TRA
F
*******
Contratto d’ingresso
TRA
La Residenza Sanitaria Assistenziale Fondazione Cusani Visconti Onlus con sede legale in Chignolo Po (PV), Via Xxxxxxx I n. 119 – partita IVA 00517440186 –, d’ora in poi denominata Fondazione, nella persona del Legale Rappresentante Sig. , che agisce per conto e nell’interesse della stessa
e
Il/ La Signor / a
Codice Fiscale | ||||
Nato a | Il | |||
Residente in | ||||
Indirizzo/n. / cap | ||||
Telefono n° | Cellulare |
d’ora in avanti indicato come “OSPITE”
e/o
(da compilare solo se l’obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall’ospite)
□ il/la Sig./Sig.ra………………………………………………… ………… nato/a………………………………..(prov )
Il /_ /_ _, residente a ………………………………………………………………………...(prov…… ), in Via/Piazza…………..………………………..n°………….., codice fiscale ……………………………………………………..
Tel………………………………………….Professione……………………………………………………..
in qualità di (FAMILIARE – specificare grado parentela) dell’Ospite
di seguito indicato per brevità come “Terzo coobbligato”;
□ il/la Sig./Sig.ra………………………………………………… ………… nato/a………………………………..(prov )
Il /_ /_ _, residente a ………………………………………………………………………...(prov…… ), in Via/Piazza…………..………………………..n°………….., codice fiscale ……………………………………………………..
Tel………………………………………….Professione……………………………………………………..
in qualità di (FAMILIARE – specificare grado parentela) dell’Ospite
F
*******
di seguito indicato per brevità come Terzo coobbligato;
e/o
(da compilare in caso di tutela / curatela / amministrazione di sostegno)
□ il/la Sig./Sig.ra………………………………………………… ………… nato/a………………………………..(prov )
Il /_ /_ _, residente a ………………………………………………………………………...(prov…… ), in Via/Piazza…………..………………………..n°………….., codice fiscale ……………………………………………………
in qualità di :
□ tutore
□ curatore
□ amministratore di sostegno
dell’Ospite_
PREMESSO CHE
1) la Fondazione è l’Ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia, ed eroga prestazioni di natura assistenziale e sociosanitaria a beneficio degli Ospiti ricoverati in detta Struttura;
3) che il / la Sig. / Sig.ra | |||
Nato/a a | il | ||
Codice Fiscale | |||
Residente in | |||
Indirizzo/ n. / cap | |||
A.S.L. di residenza | |||
Provenienza (domicilio, ospedale, altro istituto) | |||
Stato civile | Coniuge | ||
Paternità | Maternità | ||
Situazione pensione (sociale/vecchiaia/reversibilità) | |||
N° Tessera Sanitaria | N° esenzione |
2) per le summenzionate prestazioni, l’Ente stabilisce, con proprio provvedimento amministrativo, l’importo della retta giornaliera di ricovero a carico degli Ospiti (o loro famigliari), comprendente il vitto, l’alloggio, l’assistenza sanitaria e sociale degli stessi e le altre prestazioni indicate nella Carta dei Servizi dell’Ente, esposta presso l’albo della Fondazione, e rilasciata in copia all’ospite e/o agli interessati al momento della sottoscrizione del contratto d’ingresso, come da allegata ricevuta.
