Contract
Bando per la selezione di intermediari finanziari finalizzato all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo Xxxxxxx FESR
1. Finalità
Con delibera di Giunta Regionale n XXXX/0000 xxx 00 xxxxxx 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha istituito, nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Competitività 2007- 2013, a valere sulle risorse dell’Asse 1 “Innovazione ed Economia della Conoscenza”, il Fondo di investimento Xxxxxxx FESR (di seguito “il Fondo”) finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). La medesima delibera ha demandato a Finlombarda S.p.A. (di seguito “Finlombarda o Committente”) la gestione del Fondo e l’esecuzione di tutte le relative procedure attuative.
Coerentemente con gli obiettivi delineati nel POR Competitività 2007- 2013, il presente intervento si propone di migliorare le condizioni di accesso al credito delle micro- piccole-medie imprese operanti in Lombardia, al fine di sostenere investimenti (ad elevato contenuto innovativo) nell’area della ricerca, dello sviluppo tecnologico ed organizzativo-aziendale, anche con riferimento alle nuove imprese in fase di primissimo avvio.
Il Fondo realizza le sopradette finalità, operando in qualità di “fondo di fondi”, secondo una strategia di investimento che consiste nella concessione ad intermediari finanziari - nella specie, confidi - selezionati secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente bando, di “pacchetti” di risorse finanziarie per l’emissione di garanzie su portafogli di finanziamenti concessi dalle banche alle imprese, a copertura parziale dei rischi di prima perdita (tranched cover), fino all’80% del singolo finanziamento.
2. Definizioni
Ai fini del presente bando, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi specificamente attribuito:
Aiuto: indica l’agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. L’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto viene determinato con le modalità previste dalle regole comunitarie, come meglio specificato al punto 8 del presente bando.
Destinatario: indica le imprese beneficiarie della garanzia rilasciata dal Confidi a fronte di Finanziamenti concessi dalle banche.
Confidi: indica i soggetti che svolgono in via esclusiva l’attività di concessione di garanzie in qualità di consorzi di garanzia collettiva dei fidi di primo grado (i) iscritti all'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. n.385/1993 ovvero (ii) iscritti all'elenco di cui all'art.106 del citato d.lgs. n.385/1993, ovvero (iii) che possono esercitare in Italia l’attività di concessione di garanzie in qualità di confidi ai sensi degli artt. 18 e 114 del citato decreto legislativo.
Contratto: indica il contratto che sarà stipulato tra Finlombarda ed il Confidi cui sarà aggiudicato il/i Lotto/i Finanziario/i ai sensi del presente bando. Il Contratto regolerà i rapporti tra Finlombarda e il Confidi, secondo lo schema convenzionale allegato al presente bando (Allegato 1 “ Schema di contratto”)
Finanziamenti: indica i finanziamenti (per i quali viene emessa la garanzia) concessi dalle banche alle Imprese. I Finanziamenti avranno le seguenti caratteristiche:
a) Natura: qualsiasi forma di finanziamento chirografario a medio-lungo termine, con piano di rimborso (ammortamento);
b) Xxxxxx: da un minimo di 18 mesi più un giorno, fino ad un massimo di 60 mesi (escluso il periodo di preammortamento tecnico);
c) Copertura: copertura del fabbisogno finanziario di investimento non inferiore al 60% (sessanta per cento) del costo dell’ investimento;
d) Xxxxx: investimenti materiali ed immateriali funzionali alla realizzazione di progetti di investimento di ricerca, sviluppo tecnologico e organizzativo aziendale.
e) Importo: da un minimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) fino ad un massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Fondo: indica il fondo di investimento Xxxxxxx (FESR) di cui alla delibera della Giunta Regionale del 24 luglio 2008 n. VIII/7687. Ai fini del presente bando la dotazione del Fondo è pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
Fondo di Garanzia: è il fondo di garanzia costituito con le risorse del Lotto Finanziario e con le risorse aggiuntive indicate nella proposta di investimento dal Confidi e confluite anche mediante apporti progressivi in ragione dell’avanzamento nella costruzione del portafoglio di Finanziamenti Il Fondo di Garanzia è destinato a coprire le prime perdite dei portafogli di Finanziamenti concessi dalle banche alle Imprese; esso copre i singoli portafogli di Finanziamenti fino ad un importo massimo pari al 12% (dodici per cento) di ciascun portafoglio ed i singoli finanziamenti fino ad un importo massimo pari all'80% (ottanta per cento). Le garanzie a favore delle banche e nell’interesse delle Imprese saranno escutibili a prima richiesta.
Imprese: indica le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, anche in fase di primissimo avvio, aventi sede operativa nel territorio della regione Lombardia ed operanti nei Settori Ammissibili.
Lotto Finanziario: indica ciascuna dotazione finanziaria, a valere sul Fondo, di importo pari ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), destinata unicamente alla concessione, da parte dei Confidi, di garanzie nell'interesse delle Imprese, relativamente ai Finanziamenti. I Lotti Finanziari presenteranno le seguenti caratteristiche:
- saranno depositati presso conti vincolati alla costituzione dei Portafogli di Garanzie (tranched cover);
- resteranno vincolati sino ad estinzione dei rapporti di finanziamento sottostanti.
Portafoglio di Garanzie: indica l’insieme delle garanzie prestate a valere sul Fondo di Garanzia.
Settori Ammissibili: indica i settori cui è destinato il Fondo, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del 24 luglio 2008 n. VIII/7687 e, precisamente, i settori manifatturiero e dei servizi alle imprese, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni imposti dalle regole applicabili a seconda se gli aiuti verranno concessi sulla base del regolamento (CE) n. 1998/2006, del regolamento (CE) n. 800/2008 o di un regime di aiuti notificato e autorizzato dalla Commissione.
3. Utilizzo del Fondo
3.1 Suddivisione del Fondo in Lotti Finanziari
Il Fondo è suddiviso in 4 (quattro) Lotti Finanziari.
Nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai punti 5 e 6 del presente bando, ciascun Confidi potrà aggiudicarsi sino ad un massimo di due Xxxxx Xxxxxxxxxx, secondo quanto sarà dallo stesso richiesto nella domanda di partecipazione.
