Compagnia di assicurazione
polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera R.C.T.O
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
Provincia della Spezia |
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xx Xxxxxx (XX) |
00218930113 |
N. CIG |
e
Compagnia di assicurazione
Nome …………………… |
Via/Piazza |
C.F / P. IVA |
………………………….. |
Durata della polizza
dalle ore 24.00 del | 30/11/2018 |
alle ore 24.00 del | 30/11/2021 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di | 30/05 |
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
Sommario
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 7
Art.1 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA 7
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO 7
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 7
Art.3 GESTIONE DELLA POLIZZA 8
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 8
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE 8
Art.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 9
Art.8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO 9
Art.11 RINVIO ALLE NORME VIGENTI 9
Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO 10
Art.14 RENDICONTAZIONE SINISTRI 10
Art.15 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO 10
Art.16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO 10
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C) 11
Art.18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
Art.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA 11
Art.20 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 11
Art.21 VALIDITA’ TERRITORIALE 11
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO 12
Art.22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 12
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 12
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 12
Art.23 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO" 13
Art.24 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T. 13
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie 13
24.1 Committenza auto ed altri veicoli 13
24.2 Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti 13
24.3 Carrelli e Macchine Operatrici 13
24.4 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia 13
24.5 Danni a condutture ed impianti sotterranei 14
24.6 Danni da cedimento o franamento del terreno 14
24.7 Danni da interruzioni o sospensioni di attività 14
24.9 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori 14
24.10 Cose in consegna e custodia 14
24.11 Responsabilità Civile personale dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti 15
24.12 Responsabilità da Incendio 15
24.13 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche 15
24.14 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da 15
24.15 Mezzi di trasporto non a motore 16
24.16 Acquedotti/Rete fognaria 16
24.17 Inquinamento accidentale 16
24.18 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione 16
24.19 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii. 16
24.20 Impiego di fuochi artificiali 16
24.21 Operazioni Antincendio boschivo, volontari, Gav 17
24.24 Impianti sportivi Uffici/Magazzini/Parcheggi/Biblioteca 17
24.25 Consegna/Prelievo/Rifornimento 17
24.26 Gestione di attività e/o servizi 17
24.27 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli 17
24.28 Servizio di Polizia Provinciale 17
24.29 Infermeria e pronto soccorso 17
24.30 Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio 18
Art.26 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI 19
Art.27 Gestione sinistri in sir da parte della compagnia con loss adjuster o ispettorato 19
Art.28 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO 20
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
ASSICURATO: | Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza. |
BROKER: | L’Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
SOCIETÀ/ASSICURATORI: | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
FRANCHIGIA: | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’assicurato. |
SCOPERTO: | La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SELF INSURED RETENTION (S.I.R.) | L’importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa. |
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | Il periodo maggiore di un anno intercorrente fra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL): | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), |
al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. | |
POLIZZA: | Il documento che prova e regola l'assicurazione. |
PREMIO: | La somma dovuta dal contraente alla società. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Xxxx intendersi quale unico sinistro anche l’evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti. |
SINISTRO IN SERIE | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: · agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’ evento dannoso. |
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contrante/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di |
lavoro” di cui alla presente definizione. | |
COSE : | Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali. |
DANNI: | I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiuduzio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | La distruzione o il danneggiamento di cose. |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
Xxxxx quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l’assicurazione è operante per tutti i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente contraente,
ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo.
I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le parti.
Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.3 GESTIONE DELLA POLIZZA
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8,00 % sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto Assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. . o altro Broker, una percentuale sul Premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il Premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano
venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 60 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'assicurato/contraente può recedere dall’assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.
Art.9 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art.10 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.
Art.11 RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge
Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI
Il contraente non e’ tenuto a comunicare per iscritto alla società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente
assicurazione sia da altra/e assicurazione/i preesistenti, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.
Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO
La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.
Art.14 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza di polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.
Art.15 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.
Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art.16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La società assume, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato.
Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società non risponde di multe od ammende.
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)
Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.
Art.18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ..........
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Art.20 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.21 VALIDITA’ TERRITORIALE
L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali paesi. L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO Art.22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell’Ente, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”. La società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/200, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di polizza.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
⮚ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
⮚ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
⮚ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
⮚ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
Art.23 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O.
