Accordo
Traduzione1
Accordo
istitutivo del Fondo africano di sviluppo
Conchiuso in Abidjan il 29 novembre 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19722
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 28 giugno 1973 Entrato in vigore per la Svizzera il 30 giugno 1973
(Stato 30 giugno 1973)
0.972.32
Gli Stati partecipi del presente Accordo e la Banca africana di sviluppo hanno con- venuto d’istituire, con le presenti, il Fondo africano di sviluppo che sarà retto dai disposti seguenti:
Capo I: Definizioni
Art. 1
1) Le espressioni seguenti, ricorrenti nel presente Accordo, hanno l’accezione qui sotto indicata, tranne ove il contesto specifichi o richieda una accezione diversa:
La parola «Fondo» indica il Fondo africano di sviluppo istituito dal presente Accordo.
La parola «Banca» indica la Banca africana di sviluppo. La parola «membro» indica un membro della Banca.
La parola «partecipante» indica la Banca e qualunque Stato che si faccia par- tecipe dell’Accordo.
La locuzione «Stato partecipante» indica un partecipante diverso dalla Ban- ca.
La locuzione «partecipante fondatore» indica la Banca e qualunque Stato partecipante che si faccia tale giusta il paragrafo 1) dell’articolo 57.
La parola «sottoscrizione» indica gli ammontari sottoscritti dai partecipanti giusta gli articoli 5, 6 o 7.
La locuzione «unità di conto» indica una unità di conto il cui valore è di 0,81851265 grammi d’oro fino.
La locuzione «moneta liberamente convertibile», indica la moneta di un par- tecipante che il Fondo, consultato il fondo monetario internazionale, ritiene convertibile adeguatamente in altre monete ai fini delle proprie operazioni.
RU 1974 1346; FF 1972 II 329
1 Dal testo originale francese.
2 Art. 1 lett. a del DF del 19 dic. 1972 (RU 1973 1138).
Le locuzioni «Presidente», «Consiglio dei governatori» e «Consiglio di amministrazione» indicano rispettivamente il Presidente, il Consiglio dei governatori e il Consiglio d’amministrazione del Fondo e comprendono i governatori supplenti e amministratori supplenti allorché agiscono rispettiva- mente in qualità di governatori e di amministratori.
La parola «regionale» indica il Continente africano con le sue isole.
2) I riferimenti ai capi, articoli, paragrafi e allegati rinviano ai capi, articoli, paragra- fi e allegati del presente Accordo.
3) Titoli. I titoli dei capi e gli articoli hanno il mero scopo di facilitare la consulta- zione del documento ma non fanno parte integrante dell’Accordo.
Capo II: Finalità e partecipazione
Art. 2 Finalità
Il Fondo ha lo scopo di aiutare la Banca a contribuire vieppiù efficacemente allo sviluppo economico e sociale dei membri della medesima nonché di promuovere la cooperazione (compresa quella regionale e infraregionale) e il commercio inter- nazionale segnatamente tra i detti membri. Il Fondo procura, a condizioni privilegia- te, i mezzi finanziari per la realizzazione di obiettivi primordiali per lo sviluppo e atti a stimolarlo.
Art. 3 Partecipazione
1) Partecipano al Fondo, la Banca e gli Stati divenuti partecipi del presente Accordo giusta le sue disposizioni.
2) Gli Stati partecipanti fondatori, sono quelli il cui nome figura nell’allegato A e la cui partecipazione al presente Accordo è avvenuta in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 57.
3) Uno Stato non «partecipante fondatore» può farsi parte del presente Accordo alle condizioni, non incompatibili con il medesimo, definite dal Consiglio dei governa- tori con risoluzione unanime adottata con la totalità delle voci dei partecipanti. Que- sta partecipazione è aperta soltanto agli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, o di un suo istituto specializzato, oppure partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia.
4) Uno Stato può autorizzare un ente o un organismo, agente in suo nome, a firmare il presente Accordo e a rappresentarlo in tutte le materie concernenti il medesimo, tranne quelle dell’articolo 55.
Capo III: Risorse
Art. 4 Risorse
Le risorse del Fondo sono costituite da:
i) le sottoscrizioni della Banca;
ii) le sottoscrizioni degli Stati partecipanti;
iii) ogni altro introito ottenuto dal Fondo;
iv) le somme risultanti da operazioni del Fondo o altrimenti spettantigli.
Art. 5 Sottoscrizione della Banca
La Banca versa al Fondo, come sottoscrizione iniziale, l’ammontare, in unità di conto, figurante di fronte al suo nome nell’allegato A; essa si serve all’uopo delle somme iscritte a credito del «Fondo africano di sviluppo» della Banca. Al versa- mento si applicano le modalità e le condizioni del paragrafo 2 dell’articolo 6 per il pagamento delle sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti. La Banca sottoscrive poscia qualunque ammontare che il Consiglio dei governatori della Banca dovesse determinare giusta le modalità e le condizioni stabilite d’accordo con il Fondo.
Art. 6 Sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti
1) All’atto della partecipazione, ogni Stato sottoscrive l’ammontare assegnatogli. Queste sottoscrizioni son dette qui di seguito «sottoscrizioni iniziali».
2) La sottoscrizione iniziale, assegnata ad ogni Stato partecipante fondatore, è pari alla somma indicata di fronte al suo nome nell’allegato A; questa somma è stilata in unità di conto ed è pagabile in moneta liberamente convertibile. L’ammontare della sottoscrizione va versato in tre rate annue uguali, giusta il calendario seguente: la prima nel termine di trenta giorni dall’inizio delle operazioni del Fondo conforme- mente all’articolo 60, oppure, spirato il termine, il giorno in cui lo Stato partecipante fondatore si fa partecipe del presente Accordo; la seconda nell’anno successivo; la terza entro il termine di un anno a contare dalla scadenza della seconda rata o del suo versamento qualora quest’ultimo preceda la scadenza. Il Fondo può chiedere il pagamento anticipato della seconda o della terza rata oppure d’ambedue qualora le proprie operazioni l’esigano, tuttavia l’attuazione dell’anticipo sta nella libera facol- tà del partecipante.
3) Le sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti diversi dai «partecipanti fonda- tori» sono pure stilate in unità di conto e pagabili in moneta liberamente converti- bile. L’ammontare e le modalità di versamento di queste sottoscrizioni sono deter- minate dal Fondo giusta i disposti del paragrafo 3 dell’articolo 3.
4) Fatte salve le altre disposizioni che il Fondo dovesse prendere, ogni Stato parte- cipante mantiene la libera convertibilità delle somme da esso versate nella propria moneta, conformemente al presente articolo.
5) Nonostante i paragrafi precedenti, ogni Stato partecipante può prorogare di tre mesi al massimo la scadenza di un versamento previsto nel presente articolo, qualora la proroga sia necessaria per ragioni di bilancio od altro.
Art. 7 Sottoscrizioni aggiuntive degli Stati partecipanti
1) Il Fondo, quando appaia opportuno, tenuto conto dei pagamenti delle sottoscri- zioni iniziali dei partecipanti fondatori e dello svolgimento delle proprie operazioni, e ad adeguati intervalli in seguito, fa il punto delle proprie risorse e, se crede, può autorizzare una maggiorazione generale delle sottoscrizioni degli Stati partecipanti, giusta determinate modalità e condizioni. Nonostante quanto precede, maggiorazioni generali o individuali dell’ammontare delle sottoscrizioni possono venir autorizzate in qualunque momento, purché una maggiorazione individuale non sia stata a priori vincolata alla domanda dello Stato partecipante interessato.
2) Allorché una sottoscrizione aggiuntiva individuale viene autorizzata giusta il paragrafo 1, qualunque Stato partecipante diviene libero di sottoscrivere, a condizio- ni ragionevoli stabilite dal Fondo e comunque non meno favorevoli di quelle pre- scritte nel paragrafo 1, l’ammontare necessario per conservare, al proprio diritto di voto, lo stesso valore proporzionale rispetto a quello degli altri partecipanti.
3) Nessuno Stato partecipante è tenuto a sottoscrivere somme aggiuntive in caso di una maggiorazione generale o individuale delle sottoscrizioni.
4) Le autorizzazioni concernenti le maggiorazioni generali, di cui nel paragrafo 1, sono accordate, e le relative decisioni adottate, con la maggioranza dell’85 % del totale delle voci dei partecipanti.
Art. 8 Altre risorse
1) Fatti salvi i disposti del presente articolo, il Fondo può stabilire intese in vista di procurarsi altri introiti, compresi doni e mutui, presso i membri partecipanti, gli Stati non partecipanti e qualunque altro ente, pubblico o privato.
2) Le modalità e le condizioni di queste intese devono risultare compatibili con le finalità, le operazioni e la politica del Fondo e non devono costituire un onere, amministrativo o finanziario, eccessivo per quest’ultimo o per la Banca.
3) Queste intese, tranne quelle volte ad ottenere doni d’assistenza tecnica, devono venir impostare in modo che il Fondo possa conformarsi alle prescrizioni dei para- grafi 4 e 5 dell’articolo 15.
4) Dette intese vanno approvate dal Consiglio d’amministrazione; nel caso di accor- di con uno Stato non membro o non partecipe, oppure con un istituto di un tale Stato, la suddetta approvazione va data con la maggioranza dell’85% del totale delle voci dei partecipanti.
5) Il Fondo non può accettare mutui (con riserva degli anticipi necessari al suo fun- zionamento) i quali non siano accordati a condizioni privilegiate. Esso non emette prestiti su nessun mercato né partecipa, come mutuatario garante o altro, alle emis- sioni di titoli su alcun mercato. Non emette obbligazioni negoziabili o trasmissibili in riconoscimento dei debiti contratti giusta i disposti del paragrafo 1.
Art. 9 Pagamento delle sottoscrizioni
Il Fondo accetta che le parti della sottoscrizione di cui agli articoli 5, 6, 7 o 13, non necessarie per le proprie operazioni, gli siano versate in forma di buoni, lettere di credito, obbligazioni d’analoga natura, emessi dal partecipante, o dal depositario eventualmente designato giusta l’articolo 33. Questi buoni, o altre forme d’obbliga- zione, non sono negoziabili né fruttano interesse e sono pagabili a vista, per il loro valore nominale, a credito del conto aperto al Fondo presso il depositario designato, oppure, mancando il depositario, giusta le direttive data dal Fondo. Nonostante l’emissione o l’accettazione di qualunque buono, lettera di credito, o altra forma d’obbligazione d’analoga natura, l’obbligo del partecipante, giusta i termini degli articoli 5, 6, 7 e 13, resta fermo. Delle somme detenute quali sottoscrizioni dei partecipanti che non si prevalgono del presente articolo, il Fondo può effettuare il deposito o l’investimento in modo da far loro produrre dei redditi che contribuiscano a coprire le sue spese d’amministrazione o altre. Il Fondo, con periodicità possibil- mente sistematica, procederà, per coprire le spese, a dei prelievi proporzionali sulle sottoscrizioni, indipendentemente dalla forma di queste.
Art. 10 Limitazione della responsabilità
Nessun partecipante, a cagione della propria partecipazione, è ritenuto responsabile degli atti o degli impegni del Fondo.
Capo IV: Moneta
Art. 11 Utilizzazione
1) La moneta ricevuta in pagamento di sottoscrizioni, fatte giusta l’articolo 5 e il paragrafo 2 dell’articolo 6, oppure ricevuta per sottoscrizioni giusta l’articolo 13, può essere utilizzata e convertita dal Fondo per qualunque sua operazione o, con l’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, per investimento temporaneo, se il Fondo non ne ha bisogno per le proprie operazioni.
2) L’utilizzazione della moneta ricevuta in pagamento di sottoscrizioni, fatte giusta il paragrafo 3 dell’articolo 6 o i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, oppure ricevuta per sottoscrizioni giusta l’articolo 13, od infine ricevuta come risorsa giusta l’articolo 8, è regolata dalle modalità e dalle condizioni che ne hanno retto il ricevimento.
3) Tutta l’altra moneta ricevuta dal Fondo può essere liberamente utilizzata e con- vertita da esso per qualunque sua operazione e, con l’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, per investimento temporaneo, se il Fondo non ne ha bisogno per le proprie operazioni.
4) Non può essere imposta nessuna restrizione contraria ai disposti del presente articolo.
Art. 12 Valutazione delle monete
1) Se occorre, giusta il presente Accordo, determinare il valore di una moneta rispetto a un’altra o a diverse altre oppure rispetto all’unità di conto, il Fondo proce- de a ragionevolmente fissarlo, dopo consultazione con il Fondo monetario inter- nazionale.
2) Qualora trattisi di una moneta la cui parità non è stabilita dal Fondo monetario internazionale, il suo valore, rispetto all’unità di conto, va determinato dal Fondo periodicamente giusta il paragrafo 1 del presente articolo; il valore così stabilito è considerato come la parità di detta moneta ai fini del presente Accordo, compreso, senza limitazione alcuna, il disposto dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 13.
Art. 13 Mantenimento del valore degli averi in moneta
1) Se la parità della moneta di un partecipante, stabilita dal Fondo monetario inter- nazionale, viene ribassata rispetto all’unità di conto, oppure il tasso di cambio, secondo l’opinione del Fondo, flette sul territorio del partecipante, questo, entro un ragionevole termine, versa al Fondo tanta moneta sua quanta è necessaria per man- tenere al valore della sottoscrizione iniziale gli averi da esso procuratigli in detta moneta, in virtù dell’articolo 6 e giusta i disposti del presente paragrafo, indipen- dentemente dal fatto che questa moneta sia detenuta o no sotto forma di buoni, let- tere di credito o altre obbligazioni, accettate conformemente all’articolo 9, con riserva, tuttavia, che le precedenti disposizioni si applicano soltanto nel caso e nella misura in cui detta moneta non sia stata inizialmente spesa o convertita in altra.
2) Qualora la parità della moneta di un partecipante sia aumentata rispetto all’unità di conto o qualora, secondo l’opinione del Fondo, cambi in tal senso il tasso di cam- bio sul territorio del partecipante, il Fondo restituisce a quest’ultimo, entro ragione- vole termine, un ammontare in detta moneta uguale all’accrescimento del valore degli averi in detta moneta, cui si applicano i disposti del paragrafo 1.
3) Il Fondo può rinunciare all’applicazione del presente articolo, o dichiararlo ino- perante, allorché il Fondo monetario internazionale procede a una modifica unifor- memente proporzionale della parità delle monete di tutti gli Stati partecipanti.
Capo V: Operazioni
Art. 14 Utilizzazione delle risorse
1) Il Fondo fornisce mezzi di finanziamento per i programmi intesi a promuovere lo sviluppo economico e sociale sul territorio dei membri. Il Fondo procura questi mezzi di finanziamento ai membri la cui situazione e le cui prospettive economiche esigono mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate.
2) I mezzi di finanziamento, forniti dal Fondo, vanno destinati agli scopi ch’esso ritiene caratterizzati da alta priorità dal profilo dello sviluppo, tenuto conto del biso- gno della o delle regioni considerate, onde, salvo speciali circostanze, devono essere attribuiti a progetti o gruppi di progetti specifici, segnatamente a quelli iscritti nel quadro dei programmi nazionali, regionali o infraregionali, compresa l’assegnazione
di mezzi di finanziamento alle Banche nazionali di sviluppo o altri istituti appropriati per consentir loro di accordare dei mutui per il finanziamento dei progetti specifici approvati dal Fondo.
Art. 15 Condizioni di finanziamento
1) Il Fondo non fornisce i mezzi di finanziamento necessari a un progetto qualora il membro, sul cui territorio il progetto va attuato, si opponga; tuttavia il Fondo non è tenuto ad accertare l’assenza di opposizioni singole qualora i mezzi di finanziamento siano forniti ad un ente pubblico nazionale, regionale o infraregionale.
2) a) Il Fondo non fornisce mezzi per il finanziamento qualora ritenga che questo possa essere conseguito con altri mezzi a condizioni ragionevoli per il bene- ficiario.
b) Xxxxxxxxxx mezzi di finanziamento a non membri, il Fondo prende le dispo- sizioni necessarie affinché i vantaggi, derivanti dalle condizioni privilegiate, approfittino di fatto unicamente ai membri o agli altri enti che, tenuto conto del quadro fattuale, vi sono legittimati.
3) Il richiedente deve, prima di ogni finanziamento, depositare una proposta rego- lare, tramite il presidente della Banca, e quest’ultimo deve sottoporre al Consiglio d’amministrazione del Fondo un rapporto scritto, nel quale i suoi periti, dopo esame approfondito, raccomandano il finanziamento.
4) a) Il Fondo non impone come condizione che le somme provenienti dai suoi mutui siano spese sul territorio di tale o tal’altro Stato membro; queste som- me tuttavia vanno utilizzate soltanto per acquistare, nei territori degli Stati partecipanti o membri, i beni prodotti in essi e i servizi che ne provengono, con riserva che, nel caso di mezzi ricevuti conformemente all’articolo 8 da uno Stato non partecipante né membro, i territori di detto Stato possono ugualmente essere scelti come fonte degli acquisti effettuati mediante i medesimi e possano anche essere scelti, giusta modalità determinate dal Consiglio d’amministrazione, come fonti d’acquisto mediante altri mezzi ricevuti in virtù del presente articolo.
b) L’acquisto di questi beni e servizi va fatto sulla base della concorrenza internazionale tra i fornitori che rispondono alle condizioni stabilite, tranne quando il Consiglio d’amministrazione ritenga che il far capo alla competi- zione internazionale sia ingiustificato.
5) Il Fondo prende ogni utile provvedimento per ottenere che le somme provenienti dai propri prestiti siano consacrate esclusivamente agli scopi per i quali sono state stanziate, tenendo debitamente conto delle considerazioni economiche di redditività e di concorrenza commerciale internazionale e senza preoccuparsi delle influenze o considerazioni d’ordine politico o extraeconomico.
6) Le somme per ogni operazione di finanziamento vanno messe a disposizione del beneficiario soltanto per consentirgli di far fronte alle spese connesse con il progetto, via via che esse sono realmente assunte.
7) Il Fondo applica a queste operazioni i principi di una sana gestione finanziaria in materia di sviluppo.
8) Il Fondo non fa operazioni di rifinanziamento.
9) Accordando un mutuo, il Fondo valuta quanto convenga le previsioni concernenti la capacità del mutuatario, e ove occorra del garante, di far fronte ai propri obblighi.
10) Xxxx’esame di una domanda di finanziamento, il Fondo tiene adeguatamente conto delle misure che il beneficiario ha preso per cavarsela da sé o, qualora non trattisi di un membro, degli aiuti apportati dal beneficiario ai cui territori il progetto o programma deve approfittare.
11) Il Fondo prende i provvedimenti necessari affinché i disposti del presente arti- colo vengano effettivamente applicati.
Art. 16 Forme e modalità di finanziamento
1) I finanziamenti effettuati mediante mezzi forniti in virtù degli articoli 5, 6 e 7, nonché mediante i rimborsi e i relativi redditi, vanno accordati dal Fondo sotto forma di mutui. Il Fondo può fornire altri mezzi di finanziamento, segnatamente doni prelevati dalle risorse ricevute in virtù delle intese, di cui in articolo 8, autoriz- zanti espressamente tal forma di finanziamento.
2) a) Con riserva dei disposti del paragrafo precedente, il Fondo procura dei mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate giusta le circostanze.
b) Allorché il mutuatario è un membro o un’organizzazione intergovernativa cui partecipano uno o più membri, il Fondo, per stabilire le modalità di finanziamento, considera in via principale la posizione e le prospettive eco- nomiche del membro o dei membri in favore dei quali in finanziamento è accordato e, inoltre, la natura e le esigenze del progetto o del programma in causa.
3) Il Fondo può fornire mezzi di finanziamento a:
a) qualunque membro, sottodivisione geografica o amministrativa o ente ap- partenente a detto membro;
b) qualunque istituto o azienda situato sul territorio di un membro;
c) qualunque organismo regionale o infraregionale o qualunque istituto che si occupi dello sviluppo sui territori dei membri.
Tutti questi mezzi di finanziamento devono, giusta l’avviso del Fondo, essere consa- crati alla realizzazione di obiettivi del presente Accordo. Qualora il mutuatario non sia un membro, il Fondo esigerà una o diverse garanzie appropriate, governative o altre.
4) Il Fondo può fornire divise, per il regolamento delle spese locali d’un progetto, nel caso e nella misura in cui lo ritenga necessario o opportuno per la realizzazione del medesimo, considerate la situazione e le prospettive economiche del membro o dei membri beneficiari del finanziamento procurato dal Fondo nonché la natura e i requisiti del progetto.
5) Le somme mutuate sono rimborsabili nella moneta o nelle monete nelle quali i mutui sono stati consentiti, oppure anche in altre divise convertibili che il Fondo determinasse.
6) Il Fondo accorda mezzi di finanziamento a un membro, o in favore di un membro o di un progetto da eseguirsi sul territorio di un membro, soltanto se acquisisce la certezza che detto membro ha preso, rispetto al proprio territorio, tutti i provvedi- menti legislativi e amministrativi necessari per dare effetto ai disposti del paragra- fo 4 dell’articolo 11 e del capitolo ottavo, come se detto membro fosse uno Stato partecipante e il relativo finanziamento andasse subordinato alla condizione che i provvedimenti legislativi e amministrativi siano mantenuti e che, qualora intervenga una vertenza tra il Fondo e un membro, in assenza di qualunque altro disposto all’uopo, le norme dell’articolo 53 siano applicabili, come se il membro fosse uno Stato partecipante nelle circostanze nelle quali si applica detto articolo.
Art. 17 Analisi e valutazione
Occorre procedere a un’analisi approfondita e continuativa dell’esecuzione dei pro- getti, programmi e attività del Fondo, in modo da aiutare il Consiglio d’ammi- nistrazione e il Presidente a giudicare l’efficacia del Fondo stesso nella realizzazione delle proprie finalità. Il Presidente, sentito il Consiglio d’amministrazione, prende le disposizioni necessarie per condurre detto studio e ne porta i risultati, tramite il Pre- sidente, a conoscenza del Consiglio d’amministrazione.
Art. 18 Cooperazione con altri enti internazionali, altri istituti e Stati
Per attuare i propri obiettivi, il Fondo procura di cooperare – e all’uopo può stabilire apposite intese – con altri enti internazionali, organizzazioni regionali e infraregio- nali, altri istituti e Stati, con riserva che nessuna intesa possa venir stabilita con uno Stato non membro o non partecipante oppure con un suo istituto, tranne approva- zione data dalla maggioranza dell’85 % del totale delle voci dei partecipanti.
Art. 19 Assistenza tecnica
Per l’attuazione dei propri obiettivi, il Fondo può fornire assistenza tecnica, nor- malmente rimborsabile se finanziata mediante sovvenzioni speciali, accordate nel quadro dell’assistenza tecnica, o mediante altri mezzi messi a disposizione del fondo a questo fine.
Art. 20 Operazioni diverse
Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente Accordo, il Fondo può esperire qualunque altra attività la quale, nel quadro delle sue operazioni, risulti necessaria ed opportuna per consentirgli di raggiungere i propri obiettivi in conformità con i disposti del seguente Accordo.
Art. 21 Divieto di ogni attività politica
Il Fondo, i suoi funzionari e le altre persone agenti in suo nome non interferiranno mai negli affari politici di un membro. Le loro decisioni non dovranno essere influenzate dall’orientamento politico dei membri in causa e dovranno essere moti- vate esclusivamente mediante considerazioni concernenti lo sviluppo economico e sociale, formulate in modo imparziale al lume degli obbiettivi del presente Accordo.
Capo VI: Organizzazione e gestione
Art. 22 Organizzazione del Fondo
Sono organi del Fondo: un Consiglio dei governatori, un Consiglio d’ammini- strazione e un Presidente. Il Fondo, nel perseguimento dei propri fini, si avvale dei funzionari ed impiegati della Banca, nonché dell’organizzazione di questa, dei suoi servizi e dei suoi impianti, e, qualora il Consiglio d’amministrazione reputi necessa- rio del personale supplementare, di detto personale, assunto dal Presidente giusta l’alinea quinto del paragrafo 4 dell’articolo 30.
Art. 23 Consiglio dei governatori: Poteri
1) Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2) Il Consiglio dei governatori può delegare i suoi poteri al Consiglio d’ammini- strazione, tranne il potere di:
i) ammettere nuovi partecipanti e stabilirne le condizioni d’ammissione;
ii) autorizzare sottoscrizioni aggiuntive giusta l’articolo 7 e determinarne modalità e condizioni;
iii) sospendere un partecipante;
iv) statuire sui ricorsi mossi contro le decisioni del Consiglio d’amministrazione in materia d’interpretazione o d’applicazione del pre- sente Accordo;
v) autorizzare la conclusione di intese generali di cooperazione con altri enti internazionali, tranne ove trattasi di intese di carattere temporaneo o ammi- nistrativo;
vi) scegliere, all’infuori del Fondo, i commissari ai conti, incaricati di verifi- care i conti del medesimo e di vidimare il bilancio e lo stato dei redditi, nonché il prospetto delle spese;
vii) approvare, dopo esame del rapporto dei commissari ai conti, il bilancio e lo stato dei redditi e delle spese;
viii) modificare il presente Accordo;
ix) decidere la cessazione delle operazioni del Fondo e ripartirne gli averi;
x) esercitare gli altri poteri che il presente Accordo conferisse espressamente al Consiglio dei governatori.
3) Il Consiglio dei governatori può, in ogni momento, revocare qualunque delega data al Consiglio d’amministrazione.
Art. 24 Consiglio dei governatori: Composizione
1) I governatori e i governatori supplenti della Banca sono d’ufficio governatori, rispettivamente governatori supplenti, del Fondo. Il Presidente della Banca notifica al Fondo, quando occorra, i nomi dei governatori e dei governatori supplenti.
2) Ogni Stato partecipe, che non sia membro, nomina un governatore e un gover- natore supplente, i quali restano in funzione secondo la volontà del partecipante che li ha nominati.
3) Un supplente non può partecipare al voto se non in assenza del governatore che egli surroga.
4) Con riserva dei disposti del paragrafo 4 dell’articolo 60, i governatori e i loro supplenti esercitano le proprie funzioni gratuitamente e senza essere spesati a cura del Fondo.
Art. 25 Consiglio dei governatori: Procedura
1) Il Consiglio dei governatori tiene una riunione annua, nonché le altre riunioni ch’esso stesso prevede o che il Consiglio d’amministrazione indice. Il Presidente del Consiglio dei governatori della Banca è d’ufficio, presidente del Consiglio di gover- natori del Fondo.
2) La riunione annua del Consiglio dei governatori va tenuta in occasione dell’assemblea annua del Consiglio dei governatori della Banca.
3) Il quorum per qualunque riunione del Consiglio dei governatori è dato da una maggioranza del numero totale dei governatori rappresentante almeno i tre quarti del totale delle voci dei partecipanti.
4) Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura che consenta al Consiglio d’amministrazione, allorché lo ritenga opportuno, di otte- nere un voto dei governatori su una questione determinata senza convocarne il Con- siglio.
5) Il Consiglio dei governatori e il Consiglio d’amministrazione, in quanto vi sia autorizzato dal Consiglio dei governatori, possono istituire gli organi sussidiari rite- xxxx necessari e opportuni alla condotta delle operazioni del Fondo.
6) Il Consiglio dei governatori e il Consiglio d’amministrazione, in quanto vi sia autorizzato dal Consiglio dei governatori o dal presente Accordo, possono adottare i regolamenti necessari e adeguati alla condotta degli affari del Fondo, purché detti regolamenti non urtino contro i disposti del presente Accordo.
Art. 26 Consiglio d’amministrazione: Funzioni
Fatti salvi i poteri del Consiglio dei governatori previsti nell’articolo 23, il Consiglio d’amministrazione è incaricato di condurre le operazioni generali del Fondo.
All’uopo esso esercita i poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori; in particolare:
i) prepara il lavoro del Consiglio dei governatori;
ii) prende, giusta le direttive generali del Consiglio dei governatori, le decisioni concernenti i mutui individuali e gli altri mezzi di finanziamento che il Fon- do assegna in virtù del presente Accordo;
iii) adotta i regolamenti e gli altri provvedimenti necessari affinché i conti e i registri contabili del Fondo siano tenuti e verificati regolarmente in modo appropriato;
iv) vigila sul funzionamento efficace e quanto possibile economico dei servizi del Fondo;
v) sottopone, ad ogni riunione annua, i conti d’ogni esercizio finanziario all’approvazione del Consiglio dei governatori, distinguendoli, se lo ritiene necessario, in conti relativi alle operazioni generali del Fondo e in conti rela- tivi alle operazioni finanziate mediante risorse messe a disposizione del Fondo giusta l’articolo 8;
vi) sottopone, ad ogni riunione annua, un rapporto all’approvazione del Consi- glio dei governatori;
vii) approva il preventivo, il programma generale e la politica di finanziamento del Fondo, tenendo conto delle risorse rispettivamente disponibili all’uopo.
Art. 27 Consiglio d’amministrazione: Composizione
1) Il Consiglio d’amministrazione si compone di dodici amministratori.
2) Gli Stati partecipanti scelgono, giusta l’allegato B, sei amministratori e sei amministratori supplenti.
3) La Banca designa, giusta l’allegato B, sei amministratori e sei supplenti, sce- gliendoli tra i membri del Consiglio d’amministrazione della Banca.
4) Un amministratore supplente del Fondo può assistere a tutte le sedute del Consi- glio d’amministrazione ma non può partecipare alle deliberazioni e alle votazioni se non in assenza dell’amministratore che egli surroga.
5) Il Consiglio d’amministrazione invita gli altri amministratori della Banca ad assi- stere alle sedute del Consiglio d’amministrazione in qualità di osservatori e qualun- que amministratore della Banca così invitato, come anche il suo supplente, può par- tecipare alla discussione di ogni proposta di progetto concepita nell’interesse del Paese che egli rappresenta in seno al Consiglio d’amministrazione della Banca.
6) a) Un amministratore designato dalla Banca resta in funzione fino a che gli sia stato designato un successore conformemente all’allegato B e questo sia entrato in funzione. Un amministratore designato dalla Banca se cessa di essere amministratore della Banca, cessa nel contempo di essere amministra- tore del Fondo.
b) Il mandato degli amministratori scelti dagli Stati partecipanti è di tre anni ma prende fine allorché sia decisa una maggiorazione generale delle sottoscri- zioni giusta il paragrafo 1 dell’articolo 7 e questa sia divenuta effettiva. Il mandato degli amministratori può essere rinnovato per uno o diversi altri periodi triennali. Essi rimangono in funzione sino a che sia stato designato un loro successore e questo sia entrato in funzione. Qualora un posto d’amministratore divenga vacante prima della cessazione del mandato del titolare, lo Stato, o gli Stati per i quali l’uscente votava, dovranno scegliere un nuovo amministratore. Il nuovo amministratore resta in funzione per il rimanente della durata del mandato del predecessore.
c) Fintanto che il posto di un’amministratore rimane vacante, il supplente del vecchio amministratore esercita i poteri di quest’ultimo, tranne il potere di nominare un supplente, purché non trattisi di un supplente temporaneo destinato a rappresentarlo nelle riunioni cui non può assistere.
7) Se uno Stato diviene «Stato partecipante», giusta il paragrafo 3 dell’articolo 3, o se uno Stato partecipante aumenta la propria sottoscrizione o se, per qualunque altra ragione, i diritti di voto di cui dispongono i diversi Stati partecipanti vengono modi- ficati nell’intervallo dei periodi previsti per la scelta degli amministratori che li rap- presentano,
i) non interverrà alcun cambiamento di amministratori, con la riserva che, qua- lora un amministratore cessi di disporre di diritti di voto, il suo mandato e quello del suo supplente cessano ipso fatto;
ii) i diritti di voto di cui dispongono gli Stati partecipanti, e gli amministratori da essi scelti, saranno riallineati, e ciò a contare dalla data della maggiora- zione della nuova sottoscrizione o da quella dell’eventuale altra modifica- zione dei diritti di voto;
iii) il nuovo Stato partecipante, con diritto di voto, può incaricare uno degli amministratori, rappresentanti uno o più Stati partecipanti, di rappresentarlo e di esercitare i suoi diritti di voto fino al giorno in cui si procederà alla pros- sima designazione generale degli amministratori degli Stati partecipanti.
8) Gli amministratori e i supplenti esercitano le loro funzioni senza essere retribuiti né spesati dal Fondo.
Art. 28 Consiglio d’amministrazione: Procedura
1) Il Consiglio d’amministrazione si riunisce quando gli affari del Fondo lo esigono. Il presidente convoca le riunioni ogni qualvolta queste sono domandate da quattro amministratori.
2) Il quorum per le riunioni del Consiglio d’amministrazione è costituito dal numero degli amministratori rappresentante i tre quarti almeno del totale dei diritti di voto dei partecipanti.
Art. 29 Voto
1) La Banca e il gruppo degli Stati partecipanti detengono ciascuno mille voci.
2) Ogni governatore del Fondo, che sia governatore della Banca, dispone della pro- porzione di voci della Banca che il Presidente di questa ha notificato al Fondo; egli esercita i corrispondenti diritti di voto.
3) Ogni Stato partecipante dispone di una parte dell’insieme delle voci dei parteci- panti, calcolata in funzione degli ammontari sottoscritti dallo Stato in questione, giusta l’articolo 6, nonché delle eventuali sottoscrizioni aggiuntive, giusta i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7. Ogni governatore rappresentante uno Stato partecipante, allor- ché vota in Consiglio, dispone delle voci del partecipante rappresentato.
4) Gli amministratori designati dalla Banca, allorché votano in Consiglio, dispon- gono insieme di 1000 voci e gli amministratori scelti dagli Stati partecipanti essi pure di 1000 voci. Ogni amministratore designato dalla Banca dispone delle voci che questa gli attribuisce e che sono specificate nella notifica di designazione, prevista nella prima parte dell’allegato B. Ogni amministratore scelto da uno o più Stati par- tecipanti dispone del numero di voci detenute dal o dai partecipanti che l’hanno scelto.
5) Ogni amministratore rappresentante la Banca deve dare in blocco tutte le voci che gli sono attribuite. L’amministratore che rappresenta più di uno Stato parteci- pante può dare separatamente le voci di cui dispongono gli Stati da egli rappresen- tati.
6) Nonostante gli altri disposti del presente Accordo:
i) un membro regionale, se è o diviene «Stato partecipante», non dispone e non acquisisce ipso facto delle voci; uno Stato partecipante regionale, se diviene
«membro», non dispone più, a contare dal giorno in cui acquisisce questa qualità, di alcuna voce in quanto Stato partecipante; e
ii) uno Stato partecipante non regionale, se è o diviene a un tempo Stato parte- cipante e membro, va trattato, ai fini dell’Accordo, in tutto e per tutto come se non fosse membro.