3.2 Modalità di utilizzo del Lotto Finanziario
Il Confidi dovrà utilizzare le risorse del Lotto Finanziario, unitamente a quelle dallo stesso apportate e confluite nel Fondo di Garanzia, solo al fine di costituire le garanzie (cash collateral) a favore di ciascuna banca che concederà i Finanziamenti alle Imprese e, precisamente, all'atto della concessione di ciascun Finanziamento il Confidi emetterà una garanzia a valere sul Fondo di Garanzia, in favore di ciascuna banca.
L’accesso alle garanzie da parte delle Imprese avverrà secondo modalità che garantiscano adeguata pubblicità e trasparenza all’intervento.
3.3. Concessione del Lotto Finanziario
La concessione del/i Lotto/i Finanziario/i al Confidi aggiudicatario avverrà in un’unica soluzione, successivamente alla sottoscrizione del Contratto tra Finlombarda ed il Confidi; essa determinerà in capo a quest'ultimo i seguenti impegni:
(i) il Confidi dovrà fare in modo che il Portafoglio di Garanzie sia costituito entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data in cui il Lotto Finanziario sia stato concesso, ovvero erogato;
(ii) decorso tale termine senza che il Portafoglio di Xxxxxxxx sia stato costituito per intero e, quindi, senza che siano state integralmente impegnate le somme del Fondo di Garanzia, quest'ultimo si ridurrà proporzionalmente all’entità delle garanzie emesse e dovrà essere restituito per la quota residua del Lotto Finanziario a Finlombarda. I frutti generati dalle giacenze del Lotto Finanziario sono di pertinenza di Regione Lombardia e dovranno essere restituiti a Finlombarda. Le somme restituite a Finlombarda potranno essere ri-assegnate ai Confidi presenti nella graduatoria, secondo quanto previsto nel punto 5.2.3 che segue;
(iii) senza pregiudizio per quanto previsto nel punto (ii) che precede, se eventuali garanzie emesse entro il termine specificato al punto sub (i) scadessero senza che ci sia stata escussione, i relativi fondi, maggiorati degli interessi maturati, dovranno essere restituiti a Finlombarda;
(iv) ciascun Confidi disporrà del Fondo di Garanzia, esclusivamente per:
a. costituire il Portafoglio di Garanzie a fronte delle garanzie emesse relativamente ai Finanziamenti;
b. escutere le garanzie entro i limiti, su base singola, dell'80% (ottanta per cento) dei Finanziamenti in default e, su base cumulata, dell'importo del Fondo di Garanzia;
(v) i Confidi dovranno inviare a Finlombarda, con cadenza semestrale, un’informativa, secondo il contenuto definito nello Schema di contratto , che dia conto, tra l’altro, dei seguenti aspetti:
- garanzie concesse a valere sul Fondo di Garanzia, con dettaglio dei Finanziamenti (natura, durata, copertura, scopo), della banca che li ha concessi, delle Imprese beneficiarie e dei relativi costi di garanzia applicati;
- eventuali escussioni delle garanzie concesse e/o eventuali recuperi dei crediti garantiti dopo dette escussioni;
- dati gestionali inerenti l’operatività del Confidi;
(vi) i Confidi dovranno conformarsi agli impegni previsti ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e/o di promozione di fondi comunitari Tali impegni saranno precisati nel Contratto;
(vii) i Confidi dovranno tenere una contabilità separata e analitica del Lotto Finanziario e delle operazioni ad esso connesse;
(viii) i Confidi dovranno trasmettere le informative e le reportistiche previste nello Schema di contratto mediante il Sistema Informativo Regionale, ove reso disponibile
4. Escussione della garanzia
Le somme vincolate a garanzia dei Finanziamenti possono essere escusse, nei limiti di quanto previsto nel presente bando, a prima richiesta dalla banca, successivamente alla declassazione del Finanziamento erogato nella sezione “crediti in sofferenza” (in default) a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa, restando inteso che in caso di intervenuta scadenza della garanzia, senza escussione della medesima, i relativi importi vincolati in favore della banca finanziatrice ritorneranno nella piena e libera disponibilità di Finlombarda.
Qualora a seguito dell'escussione della garanzia venisse recuperato, in tutto o in parte, il credito garantito, Finlombarda dovrà ricevere un importo proporzionale alla quota di garanzia prestata.
5. Modalità di accesso al bando
5.1. Fase di accreditamento
5.1.1. Requisiti per l’accreditamento
Hanno titolo per essere accreditati ai fini della presente procedura e possono, pertanto presentare domanda di partecipazione, i Confidi, sia in forma singola, che in raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, che:
1. siano iscritti nell’elenco di cui all'art. 106 o di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, ovvero abbiano la facoltà di esercitare in Italia l’attività di
concessione di garanzie in qualità di Confidi ai sensi degli artt. 18 e 114 del citato d. lgs. n. 385/1993;
2. per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 34 comma 2 e 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss. mm.ii.;
3. per i quali, in ogni caso, non sussista alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
4. i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18.03.1998;
5. abbiano almeno una sede operativa nel territorio della regione Lombardia;
6. siano attivi in almeno uno dei seguenti settori/aree:
▪ industria;
▪ artigianato;
▪ cooperazione;
▪ servizi alle imprese;
7. abbiano almeno n. 5 (cinque) convenzioni in essere per la concessione di garanzie per finanziamenti a medio lungo termine con almeno 5 (cinque) istituti bancari e/o finanziari;
8. posseggano almeno n. 200 (duecento) imprese con sede operativa in Lombardia associate al Confidi o, a seconda dei casi, cumulativamente ai Confidi partecipanti al raggruppamento.
5.1.2. Procedura per l’accreditamento
I soggetti che presentano domanda di partecipazione, ivi compresi i partecipanti ad eventuali raggruppamenti temporanei di imprese, sia in qualità di mandatari, che di mandanti, sono tenuti ad attestare, a pena di esclusione dalla presente procedura, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti per l’accreditamento.
I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere posseduti da ciascun Confidi facente parte del raggruppamento; i requisiti di cui ai punti 7 e 8 possono essere soddisfatti attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascun Confidi facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese.
Ai fini dell’accreditamento, Finlombarda procederà alla verifica della ricezione del plico in conformità a quanto previsto dal punto 6 del presente bando ed alla verifica del contenuto della busta “Istanza di partecipazione e dichiarazioni a corredo - Fase di accreditamento”, accertando sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate, il possesso dei requisiti di cui al punto 5.1.1.
