Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e altri rischi Autovetture
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Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e altri rischi Autovetture
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E GLOSSARIO
Documento aggiornato a gennaio 2019
INDICE
GLOSSARIO DEFINIZIONI pag. 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 7
SEZIONE 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE pag. 10
SEZIONE 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI pag. 12
SEZIONE 4
CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE pag. 18
SEZIONE 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE pag. 23
SEZIONE 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA pag. 25
SEZIONE 7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE pag. 29
SEZIONE 8
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 33
GLOSSARIO – DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Accessori di serie – Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino. Accessori non di serie e Optional: - Installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.
Aggravamento del rischio – Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Alienazione – Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Animali selvatici – Animali che nascono e vivono liberamente senza l’intervento dell’uomo.
Anno assicurativo – Periodo di copertura del contratto che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il premio, e si conclude alle ore 24,00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di assicurazione. Nel caso in cui intervengano una o più sospensioni in corso di contratto che diano luogo alla proroga della scadenza annuale, la scadenza del periodo di assicurazione, che determina la durata dell’anno assicurativo, coinciderà con la scadenza del contratto ricalcolata tenendo conto della proroga della scadenza annuale.
Antifurto satellitare – Sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di furto o tentato furto, un’apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Tale centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l’esatta posizione del veicolo.
Apparecchi audiofonovisivi – Radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
Allegato (di polizza) – Atto contrattuale rilasciato contestualmente all’emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.
Appendice (di polizza) – Atto contrattuale rilasciato posteriormente all’emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.
Appropriazione indebita (reato art. 646 c.p.) – Si ha qualora taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.
Aree Aeroportuali – Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato – Soggetto (persona fisica o giuridica) cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’assicurazione.
Assicurazione (contratto) – Contratto a prestazioni corrispettive con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti.
Assicurazione della responsabilità civile – Contratto di assicurazione a tutela del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno ingiusto patito cagionato dal fatto colposo dell'assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del massimale previsto.
Attestazione dello stato del rischio – Documento emesso dalla Società a fronte di un contratto per la Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, che indica il numero dei sinistri pagati negli ultimi cinque anni e le classi di merito (della Società e C.U.) a cui deve essere assegnato l’assicurato per l’anno successivo.
Atto vandalico – Gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Banca Dati degli attestati di rischio – La banca dati elettronica, prevista dalla Legge e dai Regolamenti IVASS che le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio R.C. Auto. All’atto della stipulazione di un contratto R.C. Auto le imprese di assicurazione acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio, per via telematica, attraverso l’accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio.
Beneficiario - Soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dell’assicuratore.
Bonus / Malus – Termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R.C. Auto attuata assegnando le assicurazioni ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel "periodo di osservazione". In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di una/due o più classi e si è perciò penalizzati con il malus.
Carta Verde - Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa.
Caso fortuito e forza maggiore – Xxxxxxxxxxx che escludono la responsabilità del soggetto agente nella realizzazione di un evento dannoso poiché prive dell’elemento soggettivo della colpa quale fondamentale requisito (insieme al dolo) di imputazione della responsabilità ad un soggetto (art. 2043 del Codice Civile).
Certificato (di assicurazione) – Documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: fornisce la prova dell'esistenza del contratto.
Cessione (di contratto) – Nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte (cedente) può sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto. La sostituzione avrà effetto nei confronti dell’altro contraente (ceduto) dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l’ha accettata. Circolazione – Movimento, fermata e sosta del veicolo in aree pubbliche o aperte al pubblico.
Classe di merito HDI – Classe di merito Bonus / Malus della Società assegnata al contratto.
Classe di Conversione Universale (C.U.) – Classe di merito Bonus / Malus di riferimento per tutte le imprese di assicurazione stabilita dai Regolamenti emanati dall’IVASS, riportata nelle attestazioni di rischio.
Codice della strada – Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Condizioni aggiuntive – Clausole che, se richiamate espressamente, estendono l’assicurazione ai rischi non compresi in quella obbligatoria. Condizioni generali di assicurazione – Clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo e che vengono integrate dalle condizioni particolari ed aggiuntive.
Condizioni Particolari – Clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio. Conducente – Persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente – Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.
Danno – Modifica in senso peggiorativo di un bene della vita. Può essere patrimoniale e non patrimoniale, a seconda che incida direttamente nella sfera patrimoniale del soggetto, nelle due tipologie di danno emergente – perdita economica – e di lucro cessante – mancato guadagno – o non sia immediatamente suscettibile di valutazione economica ledendo beni della vita come la salute psico-fisica o la vita stessa (es. danno biologico o morale). Può essere diretto od indiretto qualora sia o meno la conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente.
Degrado / Deprezzamento – Diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro (vedi usura).
Demolizione – Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
Disdetta – Atto unilaterale con cui il contraente o la Società comunicano, entro i termini pattuiti dal contratto, la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.
Distruzione – Xxxxx al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Ebbrezza – Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Effrazione – Scasso o rottura degli accessi o chiusure del veicolo.
Esclusioni (di garanzia) – Fattispecie, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Esplosione - Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione territoriale (per le garanzie Assistenza) - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L’assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano barrate.
Estero (per le garanzie Assistenza) - Per Estero si intendono gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.
Franchigia – Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo. Più in particolare, per la garanzia R.C. Auto, la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente
Franchigia per invalidità permanente (per l’assicurazione per gli Infortuni del Conducente) – Misura espressa in percentuale di invalidità permanente non indennizzabile.
Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
Furto - Reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza – Furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell’uomo medio.
Garanzia - Prestazione concessa dalla Società (ad esempio incendio, furto, infortuni del conducente, ecc.).
Guasto (anche per le garanzie Assistenza) – Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Guasto meccanico - Danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento. Immatricolazione - Iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.
Inabilità – Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell’inabilità deve essere attestata da valida certificazione medica ed accertata dalla Società a mezzo di una visita medico–legale. L’inabilità ha un carattere temporaneo e si distingue dall’invalidità che ha un carattere permanente.
Incendio – Combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi ed autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente – Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.
Incidente (per le garanzie Assistenza) – Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norma o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo / indennità o rimborso – Somma o prestazione dovuta dalla Società al proprio assicurato in caso di sinistro liquidabile in termini di polizza. Infortunio – Evento connesso alla circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (inabilità temporanea, invalidità permanete) o la morte.
Intermediario assicurativo – Persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Invalidità permanente – Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell’uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura – Struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.
I.U.R. (Codice Identificativo Univoco di Rischio) – Il codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9/2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio. Lo I.U.R. consente di gestire, nell’ambito della Banca Dati degli Attestati di rischio, i movimenti di aggiornamento dell’attestazione sullo stato del rischio anche qualora il rischio sia in carico ad altra impresa.
Leasing - Contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche veicoli, con la possibilità, per il locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.
Legge - Il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Liquidazione coatta amministrativa - E’ l’equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non ad autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'industria, coadiuvato dall'IVASS. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Locatario – La persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di leasing, l’utilizzo di un bene.
Malus – Nell’ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, si ha, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:
• per i sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
• per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da “osservare” al fine dell’applicazione del Malus.
Massimale – Limite economico massimo entro il quale la Società può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Minimo (di scoperto) – Qualora la garanzia venga prestata con l’applicazione dello scoperto, tale è da intendersi l’importo minimo che rimarrà a carico dell’assicurato.
M.C.T.C. – La Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Perdita totale – La perdita si considera totale quando il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro.
Periodo di osservazione – Sinistri con responsabilità principale: il 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Sinistri con responsabilità paritaria: il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come riportate nel “quinquennio” dell’attestazione sullo stato del rischio.
Polizza – Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico.
Premio – Somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge. Premio netto o imponibile – Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per Xxxxx.
Prestazione (per le garanzie Assistenza) – Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Primo rischio assoluto – Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore del bene assicurato al momento del sinistro, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile).
Procedimento penale – Procedimento volto ad accertare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Si conclude con un provvedimento del giudice che accerta o meno l’esistenza del fato o del reato e la responsabilità dell’indagato–imputato.
Proprietario – Intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà o colui, per i veicoli non registrati al P.R.A., che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo. Al proprietario è equiparato il locatario in caso di contratto di leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Quattroruote – La pubblicazione mensile della Editoriale Domus e sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli accessori di serie.
Quietanza di premio – Ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l’incasso, la data e l’ora dello stesso.
Quietanza di danno – Documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.
Quinquennio completo – Si intende il quinquennio riportato nell’attestato di rischio che per tutte le annualità indicate, compreso l’anno corrente, non contiene le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Quotazione – Quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.
Rapina – Reato, previsto dall’articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
R.C.A. (Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e natanti) – Responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore (o di un natante) che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti a motore) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.
Reato – Fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto dà luogo all’applicazione delle sanzioni giuridiche previste dalla legge. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena previsto dalla legge.
Regresso – Vedi rivalsa.
Relitto – Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l’80% del valore il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Regola proporzionale – Se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).