N° certificato di invalidità civile | Invalidità (%) | |
Indennità di accompagnamento |
F
*******
(d’ora in avanti indicato come “OSPITE”), ha chiesto (anche a mezzo di famigliare, amministratore di sostegno o tutore) di essere ricoverato/a presso la suddetta Residenza Sanitaria Assistenziale gestita dall’Ente, come da domanda del / / agli atti ;
4) a seguito della accettazione della domanda, agli atti unitamente alla documentazione clinica, il ricovero nella Residenza Sanitaria Assistenziale può avvenire a decorrere dal giorno
……………………………………………………… sulla base della effettiva disponibilità del posto letto;
5) l’Xxxxxx chiede per sé il ricovero presso la RSA dichiarando che :
□ l’obbligazione economica viene assunta in via solidale dal Terzo che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni (da compilare solo se c’è un terzo coobbligato in via solidale)
e/o
6) il tutore / curatore / amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell’Ospite l’ingresso presso la RSA in conformità al provvedimento del Tribunale di che si allega al presente
contratto quale parte integrante dello stesso;
7) pertanto il succitato/a OSPITE (ovvero il/i Terzo/i coobbligati) è/sono debitore/i nei confronti dell’ENTE degli importi maturati dalla suddetta data di disponibilità del posto letto (anche se l’effettivo ricovero avvenga in data successiva e, comunque, entro 3 giorni dalla predetta data di disponibilità) e maturandi sino alla data di dimissione dalla struttura a qualsiasi causa dovuta, importi costituiti dalla retta giornaliera di ricovero, nonché dalle eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese in essa e funzionali all’erogazione delle prestazioni fornite dall’ENTE all’OSPITE;
8) l’Ospite (ovvero il/i Terzo/i coobbligato/i) riconoscono espressamente che la fatturazione, di cui al precedente punto 7), verrà effettuata dall’ENTE per i corrispettivi, che non siano versati a titolo di compartecipazione da un Ente Pubblico, direttamente nei confronti dell’Ospite ricoverato;
9) l’Ospite (ovvero il/i Terzo/i coobbligato/i) ha/hanno dichiarato di essere consapevole/i che il ricovero nell’ENTE è subordinato :
- alla manifestazione di volontà dell’Ospite ed al perdurare nel tempo di tale volontà (nei casi prevista dalla Legge, tale manifestazione di volontà può essere validamente espressa anche dall’amministratore di sostegno o dal tutore);
- all’avvenuta presa visione ed accettazione delle norme regolamentari interne disciplinanti l’attività dell’ENTE (Regolamento per il funzionamento della R.S.A.);
- all’impegno, in capo al/ai Terzo/i coobbligato/i, a trovare soluzioni idonee per assicurare le dimissioni dell’Ospite dalla R.S.A. nei casi di necessità (aggravamento, incompatibilità ambientale, ecc.) o per morosità nel pagamento delle rette, entro il termine che verrà comunicato dall’ENTE (in tali casi si avranno 15 giorni di tempo per provvedere e la RSA si impegna a darne informazione alla A.T.S. di ultima residenza ed al Comune di ultima residenza);
Nominativo |
Grado di parentela |
- per ogni comunicazione da parte dell’ENTE, designare fra i parenti come riferimento per le necessità dell’ospite il/la signor/a:
Residente in | ||
Amministratore di sostegno | □ sì □ no | Tutore □ sì □ no |
Indirizzo / n. / cap | ||
Recapito telefonico abitazione | ||
Recapito telefonico ufficio | ||
Recapito telefonico cellulare | ||
Altro recapito telefonico |
F
*******
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante della presente scrittura privata.
Articolo 2 – Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti derivanti dalla erogazione delle prestazioni e degli interventi all’interno della RSA:
1. Oggetto del presente contratto è pertanto l’erogazione da parte dell’ENTE di prestazioni di natura socio-sanitaria ed assistenziale a beneficio dell’Ospite in esso ricoverato/a, comprendenti il vitto, l’alloggio, l’assistenza sanitaria ed assistenziale, nonché le altre prestazioni indicate nella Carta dei Servizi della Residenza Sanitaria Assistenziale che, con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/ Amministratore di sostegno/ Xxxxx coobbligato) dichiara/no di avere ricevuto dall’ENTE in copia integrale.
2. Sulla base delle attuali condizioni psico-fisiche dell’Ospite, allo stesso viene assegnato un posto letto in camere che verrà definito dal Medico; l’ENTE, sentito il parere del Medico di Struttura, si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento l’Ospite da una camera all’altra dello stesso Xxxxxx o di altro Xxxxxx, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni psicofisiche dell’Ospite stesso, dandone tempestiva comunicazione all’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/ Amministratore di sostegno/ Terzo coobbligato).
3. Al momento dell'ingresso, l’ospite ricoverato cambierà medico curante, essendo la RSA provvista di proprio medico; inoltre, agli anziani ospiti, ricoverati da anni due, verrà cambiata d’ufficio la residenza, che verrà trasferita presso la sede della RSA. Non sono a carico del gestore le prestazioni di medicina specialistica (visite, diagnostica strumentale, assistenza protesica, ecc.).