All’esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti per l’accreditamento, Finlombarda procederà a stilare un elenco dei soggetti accreditati, dandone comunicazione agli interessati.
La completa, corretta e regolare allegazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni a corredo è condizione essenziale per l’ammissione alla fase di valutazione delle proposte di investimento da parte dei Confidi.
5.1.3. Ulteriori dichiarazioni relative alle attività di informazione e promozione
I soggetti che presentano domanda di partecipazione sono tenuti a dichiarare, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 445/2000, l’impegno ad indicare
nell’ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l’apporto finanziario all’operazione fornito dalla Regione Lombardia a mezzo del Fondo, secondo le modalità di comunicazione che verranno definite nel Contratto.
5.2. Fase di valutazione
5.2.1. Valutazione delle proposte di investimento
La fase di valutazione delle proposte di investimento presentate dai Confidi sarà svolta, successivamente alla fase di accreditamento, da apposita commissione nominata da Finlombarda dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. La commissione procederà alla verifica della busta “Proposta di Investimento - Fase di valutazione”, al cui interno sono contenute le buste relative agli elementi tecnico- qualitativi (busta A) ed agli elementi economico-finanziari (busta B); quindi alla attribuzione dei punteggi, dapprima agli elementi tecnico-qualitativi, indi a quelli economico-finanziari, secondo quanto indicato nella tabella sottostante. Si precisa che ai fini dell’inserimento in graduatoria le proposte di investimento dovranno ottenere, quanto agli elementi economico-finanziari, un punteggio minimo pari a 30 punti.
Le proposte saranno poste in graduatoria decrescente ed aggiudicate ai primi soggetti in graduatoria, secondo quanto richiesto nella domanda di partecipazione ed, in ogni caso, sino ad esaurimento dei Lotti finanziari disponibili..
Elementi | Punteggi Max | Sub- punteggi Max | |
1. | Elementi tecnico-qualitativi: | 50 | |
1.1 | Struttura dedicata all’intervento | 10 | |
1.2 | Procedura di concessione delle garanzie | 3 | |
1.3 | Volume affidamenti a medio-lungo termine garantiti nell’ultimo biennio (2008-09) | 7 | |
1.4 | Volume affidamenti garantiti a favore di start-up nell’ultimo biennio (2008-09) | 10 | |
1.5 | Performance in termini di sofferenze | 7 | |
1.6 | Esperienza di partecipazione in operazioni tranched cover | 3 | |
1.7 | Azioni di promozione e di sviluppo dell’intervento | 10 | |
2. | Elementi economico-finanziari: | 50 | |
2.1 | Incidenza del Fondo di Garanzia (tranched cover) | 15 | |
2.2 | Livello delle commissioni di garanzia, costo di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali, costo di adesione al Confidi (indicare se una tantum o periodico o per pratica) | 20 | |
2.3 | Quota del Fondo di Garanzia a valere su risorse proprie dei Confidi | 15 | |
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO | 100 |
5.2.2. Contenuti delle proposte di investimento
La Proposta di investimento dovrà contenere, in relazione ai singoli elementi oggetto di valutazione, quanto segue:
Elemento 1.1. - Struttura dedicata all’intervento (punti 10)
I concorrenti dovranno descrivere la struttura organizzativa ed operativa che intendono dedicare alla gestione dell’intervento, con indicazione della copertura territoriale garantita in termini di province servite. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte di investimento che presentino la maggiore capillarità nella copertura del territorio lombardo, in termini di numero di province coperte e di numero di sportelli per provincia e la cui struttura organizzativa ed operativa risulti maggiormente adeguata rispetto alle finalità ed alle tempistiche di attuazione dell’intervento.
Elemento 1.2. – Procedura di concessione delle garanzie (punti 3)
I concorrenti dovranno indicare i tempi medi di concessione della garanzia per livelli deliberativi. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino minori tempi medi di concessione della garanzia oltre al minor numero di livelli deliberativi eventualmente previsti.
Elemento 1.3. - Volume affidamenti a medio-lungo termine garantiti nell’ultimo biennio (2008-09) (punti 7)
I concorrenti dovranno indicare il valore (in euro/migliaia) dei finanziamenti a medio- lungo termine garantiti nel corso dell’ultimo biennio (2008-09), unitamente al valore della garanzia rilasciata. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino i maggiori volumi di finanziamenti garantiti, tenendo conto del valore della garanzia rilasciata.
Elemento 1.4. - Volume affidamenti garantiti a favore di start-up nell’ultimo biennio (2008-09) (punti 10)
I concorrenti dovranno indicare il valore (in euro/migliaia) dei finanziamenti a medio- lungo termine garantiti a favore di imprese con meno di 5 anni di vita nel corso dell’ultimo biennio (2008-09), unitamente al valore della garanzia rilasciata.
Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino i maggiori volumi di finanziamenti garantiti, tenendo conto del valore della garanzia rilasciata.
Elemento 1.5. – Performance in termini di sofferenze (punti 7)
I concorrenti dovranno indicare gli elementi utili per la costruzione dei seguenti rapporti:
a) numero pratiche passate a sofferenza per ciascuno degli anni 2008 e 2009 / numero di pratiche garantite ad inizio anno (2008 e 2009); b) importo garantito passato a sofferenza per ciascuno degli anni 2008 e 2009 / importo garantito ad inizio anno (2008 e 2009). Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino rapporti con valore meno elevato.
Elemento 1.6. - Esperienza di partecipazione in operazioni tranched cover (punti 3)
I concorrenti dovranno descrivere l’eventuale propria esperienza nella selezione dei portafogli di crediti da garantire con strutture tipo tranched cover, elencando le
caratteristiche della/e operazione/i, le banche coinvolte, il tipo di crediti garantiti, le imprese beneficiarie, gli importi garantiti.
Elemento 1.7. – Azioni di promozione e sviluppo dell’intervento (punti 10)
I concorrenti dovranno descrivere il piano di attività promozionale che intendono attivare e le relative tempistiche, nonché gli strumenti che intendono utilizzare. Si precisa che, conformemente a quanto indicato nel presente bando, tutte le attività promozionali dovranno esplicitare il cofinanziamento all’operazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del POR Competitività 2007-13 della Regione Lombardia mediante la messa a disposizione delle risorse del Fondo.
Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino il piano di attività promozionale più efficace rispetto al target di riferimento in termini di azioni, strumenti e tempi previsti.
Elemento 2.1. – Incidenza del Fondo di Garanzia (tranched cover) (punti 15)
I concorrenti dovranno indicare la quota percentuale di copertura del Fondo di garanzia rispetto al portafoglio di Finanziamenti, tenendo presente il limite massimo del 12% (dodici per cento) di cui al punto 7 del presente bando. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che consentano, in virtù della percentuale di garanzia offerta maggiori volumi di finanziamento garantibili.
Elemento 2.2. - Livello delle commissioni di garanzia, costo di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali, costo di adesione al Confidi (indicare se una tantum o periodico o per pratica) (punti 20)
I concorrenti dovranno indicare le commissioni, i costi previsti ed eventuali oneri accessori a carico delle Imprese per l’accesso alle garanzie, differenziati per durata del finanziamento ove previsto. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino la struttura di costi e commissioni meno onerosa per le Imprese.
Elemento 2.3. – Quota del Fondo di Garanzia a valere su risorse proprie dei Confidi (punti 15)
I concorrenti dovranno indicare la quota a valere sulle proprie risorse che intendono apportare ad integrazione delle disponibilità del Fondo di Garanzia.
Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino il maggiore apporto di risorse proprie dei Confidi, ad integrazione delle disponibilità del Fondo di Garanzia.
5.2.3. Redazione della graduatoria
Ai fini della redazione della graduatoria, la commissione procederà, per ciascuna proposta di investimento, alla somma dei punteggi conseguiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, attribuendo un punteggio complessivo, sulla base del quale le offerte saranno poste in graduatoria decrescente, fermo quanto previsto al precedente punto 5.2.1. in ordine alla valutazione degli elementi economico-finanziari.
Nel caso in cui due o più Confidi abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, gli stessi saranno inseriti in graduatoria privilegiando il Confidi che abbia presentato istanza di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, sia esso costituendo o costituito; nel caso in cui non risultino Confidi partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso in cui tale criterio preferenziale
conduca comunque ad una parità di punteggio, la graduatoria sarà formata sulla base del maggior punteggio attribuito in relazione agli elementi economico-finanziari.
In ultima istanza si procederà all’inserimento in graduatoria tenendo presente l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
I Lotti Finanziari saranno aggiudicati ai concorrenti classificatisi con punteggio più alto nella graduatoria redatta così come sopraindicato, fino ad esaurimento dei Lotti finanziari disponibili.
Nel caso di restituzione del Lotto Finanziario, secondo quanto indicato al punto 3.3 lettera (ii) del presente bando, il medesimo Xxxxx potrà essere eventualmente aggiudicato con modalità procedurali da definirsi d’intesa con Regione Lombardia.
Nel caso in cui i Lotti Finanziari resi disponibili con il presente bando non fossero tutti aggiudicati, Finlombarda si riserva di procedere all’esperimento di una procedura negoziata con i Confidi aggiudicatari, per l’assegnazione delle risorse residue.
6. Presentazione delle domande
6.1 Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte preferibilmente secondo la modulistica allegata al presente bando (Allegato 2), devono essere presentate a Finlombarda S.p.A. e devono essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura, dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 indicate nel presente bando (e dalle dichiarazioni indicate nella predetta modulistica). Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la domanda di partecipazione deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione dalla gara:
▪ quanto ai raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
▪ quanto ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi, da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l’indicazione del Confidi al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi o da persona abilitata ad impegnare il Confidi ed in tale ultimo caso va trasmessa relativa procura.
Il plico contenente la busta con l’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni, nonchè la busta con la proposta di investimento, deve essere, a pena di esclusione dalla procedura, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Le suddette buste dovranno essere, a loro volta, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recare l'indicazione del mittente, nonché la dicitura rispettivamente “Istanza di partecipazione e dichiarazioni a corredo - Fase di accreditamento", "Proposta di Investimento - Fase di valutazione”.
Il plico deve riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Bando per la selezione di intermediari finanziari finalizzato all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo Xxxxxxx FESR”. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 novembre 2010 al seguente indirizzo: Finlombarda S.p.A., Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, a mezzo di:
a) servizio postale, con raccomandata A/R;
b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di posta celere);
c) consegna a mano, con rilascio di ricevuta da parte della Committente.
Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in relazione alla documentazione amministrativa presentata.
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nell’Allegato 1 “Schema di contratto”.
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati da Finlombarda sull’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in fase di accreditamento. In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni impartite da Finlombarda e relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dell’aggiudicazione.
La stipula del Contratto dovrà avvenire nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva agli interessati.
7. Agevolazioni previste
La garanzia potrà essere concessa dai Confidi fino ad un massimo del 80% (ottanta per cento) dell’importo del Finanziamento. Il Fondo di Garanzia copre ciascun portafoglio di Finanziamenti fino ad un importo massimo pari al 12% (dodici per cento), secondo quanto indicato dai Confidi in sede di offerta.
8. Regime degli aiuti
L’intervento di cui al presente bando consiste nella concessione di aiuti sotto forma di garanzia a favore delle Imprese per l’accesso ai Finanziamenti presso le banche.
Gli aiuti alle imprese sotto forma di garanzia verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 217 del 9.8.2008, oppure del regolamento (CE) 1998/2006 (cd. regolamento “de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L
379 del 28.12.2006, oppure di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione Europea a seguito di notifica. I Confidi saranno tenuti a garantire il rispetto delle condizioni poste dai citati regolamenti o dal regime di aiuti notificato e autorizzato. Le modalità di concessione ed i criteri di ammissibilità agli aiuti verranno definiti in un apposito regolamento in sede di contratto siglato tra i Confidi e Finlombarda. Gli aiuti non verranno pertanto concessi in assenza di detto regolamento, che costituisce la norma di attuazione delle misure di aiuti alle imprese previste dal presente bando.
9. Controlli
I funzionari comunitari, statali, regionali, nonché quelli di Finlombarda possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità nella realizzazione degli interventi di cui al presente bando.
10. Pubblicazioni ed informazioni
Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17 settembre 2010. Il presente bando viene altresì pubblicato sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) e sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), nonché reso disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, alla sezione “News”.
11. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - tel. 0000.00.000000 – fax 0000.00.00000000.