7) Salvo disposto contrario del presente Accordo, tutte le questioni che il Consiglio dei governatori o il Consiglio d’amministrazione sono chiamati a risolvere vanno decise a maggioranza dei tre quarti delle voci dei partecipanti.
Art. 30 Il Presidente
1) Il Presidente della Banca è d’ufficio Presidente del Fondo. Egli presiede il Con- siglio d’amministrazione ma non partecipa alle votazioni. Può assistere alle riunioni del Consiglio dei governatori ma senza partecipare alle votazioni.
2) Il Presidente è rappresentante legale del Fondo.
3) In caso d’assenza del Presidente della Banca, o di vacanza del posto, la persona provvisoriamente chiamata a riempire quella funzione assume parimenti la funzione di Presidente del Fondo.
4) Con riserva dell’Articolo 26, il Presidente gerisce gli affari correnti del Fondo segnatamente:
i) propone il preventivo delle operazioni e il preventivo amministrativo;
ii) propone il programma generale di finanziamento;
iii) organizza gli studi e le valutazioni su progetti e programmi destinati ad essere finanziati dal Fondo giusta il paragrafo 3 dell’articolo 15;
iv) utilizza, secondo i bisogni, i funzionari e gli impiegati della Banca, nonché l’organizzazione, i servizi e le attrezzature della medesima, per attuare le operazioni del Fondo, rimanendo responsabile, davanti al Consiglio d’ammi- nistrazione, della strutturazione e del controllo dell’organizzazione, del per- sonale e dei servizi necessari previsti nell’articolo 22;
v) assume il personale, consulenti e periti compresi, di cui il Fondo abbisogna e decide la cessazione del rapporto di servizio.
Art. 31 Rapporti con la Banca
1) Il Fondo rimborsa alla Banca l’equo prezzo dell’utilizzazione dei funzionari, degli impiegati, dell’organizzazione, dei servizi e degli impianti della medesima, conformemente agli accordi stipulati.
2) Il Fondo è un’entità giuridicamente indipendente, distinta dalla Banca, onde i suoi averi vanno conservati a parte e non confusi con quelli della Banca.
3) Nessun disposto del presente Accordo implica la responsabilità del Fondo in ragione di atti od obblighi della Banca né quella della Banca in ragione di atti od obblighi del Fondo.
Art. 32 Sede del Fondo
Sede del Fondo è la sede della Banca.
Art. 33 Depositari
Ogni Stato partecipante designa la propria banca centrale, o altro istituto gradito al Fondo, come depositario degli averi di questo nella sua moneta o in altre. Mancando una differente designazione, vale quale depositario di un membro quello da esso designato ai fini dell’Accordo istitutivo della Banca.
Art. 34 Procedura di comunicazione
Ogni Stato partecipante designa un’autorità competente, con la quale il Fondo possa mettersi in rapporto per ogni questione rientrante nel quadro del presente Accordo. Mancando una differente designazione, la procedura di comunicazione indicata da un membro per la Banca vale anche per il Fondo.
Art. 35 Pubblicazione dei rapporti e informazioni
1) Il Fondo pubblica un rapporto annuo contenente uno stato certificato dei conti e comunica, con periodicità adeguata, ai partecipanti e ai membri un prospetto della propria situazione finanziaria, nonché uno stato dei redditi e delle spese indicante anche i risultati delle operazioni.
2) Il Fondo può pubblicare qualunque altro testo esso ritenga utile alla realizzazione dei propri obiettivi.
3) Esemplari di qualunque rapporto, prospetto o documento, pubblicato giusta il presente articolo, saranno comunicati ai partecipanti e ai membri.
Art. 36 Attribuzione del reddito netto
Il Consiglio dei governatori determina ogni tanto la ripartizione del reddito netto del Fondo, tenendo adeguatamente conto dei beni da attribuire alle riserve e delle prov- vigioni per gli imprevisti.
Capo VII:
Recesso e sospensione dei partecipanti Interruzione delle operazioni
Art. 37 Recesso
Ogni partecipante può recedere dal Fondo in ogni momento, indirizzandogli in sede la relativa notifica scritta. Il recesso diventa effettivo alla data del ricevimento della notifica, o nell’altra data da questa specificata che non sia posteriore alla prima d’oltre sei mesi.
Art. 38 Sospensione
1) Il Fondo, qualora un partecipante disattenda un obbligo, può sospenderlo dalla sua qualità di partecipante mediante decisione del Consiglio dei governatori. Il par- tecipante così sospeso cessa di essere partecipante un anno dopo la data della sospensione, a meno che una decisione del Consiglio dei governatori non l’abbia frattanto ristabilito nella sua qualità.
2) Durante la sospensione, il partecipante in causa non ha alcuna veste per esercitare i diritti conferiti dal presente Accordo, eccezion fatta del diritto di recesso; esso resta nondimeno sottoposto agli obblighi sanciti dall’Accordo.
Art. 39 Diritti ed obblighi degli Stati che cessano d’essere partecipanti
1) Lo Stato che cessa d’essere partecipante non ha alcun altro diritto, in virtù del presente Accordo, se non quello conferitogli dal presente articolo e dall’articolo 53, tuttavia, salvo disposto contrario del presente articolo, esso resta tenuto a tutti gli obblighi finanziari sottoscritti verso il Fondo sia in qualità di partecipante, sia in qualità di mutuatario, di garante od altro.
2) Allorché uno Stato cessa d’essere partecipante, il Fondo e lo Stato stesso proce- dono ad un appuramento dei conti. Nel quadro di tale operazione, il Fondo e lo Stato in causa possono intendersi circa le somme che dovranno essere versate a titolo di sottoscrizione, nonché circa la data e la moneta del pagamento. Rispetto a un parte- cipante, la parola «sottoscrizione» è reputata, ai fini del presente articolo e dell’articolo 40, comprensiva sia della sottoscrizione iniziale che d’ogni altra sotto- scrizione aggiuntiva.
3) Nell’imminenza d’una tale intesa, oppure in mancanza della medesima scaduto il termine di sei mesi, o qualunque altro stipulato termine, dalla data in cui lo Stato ha cessato d’essere partecipante, si applicheranno le disposizioni seguenti:
i) Lo Stato è liberato da ogni obbligo ulteriore verso il Fondo, a titolo di sotto- scrizione, ma deve versare, alla date di scadenza, gli ammontari da esso ancora dovuti, in virtù della sua sottoscrizione, nel momento in cui cessa la partecipazione e i quali, secondo l’opinione del Fondo, gli sono necessari per soddisfare agli obblighi in quel momento sussistenti nel quadro delle sue operazioni di finanziamento.
ii) Il Fondo riversa allo Stato le somme da questo pagate a titolo di sottoscri- zione, o provenienti dai rimborsi in capitale di somme che vi si riferiscono e che il Fondo deteneva alla data in cui lo Stato in causa ha cessato d’essere partecipante, tranne nella misura in cui il Fondo ritenga che queste somme gli sono necessarie per soddisfare agli obblighi che esso aveva assunto in tale data nel quadro delle sue operazioni di finanziamento.
iii) Il Fondo versa allo Stato una parte proporzionale dell’ammontare totale dei rimborsi di capitale, da esso ricevuti dopo la data nella quale lo Stato ha ces- sato di essere partecipante e concernenti i mutui accordati anteriormente a detta data, eccezion fatta di quelli accordati mediante prelievo dalle risorse fornite al Fondo sulla base di intese particolari in materia di liquidazione. Il rapporto tra questa parte e l’ammontare globale del capitale dei mutui rim- borsati dev’essere lo stesso di quello che intercorre tra l’ammontare totale, pagato dallo Stato come sottoscrizione e ad esso non ancora rimborsato giu- sta il capoverso ii che precede, e la somma totale pagata da tutti i parteci- panti come sottoscrizione, somma che sarà già stata utilizzata o che, secondo il Fondo, gli è necessaria per soddisfare gli obblighi assunti nel quadro delle sue operazioni di finanziamento il giorno in cui lo Stato in causa ha cessato di essere partecipante. Il Fondo effettua il pagamento mediante versamenti rateali via via che riceve delle somme a titolo di rimborso dei mutui, comun- que però con una periodicità almeno annuale. Questi versamenti vanno fatti nelle monete ricevute dal Fondo il quale tuttavia può, se lo crede, effettuare i pagamenti anche nella moneta dello Stato in causa.
iv) Il pagamento di qualunque somma, dovuta allo Stato per la sua sottoscri- zione, può venir differito fintanto che detto Stato, o una sua sottodivisione politica o servizio, abbia ancora degli obblighi verso il Fondo sia come mutuatario sia come garante; la somma in questione può, secondo i desideri del Fondo, essere ascritta ad un qualsiasi passivo alla scadenza.
v) In nessun caso lo Stato in causa può ricevere, in virtù del presente paragrafo, una somma che globalmente superi il minore dei due ammontari seguenti:
1) l’importo versato in quanto sottoscrizione o,
2) la percentuale dell’attivo netto del Fondo, figurante sui suoi registri il giorno in cui lo Stato in causa ha cessato d’essere partecipante e corri- spondente alla percentuale dell’ammontare della sottoscrizione dello Stato in causa rispetto al totale delle sottoscrizione di tutti i partecipanti.
vi) Tutti i calcoli presupposti dalle presenti disposizioni vanno effettuati su una base ragionevole, determinata dal Fondo.
4) In nessun caso le somme dovute a uno Stato, in virtù del presente articolo, pos- sono essergli pagate prima della scadenza di un termine di sei mesi a contare dalla data nella quale lo Stato cessa di essere partecipante. Qualora, durante detto ter- mine, il Fondo termini le proprie operazioni, giusta l’articolo 40, tutti i diritti dello Stato in causa vanno definiti giusta i disposti del detto articolo e lo Stato in causa va considerato come partecipante, ai fini dell’articolo, con la sola eccezione che perde il diritto di voto.
Art. 40 Cessazione delle operazioni e regolamento degli obblighi del Fondo
1) Il Fondo può cessare le proprie operazioni sulla base di un voto del Consiglio dei governatori. Il recesso della Banca, o di tutti gli Stati partecipanti, giusta l’articolo 37, comporta la cessazione definitiva del Fondo. Cessate le operazioni, il Fondo smette immediatamente ogni attività, tranne quella intesa alla realizzazione ordinata, conservazione, salvaguardia dell’attivo e regolamento degli impegni. Il Fondo, fino al regolamento definitivo degli impegni e alla ripartizione degli averi, continua ad esistere e tutti i suoi diritti ed obblighi verso i partecipanti, nel quadro del presente Accordo, rimangono intatti, fatta riserva tuttavia del fatto che nessun partecipante può essere sospeso né può ritirarsi e che nessuna ripartizione può essere fatta ai partecipanti se non sulla base dei disposti del presente articolo.
2) Nessuna ripartizione può essere fatta ai partecipanti, in virtù delle loro sottoscri- zioni, prima che tutti gli impegni verso i creditori siano stati regolati o abbiano fatto l’oggetto di provvigioni e prima che il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una tale ripartizione.
3) Xxxxx salvo quanto precede, nonché ogni accordo speciale circa la ripartizione delle risorse stabilito all’atto della fornitura delle medesime, il Fondo ripartisce i propri averi tra i partecipanti al prorata delle somme da essi versate a titolo di sotto- scrizione. Ogni ripartizione, giusta il precedente disposto, va subordinata, rispetto ad ogni partecipante, al previo regolamento di tutti i crediti correnti del Fondo verso detto partecipante. La ripartizione va effettuata alle date, nella moneta e con le spe- cie di beni che il Fondo reputa giuste ed eque. La ripartizione tra i diversi parteci- panti non dev’essere necessariamente uniforme per quanto attiene al tipo degli averi cosi ripartiti o alle monete in cui sono stilati.
4) Ogni partecipante che riceve degli averi dal Fondo, a titolo di ripartizione, in applicazione del presente articolo e dell’articolo 39, è surrogato in tutti i diritti che il Fondo possedeva su detti averi prima della ripartizione.
Capo VIII: Statuti, immunità, esenzioni e privilegi
Art. 41 Oggetto del presente capitolo
Il Fondo, affinché possa di fatto raggiungere i propri obiettivi e svolgere le proprie funzioni, beneficia, sul territorio di ogni Stato partecipante, dello statuto giuridico,
delle immunità, delle esenzioni e dei privilegi enunciati nel presente capitolo; ogni Stato partecipante informa il Fondo dei provvedimenti all’uopo presi.
Art. 42 Statuto giuridico
Il Fondo gode della piena personalità giuridica e, segnatamente, possiede la capacità:
i) di stipulare contratti,
ii) d’acquistare e alienare beni mobili ed immobili,
iii) di stare in giudizio.
Art. 43 Azioni giudiziarie
1) Il Fondo gode dell’immunità di giurisdizione verso ogni forma di azione giudi- ziaria, tranne per le vertenze risultanti dalla sua facoltà d’accettare prestiti, confor- memente ai disposti dell’articolo 8. In questo caso, il Fondo può essere convenuto innanzi al tribunale competente dello Stato ove ha sede, oppure ove possiede un agente incaricato di ricevere delle notificazioni, oppure ove ha consentito di essere chiamato in giudizio.
2) Nonostante i disposti del paragrafo 1, nessuna azione può essere intentata contro il fondo dagli Stati partecipanti, né dai loro organismi o servizi, e nemmeno da un Ente o da una persona agente direttamente o indirettamente per conto di uno Stato partecipante oppure agente in funzione d’avente causa, o organismo, o servizio del partecipante. I partecipanti ricorrono alle procedure speciali relative alla composi- zione delle vertenze tra il Fondo e i suoi partecipanti, procedure stabilite dal pre- sente accordo, dai regolamenti del Fondo o dai contratti stipulati con il Fondo.
3) Il Fondo prende i provvedimenti necessari, concernenti le modalità applicabili al componimento delle vertenze non contemplate dal paragrafo 2 del presente articolo né degli articoli 52 e 53 e connesse con l’immunità risultante dal paragrafo 1 del presente articolo.
4) Nel caso in cui, in applicazione del presente accordo, il Fondo non goda dell’immunità di giurisdizione, il Fondo stesso, i suoi beni ed i suoi averi, ovunque situati e da chiunque posseduti, vanno esenti da ogni forma di sequestro e misura esecutiva, fintanto che una decisione giudiziaria definitiva non sia stata pronunciata contro il Fondo.
Art. 44 Inviolabilità degli averi
I beni e gli averi del Fondo, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono sottratti ad ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione, od analoga forma di manomissione, da parte del potere esecutivo e legislativo.
Art. 45 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi del Fondo, e da un profilo generale tutti i documenti che gli apparten- gono o che esso detiene, sono inviolabili, ovunque si trovino.
Art. 46 Esenzione relativa agli averi
Nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi e allo svolgimento delle funzioni, e con riserva dei disposti del presente Accordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo vanno esenti da restrizioni connesse con controlli finanziari, regolamen- tazioni particolari o moratorie di qualsiasi natura.
Art. 47 Privilegi in materia di comunicazioni
Ogni Stato partecipante applicherà, alle comunicazioni ufficiali del Fondo, lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri istituti finanziari internazio- nali cui esso Stato è parte.
Art. 48 Immunità e privilegi dei membri del Consiglio e del personale
I governatori e gli amministratori, con i loro supplenti, il presidente e il personale, compresi i periti operanti per conto del Fondo:
i) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali;
ii) godono, se non sono cittadini dello Stato ove svolgono la loro funzione, d’ogni immunità rispetto ai disposti limitativi dell’immigrazione, alle for- malità d’immatricolazione degli stranieri e agli obblighi di servizio nazio- nale, essi godono inoltre di facilità di cambio non meno favorevoli di quelle che lo Stato partecipante interessato accorda ai rappresentanti, ai funzionari ed impiegati analoghi di ogni altro istituto finanziario internazionale di cui esso Stato è parte;
iii) beneficiano, quanto alle agevolazioni di spostamento, di un trattamento non meno favorevole di quello che lo Stato partecipante interessato accorda ai rappresentanti, funzionari ed impiegati analoghi di qualunque altro istituto finanziario internazionale di cui esso Stato è parte.
Art. 49 Immunità fiscale
1) Il Fondo, i suoi averi, beni, redditi, operazioni e transazioni vanno esenti da ogni imposta diretta, da ogni dazio sulle merci importate o esportate per usi ufficiali, nonché da ogni imposta d’effetto equivalente. Il Fondo è pure esonerato da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione d’imposte o da dazi.
2) Nonostante i disposti del paragrafo 1, il Fondo non chiederà l’esonero da tasse rappresentanti la mera contropartita di effettive prestazioni di servizio.
3) Gli oggetti importati in franchigia, giusta il paragrafo 1, non possono essere ven- duti sul territorio dello Stato partecipante che l’ha accordata, salva convenzione col medesimo.
4) Non è riscossa imposta alcuna sugli onorari o gli emolumenti versati dal Fondo al presidente e al personale, compresi i periti che lavorano per il Fondo.
Art. 50 Clausola di rinuncia
1) Le immunità, esenzioni e privilegi, previsti nel presente capitolo, sono accordati nell’interesse del Fondo. Il Consiglio d’amministrazione può, nella misura e con le condizioni che esso stesso determina, rinunciare alla immunità, esenzioni e privilegi, previsti nel presente capitolo, ove reputi che la rinuncia possa favorire gli interessi del Fondo.
2) Nonostante i disposti del paragrafo 1, il presidente ha il diritto e il dovere di togliere l’immunità, accordata a uno dei membri del personale, compresi i periti ope- ranti per il Fondo, ove ritenga l’immunità stessa di ostacolo al corso della giustizia e rinunciabile senza pregiudizio del Fondo.
Capo IX: Emendamenti
Art. 51
1) Ogni proposta intesa a modificare il presente accordo, emanante da un parteci- pante, da un governatore o dal Consiglio d’amministrazione, va comunicata al presi- dente del Consiglio dei governatori, il quale la trasmette al Consiglio. Qualora il Consiglio dei governatori approvi l’emendamento proposto, il Fondo domanda ai partecipanti, mediante lettera o telegramma circolare, se anch’essi lo accettano. Qualora i tre quarti dei partecipanti, rappresentanti l’ottantacinque per cento delle voci, lo accettano, il Fondo ne prende atto in una comunicazione ufficiale indirizzata ai partecipanti. Gli emendamenti entrano in vigore, rispetto ad ogni partecipante, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale prevista nel presente paragrafo, tranne ove il Consiglio dei governatori abbia specificato una data o un termine diversi.
2) Nonostante il paragrafo 1, l’unanimità del Consiglio dei governatori è richiesta per ogni emendamento concernente:
i) la limitazione della responsabilità prevista nell’articolo 10;
ii) i disposti dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7 concernente le sottoscrizioni aggiuntive;
iii) il diritto di recedere dal Fondo;
iv) le maggioranze di voto definite nel presente accordo.
Capo X: Interpretazione ed arbitrato
Art. 52 Interpretazione
1) Qualunque questione, concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che insorga tra un partecipante e il Fondo oppure tra i partecipanti va sot- toposta per decisione al Consiglio d’amministrazione. Se la questione concerne par- ticolarmente uno Stato partecipante non rappresentato nel Consiglio d’ammini- strazione da un amministratore suo cittadino, detto partecipante ha la facoltà di farsi
rappresentare direttamente. Il diritto di rappresentanza è disciplinato dal Consiglio dei governatori.
2) Ogni partecipante può domandare che qualunque questione, sulla quale il Consi- glio d’amministrazione si sia pronunciato giusta il paragrafo 1, venga deferita al Consiglio dei governatori, la cui decisione è inappellabile. Il Fondo, nell’attesa della decisione del Consiglio dei governatori, può, se lo reputa necessario, agire sulla base della decisione del Consiglio d’amministrazione.
Art. 53 Arbitrato
Ogni vertenza tra il Fondo e uno Stato che ha cessato d’essere partecipante, oppure tra il Fondo ed un partecipante in caso di cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, va sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale trimembre. Un arbitro è nominato dal Fondo, un secondo arbitro dal partecipante o dall’ex-partecipante inte- ressato, poscia le due parti nominano il terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale. Qualora, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda d’arbitro, l’una o l’altra Parte non avesse nominato il proprio arbitro o, entro trenta giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non fosse stato ancora scelto qualunque Parte può chiedere al presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra istanza prevista nel regolamento adottato dal Consiglio dei governatori, di designare l’arbitrato è stabilita dagli arbitri stessi ma il terzo arbitro ha ogni potere di dirimere le questioni procedurali sulle quali le Parti divergessero. Per pronunciare il lodo basta un voto a maggioranza; il lodo è definitivo e obbliga le Parti.
Capo XI: Disposizioni finali
Art. 54 Firma
Il testo originale del presente accordo resta sino al 31 marzo 1973 aperto alla firma della Banca e degli Stati i cui nomi figurano nell’allegato A.
Art. 55 Ratifica, accettazione o approvazione
1) Il presente accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.
2) Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati alla sede della Banca, da ogni firmatario, prima del 31 dicembre 1973 rimanendo inteso che, qualora l’accordo non fosse entrato in vigore in tale data, giusta l’articolo 56, il Consiglio d’amministrazione della Banca potrebbe prorogare il termine di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di una durata non maggiore di sei mesi.
Art. 56 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui la Banca e gli Stati firmatari, la cui sottoscrizione globale specificata nell’allegato A del presente accordo rappre-
senti almeno 55 mio. d’unità di conto, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 57 Partecipazione
1) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione è depositato alla data o prima della data di entrata in vigore del presente accordo, diventa parte- cipante a contare dal detto giorno. Il firmatario il cui strumento di ratifica, accetta- zione o approvazione è depositato successivamente, ma prima della data stabilita nel paragrafo 2 dell’articolo 55, oppure in virtù di detto paragrafo, diventa partecipante a contare dal giorno del detto deposito.
2) Uno Stato che non è partecipante fondatore può, giusta il paragrafo 3 dell’articolo 3, farsi partecipante e la sua partecipazione, nonostante i disposti degli articoli 54 e 55, si effettua mediante la firma del presente accordo nonché il deposito presso la Banca di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il quale prende effetto a contare dal giorno del deposito.
Art. 58 Riserve
Uno Stato partecipante può, depositando il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare:
i) che l’immunità conferita dal paragrafo 1 dell’articolo 43 e dall’alinea i dell’articolo 48 non si applica sul suo territorio in materia d’azione civile derivante da un infortunio causato da un motoveicolo appartenente al Fondo o condotto per suo conto, né in materia d’infrazione al Codice della strada commessa dal conducente di un tale veicolo;
ii) che esso, e le sue suddivisioni politiche, si riservano il diritto di sottoporre ad imposta gli onorari e gli emolumenti versati dal Fondo ai cittadini o ai residenti del detto Stato partecipante;
iii) che il Fondo non domanderà, secondo la sua interpretazione di massima, l’esonero dalle tasse riscosse sulle merci prodotte sul proprio territorio o dal- le imposte incorporate nei prezzi riscosse sulla vendita di beni mobili ed immobili, ma che, qualora il Fondo effettui per suo uso e per scopi ufficiali degli acquisti importanti di beni sui quali dette tasse e imposte sono riscosse o riscotibili, il detto Stato prenderà i provvedimenti amministrativi appro- priati, ogni qualvolta sarà possibile farlo, per il condono od il rimborso dell’ammontare di queste tasse ed imposte;
iv) che i disposti del paragrafo 3 dell’articolo 49 si applicano allorché v’è con- dono o rimborso delle tasse o delle imposte su degli oggetti in virtù dei disposti amministrativi di cui nell’alinea iii.
Art. 59 Notifica
La Banca notifica a tutti i firmatari:
a. ogni firma del presente accordo;
b. ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c. la data d’entrata in vigore del presente accordo;
d. ogni dichiarazione o riserva formulata all’atto del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o approvazione.
Art. 60 Assemblea costitutiva
1) Ogni Stato partecipante, all’entrata in vigore del presente accordo, nomina un governatore e il presidente del Consiglio dei governatori convoca l’assemblea costi- tutiva del Consiglio dei governatori.
2) Durante questa assemblea costitutiva:
i) 12 amministratori del Fondo sono designati e scelti conformemente ai para- grafi 2 e 3 dell’articolo 27;
ii) sono presi dei provvedimenti per determinare la data in cui il Fondo inizierà le proprie operazioni.
3) Il Fondo informa tutti i partecipanti della data in cui comincerà le proprie opera- zioni.
4) Le spese ragionevoli e necessarie che la Banca si addosserà all’atto della crea- zione del Fondo, comprese le indennità ai governatori e ai loro supplenti per la loro partecipazione all’assemblea costitutiva, saranno rimborsate dal Fondo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accor- do.
Fatto a Abidjan, il ventinove novembre millenovecentosettantadue in un solo esem- plare in lingua inglese ed in lingua francese, i due testi facendo parimente fede, che sarà depositato presso la Banca.
La Banca trasmetterà copie certificate conformi del presente accordo ad ogni firma- tario.
(Si omettono le firme)
1. Partecipanti fondatori
Allegato A
Possono farsi tali gli Stati seguenti: Repubblica federale di Germania, Belgio, Bra- sile, Canada, Danimarca, Spagna, Stati Uniti d’America, Finlandia, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Jugoslavia.
Ogni Stato elencato nel precedente paragrafo, il quale sottoscrivesse per il Fondo almeno 15 mio. di dollari SUA, dopo il 31 dicembre 1973, diverrà nondimeno «Par- tecipante fondatore», purché firmi e ratifichi l’Accordo entro il 31 dicembre 1974.
2. Sottoscrizioni iniziali
La Banca ed i Firmatari dell’Accordo sottoscrivono gli ammontari seguenti:
Sottoscrizioni in unità di conto | ||
Banca africana di sviluppo | 5 000 000 | |
Xxxxxx | 0 000 000 | |
Xxxxxxx | 2 000 000 | |
Canada | 15 000 000 | |
Confederazione Svizzera | 3 000 000 | |
Xxxxxxxxx | 0 000 000 | |
Xxxxxx | 2 000 000 | |
Finlandia | 2 000 000 | |
Italia | 10 000 000 | |
Giappone | 15 000 000 | |
Xxxxxxxx | 0 000 000 | |
Xxxxx Xxxxx | 4 000 000 | |
Germania | 7 447 630 | |
Regno Unito | 5 211 420 | |
Svezia | 5 000 000 | |
Jugoslavia | 2 000 000 | |
Totale | 90 659 050 |
Designazione e scelta degli amministratori
Allegato B
Prima parte Designazione degli amministratori ad opera della Banca
1) Il presidente della Banca notifica al Fondo, all’atto di ogni designazione d’amministratori del Fondo ad opera della Banca:
i) i nomi degli amministratori cosi designati;
ii) il numero delle voci di cui ciascuno dispone.
2) Qualora il posto di un amministratore designato dalla Banca divenga vacante, il presidente notifica al Fondo il nome dell’amministratore designato dalla Banca per sostituirlo.
Seconda parte Scelta degli amministratori ad opera degli Stati partecipanti
1. Per l’elezione degli amministratori, ogni governatore rappresentante un Parteci- pante deve far convergere su un solo candidato tutte le voci attribuite allo Stato che rappresenta. I sei candidati risultati in testa all’elezione sono dichiarati amministra- tori, con riserva che non può essere dichiarato tale chi non abbia ottenuto almeno il 12% del totale delle voci di cui dispongono i governatori rappresentanti i Parteci- panti.
2. Se sei amministratori non risultano eletti al primo turno si procede ad un secondo turno; il candidato che ha raccolto meno voti al primo turno è però ineleggibile. Al secondo turno votano soltanto: (a) i governatori che hanno votato al primo turno per un candidato risultato non eletto, e (b) i governatori i cui voti dati a un candidato eletto sono reputati, giusta il seguente paragrafo 3, aver portato il numero di voci confluite sul detto candidato oltre il 15 % del totale delle voci attribuite agli Stati partecipanti.
3. Per determinare se il voto di un governatore vada reputato fornito dall’effetto qui innanzi descritto, il 15 % di cui è questione è considerato includere, innanzi tutto, le voci date dal governatore che ne ha apportato al candidato il maggior numero, poscia quelle del governatore che ne ha apportato un numero immediatamente inferiore, e così di seguito sino a concorrenza del 15 %.
4. Ogni governatore le cui voci devono essere parzialmente conteggiate per portare il totale d’un candidato sopra il 12 %, è considerato come se avesse dato tutte le sue voci al candidato, ancorché il totale delle voci da questo ottenute finisca, con ciò, per superare il 15 %.
5. Se nemmeno dopo il secondo turno vi sono i sei eletti, si procede, giusta i principi qui innanzi enunciati, a scrutinii suppletivi con la riserva che, eletti cinque amministratori, il sesto può passare alla maggioranza semplice delle voci restanti venendo inoltre reputato eletto alla totalità di dette voci.
6. Le norme suesposte possono essere modificate, dai governatori rappresentanti gli Stati partecipanti, con la maggioranza del 75 % del totale delle voci di cui gli Stati stessi dispongono.
7. Ad ognuna delle tre prime assemblee annue del Consiglio dei governatori, si pro- cederà ad una nuova scelta di amministratori rappresentanti i Partecipanti.
8. Ogni amministratore designa un suo supplente pienamente facoltato a rappresen- tarlo in caso d’assenza. Gli amministratori e gli amministratori-supplenti devono essere cittadini di Stati partecipanti.
Campo d’applicazione il 15 luglio 1974
Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
Belgio* | 2 luglio | 1974 | 2 luglio | 1974 |
Brasile | 28 dicembre | 1973 | 28 dicembre | 1973 |
Canada | 8 giugno | 1973 | 30 giugno | 1973 |
Danimarca* | 26 giugno | 1973 | 30 giugno | 1973 |
Spagna* | 28 dicembre | 1973 | 28 dicembre | 1973 |
Finlandia* | 21 dicembre | 1973 | 21 dicembre | 1973 |
Germania* | 30 dicembre | 1973 | 30 dicembre | 1973 |
Giappone* | 27 giugno | 1973 | 30 giugno | 1973 |
Norvegia* | 26 giugno | 1973 | 30 giugno | 1973 |
Paesi Bassi* | 23 giugno | 1973 | 30 giugno | 1973 |
Regno Unito* | 30 giugno | 1973 | 30 giugno | 1973 |
Serbia* | 1° luglio | 1973 | 1° luglio | 1973 |
Svezia | 18 giugno | 1973 | 30 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx* | 28 giugno | 1973 | 30 giugno | 1973 |
Banca africana di sviluppo | 22 giugno | 1973 | 30 giugno | 1973 |
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso
Riserve e dichiarazioni Belgio
All’atto del deposito dello strumento di ratificazione, il Belgio ha fatto la riserva prevista nell’articolo 58 alinea (i) dell’Accordo.
Danimarca
All’atto del deposito dello strumento di ratificazione, la Danimarca ha rinnovato la seguente dichiarazione, già formulata al momento della firma dell’Accordo:
Giusta la principale disposizione del paragrafo (4) dell’articolo 15 dell’Accordo, le somme provenienti da mutui consentiti dal Fondo sono impiegate unicamente per acquistare, nei territori degli Stati contraenti o dei membri, beni prodotti in questi territori o servizi da essi forniti.
La politica auspicata dal Governo danese in materia di trasporti marittimi si fonda nel principio della libera circolazione nel commercio internazionale, nei limiti di una concorrenza libera e leale. Secondo questa politica, le mutazioni e i trasferimenti inerenti ai trasporti marittimi non devono essere intralciati da disposizioni accordanti un trattamento di favore a un Paese o a un gruppo di Paesi, conformemente allo scopo costantemente perseguito, il modo di trasporto marittimo e la bandiera devono essere sempre determinati dalle considerazioni commerciali correnti. Il Governo danese è dunque convinto che il paragrafo 4 (a) dell’articolo 15 non sarà applicato in deroga a questo principio.
Finlandia
All’atto del deposito dello strumento di ratificazione, la Finlandia ha fatto le stesse dichiarazioni della Germania quanto all’articolo 58 alinea (i) e (ii) dell’Accordo (cfr. par. 2 lett. a) e b) qui di seguito.
Germania
La Germania, all’atto del deposito dello strumento di ratificazione, ha dichiarato quanto segue:
a) l’immunità conferita dagli articoli 43 (1) e 48 (i) dell’Accordo non s’applica sul territorio germanico in materia d’azione civile derivante da infortunio causato da un veicolo a motore appartenente al Fondo o condotto per suo conto, né in materia di infrazione commessa dal conducente di un tale vei- colo;
b) la Germania si riserva, anche in favore delle sue sottodivisioni politiche, il diritto di sottoporre ad imposta gli onorari o emolumenti pagati dal Fondo ai suoi cittadini o residenti;
c) il Fondo, secondo la sua interpretazione, non domanderà di massima l’esonero dalle tasse riscosse dalla Germania sulle merci prodotte sul proprio territorio o dalle imposte incorporate nei prezzi e riscosse sulla vendita di beni mobili ed immobili ma, qualora il Fondo effettui, per suo uso e per sco- pi ufficiali, acquisti importanti di beni sui quali dette tasse e imposte sono ri- scosse o riscotibili, la Germania prenderà i provvedimenti amministrativi appropriati, ogni qualvolta sarà possibile farlo, per il condono od il rimborso dell’ammontare di queste tasse ed imposte;
d) i disposti del paragrafo 3 dell’articolo 49 si applicano allorché v’è condono o rimborso delle tasse od imposte su oggetti in virtù dei disposti ammini- strativi di cui nell’alinea (iii).
Giappone
All’atto del deposito dello strumento d’accettazione, il Giappone ha fatto le stesse dichiarazioni della Repubblica federale di Germania quanto all’articolo 58 alinea (i) e (ii) dell’Accordo (cfr. par 2 lett. a) e b) qui sopra.
Norvegia
La disposizione del paragrafo 4 dell’articolo 49 dell’Accordo non pregiudica il diritto delle autorità norvegesi di riscuotere imposte su o per onorari e emolumenti pagati dal Fondo a cittadini norvegesi o a altre persone residenti in Norvegia.
Paesi Bassi
Le stesse dichiarazioni fatte dalla Germania nel paragrafo 2 lettere a), b), c) e d) qui sopra.
Regno Unito
Conformemente all’articolo 58 dell’Accordo, il Regno Unito ha fatto le stesse di- chiarazioni della Germania (cfr. par. 2 lett. a), b), c) e d) qui sopra.
Serbia
Le stesse dichiarazioni fatte dalla Germania nel paragrafo 2 lettere a), b), c) e d) qui sopra.
Spagna
La Spagna ha dichiarato nel suo strumento di ratificazione di approvare e ratificare tutte le disposizioni dell’Accordo, comprese le riserve di cui all’articolo 58, nonché di osservarle in tutti i particolari.
Svizzera
Conformemente al paragrafo (ii) dell’articolo 58 dell’Accordo, la Svizzera si riserva il diritto di sottoporre all’imposta federale, cantonale e comunale sul reddito gli ono- rari e emolumenti pagati dal Fondo ai cittadini svizzeri residenti in Svizzera.