Art.24 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO SI CONFERMA L’OPERATIVITÀ AI TERMINI E CONDIZIONI TUTTI CONVENUTI IN POLIZZA DELLE SEGUENTI GARANZIE:
24.1 Committenza auto ed altri veicoli
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni”, lettera b), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica X. Xxxxxx. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche.
24.2 Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motoclicli e ciclomotori di proprietà dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati, con esclusione del furto, trovantisi in sosta nelle aree di pertinanza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del contraente ed altro. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.3 Carrelli e Macchine Operatrici
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.
24.4 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera m)”, la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. La presente garanzia
e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
24.5 Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, semprechè il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell’appaltatore.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.6 Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell’apposita tabella.
24.7 Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.8 Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza del Contraente. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.9 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.10 Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.11 Responsabilità Civile personale dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all’attività dell’Ente
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti, collaboratori e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, per danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si indendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi) e, comunque, qualsiasi soggetto, compresi i volontari, del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti.
S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le cariche ivi previste.
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.12 Responsabilità da Incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.13 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:
• fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
• tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,
che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da Xxxxx. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
24.14 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate, e non, e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.
24.15 Mezzi di trasporto non a motore
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini. La presente garanzia compre anche la responsabilità derivante dall’attività di Bike sharing.
24.16 Xxxxxxxxxx/Rete fognaria
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per la proprietà e committenza:
• di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
• della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali impianti di tubazioni e/o condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.17 Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L'assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.18 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.
24.19 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
24.20 Impiego di fuochi artificiali
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera f)” e dell’art. “Spettacoli/manifestazioni/convergni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.21 Operazioni Antincendio boschivo, volontari, Gav
La garanzia comprende i danni imputabili all’Ente contraente e/o proprio personale dipendente (anche in virtù di deleghe previste dalla vigente normativa), in relazione all’organizzazione e/o direzione e/o coordinamento di attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, realizzate con dipendenti dell’ente assicurato e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, comprese associazioni di volontariato. La garanzia comprende i danni alle attività delle squadre antincendio organizzate e composte dai dipendenti dell’assicurato; la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalle attività: di protezione civile, comprese le attività destinate alla prevenzione ambientale antincendio, di guardie ambientali volontarie (GAV), di volontari addetti alle pulizie dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di volontari con la qualifica di selecontrollori, regolarmente abilitati ed autorizzati in ausilio al Servizio di Polizia Provinciale, sezione faunistica, per svolgere attività di controllo sul territorio.
24.22 Fauna selvatica
La garanzia comprende i danni cagionati da sconfinamento della fauna selvatica.
24.23 Mense/Insegne
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall’esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.
24.24 Impianti sportivi Uffici/Magazzini/Parcheggi/Biblioteca
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l’organizzazione di corsi sportivi.
Inoltre la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, biblioteche.
24.25 Consegna/Prelievo/Rifornimento
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.
24.26 Gestione di attività e/o servizi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
24.27 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.
24.28 Servizio di Polizia Provinciale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera g)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dal servizio di polizia provinciale, anche esercitato con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.
24.29 Infermeria e pronto soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
24.30 Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio
In deroga a quanto previsto dall’art. 25 “Esclusioni” lettera k) la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio.
A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:
− danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
− xxxxx conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
− multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
− danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.
Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art.25 ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento accidentale”;
d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto”;
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
f) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
g) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” se attivata.
h) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
j) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
k) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
l) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia “ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola “Farmacie e smercio prodotti in genere”;
n) derivanti dalla malpractice medica ed infiermeristica
o) derivanti da attivita’ biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
p) mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
q) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
r) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose.
s) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonchè da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
Art.26 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art.27 GESTIONE SINISTRI IN SIR DA PARTE DELLA COMPAGNIA CON LOSS ADJUSTER O ISPETTORATO SINISTRI
La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il
cui importo rientra totalmente o parzialmente nell’importo di SIR/Franchigia inserito nel presente contratto assicurativo (€ 15.000,00 - o altro importo indicato nella tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie/SIR).
Con cadenza trimestrale, la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:
• Data del sinistro
• Nominativo della controparte
• Importo liquidato
• Data del pagamento
• Importo da recuperare
Per detti sinistri, sin d’ora il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientranti nello scoperto e/o SIR/Franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest’ultima
eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.
