ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
fra
Il Ministero dello Sviluppo Economico
E
La Regione Friuli Venezia Giulia La Regione Xxxxxx Xxxxxxx
di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”
Premesso che
1. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
3. in data 15 maggio 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato sottoscritto dalla Società Electrolux S.p.A., congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali di categoria (FIOM, FIM e UILM), alle RSU e alle Istituzioni nazionali e locali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Regione Lombardia), un Verbale di Accordo finalizzato ad individuare e fornire strumenti operativi a sostegno del Piano Industriale Electrolux 2014-2017, oggetto di diversi incontri e di ampia valutazione da parte di tutti i soggetti interessati;
4. il Piano Industriale Electrolux, oltre a contenere l’impegno della Società a salvaguardare ogni linea di prodotto e a mantenere in attività i 4 stabilimenti del Gruppo esistenti sul territorio nazionale (Porcia, Susegana, Forlì, Solaro), prevede investimenti per un ammontare complessivo di circa 150 milioni di euro nel quadriennio 2014-2017, destinati in ampia parte ad innovazioni di prodotto e ad interventi anche innovativi sul processo produttivo;
5. con la sottoscrizione del Verbale di Accordo del 15 maggio 2014 il Governo e le Regioni interessate si sono impegnati, tra le altre cose e ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, a sostenere gli investimenti previsti nel Piano Industriale Electrolux 2014-2017 in materia di ricerca e innovazione di processo e di prodotto, anche attraverso iniziative di programmazione negoziata e nel rispetto degli stanziamenti economici e delle disposizioni di legge vigenti;
Visto
1. il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
2. il decreto 20 giugno 2013 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l’intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario “Orizzonte 2020” , e successive modifiche e integrazioni;
3. il decreto 25 luglio 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, che stabilisce, tra l’altro, i criteri per l’accesso delle domande alla fase
istruttoria, le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni e le modalità per la presentazione delle domande di erogazione, nonché gli indicatori di impatto, i valori obiettivo e le modalità di monitoraggio dei progetti agevolati;
4. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella
G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
5. il decreto 1 aprile 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, recante “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori”.
6. in particolare l’articolo 2, comma 1 lettera c) del predetto decreto che prevede l’obbligo di un cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10% del costo complessivo a carico della finanza pubblica;
7. la nota in data ….. con cui il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto a comunicare alla Commissione Europea il regime di aiuto di cui al predetto d.m. 1 aprile 2015 in applicazione del citato Regolamento (UE) n.651/2014;
8. la nota del … con la quale Electrolux Spa ha individuato puntualmente i progetti di ricerca e sviluppo che intende realizzare;
CONSIDERATO CHE
1. con il decreto 1 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha accantonato risorse a valere sul Fondo crescita sostenibile complessivamente pari a euro 80.000.000,00, sufficienti alla copertura finanziaria delle agevolazioni concedibili per i progetti di ricerca e sviluppo individuati da Electrolux spa e partecipa con il presente atto, nella misura di euro 17.500.000,00 alla concessione del finanziamento agevolato e del contributo alla spesa, di cui al successivo art.3, comma 4, per i progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nelle Regioni Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx;
2. la Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia ha reso disponibili, per il cofinanziamento dei progetti di pertinenza della medesima Regione, euro 1.400.000 a titolo di contributo alla spesa, con delibera n. 931 del 15 maggio 2015;
3. la Regione Xxxxxx Xxxxxxx metterà a disposizione risorse pari al 10% del cofinanziamento del costo complessivo a carico della finanza pubblica per i progetti di pertinenza regionale e per un importo complessivo di euro 560.000 a titolo di contributo alla spesa;
4. la Regione Veneto ha condiviso sotto il profilo tecnico il testo del presente accordo e, stante il rinnovo degli organi di governo, si è riservata di aderire ad esso in data successiva;
5. subordinatamente all’adesione all’accordo ed alla messa a disposizione da parte della Regione Veneto delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo di pertinenza della medesima Regione, dal titolo “Innovazioni nei processi/prodotti della catena del freddo”, il Ministero dello sviluppo economico integrerà, a valere sulle medesime risorse di cui al punto 1, le risorse di propria competenza secondo il seguente quadro finanziario:
Intervento Costo agevolabile
(KEuro)
Agevolazione massima concedibile (50% finanziamento
agevolato + 20% contributo alla spesa) (KEuro)
Copertura (KEuro)
Innovazioni nei processi/prodotti della catena del freddo | 2.000,00 | 1.400,00 | Ministero dello sviluppo economico 1.000,00 nella forma di finanziamento agevolato e 260,00 nella forma di contributo alla spesa |
Regione Veneto 140,00 nella forma di contributo alla spesa |
6. il Ministero dello sviluppo economico, la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma (l’“Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2
(Finalità)
1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico, la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx si propongono di sostenere le attività di ricerca e sviluppo di Electrolux S.p.A., finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’impresa.