12. Richieste di chiarimenti ed informazioni
Per ogni informazione e chiarimento in relazione al presente bando i concorrenti possono rivolgersi al Responsabile del procedimento inviando apposita richiesta secondo una delle seguenti modalità:
• a mezzo fax al seguente numero 0039.02.60744425
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Le richieste di chiarimento potranno essere formulate fino a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato al punto 6 per la presentazione delle domande di partecipazione. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno rese pubbliche sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
13. Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Finlombarda S.p.A. che opererà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
14. Informazioni complementari
Finlombarda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna proposta di investimento risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente procedura.
Finlombarda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida, purché conforme alle prescrizioni della presente procedura concorsuale. Finlombarda S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso la
facoltà di revocare o annullare la presente procedura, senza che i concorrenti possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna.
Finlombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1 “Schema di contratto”
CONVENZIONE TRA
FINLOMBARDA S.p.A. […] (di seguito"Finlombarda")
E
Confidi […] (di seguito “Confidi”)
(Finlombarda e il Confidi vengono di seguito indicati, congiuntamente, anche come le “Parti”)
PREMESSO CHE
[… le premesse …]
Tutto ciò premesso
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Legge applicabile
La presente convenzione è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa comunitaria e regionale e da tutti i provvedimenti/atti richiamati nelle premesse. Alla presente convenzione si applicano, altresì, tutte le disposizioni espressamente richiamate nel testo.
Art. 3 – Definizioni
Ai fini della presente convenzione, ed in coerenza al Bando, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito:
Aiuto: indica l’agevolazione concessa sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di
aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell’intensità dell’aiuto (equivalente sovvenzione lordo) viene determinata con le modalità previste dalle regole comunitarie, come meglio specificato al successivo articolo 16.
Banca Finanziatrice: indica il soggetto: a) iscritto all’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, ovvero che esercita l'attività bancaria in Italia ai sensi dell'art. 16, comma 3 del d. lgs. n. 385/1993; b) in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993; c) che concede i Finanziamenti alle Imprese.
Conto Corrente: indica il conto corrente bancario intestato al Confidi e acceso presso una banca, nel quale verrà depositato il Lotto Finanziario.
Conto Vincolato: indica il conto corrente bancario vincolato, intestato al Confidi e da questo acceso presso la Banca Finanziatrice, nel quale verrà depositato il Fondo di Garanzia. Il Conto Vincolato dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa.
Data di Accredito: indica la data di valuta dell’accredito del Lotto Finanziario sul Conto Corrente, come specificata al successivo articolo 5.1.
Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi ed erogati dalle Banche Finanziatrici alle Imprese e per i quali viene rilasciata la garanzia, come meglio specificati al successivo articolo 7.
Fondo: indica il fondo di investimento Xxxxxxx FESR istituito con delibera di Giunta Regionale del 24 luglio 2008, n. 8/7687.
Fondo di Garanzia: indica il fondo di garanzia costituito con le risorse del Lotto Finanziario e con le risorse aggiuntive, pari ad Euro [•] ([•]/00) apportate dal Confidi, come indicato nella proposta di investimento dal Confidi stesso. Il Fondo di Garanzia (cash collateral) è destinato a coprire le prime perdite derivanti dal portafoglio dei Finanziamenti concessi dalle Banche Finanziatrici alle Imprese; esso copre i singoli portafogli di Finanziamenti fino ad un importo massimo pari al [•]% ([•] per cento) di ciascun portafoglio ed i singoli Finanziamenti fino ad un importo massimo pari all'80% (ottanta per cento). Le garanzie emesse a favore delle Banche Finanziatrici e nell’interesse delle Imprese saranno escutibili a prima richiesta.
Imprese: indica le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, anche in fase di avvio, aventi sede operativa nel territorio della regione Lombardia ed operanti nei Settori Ammissibili.
Lotto Finanziario: indica la dotazione finanziaria di Euro [•] ([•]/00), destinata unicamente alla concessione, da parte del Confidi, di garanzie sui Finanziamenti nell'interesse delle Imprese.
Portafoglio di Garanzie: indica l'insieme delle garanzie rilasciate a valere sul Fondo di Garanzia.
Settori Ammissibili: indica i settori cui è destinato il Fondo, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del 24 luglio 2008 n. VIII/7687 e, precisamente, i settori manifatturiero e dei servizi alle imprese, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui al [… il regime degli aiuti applicato …]
Art. 4 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione disciplina i rapporti tra Finlombarda ed il Confidi relativamente alle finalità e modalità di utilizzo del Lotto Finanziario ed agli obblighi ad esse afferenti, nonché alle modalità e condizioni di accesso alle garanzie da parte delle Imprese, secondo quanto previsto nel Bando e nella proposta di investimento di cui all’Allegato A.
Art. 5 – Lotto Finanziario
5.1. Entro 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il Confidi provvederà a comunicare per iscritto a Finlombarda il Conto Corrente. Nei successivi 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione del Confidi, Finlombarda provvederà a versare in un'unica soluzione il Lotto Finanziario sul Conto Corrente. Il Conto Corrente è vincolato e destinato esclusivamente alle finalità di cui al Bando ed alla presente convenzione.
Il Conto Corrente dovrà garantire in ogni momento la separazione tra il Lotto Finanziario, da un lato, e (i) il patrimonio del Confidi e (ii) quello della banca depositaria e dei suoi clienti, dall'altro lato. In nessun caso il Lotto Finanziario ed il Fondo di Garanzia potranno essere trattati dal Confidi alla stregua di mezzi propri.
5.2. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla Data di Accredito, il Confidi dovrà depositare una quota del Lotto Finanziario in uno o più Conti Vincolati, al fine di costituire il Fondo di Garanzia, secondo le modalità indicate al successivo articolo 10. Il termine di cui al presente punto potrà essere prorogato di ulteriori 10 (dieci) giorni lavorativi, su richiesta scritta del Xxxxxxx comprovante le ragioni obiettive che impediscono, per cause non imputabili al Confidi, il rispetto del termine stesso.
5.3. Il Conto Corrente e ogni Conto Vincolato avrà le caratteristiche di un deposito fruttifero, senza costi, oneri e/o spese di alcun tipo né a carico del Fondo né a carico di Finlombarda; resta sin d'ora inteso che gli interessi attivi del Conto Vincolato (per la quota parte corrispondente all'importo del Lotto Finanziario giacente su quel conto) e del Conto Corrente sono di pertinenza della Regione Lombardia per il tramite di Finlombarda.
