell’ingresso in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”) come pure in assenza di testamento, l’atto di notorietà deve declinare, per ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale.
Nel caso di designazione beneficiaria agli eredi legittimi, tra i quali vi sia una vedova di età non su- periore ai 55 anni, la predetta documentazione deve comprendere anche una dichiarazione della medesima di non trovarsi in stato di gestante.
7. In caso di presenza tra gli aventi diritto di minori od incapaci: originale del decreto del Giudice Tu- telare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, con esonero per la Società da ogni responsabilità.
In caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.):
8. Copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
9. Copia dell’eventuale referto autoptico.
La Società, informata del decesso, potrà fornire una richiesta di documentazione personalizzata e indi- care l’importo liquidabile da comunicare eventualmente al Giudice Tutelare; potrà inoltre richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione.
Il pagamento delle somme dovute sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla consegna della docu- mentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso.
14. TASSE E IMPOSTE
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
15. FORO COMPETENTE
Per la determinazione del Foro competente valgono le norme di legge.
16. PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 c.c. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
MOD. S11L-108 - ED. 09/09
Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 166 (come da ultimo modificata con L. 4 dicembre 2008 n. 190) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il ter- mine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la predetta legge 166/2005.
TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE
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Condizioni di Assicurazione
GLOSSARIO
ANNO ASSICURATIVO
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso all’atto della stipulazione o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
ASSICURATO
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente quando viene stipulato il contratto o in epoca successiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
CAPITALE IN CASO DI DECESSO
Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrat- tuale.
CAPITALE IN CASO DI INVALIDITÀ
Prestazione corrisposta sotto forma di capitale in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente, così co- me definita nelle Condizioni di Assicurazione, conseguente ad infortunio o malattia dell'Assicurato.
COMPAGNIA
Vedi “Società”.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell’accettazione della Proposta da parte della Società.
CONDIZIONI CONTRATTUALI (O DI POLIZZA)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme di clausole contrattuali riferite alla prestazione principale e alle prestazioni accessorie o complementari relative ad una determinata forma tariffaria.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla so- cietà.
CONTRATTO (O POLIZZA) DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di Assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle Polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
COSTI (O SPESE)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati
COSTI ACCESSORI (O COSTI FISSI, O DIRITTI FISSI, O COSTI DI EMISSIONE, O SPESE DI EMISSIONE)
MOD. S11L-108 - ED. 09/09
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE
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Glossario
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato paga- to il premio pattuito.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato prima della stipulazione del contratto di Assicurazio- ne, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi. Se il Contraente o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la So- cietà stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza durante il quale il contratto è efficace.
DURATA DEL PAGAMENTO DEI PREMI
Periodo durante il quale è dovuto il versamento dei premi previsti dal contratto.
ESCLUSIONI
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di Assicurazione.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
ETÀ ASSICURATIVA
Età dell’Assicurato, espressa in anni interi, calcolata al compleanno più prossimo.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, composto da:
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Be- neficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di As- sicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Vedi “Società”.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
MOD. S11L-108 - ED. 09/09
INTERESSI O DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
Maggiorazione applicata alle rate in cui viene eventualmente suddiviso il premio annuo per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.
TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE
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Glossario
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svol- gendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale at- tività.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
NOTA INFORMATIVA
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che contiene in- formazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche es- sere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della proposta sottoscritta dal Contraente.
POLIZZA CASO VITA
Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione principale (un capitale o una rendita) nel caso in cui l’Assicurato sia in vita ad una data prestabilita (scadenza o termine del differimento).
POLIZZA CASO MORTE (O IN CASO DI DECESSO)
Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicura- ta al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pa- gamento sia effettuato qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momen- to avvenga il decesso dell’Assicurato.
POLIZZA DI PURO RISCHIO
Categoria di contratti di Assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle presta- zioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
POLIZZA MISTA
Contratto di Assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di Assicurazione; l’interruzione del pagamento del premio annuo determina, di norma, la cessa- zione del contratto o la sua riduzione.
PREMIO RATEIZZATO O FRAZIONATO
MOD. S11L-108 - ED. 09/09
Parte del premio annuo risultante dalla suddivisione in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un’agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società applica una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
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Glossario
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica al momento del perfezionamento del contratto.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi del- l'evento assicurato.
PRESTITO
Somma che il Contraente, se previsto dalla forma tariffaria, può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la So- cietà ed il Contraente mediante apposita Appendice. Non previsto per le polizze temporanee caso morte
PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informa- zione utile a valutare l’adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze.
PROPOSTA
Documento sottoscritto dal Contraente in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la vo- lontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Qualora il Contraente sia persona diversa dall’Assicurato, il documento deve essere sottoscritto anche da quest’ultimo.
QUESTIONARIO SANITARIO (O ANAMNESTICO)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di Assicurazione.
QUIETANZA
Documento, rilasciato su carta intestata della Società, che prova l’avvenuto pagamento del premio.
RICORRENZA ANNUALE
Ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione.
RISCATTO
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente determinate tipologie di contratti, richiedendo la liqui- dazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assi- curazione. Non prevista per le polizze temporanee caso morte
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contrat- to di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata è conseguenza del verificarsi di tale evento.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività fi- nanziaria in cui essa viene investita.
SCADENZA CONTRATTUALE
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SCADENZA ANNIVERSARIA
(vedi “Ricorrenza annuale”)
MOD. S11L-108 - ED. 09/09
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale vie- ne prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE
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Glossario
SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze caso morte o miste nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio conseguenti a condizioni di salute (sovrappremio sanitario) oppure ad attivi- tà professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità di prestazione.
TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE
MOD. S11L-108 - ED. 09/09
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Glossario
MODULO PROPOSTA CONVENZIONE
ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
ALLEANZA TORO S.p.A. - SEDE LEGALE IN TORINO XXX XXXXXXX, 00 XXX 00000 - XXXX. NEL REGISTRO IMPRESE DI TORINO,
C.F. E PARTITA IVA N. 10050560019 - CAPITALE SOCIALE: EURO 300.000.000,00 I.V. - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE ISVAP N. 1.00172, SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’AZIONISTA UNICO ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ED APPARTENENTE AL GRUPPO GENERALI, ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI SEDE DI GENOVA: XXX XXXXXXX, 0 00000 XXXXXX
PROGRAMMA ASSICURATIVO AD ADESIONE OBBLIGATORIA
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE VITA COLLETTIVA - RICHIESTA DI COPERTURA
AGENZIA CONTRAENTE (RAGIONE SOCIALE) CODICE FISCALE
SEDE | COMUNE | PROV. | NAZ. | C.A.P. | ||||
AZIENDA ASSOCIATA (SOLO SE CONTRAENTE È UNA CASSA) | SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA | |||||||
RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE (COGNOME E NOME) | SESSO (M/F) CODICE FISCALE |
| ||||||
COMUNE DI NASCITA | PROV. O STATO DI NASCITA (sigla) DATA DI NASCITA | NAZIONALITÀ (sigla) | ||||||
RESIDENZA | COMUNE | PROV. | NAZ. | C.A.P. |
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE
TIPO (*) NUMERO DATA RILASCIO AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO
(*) 1 = Carta identità 2 = Patente 3 = Passaporto 4 = Porto d’armi 5 = Tessera postale 6 = Altro
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto Contraente propone alla Alleanza Toro S.p.A. l’emissione di una Convenzione regolante una polizza temporanea di gruppo per l’attivazione di una copertura assicurativa nei seguenti termini:
Tipo di garanzia assicurativa richiesta: caso morte: ❑ Tariffa G02X ❑ Tariffa G03X
caso morte e invalidità permanente: ❑ Tariffa G02Y ❑ Tariffa G03Y
Decorrenza della Convenzione e della copertura: e scadenza alle ore 00 del 1° gennaio successivo, salvo rinnovo
Capitale da assicurare determinato in base a: (si allega alla presente l’elenco dei capitali da assicurare per ogni singola testa e tutta la
documentazione assuntiva richiesta per l’emissione del contratto)
❑ CCNL (specificare)
❑ accordo o regolamento aziendale (se ne rimette estratto in allegato)
❑ altra fonte istitutiva che preveda l’obbligatorietà della copertura richiesta (se ne rimette estratto in allegato)
Beneficiari delle prestazioni: in caso di morte: in caso di invalidità permanente:
Il sottoscritto Contraente dichiara:
COMPILARE SOLAMENTE SE RICHIESTA LA RELATIVA GARANZIA
- di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto;
- di aver avuto completa ed esaustiva soddisfazione rispetto a tutti i quesiti formulati prima della sottoscrizione del presente documento;
- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo relativo alla tipologia di copertura richiesta (mod. S11L-108 ED. 09/09 in caso di garanzia caso morte; mod. S11L-109 ED. 09/09 in caso di garanzia caso morte e invalidità permanente) completo di tutta la documentazione elencata in copertina e di aver preso atto di quanto in esso contenuto;
- di impegnarsi a fornire agli Assicurati le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario-personale (ove richiesto):
a) che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) che prima della sottoscrizione del questionario sanitario-personale (ove richiesto), il soggetto di cui alla precedente lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
MOD. S11L-109 - ED. 09/09
MOD. S11L-108 - ED. 09/09
c) che anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
- di aver preso atto di quanto riportato nella pagina seguente della presente in merito all’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03.
DATA TIMBRO E FIRMA DEL CONTRAENTE
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il sottoscritto Contraente è informato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati raccolti anche inerenti lo stato di salute, sono trattati dalla Società ai soli fini di valutazione del rischio, della eventuale conclusione del contratto proposto e dell’adempimento dei conseguenti obblighi contrattuali e/o di legge, rispetto ai quali il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono essenziali; che tali dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa, da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni in conformità delle istruzioni ricevute solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate; che i dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti, in Italia e all’estero, del settore assicurativo (tra cui anche riassicuratori con sede all’estero, compresi paesi extra UE), nonché organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo anche per finalità antifrode; consulenti medici e legali; società di servizi a cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; società di servizi per il controllo delle frodi; Enti pubblici nel caso di comunicazioni obbligatorie per legge.
Prende atto che a lui ed agli Assicurati competono i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03 tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i dati, nonché la relativa origine presso i singoli titolari del trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo e come vengano utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco o di opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, il Contraente e gli Assicurati potranno rivolgersi a: Servizio Privacy di Gruppo - c/o Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, tel. 000.000.0000; fax 000.000.0000.
Con la sottoscrizione della presente proposta, preso atto di tali informazioni, il Contraente acconsente al trattamento dei propri dati, anche sensibili, comprese le eventuali comunicazioni e trasferimenti all’estero, nei limiti e con le modalità sopradescritte e nel rispetto della vigente normativa.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Per il pagamento del premio, il Contraente può utilizzare esclusivamente le seguenti procedure alternative:
– assegno “non trasferibile” intestato a “Alleanza Toro S.p.A.” oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Alleanza Toro S.p.A.;
– assegno “non trasferibile” intestato all’Agente quale “Titolare del mandato Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Xxxxx Xxxxxxx” o bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente dell’Agente quale “Titolare del mandato Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Xxxxx Xxxxxxx”.
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