Appendice A – Schema di Contratto per servizi di manutenzione
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Spett.le
Alla cortese attenzione di
Oggetto: Proposta di contratto di appalto per servizi di manutenzione ciclica e correttiva di carri e di manutenzione leggera delle sale nell’area dell’Italia nordoccidentale
Egregi Signori,
All’esito del confronto competitivo di cui infra, la Scrivente formula la presente proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato.
CONTRATTO DI APPALTO TRA
Mercitalia Intermodal S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano, Codice Fiscale e Partita IVA IT 00857491005, capitale sociale Euro 7.000.000,00interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.00823190152, iscritta al R.E.A. al n. 0758334, la quale interviene nel presente contratto nella persona di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura a rogito notaio Xxxxx Xxxxxx, Rep. n. 29.291/8485 rogito dell’8 Luglio 2019 (di seguito, per brevità, denominata “Mercitalia” o “Committente”)
la Società
, con sede in
E
, via
, iscritta al Registro
delle Imprese di
, Partita I.V.A.
, PEC (
), per la
quale interviene nel presente contratto il
(di seguito per brevità denominata “Appaltatore”)
, nella sua qualità di
Il Committente e l’Appaltatore di seguito congiuntamente anche le “Parti” e, singolarmente, ciascuna la “Parte”
PREMESSO CHE
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
a) il Committente è proprietario e/o detentore di un parco vagoni per il trasporto intermodale, immatricolati nel parco di Reti Ferroviarie europee, di cui è “Entity in Charge of Maintenance” (“ECM”) sotto la sigla VKM di CEMAT (in appresso, per brevità, i “Carri”) e deve assicurarne la regolare manutenzione per garantire la sicurezza di circolazione sulle reti ferroviarie europee secondo il Regolamento UE 445/2011 e successive modifiche (Regolamento UE 779/2019);
b) il Committente, in particolare, deve assicurare che la manutenzione dei Carri avvenga secondo i piani di manutenzione (“PDM”) debitamente valutati dal valutatore indipendente della sicurezza (“VIS”), nel rispetto delle linee guida per l’immissione, il mantenimento e l’esclusione dei carri di proprietà del Committente attualmente in vigore;
c) il Committente ha necessità di affidare il servizio di manutenzione dei Carri, il tutto come di seguito meglio descritto, al fine di poter effettuare trasporti ferroviari di merci con materiale rotabile in condizioni di efficienza e di sicurezza (“Servizio di Manutenzione”) nonché la gestione del magazzino dei ricambi di proprietà del Committente medesimo;
d) per l’affidamento dell’appalto è stato indetto in data / confronto competitivo;
/ un apposito
e) a conclusione di tale confronto è risultato aggiudicatario l’Appaltatore;
f) l’aggiudicazione è stata comunicata all’ Appaltatore a mezzo in data
/ / ;
g) l’Appaltatore è una società specializzata nella prestazione di servizi di manutenzione, riparazione e revisione - del materiale rotabile, in generale, e dei Carri, in particolare
- in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme di legge e di regolamento applicabili in materia e munita di tutte le autorizzazioni, iscrizioni presso Registri e/o Albi, concessioni e nulla osta richiesti dalle vigenti leggi e dalle vigenti disposizioni manutentive dei Carri;
h) il Committente ha verificato il possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di affidabilità, idoneità tecnica e capacità finanziaria, come richiesti in sede di confronto competitivo
i) l’Appaltatore ha preso visione dei PDM relativi ai Carri e delle linee guida per l’immissione, il mantenimento e l’esclusione dei carri di proprietà del Committente e dichiara di essere autorizzato a svolgere il Servizio di Manutenzione sui Carri, inclusi gli organi di sicurezza rotabile, essendo in possesso (i) dei requisiti previsti dal punto C della scheda 6 delle Linee Guida per l’immissione, il mantenimento e l’esclusione
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
dei Carri di proprietà del Committente e (ii) dei mezzi, delle qualifiche e dei requisiti richiesti dall’ECM per eseguire gli interventi di manutenzione, riparazione e revisione necessari allo svolgimento del Servizio di Manutenzione, come da dettaglio delle certificazioni di cui al CTO (Allegato 1) al presente Contratto;
j) le Parti intendono pertanto addivenire alla stipula del presente Contratto per disciplinare la prestazione del Servizio di Manutenzione da parte dell’Appaltatore, da svolgersi presso il proprio sito manutentivo nel Comune di , a
locato dal Committente affinché l’Appaltatore vi eserciti, l’attività di manutenzione dei carri ferroviari di proprietà e/o in detenzione del Committente;
k) in data / / l’Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva; Le Parti intendono pertanto procedere alla stipula del presente contratto.
Tutto quanto sopra premesso
Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse, gli atti in esse richiamati – ancorché non allegati – e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di contrasto tra le previsioni previste nel contratto e quelle previste negli allegati, le prime prevarranno.
ARTICOLO 2
Definizioni p.m.
