Condizioni di Assicurazione Contratto di assicurazione
Responsabilità Civile
Condizioni di Assicurazione Contratto di assicurazione
Responsabilità Civile Terzi, Operai Prodotti
Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
SOMMARIO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
3
Art.4 Struttura della Polizza 4
Art.5 Criteri di Operatività della Polizza 4
Art.6 Differenza nei Massimali (Difference in Limit – D.I.L.) e Drop-down 5
Art.7 Differenza in Condizioni (Difference in Condition – D.I.C.) 5
Art.8 Rimborso pagamenti Sinistri 5
Art.9 Franchigie e/o Scoperti di Polizza 6
Art.10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. 6
Art.11 Variazioni del rischio 6
Art.13 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione 6
Art.14 Regolazione del Premio 7
Art.15 Obblighi in caso di Sinistro 8
Art.16 Recesso in caso di Sinistro 9
Art.17 Gestione delle vertenze di danno 9
Art.18 Acquisizione di nuove società 9
Art.19 Fusione e trasformazione degli Assicurati - alienazione d'azienda 10
Art.22 Modifiche dell’Assicurazione 11
Art.25 Legge applicabile e foro competente. 13
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
14
Oggetto dell’Assicurazione RCT 14
RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI (RCO)
15
Oggetto dell'Assicurazione RCO 15
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)
16
Oggetto dell’Assicurazione RC Prodotti 16
Pag. 2 di 16
Edizione 05.12.18
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(Valide per tutte le Sezioni relative alle Condizioni Speciali)
Per | Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, così come indicato all’art. 5 della Sezione I |
Per | Assicurazione: | Le garanzie prestate in base alla presente Polizza |
Per | Contraente: | Il soggetto che stipula la Polizza |
Per | Cose: | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Si precisa che non sono cose i dati elettronici ossia fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile per le comunicazioni, l’interpretazione, l’elaborazione da parte di apparecchiature controllate elettronicamente o volte all’elaborazione dei dati elettronici o elettromeccanici. A titolo esemplificativo tali fatti, concetti e informazioni includono programmi, software e altre istruzioni codificate per il trattamento e la manipolazione dei dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature. |
Per | Fatturato | Il volume di affari, relativo al Periodo di Assicurazione, per cessioni di prodotti e servizi di ciascun Assicurato, al netto dell’IVA e dei Fatturati tra Assicurati (intercompany) |
Per | Franchigia: | L’ammontare in cifra fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti. |
Per | Indennizzo: | La somma dovuta all’Assicurato dalla Società in caso di Sinistro, qualora siano rispettate le condizioni di cui alla presente Polizza |
Per | Intermediario | Il Broker e/o l’Agente iscritto al RUI autorizzato ad esercitare tale attività |
Per | Massimale | L’importo, indicato all’Allegato I, che rappresenta l’esposizione massima della Società a titolo di Indennizzo del complesso dei Sinistri occorsi, con riferimento a ciascun Periodo di Assicurazione copertura e complessivamente per: - tutte le Sezioni e - tutti gli Assicurati |
Per | Perdite Patrimoniali | Pregiudizi economici diversi da lesioni personali o morte o danneggiamento a Cose |
Per | Polizza: | Il documento che prova l’Assicurazione |
Per | Premio: | La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza |
Per | Prestatori di lavoro | Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’Attività Assicurata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di lavoro e delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge Non sono pertanto compresi nella presente definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.) |
Per | Scoperto: | L’ammontare percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti |
Per | Sinistro | Sinistro RCT, Sinistro RCO o Sinistro RC Prodotti |
Pag. 3 di 16
Edizione 05.12.18
Per | Sinistro RC Prodotti | La richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l’Assicurazione RC Prodotti (“claims made”) |
Per | Sinistro RCO | Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l’Assicurazione RCO (“loss occurrence”) |
Per | Sinistro RCT | Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l’assicurazione RCT (“loss occurrence”) |
Per | Società | Impresa assicuratrice |
Per | Sottolimite | La parte di Massimale che rappresenta l’esposizione massima della Società per la singola garanzia, complessivamente per tutti gli Assicurati, così come previsto dall’Allegato I |
La presente Xxxxxxx viene stipulata per la durata di anni uno (1) con inizio dalle ore 24 del e
scadenza alle ore 24 del (di seguito definito il “Periodo di Assicurazione”) e alla scadenza
si rinnoverà tacitamente per successivi Periodi di Assicurazione pari a un anno, tranne che, nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni prima della data di scadenza, una delle parti comunichi all’altra con lettera raccomandata la propria decisione di non rinnovare la validità della presente Polizza, fermo quanto previsto all’articolo 13 (Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione).
……………………………………………………..di seguito “Attività Assicurata”.
La presente Polizza è composta dalla presente sezione relativa alle Condizioni Generali e da tre sezioni relative alle Condizioni Speciali così suddivise:
Sezione II - Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.);
Sezione III - Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), valida esclusivamente con riferimento alle sedi degli Assicurati che siano ubicate in Italia;
Sezione IV - Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.).
In caso di contrasto le previsioni delle Condizioni Speciali prevalgono sulle previsioni delle Condizioni Generali.
Si precisa che i questionari attraverso i quali la Società prende conoscenza delle notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e/o i vari documenti di corredo scambiati durante la negoziazione dei termini e delle condizioni di Polizza formano parte integrante del presente contratto, fermo l’obbligo della Contraente di comunicare tutte le altre informazioni a lei note che potrebbero influenzare la valutazione e l'accettazione del rischio stesso da parte della Società.
Art.5 Criteri di Operatività della Polizza
La presente Polizza si applica:
1. in favore della Contraente e delle società aventi sede legale in Italia, così come elencate nell'Allegato II, limitatamente alla Attività Assicurata condotta da tali società nelle sedi ivi elencate, anche se svolta presso terzi, qui di seguito “Assicurati”;
2. in favore delle società aventi sede legale al di fuori dello Stato italiano, così come elencate nell'Allegato II, limitatamente alla Attività Assicurata condotta da tali società nelle sedi ivi elencate, anche se svolta presso terzi, qui di seguito “Assicurati”, attraverso l'emissione di apposito certificato e purché a favore delle stesse sia stata stipulata polizza locale di assicurazione con una società del Gruppo Allianz, o da essa autorizzata, aventi ad oggetto in tutto o in parte la copertura degli stessi rischi che, nell’ambito dell’Attività Assicurata, costituiscono l’oggetto della presente Polizza (le "Polizze Locali").
Pag. 4 di 16
Edizione 05.12.18
I massimali e i sottolimiti delle Polizze Locali sono considerati un Sottolimite della presente Polizza.
L’efficacia, l’esistenza e la validità delle Polizze Locali e stipulate in favore degli Assicurati aventi sede legale al di fuori dello Stato italiano costituisce condizione essenziale per l’efficacia della presente Xxxxxxx nei confronti di tali Assicurati. In caso di inefficacia, inesistenza e/o invalidità di alcuna di tali Polizze Locali, la presente Polizza non presterà validamente alcuna delle proprie garanzie, con la conseguenza che la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione, ai sensi della presente Polizza, nei confronti degli Assicurati aventi sede legale al di fuori dello Stato italiano e provvederà alla restituzione della porzione di Premio versato e non goduto.
Nel caso in cui la perdita di efficacia della presente Polizza dovesse derivare a causa del mancato
pagamento del premio di alcuna delle Polizze Locali, la Società si impegna a comunicare tale inadempimento alla Contraente, la quale, mediante il pagamento del premio delle Polizze Locali entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione ricevuta dalla Società, potrà ripristinare l’efficacia della presente Polizza.
Qualora le Polizze Locali fossero espresse in valuta differente dall’EURO, il tasso di cambio utilizzato per qualunque conversione di valuta sarà quello del giorno di accadimento del Sinistro.
La cessazione dell’efficacia della presente Polizza comporterà la cessazione dell’efficacia di ogni Polizza Locale emessa.
Art.6 Differenza nei Massimali (Difference in Limit – D.I.L.) e Drop-down
Per le garanzie prestate sia dalla Polizza Locale sia dalla presente Polizza, qualora la Polizza Locale preveda massimale e/o sottolimiti inferiori a quelli previsti dalla presente Polizza e questi venissero ridotti o esauriti per effetto di pagamenti corrisposti ai sensi di tale Polizza Locale, le garanzie prestate dalla presente Polizza opereranno in eccesso al massimale e/o ai sottolimiti della Polizza Locale ridotti o esauriti all’esito dei pagamenti corrisposti, fino a concorrenza degli importi risultanti dalla differenza fra i Massimali e/o i Sottolimiti previsti nella presente Polizza e quelli applicabili in forza della Polizza Locale.
In caso di esaurimento del massimale e/o dei sottolimiti previsti dalla Polizza Locale, si applicheranno le Franchigie e gli Scoperti di cui all’Allegato I della Polizza.
Art.7 Differenza in Condizioni (Difference in Condition – D.I.C.)
Per i rischi non coperti in base alle garanzie prestate dalla Polizza Locale ma coperti in base alle garanzie prestate dalla presente Polizza quest'ultima opera per l’intero danno e fino a concorrenza del Massimale e/o dei Sottolimiti previsti dalla presente Polizza, con l’applicazione delle previste Franchigie e Scoperti di cui all’Allegato I.
Ogni Sinistro non indennizzabile ai sensi delle Polizze Locali, perché d’importo inferiore alla franchigia e/o scoperto previsti in tali contratti, non sarà parimenti indennizzabile ai sensi della presente Polizza.
Art.8 Rimborso pagamenti Sinistri
La somma totale dei sinistri indennizzabili ai sensi della presente Polizza e delle Polizze Locali non potrà in ogni caso superare il Massimale e/o i Sottolimiti indicati all’Allegato I. Pertanto:
1. il Massimale e/o i Sottolimiti indicati all’Allegato I saranno ridotti di un importo pari all’importo dei pagamenti complessivamente dovuti o corrisposti ai sensi delle Polizze Locali. Dunque, per nessun motivo la somma totale dovuta ai sensi della presente Polizza e delle Polizze Locali potrà risultare superiore al Massimale e/o ai Sottolimiti.
Pag. 5 di 16
Edizione 05.12.18
Qualora venissero pagati a titolo di indennizzo, ai sensi della Polizza e delle Polizze Locali, importi che complessivamente considerati eccedono il Massimale e/o i Sottolimiti indicati all’Allegato I, l’intero importo pagato in eccesso rispetto a tale Massimale/Sottolimiti dovrà essere corrisposto dalla Contraente alla Società entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Contraente della relativa richiesta di rimborso da parte della Società.
Art.9 Franchigie e/o Scoperti di Polizza
Qualora la Società sia obbligata per legge a pagare direttamente il terzo danneggiato e ad esso non siano opponibili le Franchigie e/o gli Scoperti della presente Polizza, il pagamento verrà effettuato previa rimessa a favore della Società, da parte della Contraente e/o dell’Assicurato, dell’importo pari all’ammontare delle Franchigie e/o degli Scoperti e delle eventuali spese sostenute in relazione all’obbligo di pagare direttamente il terzo danneggiato.
Art.10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l’annullamento della Polizza ed in ogni caso la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla medesima (come previsto artt.1892 , 1893, 1894 e ss. C.C.).
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichino circostanze che modificano il rischio, la Contraente deve darne comunicazione alla Società entro i 30 giorni successivi.
Se la variazione implica un aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe prestato l'Assicurazione, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.
Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società, conoscendo tale nuovo stato di cose al momento della conclusione del contratto, avrebbe assunto il rischio a condizioni differenti, la Società può richiedere che le condizioni di Polizza in corso siano modificate di conseguenza. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni di Polizza, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.
Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto, secondo la previsione di cui all’articolo 1897 C.C., a partire dalla prima scadenza del Periodo di Assicurazione successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
La Contraente e gli Assicurati devono dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre coperture assicurative stipulate per gli stessi rischi assunti con la presente Polizza, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.
In ogni caso, qualora gli stessi rischi garantiti dalla presente Polizza siano coperti da altre coperture assicurative non richiamate nella presente Polizza, i suoi Allegati e le eventuali Appendici, la presente Polizza opererà esclusivamente per l’eccedenza dei limiti e delle condizioni di tali altre coperture (operatività “a secondo rischio”), fermi in ogni caso i limiti e le condizioni tutte di cui alla presente Polizza.
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, comunicando le condizioni delle garanzie stipulate .
Art.13 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione
SE CON TACITO RINNOVO
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio del Periodo di Assicurazione indicato nella Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento del premio.
Pag. 6 di 16
Edizione 05.12.18
Se il Contraente paga il Premio o le rate di Premio successive, entro 30 giorni dalla decorrenza del periodo di copertura indicato in quietanza, le garanzie della presente Polizza si intenderanno tacitamente rinnovate per un nuovo Periodo di Assicurazione indicata in quietanza alla voce “periodo di copertura”.
Se la Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 successivo alla decorrenza del periodo di copertura indicato in quietanza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui il premio viene pagato, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.
Il premio è sempre determinato sulla base del Periodo di Assicurazione ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società.
Resta inteso che il premio, calcolato come previsto all’Allegato III, resterà in ogni caso acquisito alla Società quale premio minimo pattuito. L’importo di tale premio rappresenterà anche il minimo ammontare di premio anticipato per i successivi Periodi di Assicurazione.
SE SENZA TACITO RINNOVO
La Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio del Periodo di Assicurazione indicato nella Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento del premio.
Il premio è sempre determinato sulla base del Periodo di Assicurazione ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Resta inteso che il premio, calcolato come previsto all’Allegato III, resterà in ogni caso acquisito alla Società quale premio minimo pattuito.
Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili secondo quanto previsto all’Allegato III, viene:
1. anticipato in via provvisoria, all’inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi di cui all’Allegato III e rappresenta il premio minimo comunque acquisto dalla Società;
Entro 90 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione o le differenze attive tra il premio minimo anticipato ed il premio convenuto a consuntivo devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
2. regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.
Nel caso in cui sia stato pattuito il tacito rinnovo della presente Polizza, qualora all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio di cui all’Allegato III dovesse superare il 130% della stima preventiva presa come base per la determinazione del premio minimo dovuto in via anticipata, quest’ultima sarà rettificata, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, operando una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, il quale non potrà comunque essere inferiore al 90% dell’ultimo consuntivo.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
La Contraente riconosce e dichiara che la comunicazione alla Società degli elementi variabili di |
cui all’Allegato III è essenziale per la determinazione del premio pattuito quale corrispettivo per |
le garanzie di cui alla presente Polizza. Pertanto, la Contraente riconosce che in caso di |
inadempimento agli obblighi di comunicazione degli elementi variabili di cui all’Allegato III e/o di |
pagamento dell’eventuale premio di regolazione nei termini pattuiti, la Società potrà sollevare |
Pag. 7 di 16
Edizione 05.12.18
eccezione di inadempimento e rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni di garanzia nei limiti di quanto previsto dalla legge, fermo in ogni caso il diritto della Società di agire per il recupero del premio nella misura complessivamente pattuita e dovuta. |
Art.15 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato è obbligato a collaborare con la Società e a fornire tutta la documentazione relativa ai Sinistri che la Società riterrà opportuna.
Per la Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Sezione IV – Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)
In caso di Sinistro RCT e/o Sinistro RCP, la Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all’art.1915 C.C.
Per la Sezione III - Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)
In caso di Xxxxxxxx RCO, la Contraente o l’Assicurato, entro dieci (10) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, deve denunciare soltanto i Sinistri:
1. per i quali ha luogo l’inchiesta della Pubblica Autorità competente a norma della disciplina di legge vigente in tema di infortuni; oppure
2. per i quali sia stata intrapresa un’azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS; oppure
3. che abbiano determinato la morte o lesioni gravi e gravissime ai sensi dell’art. 583 c.p.; oppure
4. per i quali l’Assicurato abbia ricevuto una richiesta scritta di risarcimento danni dal Prestatore di Lavoro.
Pag. 8 di 16
Edizione 05.12.18
Art.16 Recesso in caso di Sinistro
In seguito ad ogni Sinistro, ai sensi della presente Polizza o di precedenti coperture assicurative prestate dalla Società per il medesimo oggetto , e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dalla Polizza o di dichiarare esclusi dalla Polizza uno o più Assicurati, comunicando l’esercizio di tale diritto all’altra parte con lettera raccomandata a.r., restando inteso che il recesso o l’esclusione non avranno effetto prima di 30 giorni dalla data della comunicazione. La Società, in caso di recesso dalla stessa esercitato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e previa verifica e deduzione del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo. Ai fini della applicabilità del presente articolo valgono anche i sinistri denunciati sulle Polizze Locali emesse all’estero.
Art.17 Gestione delle vertenze di danno
In presenza di Xxxxxxxx coperti dalla presente Polizza, la Società ha diritto, ma non l’obbligo, di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle controversie promosse nei confronti di quest’ultimo, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando d’intesa con lo stesso legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. In relazione a Sinistri coperti dalla presente Polizza, le spese necessarie e ragionevoli sostenute dall’Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato saranno poste a carico della Società, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale o del Sottolimite pattuito per il danno cui si riferisce la domanda.
In ogni caso, la Società non si farà carico delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici di cui non sia stata preventivamente chiesta ed ottenuta l’approvazione scritta della Società, né di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
È inoltre condizione essenziale per l’operatività delle garanzie di cui alla presente Polizza che l’Assicurato non assuma alcuna responsabilità, stipuli accordi transattivi e/o sia consenziente e/o acquiescente rispetto a qualsiasi provvedimento assunto da terzi rispetto a circostanze connesse in qualsiasi modo a Sinistri.
Qualora la somma pretesa dal danneggiato sia superiore al Massimale, oppure sia solo parzialmente compresa nell’ambito delle garanzie offerte dalla presente Polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione giudiziale promossa dal danneggiato saranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Art.18 Acquisizione di nuove società
Nel caso in cui, nel corso del Periodo di Assicurazione, la Contraente o un Assicurato acquisiscano il controllo di oltre il 50% del capitale sociale o dei diritti di voto di una società con sede legale in Italia, che svolga attività ricompresa nell’Attività Assicurata, l’Assicurazione si intenderà automaticamente estesa alla società acquisita per un periodo di 30 giorni dalla data di acquisizione del controllo della società, purché il valore del Totale Attivo di Bilancio di tale società risulti pari o inferiore al 20% del Totale Attivo di Bilancio della Contraente. Trascorso detto periodo, l’Assicurazione cesserà in mancanza di accordo contrario. E’ comunque facoltà dell’Assicurato o della Contraente escludere dall’Assicurazione la predetta nuova società.
L’estensione automatica dell’Assicurazione è comunque condizionata alla comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato o della Contraente entro e non oltre il predetto termine di 30 giorni delle seguenti informazioni:
− Denominazione della società acquisita;
− Sede legale della società acquisita;
− Attività della società acquisita.
Pag. 9 di 16
Edizione 05.12.18
Qualora alla data di acquisizione del controllo, esistessero coperture assicurative della società acquisita aventi ad oggetto lo stesso rischio oggetto della presente Polizza, la presente Polizza opererà a favore della società acquisita in secondo rischio.
Art.19 Fusione e trasformazione degli Assicurati - alienazione d'azienda
Nel caso di fusione di un Assicurato con uno o più altri, la presente Polizza continua ad operare a favore della società incorporante o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale della Contraente e/o di un Assicurato, la presente Polizza continua ad operare nei confronti della nuova forma e/o della nuova denominazione o ragione sociale di tale Contraente e/o di tale Assicurato.
Le operazioni sopra indicate e la messa in liquidazione ed estinzione della Contraente e/o di un Assicurato come pure la sua acquisizione devono essere comunicate dalla Contraente o dall’Assicurato, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dalla presente Polizza, dandone comunicazione scritta con un preavviso di ulteriori 60 giorni.
L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per trenta giorni decorrenti dalla data dell'alienazione. Trascorso questo termine l'Assicurazione cessa automaticamente in relazione all’azienda alienata e senza necessità di alcuna comunicazione da parte della Società.
In caso di alienazione dell’azienda da parte dell’Assicurato o della Contraente a favore di cessionari diversi dagli Assicurati o dalla Contraente, fermo l'obbligo del pagamento del Premio per il Periodo di Assicurazione in corso, l’Assicurato o la Contraente devono informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell’Assicurazione.
L ‘Assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appresso indicate.
Allianz Global Corporate & Specialty SE - Rappresentanza Generale per l'Italia (Società Delegataria) | % |
Compagnia X | % |
Compagnia Y | % |
Compagnia Z | % |
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato nel frontespizio di Polizza e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega ad Allianz Global Corporate & Specialty SE; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario il quale tratterà con la Società Delegataria, informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc). E’ fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di Polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite dell'Intermediario direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Il pagamento del Premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla delegataria e alle coassicuratrici, ai sensi dell’art. 118 del D. lgs 209/2005.
Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del Premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo
Pag. 10 di 16
Edizione 05.12.18
che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla delegataria dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente alla delegataria, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società delegataria da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario potranno intendersi come fatte alla Società delegataria soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società delegataria e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.
L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Qualora il Contraente revochi l’incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società.
La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediari o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna coassicuratrice solo dopo la firma dell’atto relativo o dopo l’esplicita accettazione della modifica, effettuata a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.
Tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa dall'Intermediario alla Società delegataria.
La presente Assicurazione non prevede alcuna copertura dei Sinistri nei casi di seguito elencati:
a) qualora i danni si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
b) in caso di responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non altrimenti gravanti per legge sullo stesso in assenza di un contratto; sono, pertanto, escluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti da garanzie contrattuali di qualità, performance o risultato, da clausole penali o da altri rimedi convenzionali;
c) in caso di rischi la cui assicurazione è obbligatoria in base alla legge del luogo dove gli stessi sono ubicati, tra cui a titolo esemplificativo e non limitativo quanto coperti ai sensi degli articoli 1792 et seq. e 2270 del codice civile francese o di analoghe normative nazionali di altri Stati, i rischi connessi ai prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
d) in caso di sanzioni di qualunque natura e/o danni di carattere punitivo, multiplo, od esemplare (es. punitive, multiple or exemplary damages) oppure in caso di misure di riparazione dei danni non aventi natura meramente compensativa del pregiudizio subito;
e) in caso di danni derivanti, connessi o collegati a OGM (sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria), EMF (campi elettromagnetici) BSE (encefalopatia spongiforme bovina) Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), MTBE (metil-ter-butil-etere);
Pag. 11 di 16
Edizione 05.12.18
f) in caso di danni verificatisi in occasione di atti di guerra, invasioni, azioni di nemici esterni, operazioni ostili o bellicose (sia che sia stata dichiarata guerra o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione del potere militare e non;
g) in caso di danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con atti di terrorismo, tumulti e sommosse popolari; Terrorismo significa
1) un atto, o atti, ivi inclusi quelli con uso della forza o violenza e/o la minaccia degli stessi, di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano da soli che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i commessi per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusi quelli svolti con l’intento di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o alcune parti della stessa,
2) qualsiasi atto preparatorio o azione intrapresa per limitare, prevenire e reprimere gli atti di cui al punto 1) che precede;
h) in caso di danni derivanti, connessi o collegati a amianto e silice, muffe tossiche, vernici al piombo, nanotecnologie, formaldeide, diacetile e suoi sostituti, POP (Persistent Organic Pollutants) quali PCBs, DDT, Diossine, Clordano, Furani, Esaclorobenzene, Xxxxxx, Mirex, Dieldrin, Toxafene, Endrin, Eptaclor;
i) in caso di Perdite Patrimoniali;
j) in caso di richieste di risarcimento presentate dinnanzi ad autorità degli USA e Canada, in caso di danni verificatisi in USA e Canada o subiti da persone fisiche o giuridiche di nazionalità USA e Canada, ad eccezione di quanto espressamente previsto in Polizza;
k) in caso di danni derivanti, connessi o collegati a molestie morali o psicofisiche nell’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”) ad HIV e patologie correlate in ogni caso a sangue, emoderivati, tabacco (ivi compreso il c.d. “fumo passivo”) e prodotti correlati, simili e/o assimilabili;
l) in caso di danni derivanti, connessi o collegati ad installazioni off-shore;
m) in caso di danni derivanti, connessi o collegati a sperimentazioni cliniche, studi osservazionali, uso compassionevole di prodotti farmaceutici e/o di dispositivi medici nonché prodotti correlati, simili e/o assimilabili;
n) in caso di danni e/o richieste di risarcimento originate, derivanti od in qualsiasi modo connesse a circostanze note a qualsiasi Assicurato e/o al Contraente in data antecedente la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione.
Art.22 Modifiche dell’Assicurazione
Ogni eventuale modifica ai termini ed alle condizioni di cui alla presente Xxxxxxx dovrà essere convenuta dalle parti per iscritto, a pena di nullità.
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Pag. 12 di 16
Edizione 05.12.18
Art.25 Legge applicabile e foro competente.
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto in via negoziale, senza che possa assumere alcun rilievo l’ubicazione all’estero di alcuno tra i rischi garantiti o di alcuno tra gli Assicurati. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano
Pag. 13 di 16
Edizione 05.12.18
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
Oggetto dell’Assicurazione RCT
In relazione ai Sinistri RCT la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’esercizio dell’Attività Assicurata.
L'Assicurazione RCT vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’Assicurazione RCT vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della legge del 12 giugno 1984, n. 222 per i danni subiti dai terzi.
Sono esclusi dall’Assicurazione RCT i seguenti danni:
a) da furto, salvo quanto previsto al successivo art.xy;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, ed in genere da proprietà o uso di unità naviganti e/o di aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali), inclusa qualsiasi attività svolta sugli stessi;
c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ed il danno ambientale in genere; l’interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, con l’eccezione di quanto previsto dal successivo art.xy;
d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
e) alle cose che costituiscono strumento od oggetto di lavorazione, nonché alle opere in costruzione, quelle in ambito lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori come pure i danni resi necessari per l’esecuzione dei lavori stessi;
f) alle cose trasportate rimorchiate sollevate caricate e scaricate;
g) ad aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali) e unità naviganti.
Pag. 14 di 16
Edizione 05.12.18
RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI (RCO)
valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, ma esclusivamente con riferimento alle sedi degli Assicurati che siano ubicate in Italia
Oggetto dell'Assicurazione RCO
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro RCO, con gli adempimenti dell’Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS e/o da analoghe istituzioni.
L’inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia non comporterà la perdita del diritto all’indennizzo, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
L’Assicurazione RCO è estesa al rischio delle malattie professionali indennizzate dall’INAIL per le quali sia provata la causa di lavoro, restano escluse le malattie derivanti dall’amianto, dalla silice e le malattie provocate da molestie morali o psicofisiche nell’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing” , “bossing”).
Inoltre, a maggior chiarimento, ai sensi di questa estensione la data di manifestazione della malattia sarà considerata come data del Sinistro.
Il Sottolimite come indicato all’Allegato I rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più Sinistri RCO manifestatisi durante il Periodo di Assicurazione;
2. per più Sinistri RCO, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
In ogni caso, tale estensione di garanzia non vale:
1. per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale; e
2. per le malattie professionali conseguenti:
(i) alla intenzionale violazione delle disposizioni di legge, da parte dell’Assicurato e/o dei suoi amministratori e/o rappresentanti legali;
(ii) alla intenzionale omessa riparazione o omesso adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell’Assicurato e/o dei suoi amministratori e/o rappresentanti legali;
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non vale per i Prestatori di lavoro per i quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricade su soggetti diversi dall’Assicurato.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Pag. 15 di 16
Edizione 05.12.18
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)
Oggetto dell’Assicurazione RC Prodotti
In relazione ai Sinistri RC Prodotti la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti fabbricati, commercializzati, venduti, distribuiti dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’Attività Assicurata.
Sono esclusi dall’Assicurazione RC Prodotti:
a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
b) le spese e gli oneri per il ritiro ed il richiamo dal mercato dei prodotti;
c) i danni ambientali ed i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) le spese da chiunque sostenute in sede stragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause dei danni subiti dai terzi, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
e) i prodotti destinati all’industria nucleare, aeronautica ed aerospaziale;
f) i danni ad aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali) e unità naviganti;
g) i danni derivanti da o comunque connessi all’uso improprio del prodotto.
Pag. 16 di 16
Edizione 05.12.18