MANDATO
All'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxx Autore: Xxxxxx Xxxxx
Analisi del contratto di mandato
articoli da 1703 a 1730
Analisi del contratto di
MANDATO
(articoli da 1703 a 1730)
Il mandato è il contratto con il quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, detta mandante (art. 1703 del codice civile - più avanti riportato e commentato).
Il mandato è quindi la cura dell'interesse altrui e consiste nel compiere un'attività giuridica esterna, destinata cioè a coinvolgere soggetti terzi. Xxxxxxx quindi in capo al mandatario un vero e proprio obbligo giuridico di curare l'affare che gli è stato affidato dal mandante.
Il mandato può essere
speciale: quando indica in modo specifico l'atto o gli atti giuridici per i quali è conferito;
generale: quando è conferito per tutti gli affari del mandante, ma in tal caso si riferisce solo agli atti di ordinaria amministrazione, perché quelli di straordinaria amministrazione devono sempre essere indicati espressamente (art. 1708 c.c. – più aventi richiamato).
Il mandato si presume oneroso, e sussiste quindi un nesso tra la prestazione del mandatario, consistente nel dover dare corso all'attività per conto del mandante, e quella posta a carico di quest'ultimo di corrispondere il compenso.
Se le parti non hanno stabilito nulla, si presume oneroso, e la misura del compenso è determinata in base alle tariffe professionali o agi usi, ovvero, in mancanza, dal giudice (art. 1709 c.c. – riportato più avanti).
Il mandato può essere configurabile sia come contratto di durata, sia come accordo ad esecuzione istantanea. Per quanto poi riguarda gli effetti del mandato, è opinione prevalente che detti effetti debbano essere meramente obbligatori. Ma se ci si sofferma ad esaminare meglio gli articoli 1705 e 1706 c.c. (più avanti richiamati e commentati) si può anche pensare che il contratto di mandato possa avere una efficacia reale. Infatti solo ragionando così si può giustificare il fatto che il mandato ad acquistare crediti o beni mobili produce automaticamente il passaggio del diritto in capo al mandante dal momento del perfezionamento dell'atto di acquisto concluso tra il mandatario ed il terzo.
Il mandato in rem propriam
di cui all’art. 1723 c.c. – più avanti richiamato e commentato
Per mandato “in rem propriam” si intende l'incarico che il mandante conferisce nell'interesse prevalente del mandatario o di terzi. L'articolo 1723, citato, del codice civile, prende in considerazione questa figura particolare di mandato, disponendo che in tal caso il contratto di mandato non si estingue né con la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante, né per revoca da parte del mandante “salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca”.
Un pratico esempio, e quindi una applicazione, del mandato “in rem propriam” è rappresentato dalla cessione dei beni ai creditori, di cui all'art. 1977 c.c. * – ove il debitore incarica i suoi creditori, o alcuni di essi, di alienare tutti o alcuni dei suoi beni e di ripartirne far loro il ricavato onde soddisfare i propri crediti.
*
Art. 1977 c.c. (nozione)
la cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti
E' chiaro che quando si parla di mandato “in rem propriam”, e quindi quando il mandato è conferito nell'interesse esclusivo del mandatario, si è fuori dallo schema del mandato. Determinante ed essenziale perché si abbia un mandato vero e proprio, infatti, è che il mandatario curi l'interesse del mandante, anche se possa coincidere con un interesse proprio.
Obbligazioni del mandatario
Il mandatario deve
1) eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minore rigore (art. 1710 c.c. – vedasi oltre)
2) mantenersi nei limiti fissati nel mandato ed attenersi alle istruzioni ricevute dal mandante. Se compie un atto che esorbita dal mandato, esso resta a carico del mandatario stesso, se il mandante non lo ratifica (art. 1711 c.c. – oltre richiamato)
3) comunicare senza ritardo al mandante l'esecuzione del mandato e rendergli conto del suo operato, rimettendogli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato stesso,
con gli interessi legali sulle somme riscosse (artt. 1712, 1713, 1714 – più avanti riportati)
4) provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo sulle cose stesse (art. 1718 – vedi più avanti)
5) Il mandatario, infine, è tenuto, salvo autorizzazione del mandante, ad eseguire personalmente l'incarico ricevuto.
Qualora sostituisca altri a sé stesso, senza essere stato autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se, invece, il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta (vedi l'articolo 1717 del codice civile. – riportato più oltre).
Obbligazioni del mandante
Il mandante deve
1) somministrare al mandatario, salvo patto contrario, i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome (art. 1719 c.c – vedi oltre.)
2) rimborsare al mandatario tutte le spese anticipate, con gli interessi legali, e risarcirgli i danni che abbia subiti a causa dell'incarico (art. 1720 c.c. – più avanti riportato)
3) pagare al mandatario il compenso che gli spetta, e a garanzia di questi suoi diritti il mandatario ha un privilegio sulle cose del mandante, che detiene per l'esecuzione del mandato, e gode di uno speciale diritto, detto diritto di ritenzione, cioè del diritto di ritenere le cose soggette al privilegio, xxxxxx non è soddisfatto del suo credito (artt. 2761 e 2756)**.
4) ha diritto, inoltre, di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (vedi l'articolo 1721 del codice civile – più oltre riportato).
**
Art. 2761 c.c.
(crediti del… mandatario,…)
….i crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato….
Art. 2756 c.c.
(crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento)
i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purchè questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finchè non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
Effetti del mandato
Occorre distinguere, per quanto riguarda gli effetti del mandato, se il mandato è con o senza rappresentanza.
(1)
il mandato con rappresentanza
si ha quando il mandante, mediante una procura, conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo.
In tale ipotesi il mandatario agirà di fronte ai terzi in nome e per conto del mandante e, di conseguenza, gli effetti giuridici dei negozi da lui compiuti ricadranno direttamente sul mandante che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi (art. 1388 c.c.)**.
**
Art. 1388 c.c.
(contratto concluso dal rappresentante)
il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Se, ad esempio, il mandatario Xxxxx, da me regolarmente fornito di procura, compra, in mio nome e per mio conto, una casa da Xxxx, io divento proprietario della casa e sono obbligato verso Caio al pagamento del prezzo.
(2)
Il mandato senza rappresentanza
si ha quando il mandante non ha conferito una procura al mandatario. In tale ipotesi, il mandatario agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio e, per conseguenza, gli effetti giuridici dei negozi compiuti ricadranno su di lui che, tuttavia, dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato.
Ad esempio, se Xxxxx, mandatario senza rappresentanza, acquista per mio conto, ma in nome suo, una casa da Xxxx, egli ne diviene proprietario ed è obbligato verso Caio per il pagamento del prezzo. Poi, però, con un regolare contratto di compravendita, egli trasferirà a me la proprietà della casa, dietro il prezzo corrispettivo.
Il mandato senza rappresentanza, in conclusione, è un caso di rappresentanza indiretta
(art. 1705 c.c. – riportato più avanti).
Estinzione del mandato
Il mandato si estingue
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito
2) per revoca da parte del mandante o per rinuncia da parte del mandatario. Il mandante può sempre revocare il mandato, ma se era stata pattuita l'irrevocabilità, è tenuto a risarcire il danno, salvo che ricorra una giusta causa (articolo 1723 del codice civile, come riportato più avanti)
Parimenti è tenuto al risarcimento dei danni quando, trattandosi di mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, la revoca è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, ovvero, quando, trattandosi di mandato oneroso a tempo indeterminato, la revoca è fatta senza dare un congruo preavviso salvo che, in ambedue i casi ricorra una giusta causa (artt. 1723, 1724 e 1725 – come più avanti riportato).
Il mandatario, a sua volta, è tenuto a risarcire il danno se rinuncia al mandato senza giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, è tenuto al risarcimento qualora non abbia dato un congruo preavviso (articolo 1727 del codice civile, come riportato più avanti)
3) per morte o sopravvenuta incapacità dell'una o dell'altra parte.
Differenza tra il contratto di mandato e figure affini
il contratto di mandato presenta analogie con altre figure giuridiche, nelle quali si ha, se non proprio una sostituzione nell'attività giuridica altrui, quanto meno una attività eseguita nell'interesse altrui.
Vediamone alcune:
Contratto di lavoro subordinato
anche nel contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) * il prestatore di lavoro compie uno o più atti per conto dell'altra parte, come avviene nel mandato, ma è vincolato all'altra parte da un rapporto di subordinazione, che è del tutto assente invece nel mandato.
*
Art. 2094
(prestatore di lavoro subordinato)
è' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Contratto d’opera
per quanto riguarda il contratto d'opera (art. 2222 c.c. e segg.) * la prestazione si traduce nell'esecuzione di un'opera con caratteristiche prettamente tecniche, che consistono in prestazione materiali o intellettuali (ad esempio preparare il progetto di un impianto, o un documento contabile, o una consulenza).
Nel mandato, invece, si ha il compimento di uno o più atti giuridici e non di attività puramente tecnica.
*
Art. 2222
(contratti d'opera)
quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo capo……
Contratto di agenzia
per quanto riguarda il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) *, l'agente ha solo l'incarico di trovare i clienti, favorendo il perfezionamento di contratti. Il mandatario, invece, li deve stipulare direttamente.
Nel caso in cui all'agente sia data la possibilità di concludere egli stesso personalmente i contratti per conto del preponente, la differenza rispetto al mandato sta nel fatto che nel contratto di agenzia si evidenzia un stabilità del rapporto, mancante invece nel mandato, ove il mandatario riceve un incarico più limitato.
*
Art.1742
(nozione)
col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata… (omissis).
Eccesso ed abuso di mandato
Ai sensi del primo comma dell'art. 1711 c.c. (più avanti richiamato) il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. L'atto esorbitante rispetto a tali limiti rimane a carico del mandatario, a meno che il mandante non lo ratifichi; ma la regola base rimane comunque quella dell'illegittimità del comportamento del mandatario, che ecceda i limiti dell'incarico ricevuto.
Nel secondo comma del citato articolo 1711 c.c. (vedi oltre) si prevede un'eccezione alla regola di cui sopra. Il mandatario viene infatti autorizzato a discostarsi dalle istruzioni ricevute quando ricorrano circostanze sopravvenute, ignote al mandante e tali che, se conosciute, avrebbero indotto il mandante a modificare le istruzioni impartite. Le circostanze devono essere tali da non poter essere comunicate in tempo al mandante.
Occorre qui ricordare anche che l'abuso di mandato è una figura estranea al codice, che la prevede invece in materia di rappresentanza diretta. Gli articoli 1394 * c.c. e 1395 ** c.c. disciplinano infatti un'ipotesi generica di conflitto d'interessi ed una più specifica, vale a dire il contratto con sè stesso. La conseguenza è comunque l'annullabilità. Una volta scartata la possibilità di configurare una figura di abuso di mandato come distinta da quella dell'eccesso di mandato, si potrebbe fare riferimento ad una fattispecie analoga, regolata dall'articolo 1735 *** c.c., che, seppure dettata per la commissione, si può ritenere applicabile anche al mandato.
*
Art. 1394
(conflitto d'interessi)
il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
**
Art. 1395
(contratto con sé stesso)
è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
***
Art. 1735
(commissionario contraente in proprio)
nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente se
il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione…..(omissis)…….
GLI ARTICOLI
del CODICE CIVILE
CON NOTE ESPLICATIVE
E
RICHIAMO
AD ALCUNE SIGNIFICATIVE SENTENZE DELLA RELATIVA GIURISPRUDENZA
========= DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1703
nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte * si obbliga a compiere uno o più atti giuridici ** per conto dell’altra ***.
*
Questa parte prende il nome di mandatario. E’ un soggetto dotato di autonomia, che svolge attività giuridica, ed ha l’obbligo di eseguire l’incarico ricevuto (il cosiddetto effetto obbligatorio del contratto), ed il diritto di ricevere il compenso pattuito indipendentemente dal risultato raggiunto (ad esempio il buon esito dell’affare).
**
Tali atti devono essere possibili, leciti, determinati o determinabili (vedi art. 1346 c.c., che recita: “l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”). E’ nullo, per impossibilità dell’oggetto, il mandato a stipulare atti personalissimi che, cioè, non ammettono delega (ad esempio il matrimonio).
***
Tale parte prende il nome di mandante, ed è il soggetto per conto del quale il mandatario è obbligato al compimento degli atti giuridici indicati dal contratto.
Corte di Cassazione
(sentenza del 17 maggio 1993, numero 5582)
Il contratto di mandato e di locazione d'opera si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione (estranea alla sfera negoziale) consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale.
La prestazione del mandatario non deve peraltro necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, potendo concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza giuridica esterna, diretti alla conclusione e al regolare adempimento di contratti tra le parti (nella specie, è stata ricondotta all'ipotesi del mandato l'attività svolta per il reperimento di fornitori, la verifica della qualità della merce e l'autorizzazione di pagamenti).
Corte di Cassazione
(sentenza del 24 giugno 1993, numero 7008)
Il mandatario che è stato incaricato della conclusione di un affare assume, nei confronti del mandante, l'obbligo del compimento degli atti giuridici necessari per l'esercizio dell'incarico ed, a differenza del mediatore che, in posizione di terzietà rispetto alle parti da lui poste in relazione senza esservi obbligato, ha diritto alla provvigione solo dopo la conclusione dell'affare, può chiedere il compenso dovutogli prescindendo dal risultato, a meno che le parti non abbiano ad esso condizionato il pagamento di tale compenso.
Corte di Cassazione
(sentenza del 3 aprile 1991, numero 3468)
Nell'ipotesi di mandato ad acquistare beni immobili nullo per difetto di forma, l'acquisto effettuato dal mandatario, in nome e per conto proprio, concreta una totale in attuazione dell'obbligazione principale nascente dal contratto ex art. 1703 c.c., che dà luogo a responsabilità risarcitoria a carico del mandatario stesso.
Se poi l'acquisto sia posto in essere da quest'ultimo non solo per proprio conto, ma distraendo a questo scopo di personale profitto il denaro del mandante, fiduciariamente consegnatoli per l'espletamento dell'incarico, l'appropriazione dei mezzi pecuniari somministrati ex art 1719 c.c., in violazione del rapporto fiduciario, integra gli estremi di un illecito penalmente rilevante ed espone il mandatario a responsabilità risarcitoria “ex delicto”.
Art. 1704
mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro (articoli 1387 e seguenti del codice civile). **
La spendita del nome deve essere chiara ed esplicita, anche se non richiede forme solenni. La conoscenza che i terzi hanno del mandato non equivale alla spendita.
**
Art. 1387 c.c.
(fonti della rappresentanza)
il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Art. 1388 c.c.
(contratto concluso dal rappresentante)
il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art. 1389 c.c.
(capacità del rappresentante e del rappresentato)
quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390 c.c.
(vizi della volontà)
il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Art. 1391 c.c.
(stati soggettivi rilevanti)
nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza, o di buona fede, del rappresentante.
Art. 1392 c.c.
(forma della procura)
la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Art. 1393 c.c.
(giustificazione dei poteri del rappresentante)
il terzo che contragga col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394 c.c. (conflitto d'interessi)
il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 c.c. - (contratto con se stesso)
è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Art. 1396 c.c.
(modificazione ed estinzione della procura)
le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397 c.c.
(restituzione del documento della rappresentanza)
il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398 c.c. - (rappresentanza senza potere)
xxxxx che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Art. 1399 c.c. - (ratifica)
nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Art. 1400 c.c. - (speciali forme di rappresentanza)
le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V (articoli 2138, 2150, 2203 ss.).
