CONVENZIONE PER
CONVENZIONE PER
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
Tra
⇨ il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’università degli Studi di Cagliari, nel seguito denominato DICAAR, con sede in xxx Xxxxxxx 0 (xxxxxx x’Xxxx), 00000 Xxxxxxxx, C.F. 80019600925, P. IVA 00443370929), rappresentato dal Direttore, prof. Xxx. Xxxxxxx
Xxxxxxxx, nato a Cagliari il 31/08/54;
⇨ lo Spin-Off accademico dell’università degli Studi di Cagliari ESTASI “Energia Sicurezza Tecnolo- gie Ambientali Sostenibili Integrate”, con sede in xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx, e presso il DIEE in xxx Xxxxxxx 0 (xxxxxx x’Xxxx), 00000 Xxxxxxxx, X.X. x X. XXX 00000000000, rappresentato
dall’Amministratore unico, prof. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Cagliari il 31/05/46.
e
L’Azienda Socio Sanitaria ASSL di Cagliari (di seguito denominata ASSL) con sede in Via Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 1 - 09047 - Selargius (Cagliari) - (C.F. e P.IVA 02261430926), rappresentata dal Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a il ,
PREMESSO
⮱ Che presso il DICAAR (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura) della facoltà d'Ingegneria dell'Università degli studi di Cagliari, s'intende avviare un centro sperimentale per lo studio sotto matrice scientifica del comportamento umano (human behavior) applicato all'ingegne-
ria della prevenzione e della sicurezza in campo occupazionale ed extra occupazionale, mediante l'applicazione del protocollo scientifico definito "Behavior-Based Safety (nel seguito denominato B- BS), al fine di promuoverne la ricerca, la sperimentazione e la promozione sia nei settori della pro- duzione che in ambito didattico.
⮱ Che l’art.15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 attribuisce la facoltà alle Pubbliche Amministrazio- ni di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comu- ne;
⮱ Che per l'avvio e lo svolgimento delle attività sperimentali connesse al suddetto centro (nel seguito denominato "CSBBS") sarebbe utile avvalersi del supporto di figure professionali con idonee com-
petenze scientifiche trasversali, individuate nelle persone dei seguenti esperti qualificati apparte- nenti al Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro dell'ASSL Cagliari:
⇨ xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Direttore dello SPRESAL dell'ASSL Cagliari), direttore del Centro per le Psicopatologie da Lavoro ed esperto in materia di Benessere Organizzativo.
⇨ xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (Tecnico della prevenzione dello SPRESAL dell' ASSL Cagliari) esperto qualificato in Behavior Based Safety (B-BS) iscritto al relativo albo.
CONSIDERATO
⮱ che l’Università può e intende favorire la formazione professionale degli studenti anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività integrative, derivanti dalla
necessità di offrire nuove ed efficaci modalità in tema di prevenzione e sicurezza sia in ambito oc- cupazionale che extra occupazionale, eventualmente con l’ausilio di collaborazioni con soggetti e- sterni qualificati portatori del medesimo interesse;
⮱ che il DPR n. 382/80, concernente il riordinamento della docenza universitaria, prevede la possibili- tà di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti pubblici e privati per quanto ri-
guarda le attività di ricerca e consulenza (art. 66) e per lo svolgimento di attività didattiche integra- tive (art. 27) mediante contratti o accordi di collaborazione;
⮱ che l’art.15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 attribuisce la facoltà alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
⮱ che è interesse comune delle parti succitate attivare una proficua collaborazione nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro che si sviluppi attraverso efficaci e coerenti ipotesi d'interven-
to innovative nei confronti di imprese e aziende pubbliche/private nonché in ambito extra occupa- zionale, nella prospettiva della realizzazione dell’obiettivo primario di diffondere, promuovere e mi- gliorare la cultura della prevenzione e della salute dei lavoratori e della popolazione in generale.
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Il DICAAR, rappresentato dal Direttore prof. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, e la ASSL di Cagliari per il tramite del Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, intendono attivare, mediante specifici atti programmatici, una collaborazione con il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Direttore dello SPRESAL dell'ASSL Cagliari) e re- sponsabile del centro di prevenzione Psicopatologie da Lavoro, e con il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (Tecnico della prevenzione dello SPRESAL dell' ASSL Cagliari) esperto qualificato in Behavior - Based Safety (B-BS) ed iscritto al relativo albo, ai fini di:
a) Sviluppare l’attività di ricerca scientifica e attività di progettazione e realizzazione di nuove modalità d'intervento in campo occupazionale ed extra occupazionale per la gestione del fattore umano e i rischi comportamentali sia sul fronte degli operativi delle imprese che sul lato del management, mediante l'applicazione del protocollo scientifico d'elezione denominato "Behavior - Based Safety" (B-BS);
b) Favorire il rafforzamento di un ruolo attivo dell’Università nell’ambito del sistema nazionale di ge- stione della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in ambito extra lavorativo;
c) Mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati favo- rendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie e mediante l’aggiornamento professio- nale del personale degli stessi discenti fruitori dei corsi universitari, facendo ricorso alle competen- ze specifiche dei succitati soggetti e relative strutture di appartenenza nelle materie citate in pre- messa, al fine di favorire lo sviluppo di una cultura della prevenzione con metodologie scientifiche innovative rispetto ai modelli semiempirici tradizionalmente applicati;
d) Favorire attività di sensibilizzazione e formazione mirata sia all’aggiornamento professionale nel mondo della produzione che per il miglioramento del livello di conoscenze nel settore della Preven- zione basata sulla scienza del comportamento umano (behavior analisys) applicata al settore oc- cupazionale ed extra occupazionale;
e) Collaborare e partecipare a progetti sia nazionali sia internazionali in materia di sicurezza compor- tamentale anche in collaborazione ad organizzazioni territoriali interessate ad attivare una espe- rienza di studio scientifico su questo tema, nel rispetto della normativa specifica di vario livello e grado delle parti coinvolte (terzietà delle parti in rapporto alle attività che primariamente gli enti coinvolti svolgono sul territorio, deontologia delle figure professionali coinvolte nello studio);
f) Operare, in modo sinergico, con l’intento di giungere nel breve-medio termine alla costituzione di un "polo strutturalmente e qualitativamente definito" (CS-BBS) che costituisca a livello regionale punto di riferimento per tutti gli operatori del settore della prevenzione e sicurezza che vogliano at- tingere a modalità innovative e di matrice scientifica;
Art. 2 Modalità di attuazione delle attività
La collaborazione potrà avvenire mediante l’attivazione di:
⮱ partecipazione congiunta ad attività di analisi, studio e sperimentazione in ordine a problematiche da concordare a fronte delle varie opportunità derivanti dal rapporto con il territorio, applicando me- todologie di matrice scientifica riconosciute a livello internazionale in materia di sicurezza compor-
tamentale;
⮱ tirocini di formazione ed orientamento curriculari, ai sensi del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, an- che ai fini della preparazione delle tesi di laurea per gli studenti universitari di UniCA;
⮱ seminari interni o workshop nazionali ed internazionali su temi di comune interesse qualora le Parti riescano a reperire finanziamenti, eventualmente anche esterni, per la copertura delle relative spe- se;
⮱ corsi di formazione e aggiornamento professionale nei campi citati in premessa, rivolti sia al- l’interno dell’università (seminari, corsi monografici integrativi degli insegnamenti universitari) sia al mondo della produzione, della professione e dell’associazionismo anche con riferimento ai corsi
obbligatori di formazione previsti dal X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e di protezione (moduli A, B, C e relativi aggiornamenti o futuri moduli aggiuntivi e/o sostitutivi e per le altre figure previste dal T.U.).
Per il conseguimento delle attività sopraindicate si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti e locali di proprietà dell'Università di Cagliari - Facoltà d'Ingegneria - DICAAR, pre-
via autorizzazione dei rispettivi organi competenti/direttivi che si esprimeranno formalmente dichiaran- do la disponibilità in termini di spazio tempi ed orari.
Le parti si impegnano a svolgere l’attività oggetto degli atti esecutivi secondo le modalità e nei tempi in essi indicati e nel rispetto delle norma in materia di anticorruzione.
Art. 3 Comitato di coordinamento
Il Comitato di coordinamento (nel seguito indicato con l’acronimo CC) del presente accordo è composto dai seguenti Rappresentanti Operativi e referenti per ciascuna area di studio oggetto della presente convenzione:
🗹 ASSL di Cagliari:
⮚ xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, referente per la Sezione "Psicopatologie da Lavoro e Benessere Orga- nizzativo";
⮚ xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Tecnico della Prevenzione ambiente-lavoro, referente per la Sezione "Be- havior Based - Safety e Organizational Behavior Management";
🗹 Università di Cagliari - DICAAR
⮚ prof. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore DICAAR, ordinario di Sicurezza del lavoro e difesa ambien- tale e di Valutazioni d’Impatto e Recupero Ambientale;
⮚ prof. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile scientifico e didattico dei corsi sulla sicurezza sul lavoro e nei cantieri organizzati a seguito dell’accordo quadro di collaborazione del 7 febbraio
2013 fra Ministero del lavoro, INAIL, e università di Cagliari tramite le medesime strutture indi- cate in premessa e il Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica (DIEE), codocente del seminario integrativo al corso di Fisica del reattore nucleare su sicurezza del lavoro negli im- pianti nucleari e affidabilità umana, e RSPP abilitato in tutti i settori dall’anno 2005.
Art. 4 Compiti del Comitato di coordinamento
Il CC ha il compito di coordinare le attività oggetto del presente accordo, operare in modo si- nergico, giungere nel breve-medio termine alla costituzione di un "polo strutturalmente e qualitativa- mente definito" (CS-BBS) che costituisca punto di riferimento per tutti gli operatori del settore della prevenzione e sicurezza che vogliano attingere a modalità innovative e di matrice scientifica, nonché l’individuazione dei collaboratori per le singole attività (relatori delle attività didattiche, collaboratori del- le attività scientifiche, etc.), la risoluzione delle eventuali problematiche relative all’organizzazione e realizzazione di quanto in obbiettivo .
Art. 5 Oneri economici
Tutte le attività oggetto del presente accordo non comportano alcun obbligo di natura eco- nomico/finanziaria a carico delle parti.
Eventuali prestazioni relative ad attività di formazione, informazione e aggiornamento pro- fessionale, nonchè eventuali attività in convenzione con altri Enti, potranno essere svolte sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, come collaborazione extraistituzionale autorizzata ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 smi. In tal caso, dovranno essere osservati i rispettivi regolamenti aziendali sia in materia di anticorruzione che quelli inerenti allo svolgimento di attività extra-istituzionali.
Art. 6 Modalità tecnico-operative
Le attività di cui al presente accordo potranno svolgersi in strutture e/o con attrezzature di proprietà di UniCA e/o del Dipartimento DICAAR che risultino non impegnate in attività istituzionali contemporanee. In ogni caso la reciproca disponibilità di strutture e/o attrezzatura sarà realizzata sen- za oneri aggiuntivi per qualsiasi parte.
Art. 7 Durata
Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula. Il rinnovo sarà tacito di anno in anno salvo disdetta di una delle parti comunicata ufficialmente all’altra con debito an- ticipo, tramite PEC o raccomandata AR.
Le parti si danno quindi reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accor- do di collaborazione, tutte avranno la facoltà di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviarsi alle altre parti. La parte che eserciterà tale facoltà dovrà, altresì, indicare nella lettera se intende estendere il recesso anche agli atti esecutivi ancora in essere al momento della efficacia del recesso.
Art. 8 Modifica
Qualsiasi modifica ed integrazione al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesi- me solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutti i contraenti.
Art 9 Diritti sui prodotti, marchi, brevetti
Le conoscenze congiuntamente acquisite (ad esclusione di quelle preesistenti detenute da una parte e messe a disposizione dell’altra per lo svolgimento delle attività congiunte) ed i risultati sca- turiti nel corso delle attività sopraccitate, costituiranno patrimonio comune delle parti e le condizioni e modalità del loro utilizzo saranno regolamentate in accordo tra le due parti in conformità con le rispet- tive norme statutarie e regolamentari. Al completamento delle attività i suddetti risultati potranno di norma essere oggetto di pubblicazioni salvo il rispetto di eventuali vincoli disposti al riguardo.
In particolare, per studi o ricerche classificati come “riservati” le parti si impegnano a non di- vulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione scritta diretta o deliberata.
Art 10 Riservatezza
Le parti si impegnano reciprocamente alla più rigorosa riservatezza su tutte le informazioni, i dati, e i documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza e delle norme in materia di segreto industriale e Privacy .
Art 11 Responsabilità
Tutte le parti sono sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale delle altre parti durante la permanenza presso i propri uffici o laboratori, salvo i casi di dolo e di colpa grave. Analogamente, tutte le parti esonerano, e comunque tengono indenni, le altre parti da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dal presente accordo da parte del proprio personale dipendente.
Art, 12 Impegni assicurativi
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale delle parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicu- rezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui ai D.Lgs. n. 81/08 e successive modifi- che e integrazioni, osservando in particolare sia gli obblighi di cui all’ art. 5 del Decreto citato nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Prima dell’accesso nelle sedi di espletamento delle attività e, in genere, nei luoghi di perti- nenza di una parte, il personale degli altri contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, è tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e in- tegrazioni è individuato, ai sensi dell’art 10 del D.M. 363/98, nel Responsabile del servizio di preven- zione e protezione della struttura ospitante.
Art. 13 Foro Competente
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene di demandare la competenza al Foro di Cagliari.
Art. 14 Registrazione
Il presente accordo di collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131 dalla parte che vi ha interesse.
Art. 15 Riservatezza dei dati
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione espressa- mente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, siano trattati e- sclusivamente per la finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini stati- stici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di UniCA e/o della ASSL Cagliari.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, deno- minate e domiciliate.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 ss.mm.ii.
Cagliari,
Per il DICAAR (Dipartimento Ing. Civile Amb. e Architettura)
⮚ prof. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per ASSL - Azienda Socio Sanitaria di Cagliari
⮚ xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
I componenti del comitato di coordinamento
⮚ prof. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
⮚ prof. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
⮚ xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
⮚ xxxx. Xxxxxxx Xxxxx