Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di prestazioni specialistiche di DIAGNOSTICA STRUMENTALE ai fini medico - legali
Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di prestazioni specialistiche di DIAGNOSTICA STRUMENTALE ai fini medico - legali
L’Inail - Direzione regionale per il Piemonte - (di seguito denominato Inail) informa che, per adempiere ai propri compiti istituzionali, intende sottoscrivere convenzioni con strutture pubbliche e/o private accreditate (di seguito indicate strutture sanitarie) del territorio piemontese per l’erogazione, con oneri a proprio carico e senza alcun vincolo di esclusiva, delle prestazioni di diagnostica strumentale, ai fini medico legali.
Tali prestazioni sono elencate nell’allegato A, con le relative tariffe (salvo l’applicazione di un prezzo, inferiore, normalmente praticato dalla struttura sanitaria sulla base del proprio listino) e sono destinate a favore degli assicurati delle Sedi Inail del Piemonte, di cui all’allegato B.
La fornitura di tali prestazioni rientra nelle competenze dell’Istituto ai sensi del quadro normativo vigente (articoli 66, 86, 90, 236, 178 e seguenti nonché 256 del d.p.r. 1124/1965; art. 57 l. 833/1978 e art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1979; art. 12 l. 67/1988; art 2 co. 2 d.m. 332/1999, d.lgs. 38/2000 e d.lgs.
n. 81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009 e art. 2 dell’Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).
A seguito della presentazione delle domande per la stipula della convenzione, pervenute entro il termine definito dal presente avviso, verrà redatto un elenco di strutture sanitarie. Tale elenco, sarà considerato un elenco “aperto” che verrà aggiornato trimestralmente a seguito del pervenimento, successivamente al termine del presente avviso, di ulteriori domande di richiesta di stipula della convenzione.
Qualora si manifestassero sopravvenute o nuove valutazioni dell’interesse pubblico originario (ex art. 21 quinques L. 241/1990), la Direzione regionale Piemonte si riserva di non sottoscrivere le convenzioni con le strutture sanitarie che abbiano presentato domanda di manifestazione di interesse ovvero di recedere unilateralmente dalla convenzione.
Si precisano di seguito l’oggetto, i requisiti e gli altri elementi utili per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alla stipula della convenzione.
1 - Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli assicurati Inail, di prestazioni di diagnostica strumentale elencate nell’allegato A, con le relative tariffe.
Qualora venissero richieste dall’Inail prestazioni di diagnostica strumentale non presenti nel citato allegato A, si farà comunque riferimento, anche per le relative tariffe, al catalogo regionale delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale approvato con Determinazione del Direttore Sanità della Regione Piemonte n. 871 del 12 dicembre 2019 e successive integrazioni e modifiche.
2 - Requisiti
Sono ammesse alla sottoscrizione, senza carattere di esclusiva, le strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate del territorio piemontese in possesso dei seguenti requisiti:
- autorizzazione e accreditamento di cui al d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., da almeno cinque anni;
- ubicazione degli ambulatori/studi relativi alle prestazioni oggetto dell’avviso nel territorio piemontese;
- iscrizione ai rispettivi albi del personale medico, sanitario e tecnico;
- possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell’esecuzione e refertazione dell’esame diagnostico strumentale richiesto;
- conseguimento dei crediti formativi obbligatori dei medici e del personale sanitario ai sensi della legge 201/2011;
- rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti di radiologia nonché rispetto delle norme sulla radioprotezione;
- dotazione di apparecchiature radiologiche idonee a formulare una corretta diagnosi (clinica - medico legale) e conseguenti protocolli riabilitativi e dotazione di strumentazione fotografica atta a documentare le cure eseguite;
- rispetto dei protocolli e delle misure per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID- 19 stabilite a livello nazionale e regionale dalle disposizioni normative vigenti, comprese quelle emanate dai relativi Ordini Professionali di appartenenza del personale sanitario operante nella Struttura;
- rispetto delle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche presso le strutture in cui vengono erogate le prestazioni specialistiche, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- regolarità contributiva;
- possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi, in corso di validità;
- possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, in corso di validità;
- insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione - emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma n. 3 del citato articolo;
- non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né essere sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e concordato preventivo con continuità aziendale.
Tali requisiti devono permanere per tutta la durata della convenzione e con l’impegno per la struttura sanitaria di comunicare, via PEC, ogni variazione. Con riferimento all’eventuale venir meno anche di uno solo dei requisiti elencati, si rinvia a quanto previsto nel successivo art. 11.