ARTICOLO 3
Oggetto
Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta – con organizzazione di mezzi propria e gestione a proprio rischio – il Servizio di Manutenzione, come di seguito meglio descritto, e della gestione del magazzino ricambi di proprietà del Committente, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto e relativi Allegati:
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
1. Revisione dei Carri e della loro componentistica (di seguito, per brevità, “Manutenzione ciclica carri”): da intendersi come manutenzione ciclica (G4.0, G4.2, G4.3 e G2) programmata prevista per i Carri da eseguire secondo i Piani di Manutenzione (PdM) in vigore, e secondo la documentazione tecnica consegnata dal Committente;
2. Manutenzione correttiva (di seguito, per brevità, “Manutenzione Correttiva”): da intendersi come interventi manutentivi sui Carri che si effettuano tra due revisioni e finalizzati a garantire la regolarità e la sicurezza dell’esercizio in ragione delle segnalazioni di avaria da parte delle Imprese Ferroviarie utilizzatrici e delle esigenze di volta in volta comunicate dal Committente, ed il necessario stato di efficienza e di sicurezza per il carico, scarico e trasporto;
3. Manutenzione leggera delle sale: attività manutentiva svolta sulle sale montate nell’arco della vita utile delle ruote, da eseguire secondo i Piani di Manutenzione (PdM) in vigore, e secondo la documentazione tecnica consegnata dal Committente
(di seguito, nel presente atto, per brevità indicati come “Servizio” o “Servizi”).
Per la completa descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali delle prestazioni e delle modalità di esecuzione delle stesse, si rimanda al Capitolato Tecnico Organizzativo (Allegato 1 - di seguito, per brevità, denominato “CTO”).
Le prestazioni sono inclusive delle attività strettamente complementari con il lavoro manutentivo quali la predisposizione del posto di lavoro, il riordino, la movimentazione dei materiali necessari alla prestazione dal magazzino al posto di lavorazione, la movimentazione dei materiali da riparare/sostituire dal posto di lavorazione al magazzino, la gestione dei rifiuti della lavorazione in qualità di produttore/detentore degli stessi. Tali prestazioni complementari sono comprese e compensate nei corrispettivi di cui al successivo art. 8. Il Committente si riserva il diritto di esigere, in ogni tempo durante l’esecuzione del contratto, la consegna delle evidenze oggettive (ad esempio copia della quarta copia del FIR di conferimento dei rifiuti) attestanti la corretta gestione dei rifiuti.
ARTICOLO 4
Modalità di esecuzione
Il Servizio di cui al presente contratto, così come descritto nell’Allegato 1 “CTO” verrà svolto dall’Appaltatore con propria organizzazione di personale e mezzi e con piena assunzione del rischio di impresa, a regola d’arte, con riconsegna dei Rotabili perfettamente idonei ed approntati all’esercizio del trasporto ferroviario, ed aventi le qualità e le caratteristiche previste nel contratto e nel CTO (Allegato 1).
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
I Servizi oggetto del presente appalto saranno espletati nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite nella procedura di interfaccia di cui all’Allegato 2 al presente contratto.
L’Appaltatore – anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura di Interfaccia si obbliga ad assicurare:
a) il rispetto dei Piani e delle Disposizioni di Manutenzione/riparazione/revisione, forniti dal Committente, da dimostrare con la tracciabilità delle operazioni di manutenzione effettuate;
b) il controllo della conformità dei ricambi utilizzati per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione, sia quelli di nuova acquisizione che quelli riparati;
c) la gestione della documentazione tecnica (ad es. il recepimento della documentazione tecnica ricevuta, l’aggiornamento, la distribuzione al proprio personale, ecc.);
d) l’impiego di personale in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi del Decreto ANSF 4/2012 recante “Norme ANSF per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”;
e) il possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) per garantire nel tempo il mantenimento delle abilitazioni.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà fornire al Committente la seguente documentazione:
a) Elenco dei Manutentori Abilitati ad operare sugli organi di sicurezza del materiale rotabile oggetto dell’appalto, predisposto in conformità al modello che verrà messo a disposizione del Committente, da produrre prima dell’inizio del Servizio nonché con cadenza semestrale e comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
b) Certificazione del proprio SGC da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato, ovvero in alternativa, certificazione IRIS (International Railway Industry Standard) da produrre con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
c) Attestazione di conformità dell’abilitazione alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, da produrre in caso di modifiche alla tipologia di Abilitazione;
d) Certificazione periodica dell’effettiva attuazione di tutte le attività previste dal SGC, da produrre con cadenza semestrale il primo anno ed annuale per gli anni successivi. In caso di ricorso al subappalto, l’appaltatore si impegna a produrre la predetta documentazione riferita al subappaltatore. I Rotabili saranno messi a disposizione
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
dell’Appaltatore da parte del Committente presso i luoghi indicati nell’Allegato 3 (Elenco siti di manutenzione).
ARTICOLO 4-bis
Autorizzazioni
L’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., iscrizioni presso Registri/Albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
L’Appaltatore darà immediata comunicazione al Committente qualora subisca da parte della P.A. o del Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant’altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura. In tal caso il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione al evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.
ARTICOLO 5
Termini di effettuazione del Servizio
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il Servizio nei termini espressamente indicati nel CTO (Allegato 1).
Un eventuale ritardo nelle forniture dei materiali, a carico del Committente, comporterà scorrimento dei termini di restituzione dei Rotabili. Eventuali ritardi da parte del Committente comporteranno la revisione del programma temporale delle lavorazioni di cui al precedente art. 4.
Ai soli fini di quanto previsto dall’art. 44.1 lettera a) delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” come richiamate al successivo art. 24 (le “CGC”), C.G.C., le spese generali vengono quantificate nella misura del 3% (tre per cento) dell’importo stimato del presente Contratto di cui al successivo art. 8.
