CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ON-LINE CONTO KEY
Conto Corrente numero:
Coordinate IBAN:
QUALIFICA CLIENTE: Clientela al dettaglio
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ON-LINE CONTO KEY
Tra il sottoscritto Cliente Intestazione:
Indirizzo:
N. telefono cellulare:
E-mail:
di seguito “Cliente”
e Banca Progetto S.p.A.
Con riferimento alle intese intercorse, in data odierna viene aperto presso la Banca un conto corrente intestato al Cliente, contraddistinto dal numero sopraindicato e disciplinato dalle norme riportate in calce che il Cliente dichiara di approvare, nonché dalle norme di legge in materia (in particolare, dagli articoli 1469 e ss., dagli articoli 1852 e ss. del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e s.m.i., “Testo unico delle leggi n materia bancaria e creditizia”.
DOCUMENTO DI SINTESI
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI | |||||
Spese per l’apertura del conto | 0,00 € | ||||
SPESE FISSE | Tenuta del conto | Canone annuo per tenuta del conto | Canone mensile Imposta di bollo Totale spese annue (con addebito trimestrale) | 0,00 € 34,20 € max 34,20 € | |
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | illimitate | ||||
Gestione liquidità | Spese annue per conteggio interessi e competenze | 0,00 € | |||
Servizi di pagamento | Rilascio di una carta di debito nazionale | Servizio non disponibile | |||
Rilascio di una carta di debito internazionale | 0,00 € Servizio attivabile tramite processo dedicato | ||||
Rilascio di una carta di credito | Servizio non disponibile | ||||
Rilascio moduli assegni | Servizio non disponibile | ||||
Canale digitale | Canone annuo per canale digitale (internet home banking e mobile banking) | 0,00 € | |||
SPESE VARIABILI | Gestione liquidità | Invio estratto conto | Canale digitale A domicilio del cliente | 0,00 € Servizio non disponibile | |
Documentazione relativa a singole operazioni | Canale digitale A domicilio del cliente | 0,00 € Servizio non disponibile | |||
Servizi di pagamento | Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia | Servizio non disponibile | |||
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca / intermediario in Italia | due prelievi al mese prelievi successivi | 0,00 € 2,00 € | |||
Bonifico sepa | Nazionale o estero transfrontaliero o per agevolazioni fiscali in uscita - un bonifico al mese | 0,00 € |
- successivi Bonifico urgente in uscita Bonifico istantaneo (sct inst) Nazionale o estero transfrontaliero o estero non transfrontaliero in entrata | 0,00 € 2,00 € 1,50 € 0,00 € | |||
Bonifico extra sepa | Servizio non disponibile | |||
Ordine permanente di bonifico | Servizio non disponibile | |||
Addebito diretto | Sdd core sepa transfrontaliero Sdd core sepa non transfrontaliero | 0,00 € 0,00 € | ||
Ricarica carta prepagata | Servizio non disponibile | |||
INTERESSI SOMME DEPOSITATE | Interessi creditori | Tasso creditore annuo nominale | Tasso ordinario: 0,25%. IN SOSTITUZIONE DEL TASSO ORDINARIO, PER I NUOVI SOTTOSCRITTORI CHE APRONO IL CONTO KEY (COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ON LINE) ENTRO IL 30 APRILE 2023, SARÀ APPLICATO UN TASSO PROMOZIONALE PARI: - AL 3,00%, DAL 1° MARZO 2023 FINO AL 30 GIUGNO 2023; - AL 1,50%, DAL 1° LUGLIO 2023 FINO AL 31 DICEMBRE 2024. (*) Ai fini dell’applicazione del tasso promozionale, sono considerati nuovi sottoscrittori i soggetti persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, i quali, alla data del 28 febbraio 2023, non risultino titolari di Conto Key. | |
FIDI E SCONFINAMENTI | Fidi | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | Non applicabile | |
Commissione onnicomprensiva | Non applicabile | |||
Sconfinamenti | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido | Non applicabile | ||
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra- fido | Non applicabile | |||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido (ossia sugli eventuali sconfinamenti tecnici dovuti agli addebiti del canone annuo per la tenuta del conto e/o dell’imposta di bollo sul conto e sul deposito vincolato e/o di altre spese / imposte) | 7,00% | |||
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido | Non applicabile | |||
DISPONIBILITA SOMME VERSATE | Contanti / assegni circolari stessa banca | Servizio non disponibile | ||
Assegni bancari stessa filiale | Servizio non disponibile | |||
Assegni bancari altra filiale | Servizio non disponibile | |||