Articolo 3 – Determinazione della retta di ricovero.
A fronte delle prestazioni rese dall’ENTE, l’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/ Amministratore di sostegno/ Terzo coobbligato) si obbliga/no e promette/no, secondo i criteri determinativi, i termini e le modalità previste nei successivi commi, a quanto segue:
1. a pagare la retta giornaliera mensilizzata, maturata dalla data di disponibilità del posto letto (anche se l’effettivo ricovero dell’Ospite avvenga in data successiva e, comunque entro 3 giorni
F
*******
dalla predetta data di disponibilità) presso l’ENTE e maturanda sino alla data di dimissione a qualsiasi causa dovuta, nonché le eventuali ulteriori spese sanitarie ed assistenziali non comprese nella precitata retta, che siano comunque funzionali all’erogazione di tutte le prestazioni di natura assistenziale e socio-sanitaria fornite dall’ENTE all’OSPITE, come indicato al successivo art.4.
2. La retta giornaliera di ricovero vigente alla data odierna è determinata dall’ENTE in €
…………………………… = (……………………………………………/……), al netto del contributo sanitario erogato direttamente dalla Regione Lombardia all’ENTE. L’importo mensilizzato della retta è dato dall’importo giornaliero moltiplicato per i giorni solari del mese di fatturazione.
3. Il pagamento della retta, come sopra determinata, deve avvenire in via anticipata entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese solare; la retta è dovuta anche quando l’OSPITE risulti temporaneamente assente (ricovero in ospedale, rientro in famiglia per breve periodo ecc.) con le modalità di cui al successivo art.5. La retta decorre dal giorno della prenotazione del posto, indipendentemente dalla effettiva presenza dell’ospite.
4. L’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/ Amministratore di sostegno/ Terzo coobbligato) si impegna/no a versare un deposito cauzionale infruttifero, pari a una mensilità ed al netto del contributo regionale, prima dell’ingresso del Sig./Sig.ra . Detto deposito sarà restituito all’atto delle dimissioni previa presentazione della ricevuta di versamento e fatti salvi eventuali recuperi per danni subiti o quote di rette non pagate.
5. Il ritardato pagamento della retta, come sopra determinata, comporta l’applicazione di interessi moratori in misura pari al Tasso legale vigente nel tempo; per il calcolo degli interessi moratori si applica l’anno commerciale.
6. In caso di decesso o dimissioni dell’OSPITE per qualsiasi causa dovute, la retta deve essere corrisposta sino al giorno di cessazione del ricovero compreso. In caso di decesso e di utilizzo dei servizi conseguenti c/o la Struttura è dovuta la maggiorazione pari a 3 giorni di retta, a titolo di rimborso forfettario.
7. l’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Terzo coobbligato), nel dichiarare di avere piena conoscenza dell’importo di cui sopra, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara/no di accettare espressamente e senza riserva alcuna che l’importo della retta, come sopra indicato, possa subire periodiche variazioni nel corso del ricovero dell’OSPITE, a seguito dell’emanazione di provvedimenti amministrativi che l’ENTE riterrà di adottare.
8. Limitatamente al caso di variazione in aumento dell’importo della retta, l’ENTE si impegna ad informare con preavviso di 15 giorni l’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Terzo coobbligato) della intervenuta variazione e dell’esatto importo dovuto.
9. Il mancato versamento di due mensilità – anche non consecutive - della retta di ricovero fa sorgere il diritto in capo alla Fondazione, dopo il secondo sollecito, di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, con facoltà di procedere alle dimissioni dell’ospite, previa formale contestazione all’ospite e/o al/ai Terzo/i coobbligato/i ed assegnando allo/gli stesso/i un termine di 15 giorni per la regolarizzazione del debito sul quale decorrono gli interessi di ritardato pagamento al Tasso Legale; fatto salvo il diritto della Fondazione di agire presso le sedi competenti per il recupero del credito, anche utilizzando il deposito cauzionale di cui al precedente comma 4; infine, la Fondazione si attiverà perché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dalle A.T.S. competenti.
10. Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell’Ospite in RSA ed allo scopo fa fede la data riportata nel relativo fascicolo socio assistenziale salvo i casi di prenotazione del posto letto di cui al punto 7 delle premesse.