Corte di Appello di Firenze
(sentenza del 30 gennaio 1989)
In caso di mandato con rappresentanza, è necessario, affinchè il negozio sia stipulato con effetto nella sfera giuridica del mandante, che il mandatario ne spenda il nome, mentre, in mancanza della “contemplatio domini”, il negozio s'intende concluso dal rappresentante in proprio, senza che alcun rapporto si costituisca fra mandante e terzo contraente, neppure se quest'ultimo, per scienza propria, sia consapevole dell'esistenza del mandato; grava sul terzo l'onere di provare la spendita da parte del rappresentante del nome del suo rappresentato.
Art. 1705
mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Il mandatario si obbliga direttamente con la persona con cui ha trattato, come se avesse concluso un suo affare, perché spende il proprio nome.
Il conferimento del mandato non investe i rapporti con i terzi, che entrano in contatto solo con il mandatario; e così, se anche essi fossero a conoscenza del mandato, sarebbe solo il mandatario ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi derivanti dal negozio, salvo poi a doverli trasferire al mandante.
Il secondo comma prevede per il mandante la possibilità di agire per far valere i diritti che nascono dalla conclusione dell’affare.
A tal fine egli può sostituirsi al mandatario avvalendosi di un’azione diretta, che non è subordinata all’inerzia e neanche alla semplice negligenza del mandatario, e che può avere ad oggetto solo il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del mandato.
Il mandante non può quindi chiedere l’annullamento (vedi art. 1425 c.c.) *, la declaratoria di nullità (art. 1418 c.c.) **, o la risoluzione (art. 1453 c.c.) *** dei contratti conclusi dal mandatario.
*
Art. 1425 c.c. (incapacità delle parti)
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre. E' parimenti annullabile……il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
**
Art. 1418 c.c.
(cause di nullità dl contratto)
il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza dell'accordo delle parti, della causa, dell'oggetto, della forma (quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità), o la illiceità della causa, o quando le parti si sono determinate a conclude il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambi, e se l'oggetto del contratto non è possibile, lecito, determinato o determinabile.
***
Art. 1453 c.c.
(risolubilità del contratto per inadempimento)
nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione-
Il mandante non può sostituirsi al mandatario ed agire direttamente nei confronti del terzo, se i loro rapporti si svolgono regolarmente, o se al mandante è stata riconosciuta una grande discrezionalità nello svolgimento dell’affare e nella determinazione dei rapporti con il terzo, o se il mandatario ha già anticipato delle somme per il mandante.
Corte di Cassazione
(sentenza del 19 febbraio 1993, numero 2029)
Il proprietario di un immobile locato ad un terzo da un suo mandatario senza rappresentanza può, nel revocare il mandato, e sostituendosi al mandatario, esercitare ex art. 1705 comma 2 c.c., ogni diritto di credito derivante dal rapporto obbligatorio posto in essere e quindi anche il diritto a ricevere il pagamento dei canoni direttamente da parte del conduttore ed è legittimato ad agire in giudizio nei confronti di costui per la realizzazione di tale diritto.
Corte di Cassazione
(sentenza del 13 gennaio 1990, numero 92)
L'esercizio da parte del mandante, dei diritti di credito sorti in esito all'attività del mandatario, direttamente contro il mandante in dipendenza di ogni azione derivante dalla conclusione del contratto.
Art. 1706
acquisti del mandatario
Il mandatario può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso di inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre.
Nota = confronta art. 183 delle disposizioni transitorie - e art. 79, comma 3. della legge fallimentare.
Il mandante può agire con l’azione di rivendicazione (vedi art. 948 c.c.) *, perché, a seguito dell’acquisto fatto dal mandatario, diventa proprietario del bene.
Se ne deduce che in tale caso il mandato non ha solo effetto obbligatorio (obbligo, cioè, per il mandatario di concludere il contratto), ma anche reale (trasferimento del diritto).
Ciò legittimerebbe il mandante a chiedere la restituzione delle cose per lui acquistate dal mandatario, che si trovano presso terzi (ad esempio i possessori, di cui all’art. 1140 e seguenti del c.c.) **.
*
Art. 948 c.c.
(azione di rivendicazione)
il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa…… (omissisi)……
**
Art. 1140 c.c. (possesso)
il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Sono terzi coloro che hanno acquistato diritti dal mandatario; diritti che possono restare salvi per effetto del possesso ai sensi dell’art. 1153 * o dell’art. 1155 ** c.c.
*
Art. 1153 c.c.
(effetti dell'acquisto del possesso)
colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà…..(omissis)…..
**
Art. 1155 c.c.
(acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri)
se taluno, con successivi contratti, aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
l ritrasferimento, di cui si parla in questo articolo, è necessario perché le esigenze di pubblicità (trascrizione di cui all’art. 2643 * e segg. c.c.), cui i beni immobili o mobili registrati sono sottoposti, non permettono il trasferimento automatico dei diritti al mandante (manca così l’effetto reale).
Se il mandatario non ritrasferisce la proprietà, il mandante può chiedere che il giudice attui il trasferimento del diritto, ex art. 2932 ** c.c.; e nel silenzio della legge si ritiene che la stessa disciplina si applichi nelle ipotesi di mandato a vendere (vedi in proposito l’art. 1470 *** c.c.) .
*
Art 2643 c.c.
qui vengono elencati tutti gli atti soggetti a trascrizione….per cui si rimanda alla lettura di questo articolo.
**
Art. 2932 c.c.
(esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto)
se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso…….(omissis)……
***
Art. 1470 c.c. (nozione)
la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Art. 1707
creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purchè, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
La norma si ritiene applicabile anche al caso del fallimento (vedi art. 2221 c.c.) * del mandatario, dove alla data del pignoramento si sostituisce quella della dichiarazione di fallimento, ex art. 45 della legge fallimentare.
*
Art. 2221 c.c.
(fallimento e concordato preventivo)
gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure dl fallimento e del concordato preventivo, salvo le disposizioni delle leggi speciali.
Corte di Cassazione
(sentenza del 5 settembre 1989, numero 3853)
La prestazione di un mandatario, pur non potendo consistere in un'attività meramente materiale, tecnica o manuale, non deve necessariamente consistere in sole dichiarazioni di volontà negoziale, ben potendo comprendere un'attività volitiva in genere dell'agente, svolta autonomamente per conto altrui. Il mandatario può svolgere attività complementari necessarie che caratterizzano il contratto di mandato ed assumere obbligazioni accessorie anche non essenziali e di mero fatto.
Art. 1708
contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Si tratta del mandato cosiddetto speciale. Esso comprende tutti gli atti strumentali necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato rilasciato. Tali atti possono consistere, oltre che in attività giuridiche, anche in attività materiali, tecniche o manuali, complementari allo svolgimento del mandato.
Rientrano tra tali atti anche quelli richiesti ex lege (cioè per espressa previsione di legge). Non spetta, invece, al mandatario il potere di rinunciare ad un diritto, la cui conservazione è, invece, il presupposto del mandato (ad esempio il mandatario non può sciogliere un contratto che il mandante vuole tenere in vita).
Il mandato cosiddetto generale permette la cura di tutti gli interessi del mandante; esso viene rilasciato per l’esecuzione degli atti di ordinaria amministrazione, ma può essere esteso a quelli di straordinaria amministrazione, di cui nel mandato venga indicata la natura (esempio la possibilità di concludere transazioni - vedi art. 1965 c.c.) *.
Non è richiesta la specificazione dei concreti atti da concludere. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è richiesta la procura (vedi art. 1392 c.c.) *, atto unilaterale che attribuisce al mandatario un potere verso i terzi.
*
Art. 1965 c.c. (nozione)
la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro……..(omissis)……..
**
Art. 1392 c.c.
(forma della procura)
la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Corte di Cassazione
(sentenza del 14 settembre 1991, numero 9607)
Nel caso in cui una banca paghi assegni non trasferibili al procuratore speciale del prenditore, senza che nella procura speciale vi sia una specifica delega all'incasso dei titoli, la banca stessa risponde del pagamento, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, per aver pagato assegni non trasferibili a persona diversa dal prenditore.
Corte di Cassazione
(sentenza del 25 agosto 1989, numero 3755)
Il potere di transigere in ordine ad un diritto controverso può trarre origine esclusivamente da un mandato speciale.
Art. 1709
presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso *. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice **.
*
Ciò significa che, normalmente il mandatario si obbliga a svolgere determinate attività per il mandante, a fronte di un corrispettivo, che è il cosiddetto pagamento del prezzo. Questo non esclude che le parti possano, però, optare per la gratuità del mandato, e quindi con assenza di corrispettivo, che può risultare o da uno specifico accordo, o si può desumere dal comportamento delle parti, o dalle circostanze in cui il mandato è stato stipulato.
**
La norma stabilisce un ordine gerarchico in base al quale il corrispettivo deve essere quantificato. Se il compenso dovrà essere indicato dal giudice, questi dovrà decidere secondo xxxxxx (ossia contemperando gli interessi contrapposti delle parti), tenendo presente il tipo di attività svolta ed il tempo impiegato per eseguirla.
OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO
Art. 1710
diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.) *; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore **.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato ***.
*
Art. 1176 c.c.
(diligenza nell'adempimento)
nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Il mandatario deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia anche rispetto agli atti preparatori e strumentali all'esecuzione del mandato
**
In base, cioè, ad un criterio non rigido, ma elastico ed equitativo, che non esclude però la necessità di risarcire per intero i danni provocati, una volta accertata la responsabilità del
mandatario (vedasi anche il contenuto dell’articolo 1223 del codice civile, che recita testualmente così = “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subìta dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”).
***
Il mandatario deve informare il mandante di quei fatti che siano oggettivamente idonei ad incidere sul rapporto.
Pretura di Lucera
(sentenza dell'1 giugno 1993)
Posto che la banca, nel riscuotere un vaglia cambiario tratto su altra banca da un proprio correntista, deve attenersi alla diligenza professionale, essa non può addebitare sul conto corrente del cliente l'importo del titolo di credito smarrito e pertanto non riscosso in ragione della propria negligente condotta.
Corte di Cassazione
(sentenza del 20 agosto 1992, numero 9686)
Nel caso di smarrimento di assegno di conto corrente denunciato dal titolare del conto, l'istituto di credito che, nella sua qualità di trattario e mandatario, ha pagato l'assegno bancario al possessore, è liberato sinchè non viene data la prova della sua malafede e colpa grave, secondo un principio desumibile dell'art.69 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e del combinato disposto degli artt. 1176, 1856, 1703, 1710 e 1992 c.c.
Corte di Appello di Venezia
(sentenza del 22 novembre 1991)
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di ogni incaricato ricevuto dal correntista ed è, in particolare, soggetta all'obbligo di comunicare senza ritardo l'impossibilità di eseguirlo o l'esito infruttuoso di esso. Nel caso di versamento sul conto di un assegno da parte del cliente, la prestazione della banca mandataria per l'incasso non si esaurisce con l'invio del medesimo in plico raccomandato alla banca trattaria, ma ricomprende l'accertamento dell'avvenuta ricezione del titolo e dell'esito dell'operazione. Ne consegue che, laddove la banca abbia negligentemente omesso tale riscontro, tardando oltremisura la comunicazione della circostanza dello smarrimento o della sottrazione dell'assegno negoziato per l'incasso, essa deve rispondere dei danni subìti dal correntista a causa della sopravvenuta irrecuperabilità del credito nei confronti del traente.
Art. 1711
limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute, qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Nell’eccedere i limiti fissati nel mandato si parla, appunto, di eccesso di mandato, che si verifica quando il mandatario o persegue scopi diversi ed incompatibili rispetto a quelli voluti dal mandante, o semplicemente non rispetta le istruzioni ricevute, quando tale comportamento non sia giustificato dalle circostanze ignote, di cui al comma 2.
Gli atti compiuti in eccesso di mandato sono annullabili (art. 1425 c.c.) * su richiesta del mandante, o convalidabili ai sensi dello stesso articolo.
La ratifica, che presuppone l’eccesso di mandato, deve essere espressa ed avere forma scritta, se tale forma è richiesta per il contratto da ratificare (ad esempio la vendita di immobili – vedi art. 1537 c.c.) **.
Nei confronti dei terzi, con i quali entra in contatto il mandatario, l’eccesso di mandato dà luogo a situazioni diverse, a seconda che sia stato conferito mandato senza rappresentanza o con rappresentanza. Nel primo caso, gli effetti del superamento dei limiti ricadono sul mandatario, che ha agito per conto del mandante ma in nome proprio, che potrà trasferire le conseguenze dell’atto concluso sul mandante solo a seguito di ratifica.
*
Art. 1425 c.c. (incapacità delle parti)
il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre. E. parimente annullabile……il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
**
Art. 1537 c.c. (vendita a misura)
quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto ad una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento dl prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto, qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Nel secondo caso, occorre distinguere: se il mandatario ha superato i limiti esterni della procura, gli effetti nei confronti dei terzi sono quelli previsti dagli articoli 1398 * e 1399 ** (richiamati già dall’art.1704).
*
Art. 1398 c.c. (rappresentanza senza potere)
xxxxx che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
**
Art. 1399 c.c. (ratifica)
nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Se invece ha superato i limiti interni dl mandato, il mandante dovrà sopportare le conseguenze nei confronti dei terzi, poiché il mandatario ha agito a suo nome, e se non intende ratificare, potrà soltanto agire in giudizio per ottenere la condanna del mandatario inadempiente al risarcimento del danno (vedi articoli 1218 * e 1223 ** c.c.).
*
Art. 1218 c.c.
il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
**
Art. 1223 c.c. (risarcimento del danno)
il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subìta dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Le circostanze ignote sono quelle sopravvenute, di cui all’art.1710, comma 2 *: esse devono essere accertate obiettivamente.
*
Art. 1710, comma 2 c.c. (diligenza del mandatario)
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Corte di Cassazione
(sentenza del 15 dicembre 1984, numero 6584)
In mancanza della ratifica del rappresentato, il negozio concluso dal rappresentante, con eccesso dei poteri conferitegli, non ha effetto, salva l'ipotesi di una giustificata ed incolpevole situazione di apparente rappresentanza, nei confronti del rappresentato, senza che questi abbia l'onere di dimostrare la sussistenza di un conflitto di interessi col rappresentante e relativa conoscenza e conoscibilità, secondo normale diligenza, da parte del terzo contraente, trattandosi di onere che la legge (art. 1394 c.c.) pone a carico del rappresentato nella diversa ipotesi di atto del rappresentante nei limiti dei poteri conferiti ma in conflitto d'interesse con il rappresentato.
Art. 1712
comunicazione dell’eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi,
importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
L’obbligo di comunicazione deve ritenersi esteso anche al compimento degli atti ulteriori, la cui notizia sia rilevante per il mandante.
Secondo quanto stabilisce l’art. 1335 * è sufficiente, per aversi conoscenza, che la comunicazione giunga all’indirizzo del mandante (presunzione di conoscenza), che si vince dimostrando di non aver potuto conoscere la notizia senza colpa.
La mancata comunicazione comporta una responsabilità del mandatario verso il mandante, per i danni da questo eventualmente subìti.
Il comma 2 regola i rapporti interni tra mandante e mandatario, sicchè la prevista approvazione tacita non corrisponde alla ratifica.
*
Art. 1335 c.c.
(presunzione di conoscenza)
la proposta, l'accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Art. 1713
obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dell’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Il mandatario deve dimostrare le spese effettuate ed i costi sostenuti, giustificare dettagliatamente il proprio operato; nonché restituire ciò che ha ricevuto a causa del mandato, anche da terzi, purchè si tratti di cose che siano collegate al tipo di affare concluso.
Il rendiconto ha quindi una funzione ricognitiva di ciò che è stato fatto dal mandatario, ed è un obbligo specifico che nasce nel momento in cui il mandato viene eseguito, a meno che non ne sia prevista la dispensa.
La possibilità di dispensare, espressamente o tacitamente, il mandatario da tale obbligo dimostra come il rendiconto sia naturalmente ricorrente ma non necessario al contratto di mandato. In caso di controversia, è il mandatario che deve provare la dispensa, salvo il limite dell’art. 1229 c.c. *
*
Art. 1229 c.c.
(clausole di esonero da responsabilità)
è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. E' nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Art. 1714
interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Alla mancata consegna o spedizione delle somme riscosse si applica la disciplina dettata per le obbligazioni pecuniarie, di cui all’art. 1224 * c.c.; la stessa disciplina viene però estesa eccezionalmente dal legislatore anche all’altra ipotesi prevista. In entrambi i casi il mandatario è tenuto, oltre agli interessi legali, anche al risarcimento dell’ulteriore maggior danno subìto dal mandante. Se il mandante non ha dato al mandatario le istruzioni necessarie, questi non potrà essere considerato inadempiente.
*
Art. 1224 c.c.
(danni nelle obbligazioni pecuniarie)
nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente ed anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subìto un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Art. 1715
responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto *.
Il patto di deroga ha la funzione di spostare il rischio dell’inadempimento del terzo, con cui il mandatario ha contrattato, che normalmente grava sul mandante, in capo al mandatario.
* In questo caso, il mandatario sarà responsabile perché non ha osservato l’obbligo di diligenza di cui all’art. 1710 c.c. (vedi sopra l’articolo citato).
Art. 1716
pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate ad operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.
Nel caso del cosiddetto mandato disgiuntivo, se l’affare viene concluso da uno dei mandatari, il mandato si estingue ed il mandante deve immediatamente darne notizia agli altri mandatari. Se non lo fa, deve risarcire i danni eventualmente subìti dagli altri mandatari, che, ad esempio, hanno concluso analogo contratto con terzi contraenti.
Il mandante può ratificare l’affare concluso da uno solo dei mandatari, perché la congiuntività del mandato è prevista nell’interesse del mandante. Anche nel caso di mandato disgiuntivo, i mandatari rispondono solidalmente, se hanno agito congiuntamente.
Corte di Cassazione
(sentenza del 26 febbraio 1982, numero 1229)
La procura conferita ad una pluralità di difensori, in difetto di contraria previsione, attribuisce a ciascuno di essi disgiuntamente, la piena rappresentanza processuale, e, quindi, anche il potere di sottoscrivere l'atto di citazione o d'impugnazione.
Art. 1717
sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita (art. 1228 c.c.).*
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persone, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Alla responsabilità del mandatario si aggiunge quella del sostituto, che risponde come condebitore in solido.
*
Art. 1292 c.c.
(nozione della solidarietà)
l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
La sostituzione si può, però, ritenere lecita (ferma restando la responsabilità di cui all’art. 1228 c.c.) * se essa, pur non essendo stata autorizzata, non risulti vietata dall’accordo tra mandante e mandatario, o sia resa necessaria dalla natura dell’incarico, come avviene, ad esempio, nell’ipotesi prevista in materia di contratto di conto corrente bancario, laddove la banca (mandatario), se deve eseguire l’incarico ricevuto (ad esempio l’apertura di un conto corrente) in un luogo ove non esistono sue filiali, può incaricare di ciò un’altra banca o un suo corrispondente, che agisce come sostituto.
*
Art.1228 c.c.
(responsabilità per fatto degli ausiliari)
salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di xxxxx, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Quando la sostituzione è autorizzata, il sostituto si obbliga ad agire per conto del mandante originario.
La colpa di cui parla la norma è la cosiddetta culpa in eligendo, collegata alla cattiva scelta del sostituto fatta dal mandatario. Il mandatario, che si avvale della collaborazione del sostituto, conserva la sua qualità e continua ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti del mandante.
Il mandante, a sua volta, è liberato dal suo obbligo di pagamento del prezzo quando paga al mandatario il compenso.
La possibilità che il mandante agisca direttamente nei confronti del sostituto non fa venir meno la responsabilità che questi ha nei confronti del mandatario, suo mandante.
Il mandante può avvalersi di tale azione sia quando la sostituzione era stata autorizzata o resa necessaria dalle circostanze, sia quando il sostituto ha agito al di fuori dell’iniziativa del mandatario; e ciò sia nel caso di esecuzione totale che parziale dell’incarico ricevuto.
Se però il mandatario ha approvato l’opera del sostituto (che ha rispettato le istruzioni ricevute), il mandante perde questo diritto.
Corte di Cassazione
(sentenza del 13 maggio 1991, numero 5325)
La banca che nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell'opera di sostituti risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all'art. 1717 c.c. essendo tenuta a rispettare le regole del mandato.
Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subìto dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno, debba o non considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualità di mandataria per l'incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l'ordinaria diligenza, vigilando sull'operato della stessa.
Pretura di Roma
(sentenza del 22 marzo 1991)
Il mandante può revocare il mandato affidato “intuitu personae”, qualora il mandatario, non autorizzato, sostituisca altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, mediante la stipula di un contratto di sub mandatario, per effetto, la risoluzione del rapporto principale spiegherà la sua efficacia anche nei riguardi del contratto subordinato.
Corte di Cassazione
(sentenza del 2 ottobre 1991, numero 10263)
L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, prevista dall'art. 1717, comma ultimo, c.c., si applica in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione del mandato sia compiuta in tutto o in parte ad opera di un terzo, incaricato dal mandatario, e cioè non solo quando l'intervento del terzo sia autorizzato dal mandante o sia necessario per l'esecuzione dell'incarico, ma anche quando il terzo operi per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario.
(nella specie, la Suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso la legittimazione e la responsabilità del Banco di Roma, in relazione all'azione di garanzia esperita dll'INAIL, sul rilievo, in particolare, che, poiché il servizio di cassa di tale istituto era stato affidato al Credito Italiano, a sua volta avvalsosi dell'opera del Banco di Roma, non sussisteva alcun rapporto diretto fra questo e l'INAIL)
Art. 1718
custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’art 1515.**
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attività professionale del mandatario.
**
Art. 1515 c.c.
(esecuzione coattiva per inadempimento del compratore)
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.
Nota = vedasi anche l’articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
Corte di Appello di Palermo
(sentenza del 31 dicembre 1979)
La diligenza dovuta dalla banca nell'espletamento degli incarichi ad essa conferiti deve essere valutata in relazione all'urgenza dell'affare.
Pertanto è inadempiente, e risponde della perdita dell'importo della vincita prescritta, la banca che, avendo accettato di riscuotere alcune bollette del lotto nelle prime ore della giornata lavorativa in cui scadeva il termine per esigerne l'ammontare, non ha eseguito il mandato nelle ore restanti prima della quotidiana chiusura dell'ufficio pagatore.
Per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 1718 c.c. ad essa applicato analogicamente e rientrando nell'esercizio professionale dell'attività bancaria l'incarico di riscuotere le vincite al lotto, anche l'azienda di credito che non accetta detto incarico è obbligata a compiere gli atti urgenti necessari per tutelare i diritti del proponente mandante.
OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE
Art. 1719
mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Se il mandatario, anziché procedere per conto del mandante, così come da contratto, agisce per conto proprio, distraendo a tale fine il denaro fornitogli dal mandante per l’esecuzione dell’incarico, sarà responsabile sia contrattualmente per l’inadempimento dell’obbligo che nasce dal mandato, sia extra contrattualmente, per l’appropriazione indebita delle somme ricevute dal mandante.
Corte di Cassazione
(sentenza del 4 giugno 1991, numero 6306)
Il mandatario per ripetere dal mandante la somma di denaro dovuta ad un terzo a titolo di penale per l'inadempimento, per fatto e colpa del mandante, dell'obbligazione contratta, a proprio nome, al fine di dare esecuzione al mandato, deve provare l'effettivo esborso della somma al terzo, non trattandosi di mezzo occorrente per l'adempimento dell'obbligazione ex art. 1719 c.c., bensì rientrando tale situazione nella disciplina del comma 2 dell'art. 1720 c.c., a tenore del quale il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subìto a causa dell'incarico.
Corte di Cassazione
(sentenza del 3 novembre 1984, numero 5573)
Il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e degli esborsi sopportati per l'esecuzione dell'incarico (art. 1720 c.c.) deve fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso, restando invece a carico del mandante, che quel diritto contesti, di provare l'adempimento del proprio obbligo di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniali, attraverso effettuate anticipazioni (ex art. 1719 c.c.) o per via di rifusione (ex art. 1720 c.c.) a seconda che l'eccezione di avvenuto adempimento si ricolleghi a fatti anteriori o successivi al pagamento a terzi da parte del mandatario medesimo.
Art. 1720
spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa
dell’incarico.
Le anticipazioni previste dalla norma si riferiscono ai mezzi necessari indicati nell’articolo precedente, e comprendono anche i cosiddetti interessi corrispettivi, di cui all’art. 1282 c.c. *
*
Art. 1282 c.c.
(interessi nelle obbligazioni pecuniarie)
i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora. Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
Sono rimborsabili anche le anticipazioni utili (ad esempio un anticipo sul prezzo di una cosa da acquistare versato al venditore) e quelle conformi agli usi, se si ritiene che il mandante, tempestivamente informato, le avrebbe autorizzate.
Il pagamento del compenso non è sempre dovuto; lo è se il mandato è a titolo oneroso. Se il mandante non paga il compenso stabilito, il mandatario può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Benchè la norma parli di risarcimento, il mandante deve indennizzare il mandatario delle perdite subìte, perché il rischio collegato all’esecuzione del mandato è a carico del mandante; non c’è quindi collegamento con un’attività illecita, ed anzi si parla in proposito di responsabilità per atto lecito.
Il mandante non deve, perciò, risarcire le perdite collegate ad un comportamento imprudente del mandatario, neanche quelle che hanno subìto i terzi per sua colpa.
Art. 1721
diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario * ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
*
Sia con rappresentanza (art. 1704 c.c. – vedi più sopra) che senza rappresentanza (art. 1705
c.c. – vedi più sopra).
ESTINZIONE DEL MANDATO
Art. 1722
cause di estinzione
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario,
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario
4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario (vedasi anche art.78 della legge fallimentare).* Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o
degli eredi.
*
Art 78 della legge fallimentare
(omissis) il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario……
Le cause di estinzione sono tassative; ciò non esclude tuttavia l’applicabilità delle cause generali estintive del contratto (vedasi a proposito l’art. 1453 del codice civile) **.
**
Art. 1453 c.c.
(risolubilità del contratto per inadempimento)
nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l' altro può a sua volta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dl danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1723
revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante *.
*
Si tratta di un’eccezione alla regola generale, di cui all’art. 1728, che si giustifica in base all’interesse del mandatario o del terzo di vedere comunque soddisfatto il loro credito.
La norma non prevede la revoca in senso tecnico ma una ipotesi di recesso unilaterale, che si realizza attraverso una dichiarazione recettizia con efficacia ex nunc (art. 1334 c.c.) **, non formale, con la quale il mandante dichiara di volersi liberare dal vincolo contrattuale.
**
Art. 1334 c.c.
(efficacia degli atti unilaterali)
gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Il patto di irrevocabilità deve emergere da una clausola espressa e non può mai essere presunto, perché solo così si richiama sufficientemente l’attenzione del soggetto che si priva del suo diritto potestativo.
Il danno previsto dalla norma è danno da atto lecito, che comporta il pagamento di un indennizzo, calcolato nella misura del mancato guadagno del mandatario (compenso non percepito, anticipazioni o spese sostenute, ecc.).
Costituiscono giusta causa di revoca il comportamento doloso o colposo del mandatario nell’esecuzione del mandato o la disobbedienza del mandatario alle direttive del mandante.
L’interesse deve essere valutato in base all’utilità che dall’affare trae il mandatario o il terzo; deve essere un vero e proprio interesse giuridico, corrispondere cioè ad un rapporto mantenere in vita il rapporto fino all’esecuzione.
Ciò accade quando, fra mandante e mandatario o mandante e terzo, vi sia un rapporto ulteriore per cui il mandatario o il terzo siano creditori del mandante.
In tal caso può accadere che il mandante, per estinguere la sua obbligazione, dia mandato al creditore (o, con il suo consenso, ad un terzo) di vendere un suo bene, affinchè il creditore possa soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita.
Tribunale di Cagliari
(sentenza del 19 giugno 1990)
Il mandante può revocare il mandato, di cui ha convenuto pattizialmente col mandatario l'irrevocabilità, quando sussiste una giusta causa (fattispecie in un'ipotesi di eccesso di mandato).
Tribunale di Parma
(sentenza del 6 giugno 1990)
Il fallimento del mandante non costituisce giusta causa di revoca ex art. 1723 c.c. del mandato irrevocabile all'incasso conferito ad una banca;
tuttavia quest'ultima è tenuta a rimettere alla curatela le somme riscosse dopo la dichiarazione di fallimento, non potendo compensare i suoi crediti verso il fallito con il debito derivante dall'esecuzione del mandato.
Art. 1724
revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.
La revoca è tacita quando il mandante compie degli atti incompatibili con la volontà di continuare ad avvalersi dell’opera del mandatario, quale appunto la nomina di un nuovo mandatario o il compimento diretto dell’affare.
La revoca, secondo la giurisprudenza, opera anche se il mandatario ne è venuto a conoscenza attraverso terze persone.
Art. 1725
revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Rientra nel concetto di determinato affare anche il compimento di più affari determinati nel genere e nel numero.
Corte di Cassazione
(sentenza del 15 ottobre 1992, numero 11283)
La giusta causa che a norma dell'art. 1725 c.c. esonera il mandante dall'obbligo di indennizzare il mandatario del pregiudizio subìto in conseguenza della revoca del mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, pur avendo di regola natura soggettiva, può anche avere natura oggettiva, essere costituita cioè da fatti del tutto estranei alla condotta del mandatario, pregiudizievoli in maniera rilevante per gli interessi del mandante che operano dall'esterno sulle vicende negoziali ostacolando la realizzazione della funzione economico-giuridica del rapporto, di regola sopravvenuti al conferimento dell'incarico ovvero eccezionalmente preesistenti a tale momento, ma sempre non conosciuti e non conoscibili con l'ordinaria diligenza, di guisa che la loro mancata considerazione non possa in alcun modo essere ricollegata e riferita ad una condotta omissiva negligente del mandante medesimo.
Corte di Cassazione
(sentenza del 15 ottobre 1992, numero 11283)
In caso di revoca senza giusta causa del mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, il risarcimento del danno che compete al mandatario a norma dell'art. 1725
c.c. in dipendenza della cessazione del rapporto negoziale ha natura di debito di valore e va tenuto distinto dal credito per il compenso per l'opera svolta fino al momento della revoca, il quale ha natura di credito di valuta e spetta al mandatario in ogni ipotesi di scioglimento del mandato e quindi anche in caso di revoca dello stesso ancorchè l'art. 1725 c.c. non ne faccia menzione.
Art. 1726
revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato è collettivo quando più persone con un unico negozio conferiscono un mandato per il compimento di un affare comune, unico, indivisibile ed indistinto, per cui esso non può essere revocato se non da tutti i mandanti.
La revoca ha quindi effetto estintivo per tutti i mandanti. Non costituisce giusta causa di revoca la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei mandanti.
Art. 1727
rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.
Il risarcimento dei danni è dovuta anche nel caso di mandato gratuito; non è un indennizzo da atto illecito, ma un vero e proprio risarcimento, come prevede l’art. 1223 c.c. *, perché a rinunciare non è il mandante, a favore del quale l’affare deve essere concluso, ma il mandatario che ha l’obbligo di eseguire il mandato e che, nel rinunciare, non ha rispettato i criteri dettati dall’articolo.
Quando si parla di congruo preavviso, ci si intende riferire a quello necessario per permettere al mandante di sostituire il mandatario con un altro soggetto per il compimento dello stesso affare.
*
Art. 1223 c.c. (risarcimento del danno)
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subìta dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Art. 1728
morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Alla morte si può equiparare la dichiarazione di morte presunta, ma non la semplice scomparsa.
Se eredi, tutore e curatore, e cioè coloro che rappresentano o assistono il mandatario, non adempiono gli obblighi previsti dalla norma, devono risarcire il danno causato al mandante. (vedasi l’articolo 1223 c.c. sopra riportato)
Corte di Cassazione
(sentenza dell'11 luglio 1987, numero 6061)
Nel sub mandato, come in ogni figura di subcontratto, sussiste una coincidenza di mera natura obiettiva tra il contenuto del primo e del secondo rapporto, indipendentemente dalla consapevolezza, da parte del sub mandatario di tale identità, non verificandosi un incontro diretto di volontà tra mandante e sub mandatario; ne consegue che la morte del mandatario determina l'estinzione (oltre che del mandato) anche del sub mandato, per il venir meno dl soggetto nel quale il mandante ha riposto la sua fiducia.
Corte di Cassazione
(sentenza del 22 ottobre 1981, numero 5527)
Quando il mandato si estingue per il fallimento del mandatario, è applicabile per analogia l'art. 1728, comma 2, c.c., e, pertanto, il curatore fallimentare deve avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Corte di Cassazione
(sentenza del 6 giugno 1980, numero 3672)
L'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, ai sensi dell'art. 1713 c.c., il quale deve essere adempiuto nei confronti degli eredi del mandante medesimo.
Art. 1729
mancata conoscenza della causa di xxxxxxxxxx
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
La conoscenza può essere raggiunta in qualsiasi modo e ad essa viene equiparata l’ignoranza colpevole.
La norma fa riferimento, oltre che alla morte ed alla sopravvenuta incapacità, anche alla rinuncia del mandante (ma non alla revoca, di cui all’art. 1335 c.c. *).
La norma si applica al mandato con rappresentanza ed a quella senza rappresentanza.
*
Art. 1335 x.x.
(xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx)
xx xxxxxxxx, x'xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx ed ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Art. 1730
estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
Nel caso di mandato disgiuntivo, conferito cioè a più mandatari che possono operare separatamente, il rapporto rimane in vita nei confronti di chi non è colpito dalla causa di estinzione che, perciò, resta vincolato ai propri obblighi.
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IL MANDATO NELL’ANTICO DIRITTO ROMANO
(fonte: “Istituzioni di Diritto Romano” di Burdese)
Il mandato (mandatum) è un contratto consensuale , per il quale un soggetto (mandatario) si impegna verso altro soggetto (mandante) a gestire gratuitamente uno o più affari altrui, salvo aver diritto verso il mandante al rimborso delle spese e dei danni incontrati nella gestione.
Il mandato è stato riconosciuto come contratto consensuale intorno al II secolo a.C., in relazione alla gestione di singoli negozi, sulla base dell'idea della “fides bona”, che funge altresì da criterio normativo del suo regolamento: esso presuppone tra i contraenti, al pari della società, un rapporto di reciproca fiducia,
Non è possibile dire in qual misura esso, che è contratto “iuris gentium”, abbia tratto impulso dai rapporti tra Romani e peregrini.
Non costituisce viceversa, in origine, ipotesi di mandato la figura, assai risalente in antico, della preposizione, da parte del “dominus”, di un “procurator omnium honorum” all'amministrazione del proprio patrimonio: in età classica, tuttavia, si è ormai giunti a scorgere un mandato nella “praepositio procuratoria”.
procurator est qui aliena negotia mandatu domini administrat
Dal mandato nasce, per il mandatario, l'obbligo di condurre a termine, anche per il tramite di un terzo, l'incarico assuntosi e di riversarne le conseguenze nella sfera giuridica del mandante.
Si quis mandaverit alicui gerenda negotia eius, qui ipse sibi mandaverat, habebit mandati actionem, quia et ipse tenetur
Tale incarico può essere di svariata natura, di solito giuridica, consistendo per lo più nella conclusione di negozi giuridici o di atti processuali, ma anche di fatto, può altresì consistere nella prestazione di attività di natura intellettuale, che secondo la valutazione sociale non sarebbe suscettibile di essere retribuita e che solo nella tarda età classica è resa remunerabile in sede di “cognitio extra ordinem”.
Secondo una tripartizione scolastica avanzata dalla giurisprudenza classica sulla base costituita dalla progressiva sussunzione di singole ipotesi tipiche nello schema del mandato, l'incarico deve essere assunto, perché il mandato sia valido, o nell'interesse del mandante (mandatum mea gratia) od in quello del terzo (mandatum aliena gratia), non invece nell'esclusivo interesse del mandatario (mandatum tua gratia), a meno che, secondo un'opinione risalente a Xxxxxx e divenuta prevalente, non si tratti di mandato di dare a credito (mandatum pecuniae credendae), che configura un negozio di garanzia personale dell'obbligazione:
la validità dei mandati “mea” ed “aliena gratia” discende “de plano” dall'essere in essi riscontrabile un interesse eventuale, rispettivamente diretto ed indiretto, del mandante, tale da fondare la responsabilità del mandatario per la mancata esecuzione dell'incarico.
L'invalidità viceversa del mandato “tua gratia” deriva dall'impossibilità, in tal caso, di configurare analoga responsabilità del mandatario, il quale non risulterebbe quindi obbligato all'esecuzione dell'incarico.
L'eccezionale validità poi del mandato “tua gratia” in ipotesi di “mandatum pecuniae credendae” è ammessa per ragioni equitative, scorgendosi in detta ipotesi un'assunzione di responsabilità da parte del mandante verso il mandatario per il buon esito dell'operazione creditizia da questi effettuata, che si ritiene degna di tutela pur in deroga alla struttura normale del mandato.
E' nullo, in diritto classico, il “mandatum post mortem”, cioè il mandato da eseguirsi dopo la morte o del mandante o del mandatario;
Item si quid post mortem meam faciendummihi mandetur, inutile mandatum est, quia generaliter placuit ab eredi persona obligationem incipere non posse
Il diritto giustinianeo ne ammette viceversa la validità.
Dal mandato non nasce, per il mandante, l'obbligo di retribuire il mandatario per l'incarico svolto: caratteristica essenziale del mandato è infatti la sua gratuità,
mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit
alla quale non osta la possibilità che un qualche compenso (honorarium) sia perseguibile in sede di “cognitio extra ordinem”.
si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio
Nasce tuttavia l'obbligo di assumere nella propria sfera giuridica le conseguenze della gestione del mandatario, sempreché questi non abbia ecceduto i limiti dell'incarico ricevuto, e di rifondergli ogni spesa o danno incontrati nell'esecuzione dell'incarico.
Gli obblighi del mandatario sono sanzionati dalla “actio mandati” civile e di buona fede.
Essa sanziona una responsabilità per dolo, nel cui concetto si ricomprendono pure ipotesi di colpa considerate violazioni della “fides”, ed importa l'infamia del condannato.
quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt, veluti…mandati
A loro volta gli obblighi del mandante sono sanzionati da “actio mandati”, qualificata “contraria” almeno nelle fonti giustinianee.
Il mandato viene meno, oltreché per avvenuta esecuzione o sopravvenuta impossibilità di esecuzione ovvero per sopravvenuto termine, per volontà anche di uno solo dei soggetti contraenti (recesso unilaterale, detto “revocatio” se del mandante e “renuntiatio” se del mandatario) ovvero per morte di uno di essi.
Item, si adhuc integro mandato mors alterutrius alicuius interveniat, id est vel eius qui mandaverit vel eius qui mandatum susceperit, solvitur mandatum…
L'estinzione del mandato non fa venir meno gli obblighi creatisi in precedenza tra le parti; inoltre la revoca non esime il mandante dall'obbligo di tenere indenne il mandatario da ogni onere derivante gli da esecuzione del mandato eventualmente iniziata prima di aver avuto contezza della revoca stessa.
La rinuncia non esime il mandatario dall'obbligo di risarcire i danni eventualmente provocati da sua rinuncia intempestiva o comunque ingiustificata.
La morte del mandante non esime l'erede di lui dall'essere obbligato verso il mandatario che esegua il mandato nell'ignoranza dell'avvenuta morte del mandante. La morte del mandatario non esime l'erede di lui dall'obbligo di condurre a termine l'esecuzione del mandato già iniziata dal de cuius.
morte quoque eius cui mandatum est, si is integro adhuc mandato decesserit, solvitur mandatum et ob id heres eius, licet executus fuerit mandatum, non habet mandati actionem
Il mandato produce i suoi effetti solo tra le parti contraenti, non avendo verso i terzi altro valore se non quello eventuale e concomitante di autorizzare il mandatario a compiere determinati atti nell'interesse del mandante, con le conseguenze che si sono viste in tema di rappresentanza.
La regola, contenuta nelle fonti, per cui “ratihabitio mandato comparatur”, lungi dal riferirsi ai rapporti interni tra le parti, non ha altro significato se non quello di ovviare, verso i terzi, alla originaria mancanza di autorizzazione da parte di chi abbia compiuto un atto giuridico per conto di altri.
======================================== IL MANDATO
NEL DIRITTO NAPOLEONICO
Codice di Xxxxxxxxx il grande Libro III – Titolo XIII
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DEL MANDATO
Capo I
della natura e della forma del mandato
1984
Il mandato o procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome.
Il contratto non è perfetto che coll'accettazione del mandatario.
1985
Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per scrittura privata, od anche per lettera.
Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la prova testimoniale che in conformità del titolo dei contratti o delle obbligazioni in genere.
L'accettazione del mandato può essere tacita, o risultare dall'esecuzione che ne ha data il mandatario.
1986
Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.
1987
Il mandato è o speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.
1988
Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.
1989
Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri.
1990
Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatari, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l'autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo del Contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi dei coniugi.
1991
Capo II
delle obbligazioni del mandatario
Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è responsabile per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.
È parimenti tenuto a terminare l'affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.
1992
Il mandatario è responsabile non solamente per il dolo, ma anche per le colpe commesse nell'esecuzione del mandato.
Tale responsabilità però riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a quello, il di cui mandato è gratuito, che non sia a colui che riceve una mercede.
1993
Qualunque mandatario deve render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura; quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.
1994
Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nella sua incombenza:
- quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno,
- quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella che ha eletto era notoriamente incapace o insolvibile.
In tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.
1995
Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatari, non vi ha solidarietà fra essi che in quanto è stata espressa.
1996
Il mandatario deve corrispondere gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora.
1997
Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a garantire per quello che si operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.
1998
Capo III
delle obbligazioni del mandante
Il mandante è tenuto ad eseguire l'obbligazione contratta dal mandatario a norma delle facoltà che gli sono state accordate.
Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato.
1999
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è stata promessa.
Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, né può far ridurre l'ammontare delle spese ed anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.
2000
Il mandante deve parimenti indennizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all'occasione delle assunte incombenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna.
2001
Il mandante deve corrispondere al mandatario gli interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.
2002
Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.
Capo IV
delle diverse maniere colle quali si estingue il Mandato
2003
Il mandato si estingue:
- per la revoca della procura,
- per la rinuncia del mandatario,
- per la morte naturale o civile, per l'interdizione o per la prossima decozione, tanto del mandante, che del mandatario.
2004
Il mandante può, quando vuole, revocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli la scrittura privata in cui è contenuta, o l'originale della procura, se fu spedita in minuta, o la copia, se è stata conservata la minuta.
2005
La revoca della procura notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorando la revoca stessa hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.
2006
La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare, produce la revoca del primo, dal giorno in cui fu a questo notificata.
2007
Il mandante può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinuncia.
Ciò non ostante, se tale rinuncia pregiudica il mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.
2008
È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.
2009
Nei premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede.
2010
In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di questo.
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FAC SIMILE
di un CONTRATTO di MANDATO
Con la seguente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti di legge, tra:
- signor….., nato a,,,,,,il….., residente in….., via….., codice fiscale……, di seguito indicato come mandante, da una parte
- signor….., nato a…..il….., residente in….., via….., codice fiscale……, di seguito indicato come mandatario, dall'altra parte,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - conferimento di mandato
Il signor …..(mandante) dà mandato al signor…..(mandatario) di compiere per suo conto ed in suo nome il seguente atto giuridico: vendita dei seguenti beni….., per il prezzo e le condizioni che il mandatario riterrà più convenienti (oppure al prezzo minimo di euro…..)
Art. 2 - poteri del mandatario
In ordine al suddetto mandato, il signor…..(mandatario) rimane tra l'altro autorizzato a provvedere avanti a qualsiasi autorità o Ufficio a tutte le operazioni inerenti alla vendita ed al trasferimento dei beni al nome dell'acquirente, fatturando ed incassando col rilascio di quietanza liberatoria il prezzo della vendita ed, all'occorrenza, girando senza garanzia cambiali ricevute a copertura di detto prezzo.
Nell'espletamento dell'incarico affidatogli, il mandatario si impegna a non eccedere i limiti fissati dal presente contratto.
Si obbliga, inoltre, a rispettare le eventuali direttive che gli verranno comunicate per iscritto dal mandatario.
Il mandatario è altresì autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche se qui non espressamente menzionati, il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge.
Art. 3 – durata
Il contratto avrà la durata di giorni/mesi….., con inizio dal…..e termine al…..
Art. 4 – compenso
Per l'espletamento del presente mandato, il mandatario ha diritto ad una percentuale del…..per conto sul prezzo di vendita, oltre al rimborso delle spese.
Art. 5 – pagamento
Il corrispettivo suindicato sarà pagato al domicilio del mandatario, a mezzo…., entro il termine, essenziale e perentorio, di durata del presente contratto di cui al punto 3) (durata) o al compimento dell'atto oggetto del presente contratto.
Art. 6 – accettazione dell’incarico
Il mandatario dichiara di accettare l'incarico e si impegna a fornire al mandante un rendiconto del proprio operato.
Art. 7 – sostituzioni
Il signor…..(mandante) dà facoltà al mandatario di farsi sostituire da altre persone, conferendo loro analogo potere.
Art. 8 – recesso delle parti e penale
In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra di lettera raccomandata a.r., da spedirsi almeno……mesi prima della scadenza. In tal caso, la parte recedente dovrà versare all'altra entro 60 giorni dal recesso la somma di euro…..a titolo di penale.
Art. 9 – clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si conviene espressamente che il contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:
- mancato rispetto da parte del mandatario della clausola 2) e pertanto nell'ipotesi di mancato rispetto dei limiti del mandato
- mancata effettuazione del rendiconto relativo al proprio operato
Art. 10 – foro competente
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di…..
Art. 11 - registrazione
La registrazione del contratto verrà eseguita da….e le relative spese per imposta di registro e bolli saranno ripartite fra le parti equamente.
Art. 12 - rinvio a norme di legge
Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto in….., il…..
Il mandante, signor Il mandatario, signor
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11.
Letto, confermato e sottoscritto in….., il…..
Il mandante, signor Il mandatario, signor