Assegni circolari altri istituti / vaglia Banca d’Italia | Servizio non disponibile | |||
Assegni bancari altri istituti | Servizio non disponibile | |||
Vaglia e assegni postali | Servizio non disponibile |
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ | |
Remunerazione delle giacenze | |
Ritenuta fiscale sugli interessi maturati | Nella misura pro tempore vigente, attualmente pari al 26%. |
Interessi debitori | |
Periodicità di conteggio degli interessi debitori | Il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti. |
Esigibilità degli interessi debitori | 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o al termine del rapporto. |
Tasso di mora applicato in caso di pagamento degli interessi oltre il termine di esigibilità | 9,00% |
Interessi creditori | |
Periodicità di conteggio degli interessi creditori | Il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti. |
Xxxxxx accredito interessi | 31/12 di ciascun anno o alla data di estinzione del rapporto. |
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico | Nessuna. |
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI | |
Spese per invio delle comunicazioni periodiche | 0,00 € |
Spese per invio delle comunicazioni di modifica delle condizioni economiche e/o contrattuali (ai sensi dell’articolo 118 del TUB) | 0,00 € |
MASSIMALI | |
Massimale dispositivo giornaliero (bonifico Sepa) | 1.000.000,00 € |
Massimale dispositivo per transazione (bonifico istantaneo Sct Inst) | 15.000,00 € |
Massimale dispositivo mensile (bonifico Sepa e bonifico istantaneo Sct Inst) | 1.000.000,00 € |
ALTRI SERVIZI | |
Sistemi di sicurezza (ad es., smartOTP) | 0,00 € |
App per il servizio di mobile banking | 0,00 € |
Alert s.m.s. / e-mail | 0,00 € |
VALUTE | |
Bonifici sepa in uscita a favore di beneficiari nostra banca | Valuta addebito: data esecuzione richiesta dal cliente. Valuta accredito beneficiario: data esecuzione richiesta dal cliente. |
Bonifici sepa in entrata da nostra banca | Valuta accredito: stesso giorno. |
Bonifici sepa in uscita a favore di beneficiari altra banca | Valuta addebito: data esecuzione richiesta dal cliente. Xxxxxx accredito beneficiario: data esecuzione richiesta dal cliente + 1 giorno lavorativo. |
Bonifici sepa in entrata da altre banche | Valuta accredito: stesso giorno. |
Bonifico istantaneo (sct inst) | Data esecuzione richiesta dal cliente. |
Bonifico urgente | Data esecuzione richiesta dal cliente. |
Addebito diretto sdd | Stesso giorno (il pagamento estingue immediatamente il debito che il Cliente pagatore ha nei confronti del beneficiario). |
GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO | |
Se il momento della ricezione di un ordine di pagamento ricorre in una giornata non operativa e/o è ricevuto oltre il limite temporale giornaliero (cut off), l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. | |
TIPO OPERAZIONE | CUT-OFF |
Pagamento interno | Ore 16:30 |
Bonifico sepa | Ore 16:30 |
Bonifico sepa urgente | Ore 10:30 |
DEPOSITO VINCOLATO | |
Tipologia tasso | Fisso |
Deposito vincolato - 6 mesi svincolabile | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Penale in caso di svincolo anticipato Tasso creditore nominale annuo (lordo) in caso di svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 6 2,00% Possibile (solo totale) 1,75% 0,25% Alla scadenza del vincolo o, in caso di esercizio della facoltà di svincolo anticipato, alla data dello svincolo |
Deposito vincolato - 6 mesi | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 6 2,75% No Trimestrale posticipata |
Deposito vincolato - 12 mesi svincolabile | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Penale in caso di svincolo anticipato Tasso creditore nominale annuo (lordo) in caso di svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 12 2,25% Possibile (solo totale) 2,00% 0,25% Alla scadenza del vincolo o, in caso di esercizio della facoltà di svincolo anticipato, alla data dello svincolo |
Deposito vincolato - 12 mesi | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 12 3,00% No Trimestrale posticipata |
Deposito vincolato - 18 mesi svincolabile | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato | 18 2,50% Possibile (solo totale) |
Penale in caso di svincolo anticipato Tasso creditore nominale annuo (lordo) in caso di svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 2,25% 0,25% Alla scadenza del vincolo o, in caso di esercizio della facoltà di svincolo anticipato, alla data dello svincolo |
