CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
Con la presente scrittura privata, redatta in quadruplice copia e valevole ad ogni effetto di legge, si stipula tra
il/la Sig./Sig.ra , nato/a a il / / e residente a in via/piazza n° , C.F. ,
di seguito locatore
e
la Società con sede a in via/piazza n° ,
iscritta al registro delle imprese di al numero ed al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di _ al numero , P. IVA
,
nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra , (nato/a a
il / / e domiciliato presso la sede della Società) in qualità di
di seguito conduttrice
quanto appresso
il Sig. concede in locazione alla Società , che accetta i locali di sua proprietà e precisamente
- locali siti in via piano costituiti da n. vani e servizi;
La locazione sarà regolata dai seguenti accordi
-Il contratto è valido per la durata di anni sei dal al in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 398/78, rinnovabile tacitamente di altri sei anni.
-L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente a uso commerciale.
-Il Conduttore potrà sublocare, cedere il contratto o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare.
-Il canone mensile di locazione viene stabilito in euro _ oltre all’addebito forfettario mensile di
€ per le spese di energia elettrica.
-Il pagamento del canone o di quanto dovuto per oneri accessori non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del locatario. Il mancato pagamento entro i termini previsti, indipendentemente dalla causa, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il locatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt.5 e 55 legge 27/7/1978, n. 392.
-Il locatario dichiara di avere visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il Conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l' ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
-Il Conduttore potrà apportare modifiche, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, a patto che gli oneri siano a carico interamente del conduttore stesso.
-Il Conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
-Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
-Il locatore e il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 675/96).
- Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione alla legge 27/7/1978, n. 392, al codice civile e comunque alle norme vigenti e agli usi locali.
Letto, approvato e sottoscritto
…....................., lì………………….
Il locatore Il locatario
A mente dell'art.1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1, 2, 10.
Il locatore Il locatario
…....................., lì………………….