A tale riguardo si precisa che tutti i frutti generati dalle giacenze del Fondo di Garanzia (per la quota parte corrispondente all'importo del Lotto Finanziario) e dal Lotto Finanziario su ogni Conto Corrente o Conto Vincolato sono di pertinenza di Regione Lombardia e dovranno essere restituiti alla stessa per il tramite di Finlombarda con cadenza semestrale e, comunque, alla totale estinzione delle obbligazioni derivanti da ciascun Fondo di Garanzia.
TITOLO II: OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONFIDI ART. 6 – OBBLIGHI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL LOTTO FINANZIARIO
6.1. Il Lotto Finanziario deve essere utilizzato dal Confidi – unitamente alle proprie risorse apportate e confluite nel Fondo di Garanzia secondo quanto indicato nella proposta di investimento di cui all'Allegato A – esclusivamente al fine di costituire il Fondo di Garanzia.
Il Fondo di Garanzia è finalizzato a:
(a) costituire il cash collateral a copertura della garanzia escutibile a prima richiesta rilasciata a favore di ciascuna Banca Finanziatrice che abbia concesso un Finanziamento ad un’Impresa in conformità a quanto previsto nell'articolo 7 che segue, così costituendo il Portafoglio di Xxxxxxxx, secondo il piano di ripartizione e utilizzo di cui al punto 6.2. In particolare, la garanzia sarà rilasciata dal Confidi all'atto della concessione di ciascun Finanziamento da parte della Banca Finanziatrice;
(b) liquidare le garanzie escusse entro i limiti dell'80% (ottanta percento) del Finanziamento in default e, su base cumulata, dell'importo del Fondo di Garanzia. Per Finanziamenti in default devono intendersi, secondo quanto precisato nell’articolo 4 del Bando, i Finanziamenti declassati nella sezione “crediti in sofferenza” a seguito di inadempimento dell’Impresa. Tale importo è comprensivo dell’esposizione, per capitale ed interessi contrattuali, rilevata a fronte di ciascun Finanziamento e, comunque, nel limite della garanzia rilasciata a valere sul Fondo di Garanzia.
6.2. Il Confidi dovrà impegnare completamente il Fondo di Garanzia e, conseguentemente costituire, per l'intero importo, il Portafoglio di Garanzie entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Accredito.
Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla Data di Accredito, il Confidi dovrà comunicare per iscritto a Finlombarda un piano di ripartizione del Lotto Finanziario e dei Fondi di Garanzia (se più di uno) per ciascuna Banca Finanziatrice. Tale piano di ripartizione non sarà vincolante, fermo restando l’obbligo di integrale utilizzo di cui al capoverso che precede. Il Confidi provvederà a comunicare per iscritto a Finlombarda eventuali variazioni del piano di ripartizione tra le Banche Finanziatrici.
Il Confidi dovrà tenere una contabilità separata e analitica del Lotto Finanziario e delle operazioni ad esso connesse.
6.3. Rimane sin d'ora inteso che:
(a) decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Accredito senza che il Portafoglio di Xxxxxxxx sia stato costituito mediante utilizzo integrale del Fondo di Garanzia, quest'ultimo si ridurrà proporzionalmente all’entità delle garanzie rilasciate e il Confidi dovrà restituire a Finlombarda la quota residua del Lotto Finanziario non impegnata;
(b) entro 1 (un) mese dalla data di scadenza o dalla perdita di efficacia a qualsiasi titolo della presente convenzione, il Confidi restituirà a Finlombarda la quota residua del Lotto Finanziario, maggiorata degli interessi maturati e non ancora corrisposti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10.6.
Art. 7 – Obblighi relativi alla concessione delle garanzie
7.1. Il Confidi si impegna a rilasciare le garanzie a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti relativamente ai Finanziamenti ed alle Imprese. In particolare:
A) I Finanziamenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
f) Natura: qualsiasi forma di finanziamento chirografario a medio-lungo termine, con piano di rimborso (ammortamento);
g) Xxxxxx: da un minimo di 18 (diciotto) mesi più un giorno, fino ad un massimo di 60 (sessanta) mesi (escluso il preammortamento tecnico);
h) Copertura: copertura del fabbisogno finanziario di investimento non inferiore al 60% (sessanta per cento) del costo dell’investimento;
i) Scopo: investimenti materiali ed immateriali funzionali alla realizzazione di progetti di investimento di ricerca, sviluppo tecnologico e organizzativo aziendale;
j) Importo: da un minimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) fino ad un massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
B) Le Imprese garantite devono:
a) essere micro, piccole o medie secondo la definizione comunitaria;
b) avere sede operativa nella Regione Lombardia;
c) essere operative nei Settori Ammissibili.
La concessione dei Finanziamenti e delle garanzie a valere sul Fondo di Garanzia avverrà mediante procedura a sportello, a seguito di pubblicazione, da parte di Regione Lombardia, di apposito regolamento che ne definisce le modalità di concessione ed i criteri di ammissibilità (di seguito l’“Avviso”). L’avvenuta pubblicazione dell’Avviso sarà comunicata da Finlombarda al Confidi. Il Confidi si impegna a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso e a monitorarne la corretta attuazione.
7.2. Il Confidi si obbliga altresì a non applicare all’Impresa commissioni, spese ed altri costi e oneri superiori a quanto indicato al punto [•] della proposta di investimento di cui all’Allegato A.
Art. 8 – Obblighi informativi
Il Confidi dovrà inviare a Finlombarda, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascun semestre a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso, un rapporto informativo che dia conto degli impieghi, degli impegni e delle disponibilità del Fondo di Garanzia, ed in particolare:
- garanzie concesse a valere sul Fondo di Garanzia, con dettaglio dei Finanziamenti (natura, importo, durata, copertura, scopo), della Banca Finanziatrice, delle Imprese (dati identificativi, settore di attività, rating attribuito), costi di garanzia applicati, intensità di aiuto concessa;
- dettaglio delle eventuali escussioni delle garanzie concesse e/o eventuali recuperi dei crediti garantiti dopo dette escussioni;
- dati gestionali inerenti l’operatività del Confidi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: volume di finanziamenti garantiti, entità e numero delle garanzie rilasciate, sofferenze ed incagli;
- movimentazioni e giacenza sul Conto Corrente e sul/sui Conti Vincolati,
come risultanti da estratto conto bancario.
Il Confidi dovrà inoltre comunicare per iscritto a Finlombarda il dettaglio delle attività promozionali svolte coerentemente a quanto previsto al successivo articolo 9.
Il Confidi dovrà trasmettere le informative e le reportistiche quivi previste mediante il Sistema Informativo Regionale, ove disponibile. In caso contrario le informative di cui al presente articolo andranno trasmesse in formato cartaceo ed elettronico.
ART. 9 - Attività promozionali e pubblicità
Il Confidi si impegna ad indicare, nell’ambito di qualunque attività promozionale, l’apporto finanziario all’operazione di Regione Lombardia e del Fondo Xxxxxxx FESR, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria in materia di promozione di fondi comunitari.
Il Confidi dovrà procedere ad effettuare le attività promozionali e di pubblicità, secondo i contenuti indicati al punto 1.7 della proposta di investimento di cui all'Allegato A, ed in particolare, l’attività di promozione delle linee di finanziamento a valere sul Fondo di investimento Xxxxxxx FESR verrà organizzata sviluppando i seguenti punti:
a) informativa generalizzata alle Imprese (circolari, news e comunicazioni da parte delle associazioni di categoria con cui sono in corso sinergie per l’assistenza alle piccole e medie imprese, sito internet, convegni territoriali congiunti con la Banca finanziatrice);
b) selezione di imprese garantite già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione: verifica preventiva circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio (classificazione interna), prevedendo, per imprese di capitali senza rischi in corso, l’acquisto dei bilanci ultimi depositati; contatto quindi diretto, da parte delle territorialità, delle imprese selezionate.
c) preselezione di imprese (società di capitali), indicate dalle associazioni di categoria: acquisto dei bilanci aggiornati, determinazione interna del profilo di rischio, ritorno alle associazioni di categoria di indicazioni circa la potenziale finanziabilità del campione selezionato per attività informativa e contatto da parte delle associazioni di categoria.
TITOLO III: FONDO DI GARANZIA ART. 10 - FONDO DI GARANZIA
10.1. Ai sensi di quanto previsto al punto 5.2. che precede, il Confidi costituisce presso ciascuna Banca Finanziatrice il Fondo di Garanzia. La dotazione di ciascun Fondo di Garanzia è costituita sulla base del piano di ripartizione di cui al punto 6.2 che precede e si intende impegnata in funzione dell’effettivo utilizzo periodicamente riscontrato durante il periodo di costituzione del portafoglio. La garanzia concessa mediante il Fondo di Garanzia avrà la natura di un deposito cauzionale a beneficio delle Banche Finanziatrici.
10.2. Le Parti convengono espressamente che qualora - a seguito dell'inadempimento dell'Impresa nel cui interesse è concessa la garanzia ai sensi della presente
convenzione - il Finanziamento sia declassato ed inserito dalla Banca Finanziatrice (secondo le procedure da questa adottate) nella sezione di bilancio relativa ai "crediti in sofferenza" (o equivalenti), la Banca Finanziatrice potrà rivalersi, a prima richiesta, sul Fondo di Garanzia.
10.3. La garanzia è prestata a prima richiesta, incondizionata e irrevocabile ed assiste il portafoglio, sia nella fase di costruzione, che in quella di ammortamento dei crediti, sino alla scadenza di tutte le operazioni di Finanziamento ed opera fino alla concorrenza del valore del Fondo di Garanzia e sino a copertura dell’80% (ottantapercento) di ciascun Finanziamento.
10.4. In caso di escussione del Fondo di Garanzia, qualora il Confidi recuperasse, in tutto o in parte, per qualsivoglia causa o ragione, il credito garantito, il Confidi medesimo sarà tenuto a reintegrare tale importo nel Fondo di Garanzia. Rimane sin d'ora inteso che il Confidi è obbligato a promuovere e/o farà in modo che ciascuna Banca Finanziatrice promuova, anche nell'interesse di Finlombarda, ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento, dandone informativa a Finlombarda stessa.
10.5. Resta inteso che il Fondo di Garanzia costituisce l'importo massimo escutibile a fronte dell'inadempimento delle Imprese e che in nessun caso, né Finlombarda né tantomeno la Regione Lombardia, saranno tenute a corrispondere a qualsiasi titolo alcun importo, al di fuori del Lotto Finanziario, al Confidi e/o alle Banche Finanziatrici in caso di inadempimento delle Imprese. Pertanto, né il Confidi né tantomeno le Banche Finanziatrici potranno in nessun caso soddisfare i propri crediti ed i propri diritti (inclusi i diritti di garanzia relativi al Fondo di Garanzia) mediante azioni rivolte contro il patrimonio di Finlombarda e/o della Regione Lombardia.
10.6. Allo scadere della presente convenzione, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, ma non ancora declassati nella sezione “crediti in sofferenza”, l’entità del Fondo di Garanzia sarà ridotta all’80% (ottanta per cento) delle esposizioni in essere.
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Confidi è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi ed ai controlli predisposti da Finlombarda per verificare l'esecuzione della presente convenzione ed il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al Bando.
Finlombarda e/o Regione Lombardia e/o la Commissione Europea svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Confidi in esecuzione della presente convenzione, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali ed organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni ed obblighi ivi previsti.
Art. 12 - strutture e risorse umane impegnate
Per l’esecuzione delle attività e l’adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dalla presente convenzione e di qualsiasi altro documento in attuazione della stessa, il Confidi provvede con le strutture e le risorse umane qualificate, indicate nella proposta di investimento di cui all'Allegato 1. In relazione alle risorse umane impegnate nei servizi, il Confidi è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente sia contrattuale, che fiscale, tributario, previdenziale ed assicurativo.
ART. 13 – DURATA
Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, la presente convenzione scadrà con il 31/12/[•]; qualora alla data di scadenza sussistano finanziamenti in fase di contenzioso, per questi ultimi la presente convenzione conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto al precedente punto 10.6.
Art. 14 - Risoluzione e Recesso
14.1. Finlombarda si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Confidi. Finlombarda potrà procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
1. sopravvenuta insussistenza dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula della presente Convenzione;
2. mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 che precedono, nonché mancato rispetto delle condizioni economiche e finanziarie, delle tempistiche e dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e dalla proposta di investimento allegata alla presente convenzione;
3. cessazione o esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Confidi;
4. cessione parziale o totale della presente convenzione, senza il preventivo consenso scritto di Finlombarda;
5. ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Confidi, di tutti o parte dei servizi oggetto della presente convenzione.