Deposito vincolato - 18 mesi | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 18 3,25% No Trimestrale posticipata |
Deposito vincolato - 24 mesi svincolabile | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Penale in caso di svincolo anticipato Tasso creditore nominale annuo (lordo) in caso di svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 24 2,75% Possibile (solo totale) 2,50% 0,25% Alla scadenza del vincolo o, in caso di esercizio della facoltà di svincolo anticipato, alla data dello svincolo |
Deposito vincolato - 24 mesi | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 24 3,50% No Trimestrale posticipata |
Deposito vincolato - 36 mesi svincolabile | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Penale in caso di svincolo anticipato Tasso creditore nominale annuo (lordo) in caso di svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 36 3,00% Possibile (solo totale) 2,75% 0,25% Alla scadenza del vincolo o, in caso di esercizio della facoltà di svincolo anticipato, alla data dello svincolo |
Deposito vincolato - 36 mesi | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 36 4,00% No Trimestrale posticipata |
Deposito vincolato - 48 mesi svincolabile | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Penale in caso di svincolo anticipato Tasso creditore nominale annuo (lordo) in caso di svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 48 3,50% Possibile (solo totale) 2,80% 0,70% Alla scadenza del vincolo o, in caso di esercizio della facoltà di svincolo anticipato, alla data dello svincolo |
Deposito vincolato - 48 mesi | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato | 48 4,25% No |
Periodicità liquidazione degli interessi | Trimestrale posticipata |
Deposito vincolato - 60 mesi svincolabile | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Penale in caso di svincolo anticipato Tasso creditore nominale annuo (lordo) in caso di svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 60 3,75% Possibile (solo totale) 3,00% 0,75% Alla scadenza del vincolo o, in caso di esercizio della facoltà di svincolo anticipato, alla data dello svincolo |
Deposito vincolato - 60 mesi | |
Durata (mesi) Tasso creditore nominale annuo (lordo) Svincolo anticipato Periodicità liquidazione degli interessi | 60 4,50% No Trimestrale posticipata |
Modalità di calcolo e regolamento degli interessi | Gli interessi decorrono dalla data di costituzione del vincolo fino alla scadenza (o alla data dello svincolo, se previsto). Nel caso in cui non sia prevista la facoltà di svincolo anticipato, il Cliente potrà esercitare la facoltà di svincolo anticipato solo per giustificato motivo. Laddove la richiesta venga accolta, la Banca non riconoscerà alcun interesse al Cliente ed applicherà una penale pari alla somma di (i) gli interessi netti eventualmente già corrisposti e (ii) le ritenute fiscali sugli interessi eventualmente già versate. In tutti i casi, l’accredito avviene sul conto corrente. |
Data valuta di liquidazione degli interessi | Nel caso di deposito non svincolabile, alla scadenza di ogni trimestre successivo alla data di apertura del deposito (ad es., se il deposito è stato aperto il 15 febbraio, la data valuta sarà il 15 maggio). In tal caso, l’ultima liquidazione posticipata corrisponde alla data di scadenza del vincolo stesso. Nel caso di deposito svincolabile, il giorno di scadenza del vincolo o il giorno di ricevimento della richiesta di svincolo anticipato da parte del Cliente. |
Data valuta di addebito del conto corrente | Giorno di accensione del vincolo |
Data valuta di accredito del conto corrente | Nel caso di deposito non svincolabile, il giorno di scadenza del vincolo. Nel caso di deposito svincolabile, il giorno di scadenza del vincolo o il giorno di ricevimento della richiesta di svincolo anticipato da parte del Cliente. |
Base di calcolo | Anno civile (365 giorni) |
Ritenuta fiscale su interessi maturati | Secondo la normativa tempo per tempo vigente |
Giacenza minima | € 5.000,00 |
Giacenza massima | € 5.000.000,00 |
Numero massimo di intestatari | 1 (stessa intestazione del conto corrente) |
Numero minimo di depositi vincolati sullo stesso conto corrente | Non previsto |
Numero massimo di depositi vincolati sullo stesso conto corrente | Non previsto |
Spese per l’apertura del deposito vincolato | Nessuna |
Spese di gestione del deposito vincolato | Nessuna |