Saranno ammesse alla sottoscrizione delle convenzioni le strutture prima citate, anche successivamente alla scadenza del presente avviso, trattandosi di un elenco “aperto” aggiornato trimestralmente.
La sottoscrizione avverrà solo all’esito positivo del controllo dei requisiti di cui sopra, fatto salvo quanto previsto nel secondo capoverso dell’art. 11.
3 - Modalità di erogazione delle prestazioni
L’Inail avvierà presso la struttura sanitaria i propri assicurati muniti di un documento di identità e dell’impegnativa Inail sul proprio modello (denominato Mod. 127/I INAIL).
La scelta della struttura sanitaria tra quelle convenzionate è rimessa unicamente all’assistito INAIL che decide autonomamente e liberamente dove eseguire gli accertamenti diagnostici clinico- strumentali.
La struttura sanitaria effettuerà le prestazioni entro 5 giorni dalla richiesta della sede Inail, salvo diversa esigenza derivante dalla complessità degli esami ovvero dall’urgenza del caso, che andrà approvata e/o ratificata dalla Sede Inail competente.
Poiché l’Inail deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunte dalla qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare rilevanza, oltre alla brevità dei citati tempi di
esecuzione degli accertamenti strumentali richiesti, che la refertazione medica sia particolarmente curata con lettura/interpretazione completa e dettagliata.
La struttura sanitaria invierà la refertazione a mezzo posta elettronica e provvederà, altresì, a trasmettere, con costi esclusivamente a suo carico, l’esame stesso su supporto fisico a mezzo servizio postale/corriere alla sede Inail che ne ha emesso l’impegnativa entro 2 giorni dall’esecuzione della prestazione, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall’urgenza del caso. Ove richiesto dall’assicurato sottoposto all’indagine diagnostica, copia del referto e dell’esame su relativo supporto, andrà rilasciato allo stesso dalla struttura convenzionata.
L’invio degli esami e la refertazione (sia a mezzo posta elettronica che a mezzo servizio postale) dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.
In caso di ritardo nell’erogazione delle prestazioni, sarà applicata una sanzione pari al 10% della tariffa (relativa ad ogni singola prestazione non effettuata nei termini) prevista per i primi tre giorni di ritardo, al 20% per i successivi e al 30% nell’ipotesi di omissione, salvo il diritto dell’Inail di risolvere la convenzione secondo le modalità previste dal successivo art. 9.
4- Corrispettivi delle prestazioni rese
Per il compenso relativo alle singole prestazioni – per l’intera durata della convenzione sottoscritta
- si farà riferimento esclusivamente all’allegato A denominato “Elenco prestazioni e Tariffario”, i cui importi sono quelli indicati nel Tariffario Regionale della specialistica ambulatoriale approvato con determinazione del Direttore Sanità della Regione Piemonte n. 871 del 12 dicembre 2019, (salvo l’applicazione di un prezzo inferiore, normalmente praticato dalla struttura sanitaria sulla base del proprio listino) con assoggettamento all’Iva del corrispettivo, secondo quanto disposto al punto 5.1 della circ. 4/E del 28 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare l’Inail indicherà nell’impegnativa lo scopo dell’accertamento diagnostico: in caso di accertamento ai fini della valutazione del danno biologico, il corrispettivo sarà imponibile ai fini Iva; in caso di accertamento a fini preventivi, il corrispettivo sarà esente.
Qualora venissero richieste dall’Inail prestazioni di diagnostica strumentale non presenti nel citato allegato A, si farà comunque riferimento, anche per le relative tariffe, al catalogo regionale delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale approvato con Determinazione Direttore Sanità della Regione Piemonte n. 871 del 12 dicembre 2019 e successive integrazioni e modifiche.
Qualora, in corso di vigenza, dovesse intervenire un’eventuale variazione delle tariffe regionali di riferimento, si procederà all’adeguamento delle medesime, con la decorrenza prevista dalla normativa di riferimento, mediante apposito atto integrativo alla convenzione stipulata.
5- Modalità di pagamento
La struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall’Inail.
La struttura sanitaria emetterà a carico dell’Inail, per singolo assistito e con analitica indicazione delle causali e con i riferimenti comunicati dalla Sede Inail che ha richiesto la prestazione, la relativa fattura elettronica come previsto dalle norme vigenti disposizioni di legge. La fattura dovrà essere emessa a seguito del ricevimento della comunicazione di regolare esecuzione inviata dall’Inail entro 20 giorni dall’avvenuta erogazione delle prestazioni diagnostiche.