ARTICOLO 5-bis
Obblighi, responsabilità e garanzie dell’Appaltatore
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Per l’esecuzione del Servizio di Manutenzione e di gestione del magazzino, l’Appaltatore è tenuto a prestare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente contratto e dai relativi allegati.
L’Appaltatore è obbligato a mantenere e adeguare, in qualsiasi momento, la propria organizzazione produttiva alle effettive esigenze e caratteristiche del Servizio di Manutenzione e di gestione del magazzino, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
L’Appaltatore riconosce che il Servizio di Manutenzione è elemento essenziale per l’immagine del Committente e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e nei relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo del Servizio di Manutenzione.
In particolare, l’Appaltatore garantisce la buona e corretta esecuzione della Revisione per un periodo di anni due (2) dalla data di riammissione in servizio dei Carri medesimi. Inoltre, l’Appaltatore garantisce la buona e corretta esecuzione della Manutenzione Correttiva e Manutenzione Preventiva per un periodo di mesi quattro dalla data di riammissione in servizio dei Carri medesimi. Tale garanzia, che si estende anche ai pezzi di ricambio forniti dall’Appaltatore, sarà valida ed efficace a prescindere dall’accettazione dei Carri effettuata dal Committente al termine del Servizio di Manutenzione. In deroga a quanto previsto dall’art. 1667 c.c., la garanzia in questione sarà valida ed efficace a condizione che il Committente denunci i vizi e/o difetti afferenti al Servizio di Manutenzione svolto entro il termine di validità della garanzia stessa. Durante tale periodo di garanzia, tutti gli oneri per l’eventuale eliminazione dei vizi, avarie, guasti derivanti dalla non corretta e/o cattiva esecuzione del Servizio di Manutenzione sono a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale e/o ai Carri, anche durante il loro esercizio nel traffico ferroviario, alle cose del Committente e/o di terzi, per fatti e/o omissioni dei propri dipendenti, coadiutori, ausiliari ed eventuali subappaltatori, commessi durante l’esecuzione del Servizio di
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Manutenzione e di gestione del magazzino e/o comunque imputabili alla non corretta e/o cattiva esecuzione dei medesimi.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire il Servizio di Manutenzione e di gestione del magazzino con la più ampia autonomia di gestione e senza vincoli di subordinazione, assicurando un livello di servizio adeguato all’incarico ricevuto. In particolare, anche per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, l’Appaltatore si impegna:
a) a utilizzare attrezzature e mezzi tecnici di sua proprietà, e/o noleggiati, e/o comunque nella sua piena disponibilità, e a mantenerli in conformità alle disposizioni vigenti, e comunque in buono stato di manutenzione;
b) a utilizzare lavoratori subordinati sui quali esercita il potere direttivo proprio del datore di lavoro in piena autonomia e senza interferenze del Committente;
c) ad assumere su di sé l’integrale rischio di impresa in relazione all’organizzazione dei mezzi per l’espletamento del Servizio di Manutenzione e di gestione del magazzino;
d) ad avvalersi di personale idoneo, professionalmente qualificato ed in numero sufficiente per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte, garantendo inoltre, che lo stesso è a tutti gli effetti da esso dipendente o comunque legato ad esso da un regolare contratto di collaborazione in conformità alle leggi vigenti ed impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge, attuali o che dovessero intervenire durante l’arco di vigenza del presente Contratto, in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza - nonché di rapporto di lavoro in genere - ed a provvedere all’amministrazione ed a tutti gli obblighi derivanti dalla contrattualistica collettiva di lavoro applicabile - a livello nazionale di categoria;
In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e/o comunque tenere indenne il Committente da tutte le rivendicazioni che i lavoratori dell’Appaltatore medesimo dovessero avanzare nei confronti del Committente, sia in termini di differenze retributive e contributive di cui il Committente dovesse essere chiamato a rispondere a norma dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003, sia in termini di costituzione in capo al Committente di un rapporto di lavoro subordinato.
ARTICOLO 6
Controllo del Servizio − Collaudi
Tutte le prestazioni, attività ed operazioni richieste per l’espletamento del Servizio, devono essere eseguite dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni ed agli
Appendice A – Schema di Contratto per servizi di manutenzione
adempimenti previsti nel presente contratto e in tutti gli atti allo stesso allegati o comunque in esso richiamati.
Sull’intero complesso delle prestazioni fornite dovranno essere eseguiti i controlli ed i collaudi necessari a garantire la rispondenza delle stesse alle caratteristiche definite dal CTO (Allegato 1).
Il sistema dei collaudi consiste in:
− prove di tipo e di accettazione, da eseguirsi con la presenza di rappresentanti del Committente;
− prove di serie di ogni singolo Rotabile, da eseguirsi a cura e spese dell’Appaltatore, con emissione di certificato di conformità alle specifiche del CTO (Allegato 1) ed alle norme CE;
− collaudo definitivo dopo il completamento delle prestazioni, a cura e spese dell’Appaltatore, entro le tempistiche previste dal CTO (Allegato 1).
Le prove di collaudo “di tipo” e “definitivo” saranno conformi alle previsioni normative. I risultati dovranno rientrare nei limiti di tolleranza ammessi dalle norme.
Prima dei collaudi “di tipo” e “di serie” verrà concordato fra le Parti un programma dettagliato delle attività relative agli stessi, unitamente all’elenco delle misure da effettuarsi, degli eventuali strumenti occorrenti e del posizionamento di detti strumenti di prova e relative connessioni.
