CONTRATTO DI COLLABORAZIONE / PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE / PRESTAZIONE DI SERVIZI
DEFINIZIONI
Ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, si intendono per:
“Gestore”
Il soggetto titolare della gestione del Servizio “Twende! 4 Workplace”, ovvero la società Idego s.r.l. con
p. iva 13672551002 con sede in xxxxx Xxxxxxx 00, 00000, Xxxx.
“Servizio Twende! 4 Workplace”
Il percorso di consulenza psicologica online grazie al quale i Beneficiari possono usufruire di sessioni di consulenza psicologica online gratuite;
“Professionista”
Lo psicologo, psicologo psicoterapeuta, medico psicoterapeuta, regolarmente iscritto all’Albo degli Psicologi o dei Medici, che presta ai Beneficiari la sua Attività professionale all’interno del Servizio “Twende! 4 Workplace”;
“Attività Professionale”
L’insieme delle attività svolte dal Professionista all’interno del Servizio “Twende! 4 Workplace” ed in favore dei Beneficiari;
“Beneficiario”
Il soggetto persona fisica che usufruisce del Servizio “Twende! 4 Workplace”;
“Contratto”
L’insieme delle presenti Condizioni Generali di contratto;
“Incarico”
Lo specifico incarico professionale conferito al Professionista per il tramite del Servizio “Twende! 4
Workplace” ed avente ad oggetto l’Attività professionale sopra descritta, soggetto al presente Contratto.
Le Parti, dando atto che le definizioni formano parte integrante del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
1. OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO
Il presente contratto regola le condizioni generali disciplinanti il rapporto tra Gestore e Professionista. Le attività oggetto del presente Contratto hanno natura di prestazione di attività intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c. ed in nessun caso comportano la costituzione di rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato e/o di collaborazione a progetto (già coordinata e continuativa) e/o a titolo diverso da quello di lavoro autonomo. Il Professionista opererà infatti in completa autonomia gestionale senza vincolo di subordinazione e gerarchia e le direttive comunicate dal Gestore avranno l’unico ed esclusivo scopo di coordinare l’attività per la migliore resa e uniformità del Servizio “Twende! 4 Workplace” a favore dei Beneficiari.
2. DURATA
Con la stipula del presente Contratto il Professionista fa richiesta di iscrizione al Servizio. Il Gestore, una volta esaminati i requisiti per l’accettazione della proposta di collaborazione del Professionista, conferma l’adesione inviando al Professionista una e-mail di conferma di iscrizione.
Il Contratto ha durata di mesi 3 (tre), con decorrenza dall’e-mail di conferma di iscrizione, e si intenderà automaticamente rinnovato trimestralmente, salvo disdetta da inviarsi, da una parte all’altra, anche a mezzo e-mail, con preavviso di almeno 14 giorni.
3. REQUISITI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista che intende iscriversi alla Piattaforma garantisce con il presente Contratto di essere effettivamente dotato delle specifiche competenze, delle attitudini e dei requisiti necessari per l’espletamento dell’Oggetto del Contratto.
Al momento della perdita dei requisiti necessari per l’esercizio della professione o per l’iscrizione al
Servizio, il Professionista dovrà darne pronto avviso al Gestore, il quale provvederà di conseguenza.
4. OGGETTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DOVUTA ALL’UTENTE
Attraverso il Servizio “Twende! 4 Workplace” il Professionista potrà essere contattato dai Beneficiari per lo svolgimento di prestazioni professionali, per tramite di un operatore del Servizio “Twende! 4 Workplace” stesso.
L’Attività professionale prestata dai Professionisti nei confronti dei Beneficiari ha specificatamente carattere informativo, preventivo e psico-educativo, e comunque prevede esclusivamente lo svolgimento di prestazioni professionali coerenti con le vigenti norme in materia di pratiche psicologiche online. L’Attività professionale consentirà al Beneficiario di esplorare la sua situazione e di scoprire le sue risorse così da poter ritrovare quel livello di competenza che appare depotenziato dal momento di difficoltà. Attraverso i colloqui online sarà possibile accompagnare il Beneficiario in un percorso di chiarificazione e comprensione più adeguata di problemi o disagi della vita quotidiana e l’attivazione delle risorse necessarie per affrontarli.
Il Servizio “Twende! 4 Workplace” non si propone come un canale per i casi di emergenza, ma anzi promuove un’integrazione degli strumenti di intervento a disposizione dello psicologo: nel caso in cui si rilevasse il bisogno di un percorso più strutturato, il Beneficiario verrà avvertito ed indirizzato verso percorsi di cura più adeguati.
L’Attività professionale si svolgerà tramite telefonata, chat istantanea oppure videoconferenza, a seconda delle preferenze del Beneficiario. I colloqui avranno una durata di 50 minuti.
Le sessioni si svolgeranno tramite Piattaforma esterna individuata in accordo con il Gestore.
Le Parti si danno atto che le attività sopradescritte saranno svolte senza costi a carico del Beneficiario e pertanto nulla potrà essere richiesto a titolo di compenso al Beneficiario.
5. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione del Professionista al Servizio “Twende! 4 Workplace” è gratuita.
Il Professionista riceverà da parte del Gestore un compenso pari a 25 euro + IVA per ciascun colloquio psicologico erogato nell’ambito del Servizio “Twende! 4 Workplace”. Il saldo del monte ore colloqui avverrà mediante consuntivo mensile, con saldo a 90 giorni dalla data della fattura. Non saranno conteggiati in tale consuntivo appuntamenti rimandati o cancellati, purché i Beneficiari dell’iniziativa ne
diano comunicazione con un anticipo di 48 ore ai numeri telefonici e indirizzi email dedicati alla gestione degli appuntamenti.
Allo scopo di rendicontare le sedute rese il funzionamento della Piattaforma ed il flusso della prenotazione dei colloqui psicologici prevederà i seguenti passaggi:
A. Il sito verrà installato su un hosting e potrà essere raggiunto mediante l’ausilio di un sottodominio del
cliente.
B. L’utente che aprirà la pagina potrà leggere le informazioni che gli interessano e compilare il form per
procedere alla prenotazione.
C. Il sistema controllerà che i dati inseriti siano relativi ad un utente autorizzato (controllo su email/numero di telefono).
D. L’invio della richiesta porterà a 3 azioni
a. Invio della conferma della richiesta all’email inserita dall’utente
b. Invio della copia della richiesta a IDEGO srl
c. Salvataggio della richiesta nel sistema di backoffice del mini-sito
E. Il centralino di IDEGO srl potrà quindi accedere al backoffice della Piattaforma mediante una username e password per verificare le richieste.
F. Valutata una richiesta e fissato l’appuntamento, inserirà nel sistema la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento ed il nome dello Psicologo che svolgerà il colloquio. Il salvataggio di queste informazioni determineranno le seguenti azioni:
a. Verrà inviata un’email di conferma allo psicologo scelto e all’utente.
b. Verrà inviato un SMS attraverso un servizio di terzi al numero di cellulare del richiedente, con la
conferma dell’appuntamento.
G. Ricevuto l’SMS l’utente potrà confermare l’appuntamento rispondendo con il testo “SI” o annullarlo
in qualunque momento con il testo “NO” (i testi possono essere soggetti a modifica).
H. In ogni momento prima dell’appuntamento l’utente potrà richiedere l’annullamento del colloquio rispondendo all’SMS.
I. Gli SMS ricevuti dagli utenti saranno raccolti tutti insieme attraverso un servizio di terzi che fornirà sia il numero di telefono per la ricezione degli SMS che l’interfaccia per la loro ricezione e lettura. Successivi appuntamenti dovranno essere comunicati dallo Psicologo al centralino del Gestore, che provvederà ad inserire i dati dell’appuntamento, così come descritto al punto E di cui sopra. Non saranno rendicontabili prestazioni rese a fronte di appuntamenti fissati in modo diverso da quelli qui descritti.
6. MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Nell’ambito del Servizio “Twende! 4 Workplace”, l’erogazione dell’Attività professionale avviene a mezzo telefonico, chat o videoconferenza. Le sessioni si svolgeranno tramite Piattaforma individuata dal Gestore. Il Gestore garantisce al Professionista che laddove i mezzi siano da lui messi a disposizione del Professionista, questi saranno adeguati in termini di protezione e sicurezza.
La messa in contatto tra Beneficiario e Professionista avverrà per tramite di un operatore.
A seguito degli eventuali reclami presentati dai Beneficiari, il Gestore si riserva la facoltà di svolgere le verifiche ritenute più opportune.
7. OBBLIGHI DELLE PARTI
Il Professionista si obbliga in ogni caso a:
A. operare nel pieno rispetto dei principi etici e delle regole del Codice deontologico professionale concernenti la professione di psicologo;
B. fornire ai Beneficiari informazioni appropriate sulla propria identità, iscrizione all’Ordine, titoli
professionali;
C. dichiarare di essere idoneo ad assumere, ed assumere effettivamente, solo quegli Incarichi per cui sia in grado di garantire le competenze, la qualità e le attitudini del Beneficiario o delle esigenze del caso oggetto di Incarico;
E. adempiere a tutti gli obblighi di natura amministrativa, burocratica, tecnica, professionale e simili,
specificamente indicati nell’Incarico;
X. xxxxxxxsi scrupolosamente alle procedure tecnico/operative nonché alle istruzioni direttive del Gestore, come disciplinate nelle Condizioni generali di utilizzo nonché negli altri modi, anche informali, che il Gestore adotterà nei confronti del Professionista, ferma restando l’autonomia di quest’ultimo nella resa della prestazione professionale;
X. mantenere il massimo segreto e riserbo sulle persone, sulle informazioni, sugli oggetti, sui contesti ed in genere su tutto ciò di cui ha appreso notizia in occasione delle sessioni di comunicazione con il Beneficiario, adottando ogni misura di sicurezza utile ed idonea affinché detto segreto e riserbo siano garantiti anche con riferimento ad eventuali supporti di natura informatica che siano utilizzati nel caso di specie;
H. svolgere l’Attività professionale in esclusiva autonomia.
Il Professionista prende atto ed accetta di essere nominato dal Gestore quale Incaricato, ai sensi dell’art. 30 del Codice Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e del GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, del trattamento connesso ai dati personali di cui il Gestore ha gestione e che potrebbe condividere con il Professionista per lo svolgimento dell’Attività professionale. In tale ruolo il Professionista si impegna espressamente ad osservare le istruzioni che il Gestore gli impartisce anche oralmente per la migliore protezione di detti dati personali, in adempimento degli artt. 33 e ss. e dell’All. B del Codice Privacy ed ai sensi del del GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. Sarà compito del Professionista, inoltre, fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità tali da garantirne la sicurezza; b) ovvero raccolti e registrati per gli scopi e nei limiti connessi allo svolgimento dell'incarico professionale affidato: a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo; c) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. Parimenti, il Professionista in ogni caso garantisce al Gestore: a) che non comunicherà tali dati a soggetti terzi (ad esempio altri professionisti), salvo espresso consenso del Beneficiario medesimo, in ogni caso per l’esclusivo fine di rendere una migliore Attività professionale; b) che non diffonderà i dati personali dei Beneficiari, in alcun modo e per alcun motivo; c) a comunicare prontamente al Gestore l’eventuale ricezione da parte o nell’interesse dei Beneficiari di richieste inerenti il trattamento dei dati personali.
Per i dati personali il cui trattamento spetta invece esclusivamente al Professionista, quali ad esempio i dati sensibili oggetto dei colloqui e dello scambio di informazioni con il Beneficiario nell’ambito dell’Attività professionale, il Professionista è titolare esclusivo del relativo trattamento.
Il Gestore in ogni caso garantisce al Professionista:
A. che i sistemi hardware e software della Piattaforma messi a sua disposizione o indicati per la resa professionale sono coperti da sistemi di protezione dei dati efficienti ed aggiornati secondo le conoscenze tecniche del momento;
B. che le condizioni di resa dell’Attività professionale non compromettono la sua autonomia ed il rispetto delle norme del Codice Deontologico.
C. che i processi di registrazione degli appuntamenti saranno gestiti con la massima diligenza, coerentemente con quanto precedentemente specificato in materia di rendicontazione delle prestazioni erogate.
8. PATTO DI RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo segreto e riserbo su tutte le rispettive informazioni che abbiano natura confidenziale e di cui le Parti abbiano avuto conoscenza in occasione del rapporto connesso al presente Contratto.
Ciascuna Parte è tenuta al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati.
Rimane autorizzato il mero uso interno del know-how per finalità di studio e di ricerca finalizzata alla migliore prestazione del Servizio “Twende! 4 Workplace”.
L’impegno di riservatezza non cessa con la cessazione del contratto. Restano salve le norme sul segreto professionale a carico del Professionista.
9. TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Il Professionista si dichiara a conoscenza che le attività oggetto del Servizio “Twende! 4 Workplace”, la struttura, i contenuti, nonché la logica sottesa della Piattaforma sono tutelate dalle norme in tema di proprietà industriale ed intellettuale e pertanto si impegna ad astenersi da azioni che possano costituire o contribuire a costituire violazione di tali diritti di proprietà industriale ed intellettuale del Gestore.
Restano salvi in ogni caso, in capo al Professionista, il diritto morale sul contenuto delle attività oggetto del Servizio “Twende! 4 Workplace” ed il diritto di indicare la collaborazione oggetto del presente Contratto in ogni ambito ove egli operi (a titolo esemplificativo: siti web proprietari, profili di social network etc.), fermo in ogni caso lo stretto obbligo di segreto e riserbo sul contenuto delle attività oggetto di Incarico.
Fermo restando quanto sopra, i marchi e gli altri segni distintivi inerenti il Servizio “Twende! 4 Workplace” sono di esclusiva titolarità del Gestore e potranno essere utilizzati dal Professionista esclusivamente con modalità e finalità descrittive ed in alcun caso con modalità e finalità distintive.
Il Professionista si impegna a comunicare al Gestore, prontamente e comunque entro 3 giorni dall’evento, ogni circostanza che possa pregiudicare la validità, la permanenza e l’efficacia dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
Ai fini di quanto sopra, costituiscono espressamente contraffazione o, in ogni caso, violazione delle norme sulla proprietà industriale ed intellettuale, la riproduzione, la pubblicizzazione, la promozione, l’utilizzo a favore proprio o di terzi e comunque qualsiasi forma di sfruttamento del Servizio “Twende! 4 Workplace” anche per finalità analoghe, senza il previo consenso del titolare del diritto.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto si intende risoluto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora la parte che intenda avvalersi della presente clausola comunichi all’altra l’avveramento di una delle seguenti condizioni:
a) carenza dei requisiti professionali e/o delle competenze e/o delle qualità specificamente richieste per
l’esecuzione dell’incarico da parte del Professionista, di cui all’art. 3;
b) inadempimento da parte del Professionista degli obblighi di cui all’art. 7;
c) violazione dell’impegno di riservatezza e tutela del know-how di cui all’art. 8;
d) qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali sufficientemente grave da non permettere la continuazione del rapporto su base fiduciaria.
Il Gestore si riserva con preavviso di 14 giorni di recedere dal presente accordo su suo insindacabile giudizio. Tutte le prestazioni erogate dal Professionista sino alla risoluzione del contratto saranno saldate secondo le modalità precedentemente descritte.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI DIRITTI DERIVANTI
Il presente Xxxxxxxxx non potrà essere ceduto o essere oggetto di subincarico, senza previo consenso
scritto dell’altra parte.
Parimenti, in nessun caso potranno essere ceduti i diritti derivanti dal Contratto, in particolare di credito,
a soggetti terzi senza il previo consenso dell’altra parte.
12. ESONERO DI RESPONSABILITA’
Il Gestore è espressamente ritenuto esente da responsabilità riconnesse all’espletamento dell’Incarico conferito al Professionista, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per mancata, parziale o ritardata esecuzione del Servizio, errori procedurali o sostanziali nell’esecuzione dell’Attività professionale e delle altre attività oggetto del Servizio “Twende! 4 Workplace”, atti dolosi o colposi posti in essere dal Professionista in occasione della propria prestazione ed in genere per tutti quegli atti che rientrano nella competenza ed autonomia professionale del Professionista.
13. MANLEVA
Il Professionista si impegna a manlevare e tenere indenne il Gestore da qualunque pregiudizio possa derivare a quest’ultimo per effetto di qualsivoglia responsabilità comunque riconnessa alle prestazioni oggetto del Servizio “Twende! 4 Workplace” e/o dell’Attività professionale che sia addebitabile a fatto e colpa del Professionista medesimo.
Pari manleva è prestata dal Professionista al Gestore per gli eventuali pregiudizi dovessero emergere dal contenuto dei contributi professionali pubblicati sulla Piattaforma.
14. FACOLTA’ DEL GESTORE – SITI DI XXXXX
Il Gestore si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere a propria discrezione il Servizio “Twende!
4 Workplace” e/o la resa dell’Attività professionale, dando un preavviso ai Beneficiari di 14 giorni.
15. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
Le Parti convengono che le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, alla risoluzione, al risarcimento del danno ed all’esecuzione del Contratto sono devolute alla Giurisdizione italiana, con deroga espressa di ogni altra giurisdizione.
Le Parti convengono altresì che per qualsiasi controversia o questione relativa all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, alla risoluzione, al risarcimento del danno ed all’esecuzione del Contratto, si applica espressamente la legge italiana.
L’accordo sulla giurisdizione e la scelta della legge applicabile di cui ai punti che precedono si intendono
espressamente accettati con la sottoscrizione del Contratto.
16. MEDIAZIONE CONVENZIONALE
Le Parti concordano che, in caso di controversia riguardante l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’interpretazione, la risoluzione, il risarcimento del danno e l’esecuzione del Contratto, dovrà essere previamente esperito una procedura di mediazione davanti ad un Organismo di Mediazione, pubblico o privato, iscritto nell’apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e con sede a Roma, scelto su espressa e concorde richiesta delle Parti ovvero indicato dalla parte più diligente.
Qualora la mediazione si concluda positivamente, il verbale di conciliazione firmato dalle Parti varrà quale definizione della controversia in essere tra di esse o potenziale.
La mediazione dovrà tenersi esclusivamente a Roma.
17. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, alla risoluzione, al risarcimento del danno ed all’esecuzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma, salva la particolare ed esclusiva competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, per le fattispecie previste dall’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 e dall’art. 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).
18. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Le comunicazioni tra le Parti del presente Contratto dovranno avvenire esclusivamente per il tramite di pubblici registri, anche telematici.
Roma, 02/05/2020
Per Idego s.r.l.
Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxxx
timbro e firma del Legale Rappresentante Firma