Regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti esterni/interni.
52° Distretto Scolastico
Scuola secondaria statale di I grado “ A . BALZICO ”
Viale X. Xxxxxxx n° 38 – Tel . 0000000000 e-mail: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx
00000 Xxxx xx' Xxxxxxx (XX)
C.F.: 80018050650 Cod. Scol : SAMM285006
Cava de’ Tirreni, 16/11/2017
Regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti esterni/interni.
Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi degli art.40 e 33 del D.I. n. 44/2001
Approvato in base alla delibera del Consiglio di Istituto n. 58/4 del /10/11/2017
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche
VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera professionali ed intellettuali con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO in particolare l’art. 33, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d’istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per le attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);
VISTO l'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)
VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva) VISTO l’art. 35 del CCNL 2006-09 (collaborazioni plurime)
EMANA
Ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d’Istituto.
ART.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera da parte di personale interno e/o esterno per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel PianoTriennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale, e per la stipula di convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa.
In particolare i contratti suddetti sono rivolti a :
a. garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
b. realizzare progetti didattici;
c. realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
d. garantire la formazione del personale.
ART.2 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.
ART.3 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE
Il Dirigente Scolastico sulla base dei progetti del PTOF e delle esigenze del PDM, e dei finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti, individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto interno/esterno, e ne dà informazione pubblicando all’Albo online l’avviso di selezione contenente la tipologia del posto e l'attività, la durata, il luogo ed il compenso dello specifico incarico da conferire.
ART.4 REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO AGLI INCARICHI
Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Dirigente Scolastico stabilisce, in considerazione della specificità del progetto, i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi, e che danno titolo a precedenze, in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative, quali ad esempio:
1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici;
2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
3) competenze informatiche certificate;
4) iscrizioni in albi professionali specifici per quell’incarico;
5) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
6) dichiarazione se libero professionista con partita IVA o appartenente ad associazioni;
7) dichiarazione dell'esperto che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse;
8) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro, pertinenti con l’incarico;
9) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando;
10) titoli culturali;
11) pubblicazioni.
Sono richiesti quali requisiti soggettivi i seguenti:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- mancanza di condanne penali e provvedimenti relativi all’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- mancanza di procedimenti penali in essere;
- idoneità alla prestazione .
ART.5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono, come base di riferimento, quelli relativi a:
1) CCNL vigente per il personale esperto interno;
2) Linee Guida PON – FSE 2014-2020 per il personale esperto interno ed esterno (solo per i progetti finanziati con i fondi europei);
3) Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 2 del 2/2/2009;
4) Decreto Interministeriale n. 326 del 12/01/1995.
5) Circolare Ministero del Lavoro n. 101 /97.
Determinazione del compenso | |
Tipologia | Tetto max (lordo dipendente) in euro |
Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con gli alunni | 35,00 |
Ore aggiuntive non di insegnamento | 17,50 |
Coordinamento e docenza corsi di formazione | 41,32 |
Coordinamento e docenza corsi di formazione personale universitario | 51,65 |
Assistenza tutoriale per lavori di gruppo | 25,82) |
Coordinamento e docenza corsi di formazione docenti universitari di ruolo, dirigenti di azienda, esperti del settore senior (con esperienza decennale | Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97 85,22 |
Il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, determina il corrispettivo per i singoli contratti conferiti . Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall’Istituto. Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell’incarico.
In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono un particolare impegno professionale tale da giustificare il maggior compenso orario.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l’espletamento dell’incarico. Il compenso viene erogato dietro presentazione di fattura elettronica e a seguito dell’accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. Agli esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
ART.6 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI
Il Dirigente Scolastico, sulla base del PTOF predisposto dal Collegio Docenti e di quanto deliberato nel Programma Annuale, verifica preliminarmente la disponibilità del personale interno (docenti/ATA dell’Istituto Comprensivo, di Istituto in rete ) al conferimento dell’incarico, in sede di collegio dei docenti e/o attraverso un avviso interno.
Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni.