L’Appaltatore può fornire certificati di prova rilasciati da enti o istituti legalmente riconosciuti, i quali devono rilasciare adeguata certificazione dei risultati delle prove stesse. È comunque facoltà del Committente richiedere all’Appaltatore l’espletamento del collaudo secondo le modalità indicate nel presente contratto e nel CTO (Allegato 1).
Mercitalia si riserva la facoltà di nominare, ai fini del collaudo tecnico - amministrativo, un collaudatore esterno.
Le modalità dei collaudi sono specificamente descritte dal CTO (Allegato 1).
Il Committente si riserva espressamente la facoltà, alla quale l’Appaltatore presta sin d’ora incondizionato consenso, di effettuare o far effettuare, in corso di esecuzione del contratto, audit periodici presso gli impianti ove vengono effettuate le operazioni di manutenzione dei rotabili per valutare la corretta applicazione dei processi da parte dell’Appaltatore medesimo.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Dell’effettuazione dei controlli sarà informato il Responsabile del contratto nominato dall’Appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 26, che avrà facoltà di presenziarvi direttamente o a mezzo di propri incaricati.
Il personale preposto al controllo potrà anche avvalersi di strumenti quali videocamere, macchine fotografiche, ecc.
Qualora, a seguito di verifica ispettiva, il Committente riscontri un’organizzazione inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente contratto, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al CTO (Allegato 1), o la scarsa efficienza dell’organizzazione per la qualità, potrà richiedere all’Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.
Inoltre, qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel CTO (Allegato 1) – il Committente abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, il Committente stesso provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati.
In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo art. 18, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, il Committente contesterà per iscritto - in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. - il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente art. 4, xxxxxx xxxxxxxxx.
L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza, e comunque entro il termine indicato dal Committente, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità contestate.
Restano comunque applicabili, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative alle penali, detrazioni, nonché alla risoluzione del Contratto per inadempimento.
ARTICOLO 6-bis
Misure minime di sicurezza informatica
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
L’Appaltatore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del presente contratto.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
3. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
10. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero x000000000000, o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off- line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 7
Aumento/diminuzione del Servizio
Il Committente si riserva la facoltà – cui l’Appaltatore presta il suo assenso – di apportare, in qualunque momento nel corso di validità del presente contratto, un aumento o una diminuzione del Servizio, senza che l’Appaltatore possa esimersi dall’eseguire le variazioni richieste, ovvero avanzare eccezioni, diritti o pretese di sorta.
Quanto sopra senza limitazione alcuna e fino ad un massimo del 20% (venti per cento) in più o in meno dell’importo stimato di cui al successivo art. 8.
Nel caso di un aumento delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’ordine scritto contiene anche l’eventuale estensione
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
temporale del termine di scadenza del contratto nella misura strettamente necessaria a consentire l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive.
ARTICOLO 7-bis
Variazioni qualitative
Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa dell’Appaltatore.
Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del Contratto, con apposito ordine scritto, anche mediante fax o posta elettronica, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di esecuzione e le specifiche tecniche delle prestazioni dovute, purché dette variazioni non comportino modifiche sostanziali all’oggetto del Contratto e non determinino un aumento dell’importo contrattuale superiore a quanto previsto al precedente articolo 7.
L’Appaltatore assume l’obbligo di eseguire le variazioni come sopra ordinate e di applicare gli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, senza diritto ad alcuna indennità o compenso ulteriore rispetto al corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese.
Laddove fosse necessario contrattualizzare nuovi prezzi per compensare le attività oggetto dell’ordine di variazione, verrà stipulato apposito atto aggiuntivo al Contratto. In caso di disaccordo sui nuovi prezzi, l’Appaltatore non potrà in alcun caso rifiutarsi di eseguire la variazione ordinata dal Committente.
ARTICOLO 8
Corrispettivi
I corrispettivi dovuti dal Committente per il Servizio di Manutenzione saranno determinati, analogamente ai corrispettivi dovuti dal Committente per la fornitura dei materiali/componenti di ricambio da parte dell’Appaltatore, in base al Listino prezzi (Allegato 6).
I corrispettivi compensano l’Appaltatore di ogni e qualsiasi onere, prestazione e attività previsti dal presente contratto nonché dagli atti in esso richiamati, ovvero che – ancorché non espressamente indicati – risultino necessari per il raggiungimento dei livelli quali/quantitativi del Servizio e, pertanto, in nessun caso l’Appaltatore potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
,
L’importo stimato del presente contratto è valutato in €
/ ) IVA esclusa.
(euro
ARTICOLO 9
Invariabilità dei prezzi
I corrispettivi richiamati nel precedente articolo s’intendono offerti dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga al art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto.
ARTICOLO 10
Modalità di pagamento
I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato.
Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore.
Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante.
Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni:
− denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.;
− data di emissione della fattura;
− numero e data del presente atto;
− numero di Ordine di Lavoro del Committente;
− importo esatto del compenso
− indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente.
In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori.
Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
– ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero
–e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva.
In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.)
La fattura dovrà essere intestata a:
Mercitalia Intermodal S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxx 0/0
00000 XXXXXX
ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005
A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN.
I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.