Le fatture dovranno riportare le prestazioni eseguite specificando i codici, le voci e gli importi previsti nell’elenco prestazioni e tariffario allegato A ed alle stesse dovranno essere allegate le sezioni B del mod. 127 I dell’Inail.
Si richiama l’osservanza, al fine di consentire una corretta gestione dei dati sensibili, delle indicazioni fornite dal Garante della privacy con il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018. In particolare le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa allo stesso soggetto.
L’Inail pagherà alla struttura sanitaria i corrispettivi per le prestazioni richieste a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull’IBAN segnalato all’Inail, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.
6 - Trattamento dati personali e sensibili
La struttura sanitaria deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del GDPR – Regolamento UE 2016/679.
La struttura sanitaria, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, in quanto titolare del trattamento, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento normativo al GDPR - Regolamento UE 2016/679. La struttura sanitaria si obbliga, altresì, a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell’INAIL. La struttura sanitaria si obbliga, inoltre, a tenere indenne l’Inail dai danni che potrebbero derivare dall’inadempimento degli obblighi posti in capo alla stessa struttura e derivanti dalle disposizioni normative del GDPR e dalle disposizioni emanate dal Garante e dall’Inail in materia.
Le modalità di scambio dati e le relative misure di sicurezza devono essere tali da rispettare gli standard e le indicazioni generali dell’Istituto in materia di sicurezza delle informazioni, in particolare in relazione all’inoltro degli esami diagnostici effettuati. A titolo esemplificativo non dovrà essere riportato nell’oggetto il nominativo dell’assistito o altri elementi che ne consentano l’individuazione ma soltanto il numero del caso di infortunio/malattia professionale e la relativa Sede di appartenenza.
La struttura sanitaria vincola il proprio personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al GDPR e delle disposizioni emanate dal Garante e dall’Inail in materia di sicurezza.
7 - Codice etico comportamentale, Piano triennale prevenzione corruzione
Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché ai codici etici e comportamentali adottati dall’INAIL (e pubblicati sul proprio sito internet a cui si rinvia), consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.
Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.
La struttura sanitaria si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto d’integrità di cui all’allegato 4, che costituirà parte integrante della convenzione.
8 - Durata
La convenzione ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto al punto 9 ed in particolare il secondo capoverso dello stesso.
9. Controlli, contestazioni e risoluzione per inadempimento
Le Sedi Inail competenti, per il tramite del Direttore Territoriale o di personale allo scopo individuato, esercitano la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalla Struttura sanitaria, verificano i ritardi, quantificano ed applicano le relative sanzioni.
Inoltre comunicano alla Direzione Regionale - per le valutazioni di competenza - le inosservanze ritenute rilevanti ai fini dell’eventuale risoluzione della convenzione (a titolo di esempio: omissioni e ritardi reiterati, gravi irregolarità e inadempimenti agli obblighi di cui al presente avviso).
Il Direttore Regionale, ove concordi sulla rilevanza degli inadempimenti agli obblighi previsti dall’avviso pubblico, provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC.
In assenza di risposta entro 7 giorni dalla contestazione, oppure nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, si procederà alla risoluzione della convenzione.
Anche in questi casi viene fatto salvo il completamento delle prestazioni in corso ed il pagamento di quanto sino a quel momento eseguito.
10. Recesso unilaterale
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, comunicata a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni, anche per sopravvenute o nuove valutazioni dell’interesse pubblico originario (ex art. 21 quinques L. 241/1990), senza che ciò comporti alcun indennizzo a favore della Struttura Sanitaria a qualsivoglia titolo.
Le strutture sanitarie avranno facoltà di recesso dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni. Il rapporto sarà interrotto al pervenimento della suddetta comunicazione.
Viene fatto salvo il completamento delle prestazioni in corso ed il pagamento di quanto sino a quel momento eseguito.
11. Risoluzione automatica
Nel caso in cui venga meno anche uno solo dei requisiti indicati al precedente punto 2 si procederà alla risoluzione automatica della convenzione, con possibilità per l’Istituto di richiedere il risarcimento per gli eventuali danni subiti.