F
*******
Articolo 4 – Determinazione, termine e modalità di pagamento delle eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese nella retta
1. Le eventuali ulteriori spese assistenziali – non comprese nella retta e funzionali all’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie fornite dall’ente all’OSPITE – saranno regolate direttamente dall’interessato (Ospite) con i soggetti fornitori del servizio o venditori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano le spese per il trasporto in ambulanza presso altra struttura sanitaria e relativo rientro presso l’ENTE, nonché ticket dovuti per legge a fronte di prestazioni specialistiche rese all’OSPITE.
2. Le prestazioni tipiche ed accessorie comprese o escluse dalla Retta sono indicate nella CARTA DEI SERVIZI, in modo analitico, e pertanto ad essa si fa espresso riferimento. L’ENTE si impegna, in caso di variazione in ordine alle stesse, a darne comunicazione all’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Terzo coobbligato).
Articolo 5 – Assenze dell’ospite e calcolo della retta
1. L’ENTE assicura il mantenimento del posto letto fino al trentesimo giorno continuativo di assenza, al termine del quale l’Ospite potrà essere considerato dimesso dalla struttura senza necessità di formali comunicazioni.
2. Solo nel caso di ricovero ospedaliero e/o di permanenza in istituto riabilitativo il mantenimento del posto sarà assicurato anche oltre il trentesimo giorno e fino al sessantesimo giorno.
3. Qualora l’Ospite non intenda rientrare nella RSA dovrà darne ad esso avviso per iscritto personalmente o tramite il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Xxxxx/i coobbligato/i con almeno 15 giorni di preavviso; in mancanza di ciò è dovuta l’intera retta per eguale periodo, come precisato anche nella carta dei servizi.; tuttavia la penale non verrà applicata nel caso di trasferimento ad altra struttura (ad es. hospice per malati terminali) qualora non sia stato ritenuto appropriato il rientro in RSA. Il/i Terzo/i coobbligato/i si impegna/no inoltre a provvedere al materiale trasferimento dell’Ospite che per qualsiasi motivo non possa o non voglia più restare nella Fondazione.
Articolo 6 – Eventuale intervento integrativo da parte di una Pubblica Amministrazione
1. Qualora venga riconosciuta una integrazione economica parziale in conto retta a carico di una Pubblica Amministrazione (amministrazione comunale o altro Ente Pubblico), l’ENTE provvederà a fatturare a detto Ente la quota di pertinenza, rimanendo a carico dell’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Terzo coobbligato) la restante quota della retta di degenza.
2. In caso di inadempimento, ritardo e/o revoca dell’integrazione economica parziale da parte della predetta Pubblica Amministrazione, l’ENTE si riserva il diritto di chiedere il pagamento di tale quota di integrazione al/ai contraente/i, salvo successivo rimborso allo/agli stesso/i all’atto dell’avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione interessata.
Articolo 7 – Impegni della Fondazione
La Fondazione, quale Ente Gestore della RSA:
F
*******
• si impegna a garantire il mantenimento dei requisiti soggettivi, strutturali, tecnologici, organizzativo - gestionali e ad assicurare l’appropriatezza assistenziale, nel rispetto delle normative vigenti;
• al momento dell’ingresso ha verificato le caratteristiche dell’Ospite e le condizioni di bisogno rilevando che le stesse risultano compatibili con quelle previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali;
• assicura criteri di appropriatezza per la presa in carico, favorendo la continuità di cura e di assistenza e s’impegna alla segnalazione di eventuali situazioni complesse agli Enti/Servizi preposti e al Comune di residenza dell’Ospite;
• s’impegna ad erogare le prestazioni e gli interventi così come descritti nella Carta dei Servizi, a rispettare gli obblighi di tutela dell’Ospite e ad informare preventivamente lo stesso in merito agli eventuali aggiornamenti e/o variazioni e/o integrazioni che dovessero essere apportate al documento;
• garantisce all’Ospite e ai famigliari la piena informazione circa le prestazioni ed i servizi
offerti, le condizioni per accedervi, la possibilità di fruire delle prestazioni rese da altre unità d’offerta, in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, le rette praticate e le modalità per accedere a forme d’integrazione economica o ad altri benefici;