ARTICOLO 11
Cessione dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, il Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 12
Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, compresi quelli relativi al periodo di garanzia di cui al successivo art. 14, l’Appaltatore ha costituito la cauzione di €
, (Euro _ / ), pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
stimato del presente Contratto di cui al precedente art. 8, a mezzo di fidejussione bancaria a prima domanda – redatta secondo il testo accettato dal Committente n.
emessa il / / rilasciata dalla Società – ed acquisita agli atti del
Committente all’atto della stipula del presente contratto.
Il Committente ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l’Appaltatore, né l’Istituto garante, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi dei danni che essa affermi di aver subito – sulla base dei propri accertamenti – in ragione dell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la somma versata.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Il Committente potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito la medesima dichiarasse – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell’Appaltatore, ivi compresa la riscossione di penali.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora il Committente se ne sia avvalsa – in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Committente, nell’ipotesi in cui emergano a suo carico variazioni sfavorevoli alle condizioni economico-patrimoniali, con altro soggetto dotato dei requisiti di gradimento richiesti in sede di presentazione della cauzione.
La cauzione sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti che il Committente affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso l’Appaltatore –secondo quanto previsto dall’art. 10.3 delle C.G.C. sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
ARTICOLO 13
Obblighi dell’Appaltatore in caso di rotabili contenenti amianto o lana di vetro p.m.
ARTICOLO 13-bis
Manleva
In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – il Committente da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dai suoi eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne il Committente – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore, nonché dai suoi eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
Appendice A – Schema di Contratto per servizi di manutenzione
Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel Servizio. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale del Committente. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile del contratto, secondo quanto stabilito nel successivo art. 26: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo.
Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, l’Appaltatore si impegna:
1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto ed all’azione nei confronti del committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’appaltatore non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale;
2. nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente contratto – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alCommittente, un importo pari a complessivi euro € 20.000,00 (euro ventimila/00) salvo il maggior danno eventualmente subito; detta penale verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
ARTICOLO 13-ter
Responsabilità per danni - Polizza assicurativa
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente e delle Società del Gruppo F.S.I., ovvero a terzi (cose o persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, in conseguenza del Servizio prestato sui rotabili, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
Allorché si verifichi, comunque in conseguenza delle prestazioni effettuate sui rotabili, un danno derivante, dipendente o connesso con l’esercizio o con il traffico ferroviario, l’Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente contratto e dai documenti ad esso allegati o nello stesso richiamati, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione al Servizio prestato, inteso ad impedire l’evento o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
Al riguardo, l’Appaltatore garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nel Contratto e si obbliga a mantenere il Committente sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danno e spesa in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del Contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave del Committente.
Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore stipulerà – ovvero qualora già in possesso produrrà in copia – idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia che si obbligherà a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esecuzione del presente contratto.
L’Appaltatore dovrà consegnare copia della polizza al momento dell’inizio Servizio.
La polizza sarà valida per tutta la durata del presente contratto, ivi compreso il periodo di garanzia di cui al successivo art. 14, con massimale pari ad € 50.000.000,00 (Cinquantamilioni/00) per sinistro e per anno.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Inoltre, la Compagnia di assicurazioni dovrà impegnarsi, con specifico riferimento al presente contratto, a rispettare le seguenti condizioni:
▪ la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società del Gruppo FS e dei loro dipendenti;
▪ considerare terzi le società del Gruppo FSI ed i loro dipendenti, nonché altri Appaltatori di Gruppo e loro dipendenti che eseguono prestazioni nello stesso luogo;
▪ non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza il consenso del Committente;
▪ notificare al Committente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, il mancato pagamento delle rate di premio, ferma l’operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo il Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l’ammontare dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore, o di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 16.
ARTICOLO 14
Garanzia di buon funzionamento
Le prestazioni sono coperte da garanzia dal momento della restituzione dei Rotabili e fino al compimento di:
▪ per le attività di manutenzione ciclica carri e manutenzione leggera sale: 2 (due) anni solari consecutivi a partire dalla data di collaudo definitivo;
▪ per le attività di manutenzione correttiva carri: 6 (sei) mesi solari consecutivi a partire dalla data di collaudo definitivo.
Durante il periodo di garanzia, tutti gli oneri per l’eventuale eliminazione di vizi, avarie e guasti che rendano i Rotabili non conformi alle condizioni stabilite in contratto e nel CTO (Allegato 1), a causa di esecuzione non corretta delle prestazioni previste, sono a carico dell’Appaltatore.
Eventuali modifiche, che si rendano necessarie durante il periodo di garanzia, devono comportare anche il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica da consegnare al Committente.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Le modifiche ancora in xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx devono essere completate senza oneri a carico del Committente.
Nella garanzia s’intende compresa la sostituzione gratuita di tutte le componenti, che a causa di difetti, lacune o errori attribuibili alla fase di montaggio, dovessero risultare difettose o comunque non correttamente idonee al previsto scopo d’uso.
Le richieste di assistenza verranno inoltrate dal Committente all’Appaltatore via fax. A tal fine, l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente segnalare un numero di fax, cui il Committente dovrà inoltrare dette comunicazioni.
Gli interventi di assistenza devono avvenire entro 72 (settantadue) ore consecutive dalla chiamata, esclusi i giorni festivi.
