Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali Roma, 5 dicembre 2005 Alla Associazione Bancaria Italiana (ABI) p.zza del Gesù 4900186 – Roma DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. n° 2975
Politiche Sociali | Roma, 5 dicembre 2005 |
Associazione Bancaria Italiana (ABI) p.zza del Gesù 49 | |
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. n° 2975 |
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Associazione Bancaria Italiana in materia di controlli a distanza e accordi contrattuali.
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 in relazione ai seguenti aspetti:
1) individuazione dei requisiti dell’accordo stipulato con le RSA, legittimante l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo a distanza dei lavoratori;
2) possibilità di centralizzare la procedura sindacale o amministrativa di autorizzazione alla installazione degli impianti e delle attrezzature di controllo nel luogo ove è ubicata la direzione generale dell’istituto bancario, senza coinvolgere necessariamente le RSA o le DPL delle province ove sono ubicate le singole unità produttive dello stesso istituto bancario.
In relazione ai quesiti sopra indicati, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In ordine al primo aspetto e cioè ai requisiti dell’accordo sindacale necessario per poter installare le apparecchiature di controllo a distanza si chiede, in particolare, se tale accordo richieda il consenso unanime di tutte le RSA ovvero sia sufficiente la sottoscrizione da parte della sola maggioranza delle rappresentanze sindacali aziendali o meglio, da parte delle RSA che esprimano la maggioranza del personale.
In proposito va rilevato che la dottrina appare divisa in quanto, a fronte della tesi che sostiene la necessità del consenso unanime delle RSA (Freni - Giugni, Lo Statuto dei Lavoratori, Milano
1971) vi è anche l’opinione di chi ritiene sufficiente l’accordo raggiunto con le sole RSA rappresentative della maggioranza del personale aziendale (Pera, Commento allo Statuto dei Lavoratori, Padova 1972).
Dal punto di vista giurisprudenziale si segnala invece la decisione della Pretura di Milano, (Ufficio del GIP, 23 luglio 1991) che ritiene legittimo il comportamento del datore di lavoro che abbia predisposto l’installazione di alcune telecamere per la vigilanza di uno sportello bancario automatico previo accordo con la sola maggioranza delle RSA.
Questa Amministrazione ritiene preferibile tale ultimo orientamento in virtù del fatto che, la necessaria adesione di tutte le RSA finirebbe per tradursi in un vero e proprio “diritto di veto” utilizzabile anche dalla rappresentanza sindacale più esigua che potrebbe, in tal modo, vanificare l’accordo raggiunto con le altre componenti aziendali.
In ordine al secondo quesito si ritiene invece che l’accordo raggiunto con le RSA ove è ubicata la direzione generale dell’istituto bancario non sia sufficiente a legittimare l’installazione delle apparecchiature di controllo anche qualora l’impianto tecnologico presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche su tutto il territorio nazionale. Infatti va rilevato che il riferimento di cui all’art. 4, comma 2, L. n. 300/1970 alle RSA sembra dettato dalla necessità di coinvolgere le rappresentanze aziendali delle diverse unità produttive ove può essere attivato il controllo a distanza. In proposito va ricordato, peraltro, che il coinvolgimento delle RSA “più vicine” al personale operante presso le singole unità produttiva si giustifica anche con la natura del diritto potenzialmente limitato dall’uso di impianti di controllo a distanza, diritto di natura assolutamente personale quale il diritto alla riservatezza del lavoratore.
Sull’argomento è opportuno ancora segnalare quanto rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione 16 settembre 1997 n. 9211, secondo cui l’installazione in azienda da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi – che è assoggettata ai limiti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a conoscenza dell’esistenza di tali impianti – deve essere preceduta dall’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, non essendo sufficiente, in ragione della tassatività dei soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 4 sopracitato, a legittimare tale installazione un’intesa raggiunta dal datore di lavoro con organi di coordinamento delle RSA di varie unità produttive; con l’ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, la quale prescinde dall’esistenza di alcuno specifico elemento intenzionale.
Ciò premesso si ritiene, quindi, che la procedura per l’installazione delle varie apparecchiature di controllo vada attivata presso tutte le unità produttive sparse sul territorio nazionale.
In tale ipotesi, ove non sia possibile raggiungere l’accordo sindacale a livello territoriale e vi sia necessità di ricorrere alla procedura autorizzativa di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro questa Direzione generale – al fine di uniformare l’azione degli uffici territoriali, considerate anche le caratteristiche standard dell’impianto tecnologico utilizzato dall’azienda – avrà cura di impartire, ove richiesto, evenutali direttive di natura tecnica alle Direzioni provinciali interessate al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.
PP
DP