• si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell’aumento dell’indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali, da ulteriori costi anche non preventivabili. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto all’Ospite o per esso il tutore/ curatore/ amministratore di sostegno e/o al Terzo/i coobbligato/i con il preavviso precisato al precedente articolo 3.8, dando quindi allo/agli stesso/i la facoltà di recedere dal presente contratto;
• assicura la presa in carico personalizzata e continuativa dell’Ospite coinvolgendo, laddove
possibile, anche i famigliari/care givers, nella formulazione del progetto individualizzato di assistenza;
• predispone e conserva la documentazione sanitaria, socio sanitaria e socio assistenziale relativa
all’Ospite nel rispetto delle prescrizioni regionali e dei protocolli assistenziali;
• garantisce il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1783-1786 c.c., impegnandosi a consigliare all’Ospite (o per esso il tutore/ curatore/ amministratore di sostegno), nel suo esclusivo interesse, di conservare presso la RSA soltanto modiche somme di denaro da utilizzarsi per le necessità quotidiane (bevande,giornali,ecc..). La Fondazione in ogni caso non riceve oggetti pericolosi o che abbiano valore eccessivo o natura ingombrante, e può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione, deterioramento, distruzione o sottrazione di denaro ed oggetti di valore conservati personalmente dall’Ospite su di sé o nella propria camera;
• si impegna ad informare l’ufficio di protezione giuridica dell’A.S.S.T. di Pavia sulle condizioni
psico-fisiche dell’Ospite qualora ravvisi la necessità di avviare un procedimento volto alla nomina di un tutore/curatore/amministratore di sostegno;
• assicura l’accesso alla RSA da parte dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la
cui presenza sia richiesta dall’Ospite nel rispetto della Carta dei Servizi;
• stipula apposita polizza assicurativa a garanzia dei sinistri che possono coinvolgere l’Ospite durante il periodo in cui è inserito nella RSA, a copertura anche dei danni involontariamente cagionati all’Ospite in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia e senza la previsione di opponibilità di franchigie ai terzi danneggiati;
F
*******
• si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare ai fini fiscali la certificazione della composizione della retta per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell’utente, entro i tempi prescritti dalle disposizioni regionali, entro il 31 marzo o comunque in tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
• si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente
contratto, derivino dalla normativa vigente;
• si impegna a far sottoscrivere all’Ospite (o per esso il tutore/ curatore/ amministratore di sostegno) ed al/ai Terzo/i coobbligato/i le eventuali intervenute variazioni della retta giornaliera, tramite un’appendice da allegare al contratto;
Art. 8 –Trattamento dei dati
1. La Fondazione, quale ente gestore della RSA, garantisce che il trattamento dei dati personali dell’Ospite avvenga nel rispetto delle prescrizioni vigenti, ai sensi delle quali, i soggetti che effettuano il trattamento dei dati sono i seguenti:
a) Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
b) Incaricati: persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento.
2. All’interno della struttura vengono individuate le seguenti figure:
a) Titolare del trattamento: la Fondazione Xxxxxx Xxxxxxxx ONLUS, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore;
b) Incaricati: i soggetti, diversi a seconda dei procedimenti, nominati dal Titolare, le cui funzioni vengono descritte nella relativa lettera di incarico.
3. I dati personali saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi, fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie (Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, altri Presidi ospedalieri, altre RSA) ed enti pubblici (Comune/i, Provincia, Regione). La comunicazione ai sopra menzionati enti, dei dati personali che riguardano gli ospiti avverrà solo in caso di necessità o al fine di un’ottimizzazione dei servizi erogati; l’incaricato di primo livello del trattamento dei dati sanitari è il Responsabile sanitario.