ARTICOLO 15
Penali-Disapplicazione
In caso di inadempienze dell’Appaltatore agli obblighi e alle prescrizioni del presente contratto e dei relativi allegati, il Committente applicherà, per ciascuno dei casi sotto indicati, le penali di seguito riportate, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subìto:
▪ € 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo per ciascun modulo rispetto al termine previsto nel CTO (Allegato 1) per l’esecuzione di ciascuna prestazione oggetto del presente contratto.
▪ 1% del prezzo di forfeit di manutenzione leggera Sale (vedasi Allegato 6 – Listino prezzi) per ogni sala e per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% del valore della ritardata attività manutentiva.
▪ Penali per ritardata presentazione del Piano della Qualità/Piano di Approvvigionamenti nonché del Programma temporale delle lavorazioni: in caso di mancato rispetto del termine di presentazione del programma temporale delle lavorazioni di cui all’art. 4, sarà applicata una penale pari a 20,00 € (venti Euro) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
▪ Penali per inadempimenti relativi agli obblighi di garanzia. Ove non adempia gli obblighi contrattuali relativi alla garanzia, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari all’1% (uno percento) dell’importo delle prestazioni relative a
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
ciascun Rotabile difettoso, per ogni giornata o frazione di giornata di ritardo d’intervento rispetto ai termini di cui all’ultimo comma del precedente art. 14.
▪ In caso di intervenuta emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 8, ultimo comma;
▪ per ogni inadempienza agli obblighi di cui al successivo art. 17-bis: € 1.000,00 (mille/00).
L’applicazione delle penali così determinate sarà comunicata all’Appaltatore per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R ed i corrispondenti importi saranno trattenuti sui primi pagamenti spettanti all’Appaltatore medesimo successivi alla comunicazione.
In ogni caso, il cumulo delle penali indicate al precedente comma 1 non potrà superare il 20% (venti per cento) dell’importo stimato del contratto, di cui all’ultimo comma del precedente art. 8, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.
Disapplicazione penali
L’Appaltatore potrà presentare al Committente istanza motivata di disapplicazione totale o parziale delle penali.
L’istanza dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata con avviso di ricevimento tramite Uffici Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni solari dalla data in cui il Committente ha reso noto all’ Appaltatore la propria determinazione ad applicare le penali.
Le istanze presentate oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno considerate tardive, inammissibili e decadute.
A fronte di ciascuna istanza presentata, il Committente valuterà se essa sia fondata e comunicherà all’ Appaltatore le proprie determinazioni al riguardo.
ARTICOLO 16
Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., il Committente ha diritto di risolvere il presente contratto, per inadempimento dell’Appaltatore, oltre che nei casi previsti all’art. 61 delle C.G.C., nei casi di seguito indicati:
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
1. nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui art. 3 (“Oggetto”), all’art. 4 (“Modalità di Esecuzione”), all’art. 5 (“Termini di effettuazione del Servizio”) e 5-bis (“Obblighi, responsabilità e garanzie dell’Appaltatore”);
2. nel caso in cui l’Appaltatore sia sprovvisto e/o nel caso in cui siano revocati, annullati o comunque sospesi all’Appaltatore i prescritti permessi e/o autorizzazioni di cui all’art. 4-bis che precede;
3. violazione degli obblighi di cui all’art. 6-bis (“Misure Minime di Sicurezza Informatica”);
4. violazione degli obblighi, mancata attivazione per i massimali convenuti o venir meno della polizza di cui al precedente art 13-ter ovvero mancato pagamento dei premi assicurativi di cui allo stesso articolo;
5. applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, per un ammontare complessivo eccedente il 20% (venti per cento) dell’importo stimato del presente contratto di cui al precedente art. 8;
6. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 4 in ordine alla corretta applicazione di tutto quanto disposto dalla procedura di interfaccia (Allegato 2);
7. mancata osservanza di quanto previsto agli art. 10 (“Modalità di pagamento”) e 18 (“Divieto di cessione del contratto. Subappalto”);
8. mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi art. 17-bis (“Sicurezza nei posti di lavoro Trattamento economico e giuridico dei dipendenti”), 19 (“Obbligo di riservatezza”), 20 (“Trasparenza dei prezzi”) e 21 (“Codice Etico”); 00-xxx (“Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx”);
9. mancato adempimento all’obbligo di sostituzione del garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Committente, così come prescritto al precedente art. 12;
10. intervenuta emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi del D.lgs. 159/2011.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R, e comporta il diritto del Committente di incamerare la cauzione di cui al precedente art. 12, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’eventuale ulteriore danno.
ARTICOLO 17
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Recesso
Il Committente ha facoltà di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione da portarsi a conoscenza dell’Appaltatore, da inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R da far pervenire al domicilio dello stesso, almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso ha effetto.
In caso di recesso, all’Appaltatore sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente effettuate fino a tale data, senza che quest’ultimo possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
ARTICOLO 17-bis
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattamento economico e giuridico dei dipendenti. L’Appaltatore, di cui il Committente ha verificato l’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, eseguirà le prestazioni oggetto del Contratto osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione, incluse quelle non esplicitamente citate nel Contratto e nei relativi allegati.
L’importo relativo ai costi della sicurezza è pari a zero, in quanto il Contratto non presenta rischi di interferenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Per tale motivo non si è provveduto alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
L’ Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nelle prestazioni oggetto del Contratto ed assume in proprio ogni responsabilità civile in caso di infortuni e di danni che il personale in parola dovesse procurarsi o provocare.