La risoluzione della presente Convenzione, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Finlombarda al Confidi mediante lettera raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
14.2. Finlombarda ha diritto di recedere dalla presente convenzione in caso di revoca, totale o parziale, del Lotto Finanziario disposta da Regione Lombardia o dalla Commissione europea.
14.3. In qualsiasi caso di recesso o risoluzione, la presente convenzione conserverà efficacia per i Finanziamenti in essere alla data di recesso o risoluzione sino alla loro totale estinzione.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ
Il Confidi solleva Finlombarda da ogni responsabilità e terrà indenne quest’ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dall'esecuzione della presente convenzione da parte del Confidi e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, il Confidi sarà l’unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Xxxxxxx (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente Convenzione.
Art. 16 - Regime degli aiuti
Gli Aiuti alle Imprese verranno concessi sulla base e nel rispetto del [… il regime degli aiuti …]
Il Confidi si impegna sin d'ora a conformarsi agli impegni previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Le modalità di concessione ed i criteri di ammissibilità agli aiuti saranno indicati nell’Avviso di cui all’articolo 7 della presente convenzione.
Art. 17 - Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione alla presente Convenzione dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:
(i) se a Finlombarda: […];
(ii) se al Confidi: […].
Art. 18 - Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell’esecuzione della presente Convenzione; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l’esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Convenzione.
Le Parti si danno reciprocamente atto:
• di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
• di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico – Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.
ART. 19 – VARIE
Qualsiasi modifica o variazione alla convenzione dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.
La presente convenzione, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione della presente convenzione risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni della convenzione medesimo. In relazione a tale eventualità le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.
Tutti gli obblighi e gli oneri per la concessione delle garanzie e per la costituzione del Fondo di Garanzia debbono intendersi a completo carico del Confidi, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione come a carico di Finlombarda. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Confidi esplicitati nella presente convenzione non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Confidi far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.
E' fatto divieto al Confidi di cedere, in tutto o in parte, la presente convenzione e/o i diritti e crediti da essa derivanti e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui alla presente convenzione.
Le Parti riconoscono che le attività previste nella presente convenzione necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.
Art. 20 - Tasse, Costi e Spese
Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dalla presente convenzione o comunque connesso all’esecuzione della stessa come pure alla stipula ed esecuzione delle garanzie quivi previste sarà sostenuto e versato dal Confidi.
Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della convenzione in caso d’uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.
Art. 21 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente o derivante dalla presente convenzione o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Milano, [•]
PER FINLOMBARDA: PER IL CONFIDI:
IL DIRETTORE GENERALE [•]
…
(segue “ALLEGATO A” – Proposta di investimento del Confidi)
Allegato 2
“Modello di domanda di partecipazione”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’ISTANZA
Spett.le Finlombarda S.p.A P.zza Belgioioso 2
20121 - Milano
Oggetto: bando per la selezione di intermediari finanziari finalizzato all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo Xxxxxxx XXXX.
Il sottoscritto
nato il a
in qualità di del confidi con sede in
con codice fiscale - partita I.V.A. telefono fax email
chiede
di partecipare alla procedura indicata in oggetto (barrare la casella di interesse) per l’aggiudicazione di n. [….] Lotti finanziari (indicare il n. di Lotti finanziari per i quali si intende concorrere):
□ singolarmente;
□ come capogruppo/mandatario di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da:
□ mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da:
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
1) (barrare la casella di interesse):
□ di essere iscritto nell’elenco di cui all'art. 106 del d. lgs. n. 385/1993 ed a tal fine indica i seguenti dati di iscrizione:
▪ denominazione:
▪ sede sociale:
▪ n. iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA:
▪ data di iscrizione all’elenco di cui all’art. 106 del d.lgs.385/93:
e n. iscrizione :
□ di essere iscritto nell’elenco di cui all'art. 107 del d. lgs. n. 385/1993 ed a tal fine indica i seguenti dati di iscrizione:
▪ denominazione:
▪ sede sociale:
▪ n. iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA:
▪ data di iscrizione all’elenco di cui all’art. 107 del d.lgs.385/93:
e n. iscrizione :
□ di avere la facoltà di esercitare in Italia l’attività di concessione di garanzie in qualità di Confidi ai sensi degli artt. 18 e 114 del citato d. lgs. n. 385/1993 e ciò secondo i seguenti dati di iscrizione;
2) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 34 comma 2 e 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163/2006 e ss.mm.ii.;
3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18.03.1998;
5) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando integrale di gara, e nello Schema di contratto ad esso allegato e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte;
6) di possedere sul territorio della regione Lombardia sede/i operativa/e in (indicare la/e sede/i operativa/e);
7) di essere attivo in almeno uno dei seguenti settori/aree (barrare il/i settori di attività)
- industria;
- artigianato;
- cooperazione;
- servizi alle imprese
8) di avere n. […] (indicare il numero di convenzioni) convenzioni in essere per la concessione di garanzie per finanziamenti a medio lungo termine, sottoscritte con n. […] ( indicare in numero di istituti contraenti) istituti bancari e/o finanziari;
9) di possedere n.[…] ( indicare il numero di imprese) imprese associate al Confidi;
dichiara altresì:
10) (barrare la casella di interesse):
□ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con i seguenti soggetti/enti (indicare denominazione, ragione sociale e sede per ciascun confidi indicato).
□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcun soggetto/ente;
11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare nell’ambito di qualunque
attività promozionale che verrà svolta, l’apporto finanziario all’operazione fornito dalla Regione Lombardia a mezzo del fondo di investimento XXXXXXX FESR secondo le modalità di comunicazione che verranno definite nel contratto che sarà stipulato a seguito della concessione del Lotto Finanziario;
12) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo)
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario a:
▪ denominazione del
confidi
▪ con sede in
▪ con codice fiscale - partita I.V.A. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riferimento ai raggruppamenti di imprese e che il sopradetto confidi interverrà, quale mandatario per i seguenti confidi (indicare denominazione, ragione sociale e sede per ciascun confidi mandante).
▪ denominazione
▪ con sede in
▪ con codice fiscale - partita I.V.A.
13) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito)
allega mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
DATA
TIMBRO E FIRMA.