4. Nell’ambito delle finalità istituzionali della Fondazione potranno essere utilizzati alcuni dati personali degli Ospiti come indicato nelle successive lettere a), b):
a) utilizzo del nome e del cognome per identificare i luoghi o i beni assegnati all’ospite (es. porta della camera, arredo della camera, suppellettili, ecc.) che risulteranno quindi visibili ai terzi;
b) utilizzo e pubblicazione, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, delle immagini, riprese e/o registrazioni audio, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dalla Fondazione, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto sia nella loro integrità sia in modo parziale, negli ambiti consentiti dalla legge, al fine di promuovere i servizi e le attività della struttura
F
*******
mediante la loro diffusione televisiva, radiofonica, audiovisiva, ovvero a mezzo stampa, internet, brochure pubblicitarie, progetti specifici ecc., in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero, fermo restando che in nessun caso l’uso delle suddette immagini sarà consentito in contesti tali da pregiudicare deliberatamente la dignità personale e/o il decoro del soggetto ripreso.
Art. 9 –Obblighi dell’Ospite e/o Terzo/i coobbligato/i
L’Ospite e/o il/i Terzo/i coobbligato/i si impegna/no:
• a rispettare la regolamentazione interna della Fondazione della quale è stato informato e ha ricevuto copia unitamente alla Carta dei Servizi;
• a corrispondere mensilmente alla Fondazione, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce la fattura, la retta prevista al precedente articolo 3 per la fruizione delle prestazioni e dei servizi resi dalla RSA nella quale è inserito così come riportati nella Carta dei Servizi;
• a farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite
specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari);
• a sottoscrivere le eventuali intervenute variazioni della retta giornaliera, tramite un’appendice
da allegare al contratto;
• a riconoscere espressamente che la fatturazione, di cui all’art. 3 verrà effettuata dall’Ente per i corrispettivi, che non siano versati a titolo di compartecipazione da un Ente Pubblico, direttamente nei confronti dell’Ospite ricoverato;
L’Ospite e il/i Terzo /i coobbligato/i accetta/no che:
• l'importo della retta di cui al secondo punto del precedente comma possa essere adeguato dalla Fondazione, fatto salvo un preavviso scritto come indicato al precedente articolo 3.7.
• la retta sia dovuta integralmente fintanto che l’Ente non abbia ricevuto richiesta di dimissione formulata per iscritto, con almeno 3 giorni di preavviso;
• in caso di mancato pagamento della retta entro il 15° giorno dalla scadenza, vengano addebitati gli interessi di mora al tasso legale;
• il mancato pagamento della retta per due mesi, anche non consecutivi, determini, previa diffida da parte della Fondazione a regolarizzare la posizione entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, il diritto della Fondazione a richiedere la risoluzione del presente contratto e di conseguenza le dimissioni dell’Ospite, fatte salve, comunque, le ulteriori azioni legali che verranno intraprese per il recupero del credito;
• nel caso di dimissione dell'Ospite per mancato pagamento della retta, sia in capo al Terzo/i
coobbligato/i l’obbligo di garantire l’immediata accoglienza e cura dell’Ospite dalla data di dimissione, fermo restando l’obbligo della Fondazione ad attivarsi perché la stessa avvenga in forma assistita;
• l'eventuale disdetta dagli obblighi assunti con il presente contratto sia valida solo ove coincida
con le dimissioni dell’Ospite con la conseguenza che permane l'obbligo al pagamento di quanto dovuto sino a quando perduri l’effettiva permanenza presso la R.S.A.
Articolo 10 – Solidarietà nell’obbligo di pagamento della retta e spese aggiuntive in capo al contraente ed all’ospite
F
*******
1. Le parti riconoscono e dichiarano che il/i Terzo/i è/sono obbligato/i in solido con l’Ospite al pagamento delle rette e delle eventuali ulteriori spese indicate nell’ articolo 4) del presente contratto e che inoltre non potrà/nno validamente opporre all’ENTE alcuna eccezione relativa ai rapporti intercorrenti tra il/i Terzo/i medesimo/i e l’Ospite.
Articolo 11 – Autorizzazioni – Dichiarazioni da parte del CONTRAENTE
1. L’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Xxxxx coobbligato) può autorizzare il personale medico ad eseguire ed utilizzare documentazione fotografica a scopi scientifici, nonché l’Amministrazione a rendere note eventuali immagini fotografiche e/o audiovisive, non lesive della dignità della persona, e nel rispetto della tutela del diritto all’immagine, nell'ambito di iniziative volte ad illustrare i servizi erogati, sottoscrivendo separata apposita liberatoria.