L’ Appaltatore si impegna, inoltre, ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi in materia di lavoro e sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, malattie professionali, disoccupazione, ecc.).
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Nel caso in cui l’organo preposto al controllo segnali l’inottemperanza agli obblighi di cui sopra, il Committente si riserva il diritto di procedere alla sospensione del pagamento fino a quando non sarà accertato che l’Appaltatore si è posto in regola.
ARTICOLO 18
Divieto di cessione del contratto − Subappalto
L’Appaltatore non potrà cedere il presente contratto a pena di risoluzione, ai sensi del precedente Articolo 16.
L’ Appaltatore può ricorrere al subappalto nei limiti di quanto dichiarato in sede di offerta ed alle condizioni di cui al presente articolo e di cui all’articolo 15 C.G.C., in quanto applicabile.
L’affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Committente previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
1. che l’affidatario del subappalto sia iscritto, se italiano, al Registro delle Imprese o, se straniero in analoghi registri secondo le normative di ciascun Paese;
2. che nei confronti dell’impresa subappaltatrice, non sussista alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011, dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, nonché loro modifiche e integrazioni nonché le cause ostative previste dalla lettera di invito a presentare offerta, accertati con le modalità previste dalla stessa lettera di sollecitazione;
3. che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno trenta giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
4. che il Committente, sulla base dell’esame della predetta documentazione o dell’altra che riterrà di richiedere, ritenga il subappaltatore in possesso dei requisiti di cui ai punti 5) e 7) dell’ ”invito a manifestare interesse in relazione alla fornitura dei servizi di manutenzione ciclica e correttiva di carri nel Comune di e della manutenzione leggera delle rispettive sale per gli anni 2021-2023” a valle del quale è stato promosso il confronto competitivo di cui alle premesse e pertanto idoneo allo svolgimento del Servizio
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Ciascun contratto di subappalto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una condizione risolutiva per il caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 in epoca successiva al rilascio dell’autorizzazione.
Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose, le verifiche di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 sono estese, al di là degli obblighi di legge, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore per contratti di subappalto d’importo inferiore a € 150.000,00. A tal fine l’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Mercitalia, unitamente al contratto di subappalto e all’ulteriore documentazione richiesta per il rilascio della relativa autorizzazione, i sotto elencati documenti:
1. Laddove applicabile attestazione del subappaltatore di iscrizione alla “white list” provinciale di cui al D.P.C.M. 18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013) , come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017 (ovvero, di aver presentato istanza di rinnovo/aggiornamento dell’iscrizione) ,
ovvero in alternativa e sempre laddove applicabile
2. attestazione del subappaltatore di possesso del “rating di legalità” rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto- legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e della relativa Delibera dell’Autorità del 15 maggio 0000, x. 00000 (X.X. del 28 maggio 2018, n. 122),
3. altra documentazione/dichiarazioni al riguardo che dovesse essere ritenuta opportuna dal Committente.
Ciascun contratto di subappalto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli) ovvero contenenti elementi ritenuti dal Committente motivatamente rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.
Le prestazioni subappaltate non possono, in tutto o in parte, formare oggetto di ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in apposita clausola del contratto tra l’Appaltatore ed il Subappaltatore.
Resta inteso che l’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle prestazioni di cui innanzi e dei relativi livelli qualitativi nonché di qualsiasi altra conseguenza dell’operato dei Subappaltatori e dei dipendenti di essi.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
L’Appaltatore assume l’obbligo di dare al Committente la dimostrazione che il Subappaltatore ha la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo.
La mancata osservanza degli obblighi sopradetti comporterà la revoca della autorizzazione concessa.
In caso di violazione delle presenti disposizioni il Committente potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Gli eventuali altri subcontratti sono regolati dall’articolo 15.5 delle C.G.C..
ARTICOLO 19
Obbligo di riservatezza
Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 delle C.G.C., l’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente contratto, le informazioni tecniche relative a fatti, atti, programmi, progetti, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga comunque a conoscenza in occasione di detta esecuzione.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente contratto e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente contratto o di recesso.
ARTICOLO 20
Trasparenza dei prezzi
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
▪ dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
▪ dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
▪ si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dal albo fiduciario, ove esistente.
ARTICOLO 21
Codice Etico
L’Appaltatore si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx. Detto codice, seppur non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso l’Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, il Committente avrà diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
L’ Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di essere a conoscenza e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti del d.lgs. 231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso e di condividere i principi espressi nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Committente in conformità al predetto Decreto. La violazione di tale documento, dei principi in esso contenuti o delle disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001 da parte dell’Appaltatore comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi eventuali ulteriori rimedi e azioni previsti dal presente Contratto e/o dalla legge.
ARTICOLO 22
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Tutela dei dati personali Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito;
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali;
• Altri Dati: attestazione di specifiche formazioni, giudizi di idoneità alla mansione.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO / Referenti Data Protection
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer / Referenti Data Protection sono:
Per il Committente:
Titolare del Trattamento è Mercitalia Intermodal S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxx.
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx..
Per l’Appaltatore:
Titolare del Trattamento è , rappresentata , contattabile
all’indirizzo mail , con sede legale in .
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail .
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
ARTICOLO 23
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Oneri fiscali
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa ai sensi del disposto del art. 40 del citato Testo Unico.
ARTICOLO 23-bis
Conflitto di Interessi
Ai fini dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dichiara l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo.