Responsabilità minoritaria – La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
Responsabilità paritaria – La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.
Responsabilità principale - La responsabilità principale ricorre: nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti; nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Ricovero – Degenza comportante pernottamento in istituto di cura regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento (obbligo di) - Compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo. In talune ipotesi tale obbligo scatta indipendentemente dall’accertamento in concreto della colpa, che si presume, rimanendo a carico dell’obbligato la prova del caso fortuito (vedi ad esempio artt. 2051 e 2052 del Codice Civile). Nella responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.
Risarcimento diretto – Procedura, introdotta e disciplinata dal D. Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all’impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.
Rischio - Eventualità sfavorevole che un certo evento si verifichi legata all'attività umana o alla vita delle persone. L’alea insieme al premio rientra nell’oggetto del contratto di assicurazione.
Risoluzione – Scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di) – Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l’indennità, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e / o Contraente per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.
Scasso – Rottura, effrazione, manomissione.
Scoperto – Parte percentuale del danno – con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto – che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Scoppio – Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Settore tariffario dei veicoli a motore – In base alla tipologia e alla descrizione riportata sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà si intendono convenzionalmente quali settori tariffari: 1° settore quello delle autovetture, 2°settore: quello degli autotassametri (taxi), 3° settore: quello degli autobus, 4° settore: quello di autocarri e motocarri, 5° settore: quello dei ciclomotori e motoveicoli, 6° settore: quello dei carrelli e macchine operatrici, 7° settore: quello delle macchine agricole.
Sinistro o caso assicurativo (per la garanzia Tutela Legale) – Verificarsi dell’evento dannoso, la controversia per la garanzia di Tutela Legale, per il quale è prestata la garanzia.
Sinistro (per le garanzie Assistenza) - Xxxxxx, incidente, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurato.
Società – La società assicuratrice ovvero HDI Assicurazioni S.p.a.
Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza – Europ Assistance Italia S.p.A.
Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale - Arag SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, via del Commercio, 9 – 37135 Verona.
Spese di giustizia – Spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio di norma, il soccombente è condannato a rifonderle.
Struttura Organizzativa (per le garanzie Assistenza) – La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste in polizza.
Surrogazione – Principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.
Tacita proroga o rinnovo – Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza di durata non inferiore ad un anno si rinnova tacitamente per un anno, in mancanza di tempestiva disdetta, e così successivamente. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.
Tariffa – La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Terzi – Persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Nell’ambito dell’assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono esclusi i danni alle cose patiti dal coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, affiliati e altri parenti conviventi con il proprietario o il conducente del veicolo assicurato.
Transazione – Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La transazione deve essere provata per iscritto.
Tutela Legale – L’assicurazione di tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati. Unico Caso assicurativo (per la garanzia di Tutela Legale): il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Usura – Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso prolungato; l’usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occorrenza attribuita ad un perito.
Valore a nuovo – Prezzo di acquisto del veicolo compresi accessori ed optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell’I.V.A. nei casi in cui all’assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell’eventuale contributo/incentivo statale all’acquisto indicato in fattura.
Valore Assicurato – Valore dichiarato dal contraente in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale/Valore di mercato – Prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. E’ il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato “Valore Assicurato” per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax “Giallo” per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote. Valore intero – Forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.
Veicolo – Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.
Veicolo (per le garanzie Assistenza) – Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 chilogrammi e di altezza non superiore a metri 2,80 regolarmente assicurato con polizza della Società.
Vendita a distanza – Il contratto stipulato tra la Società ed un Contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Vertenza Contrattuale – Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Vincolo – Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con annotazione sulla polizza o su appendice.
# AUTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1.1 – Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive
Il contratto è stipulato in base alla documentazione presentata ed alle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali e/o somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti.
Il premio è determinato in base all’utilizzo del veicolo (come indicato sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà), ai dati del proprietario – locatario nel caso dei contratti di leasing – e, se previsto, al frazionamento del premio. Per la garanzia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore il premio è determinato anche in base ai dati riportati nell’attestato di rischio ed alle eventuali garanzie aggiuntive e particolari richiamate nella polizza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione delle circostanze che comportano variazione del rischio (come ad esempio la variazione di residenza del contraente e/o del proprietario o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Relativamente alla garanzia di responsabilità civile per la circolazione qualora nei suddetti casi sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
1.2 – Decorrenza dell’assicurazione
Le coperture assicurative operano dalle ore 24 – o dall’ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato. Altrimenti le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura assicurativa prestata dalla Carta Verde opera in ogni caso dalle ore 24 del giorno del pagamento.
1.3 – Pagamento del premio
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all’anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno (più eventuale frazione) ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’intermediario cui è assegnato il contratto, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, il certificato e l’eventuale Carta Verde. Il pagamento del premio deve essere effettuato al momento della consegna della polizza. Per le successive scadenze, anche rateali, il pagamento deve essere effettuato, dietro il rilascio di quietanza emessa dalla Società, alle date convenute. Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
1.4 – Durata del contratto
Il contratto, ai sensi dell’art. 170 – bis della Legge, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra compagnia.
1.5 – Prosecuzione del rapporto assicurativo
Fermo quanto previsto al precedente art. “1.4 – Durata del contratto”, qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza della polizza il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalla tariffa ed alle condizioni vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue, senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità. Le parti, alla scadenza contrattuale e prima che sia pagato il premio, hanno comunque il diritto di richiedere la sottoscrizione di una nuova polizza.
1.6 – Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato
In caso di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo,
il Contraente o l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società o all’intermediario cui è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
• qualora sia presente la garanzia di responsabilità civile per la circolazione: il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde relativi al veicolo per cui è cessato il rischio;
• in caso di vendita o conto vendita del veicolo: atto di vendita o attestazione, rilasciata da un operatore professionale del settore, di consegna in conto vendita;
• in caso di cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e della targa di immatricolazione;
• in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro veicolo La Società provvederà:
• se il veicolo da assicurare è della stessa tipologia del precedente (stesso settore tariffario): a trasferire, mediante sostituzione del contratto, le coperture assicurative su altro veicolo che sia dello stesso proprietario (o locatario) del veicolo per cui è cessato il rischio, previo conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia di responsabilità civile per la circolazione ed in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie.
La sostituzione con altro veicolo può essere effettuata purché il proprietario o il locatario, in caso di contratto di leasing, del veicolo per il quale è cessato il rischio e del veicolo da assicurare coincidano. E’ fatta eccezione, e quindi il proprietario o locatario del veicolo, possono essere diversi, nei seguenti casi:
- il proprietario del veicolo da assicurare ed il proprietario del veicolo per cui è cessato il rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
- il proprietario del veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del veicolo per cui è cessato il rischio;
- il proprietario del veicolo da assicurare è la persona fisica corrispondente, se il veicolo per cui è cessato il rischio è una ditta individuale e viceversa;
- il proprietario del veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa.
La Società all’atto della sostituzione, se è presente la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, consegna al Contraente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
• se il veicolo da assicurare non è della stessa tipologia del precedente (diverso settore tariffario): ad annullare il contratto in corso, con restituzione del premio pagato e non goduto, ed a stipulare un nuovo contratto per il veicolo da assicurare.
In caso di consegna del veicolo in conto vendita, se l’incarico non va a buon fine e l’Assicurato rientra in possesso del veicolo per quest’ultimo deve essere comunque stipulato un nuovo contratto.
b) Risoluzione del contratto
In assenza di assicurazione di altro veicolo, la Società restituisce al Contraente il premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, calcolato dalla data dell’effettiva vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione; il calcolo per la restituzione del premio non usufruito avverrà dalla data dell’effettiva restituzione del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde, se quest’ultima è posteriore alla data dell’effettiva vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione.
Per i contratti di durata inferiore all’anno, (polizze temporanee) la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
In caso di consegna del veicolo in conto vendita, se l’incarico non va a buon fine e l’Assicurato rientra in possesso del veicolo per quest’ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.
c) Cessione del contratto (valido solo nel caso di trasferimento di proprietà)
In caso di vendita del veicolo, se il Contraente (cedente) cede all’acquirente (cessionario) anche il contratto di assicurazione, deve esserne data immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società. Il contratto ceduto non può essere sospeso, è valido fino alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l’attestato di rischio. Per l’assicurazione dello stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo assicurato, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto.
1.7 – Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi e non siano stati denunciati sinistri, entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto o del rinnovo annuale dello stesso, il Contraente, in accordo con la Società, può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza annuale e la Società restituisce al Contraente il premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dalla data della richiesta. Il Contraente deve comunicare alla Società la sua volontà di risolvere il contratto, dichiarando in forma scritta l’assenza di sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. Nel caso si sia verificato un sinistro, la risoluzione del contratto non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente. Contestualmente alla risoluzione del contratto il Contraente deve restituire alla Società la polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Qualora la comunicazione dell’intenzione di risolvere il contratto e la contestuale consegna della polizza e, del certificato di assicurazione e della Carta Verde non avvenga presso la sede dell’intermediario che ha in gestione il contratto, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.