Qualora, per motivi di estrema urgenza, la convenzione venisse stipulata nelle more del completamento del controllo sul possesso effettivo dei requisiti richiesti, si stabilisce che la stessa si risolverà con effetto immediato in caso di mancata conferma della veridicità anche di una sola delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della struttura sanitaria in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse (come previsto dall’art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
Anche in questi casi viene fatto salvo il completamento delle prestazioni in corso ed il pagamento di quanto sino a quel momento eseguito.
12 - Controversie
Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
13 – Imposta di bollo
La convenzione non è soggetta ad imposta di bollo a carico dello studio professionale/struttura sanitaria ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e all’imposta di registro solo in caso d’uso in base all’art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.
14 – Modalità di partecipazione
Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le strutture interessate dovranno presentare:
- la domanda compilata sul modello allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura con allegata copia della carta di identità del firmatario;
- l’allegato A - elenco prestazioni di diagnostica strumentale e tariffario evidenziando, con segno affermativo (SI), la disponibilità all’erogazione in corrispondenza di ciascuna prestazione di interesse;
- l’autorizzazione ed accreditamento all’esercizio delle attività ai sensi di legge;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del t.u. di cui al d.p.r. 445/00 e della l. 183/11 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura, allegato 2;
- dichiarazione unica, allegato 3;
- attestato di conformità dell’azienda alle regole sulla privacy di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle disposizioni emanate dal Garante e dall’Inail in materia di sicurezza, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura secondo l’allegato 4;
- patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura, allegato 5;
- copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi, in corso di validità, in riferimento alla quale va anticipata la dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva, allegato 6;
- copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, in corso di validità;
- scheda anagrafica della struttura sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura, allegato 7;
- comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 (allegato 8).
Le strutture pubbliche dovranno presentare solo la domanda (allegato 1) e gli allegati 2, 4, 5, 6, 7 e copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale.
Il plico, completo degli allegati e della documentazione necessaria, deve pervenire entro e non oltre il giorno 31 GENNAIO 2023, con una delle seguenti modalità:
a) tramite servizio postale a mezzo raccomandata con a.r. al seguente indirizzo: INAIL – Direzione Regionale per il Piemonte
Ufficio POAI
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Xx domande presentate tramite il servizio postale dovranno essere contenute in busta chiusa e su quest’ultima dovrà essere riportata, oltre al nominativo del mittente, anche la dicitura: “CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE AI FINI MEDICO LEGALI”.
b) tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx
(N.B. le domande inviate tramite PEC dovranno contenere, pena l’esclusione, esclusivamente file in formato PDF)
Le domande presentate tramite PEC dovranno recare nell’oggetto della mail la dicitura: “CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE AI FINI MEDICO LEGALI”.
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi l’Inail esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali mancati recapiti, anche se dovuti a cause di forza maggiore o per la consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello sopraindicato.
Successivamente alla predisposizione dell’elenco di strutture sanitarie formulato sulla base delle domande pervenute entro la data del 31 gennaio 2023, potranno essere inoltrate domande da parte di ulteriori strutture osservando le stesse modalità di presentazione disciplinate dal presente avviso;
a seguito della verifica dei requisiti prescritti, tali strutture potranno essere ammesse alla sottoscrizione della convenzione, in costanza del permanere dell’interesse dell’Istituto.
A tal fine verrà aggiornato con periodicità trimestrale l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate.
Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente alla Direzione Regionale per il Piemonte ai seguenti numeri telefonici o indirizzi e-mail:
XXXXXXXX Xxxxx – 011.5593583 – x.xxxxxxxx@xxxxx.xx XXXXXXX Xxxxx – 011.5593628 – x.xxxxxxx@xxxxx.xx
15 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vita Rocca Xxxxxxxxxx, responsabile dell’Ufficio POAI della Direzione regionale Inail Piemonte.
16 – Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso e la documentazione complementare sono disponibili sul sito: xxx.xxxxx.xx
La Direzione Regionale Piemonte si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, eventuali possibili aspettative.
Allegati:
All. A Elenco prestazioni di diagnostica strumentale e Tariffario All. B Sedi Inail del Piemonte
All. 1 Domanda di partecipazione
All. 2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà All. 3 Dichiarazione unica
All. 4 Attestato di Conformità al d.lgs. 196/2003 in tema di privacy All. 5 Patto di Integrità
All. 6 Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva All. 7 Scheda Anagrafica struttura
All. 8 Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche Torino, 24 novembre 2022
X.xx IL DIRETTORE REGIONALE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx