Contract
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I CONTENUTI MINIMI
DEL CONTRATTO PROFESSIONALE
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Bergamo, 10 marzo 2018 Relatore: Arch. Xxxx Xxxxxxxxxx
IL CONTRATTO NEL CODICE CIVILE
Nel codice civile non vi è la previsione di alcun obbligo di forma scritta relativa al contratto di prestazione d'opera professionale, anche intellettuale, il quale può essere concluso in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, dunque anche oralmente (la firma di richiesta di Permesso di Costruire, Dia, ecc. da parte del Committente sarebbe già una manifestazione di consenso).
La prestazione d’opera intellettuale consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente.
Aspetto principale del contratto d’opera intellettuale deve essere l’impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente (art. 2232 c.c.).
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IL PREVENTIVO NEL CODICE CIVILE
Anche per il Preventivo non sussiste alcun obbligo di forma scritta nel codice civile: l'art. 2233 c.c. prevede infatti che il compenso possa non essere stato convenuto tra le parti, «…se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell’associazione professionale (ora Consiglio dell’Ordine) a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione».
E ancora all’art. 2237 c.c. «Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. …egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta… che deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.»
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NEL CODICE CIVILE
Le norme relative al contratto d'opera intellettuale sono contenute nel Codice Civile al capo II "delle professioni intellettuali", del titolo III "del lavoro autonomo", del libro V "del lavoro", del codice civile dall'articolo 2229 all'articolo 2238.
La disciplina giuridica di questo contratto è inserita nel codice civile dall'articolo 2222 all'articolo 2228.
Sia il CONTRATTO che il PREVENTIVO nel codice civile potrebbero essere regolati verbalmente, ma…
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NEL CODICE DEONTOLOGICO degli Architetti PPC
(dal 01/09/2017)
L’art. 23 (incarico professionale), prevede l’obbligatorietà della stipula del contratto in forma scritta e l’ art. 24 (contratti e compensi), prevede l’obbligatorietà di sottoscrizione del preventivo dei compensi e l’inserimento nel contratto di incarico di:
• criteri di calcolo del compenso;
• indicazione del grado di complessità dell’incarico;
• indicazione dell’ importanza dell’ opera da realizzarsi;
• indicazione degli oneri e voci di costo ipotizzabili, dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico, per ciascuna singola prestazione di cui si compone l’ incarico;
• indicazione delle spese per oneri e contributi;
• indicazione dei dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
• specifica informativa e conseguente sottoscrizione di rispetto delle norme deontologiche.
L’OM1I0Sƒ0S3ƒI2O018NE DI STIPULA DI CONTRATTO E LA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PREVEN6TIVO È VIOLAZIONE DEONTOLOGICA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ABROGATE e MODIFICHE INTEGRAZIONI
❑ Legge 143/1949 Minimi tariffari . Vengono ABROGATI con Legge n˚ 248ƒ2006 e con legge n˚27ƒ2012.
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❑ “Decreto Bersani” n˚ 223 del 04/07/2006 convertito in Legge n˚248 il 04/08/2006. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. All’ art. 2 recita «… dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime»;
DISPOSIZIONI - NORME SPECIFICHE e MODIFICHE LEGISLATIVE
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❑ Legge 24.03.2012, n. 27 Conversione, con modificazioni, del decreto−legge 24 gennaio 2012 n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni ed infrastrutture. Al capo III art.9: recita «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico…. nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante(*)….. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ABROGATE e MODIFICHE INTEGRAZIONI
❑ Decreto legge 20 luglio 2012, n. 140 (*) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. Si applica, ai sensi dell’art. 1 comma 1, quando l’organo giurisdizionale deve liquidare il compenso dei professionisti in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso;
• Al Capo V − Disposizioni concernenti le professioni dell’ area tecnica (artt da 33 a 39)
• All. tav Z−1 «Categorie delle opere e parametro di grado di complessità»
• All. tav Z−2 «Prestazioni e parametri Q di incidenza»
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D.L.140ƒ2012
All. tav Z-1 «Categorie delle opere e parametro di grado di complessità»
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D.L.140ƒ2012
All. tav Z-2 «Prestazioni e parametri Q di incidenza»
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DISPOSIZIONI - NORME SPECIFICHE e MODIFICHE LEGISLATIVE
❑ D.M. 143 del 31/10/2013 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. Vengono riportati i parametri per la determinazione dei compensi e allegate tavole per la valutazione dei relativi compensi per gli incarichi pubblici .
❖ Tav. Z−1 «Categoria delle opere− grado di complessità− Classificazione dei servizi e corrispondenze»
❖ Tav. Z−2 «Prestazioni e parametri (Q) di incidenza»
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Xxx. X-0 «Categoria delle opere- grado di complessità- Classificazione dei servizi e corrispondenze» All. L.n˚143/2013
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Xxx. X-0 «Prestazioni e parametri (Q) di incidenza» All. L.n˚143/2013
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DISPOSIZIONI - NORME SPECIFICHE e MODIFICHE LEGISLATIVE
La Legge n° 124/2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha modificato l’art.9 comma 4 del DL. 1ƒ2012 introducendo l’obbligatorietà, da parte del professionista, del PREVENTIVO “in forma scritta o digitale”.
Art. 1
Comma 150: All’art. 9, comma 4, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto», sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «La MISURA DEL COMPENSO è previamente resa nota al cliente», sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale»
…
Comma 152: «Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i TITOLI POSSEDUTI e le eventuali SPECIALIZZAZIONI.»
LA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PREVENTIVO E DEI TITOLI E SPECIALIZZAZIONI POSSEDUTE
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È VIOLAZIONE DI LEGGE 15
ALLA LUCE DI TUTTO CIO’….
DOPO LA PRIMA TELEFONATAƒINCONTRO INTERLOCUTORI CON IL COMMITTENTE, SI FISSA UN INCONTROƒSOPRALLUOGO INDISPENSABILE PER FOCALIZZARE:
• quali sono gli obiettivi (le intenzioni) del committente
• quali le complessità degli obiettivi da raggiungere (l’ importanza dell’ opera da progettare)
• quali le condizioni intrinseche ed estrinseche dell’ incarico (quali i tempi, i luoghi, le incognite)
• che strumenti abbiamo noi a disposizione per centrare gli obiettivi
• quali competenze sono necessarie per soddisfare i bisogni del committente (le capacità dell’ architetto)
• quante competenze sono necessarie per soddisfare i bisogni del committente (multidisciplinarietà)
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• quali saranno i risultati ƒ gli utili di questa «joint venture»
ALLA LUCE DI TUTTO CIO’….
IL CONTRATTO DEVE CONTENERE E PRECISARE:
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• Indicazione chiara dei contraenti;
• Indicazione chiara del ruolo dei contraenti;
• Indicazione chiara delle competenze specifiche di ciascun contraente;
• Indicazione chiara delle rispettive responsabilità;
➢ Dati fiscali completi, copie dei rispettivi documenti, coordinate telefoniche, indirizzi mail e pec;
➢ in qualità di….. (proprietario, affittuario, acquirente…);
➢ numero di iscrizione all’ Albo eƒo enti preposti cui i vari soggetti appartengono;
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• quali sono gli obiettivi del committente, le complessità e le condizioni dell’ incarico:
➢ indicazione della natura e dell’oggetto dell’ incarico;
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➢ elenco dei documenti preliminari che devono essere consegnati al professionista e da parte di chi devono essere consegnati (titoli di proprietà, servitù attive o passive, planimetrie catastali, eventuali provvedimenti e pratiche precedenti, regolamenti e certificati, etc. etc. );
➢ indicazione delle prestazioni specifiche e dettagliate (con relativo grado di complessità: ridotto, normale o elevato) (art. 9 DL 1ƒ2012) richieste al professionista e da questi accettate ed assunte;
➢ indicazione dei tempi dipendenti dal professionista per lo svolgimento delle sue attività, e di quali sono dipendenti da altri (enti, Uffici, …);
➢ indicazione dei tempi dipendenti dal committente per il recepimento delle proposte progettuali;
➢ presa d’atto dell’ esistenza di incognite indipendenti da committente e professionista e manleva del professionista da responsabilità in caso di specifici eventi non da lui dipendenti...
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• quali strumenti abbiamo a disposizione per centrare gli obiettivi:
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➢ indicare quali sono le competenze specifiche e le specializzazioni del professionista incaricato (art. 1 comma 152 L. 124ƒ2017) (in alcuni casi può essere utile allegare copia dell’attestazione delle competenze acquisite per ottemperare alle prestazioni);
➢ possibilmente indicare le prestazioni escluse dall’ incarico ma necessarie alla completa conduzione tecnica dell’ opera;
➢ eventualmente indicare se e quali saranno le ulteriori prestazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi, da quali professionisti terzi incaricati verranno svolte, da chi dovranno essere questi ultimi incaricati e quindi a carico di chi verrà stabilito l’onere del compenso (colleghi, coadiuvanti, soci, multidisciplinarietà) con espressa esenzione dal professionista da qualsiasi responsabilità in merito, e chiarire quale ruolo avrà il professionista rispetto al team di lavoro;
➢ riportare sempre la nota: «sono escluse dall’ incarico le prestazioni non espressamente indicate nel contratto»;
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• quali risultati ƒ utili ciascun contraente si prefigge:
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L’elencazione esaustiva e puntuale delle attività oggetto di prestazione (l’elencazione delle prestazioni può prendere spunto dagli elenchi contenuti nella L.140ƒ2012 o L. 143ƒ2013 PA);
➢ calcolo degli onorari per le prestazioni specifiche con dettaglio delle modalità di calcolo, della stima di valore dell’ opera e della sua importanza (art. 9 DL 1ƒ2012) (senza riferirsi ovviamente a tariffe abrogate);
➢ per ciascuna specifica prestazione/fase che si intende fornire è opportuno indicare il corrispondente importo richiesto per il compenso, specificare se le spese saranno calcolate in modo forfettario o a piè di lista e stabilire il numero di copie cartacee comprese e il formato dei files (tali indicazioni risultano particolarmente utili in caso di contenziosi o interruzione di incarico in fase di svolgimento delle attività);
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• quali risultati ƒ utili ciascun contraente si prefigge:
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➢ i compensi richiesti per le singole prestazioni devono essere dimostrati mediante procedura di calcolo e riportati nel contratto o a questo allegati come parte integrante;
➢ riportare nel documento che «ogni prestazione professionale elencata è stata compiutamente ed esaurientemente approfondita nonchè illustrata al committente da parte del professionista che ha fornito ogni delucidazione riguardo al calcolo degli oneri professionali ipotizzabili al momento dell’ incarico, nonché tutte le spiegazioni al riguardo richieste per la comprensione di quanto contenuto e riportato e di accettarne il contenuto» (potendo però dimostrare a posteriori la dovuta diligenza, professionalità e competenza nello svolgere l’ incarico…).
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• e per tutelarsi dai rischi di questa «joint venture»:
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➢ definizione delle tempistiche e modalità di pagamento (attenzione a non inserire scadenze coincidenti con risultati non dipendenti esclusivamente dal professionista, confondereste obbligazione di mezzi con obbligazione di risultato, e ad aggiungere «salvo cause di forza maggiore o spravvenute normative durante l’ espletamento dell’incarico») ;indicare le modalità di emissione di note pro− forma eƒo fatture, stabilire le penali in caso di ritardato pagamento (porre attenzione ai valori applicabili, secondo normativa, nella valutazione del tasso di interessi da applicare in caso di ritardato pagamento);
➢ indicare le condizioni di revoca, sospensione o rinuncia all’ incarico; (si possono prevedere penali, ad esempio, se per cause imputabili al professionista verrà dedotto un importo pari allo 0,5 ‰ ƒ 1‰ del compenso stabilito per le singole fasi, per giorno di ritardo, con un importo massimo pari al 10% dell’ importo contrattuale, che verrà trattenuto sul saldo finale della prestazione; se per cause non imputabili al professionista, verrà corrisposto a titolo di pieno e definitivo ristoro delle spettanze, oltre alla liquidazione di quanto eseguito, una maggiorazione pari al n % degli onorari maturati o di quelli previsti ma non eseguiti− in questo caso si consiglia una percentuale n bassa);
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• e per tutelarsi dai rischi di questa «joint venture»:
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➢ indicare cheƒse il compenso potrà subire variazioni in conseguenza di variazione delle prestazioni richieste, e indicare il criterio da adottare; (se stabilito a vacazione definirne gli importi, − la L.143ƒ13 art. 6 indica valori da 50,00 a 75,00 euro all'ora per il professionista incaricato, da 37,00 a 50,00 euro per l'aiuto di un iscritto all'Albo, e da 30,00 a 37,00 euro per aiuto di concetto);
➢ indicare cheƒse il compenso potrà subire variazioni in conseguenza di variazione dell’importo delle opere, sia in aumento che in diminuzione, e indicare il criterio da adottare; (potrebbe essere utile nei casi di calcolo dei compensi in percentuale sull’ importo dei lavori, l’inserimento in contratto di una clausola condizionale che dovrebbe chiarire che la prima fase dell’ incarico e la sua relativa valorizzazione restano fisse, mentre l’ efficacia delle restanti condizioni di contratto nonchè la valorizzazione delle ulteriori fasi diventeranno efficaci se, alla conclusione della prima fase, gli importi di calcolo preventivo saranno commisurati all’ effettivo valore delle opere e impegno professionale da dedicare per come verranno definitivamente approvate dal
committente);
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• e per tutelarsi dai rischi di questa «joint venture»:
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➢ impegnarsi a segnalare con la massima tempestività eventuali prestazioni aggiuntiveƒvarianti sostanziali, redigendo relativo preventivo da pattuire e siglare prima di procedere;
➢ indicare gli estremi di polizza professionale e massimali per danni provocati nell’ esercizio dell’ attività professionale (art. 9 DL. 1ƒ2012 e art. 34 C.D.);
➢ inserire la clausola di tutela del trattamento dei dati personali;
➢ inserire la clausola di segretezza e riservatezza;
➢ inserire la clausola di protezione dei diritti d’ autore e proprietà degli elaborati originali (facoltativa);
➢ indicare, in caso di controversie o contestazioni, il Foro di competenza cui ricorrere o l’ alternativo ricorso ad Arbitrato stragiudiziale magari prevedendo la possibilità di sottoporre preventivamente la controversia ad un idoneo Organismo di mediazione;
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COME PREVENTIVARE I COMPENSI
➢ nel caso di calcolo preventivo di compensi a percentuale sul valore dell’ opera si può procedere in modi diversi:
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− si valuta il probabile costo parametrico della costruzione, una percentuale adeguata sull’ importo delle opere, l’ incidenza delle singole prestazioni di cui si compone l’ incarico e le modalità e condizioni di addebito delle spese (p.c. è la modalità che viene più naturale applicare soprattutto ai colleghi … con più esperienza anche se sempre i valori devono essere dimostrabili e non esposti genericamente sulla base dell’ esperienza acquisita!)
− si deriva il Compenso Professionale dal calcolo CP=Σ(VxGxQxP) ossia la moltiplicazione dei valori corrispondenti a V= Costo dell’ Opera; G= parametro di complessità della prestazione; Q= Parametro della specificità della prestazione e P= parametro base legato al costo economico delle singole categorie comprese nell’ opera e quindi P= 0,03+10ƒV¹ (con n=0,4) (p.c. è la modalità che viene più naturale applicare soprattutto ai colleghi più freschi eƒo di incarichi pubblici)
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https:ƒƒwww.professionearchitetto. itƒtoolsƒparcellaƒ
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http:ƒƒarchitettibergamo.itƒcosti−di− costruzioneƒ
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http:ƒƒarchitettibergamo.itƒcosti−di− costruzioneƒcosti−di−costruzione− 2017
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https:ƒƒwww.awn.itƒserviziƒcosti− costruzione−edilizia
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https:ƒƒwww.professionearchitetto. itƒtoolsƒparametriƒ
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https:ƒƒwww.awn.itƒserviziƒcosti− studio−professionale
COME PREVENTIVARE I COMPENSI
➢ nel caso di calcolo preventivo dei compensi a vacazione stabilire sempre:
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− la tariffa oraria che verrà adottata (p.c. unico riferimento ad oggi reperibile è quello citato all’ art 6 della L.143ƒ13) specificando il costo orario delle vacazioni per professionista incaricato, collaboratore iscritto all’ albo o altro aiuto di concetto;
− prevedere la calendarizzazione delle vacazioni dettagliata riportante data, ora, oggetto della vacazione, luogo e ore impegnate;
− prevedere una scadenza temporale di consegna e presa d’atto delle tabelle di calendarizzazione da parte del committente durante la prestazione;
− prevedere un monte ore coerente e congruo con la prestazione richiesta e indicare che, in caso di sforamento, il committente verrà informato
10ƒ03ƒc20o18n la massima tempestività onde definire specifico accordo; 33
COME PREVENTIVARE I COMPENSI
➢ altri casi:
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− e’ importante ricordare che compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, alla luce del comma 2 art. 2233 C.C., non possono che rappresentare una quota aggiuntiva, un premio, per il buon esito del lavoro e non l’ equo e dignitoso compenso dovuto;
− e’ consigliabile adottare l’ applicazione di un importo «a forfait» solo per attività di particolare semplicità e caratterizzate da prestazioni determinabili con assoluta certezza nel loro svolgersi.
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https:ƒƒwww.professionearchitetto. itƒtoolsƒfatturaƒ
RICHIESTA PARERE CONGRUITA’
❖ per gli incarichi conferiti ante 29 agosto 2017:
− copia del contratto o dichiarazione autocertificata del professionista di attestazione di avvenuto conferimento di incarico,
− le prove documentali sottoscritte dal Committente (preventivo del compensi richiesti con successive integrazioni, progetti, e pratiche comunali o di altri Enti, corrispondenze e−mail e pec intercorse tra le parti, o di prove del ricevimento in caso di Enti Pubblici;
❖ per gli incarichi conferiti dopo la data del 29 agosto 2017:
− copia del preventivo stipulato con il Committente (in forma scritta o digitale);
❖ per gli incarichi conferiti dopo la data del 01 settembre 2017 :
− copia del preventivo stipulato con il Committente (in forma scritta o digitale);
− 1c0oƒ03pƒ2i0a18del contratto scritto (C.D. art. 23 e 24) 36
Quanto visto è la base di partenza per un consapevole, competente e puntuale approccio alla professione, con la consapevolezza che ogni situazione va valutata attentamente e, per incarichi particolarmente complessi e onerosi, o committenti particolarmente «spinosi» è sempre meglio chiedere un parere ad un legale sulla esatta e precisa, anzi xxxxxxx, formulazione del contratto prima della sua sottoscrizione.
Prevenire … è meglio che curare.
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Arrivederci e gr3a7
zie