Spese di estinzione anticipata del deposito vincolato | Nessuna |
Spese per i versamenti dal conto corrente | Nessuna |
Spese invio comunicazioni periodiche | € 0,00 |
Imposta di bollo | A carico del Cliente nella misura pro tempore vigente, attualmente pari allo 0,20% sulle somme depositate. Verrà addebitata annualmente, in data 31 dicembre per i depositi in essere alla medesima data e nella data di scadenza / estinzione anticipata per gli altri casi. |
NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE E I SERVIZI CONNESSI
DEFINIZIONI
Xxxxx quanto definito in altre parti del contratto, ai fini del contratto medesimo le parole elencate di seguito assumono il presente significato:
AISP: il prestatore di servizi di informazione sui conti che presta il servizio di informazione sui conti, fornendo online al Cliente informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti presso uno o più prestatori di Servizi di Pagamento;
ATM: gli sportelli automatici per il prelievo di denaro contante;
Banca: Banca Progetto S.p.A.;
CAD: il D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e successive modifiche e integrazioni;
Canale Digitale: le tecniche di comunicazione a distanza attraverso le quali il Cliente entra in contatto con la Banca, sottoscrive il Contratto e accede ai Servizi. Il Canale Digitale, soluzione tecnologica impiegata dalla Banca per la prestazione dei Servizi, è suddiviso in due modalità distinte: (i) canale internet per cui il Cliente mediante tablet o pc accede al servizio di internet home banking; (ii) canale mobile banking per cui il Cliente scarica l’app sul proprio smartphone.
Carta: lo strumento di pagamento che consente al Cliente persona fisica titolare della Carta medesima di acquistare beni e/o servizi presso qualsiasi esercizio convenzionato aderente ai circuiti di pagamento riportati sulla Carta e/o di prelevare denaro contante presso ATM, con addebito sul Conto;
Cliente: la persona fisica “consumatore” che ha concluso il Contratto con la Banca; Codice del Consumo: il D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni; Condizioni Generali: le condizioni generali del Contratto;
Conto: il conto corrente, avente la medesima intestazione del Deposito Vincolato, intrattenuto dal Cliente con la Banca e sul quale vengono regolate tutte le operazioni di pagamento;
Contratto: il contratto avente ad oggetto il Conto, comprensivo del Documento di Sintesi, dei relativi allegati e delle Condizioni Generali;
Deposito Vincolato: il rapporto contrattuale tra la Banca e il Cliente che ha ad oggetto un deposito di somme di denaro con funzione di risparmio ai sensi dell’art. 1834
cod. civ.;
Documento di Sintesi: il documento di sintesi parte integrante e sostanziale del Contratto, che contiene le condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione ai Servizi regolati nel Contratto stesso;
Ente Certificatore: TI Trust Technologies S.r.l.;
FEQ: la firma elettronica qualificata ai sensi del CAD;
Giornata Operativa: il giorno in cui la Banca è operativa;
Istruzioni: le istruzioni che la Banca consegna al Cliente contestualmente alla Carta;
Organismi ADR: gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l’ABF e l’ACF fanno parte;
Parti: la Banca e il Cliente;
P.i.n. della Carta: il codice personale segreto (personal identification number) necessario per l’utilizzo della Carta;
Piattaforma ODR: la piattaforma europea istituita dal Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori, che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi on-line tra un consumatore residente nell’UE e un professionista stabilito nell’UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli Organismi ADR. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire on-line la procedura di reclamo avanti l’Organismo ADR prescelto, mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto);
PISP: il prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento autorizzato che presta il servizio di disposizione di ordine di pagamento, interponendosi tra il Cliente e il suo Conto, dando impulso all'avvio di un ordine di pagamento a favore di un terzo beneficiario;
Servizi: il Conto, il Deposito Vincolato e i Servizi di Pagamento;
Servizi di Pagamento: i servizi previsti dal Testo Unico Bancario e dalla normativa attuativa, prestati dalla Banca al Cliente a valere sul Conto;
Testo Unico Bancario: il D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni.
Parte I: CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Portata delle Condizioni Generali.
1. Le presenti Condizioni Generali si applicano in via generale ai Servizi, nonché a tutti i servizi / prodotti prestati tempo per tempo dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Condizioni Generali. Le presenti Condizioni Generali si applicheranno pertanto anche a ogni ulteriore contratto o rapporto stipulato o comunque acceso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, che peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.
2. Le presenti Condizioni Generali hanno valore di clausole normative salva, pertanto, la separata pattuizione delle condizioni economiche dei contratti e dei rapporti regolati con le presenti Condizioni Generali. Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell'approvazione delle presenti Condizioni Generali si continuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salve le successive modifiche ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Le Parti possono derogare espressamente alle presenti Condizioni Generali in relazione ad ogni singolo contratto o rapporto precisando tale deroga nel Contratto.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e le disposizioni contenute nelle pattuizioni contrattuali relative ai singoli Servizi, prevalgono queste ultime.
Art. 2 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela e limitazione di responsabilità.
1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.
2. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni delle presenti Condizioni Generali; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni delle presenti Condizioni Generali.
3. Il Cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni delle presenti Condizioni Generali, ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
4. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
5. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell'esecuzione dei Servizi e in genere di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informa immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
Art. 3 - Attivazione del conto.
1. L’attivazione del Conto avviene solo tramite tecniche di comunicazione a distanza sull’area riservata dell’internet home banking. Il Cliente potrà compilare il Contratto e la relativa documentazione allegata al medesimo direttamente on-line sull’area riservata dell’internet home banking e sottoscriverli digitalmente apponendo la FEQ di cui al successivo art. 4, avvalendosi dello specifico servizio reso disponibile dalla Banca. Il Conto può essere intestato ad un unico Cliente.
2. Al termine della procedura di attivazione del Conto, in caso di accettazione, la Banca appone la propria firma digitale sul Contratto e invia al Cliente una comunicazione di benvenuto, mediante una e-mail di avvenuta attivazione del Conto (con relativo codice identificativo).
3. Copia del plico contrattuale sottoscritto è messo a disposizione sul Canale Digitale.
4. Il Contratto ed ogni altra documentazione e comunicazione afferente all’esecuzione dello stesso saranno conservati dalla Banca in modalità digitale mediante
appositi sistemi c.d. “di conservazione sostitutiva a norma” ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dal CAD.
5. Resta inteso che l’efficacia del Contratto è sempre subordinata all’esecuzione della procedura di adeguata verifica del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio vigente.
6. La Banca riterrà prive di effetti le richieste di apertura del Conto non complete, ovvero nel caso in cui il Cliente non provveda al completamento della documentazione debitamente sottoscritta sull’area riservata dell’internet home banking. Ad esito positivo della procedura descritta nei precedenti paragrafi e della conclusione del Contratto, il Cliente potrà operare sul Conto a lui intestato tramite il Canale Digitale.
Art. 4 - Firma elettronica qualificata.
1. Il Cliente aderisce al servizio di FEQ in modalità OTP messo a disposizione dalla Banca, tramite l’Ente Certificatore, per il perfezionamento, la modifica e l’estinzione
dei rapporti contrattuali a lui riferibili e intercorrenti con la Banca medesima, e regolato dal presente articolo.
2. La FEQ risponde ai requisiti indicati dal CAD e dalla normativa attuativa, che pone le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche qualificate. Essa, pertanto, equivale ad ogni effetto di legge alla firma autografa.
3. Al fine di usufruire del servizio, il Cliente deve necessariamente accettare il contratto per l’attribuzione di un certificato di firma qualificata con l’Ente Certificatore.
4. Il Cliente potrà utilizzare la FEQ unicamente nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca e nei limiti di operatività tempo per tempo stabiliti dalla Banca stessa.
5. Il Cliente si impegna ad utilizzare la soluzione di FEQ secondo quando prescritto nel “Certification Practice Statement (CPS) Firma Digitale e Sigillo Elettronico” dell’Ente Certificatore, messo a disposizione sull’area riservata dell’internet home banking e del sito internet della Banca, nonché accessibile dal sito internet del medesimo Ente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx, nonché a custodire con la massima diligenza i codici e/o i dispositivi di sicurezza tempo per tempo resi disponibili dall’Ente Certificatore, manlevando sin da ora la Banca da ogni danno eventualmente cagionato dall’uso improprio o non autorizzato degli stessi.
Art. 5 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.
2. Il Cliente, in caso di controversie relative al Contratto, può sporgere reclamo all’Ufficio Reclami della Banca stessa, tramite lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Direzione Legale, Compliance e Societario - Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx (XX); via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx e via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
3. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Qualora il reclamo abbia ad oggetto i Servizi di Pagamento, l’Ufficio Reclami risponde entro 15 (quindici) Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l’Ufficio Xxxxxxx non può rispondere, lo stesso invia al Cliente una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il Cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, l’Ufficio Reclami risponde entro 10 (dieci) Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l’intero importo dell’operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
4. In caso di mancata soddisfazione del Cliente o di mancata risposta da parte della Banca, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) oppure all’Autorità Giudiziaria, avendo preventivamente esperito il procedimento di mediazione rivolgendosi ad un Organismo di mediazione, iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx oppure al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio in conformità al regolamento del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Xxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, xxx. 00/000000, sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per informazioni sull’ABF è possibile consultare i siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e/o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o rivolgersi alle filiali di Banca d’Italia.
5. Fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente che sia “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca, può rivolgersi all’Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo attraverso la Piattaforma ODR. A tal fine, il cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/?xxxxxxxxxx.xxxx.xxxx&XxxxXX.
Art. 6 - Invio della corrispondenza alla Banca.
1. Le comunicazioni del Cliente alla Banca, relativamente al Contratto e a ogni altro rapporto contrattuale intercorrente con la Banca, dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure per posta all’indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Servizio Clienti - Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx (XX).
Art. 7 - Invio della corrispondenza alla clientela.
1. La Banca invia al Cliente lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione agli indirizzi indicati durante l’attivazione del Conto, oppure a quelli successivamente comunicati per iscritto, che sono considerati come elezione di domicilio ai sensi dell’art. 47 cod. civ. in relazione al Contratto e a ogni altro rapporto contrattuale intercorrente con la Banca. L’invio di tale corrispondenza al Cliente è effettuato mediante posta ordinaria o elettronica. Qualora venga utilizzata la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare la corrispondenza esclusivamente attraverso la messa a disposizione sul Canale Digitale. Si tratta di supporto durevole non modificabile, che consente al Cliente, mediante l'utilizzo dei Codici di sicurezza forniti dalla Banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul Canale Digitale e consultabili dal Cliente per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla loro messa a disposizione. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione, sul menzionato Canale Digitale, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione sul Canale Digitale.
2. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare un avviso all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal Cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 1.
3. Resta ferma la possibilità di procedere all’invio delle comunicazioni secondo altre modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca stessa ovvero concordate con il Cliente anche successivamente.
4. Il Cliente, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, si impegna ad informare tempestivamente la Banca di ogni variazione della propria residenza effettiva e di ogni altro dato idoneo alla sua identificazione. In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende valida ed efficace se effettuata presso l’ultima residenza conosciuta della Banca.
5. Il Cliente che comunica alla Banca i propri dati (indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono) accetta che le comunicazioni e le informazioni relative al Contratto possano essere inviate anche tramite posta elettronica e/o s.m.s.
6. La Banca, attuata ogni ragionevole cautela, non potrà essere ritenuta responsabile, nel caso in cui soggetti terzi non legittimati accedano al contenuto di quanto inviato tramite le tecniche di comunicazione a distanza sopra riportate.
Art. 8 - Comunicazioni periodiche alla clientela.
1. L’estratto conto e il Documento di Sintesi aggiornati vengono trasmessi dalla Banca al termine del Contratto ed in ogni caso almeno una volta all’anno.
2. L’estratto conto costituisce piena prova nei rapporti fra la Banca e il Cliente ed è trasmesso al Cliente, su supporto informativo, attraverso la messa a disposizione sul Canale Digitale o tramite l’impiego di altre tecniche di comunicazione a distanza e, se richiesto dal Cliente, su supporto cartaceo.
3. In ogni momento del rapporto il Cliente avrà diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. È inoltre diritto del Cliente modificare la periodicità dell’invio della documentazione periodica, dandone comunicazione alla Banca, scegliendo tra l’invio con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
4. Le comunicazioni periodiche si intendono approvate dal Cliente trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricevimento senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico.
5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l’accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica o accreditamento è fatto senza spese per il Cliente.
6. Entro il medesimo termine di prescrizione e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
7. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell’amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere in base al Contratto negli ultimi 10 (dieci) anni. Le spese sono indicate nel Documento di Sintesi.
8. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
9. In ogni caso, il Cliente può chiedere e ottenere dalla Banca una copia del Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente.
Art. 9 - Obblighi di adeguata verifica della clientela.
1. All'atto della costituzione del rapporto e, laddove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo.
2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il Cliente, è facoltà della Banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.
Art. 10 - Compensazione e ritenzione.
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. In ogni caso, dell'intervenuta compensazione la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
3. Fermo quanto sopra, se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni previste nel Contratto, la Banca è investita del diritto di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano a essa successivamente.
Art. 11 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti.
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.
2. Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente non sono opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
3. Qualora sussistano più rapporti di debito presso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, si applica il secondo comma del citato articolo.
Art. 12 - Registrazione delle conversazioni.
1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ad effettuare le registrazioni in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti della Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti fra le Parti nell’ambito dei Servizi svolti dalla Banca, ciò anche ai fini della prova dei fatti e delle circostanze ai quali le registrazioni si riferiscono.
Art. 13 - Soggetti collegati.
1. Ai sensi delle “Disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati” (integrate nella Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013, n. 285, e s.m.i., “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte terza, Capitolo 11), la Banca deve rilevare preventivamente i propri soggetti collegati, nonché valutare, in fase di instaurazione di un nuovo rapporto, la sussistenza di elementi di collegamento con la nuova clientela. Il Cliente dovrà comunicare alla Banca, prima della sottoscrizione del Contratto, l’eventuale esistenza di rapporti di collegamento con la stessa, con una sua parte correlata o con uno dei soggetti connessi ad una parte correlata della Banca. Per soggetti collegati si intendono gli amministratori, i membri del Collegio Sindacale della Banca, gli azionisti con una partecipazione almeno pari al 10% del capitale della Banca (gli “Azionisti rilevanti”), il direttore finanziario e tutti i soggetti ad essa connessi, quali le società controllate da amministratori, direttore finanziario, membri del Collegio Sindacale della Banca o degli Azionisti rilevanti, i soggetti che controllano gli Azionisti rilevanti o i soggetti sottoposti al comune controllo con gli Azionisti rilevanti; i parenti fino al secondo grado, il coniuge, o il convivente more uxorio di amministratori, direttori, membri del Collegio Sindacale della Banca, nonché le imprese dagli stessi controllate. Per maggiori informazioni si rinvia alla “Policy per la gestione dei conflitti di interesse e operazioni con parti correlate” disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 14 - Modifica delle condizioni economiche e normative.
1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, ha la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate al Conto, in tutte le sue parti o sezioni, dandone comunicazione scritta al Cliente – anche inserita in estratto conto – con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intende approvata qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione; in tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora la Banca proponga modifiche unilaterali in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso può essere ridotto. Nel caso in cui la modifica riguardi Servizi di Pagamento, si applicherà quanto previsto dall’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.
3. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (ad es., Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Le modifiche normative si intendono automaticamente recepite nel Contratto.
Art. 15 - Durata, diritto di recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto.
1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) dalla data di conclusione del Contratto o, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui all’art. 67-undecies del Codice del Consumo.
3. Fermo restando quanto sopra, il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e/o spese di chiusura e senza doverne specificare il motivo, inviando una comunicazione indicante il numero del Contratto ed il nome / cognome dell’intestatario.
4. La Banca ha facoltà di recedere dal Contratto inviando una comunicazione al Cliente con un preavviso di 2 (due) mesi, ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo o giusta causa (ad esempio, qualora il Cliente sia divenuto insolvente ovvero si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole per la Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente).
5. Salvo laddove diversamente previsto nel Contratto ovvero diverso accordo scritto, il recesso dal Contratto determina automaticamente anche il recesso da tutti i servizi previsti dal Contratto. Laddove sia consentito il recesso anche da un singolo Servizio, la Parte che recede deve avere cura di indicare nella comunicazione di recesso lo specifico rapporto contrattuale interessato dal recesso; in mancanza di indicazione si riterrà che il recesso sia stato esercitato per tutti i Servizi previsti dal Contratto. È fatto divieto al Cliente di recedere dal solo Conto nel caso in cui siano attivi uno o più Depositi Vincolati ovvero uno o più strumenti di pagamento.