Per l’individuazione dell’avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all’affidamento dell’incarico attraverso:
procedura semplificata con affidamento diretto;
selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.
Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative, né agli obblighi di pubblicità per la scelta dell’esperto,nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, o qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.
Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.
Il Dirigente Scolastico pubblicherà all’Albo e sul sito web dell’Istituto, specifico avviso nel quale siano esplicitati: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata delcontratto; requisiti richiesti; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature.
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione all’uopo nominata, determina la scelta e laselezione del contraente mediante la valutazione comparativa dei curricula.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiestiper l’espletamento dell’incarico in un particolare progetto.
Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:
- titoli di studio conseguiti;
- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa ed educativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente dalla Scuola (Organi Collegiali quali consigli di classe, interclasse e collegio dei Docenti , Referenti, Staff di direzione);
- svolgimento di analoghe esperienze per lo stesso tipo di attività;
- pubblicazioni e articoli.
Potrà tenersi conto, altresì, del corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione.
Si terrà conto della disponibilità ad accettare vincoli di orario stabiliti dalla scuola. In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:
- minor onere economico a carico dell’Istituto;
- maggior punteggio nei titoli professionali;
- esperienze pregresse con l’Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole;
- candidato più giovane.
Nei dieci giorni successivi lavorativi al termine dell'avviso o del bando, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito dell'Istituto la graduatorie degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 giorni lavorativi consecutivi. In caso di assenza di ricorsi, l'avviso o il bando si intende
definitivo. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi, dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente Scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.
ART.7 STIPULA DEL CONTRATTO
Nei confronti dei candidati il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti dal presente Regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto
Nel contratto devono essere specificati:
a. parti contraenti;
b. oggetto della prestazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
e. luogo e modalità di espletamento dell’attività;
f. impegno da parte del collaboratore di presentare, qualora richiesta, una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di xxxxxx (report finale);
g. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’Istituto dei risultati dell’incarico;
h. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
i. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
l. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
m. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
n. informativa per il trattamento dei dati personali.
I titolari del contratto si assumono l’onere di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ( Codice della Privacy).
La copertura assicurativa infortunio e R.C e/o qualsiasi altra garanzia assicurativa è sempre a carico dell’esperto esterno.
La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.
I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sonorinnovabili, salvo delibera del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 33 c. 1 lett. c del D.I. 01.02.2001.
Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine dicompletare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
È istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico. La documentazione relativa al contratto di prestazione d’opera è tenuta dal DSGA; il contratto completo è pubblicato all’Albo online dell’Istituto.
ART. 8 RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l’Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.
Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi degli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto.
Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.
ART. 9 INTERVENTI DI ESPERTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA
Il Dirigente Scolastico può redigere apposite Convenzioni con Enti e Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività deliberate dal Collegio dei Docenti e previste nel PTOF. La collaborazione con tali esperti non determina oneri per l’amministrazione scolastica.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx è delegato inoltre a stipulare convenzioni con le università e/o le scuole secondarie di II grado finalizzate all’accoglimento di studenti tirocinanti o alla realizzazione di progetti di accompagnamento degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro.
ART.10 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lvo 30/3/2001 n.165.
L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art.53 commi 1-2 D.Lvo 165 e successive integrazioni e modificazioni.
ART. 11 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
In base all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, l’Istituto pubblica sul proprio sito web (Sezione “Amministrazione trasparente”) l’elenco degli incarichi di lavoro autonomo che ha provveduto a conferire.
Per ciascun collaboratore sarà pubblicato il curriculum vitae, senza “dati eccedenti” quali recapiti personali, codice fiscale ecc., anche per evitare furti di identità (Punto 9.a. del Provvedimento 243/2014 del Garante privacy).
La pubblicazione (entro tre mesi e per una durata di tre anni) degli estremi degli atti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Gli incarichi conferiti e/o autorizzati al personale e agli esperti esterni sono infine soggetti agli obblighi previsti dall’Anagrafe delle Prestazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Xxxx. Xxxx XXXXX
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa