CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SEGGIOVIARIO COLLIO-ROCCOLO CRISPE, DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE ANNESSE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLIO V.T. (BS) PER IL PERIODO 30/06/2022 – 31/10/2022.
CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1
Oggetto della Concessione
Il presente Capitolato - che costituisce parte integrante ed essenziale della concessione, dello schema di convenzione e della convenzione che regolerà compiutamente i rapporti tra concedente e concessionario e i reciproci obblighi - ha per oggetto AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SEGGIOVIARIO COLLIO-ROCCOLO CRISPE, DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE ANNESSE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLIO V.T. (BS) PER IL PERIODO 30/06/2022 –
31/10/2022 comprese le attrezzature inventariate di proprietà del Comune presenti nella suddetta stazione al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività nel periodo considerato.
Art. 2 Descrizione dell’impianto
La seggiovia COLLIO – XXXXXXX XXXXXX è stata sottoposta visita di ricognizione per l’apertura al pubblico esercizio in data 24.01.1984 ed ha ottenuto con lettera n° 25/FV del 03.02.2000 dell’U.S.T.I.F. di Milano la proroga dei termini delle scadenze temporali fissate dal D.M. 02.01.1985 di un anno a fine stagione.
Nel frattempo il sopracitato decreto del 1985 è stato superato dal Decreto n. 203 del 01.12.2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”.
Secondo le scadenze temporali previste dal suddetto D.M. e dalla proroga di cui sopra, la scadenza di vita tecnica è fissata per il 30/05/2025.
I lavori di revisione generale e quinquennale previsti sino al 35° anno sono stati eseguiti e pertanto sino a scadenza di vita tecnica non sono previste altre manutenzioni straordinarie. Per le funi in dotazione all’impianto (fune portante-traente, fune tenditrice e fune portacavo) le scadenze sono quelle previste dal D.M. 144 del 18.05.2016.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO
Stazione motrice monte
Stazione di rinvio valle
Stazione di tensione valle
Quota fune stazione rinvio 828,30 m Quota fune stazione motrice 1328,50 m Lunghezza orizzontale 1115,67 m Lunghezza inclinata dell'impianto 1249,90 m
Dislivello | 500,20 | m | |
Pendenza media | 45,12 | % | |
Pendenza massima convenzionale | 89,15 | % | |
Lunghezza dell'anello fune traente | 2511,11 m | ||
Numero dei sostegni di appoggio | 13 | ||
Numero dei sostegni di ritenuta | 4 | ||
Numero dei rulli di linea | 122 + 122 | ||
Velocità massima di esercizio con motore principale | 2,00 | m/s | |
Velocità con motore di recupero | 1,05 | m/s | |
Intervallo di tempo minimo fra le seggiole | 13,08 | s | |
Equidistanza seggiole | 26,16 | m | |
Durata del percorso con velocità massima | 10’ 21” | min | |
Portata oraria | 550 | p/h | |
Numero delle seggiole biposto | 96 | ||
Numero massimo persone in linea | 140 | ||
Diametro puleggia motrice | 3,50 | m | |
Diametro puleggia di rinvio | 3,60 | m | |
Intervia in linea | 3,60 | m | |
Diametro rulli di linea unificati | 360 | mm | |
Diametro nominale della fune portante-traente | 30 | mm | |
Azione del dispositivo di tensione | 100 | kN | |
Tipo del motore elettrico c.c. Potenza di targa del motore elettrico | 125 KW | a 1200 g/1' | |
Potenza di targa del motore di riserva (ciclo diesel) Senso di rotazione antiorario | 132 KW | ||
1. CARATTERISTICHE DELLA LINEA |
Seggiovia S2 Collio-Roccolo Crispe (Collio Valtrompia/BS) Numero dei sostegni di linea: 17
Sost.
Progress. Quota T. Alt.sost. Rs. Rd. Quota F. Campata lung.parz. disl.parz. lung.incl. pend.% inclin.
n. | (m.) | (m) | (m) | n n | (m) | sigla | (m) | (m) | (m) | (gradi) SV | |||
10.24 | 825.00 | 3.30 | 0 | 0 | 828.30 | ||||||||
AV | 15.24 | 825.00 | 3.30 | 2 | 2 | 828.30 | SV - AV | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 27.24 | 820.49 | 7.81 | 4 | 4 | 828.30 | AV - 1 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
R2 | 85.89 | 822.15 | 6.15 | 12 | 12 | 828.30 | 1 - R2 | 58.65 | 0.00 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 200.34 | 895.62 | 8.00 | 8 | 8 | 903.62 | R2 - 3 | 114.45 | 75.32 | 137.01 | 65.81 | 33.36 | |
4 | 312.25 | 952.76 | 10.00 | 6 | 6 | 962.76 | 3 - 4 | 111.91 | 59.14 | 126.58 | 52.85 | 27.86 | |
5 | 353.55 | 968.79 | 9.50 | 6 | 6 | 978.29 | 4 - 5 | 41.30 | 15.53 | 44.12 | 37.60 | 20.61 | |
R6 | 448.19 | 989.71 | 9.50 | 8 | 8 | 999.21 | 5 - R6 | 94.64 | 20.92 | 96.92 | 22.10 | 12.47 | |
7 | 559.07 | 1065.63 | 11.00 | 8 | 8 | 1076.63 | R6 - 7 | 110.88 | 77.42 | 135.23 | 69.82 | 34.93 | |
8 | 590.10 | 1080.96 | 10.20 | 8 | 8 | 1091.16 | 7 - 8 | 31.03 | 14.53 | 34.26 | 46.83 | 25.10 | |
9 | 665.04 | 1102.25 | 9.00 | 8 | 8 | 1111.25 | 8 - 9 | 74.94 | 20.09 | 77.59 | 26.81 | 15.01 | |
10 | 740.39 | 1143.95 | 10.80 | 4 | 4 | 1154.75 | 9 - 10 | 75.35 | 43.50 | 87.01 | 57.73 | 30.00 | |
11 | 864.79 | 1212.07 | 14.00 | 6 | 6 | 1226.07 | 10 - 11 | 124.40 | 71.32 | 143.39 | 57.33 | 29.83 | |
R12 | 884.79 | 1225.93 | 10.00 | 8 | 8 | 1235.93 | 11 - R12 | 20.00 | 9.86 | 22.30 | 49.30 | 26.25 | |
13 | 963.05 | 1293.05 | 5.50 | 6 | 6 | 1298.55 | R12 - 13 | 78.26 | 62.62 | 100.23 | 80.02 | 38.67 | |
14 | 991.83 | 1312.97 | 4.51 | 8 | 8 | 1317.48 | 13 - 14 | 28.78 | 18.93 | 34.45 | 65.77 | 33.34 |
15 | 999.83 | 1315.66 | 5.05 | 8 | 8 | 1320.71 | 14 | - 15 | 8.00 | 3.23 | 8.63 | 40.37 | 21.99 |
16 | 1026.00 | 1317.17 | 8.03 | 6 | 6 | 1325.20 | 15 | - 16 | 26.17 | 4.49 | 26.55 | 17.16 | 9.74 |
17 | 1105.41 | 1321.91 | 6.59 | 4 | 4 | 1328.50 | 16 | - 17 | 79.41 | 3.30 | 79.48 | 4.16 | 2.38 |
AM | 1123.91 | 1323.03 | 5.47 | 2 | 2 | 1328.50 | 17 | - AM | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
SM | 1125.91 | 1323.06 | 5.44 | 0 | 0 | 1328.50 | AM | - SM | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
122 122 1115.67 500.20 1249.90
2. TRACCIATO
Il tracciato ha un andamento altimetrico piuttosto regolare con pendenze trasversali limitate e tale da richiedere 3 sostegni di ritenuta e 14 sostegni di appoggio.
3. DESCRIZIONI DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 3.1 Tipo di impianto e servizio
L´impianto è costituito da una funivia monofune con movimento unidirezionale continuo e senso di rotazione antiorario,
seggiole biposto a collegamento permanente.
La portata massima prevista è di circa 550 p/h, raggiunta montando 96 seggiole ad una equidistanza di 26,16 m.
Per l’impianto è previsto il seguente servizio, non esistendo una pista di rientro:
• nella stagione invernale:
- in salita trasporto di viaggiatori con sci ai piedi e viaggiatori ordinari alla velocità di 2,0 m/s;
- in discesa soli viaggiatori ordinari alla velocità di 2,0 m/s;
• nella stagione estiva:
- viaggiatori ordinari alla velocità di 2,0 m/s.
3.2 Numero di viaggiatori in linea
La seggiovia in progetto è prevista per effettuare il servizio di trasporto di sciatori in salita e viaggiatori ordinari in discesa anche nella stagione invernale in quanto per l’impianto non esiste una pista di discesa.
Il numero massimo di seggiole biposto è 96 con equidistanza 26,16.
Pertanto, considerando i veicoli presenti in stazione, il numero massimo di sciatori in linea è:
Num.segg − 2
N = 1,5 ⋅
2
⋅2 = 1,5 ⋅96 − 2
2
⋅2 = 140 ≤ 250
3.3 Stazione di valle (rinvio - tenditrice)
La stazione a valle è di tipo rinvio - tenditrice con sistema di tensione di tipo a contrappeso.
La zona interessata dal passaggio dei veicoli all’interno del fabbricato civile e dal movimento dei passeggeri risulta completamente libera da ostacoli.
Il movimento dell'impianto è in senso antiorario; l'ingresso degli sciatori avviene sul retro della stazione in asse con il ramo della fune ascendente.
In questa stazione sono installati:
• pulsanti di arresto, del tipo a consenso e di rallentamento;
• dispositivi vari di controllo e di fine corsa;
• apparecchio telefonico collegato con la stazione motrice
Altri pulsanti di arresto e di rallentamento di pronto impiego da parte del personale, sono collocati in prossimità delle piste di partenza e di arrivo.
3.4 Stazione di monte (motrice-ancoraggio)
La stazione di monte ha la funzione di motrice ancoraggio ed è costituita da un pianale munito di copertura propria sul quale è sistemato l’intero argano motore; esso è sostenuto anteriormente da un puntone in lamiera scatolata il quale ha il compito di assorbire il tiro della fune, e posteriormente da due semiportali in lamiera scatolata.
La copertura del pianale è costituita da un’intelaiatura, in profilati di lamiera sagomata, alla quale sono lateralmente fissati dei pannelli trasparenti di policarbonato e superiormente dei pannelli autoportanti isolanti, tipo sandwich.
La verifica dei franchi laterali in questa stazione è riportata nel paragrafo “Franchi di stazione” contenuti nel capitolo riguardante la verifica della linea.
3.5 Sostegni di linea
I ritti dei sostegni in appoggio sono realizzati in lamiera scatolata a sezione rettangolare rastremata dalla base alla sommità e con saldature laterali.
La base del ritto è costituita da una corona rettangolare di spessore 30 mm. Collegata tramite 12 fazzoletti: su questa corona sono realizzati i 12 fori per l’ancoraggio del ritto ai tirafondi sporgenti dalla fondazione; lo spessore della lamiera utilizzata per il ritto può essere di 6 o 8 mm secondo il carico da esso sopportato.
I sostegni con funzione di ritensione sono del tipo a portale e questo per garantire il corretto utilizzo del sostegno e contrastare in modo efficace le vibrazioni provocate dal passaggio dei morsetti; inoltre viene limitato l’eventuale danno conseguente allo scarrucolamento in quanto il portale impedisce alla fune di sollevarsi.
La struttura è formata da una traversa tubolare portante con alle estremità i due nodi di attacco ai montanti e ritti costituiti ciascuno da due tubi divergenti verso il basso; le estremità inferiori dei ritti vengono annegate nei blocchi di fondazione in calcestruzzo e i due tubi di ogni ritto sono collegati fra loro da apposita controventatura.
3.5.1 Rulliere
I veicoli possono impegnare tutte le rulliere con oscillazione longitudinale = 20° e contemporanea oscillazione trasversale
= 12° su una pendenza massima fino al 100%.
La massima pendenza effettiva dell'impianto è = 89,15%, al di sotto del valore ammissibile.
Le rulliere sono costituite da un bilanciere in lamiera stampata e da un braccio di sospensione in lamiera saldata; sono completamente oscillante sia longitudinalmente che trasversalmente.
Il collegamento delle rulliere alle testate dei sostegni, effettuato mediante bulloni, è realizzato in modo tale da consentire un facile allineamento.
Tutte le rulliere sono dotate di antiscarrucolanti meccanici verso l’interno nonché di scarpe di raccolta della fune e dispositivi di arresto automatico dell'impianto in caso di scarrucolamento della fune.
3.6 Funi
3.6.1 Fune portante-traente
La fune tenditrice avente diametro nominale 30mm è stata messa in opera in data 17.11.2004. Le condizioni di mantenimento in opera sono contenute nel D.M. 144 succitato e sono dettate dalle risultanze dell’esame magnetoinduttivo a cui deve essere sottoposta annualmente.
3.6.2 Fune tenditrice
La fune tenditrice avente diametro nominale 24mm è stata messa in opera in data 14.05.2015 e la sua scadenza è successiva alla scadenza di vita tecnica dell´impianto.
3.6.3 Fune portacavo
La fune portacavo avente diametro nominale 12mm è stata messa in opera in data 30.11.2004 e la sua scadenza massima di 15 anni è stata superata. Le condizioni di mantenimento in opera sono contenute nel D.M. 144 succitato.
In riferimento alle caratteristiche degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei mezzi, e alla presenza del materiale ed attrezzi vari, sopra descritti, il Gestore dovrà dichiarare espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.
Quanto descritto viene affidato al Gestore, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione.
Art. 3
Modalità e prescrizioni per l’utilizzo dell’impianto, dei mezzi, ecc.
Nell’attività di utilizzo degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei mezzi e delle attrezzature di cui sopra, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e a quanto disposto dal presente Capitolato Speciale.
Gli impianti di risalita, devono essere utilizzati ad uso primario per l’attività del trasporto di persone e di biciclette per l’attività sportiva nonché per le eventuali attività di altra natura che saranno individuate dal Gestore ed approvate dall’Amministrazione Concedente.
Gli impianti di risalita dovranno essere dotati, a cura del Gestore, degli arredi, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d’esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente.
L’impianto seggioviario, destinato al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovrà essere equipaggiato a cura del Gestore della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea, secondo quanto prescritto nel piano delle operazioni di soccorso allegato al Regolamento di esercizio ed approvato dalle Autorità di Controllo e Vigilanza. Qualora il Gestore si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni riconosciute, accordi impegnativi in merito all’esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. L’organizzazione, le prove pratiche e l’eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del Gestore il quale dovrà provvedervi senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Gli impianti di risalita dovranno avere caratteristiche tali da ottimizzare e rendere sicure le operazioni di manutenzione e le procedure di imbarco, sbarco ed utilizzo dell’installazione, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Le stesse installazioni, a cura del Gestore, dovranno poi essere assoggettate a tutti i controlli periodici definiti dalla vigente normativa tecnica (revisioni speciali e revisioni generali), oltre alle integrazioni eventualmente richieste in futuro dalle competenti Autorità di Controllo per il rispetto dei livelli minimi disicurezza.
Art. 4
Criteri di utilizzo degli impianti e limiti all’attività di gestione
Il Gestore, fermo restando l’obbligo del rispetto per l’utilizzo ed apertura al pubblico esercizio degli impianti, potrà utilizzare gli stessi anche per organizzazioni, manifestazioni ed incontri, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell’opera, da quanto disposto dal presente Capitolato, e di tutte le norme in materia di trasporto applicabili alla natura dell’impianto stesso e della sicurezzapersone.
Il Gestore sarà tenuto nei limiti delle particolari prescrizioni normative, prevedere il trasporto delle persone a ridotta capacità motoria ed a ridotta capacità visiva, purché accompagnati e previa verifica sulla capacità d’utilizzo dell’impianto.
Il Gestore non potrà utilizzare o concedere gli impianti di risalita per iniziative o attività che rechino pregiudizio all’immagine della Località, del Comprensorio e del Comune. A tal proposito sarà cura del Gestore acquisire il preventivo assenso dell’Amministrazione Concedente per tutte quelle iniziative che esulano dalla normale attività.
Il Gestore si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:
• garantire l’assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, a norma di legge;
• garantire i servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l’efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
• provvedere presso le stazioni, comprese le aree adiacenti, affinché siano sempre libere da ingombri e depositi di qualsiasi natura; in particolare è fatto divieto di depositare, la legna, il materiale inerte, l’erba, il materiale combustibile e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a recare danno all’immagine della località rechi difficoltà o pregiudizio alla sicurezza delle persone;
• garantire l’efficienza funzionale dell’installazione ed il decoro della stessa;
• garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali degli impianti per tutta la durata della concessione, provvedendo ad eseguire entro le scadenze fissate dalle Normative vigenti e dalle Autorità di Controllo competenti, tutti gli adempimenti e tutte le prescrizioni necessarie per il regolare e sicuro esercizio in regime di trasporto pubblico dell’installazione;
• garantire a proprie spese la presenza del Personale di Esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti;
• garantire il rispetto dei contratti collettivo di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
• equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;
• eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
• eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al di fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
• garantire il servizio d’ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblicasicurezza;
• stipulare polizze assicurative e quant’altro necessario al funzionamento degli impianti, delle strutture e dei mezzi e delle attrezzature;
• provvedere alla custodia dei fabbricati, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, alle spese di energia elettrica, di riscaldamento e telefoniche delle strutture e degli impianti dati in concessione.
Art. 5
Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizie
Il Gestore è obbligato ad eseguire a proprie cure e spese tutte le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle per gli adeguamenti tecnologici, le revisioni programmate e straordinarie degli impianti seggioviari. Il gestore si assume l’incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, delle apparecchiature elettriche, delle aree di servizio, delle aree di transito e di passaggio, al fine di garantire con continuità per tutto il periodo della Concessione i necessari livelli di sicurezza del sistema di trasporto in ottemperanza alle indicazioni normative vigenti, oltre a garantire le perfette condizioni di efficienza e di regolarità del servizio di trasporto offerto.
Resta inteso che tutte le variazioni da apportare agli impianti di risalita e tutte le revisioni speciali e generali che a qualsiasi titolo, necessitano agli impianti, compresi tutti gli interventi conseguenti, sono a carico del Gestore che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo, a carico dell’Amministrazione Concedente.
Le cause che determinano la chiusura al pubblico esercizio durante l’orario giornaliero, sono quelle riportate nel Regolamento di Esercizio degli impianti di cui al D.M. 05/06/1985, N. 1533 cui il Gestore è tenuto ad attenersi per assumere le decisioni del caso. Il Gestore con propria responsabilità diretta, dovrà accertarsi preventivamente all’apertura al pubblico servizio degli impianti presso le Strutture, gli Enti o le Associazioni competenti, quindi disporne l’aperturao la chiusura.
Il Gestore si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, comprese le apparecchiature a questi connesse. Parimenti il Gestore, si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del
Personale operante sull’installazione e dell’Utenza trasportata in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80 e s.m.i..
L’Amministrazione Concedente, potrà eseguire accertamenti di propria iniziativa in qualunque momento; le risultanze di tali accertamenti da eseguirsi in contraddittorio tra l’Amministrazione Concedente ed il Gestore saranno trascritte in un apposito verbale. Sulla base dell’esito di dette risultanze, l’Amministrazione Concedente potrà richiedere l’esecuzione, entro un adeguato tempo, dei lavori ritenuti necessari per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, oltre che per il decoro stesso degli impianti e delle pertinenze ad esso anche solo funzionalmente connesse, oltre che lavori ai fabbricati, ai mezzi, ritenuti necessari per la sicurezza. Ferme restando le inadempienze, scaduto inutilmente il termine fissato, l’Amministrazione Concedente potrà eseguire, di propria iniziativa i lavori, con il conseguente addebito delle relative spese al Gestore, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data dell’intimazione, prelevando il relativo importo dalla cauzione definitiva.
Nel corso di validità del Contratto, il Gestore, senza nulla pretendere anche a solo titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Concedente, può realizzare di propria iniziativa, previe le dovute Autorizzazioni e Xxxxx Xxxx, ulteriori opere migliorative ovvero di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, purché non vengano snaturate le destinazioni dei beni in oggetto. Per tutta la durata della Contratto, fatte salve le eventuali future disposizioni di legge introducenti criteri differenti per l’esercizio degli impianti di risalita a destinazione turistica, gli impianti in oggetto, non potranno subire variazioni in merito alla destinazione di servizio di pubblico trasporto così come definito dal
D.P.R. 753/80, oggi vigente.
E’ vietato il deposito ed il trasporto sugli impianti di materiale combustibile, tossico, nocivo di qualsiasi tipo e natura.
Art. 6
Oneri e responsabilità del Gestore, Concessionario
La gestione dell’impianto seggioviario, dei fabbricati e dei mezzi, fermo restando il rispetto delle finalità e di quanto stabilito dal presente Capitolato, sarà esercitata dal Gestore a totale Suo rischio, facendosi carico di tutti i costi derivanti con l’esonero dell’Amministrazione Concedente di qualsiasi responsabilità e molestia verso e da parte di terzi.
Il Gestore si obbliga a provvedere a tutti gli oneri ed a tutte le spese per espletare l’esercizio di trasporto in servizio pubblico con gli impianti in oggetto per tutta la durata della concessione. Tra le incombenze a cui il Gestore deve provvedere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, si richiama, l’ordinaria e la straordinaria manutenzione degli impianti, intesi nella sua globalità, delle attrezzature, delle apparecchiature, sia meccaniche, sia elettriche, sia elettroniche e sia idrauliche; delle infrastrutture di stazione a monte ed a valle; delle aree di accesso ed uscita; delle aree di sosta limitrofe all’impianto e funzionali per l’esercizio sicuro e regolare dello stesso; del materiale di linea inteso come funi, veicoli, rulliere e sostegni; la pulizia e l’ordine. Oltre a quanto precedentemente descritto, sono a carico del Gestore tutti gli oneri da corrispondere al Personale di Esercizio, che dovrà sempre essere presente in numero congruo con le indicazioni Normative vigenti e sufficiente per la regolare e sicura conduzione del servizio di trasporto pubblico.
Il Gestore si obbliga a richiedere ed ottenere le necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta per la gestione degli impianti, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della Concessione. Eventuali altre attività esercitate dal Gestore o e giudicate comunque compatibili dall’Amministrazione Concedente tramite adeguata autorizzazione, potranno essere svolte solamente a seguito dell’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta. Gli oneri connessi con la richiesta e l’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta, saranno a carico del Gestore, senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Competono altresì al Gestore le spese per l’allestimento degli spazi, per la segnaletica di qualsiasi tipo anche luminosa, compresa ogni altra spesa che ai sensi della normativa vigente è obbligatoria ai fini della funzionalità e sicurezza degli impianti o comunque che il Gestore, nel rispetto della normativa vigente, reputi necessaria per il proseguimento dell’esercizio di pubblico trasporto.
Tutte le variazioni tecnologiche da apportare e tutte le revisioni che, a qualsiasi titolo, necessitano per il
servizio di pubblico esercizio degli impianti e tutti gli interventi conseguenti sono a carico del Gestore che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente.
Il Gestore è obbligato alla piena e puntuale ottemperanza di tutte le norme concernenti la sicurezza del Personale in servizio, della sicurezza delle persone trasportate, dell’idoneità e funzionalità degli impianti per tutta la durata della presente concessione, considerando anche le variazioni normative in merito che verranno emanate nel corso della durata della Concessione.
Il Gestore si obbliga a propria cura ed a proprie spese di dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, cosi come richiesto dalla Normativa vigente per gli impianti, impegnandosi a gestirla secondo le normali prassi ed a custodirla con cura e diligenza per tutta la durata della Concessione. A solo titolo esemplificativo, si riportano i principali documenti, che sono: il regolamento d’esercizio e piano delle operazioni di soccorso; i registri giornali delle prove e verifiche degli impianti, i verbali di visita, le comunicazioni e circolari emesse dalle Autorità di Controllo, gli ordini di servizio emessi dalla Direzione d’Esercizio e/o Responsabile di Esercizio, i verbali degli incidenti accaduti, gli atti di concessione per l’esercizio degli impianti, le eventuali convenzioni con altri Enti, gli eventuali certificati di prevenzione incendi, le certificazioni dei materiali rilasciate dal Costruttore, il manuale di uso e manutenzione degli impianti, la documentazione progettuale originale di costruzione degli impianti aggiornata e integrata con tutte le varianti, modifiche e revisioni effettuale e quanto altro necessario per la gestione ed esercizio degli impianti. Al termine del periodo di Concessione, tutta la documentazione riferita agli impianti e sopra sommariamente descritta, ritornerà con gli impianti stessi nella disponibilità dell’Amministrazione Concedente.
Il Gestore nel corso dell’attività di pubblico esercizio della stazione, si obbliga, in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione gli impianti e le strutture per tutte le visite, ispezioni e sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo (Comunità Montana e U.S.T.I.F.), degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
L’Amministrazione Concedente, si riservano di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto.
Il Gestore è obbligato per tutto il periodo della Concessione all’assoluta osservanza di tutti gli obblighi fiscali, tributari contributivi ed assicurativi esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito.
Il Gestore sarà l’esercente esclusivo degli impianti per tutta la durata della Concessione, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito alla conduzione e gestione degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.
Il Gestore, si obbliga con la presente a garantire la manutenzione ordinaria dei fabbricati e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, dell’impianto di innevamento artificiale e a gestire e manutenere le piste di discesa per la pratica dello sci alpino, a cui è possibile accedere con gli impianti di risalita in oggetto, secondo i criteri e le prestazioni connessi alla pratica dello sport, con diligenza e tempestività secondo le normative Nazionali e Regionali in materia di sicurezza.
Per quanto riguarda l’esercizio, gli obblighi dell’esercente e del personale, la documentazione in dotazione dell’impianto e qualsiasi altro aspetto riferito all’esercizio si richiama il D.M. 11 maggio 2017 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone” e al Regolamento di Esercizio approvato dall’USTIF con lettera prot. 24067 del 11.12.2020 che dovranno essere attesi in ogni loro aspetto.
Art. 7
Obbligo del rispetto degli orari quotidiani
Il Gestore è obbligato, per tutta la durata della presente concessione, all’esercizio degli impianti in piena concomitanza e coincidenza degli orari giornalieri di apertura e chiusura presentati in sede di gara. Per orario quotidiano, si intende l’orario antimeridiano di apertura all’esercizio e l’orario pomeridiano di chiusura all’esercizio, che può essere fissato con dati variabili per i giorni festivi e per i giorni feriali, nonché nei giorni festivi di alta affluenza turistica. L’orario quotidiano dovrà essere definito prima
dell’inizio della stagione invernale di apertura al pubblico esercizio, in accordo con l’Amministrazione Concedente.
Il Gestore potrà ampliare il periodo di apertura al pubblico esercizio degli impianti, ma, si ribadisce, l’esplicito divieto di ridurre il periodo di apertura e gli orari rispetto a quanto indicato nel presente capitolato e nell’offerta presentata dalla Società in sede di gara.
Si ribadisce che nel caso di impossibilità all’apertura e prosieguo dell’attività per qualsiasi motivo nessun rimborso, nessuna spesa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell’attività in Concessione, potranno essere addossate a carico dell’Amministrazione Concedente.
Art. 8 Inventario
All’atto dell’inizio della gestione, sarà redatto un apposito inventario riportante l’elenco degli impianti, dei fabbricati, dei mezzi e dei beni concessi in gestione, compresi i materiali e le attrezzature di uso e manutenzione, il quale verrà sottoscritto da entrambi i Contraenti.
Fermo restando le verifiche periodiche, le revisioni e manutenzioni necessarie per i tipi di impianti in contratto, i materiali che risulteranno inefficienti ed inservibili saranno sostituiti dal Gestore a propria cura e spese.
Art. 9 Quadro Economico
L’importo complessivo della concessione pari a € 30.000,00 oltre I.V.A. è stato stimato dall’Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 167, c. 4, lett. b) sulla base delle presenze medie di utenti registrate negli ultimi 3 anni moltiplicato per la tariffa applicata.
Il quadro economico relativo alla gestione risulta pertanto così ripartito:
ENTRATE | USCITE | ||
TARIFFE | € 30.000,00 | COSTI PERSONALE | € 11.400,00 |
COSTI DI MANUTENZIONE MEZZI/STABILI/ATTREZZATUR E | € 4.500,00 | ||
COSTI DI GESTIONE (utenze, costi amministrativi, costi pubblicitari, assicurazione, carburante, energia elettrica) | €14.100,00 | ||
TOTALE | € 30.000,00 | TOTALE | € 30.000,00 |
Art. 10
Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi
Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con
personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l’apertura dei medesimi necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l’esercizio di pubblico trasporto. E’ tenuto, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di settore, tenendo sollevate l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi ed a richiesta dell’Amministrazione concedente, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi. Dovrà, inoltre, dotarsi di un Responsabile d’Esercizio. Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del Personale in servizio sugli impianti, sono a completo carico del Gestore, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste dell’Amministrazione Concedente in questo senso saranno impegnative per il Gestore.
In merito alle disposizioni sopra richiamate per il personale, si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M. 05.06.1985, n. 1533 recante: “Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri”.
Art. 11
Designazione del Responsabile della Gestione e designazione del Direttore di Esercizio e delResponsabile di Esercizio
Il Gestore prima dell’avvio delle attività è obbligato a sensi di legge a nominare un Direttore di Esercizio e un Responsabile di Esercizio, regolarmente abilitati all’esercizio dell’attività a cui sono preposti, ai quali compete l’assolvimento di tutte le attività ed incombenze disciplinate dal D.M. 05.06.1985, n. 1533 relative ai tipi di impianti.
Il Gestore prima dell’inizio della gestione dovrà designare la persona Responsabile della Gestione, alla quale l’Amministrazione Concedente potrà fare prescrizioni, notifiche ed altro.
Il Gestore è tenuto a comunicare prontamente ogni variazione del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico onde essere rapidamente rintracciabile dall’Amministrazione Concedente per eventuali urgenti comunicazioni e/o richieste.
Il Responsabile della Gestione può anche coincidere nella medesima persona del Capo Servizio o del Direttore di Esercizio o del Responsabile di Esercizio.
Art. 12
Adeguamenti tecnici degli impianti
Tutti gli adeguamenti tecnici degli impianti e tutte le revisioni di qualsiasi natura e tipo, sia facoltative e sia obbligatorie, sono da intendersi a carico del Gestore senza oneri e costi di alcun genere per l’Amministrazione Concedente.
Ai sensi del D.M. 203 del 01.12.2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, si considera variante costruttiva, rispetto alle soluzioni originariamente approvate ed adottate, qualsiasi modifica apportata agli impianti non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione) o delle sue prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).
Le parti degli impianti oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte; ciò indipendentemente
dal periodo di tempo durante il quale le parti suddette sono state in servizio. Quando ricorrano giustificati motivi, è tuttavia in facoltà della M.C.T.C. - USTIF sentita se del caso la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, potranno essere accordate deroghe per consentire
di mantenere inalterate talune parti interessate dalle varianti, ancorché non rispondenti alla normativa tecnica in vigore.
Dopo la realizzazione delle varianti definite costruttive, la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio degli impianti è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del
D.P.R. n. 753/1980, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutti gli impianti e non soltanto delle parti modificate, anche allo scopo di verificarne la reciproca compatibilità.
La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita dal Decreto n. 203 del 01.12.2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni pe- riodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone” e per gli impianti in oggetto è pari a 40 anni dalla data di apertura al pubblico esercizio per le seggiovie.
Le parti degli impianti, non compatibili con la sicurezza dell'esercizio, in relazione anche ai limiti di difettosità fissati dalla casa costruttrice, devono immediatamente essere sostituiti con elementi od organi nuovi uguali, od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, a quelli originali. Anche delle operazioni previste nel presente comma deve essere tenuta registrazione, in apposite pagine del Libro giornale dell'impianto, a cura del capo servizio.
A conclusione di ogni Revisione Speciale, il Direttore di Esercizio e/o il Responsabile di Esercizio trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.
La prosecuzione del pubblico esercizio degli impianti non può comunque essere consentita, ai fini della sicurezza, qualora alla scadenza di ogni revisione speciale non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti in conformità alla normativa vigente.
Fermo restando che alla scadenza della vita tecnica degli impianti vengono a cessare gli effetti delle Autorizzazioni e Nulla Osta rilasciati, resta altresì salva la facoltà del competente ufficio periferico della
M.C.T.C. di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico qualora, sulla base della relazione trasmessa al competente ufficio periferico della M.C.T.C. – U.S.T.I.F. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 13
Pubblicità – Attività commerciali
Il Gestore, potrà pubblicizzare nel rispetto dell’immagine e del decoro, della Località, e del Comune le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dall’Amministrazione Concedente.
Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, il Gestore potrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale ad installare all’interno della struttura e nei locali interni e negli spazi esterni annessi, cartelli pubblicitari. Sulla pubblicità di cui sopra il Comune riscuoterà la relativa imposta o costo della promozione secondo disposizione e tariffe vigenti in materia.
Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione, in caso diverso dovrà essere rimosso; non potrà avere carattere politico o avere ad oggetto il fumo e gli alcolici.
Il Gestore, potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 14
Assicurazioni per la responsabilità del Gestore
Pena la revoca dell’aggiudicazione e la decadenza della concessione, il Gestore ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio, da depositare al più tardi all’atto della stipula della concessione c/o l’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo adeguato al tipo di servizio svolto, con i massimali previsti dalla legge.
L’assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Gestore nel presente capitolato.
Il Gestore risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare all’Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l’uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.
Il Gestore esonera espressamente l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del Capitolato Speciale.
Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte e dell’Amministrazione concedente.
Risponderà, inoltre, dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo.
All’atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna.
Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere l’Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.
Art. 15
Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016
1. L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, è tenuto alla presentazione di una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, a garanzia della conservazione e della restituzione dei beni oggetto di concessione, sia per gli impianti che per gli immobili. Nelle condizioni particolari della Polizza dovrà essere espressamente specificato quanto segue: La garanzia cessa solo al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente Beneficiario. In caso di mancato rispetto dagli obblighi contenuti nel bando e nel contratto da parte del contraente, la Compagnia Assicuratrice o Banca si impegna a versare l’importo garantito entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Ente Beneficiario). Si informa che la mancata indicazione di quanto sopra comporterà la non accettazione della Polizza.
La fidejussione è prestata anche a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, deve essere di un importo non inferiore ad €. 100.0000,00 .
La mancata costituzione della Garanzia Definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Amministrazione Aggiudicatrice, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 16
Divieto di modificazione della destinazione delle strutture e degli impianti
E’ espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Concedente.
Art. 17 Durata del contratto
La durata della concessione è stabilita in mesi 4 (quattro), decorrenti a partire dal 30/06/2022 al 31/10/2022.
Art. 18
Uso dei locali, impianti, ecc. – sospensione
Con la firma del contratto di concessione l’Amministrazione Concedente garantirà per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento, sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.
Art. 19 Riconsegna delle strutture
Alla scadenza del termine, e nei casi previsti dai successivi artt. 19 e 20, la Società dovrà restituire, previa perizia eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di Collio V.T. (BS), i beni mobili, i fabbricati, gli impianti di risalita, i mezzi, ecc., così come consegnati all’inizio dell’attività fatti salvi i deperimenti tecnici, con eventuali miglioramenti ed implementazioni realizzati dalla Società, che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Collio V.T. (BS).
Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria, revisioni, ecc. delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.
Art. 20
Risoluzione anticipata della concessione
L’Amministrazione Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Concedente stessa al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) dopo la seconda contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione Concedente di eventuali addebiti per incuria nella gestione;
b) qualora il Gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
c) qualora si verifichi il fallimento del Gestore ovvero lo scioglimento dello stesso o comunque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associativo del Gestore, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto;
d) qualora il Gestore sia sottoposto a misure quali il concordato preventivo, l’amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti;
e) qualora il Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto;
f) mancato rispetto delle disposizioni e obblighi di cui agli art. 3-4-5-6-7 del presente capitolato speciale d’appalto;
g) violazione del disposto di cui all’ art. 21 “Divieto di cessione della concessione e della convenzione”.
Il gestore oltre che nei casi previsti dalla Legge e nei casi di cui sopra, decade di pieno diritto della concessione nel caso di suo fallimento o di scioglimento della Società.
Nei casi di decadenza ed in quelli di revoca della concessione, previsti dai precedenti articoli, l’Amministrazione Concedente avrà diritto di essere reimmessa immediatamente nella materiale disponibilità degli impianti di risalita, dei fabbricati, dell’impianto di innevamento, dei beni, dei mezzi e dei terreni.
Art. 21 Recesso
La durata della convenzione può essere motivatamente interrotta da entrambe le parti con preavviso scritto inviato per Raccomandata A.R. di almeno 15 giorni.
Art. 22
Divieto di cessione della concessione e subappalto
È fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti e gli obblighi contemplati nel presente capitolato e nella concessione che regola i rapporti tra concedente e concessionario.
È vietato il totale o parziale subappalto o comunque la sub-gestione totale o parziale della concessione affidata.
La violazione di tali divieti comporterà la decadenza di diritto della concessione, la risoluzione di diritto della convenzione e l’incameramento della cauzione definitiva.
Art. 23
Modificazione dei diritti e degli obblighi delle parti
Ogni modifica ed integrazione agli obblighi e ai diritti delle parti derivanti dalla concessione (ivi compresa la convenzione e il presente capitolato) sarà valida ed efficace solo se redatta ed approvata in forma scritta da entrambe le parti
Art. 24 Penali
Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienzed’obbligo derivanti dal capitolato speciale, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:
− per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al gestore una penale di € 50,00giornaliera;
− per l’inosservanza delle prescrizioni di cui al contratto verrà applicata una penale di € 100,00 giornaliera;
− per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite dal Gestore a seguito di invito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo delle opere;
− in caso di mancata apertura per qualsiasi ragione, tranne che per cause di forza maggiore, sarà applicata al gestore una penale giornaliera di € 100,00.
Le penali verranno applicate dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione Concedente
mediante escussione della cauzione definitiva.
L’applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite fax. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.
Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto.
Art. 25 Referente
L’Amministrazione Concedente indica quale suo referente responsabile degli impianti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. A questo il Gestore dovrà rivolgersi indistintamente per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto dell’affidamento e per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto dell’affidamento.
Art. 26
Controllo sull’andamento della gestione
Il Gestore provvederà a fine concessione, a presentare all’Amministrazione Concedente apposito bilancio consuntivo gestionale con idonea documentazione giustificativa, relativo al periodo di gestione, al fine di consentire all’Amministrazione Concedente medesima un controllo sull’andamento della gestione.
Art. 27 Norma finale
Gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente capitolato.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si rinvia a quanto previsto dalle norme del Codice Civile e dalla vigente normativa.
Immobili oggetto di concessione:
- Foglio 17 -mappale n. 377 sub. 16 – locali stazione a valle seggiovia-cabina elettrica e locale annesso
- Foglio 17 mappale 377 sub. 18 – ufficio
- Foglio 17 mappale 377 sub. 19 – ufficio
- Foglio 17 mappale 377 xxxxxxxx xxxxxxxxxx
- Xxxxxx 00 – porzione del mappale 78 – area attualmente delimitata con rete in prossimità della stazione motrice compresa garitta quadri stazione motrice.
Collio V.T. (BS), lì 05.5.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Lazzari Urbano