2. L’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Terzo coobbligato), sono consapevoli che i soggetti ricoverati saranno sottoposti alle terapie farmacologiche, riabilitative e di cura in generale stabilite dai Medici dell’ENTE, nel rispetto del principio del consenso informato e di quello di beneficità (ogni decisione relativa alla salute e alla vita verrà assunta nell’esclusivo interesse del paziente).
Nel caso di paziente incapace legalmente o di fatto, la richiesta di consenso informato sarà rivolta nei confronti di chi eserciti la tutela. Ove il soggetto sia in attesa di nomina di amministratore di sostegno/tutore verrà comunque fornita informativa a chi abbia con il paziente vincoli di parentela.
3. L’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Xxxxx coobbligato), dichiarano di essere a conoscenza di dover informare la struttura di ricovero di tutte le patologie cui sia affetto il ricoverato e di cui siano a conoscenza, nonché allergie, intolleranze, abitudini particolari, problemi comportamentali e a fornire ogni informazione utile alla gestione del soggetto di cui si richiede il ricovero.
4. L’Ospite (o per esso il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno/Xxxxx coobbligato), dichiarano di essere consapevoli e di accettare che è assolutamente vietato somministrare agli ospiti farmaci, alimenti e bevande se non preventivamente autorizzati dal Medico dell’Ente.
Articolo 12 - Cause di risoluzione
Il presente contratto potrà essere risolto per le seguenti cause:
1. inadempimento di una delle parti contraenti degli impegni assunti con il presente contratto;
2. aggravamento delle condizioni della persona inserita nella RSA tale da rendere incompatibile la prosecuzione della permanenza nella suddetta unità d’offerta;
3. violazione della regolamentazione interna vigente nella Fondazione.
Articolo 13 – Dimissione dell’Ospite
1. Il/I Xxxxx/i dichiara/no di essere a conoscenza che l’ENTE ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento le dimissioni dell’Ospite, quando le sue condizioni fisiche e/o mentali siano divenute tali da non adattarsi alle caratteristiche strutturali, assistenziali e sanitarie dell’ENTE. A tale riguardo, il/i Terzo/i coobbligato/i si obbliga/no a garantire l’immediata accoglienza e cura dell’Ospite dalla data di dimissione, preventivamente comunicata dall’ENTE con un preavviso di almeno 5 giorni, la RSA si impegna a darne informazione alla A.T.S. di ultima residenza ed al Comune di ultima residenza. La retta di ricovero è dovuta sino alla data di effettiva dimissione.
2. Il mancato pagamento della retta per due mesi, anche non consecutivi, determina nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3 punto n. 8, il diritto della Fondazione di chiedere la
F
*******
risoluzione del contratto per inadempimento e di conseguenza procedere alle dimissioni dell’Ospite nel rispetto degli obblighi normativamente sanciti e avendo cura che le stesse avvengano in forma assistita dall’A.T.S. e dal Comune di ultima residenza del ricoverato, fatte salve, comunque, le ulteriori azioni legali che verranno intraprese per il recupero del credito.
3. Qualora l’Ospite e/o il/i Terzo /i coobbligato/i intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso all’Ente con comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l’Ospite deve lasciare la R.S.A. In mancanza di ciò è dovuta l’intera retta per eguale periodo, come precisato anche nella carta dei servizi. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Ospite e/o del/i Terzo/i coobbligato/i di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell’allontanamento dell’Ospite, fino al giorno della effettiva dimissione dello stesso.
Art. 14 - Durata - Divieto di cessione - Modifiche
1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità sino a quando perdurerà la permanenza dell’Ospite nella RSA. Non può essere ceduto dalle Parti contraenti, salvo che con il consenso scritto delle stesse.
2. Eventuali modifiche hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte dalle Parti, salvo quelle dovute al cambiamento della normativa applicabile che si intendono automaticamente recepite nel contratto.
Art. 15 - Foro – Normativa applicabile
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’adempimento del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Pavia.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.
Articolo 16 – Spese di registrazione
1. Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 131/1986, la presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d’uso, con spese a carico della parte che intenda valersene.
L’Ospite | Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore |
Il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno in nome e per conto dell’Ospite | Il/i Terzo/i coobbligato/i |
Letto, firmato e sottoscritto in duplice copia Chignolo Po, li