SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(Appalto a corpo e a misura)
Lavori di rifacimento del manto di copertura, restauro e tinteggiatura delle facciate di Palazzo Bonora, già Palazzo Hercolani, Via Santo Stefano n. 30 in Bologna [CIG: 74528362D4 – CUP: C36F17000060007]
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
la FONDAZIONE “XXXXX XXXXX XXXXXXX” (C.F. 91231330373), con sede
legale in Bologna xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Perugia il 06/02/1970 e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione
E
l’ Impresa …… (C.F. e P.I. ……) con sede legale in ……, Via ……, rappresentata da ……, nato il …… e residente in ……, nella sua qualità di …… della stessa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o Contraente.
PREMESSO CHE
- come risulta da verbale di gara del … , a seguito di procedura negoziata, è stata formulata proposta di aggiudicazione all’impresa ……, con sede legale in ……, Via ……, che ha offerto un ribasso del … (…), per l’importo corrispondente di €
………….. ( ), oltre a € 35.000,00 (trentacinquemila/00) per oneri
per la sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;
- con provvedimento del Presidente della Fondazione, prot. n. ……, del ……, la Fondazione ha proceduto all’aggiudicazione dei lavori di rifacimento del manto di copertura, restauro e tinteggiatura delle facciate di Palazzo Bonora, già Palazzo Hercolani, Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 xx Xxxxxxx all’impresa …… per l’importo complessivo di € … (…) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici, è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
- con provvedimento del Presidente della Fondazione, prot. n. … del …, la Fondazione ha disposto l’efficacia dell’aggiudicazione a favore dell’Appaltatore sopra indicato;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO
I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, del Capitolato Speciale e di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, atti che sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso la Fondazione.
Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- il Capitolato Generale (D.M. Min. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000) per le parti non espressamente abrogate;
- il Capitolato Speciale d’Appalto per quanto non in contrasto con il presente contratto;
- i prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture presentata in gara allegato sub A);
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- i piani di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008;
- il cronoprogramma;
- il computo metrico estimativo;
- le polizze di garanzia.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto sono i lavori di rifacimento del manto di copertura, restauro e tinteggiatura delle facciate di Palazzo Bonora, già Palazzo Hercolani, Xxx
Xxxxx Xxxxxxx x. 00 xx Xxxxxxx come meglio specificato nel progetto esecutivo e nel presente schema di contratto.
ART. 3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI
L’importo complessivo del presente contratto, ammonta a € (……), IVA
esclusa, di cui:
- € …… (…) per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta), da compensarsi a corpo e a misura;
- € 35.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta), da compensarsi a corpo.
L’importo di € …… è così ripartito:
Categoria | Lavori (A) | Di cui costi della manodopera | Sicurezza (A1) | Importo Totale categoria | Quota subappaltabile |
OG2 | 25.000 | ||||
OS2-A | 10.000 | ||||
TOTALE | 35.000 |
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio d’impresa e pertanto è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Fondazione, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Fondazione su richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.
ART. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL’OGGETTO DELL’APPALTO
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore, per il tramite della Direzione lavori, le prestazioni della mano d’opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate. Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell’Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie. Il prezzo dell’eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto si intende altresì comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per il funzionamento degli stessi.
ART. 5 - FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Il finanziamento avverrà con fondi propri della Fondazione “Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx”.
ART. 6 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
I prezzi in base ai quali saranno pagati il lavoro e le varie prestazioni, alle condizioni tutte del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati grafici di progetto, si intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del c.c.. Nei prezzi di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presento contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e gli oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
ART.7 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell’art. 35 co. 18, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L’erogazione
dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
ART. 8 – CONTABILIZZAZIONE
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto verranno erogati SAL con cadenza bimestrale; ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro quarantacinque (45) giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, verranno emessi i relativi certificati di pagamento previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della necessaria documentazione di regolarità contributiva. Il corrispettivo degli oneri di sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori. La Stazione Appaltante applica una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. L’emissione dell’ultimo certificato potrà avvenire per l’importo effettivo dell’ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra. Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell’appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori. Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fidejussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 N. 123 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall’art. 235, co. 2 del DPR 207/2010.
ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere intestate a: Fondazione “Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx” – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxxx (Codice Fiscale 91231330373) .
Ai sensi della legge 190/2014 e dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto
dell’IVA. La fattura dovrà pertanto essere emessa, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR 633/1972, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativo CIG e CUP.
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell’art. 3, co. 7, della legge 136/2010, l’Appaltatore dichiara il conto corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è:
- codice IBAN ;
e che le persone delegate ad operare su di esso sono:
-…………………………………………………..;
La cessazione e la decadenza o l’impedimento dall’incarico dell’Istituto o della persona sopra designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate dei conti correnti bancari e/o postali devono essere tempestivamente notificate con PEC alla Fondazione la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.
Ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CIG e CUP.
ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
ART.11 - DIREZIONE LAVORI
Per l’esecuzione dei lavori è individuato un Direttore Lavori secondo il disposto dell’art. 101 del D.lgs 50/2016.
ART. 12 – INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.lgs. 50/2016 qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, la Fondazione avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all’Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori e contenute nel verbale di consegna. In caso di mancata stipula del contratto, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari (offerto dall’Appaltatore).
ART. 13 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico- amministrativa della Fondazione, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
L’Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Previa autorizzazione della Fondazione, è ammesso l’affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, secondo le vigenti disposizioni normative. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto (art. 105 co. 2, D.lgs. 50/2016). L’appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed ai fornitori di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’art. 3 co. 1, lett. aa), D.lgs. 50/2016;
b) In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In ogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, nei confronti della Fondazione, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Xxxxxxxxxxx è obbligato a rispettare a norma del presente contratto. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all’emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.lgs. 159/2011, nei confronti della propria controparte. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.lgs. 159/2011, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list) ovvero da diniego di iscrizione. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da esso stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. In mancanza di tale clausola i contratti sono nulli. Ove la Fondazione fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l’autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per
l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all’allontanamento immediato del subappaltatore. Il tempo necessario per il rilascio dell’autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l’ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimento o maggiori compensi di sorta. Per tutti i sub- contratti stipulati che, ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.lgs. 50/2016 non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Fondazione anche ai fini dell’ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 15 – CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contradditorio con l’esecutore. La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori.
ART. 16 - TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI ULTIMATI
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
ART. 17 – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Entro 10 giorni l’Appaltatore deve documentare e comunicare alla Fondazione qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.
ART. 18 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotto dall’Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
ART. 19 - SOSPENSIONE
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sospensione dei lavori, nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all’Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia. La sospensione dei lavori è sempre consentita per cause di forza maggiore.
ART. 20 – RECESSO
La Fondazione ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 109 del D.lgs. 50/2016.
ART. 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE
La Fondazione risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. La Fondazione procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
-mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui al presente contratto, ovvero alla disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016;
-inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
-qualora vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni e/o comunicazioni interdittive ai sensi degli artt. 88 e 92 del D.lgs. 159/2011; in questi casi si applicherà una sanzione parti al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
-qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.
L’Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all’Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell’Appaltatore stesso.
ART. 22 – SCORRIMENTO
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88 co. 4-ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.
ART. 23 – VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
ART. 24 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/ COLLAUDO
Le operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti alla Fondazione saranno effettuate secondo il disposto dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché secondo quanto stabilito dall’artt. 215 e seguenti (titolo X) del DPR 207/2010 e concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante emissione del certificato di collaudo. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, in
considerazione dell’importo dei lavori, inferiore a 1 milione di euro, si avvalga della facoltà, prevista dall’art. 102, co. 2, del D.lgs. 50/2016, di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà rilasciato dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà comunque corredato dal consuntivo scientifico previsto dall’art. 102, co. 9, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
Saranno inoltre eventualmente eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico- specialistici. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dalla Fondazione.
Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo, l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l’uso regolare dell’opera da parte della Fondazione. Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione Lavori, trascuri la manutenzione, la Fondazione ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese. Fino a collaudo avvenuto, l’Appaltatore è considerato l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia alla Fondazione sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.
Gli eventuali atti di reclamo dei crediti saranno comunicati dalla Fondazione all’Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.
La Fondazione potrà a suo giudizio proporre che il D.L. provveda ad emettere il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo soprarichiamato, pur mantenendo in capo all’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi in analogia a quanto esposto per il Certificato di Xxxxxxxx.
ART. 25 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE
La Fondazione può disporre delle opere realizzate subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all’art. 230, DPR 207/2010. Quando la Fondazione si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l’Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l’uso. L’Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall’Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all’approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali. I collaudi, anche favorevoli, e l’accettazione delle opere non esonerano l’Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell’opera.
ART. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Detta garanzia:
• Deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 103 del D.lgs. 50/2016;
• Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• Deve essere completa di firma del fideiussore;
• Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;
• Deve essere intestata alla Fondazione, quale Ente garantito;
• Deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione;
• Deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
• Deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;
• Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore;
• Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’art. 103, co. 5, del D.lgs. 50/2016;
• L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Fondazione a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere;
• La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 D.lgs. 50/2016).
ART. 27 - COPERTURE ASSICURATIVE Polizza CAR e RCT
Ai sensi dell’art. 103, co. 7, D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del D.M. 123/04 l’Appaltatore deve stipulare apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” CAR, comprensiva di RCT, con la Società che deve prevedere
alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):
-Partita 1 – Opere 100% dell’importo contrattuale comprensivo dell’IVA;
-Partita 2 – Opere preesistenti quantificato in € 500.000,00;
-Partita 3 – Spese di demolizione e sgombero quantificato in € 100.000,00;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere): Massimale non inferiore a €1. 000.000,00.
La copertura assicurativa di RCT dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso.
La suddetta copertura assicurativa RCT dovrà essere integrata delle seguenti estensioni:
-i danni dovuti a vibrazioni.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dalla Fondazione e devono essere consegnate alla Fondazione, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.
È fatta salva comunque la responsabilità dell’appaltatore per i danni non coperti delle predette polizze.
L’appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:
Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore; Sezione RCT (Responsabilità civile verso terzi); Massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00
Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso i prestatori di lavoro: Massimale per sinistro €1.000.000,00 con il sotto limite per persona di € 500.000,00.
In caso di inosservanza degli adempimenti di cui il presente articolo la Fondazione non procederà alla consegna dei lavori.
ART. 28 – PENALI PER IL RITARDO
L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto della Fondazione, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Fondazione il ritardo ascrivibile a tali ditte o imprese, affinché la Fondazione stessa possa farne contestazione.
In ogni caso l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera dovuto a:
- il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
- l’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- l’eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari all’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore di lavori;
- il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione del subappalto che la Stazione Appaltante deve effettuare entro il termine di legge;
- il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente contratto;
- l’eventuale approvazione di varianti migliorative approvate.
Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica, ai sensi dell’art. 113-bis co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto della Fondazione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti e dello stato finale.
ART. 29 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE CIRCA L’ESECUZIONE DELLE OPERE
L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore Lavori. L’Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.
La Fondazione può accettare tali opere, in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell’eventuale minor valore. L’appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L’appaltatore non può mai opporre a esonero o attuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza
della Fondazione, l’approvazione di disegni e di calcoli, l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.
ART. 30 – DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contradditorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.
ART. 31 –DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di copertura assicurativa.
Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l’Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dall’inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone verbale, all’accertamento secondo la normativa vigente. I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro
arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni derivanti alla Fondazione.
ART. 32 – DOMICILIO LEGALE
Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio legale presso …………in ……………………. Via……………………… Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico di Procedimento a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.
ART. 33 - PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, l’Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l’osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta della Fondazione, senza alcun diritto dell’Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.
ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Fondazione designa l’Appaltatore “Responsabile del trattamento dei dati personali”, di cui la Fondazione stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell’Appaltatore designare i soggetti incaricati del
trattamento dati, inviare la lista degli incaricati alla Fondazione e mantenerla aggiornata.
L’Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei sig.ri:
-………………………, C.F ;
-………………………, C.F ;
L’Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per quanto concerne la Fondazione, i dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. n.196/03. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, per la stipula del contratto e per l’esecuzione dell’appalto.
Il titolare del trattamento dei dati conferiti è la Fondazione “Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx”, xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx. Il responsabile del trattamento fino alla stipula del contratto è il Presidente della Fondazione.
ART. 35 - CONTROVERSIE
Le controversie tra la Fondazione e l’Appaltatore, insorte durante l’esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma degli articoli di cui alla parte VI, Titolo I, “Contenzioso”, del D.lgs. 50/2016. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto d’appalto sono a carico dell’operatore economico. Nel caso non si raggiungesse l’accordo bonario tra le parti, le controversie saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.
ART. 36 - SPESE DI CONTRATTO
Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario e al versamento all’Erario provvederà la Fondazione ai sensi del
D.M. 17/06/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica.
ART. 37– XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Le clausole di cui agli artt. 8 (Contabilizzazione), 9 (Modalità di pagamento), 13 (Modalità di esecuzione dei lavori – Oneri ed Obblighi); 14 (Disciplina del subappalto), 16 (Tempo utile per dare i lavori ultimati); 18 (Variazioni delle opere progettate); 20 (Recesso), 21 (Risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore),
26 (Cauzione definitiva), 28 (Penali per il ritardo), 29 (Responsabilità dell’appaltatore circa l’esecuzione delle opere), 35 (Controversie del presente contratto); 36 (Spese di contratto) sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341, 1342 del codice civile.
ART. 37 – ALLEGATI
Al contratto si allega come parte integrante e sostanziale il seguente documento:
A) Lista delle lavorazioni e delle forniture presentata in sede di gara, rilasciata ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 82/2005.