Resta inteso che sia per i sinistri sotto SIR/Xxxxxxxxxx che per quelli al di sopra della stessa, la Società richiederà formale consenso per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente accetterà o meno le proposte della Società nell’incontro successivo alla richiesta danni in occasione della riunione del gruppo intersettoriale di lavoro.
La Società, dopo la denuncia del sinistro, entro 30 giorni dalla ricezione della completa documentazione riferita all’evento, si impegna a fornire all’Ente Contraente apposita comunicazione in merito all’ammissibilità o meno del sinistro stesso nelle garanzie previste dalla presente polizza.
Al contraente e al broker verrà dato, tramite assegnazione di USER ID e password, l’accesso a una piattaforma web sulla quale verrà registrato e tenuto aggiornato il data base sinistri.
Con cadenza mensile, con il numero massimo di dodici incontri totali nell’arco dell’anno, presso gli uffici della Contraente verranno organizzati i gruppi intersettoriali di lavoro, per la gestione dei sinistri e la discussione di eventuali casi particolari. A tali incontri viene richiesta la presenza sia del Loss Adjuster o del liquidatore della Compagnia e del suo legale. A questo proposito sarà obbligatoria la costituzione di comune accordo tra le parti (Comune e Compagnia) di un team di legali fiduciari della Compagnia e di Medici legali scelti in misura paritaria tra il Comune e la Compagnia.
A richiesta anche di una sola delle parti potranno anche essere richiesti incontri di carattere straordinario. L’organizzazione e la convocazione delle riunioni sarà coordinata dal Broker. A tali incontri parteciperanno di norma rappresentanti della Contraente, del Broker e della Società, per particolari esigenze potranno essere invitati a partecipare altri soggetti quali consulenti esterni, legali etc.
Entro quindici giorni dall’aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura per la gestione dei sinistri condivisa. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.
Art.28 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come indicato di seguito.
Tabella Massimali | |
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 20.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 20.000.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€ 20.000.000,00.= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 3.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.000.000,00.= per persona lesa. | |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 20.000.000,00 |
Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR | |||
Garanzia | Scoperto | Franchigia/XXX | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Ogni e qualsiasi danno RCT | Nessuno | € 5.000,00 | I massimali RCT di polizza |
Ogni e qualsiasi danno RCO | Nessuno | Nessuna | I massimali RCO di polizza |
Danno biologico nell’ambito RCO | Nessuno | € 2.500 | Massimali di polizza |
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno | 10% | Franchigia frontale | € 250.000,00 |
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno | 10% | Franchigia frontale | € 250.000,00 |
Inquinamento accidentale | 10% | € 5.000,00 | € 350.000,00 |
Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | € 5.000,00 | € 300.000,00 |
Danni da inosservanza della legge sulla Privacy | 10% | € 5.000,00 | € 250.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10% | € 5.000,00 | € 250.000,00 |
Danni da Acquedotti e rete fognaria | Nessuno | € 5.000,00 | € 250.000,00 |
Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti | Nessuno | Franchigia frontale | € 250.000,00 |
Danni da Incendio | Nessuno | Franchigia frontale | € 500.000,00 |
Danni da Furto | 10% | Franchigia frontale | € 100.000,00 |
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori | 10% | Franchigia frontale | € 150.000,00 |
Cose in consegna e custodia | Nessuno | Franchigia frontale | € 25.000,00 |
Impiego fuochi artificiali | Nessuno | Franchigia frontale | € 150.000,00 |
Calcolo del premio | ||
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito ed acquisito |
€ 4.520.834,00 | ‰ | €…………………….= |
Dichiarazione del contraente Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di assicurazione qui sotto richiamati:
Art. 06 - Variazioni di rischio
Art. 07 - Recesso in caso di sinistro Art. 09 - Foro competente
Art. 12 - Altre Assicurazioni
Art. 15 - Obblighi del contraente in caso di sinistro Art. 21 - Validità Territoriale
Art. 23 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo Art. 25 – Esclusioni
Art. 26 – Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni Art. 27 – Franchigia e SIR
Art. 30 – Massimali, Limiti di risarcimento e Calcolo del Premio
La Società | Il Contraente |