1.8 – Diritto di ripensamento
In caso di vendita effettuata con tecniche di vendita a distanza ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto, facendo richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R a HDI Assicurazioni S.p.A., via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.
I documenti assicurativi, (polizza, certificato di assicurazione, eventuale carta verde), qualora non fossero già stati allegati alla comunicazione di esercizio del diritto di recesso, devono essere restituiti, con lettera raccomandata A/R al medesimo indirizzo, entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di recesso. Alla ricezione di tali documenti la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I timbri postali faranno fede ai fini della verifica del corretto esercizio del diritto di ripensamento.
1.9 – Risoluzione del contratto per furto o appropriazione indebita del veicolo
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, Il Contraente o l’Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all’intermediario cui è assegnato il contratto, copia della denuncia all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde. L’assicurazione è risolta a partire dal giorno successivo alla denuncia all’Autorità competente. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data del furto e rimborsa l’eventuale premio non usufruito della garanzia di responsabilità civile per la circolazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La Società, inoltre, rimborsa anche l’eventuale premio non usufruito, al netto delle imposte, delle altre eventuali garanzie presenti in polizza, con l’esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto.
Il rimborso dell’eventuale premio non usufruito avviene dal giorno successivo alla data della denuncia se quest’ultima viene consegnata immediatamente oppure, se questa viene consegnata successivamente, il rimborso avviene dalla data di consegna della denuncia. Per i contratti di durata inferiore all’anno (polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Se il veicolo viene ritrovato e l’Assicurato ne rientra in possesso deve essere comunque stipulato un nuovo contratto.
1.10 – Sospensione in corso di contratto
La sospensione del contratto è consentita solo in presenza della garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione ed opera per tutte le garanzie presenti in polizza. La sospensione è ammessa fino a due volte per anno assicurativo e per la durata massima di dodici mesi ciascuna, indipendentemente dalla durata della sospensione. Trascorsi 12 mesi dalla data della sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della polizza, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società.
La sospensione non è consentita il giorno della scadenza della copertura e nei casi di furto del veicolo, di contratti di durata inferiore all’anno, di contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto (cessione di contratto) e di contratti amministrati a libro matricola.
a) Sospensione del contratto
Se il Contraente intende sospendere la polizza è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde all’intermediario cui è assegnato il contratto. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza del periodo di assicurazione in
corso. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice, che riporta le condizioni relative alla sospensione stessa, e che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 2 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 2 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 2 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento relative al periodo di sospensione utilizzato.
b) Riattivazione del contratto
La Società all’atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della riattivazione, rilasciando, mediante sostituzione di contratto, un nuovo certificato di assicurazione ed l’eventuale Carta Verde.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo dello stesso proprietario (o locatario) del veicolo per cui è cessato il rischio purché, in quest’ultimo caso, il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o abbia cessato la circolazione. La riattivazione con altro veicolo può essere effettuata anche se il proprietario o locatario del veicolo sono diversi nei seguenti casi:
• il proprietario del veicolo da assicurare ed il proprietario del veicolo per cui è cessato il rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
• il proprietario del veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del veicolo per cui è cessato il rischio;
• il proprietario del veicolo da assicurare è la persona fisica corrispondente, se il veicolo per cui è cessato il rischio è una ditta individuale e viceversa;
• il proprietario del veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi la riattivazione del contratto viene effettuata lasciando invariata la scadenza del contratto sospeso ed il periodo di osservazione non subisce interruzioni. Il premio pagato e non goduto, relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Nel caso il periodo di sospensione abbia avuto durata pari a o superiore a due mesi, la data di scadenza del contratto nonché le date in cui sono dovute eventuali rate residue, vengono prorogate per un periodo pari a quello della sospensione ed il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione. Sul premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
c) Risoluzione del contratto per vendita, conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione
Nel caso alla sospensione segua la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, l’esportazione definitiva o la cessazione della circolazione, ed il Contraente non intenda riattivare la polizza su altro veicolo, si procede come previsto all’art. “1.6 – Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato”, lettera b), ferma la documentazione prevista alla parte generale di detto articolo. La Società restituisce al Contraente l’eventuale premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a far data dal giorno successivo a quello della sospensione.
1.11 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri
Per la denuncia dei sinistri ed i relativi obblighi si rimanda a quanto previsto alla Sezione “8 – Cosa fare in caso di sinistro”.
1.12 – Imposte e tasse e rinvio alle norme di legge
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
SEZIONE 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
2.1 – Oggetto dell’assicurazione (Quello che assicuriamo)
La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato indicato in polizza in aree pubbliche od a queste equiparate. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Il massimale complessivo è pari alla somma del massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla scheda di polizza. I massimali sono utilizzati, anzitutto, per il risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni alle cose) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l’altro massimale, in tutto o in parte non impegnato. La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle “Condizioni particolari” eventualmente richiamate in polizza.
Estensioni gratuite alla garanzia di Responsabilità civile della circolazione La Società assicura, inoltre, i danni involontariamente cagionati a terzi:
1) derivanti dalla circolazione dei veicoli in aree private non equiparate a quelle di uso pubblico, con esclusione delle aree aeroportuali;
2) dai trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione, con esclusione dei danni al veicolo stesso;
3) derivanti all’Assicurato da fatto illecito di minori (figli e non) non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 del Codice Civile, 1° comma), durante circolazione del veicolo, purché avvenuta ad insaputa dell’Assicurato;
4) derivanti dalla circolazione di eventuali rimorchi o carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico veicolo;
5) derivanti dal gancio di traino del veicolo assicurato;
6) derivanti dalle operazioni di carico e scarico quando il veicolo si trova in circolazione ai sensi della Legge, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate od in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni
7) derivanti dall’eventuale perdita di accessori (quali ad esempio portabiciclette, bagagliere, ecc.) stabilmente installati sul veicolo e non indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, purché gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici del veicolo e dell’accessorio;
Sono inoltre compresi:
8) i danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento;
9) la responsabilità civile dell’istruttore nel caso di veicoli adibiti a scuola guida; sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
Le estensioni di garanzia sopra indicate e le “Condizioni aggiuntive”, in quanto siano espressamente richiamate, sono prestate in base agli stessi massimali di responsabilità civile indicati sulla polizza i quali sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
2.2 – Soggetti esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione, ai sensi dell’articolo 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro del veicolo assicurato; in questo caso, inoltre, l’assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di contratti di leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provveda al loro mantenimento;
3) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.3 – Esclusioni e rivalsa (Quello che non assicuriamo)
La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali. Salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva “RVE - Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa” se richiamata, l’assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di rivalsa:
a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente perché la patente non è mai stata conseguita o è stata ritirata o è scaduta. Nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio della stessa (avendo superato l’esame teorico e pratico) la Società rinuncia al diritto di rivalsa se la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro. Inoltre la Società rinuncia alla rivalsa anche quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso o di un caso fortuito;
b) se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 “Codice della Strada” e successive modificazioni;
d) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
e) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
f) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
g) nel caso di veicolo che, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
h) nel caso di veicolo che, al momento del sinistro, risulti essere stato modificato volontariamente, relativamente alla potenza del motore e/o alla velocità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mappatura centraline, aumento della cilindrata, ecc.), modificandone i livelli di sicurezza;
i) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
l) per i danni causati all’interno delle aree aeroportuali;
m) per i danni causati all’interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive, qualunque ne sia la causa.
2.4 – Estensione territoriale e Carta Verde
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e della Serbia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultino barrate sulla Carta Verde stessa. All’estero la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), su semplice richiesta dell’Assicurato. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2.5 – Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
2.6 – Sostituzione del certificato
La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e della Carta Verde nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. La Società, nel caso di deterioramento, vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo l’eventuale conguaglio di premio. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l’evento accaduto.
2.7 – Attestazione dello stato del rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società mette a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio. L’attestazione dello stato del rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti.
La Società inoltre mette a disposizione:
• l’attestazione relativa all’annualità in corso – se il periodo di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del rischio per furto del veicolo, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della circolazione.
• un duplicato dell’attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni di contratto – anche in corso di contratto – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi periodi di osservazione.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
• sospensione di garanzia nel corso del contratto, senza che sia avvenuta la riattivazione della polizza;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanei);
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il periodo di osservazione;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.8 – Gestione delle vertenze
La Società assume, nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all’art. 149 della Legge, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio che le possa derivale dalla mancata comparizione del medesimo.
SEZIONE 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI
3.1 – Oggetto dell’assicurazione (Quello che assicuriamo)
L’assicurazione è prestata nei limiti precisati in polizza, od eventualmente indicati nelle singole garanzie, per il veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla scheda di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. 3.4 “Esclusioni”.
L’assicurazione vale anche per gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul veicolo, con esclusione degli audiofonovisivi salvo quanto previsto dall’art. 3.2 “Audiofonovisivi”.
A) DANNI AL VEICOLO
3.1.1. Incendio – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell’azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.