Parimenti, l’Appaltatore si impegna, ove nelle more dell’esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Committente che procederà alle valutazioni del caso.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 24
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal presente Contratto, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle eventuali disposizioni di legge o regolamento applicabili ed alle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II , negli artt. 43 e 44, nel Capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV e nel Capo V (esclusi gli artt. 63 e 65), delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (altrove denominate per brevità, nel presente atto, “C.G.C.”) visibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione Bandi e Gare, che, seppur non allegate al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Delle stesse, l’ Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. Le parti convengono che il termine “Fornitore” utilizzato nelle CGC deve intendersi come equivalente a quello di “Appaltatore ” utilizzato nel presente Contratto.
In caso di contrasto tra quanto previsto in altri documenti con quanto previsto nel presente Contratto, le previsioni di quest’ultimo prevarranno.
ARTICOLO 25
Responsabile dell’esecuzione del contratto per conto del Committente
Il Committente nomina, quale Responsabile dell’esecuzione del contratto, Xxxxxxx Xxxxx, tel. x00 000 0000000, indirizzo di posta elettronica xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.
Per tale compito, il Responsabile dell’esecuzione del contratto potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 26
Responsabile del contratto per conto dell’Appaltatore
L’Appaltatore nomina quale Responsabile del contratto, , tel.
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) , al quale compete l’esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.
Per tale compito il Responsabile del contratto per conto dell’Appaltatore potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 27
Domicilio dell’Appaltatore
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in
, via , con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di .
ARTICOLO 28
Controversie, Foro competente e diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
ARTICOLO 29
Allegati
Sono allegati al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
Allegato 1: Capitolato Tecnico Organizzativo Allegato 2: Procedura di interfaccia;
Allegato 3: Elenco dei siti di manutenzione Allegato 4: Check List Manutenzione Preventiva Allegato 5: Scorta ricambi del Committente; Allegato 6: Listino prezzi;
Allegato 7: Formato dati EWT+VPI.
Qualora concordiate, Vi invitiamo a farci pervenire nota su vs. carta intestata contenente la riproduzione pedissequa del testo della proposta contrattuale sopra riportata, siglata in ogni pagina e con duplice sottoscrizione in calce da parte del vs. legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri (cfr. spazi riservati infra), la prima per esprimere l’accettazione piena ed incondizionata della proposta, la seconda per esprimere l’accettazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, delle clausole vessatorie di seguito elencate. Unitamente a quanto sopra vorrete farci pervenire anche la riproduzione, siglata in ogni pagina e sottoscritta, del testo degli Allegati elencati all’art. 29 della proposta contrattuale.
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
La suddetta nota, unitamente agli Allegati sopra citati, dovrà essere inviata a: Mercitalia Intermodal S.p.A.
xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0
00000 – Xxxxxx (XX) Con i migliori saluti.
Luogo, ……….data……………..
Mercitalia Intermodal S.p.A.
Firma …………………….
Per accettazione della proposta contrattuale
Luogo, ……….data……………..
L’appaltatore Firma
“Elenco clausole sottoposte a specifica approvazione Contratto Rubrica n.
del / / ”
A) Xxx accettazione delle clausole relative ai sotto elencati articoli del contratto:
-Articolo 4 Modalità di esecuzione
-Articolo 5-bis Obblighi, responsabilità e garanzie dell’Appaltatore
-Articolo 7 Aumento/diminuzione dei servizi affidati
-Articolo 7-bis Variazioni qualitative
- Articolo 8 Corrispettivi
- Articolo 10 Modalità di pagamento
-Articolo 11 Cessione dei crediti
-Articolo 13 Obblighi dell’Appaltatore in caso di rotabili contenenti amianto o lana di vetro
-Articolo 13-ter Responsabilità per danni-Polizza assicurativa
Appendice | A | – Schema | di |
Contratto | per | servizi | di |
manutenzione |
-Articolo 14 Garanzia di buon funzionamento
-Articolo 16 Clausola risolutiva espressa
-Articolo 17 Recesso
-Articolo 17-bis Sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattamento economico e giuridico dei dipendenti
- Articolo 18 Divieto di cessione del contratto/subappalto
-Articolo 20 Trasparenza prezzi
- Articolo 21 Codice Etico
- Articolo 23-bis Conflitto di interessi
- Articolo 28 Controversie, foro competente e diritto applicabile
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, per accettazione delle clausole relative ai sotto elencati delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017
- art. 5 Proprietà industriale e commerciale. Xxxxxxxx;
- art. 6 Impegno di riservatezza;
- art. 8 Stipula del Contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione;
- art. 10 Garanzie;
- art. 12 Prezzi contrattuali;
- art. 14 Modifiche del contratto;
- art. 15 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
- art. 17 Contestazioni del fornitore;
- art. 19 Xxxxx per forza maggiore e responsabilità del fornitore per danni;
Appendice A – Schema di Contratto per servizi di manutenzione
- art. 43 Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del Contratto e proroghe;
- art. 44 Illegittima durata delle sospensioni;
- art. 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;
- art. 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione;
- art. 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti;
- art. 57 Termini e modalità di pagamento;
- art. 58 Presentazione delle fatture;
- art. 59 Recupero crediti - Compensazione;
- art. 60 Sospensione dei pagamenti;
- art. 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi;
- art. 62 Risarcimento dei danni;
Per specifica accettazione delle clausole vessatorie
Luogo , lì……………
L’Appaltatore
Firma …………………………