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita mediante la concessione di agevolazioni per la realizzazione di un programma integrato di interventi, da realizzare nelle unità produttive ubicate nelle regioni Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx, descritti nei loro contenuti tecnici generali nell’Allegato all’Accordo; i singoli interventi saranno dettagliati analiticamente in sede di presentazione progettuale definitiva.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1. La concessione dell’agevolazione prevista dal presente Accordo è subordinata alla valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo presentati da Electrolux S.p.A. secondo le modalità stabilite dal Decreto 20 giugno 2013 del Ministro dello sviluppo economico, nonché dal Decreto 25 luglio 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, ove non modificato dal decreto del medesimo Direttore generale previsto dall’articolo 4, comma 3.
2. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
3. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere costi ammissibili non inferiori a € 800.000,00 (euro ottocentomila) e non superiori a € 40.000.000,00 (euro quarantamilioni);
b) essere presentati entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
d) avere una durata non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora compatibile con i termini previsti dal presente Accordo.
4. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa, articolati come segue:
a) finanziamento agevolato pari al 50 per cento delle spese ammissibili
b) contributo alla spesa pari al 20 per cento delle spese ammissibili.
5. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Articolo 4
(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)
1. Le domande di accesso all’agevolazione possono essere presentate da Electrolux S.p.A. al Soggetto gestore del Fondo Crescita Sostenibile successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di programma e nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 3.
2. Le modalità di presentazione delle domande sono quelle definite all’articolo 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014 citato nelle premesse.
3. Sono confermati i criteri di valutazione previsti all’articolo 3 del predetto decreto, con le seguenti modifiche e precisazioni in merito ai punteggi e alle soglie minime per la valutazione delle domande:
- tenuto conto del settore tecnologico di riferimento, è opportuno valorizzare maggiormente, nell’ambito del criterio “caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto”, l’indicatore relativo alla “capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne”;
- tenuto conto delle finalità dell’accordo, è opportuno aumentare il peso relativo del criterio “impatto del progetto”, in particolare per l’indicatore “interesse industriale” da determinare in relazione all’impatto economico dei risultati attesi, con particolare riferimento alla capacità del
progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l’impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati.
Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sarà conseguentemente modificato l’allegato n. 8 - Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013.
Articolo 5
(Quadro finanziario dell’accordo)
1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione e al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati da Electrolux S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Per quanto di competenza delle Regioni, si provvederà al cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo agevolati dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Il costo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo individuati da Electrolux S.p.A., da realizzare nelle unità produttive ubicate nelle regioni Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx, ammonta a euro 28.000.000,00 e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano a euro 19.600.000,00, secondo la ripartizione di seguito indicata:
TABELLA 1
Interventi | Costo agevolabile (KEuro) | Agevolazione massima concedibile (50% finanziamento agevolato + 20% contributo alla spesa) (KEuro) | Copertura (KEuro) |
Innovazioni nei processi/prodotti di lavaggio e asciugatura | 20.000,00 | 14.000,00 | Ministero dello sviluppo economico 10.000,00 nella forma di finanziamento agevolato e 2.600,00 nella forma di contributo alla spesa |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0.000,00 nella forma di contributo alla spesa | |||
Innovazioni nei processi/prodotti di cottura | 8.000,00 | 5.600,00 | Ministero dello sviluppo economico 4.000,00 nella forma di finanziamento agevolato e 1.040,00 nella forma di contributo alla spesa |
Regione Xxxxxx Xxxxxxx 560,00 nella forma di contributo alla spesa |
Articolo 6
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico dell’Accordo di cui al successivo articolo 7;
d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti nell’allegato 1. In particolare le Regioni si impegnano a versare al Fondo crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza,
successivamente all’approvazione di ciascun progetto di ricerca e sviluppo e comunque antecedentemente all’emanazione del relativo decreto di concessione, nella misura sufficiente alla copertura dello specifico progetto in esame.
Articolo 7
(Comitato Tecnico dell’Accordo)
1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato Tecnico per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo composto, in prima attuazione, da quattro persone, di cui due designate dalla D.G.I.A.I. e una da ciascuna Regione firmataria del presente Accordo. Il Comitato elegge alla prima riunione il Presidente, anche adottando criteri di rotazione. Subordinatamente all’adesione all’accordo da parte della Regione Veneto, il Comitato sarà integrato con un rappresentante di detta Regione.
3. Il Comitato ha il compito di:
- definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo;
- valutare le eventuali variazioni dell’Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all’unanimità;
- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell’Accordo, predisponendo un’apposita relazione.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.
Articolo 8
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha durata quadriennale ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Atto. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.
Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 7, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque
opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione. Il presente Accordo di programma è sottoscritto oggi ……..