La Società, per casi previsti dalla presente garanzia, rimborsa integralmente – a seguito della presentazione di adeguata documentazione probatoria – gli importi che l’Assicurato abbia dovuto eventualmente corrispondere a titolo di scoperti, minimi o franchigie alla stazione di noleggio convenzionata, in caso di sinistro avvenuto alla guida dell’autovettura sostitutiva fornita per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A., prevista dai punti “G.A.4 – Auto in sostituzione in Italia”, “G.A.5 – Auto in sostituzione in Italia (Sabato e festivi) e “PL.A.1- Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)” della Sezione 6.
3.1.2. Furto e rapina totale e parziale – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da furto e rapina arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina del veicolo o parti di esso e quelli subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina. Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni da effrazione causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. La Società, inoltre, in caso di furto o rapina totale del veicolo terrà a suo carico, fino ad un massimo di Euro 150,00, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il veicolo oggetto di furto; il rimborso verrà erogato anche in caso di successivo ritrovamento del veicolo prima della liquidazione dell’indennizzo.
La Società, per casi previsti dalla presente garanzia, rimborsa integralmente – a seguito della presentazione di adeguata documentazione probatoria – gli importi che l’Assicurato abbia dovuto eventualmente corrispondere a titolo di scoperti, minimi o franchigie alla stazione di noleggio convenzionata, in caso di sinistro avvenuto alla guida dell’autovettura sostitutiva fornita per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A., prevista dai punti “G.A.4 – Auto in sostituzione in Italia”, “G.A.5 – Auto in sostituzione in Italia (Sabato e festivi) e “PL.A.1- Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)” della Sezione 6.
3.1.3. Eventi socio-politici e atti vandalici – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.
3.1.4. Eventi naturali – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
La Società, per casi previsti dalla presente garanzia, rimborsa integralmente – a seguito della presentazione di adeguata documentazione probatoria – gli importi che l’Assicurato abbia dovuto eventualmente corrispondere a titolo di scoperti, minimi o franchigie alla stazione di noleggio convenzionata, in caso di sinistro avvenuto alla guida dell’autovettura sostitutiva fornita per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A., prevista dai punti “G.A.4 – Auto in sostituzione in Italia”, “G.A.5 – Auto in sostituzione in Italia (Sabato e festivi) e “PL.A.1- Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)” della Sezione 6.
3.1.5. Rottura cristalli – La Società indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove quest’ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo descritto in polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. La somma assicurata indicata in polizza si intende interamente operante qualora l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società. In caso contrario, la somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, di Euro 150,00 per sinistro.
3.1.6. Kasko totale (Completa) – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La Società, per casi previsti dalla presente garanzia, rimborsa integralmente – a seguito della presentazione di adeguata documentazione probatoria – gli importi che l’Assicurato abbia dovuto eventualmente corrispondere a titolo di scoperti, minimi o franchigie alla stazione di noleggio convenzionata, in caso di sinistro avvenuto alla guida dell’autovettura sostitutiva fornita per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A., prevista dai punti “G.A.4 – Auto in sostituzione in Italia”, “G.A.5 – Auto in sostituzione in Italia (Sabato e festivi) e “PL.A.1- Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)” della Sezione 6.
3.1.7. Collisione (Kasko limitata) – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, munito di targa propria, o ciclomotore dovuto alla circolazione.
La garanzia è prestata anche in caso di collisione con veicoli non assicurati o veicoli con targa estera.
Premesso che il premio della presente garanzia è correlato a quello previsto per la garanzia R.C. Auto, lo stesso verrà automaticamente adeguato, in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla prima.
La presente garanzia è prestata nella forma con franchigia relativa per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza. Nel caso il danno da liquidare
sia di importo:
• pari o inferiore alla franchigia indicata sulla scheda di polizza non verrà effettuato alcun indennizzo;
• superiore alla franchigia indicata sulla scheda di polizza, l’indennizzo verrà liquidato integralmente, senza applicazione di alcuna franchigia.
La Società, per casi previsti dalla presente garanzia, rimborsa integralmente – a seguito della presentazione di adeguata documentazione probatoria – gli importi che l’Assicurato abbia dovuto eventualmente corrispondere a titolo di scoperti, minimi o franchigie alla stazione di noleggio convenzionata, in caso di sinistro avvenuto alla guida dell’autovettura sostitutiva fornita per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A., prevista dai punti “G.A.4 – Auto in sostituzione in Italia”, “G.A.5 – Auto in sostituzione in Italia (Sabato e festivi) e “PL.A.1- Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)” della Sezione 6.
3.1.8. Pacchetto A “Garanzie integrative” La Società indennizza l’Assicurato:
a) Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione – in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:
• alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, qualora la regione di residenza del proprietario non ne preveda il rimborso;
• alle spese sostenute e documentate per l’immatricolazione di un nuovo veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 800,00.
b) Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless). Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all’apertura delle portiere. La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 300,00.
c) Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di furto totale o rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
d) Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale – delle spese sostenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
e) Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3.1.9. Pacchetto B “Garanzie complementari Danni” La Società indennizza l’Assicurato:
a) Altri danni da esplosione e scoppio – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per:
• esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in relazione all’uso dello stesso, purché il trasporto o l’installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
• esplosione o scoppio verificatosi all’esterno del veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
b) Danni ai bagagli trasportati – in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. 3.1.1 “Incendio” o ai sensi della precedente garanzia “Altri danni da esplosione o scoppio”. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
c) Ripristino del box di proprietà – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
d) Eventi socio – politici con limite d’indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, con esclusione degli atti vandalici e dolosi. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
e) Eventi naturali con limite d’indennizzo – dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto in polizza, a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
3.1.10. Pacchetto C “Garanzie complementari Circolazione” La Società indennizza l’Assicurato:
a) Collisione con animali selvatici - dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con animali selvatici. La garanzia è valida per collisione avvenuta su strade asfaltate aperte al pubblico situate nel territorio della Repubblica Italiana. L’assicurazione è operante a condizione che avvenga l’intervento di una Pubblica Autorità che accerti l’effettiva collisione con l’animale selvatico.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 300,00 per sinistro.
b) Dispositivi di sicurezza – delle spese sostenute sino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualora a seguito di un sinistro da circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo, si rendessero necessari la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio.
c) Impianto antifurto – delle spese sostenute per il ripristino dell’impianto antifurto danneggiato a seguito di incidente da circolazione. La garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
B) ALTRI DANNI
3.1.11 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).
La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente
alla circolazione stradale).
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
3.2 – Audiofonovisivi (operante soltanto se espressamente richiamata in polizza)
Se è prestata la garanzia Furto e rapina totale e parziale (art. 3.1.2), l’assicurazione è estesa al furto degli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo, a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto. In caso di danno la Società determina l’indennizzo tenendo conto del degrado d’uso e con l’applicazione della regola proporzionale, di cui all’art. 1907 del Codice Civile. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro, con lo scoperto del 10% ed il minimo di Euro 250,00.
3.3 – Determinazione del valore assicurato per le garanzie Incendio, Xxxxx e rapina, Eventi socio-politici e naturali, Kasko Totale e Collisione
– Regola proporzionale
Le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Xxxxx e rapina totale e parziale (art. 3.1.2), Eventi socio-politici e xxxx xxxxxxxxx (art. 3.1.3), Eventi naturali (art. 3.1.4), Kasko Totale (art. 3.1.6) e Collisione (art. 3.1.7) sono prestate a valore intero e per i valori dichiarati dal Contraente, riportati sulla scheda di polizza o nella quietanza, qualora sia operante a procedura di adeguamento automatico di cui al successivo art. 3.13 “Adeguamento del valore assicurato e del premio”. I valori assicurati dichiarati devono comprendere, oltre al valore del veicolo, anche il valore degli accessori non di serie, degli optional e degli audiofonovisivi, tutti stabilmente installati sullo stesso e risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente. La somma assicurata deve corrispondere alla quotazione del veicolo assicurato indicata sulla pubblicazione Quattroruote / xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (Editrice Domus) con riferimento al mese in cui si stipula o si rinnova l’assicurazione; qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione del veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o, se anche questa non riporta la quotazione, il valore del veicolo sarà determinato in base al valore di mercato al momento in cui si stipula o si rinnova l’assicurazione. Nel caso il veicolo non abbia superato i 12 mesi dalla prima immatricolazione la somma assicurata deve corrispondere al valore a nuovo.
Se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo assicurato risulta superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza o sulla quietanza la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore indicato sulla scheda di polizza o sulla quietanza e quello commerciale.
3.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)
3.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie
L’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;
b) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;
c) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
d) cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell’Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
e) qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
g) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto, salvo quanto previsto al punto 3.1.2;
h) verificatisi all’interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa.
3.4.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 3.1.1)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni causati da:
a) semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore ecc.);
b) incendio derivante da collisione con altro veicolo, con persone od animali;
c) incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.
3.4.3. Esclusioni specifiche relative alle garanzie Furto e Rapina totale e parziale (art. 3.1.2)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da appropriazione indebita del veicolo;
b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
3.4.4. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi socio-politici e atti vandalici (art. 3.1.3)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da incendio;
b) qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati;
c) derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo identificato in polizza o riconducibili alla garanzia kasko.
3.4.5. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi naturali (art. 3.1.4)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da incendio;
b) derivanti da allagamento causato da insufficiente deflusso dell’acqua piovana, conseguente a normali precipitazioni atmosferiche, dovuto a scarsa o mancata manutenzione dei sistemi di scarico;
c) causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia.
3.4.6. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Rottura cristalli (art. 3.1.5)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
b) causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
d) conseguenti a collisione con altri veicoli;
e) agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici.
3.4.7. Esclusioni specifiche relative alle garanzie Kasko (art. 3.1.6), Collisione (art. 3.1.7)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni al veicolo:
a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell’abilitazione alla guida ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca per qualunque motivo, salvo il caso di patente idonea ma scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l’esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro o quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso o di un caso fortuito;
b) se il conducente si trova, in occasione del sinistro in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 “Codice della Strada” e successive modificazioni;
c) a seguito di circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
d) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
e) subiti a causa di traino attivo e passivo, di xxxxxxx a spinta o a mano;
f) subiti a causa di circolazione fuori strada intendendosi per tale la circolazione su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli o su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza;
g) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
h) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve;
i) subiti dalle ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
3.4.8. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A “Garanzie integrative” (art. 3.1.8)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
b) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
3.4.9. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto B “Garanzie complementari danni” (art. 3.1.9)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi in genere;
b) subiti da xxxxxxxx e i preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio.
3.4.10. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto C “Garanzie complementari circolazione” (art. 3.1.10)
Oltre a quanto previsto all’art. 3.4.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in occasione di sinistri non dovuti alla circolazione;
b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve;
d) per la garanzia collisione con animali selvatici, causati da animali da allevamento ancorché allo stato brado, oltre che nei casi previsti all’art. 3.4.7 (esclusioni specifiche relative alle garanzie Kasko e Collisione).
3.4.11 Esclusioni relative alla garanzia Ricorso terzi da incendio e da inquinamento (art. 3.1.11)
L’assicurazione non copre i danni:
a) subiti dal conducente, dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio, e dal locatario (in caso di leasing) del veicolo assicurato;
b) subiti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti legittimi o naturali dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provveda al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b);
d) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;
e) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f) da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia.
3.5 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione.
3.6 – Determinazione dell’ammontare del danno
a) Perdita totale del veicolo
Per perdita totale si intende quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano
luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’Assicurato abbia provveduto a mettere il relitto a disposizione della Società; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo sarà detratto dall’indennizzo stesso. In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l’indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote / xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell’evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati. Qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione del veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o, se anche questa non riporta la quotazione, il valore del veicolo sarà determinato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) Danno parziale
Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto non superino l’80% del valore del veicolo al momento del sinistro, comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional stabilmente installati. Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli accessori non di serie e gli optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del degrado d’uso. A parziale deroga di quanto sopra indicato, se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell’apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, accessori non di serie e optional.
c) Perdita totale e danno parziale
Sia per il caso di perdita totale, che per quello di danno parziale:
• in ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l’indennizzo;
• l’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.;
• a parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio;
• nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico ed a condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato;
• non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia – salvo quanto previsto dall’art. 3.1.8 “Pacchetto A- Garanzie Integrative”, lettera c) – e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.
3.7 – Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina
A parziale deroga dell’art. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno”, in caso di perdita totale dell’autovettura, la determinazione dell’ammontare del danno viene effettuata con riferimento al prezzo di acquisto dell’autovettura, purché ricorrano le seguenti condizioni:
• che la perdita totale si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto dell’autovettura risultante dalle relative fatture o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
Resta fermo quanto previsto all’art. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno”, lettera c).
3.8 – Scoperti e franchigie
Dal danno determinato ai sensi degli artt. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno” e 3.7 “Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina” si deducono gli eventuali scoperti e/o franchigie precisati nella scheda di polizza o nelle presenti condizioni contrattuali.
3.9 – Diritto di surrogazione
I diritti e le azioni che l’assicurato o i sui aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.
3.10 – Riparazioni – Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate – Relitti
L’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, a meno di quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentirne la regolare circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di sinistro, salvo espresso consenso della Società. La Società, invece di pagare l’indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall’art. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno”. L’Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.
3.11 – Modalità di pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 10 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto o rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall’evento. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di terzi.
3.12 – Procedimento per la determinazione dell’ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti
In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro e procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del
proprio perito; quello del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
3.13 – Adeguamento del valore assicurato e del premio
In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del veicolo assicurato, sempreché sia stato indicato in polizza il codice di identificazione del veicolo stesso desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote, sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell’edizione più aggiornata disponibile al momento della definizione del premio di rinnovo (quietanzamento). Il relativo premio sarà, di conseguenza, adeguato al nuovo valore – salvo il rispetto dei premi minimi di tariffa per ogni garanzia – secondo quanto previsto all’art. “1.5 - Prosecuzione del rapporto assicurativo”.
In tutti i casi in cui non possa essere effettuato l’adeguamento automatico, la Società si impegna sempre, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio.
SEZIONE 4
CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
(valide soltanto se espressamente richiamate nell’apposito riquadro di polizza)
SEZIONE 4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE
RVE – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa
La Società, a parziale deroga dell’art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, della Sezione 2, rinuncia, per la garanzia R.C. Auto, al diritto di rivalsa:
1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2) nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
3) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Codice della strada” e successive modificazioni;
4) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Codice della strada” e successive modificazioni.
Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un conducente nelle condizioni di cui ai sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).
SEZIONE 4.2 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
AS – Antifurto Satellitare
Per la garanzia Furto e rapina totale e parziale (art. 3.1.2), l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato che:
• il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del Sistema di Antifurto Satellitare indicato sulla scheda di polizza;
• l'installazione del Sistema di Antifurto Satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale Operativa;
• il Sistema di Antifurto Satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.
Il Contraente è tenuto, al momento della sottoscrizione dell’assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall’installatore.
Qualora risulti che al momento del sinistro:
• il sistema di antifurto satellitare non sia stato inserito oppure il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di antifurto satellitare sia stato dimenticato all’interno del veicolo;
• non siano stati effettuati la regolare manutenzione, gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;
• il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
• non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull’antifurto satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale;
• non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
• in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
la Società in deroga a quanto previsto all'art. “3.8 - Scoperti e franchigie" della Sezione 3, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.
Nel caso l’Assicurato non abbia effettuato immediata denuncia di furto alla Centrale Operativa ed all’Autorità, oltre che alla Società, la Società stessa, in deroga a quanto previsto all'art. “3.8 – Scoperti e franchigie" della Sezione 3, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro
In caso di furto totale del veicolo assicurato è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi o ai congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) anche i telecomandi per l’inserimento / disinserimento dell’impianto di antifurto satellitare.
Nel caso risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia installato, in deroga a quanto previsto all'art. “3.8 – Scoperti e franchigie" della Sezione 3, corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.
F – Bonus/Malus Autovetture
La garanzia di Responsabilità Civile della circolazione è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni (“Bonus”) od aumenti (“Malus”) della classe di merito rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri pagati nei “periodi di osservazione della sinistrosità” e che si articola in 29 classi di merito HDI di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente tabella.
Classi di merito | 1L | 1I | 1H | 1G | 1F | 1E | 1D | 1C | 1B | 1A |
Coefficienti di determinazione del premio | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,46 |
Classi di merito | 1 | 2A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Coefficienti di determinazione del premio | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
Classi di merito | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | == |
Coefficienti di determinazione del premio | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,15 | 1,40 | 1,75 | 2,10 | 2,50 | == |
Inoltre, è prevista, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, un’articolazione in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul premio.
1 – Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito C.U. e dello I.U.R.
Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione del veicolo da assicurare. In mancanza di tali documenti il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 18.
a) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale: il contratto è assegnato allo stesso I.U.R. ed alla stessa classe di merito C.U. di assegnazione risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
b) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto: il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni il contratto, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnato alla classe di merito C.U. 14.
c) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all’estero o che ha cessato la circolazione: il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il precedente veicolo a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l’attestazione sullo stato del rischio non sia già stata utilizzata per l’assicurazione di altro veicolo in sostituzione del precedente. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni il contratto, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnato alla classe di merito C.U. 14. Quanto sopra indicato è applicabile anche se:
• il veicolo alienato era oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest’ultimo caso, se l’utilizzatore del veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi;
• il nuovo veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest’ultimo caso, se l’utilizzatore del veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
Se il precedente contratto non aveva maturato un attestato di rischio, al contratto si applica la classe di merito C.U. in corso al momento dell’alienazione.
d) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto temporaneo: il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. riportata nel contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire in originale, a condizione che il precedente contratto temporaneo non sia scaduto da più di cinque anni. Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di 5 anni, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14.
e) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale: se la risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell’esercizio del diritto di recesso, il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. determinati in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione anticipata del rapporto. Il Contraente deve inoltre esibire il precedente contratto.
f) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa la cui polizza sia stata ceduta all’acquirente: il contratto è assegnato alla classe di merito
C.U. 14, salvo quanto previsto dall’art. 134, comma 4bis della Legge (c.d. legge Bersani), se tale norma era applicabile al momento dell’acquisto del veicolo per il quale è stato ceduto il contratto di assicurazione. Il Contraente deve esibire l’appendice di cessione del contratto (o altro documento equivalente) in mancanza della quale il contratto è assegnato alla classe C.U. 18.
g) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa all’estero: si determina la classe di merito C.U. secondo le regole riportate nella “Tabella delle regole evolutive C.U.”, di cui al successivo paragrafo “3 – Scadenza e rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito”, considerando la classe di merito C.U. 14 quale classe di ingresso, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. Al contratto è assegnato un nuovo I.U.R.
Se il proprietario del veicolo ha un attestato di rischio italiano ancora in corso di validità (scaduto da non più di cinque anni), si considera, quale classe di merito C.U. di ingresso, quella riportata nell’attestato di rischio italiano e si assegna al rischio lo stesso I.U.R. dell’attestato italiano.
Se il veicolo non ha circolato successivamente alla scadenza del precedente contratto, si applica quanto indicato alla precedente lettera b).
h) Xxxxxxx assicurato precedentemente con altra impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa: il contratto, in mancanza dell’attestato di rischio nella banca dati, è assegnato alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti da una dichiarazione sostitutiva di attestato di rischio rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si procede come previsto dalla successiva lettera l).
i) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine ed acquisito in proprietà dall’utilizzatore: il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso veicolo, ove acquisito in proprietà ovvero per altro veicolo di proprietà dell’utilizzatore purché, quest’ultimo, sia registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno dodici mesi, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
l) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con attestato non presente nella banca dati degli attestati di rischio: nel caso l’ultimo attestato di rischio non risulti presente nella Banca Dati degli attestati di rischio, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio disponibile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri – e procede ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U.. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, la Società richiede al contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali attestati cartacei e/o precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 18. Una volta assunto il contratto la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della polizza.
m) Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo l’immatricolazione o la voltura al P.R.A.: in caso di acquisto di veicolo nuovo o usato il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14 ed al rischio è attribuito un nuovo I.U.R.
n) Acquisto di un ulteriore veicolo della stessa tipologia (ai sensi dell’art. 134, comma 4 bis della Legge – c.d. legge Bersani): nel caso il proprietario di un veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito C.U. maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Al contratto si assegna un nuovo I.U.R. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente. Questa norma si applica solo in caso di nuovo contratto.
2 – Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito HDI
La tabella sottostante riporta le regole di corrispondenza tra la classe di merito C.U. e la classe di merito HDI. La classe di merito HDI viene attribuita in base alla classe di merito C.U. ed al numero dei sinistri riportati sulla sinistrosità pregressa (compreso l’anno corrente) dell’attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore.
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSI DI MERITO C.U. E HDI | ||||||
CLASSE DI MERITO C.U. | CLASSE DI MERITO HDI | |||||
SEZIONE A | SEZIONE B | |||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 o più sinistri | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 o più sinistri | |
1 (provenienza 1) | 1D | 1B | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 (provenienza 2) | 1 | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
La “SEZIONE A” della “Tabella di corrispondenza tra le classi di merito C.U. e HDI” si applica se il proprietario / intestatario al P.R.A. o locatario (in caso di leasing) è una persona fisica di età superiore o uguale a 32 anni.
La “SEZIONE B” della “Tabella di corrispondenza tra le classi di merito C.U. e HDI” si applica nel caso:
• il proprietario / intestatario al P.R.A. o locatario (in caso di leasing), sia una persona fisica, di età inferiore a 32 anni;
• il proprietario / intestatario al P.R.A. o locatario (in caso di leasing) sia una società;
• l’attestazione sullo stato del rischio presenti, nella tabella della sinistrosità pregressa, i valori N.A.;
• la polizza cui l’attestato si riferisce sia scaduta da oltre un anno.
Se la polizza è stipulata ai sensi dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (c.d. Legge Bersani):
• nel caso l’attestato di rischio utilizzato per l’assunzione della polizza sia stato emesso da altra impresa, si applica la “Sezione B” della “Tabella di corrispondenza tra le classi di merito C.U. ed HDI”;
• nel caso l’attestato di rischio utilizzato per l’assunzione della polizza sia stato emesso dalla Società, si attribuisce al contratto la classe di merito HDI maturata indicata sull’attestato.
3 – Scadenza e rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito
In occasione di ogni scadenza annuale il contratto è assegnato alle classi di merito HDI e C.U. riportate nelle tabelle delle regole evolutive sotto riportate. L’eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito), avverrà in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione o nel corso di periodi di osservazione precedenti, anche se il sinistro è stato pagato da altra impresa e non è stato a suo tempo registrato sull’attestato di rischio emesso da tale impresa.
Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’assicurato. I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell’assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione, tuttavia verranno annotati nell’attestazione sullo stato del rischio con l’indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori sinistri con Responsabilità Paritaria verranno sommate le diverse percentuali e, raggiunta la soglia del 51% nell’arco dell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all’applicazione del malus. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive due o più sinistri, pagati con responsabilità paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo sinistro.
In assenza di sinistri o di pagamenti per sinistri con responsabilità minoritaria il contratto è considerato immune da sinistri.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE HDI Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | |||||
Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1L | 1L | 1I | 1E | 1B | 2A |
1I | 1L | 1H | 1D | 1A | 2 |
1H | 1I | 1G | 1C | 1 | 3 |
1G | 1H | 1F | 1B | 2A | 4 |
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE HDI Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | |||||
Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1F | 1G | 1E | 1A | 2 | 5 |
1E | 1F | 1D | 1 | 3 | 6 |
1D | 1E | 1C | 2A | 4 | 7 |
1C | 1D | 1B | 2 | 5 | 8 |
1B | 1C | 1A | 3 | 6 | 9 |
1A | 1B | 1 | 4 | 7 | 10 |
1 | 1A | 2A | 5 | 8 | 11 |
2A | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 2A | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U. Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | |||||
Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 – Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro e indipendentemente dall’eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l’evoluzione in malus rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per i sinistri pagati nell’ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 della Legge, per conoscere l’importo del sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente alla Società. In seguito al rimborso la Società provvede all’assegnazione del contratto alla nuova classe di merito e mette a disposizione un nuovo attestato di rischio.
5 – Sostituzione del veicolo assicurato con la Società
a) Sostituzione del veicolo con altro appartenete allo stesso settore tariffario: in questo caso, effettuando la sostituzione del contratto, è tenuta ferma la scadenza annuale, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e sono mantenute le classi di merito HDI e C.U.
b) Sostituzione del veicolo con altro appartenete a settore tariffario diverso: in questo caso si procede all’annullamento del contratto in corso con restituzione del premio pagato e non goduto e sul veicolo da assicurare si stipula un nuovo contratto. Il rischio mantiene la classe di merito C.U. maturata e lo I.U.R. assegnato.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1.6, lettera a), della Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione.
6 – Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della classe di merito C.U. e dello I.U.R.
a) Mutamento della titolarità del veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più essi: in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi o a più di essi, a questo/i ultimo/i sono attribuite lo I.U.R., la classe di
C.U. e la sinistrosità pregressa maturate su tale veicolo, anche quando lo stesso veicolo venga sostituito da altro veicolo. Lo I.U.R., la classe di
merito C.U. e la sinistrosità pregressa verranno infine assegnati al primo dei comproprietari che diventa proprietario unico del veicolo. Se nessuno degli ex comproprietari diviene proprietario del veicolo, la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa sono attribuite, in caso di acquisto di nuovo veicolo, a tutti gli ex comproprietari mentre lo I.U.R. viene assegnato al primo degli ex comproprietari che acquista ed assicura un nuovo veicolo.
Gli altri soggetti ex comproprietari del veicolo possono conservare la classe di merito C.U. maturata, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
b) Trasferimento di proprietà del veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto: In questo caso all’acquirente sono attribuite lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul veicolo alienato. In questo caso l’acquirente deve fornire alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa il suo legame con il venditore.
Il cedente può conservare la sola classe C.U. maturata sul veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
c) Xxxxxxx consegnato in conto vendita od oggetto di furto e successivamente rientrato in possesso del proprietario: nel caso di veicolo consegnato in conto vendita che risulti invenduto e rientri in possesso del proprietario oppure nel caso di veicolo oggetto di furto e successivamente ritrovato, qualora lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto siano già state trasferite su altro veicolo del proprietario, al nuovo contratto, per il veicolo rientrato nella disponibilità del proprietario, sono attribuite la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa precedenti alla perdita di possesso e viene assegnato un nuovo I.U.R.
d) Xxxxxxx intestato a portatore di handicap: nel caso di veicolo intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo, purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto veicolo ai sensi dell’art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi, possono utilizzare la classe di merito C.U. maturata sul veicolo, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per i nuovi veicoli acquistati.
e) Trasferimento di proprietà del veicolo a seguito di successione mortis causa: in caso di trasferimento della proprietà del veicolo a seguito di eredità, lo I.U.R. la classe C.U. maturata e la sinistrosità pregressa di detto veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. In questo caso deve essere fornita alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa lo stato di convivenza con il de cuius.
Nel caso l’erede o un suo familiare convivente sia già proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa classe di merito C.U. del veicolo già di proprietà con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R. che rimangono quelli del veicolo ereditato. In questo caso la Società, a richiesta del Contraente, assegna a tale veicolo la classe di merito C.U. del veicolo già di proprietà.
f) Trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa: in caso di trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l’acquirente ha diritto a mantenere lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul veicolo acquisito in proprietà.
g) Trasferimento di proprietà del veicolo a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda: in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda che comporti anche il trasferimento di proprietà del veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà può mantenere per detto veicolo lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.
h) Mutamento della classificazione del veicolo: in caso di mutamento della classificazione del veicolo (di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada), il veicolo mantiene lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.
GE – Guida esperta (guida limitata a conducenti di età uguale o superiore a 26 anni)
La presente polizza è stipulata nella forma a “Guida Esperta”. Le garanzie di Responsabilità Civile per la circolazione (Sezione 2) e Kasko totale (art. 3.1.6) sono operative solo nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, nel caso in cui al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni compiuti, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 144 della Legge, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro. La Società non eserciterà il diritto di rivalsa:
• nel caso in cui l’utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità adeguatamente documentato;
• nel caso in cui il veicolo sia guidato, per ragioni di servizio, da un addetto, preposto alla riparazione del veicolo stesso;
• nel caso in cui l’Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sia stata fatta denuncia all’autorità giudiziaria.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Il Contraente e/o l’Assicurato ha inoltre l’obbligo di indicare nella denuncia di Xxxxxxxx i dati anagrafici del conducente. La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.
Per la garanzia Kasko totale (art. 3.1.6) nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni compiuti, il minimo indicato in polizza, se inferiore, è elevato a Euro 2.500,00 e la Società liquiderà l’indennizzo tenendo conto di tale minimo. Rimane fermo lo scoperto indicato in polizza.
P – Condizioni di personalizzazione tariffaria
Per la garanzia di responsabilità civile per la circolazione il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza con riferimento al veicolo, al suo utilizzo, ed ai dati del Proprietario (Locatario nel caso dei contratti di leasing) di quest’ultimo, nonché ai dati contenuti nell’attestato di rischio. Qualunque variazione dei dati di cui sopra, intervenuta in corso di contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Società e comporterà la ridefinizione del premio mediante sostituzione del contratto.
Q – Veicoli azionati elettricamente
La garanzia di responsabilità civile per la circolazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato con alimentazione esclusivamente elettrica.
SEZIONE 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
5.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza, entro i limiti stabiliti in polizza, gli infortuni che il conducente del veicolo indicato in polizza, purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario, dovesse subire in relazione alla circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda. L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni di legge in vigore. Tuttavia la garanzia è comunque operante quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l’esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso, e comunque quando il conducente non abbia alcuna responsabilità nel verificarsi del sinistro.
L’assicurazione è estesa agli infortuni che il Contraente dovesse eventualmente subire mentre è alla guida dell’autovettura sostitutiva fornita per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A., prevista dai punti “G.A.4 – Auto in sostituzione in Italia”, “G.A.5 – Auto in sostituzione in Italia (sabato e festivi) e “PL.A.1- Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)” della Sezione 6.
5.2 – Estensioni dell’assicurazione
Durante la guida sono compresi in garanzia anche: l’annegamento, gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva. Sono infine compresi, purché dovuti a causa di terzi, anche gli infortuni avvenuti nell’accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.
5.3 - Delimitazione dell’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
b) da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c) da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
d) da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
e) da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni.
Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.
5.4 - Criteri di indennizzabilità
La Società liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
5.5 – Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquida agli eredi la somma assicurata per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.
5.6 – Morte presunta
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dai vigenti articoli del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
5.7 – Raddoppio indennizzo in caso di morte e presenza di figli minori o invalidi civili
Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre l’indennizzo spettante ai figli conviventi, minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 50%, viene raddoppiato con il limite dell’importo complessivo di Euro 100.000,00, somma che verrà divisa in parti uguali in presenza di più figli minori.
5.8 – Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. Nulla è quindi dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma viene corrisposta per intero. La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:
ARTI O ORGANI | Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale |
Un arto superiore | 70 |
Una mano o un avambraccio | 60 |
Un pollice | 18 |
Un indice | 14 |
Un medio | 8 |
Un anulare | 8 |
Un mignolo | 12 |
ARTI O ORGANI | Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale |
La falange ungueale del pollice | 9 |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Un piede | 40 |
Ambedue i piedi | 100 |
Un alluce | 5 |
Un altro dito del piede | 3 |
La falange ungueale dell’alluce | 2,5 |
Una falange di altro dito del piede | 1 |
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60 |
Un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50 |
Un occhio | 25 |
Ambedue gli occhi | 100 |
Un rene | 20 |
La milza | 10 |
Sordità completa di un orecchio | 10 |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 |
Perdita totale della voce | 30 |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nell’ipotesi di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dal sinistro, il relativo indennizzo è trasmissibile agli eredi. Qualora il danneggiato non sia stato sottoposto all’accertamento medico legale della Società, la valutazione del danno verrà effettuata sulla base della documentazione disponibile.
5.9 - Anticipo dell’indennizzo
A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.
5.10 – Controversie
In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 5.4 “Criteri di indennizzabilità” le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. E’ naturalmente fatto salvo il ricorso all’autorità Giudiziaria.
5.11 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.
SEZIONE 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA
Premessa
Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 000 000 000 e 02 5828 6671, come meglio precisato nelle istruzioni per la richiesta di assistenza.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
G.A – Oggetto delle prestazioni
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO GOLD
Con il Servizio Assistenza Auto Gold sono garantite le prestazioni di seguito specificate:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
G.A.1 – Soccorso stradale - Traino
Qualora, in conseguenza di incidente, guasto, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o in seguito al ritrovamento dopo il furto o la rapina, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 25 Km, inteso come percorso stradale, dal luogo in cui si è verificato l’evento.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di foratura di uno o più pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.
G.A.2 – Spese di taxi
Qualora l’Assicurato usufruisse della prestazione prevista dal punto “G.A.1 – Soccorso stradale – Traino” potrà, solo ed esclusivamente nello stesso giorno in cui è stata erogata la stessa, richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere il domicilio e\o una destinazione a sua scelta. La società terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 30,00 per sinistro.
G.A.3 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve. Qualora durante l’intervento, l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione “G.A.1 – Soccorso stradale – Traino”.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
G.A.4 – Auto in sostituzione in Italia
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, come certificato dall’officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:
• sette giorni consecutivi in caso di xxxxxx, danno parziale per: incidente, incendio, rapina, furto;
• trenta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.
In caso di furto o rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, e l’Assicurato sarà tenuto a fornirla, copia della Denuncia presentata all’Autorità Pubblica.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:
• patente di guida in originale e valida;
• carta di credito a titolo di cauzione. Restano sempre a carico dell’Assicurato:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relative all’autovettura in sostituzione;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
• immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
G.A.5 – Auto in sostituzione in Italia (sabato e festivi)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del veicolo, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 c.c. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (“Auto in sostituzione in Italia” più “Auto in sostituzione in Italia sabato e festivi”) non potrà comunque superare il massimale di 7 giorni complessivi.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:
• patente di guida in originale e valida;
• carta di credito a titolo di cauzione. Restano sempre a carico dell’Assicurato:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relative all’autovettura in sostituzione;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
• immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato
G.A.6 – Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
G.A.7 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure:
• un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
G.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 000 000 000
dall’estero al numero: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero: x00 00 0000 0000.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HDIG“
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO PLATINUM
PL.A. – Oggetto delle prestazioni
Con il Servizio Assistenza Auto Platinum sono garantite tutte le prestazioni erogate con il Servizio Assistenza Auto Gold, con le seguenti modifiche:
• Prestazione G.A.6 - Spese d’albergo: la Società terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Le restanti prestazioni non subiscono variazioni.
Con il Servizio Assistenza Auto Platinum è inoltre garantita la seguente prestazione:
Prestazione operante senza franchigia chilometrica
PL.A.1- Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione “G.A.1 – Soccorso stradale – Traino”, oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato, 24 ore su 24, un’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, per un massimo di 3 giorni consecutivi anche se non richiesta contestualmente al fermo del veicolo.
Inoltre tale autovettura, se richiesta al momento del fermo del veicolo, potrà essere fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, anche presso il luogo di fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera.
Entro il termine dei 3 giorni di cui sopra, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti dalla prestazione “G.A.4 – Auto in sostituzione in Italia”.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.
Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:
• patente di guida in originale e valida;
• carta di credito a titolo di cauzione. Restano sempre a carico dell’Assicurato:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relative all’autovettura in sostituzione;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
PL.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 000 000 000
dall’estero al numero: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero: x00 00 0000 0000.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HDIP“
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE
LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTO GOLD E PLATINUM
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto Gold e Platinum.
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le “Assistenze telefoniche”.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
SEZIONE 7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
Premessa
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Viale del Commercio n. 59 – 00000 Xxxxxx (XX), in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
• telefono centralino: 000.0000000
• fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557
• mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
• fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE – PLUS
7.1 – Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
• le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite ed in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. “7.6 – Gestione del caso assicurativo” comma 4;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. “7.6 – Gestione del caso assicurativo” comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie assicurate dalla polizza;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
E’ garantito l’intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”, comma 3, per ogni grado di giudizio.
7.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
7.3 – Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1) L’Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
3) L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
6) ARAG al momento della denuncia di un sinistro avvenuto all’estero chiederà all’Assicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se:
• farsi tutelare direttamente da ARAG all’estero per la fase stragiudiziale ed eventualmente anche nella fase giudiziale;
• farsi tutelare in via stragiudiziale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se necessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giudice italiano.
In quest’ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell’intero giudizio resteranno a carico dell’Assicurato.
7.5 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
7.6 – Gestione del caso assicurativo
1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
7.7 – Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti od anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o extragiudizialmente.
7.8 – Assicurati
Le garanzie previste all’art. “7.1 – Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate:
• al proprietario;
• al locatario in base ad un contratto di noleggio / leasing;
• al conducente autorizzato;
• ai trasportati;
per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo.
Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale adeguamento del premio.
In riferimento a quanto prescritto all’art. “7.11 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus”, lettera b), le garanzie valgono altresì in favore del Contraente – Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori e conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia.
7.9 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;
g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I.;
i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’art. “7.11 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus”, lettera d), avviene prima dell’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 254/2006;
n) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
o) per le vertenze con la Società;
p) per i casi di adesione a class action.
7.10 – Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale e valida l’assicurazione RCA cui si riferisce.
7.11 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
In caso di incidente tra veicoli l’operatività viene garantita per recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la “Procedura di Risarcimento” di cui all’art.148 del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”.
La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 del D. Lgs. 209/2005;
b) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia é operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, la difesa penale viene garantita con il massimale di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per caso assicurativo e senza limite annuo.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.9 – Esclusioni”, lettera g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
d) il recupero dei danni a persone o a cose per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la “Procedura di Risarcimento Diretto” disciplinata all’art. 149 e segg. del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”, esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 Codice delle assicurazioni private”, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono, quindi, escluse le eventuali spese legali sostenute dall’assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;
e) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all’art.141 del D. Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private” ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
Quanto previsto alle lettere a), d), e) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.9 – Esclusioni”, lettera g).
f) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 150,00.
In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.
A parziale deroga dell’art. “7.10 – Estensione Territoriale” la presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. La prestazione non opera nel caso di controversie contrattuali con la Società;
g) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.9 – Esclusioni” lettera g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
h) l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero;
i) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca, della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso, e proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il giudice Ordinario di primo Xxxxx avverso altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.
La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. “7.9 – Esclusioni”, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.9 – Esclusioni”, lettera g), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
l) gli arbitrati per la decisione delle controversie assicurate dalla polizza. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
m) l’anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente al massimale previsto in polizza, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero; l’anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.
In deroga all’art. “7.3 – Insorgenza del caso assicurativo”, le garanzie di cui alle lettere g), h), i), m), operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.
SEZIONE 8
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
8.1 – Modalità ed obblighi per la denuncia dei sinistri.
I sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l’ora e le modalità dell’evento, l’entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.
La denuncia di sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso responsabilità.
La denuncia di sinistro può essere presentata:
a mezzo telefono al numero verde | 000 00 00 00 |
a mezzo fax al numero verde: | 800 60 61 61 |
a mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx |
a mezzo posta elettronica indirizzata a: | |
a mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a: | |
rivolgendosi al proprio intermediario | |
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario. |
8.1.1 – Responsabilità civile della circolazione – Incidente da circolazione
La denuncia di sinistro, ai sensi dell’art. 143 della Legge, deve essere redatta sul “CAI – Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risarcimento.
La richiesta di risarcimento deve essere completata con i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni). Inoltre devono indicate le eventuali Autorità intervenute.
Ricevuta con la richiesta di risarcimento la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 della Legge) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all’Assicurato, solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti secondo i criteri di legge.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà ad informarne l’Assicurato entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di xxxxxxxx o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
8.1.2 – Rischi diversi
Nel caso di sinistro che interessi le garanzie per i danni al veicolo, l’Assicurato deve, nella richiesta di indennizzo, indicare la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, nonché l’entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.
Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi alla Società nel più breve tempo possibile. L’Assicurato, in ogni caso deve:
• indicare ove sia ubicato il veicolo e come poterlo raggiungere;
• indicare l’eventuale intervento dell’Autorità.
• qualora l’evento abbia valenza penale, (ad esempio furto o rapina, incendio doloso, atti vandalici, ecc.), presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornirne copia autentica alla Società; qualora l’evento sia avvenuto all’estero la denuncia deve essere presentata sia all’autorità straniera che a quella Italiana;
• in caso di danno totale, rilasciare alla Società la procura irrevocabile a vendere o a demolire il veicolo a favore di HDI Assicurazioni S.p.A. il cui costo, fino ad un massimo di Euro 150,00, rimane a carico, della stessa;
• per i danni relativi agli accessori non di serie ed optional fornire alla Società la fattura di acquisto o documento equivalente;
• precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate e le generalità dei loro proprietari. In caso di furto o rapina totali l’Assicurato deve inoltre:
• fornire, se non asportata con il veicolo, l‘originale della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
• fornire l’originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso rilasciato dal P.R.A.;
• fornire l’originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A.
• fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless);
• informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento.
Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l’Assicurato era venuto a conoscenza del ritrovamento del veicolo prima della liquidazione del danno la stessa avrà azione di regresso per tutte le somme pagate. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza.
In caso di danno parziale, documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità. Documentare con fatture o ricevute fiscali l’acquisto dell’apparecchio audiofonovisivo rubato.
In caso di danno causato da eventi naturali l’Assicurato deve inoltre fornire alla Società idonea documentazione comprovante l’evento (ad esempio certificazione dell’Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto l’evento, articoli di giornale, ecc.).
In caso di rottura cristalli l’Assicurato deve inoltre fornire documentazione fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo il caso si sia recato presso un centro convenzionato con la Società.
8.1.3 – Infortuni del Conducente
In caso di sinistro che interessi la garanzia Infortuni del conducente, il Contraente o l’Assicurato o gli aventi diritto devono indicare la data, il luogo, l’ora la causa e le modalità del fatto, nonché l’entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inoltre la denuncia deve essere corredata del certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
8.1.4 – Assistenza
Le prestazioni di Assistenza sono fornite dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Xxxxxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx che risponde ai numeri telefonici 800.542.002 e 02.5828.6671, come meglio precisato di seguito.
In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24: dall’Italia al numero 800.542.002 – dall’estero al numero x00.00.0000.0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX, oppure inviare un fax al numero+00.00.0000.0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
• Il tipo di assistenza di cui si necessita;
• Cognome e Nome;
• Numero di polizza e/o targa;
• Indirizzo del luogo in cui si trova;
• Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Inoltre nel caso sia prestato il Servizio Assistenza:
• AUTO GOLD, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HDIG”;
• AUTO PLATINUM, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HDIP”;
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
8.1.5 – Tutela Legale
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx
x.00 - 00000 Xxxxxx (XX), tel. x00.000.0000.000, al quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri fax: x00.000.0000.000 per le sole nuove denunce (apertura sinistri) - x00.000.0000.000 per i successivi scambi di corrispondenza, oppure l’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@XXXX.xx per le sole nuove denunce (apertura sinistri)
In caso di sinistro:
1) L’Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
3) L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
6) ARAG al momento della denuncia di un sinistro avvenuto all’estero chiederà all’Assicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se:
• farsi tutelare direttamente da ARAG all’estero per la fase stragiudiziale ed eventualmente anche nella fase giudiziale;
• farsi tutelare in via stragiudizale (XX Xxxxxxxxx) da un avvocato italiano che, se necessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giudice italiano.
In quest’ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell’intero giudizio resteranno a carico dell’Assicurato.
HDI Assicurazioni S.p.A.
Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx
Tel. x00 00 000 000
Fax x00 00 0000 0000
xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Mod. A3066 – Ed. 01/2019