6. Il recesso dal Contratto a iniziativa del Cliente o della Banca comporta l’obbligo di regolare tutto quanto dovuto per capitale, interessi, commissioni e spese.
7. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da operazioni realizzate per conto del Cliente, ovvero necessarie per provvedere all'estinzione del rapporto, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
8. Il Cliente deve inviare alla Banca le carte di debito, nonché ogni altra documentazione relativa a ulteriori servizi accessori. Dal momento della consegna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 30 (trenta) Giornate Operative. Tali tempi devono essere aumentati di 1 (una) Giornata Operativa in presenza di addebito di utenze e SDD. I tempi sopra indicati devono essere aumentati altresì (i) delle Giornate Operative previste dall'emittente in presenza di carte di debito emesse da terzi e (ii) delle Giornate Operative necessarie per la chiusura dei servizi / prodotti di terzi.
Art. 16 - Spese ed oneri fiscali.
1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione al Contratto e a ogni specifico rapporto con il Cliente, nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del Cliente stesso.
2. Sono pure a carico del Cliente le spese che la Banca dovesse sostenere per la tutela ed il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti sulle somme depositate.
3. Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie a ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le
disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l’amministrazione fiscale di paesi terzi.
4. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è, altresì, tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l’accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. Inoltre, il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare alla Banca, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.
5. La Banca non è responsabile della accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente, né del loro mancato aggiornamento dovuto a fatto del Cliente. Quest’ultimo è, pertanto, responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento a questi imputabile e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da eventuali pregiudizi che dovessero essere subiti dalla Banca stessa e/o dai terzi anche per effetto di comminazione di provvedimenti sanzionatori.
Art. 17 - Legge applicabile, lingua adottata e foro competente.
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca.
4. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. a) del Codice del Consumo, il foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente.
Parte II: CONDIZIONI GENERALI DEL CANALE DIGITALE
SEZIONE I
SERVIZIO DI INTERNET HOME BANKING E MOBILE BANKING
Art. 18 - Modalità di svolgimento del servizio di internet home banking e di mobile banking.
1. I Servizi sono offerti dalla Banca al Cliente esclusivamente attraverso il Canale Digitale.
2. Il Cliente, sottoscrivendo il Contratto, prende atto dei rischi connessi all’utilizzo del Canale Digitale per la trasmissione dei dati e della mancanza di responsabilità della Banca in caso di perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso l’utilizzo di tali reti, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi o comunque ad eventi non imputabili a dolo o colpa grave della Banca.
3. Il Cliente prende, altresì, atto ed accetta che ogni comunicazione trasmessa tramite il Canale Digitale, oltre che le relative operazioni effettuate tramite il medesimo Canale, sono alternative e in deroga alla forma scritta eventualmente richiesta nei rapporti tra le Parti.
4. Ai fini dell’accesso al Canale Digitale, il Cliente deve avere attivato l’app sul proprio smartphone, accettando le relative condizioni d’utilizzo. Per il servizio di mobile banking, il Cliente - sia per il primo accesso che per quelli successivi - utilizza i medesimi strumenti identificativi già a sua disposizione, ossia a) il codice utente (username) e b) la password, nonché (c) un codice p.i.n. (personal identification number) di 5 (cinque) cifre da scegliere al momento del primo accesso, ai fini dell’installazione del token software smartOTP sul proprio smartphone. Per il servizio di internet home banking, il Cliente - sia per il primo accesso che per quelli successivi - utilizza tutti i citati strumenti, ossia: a) codice utente (username); b) password; c) codice p.i.n. (personal identification number), da valorizzare sul proprio smartphone, a seguito di notifica push.
5. Il Cliente è tenuto a custodire e mantenere segreti il codice utente, la password ed il codice p.i.n. La Banca non potrà, in ogni caso, essere considerata responsabile in caso di divulgazione e/o cessione a terzi, diretta o indiretta, totale o parziale, ancorché temporanea, del codice utente, della password e del codice p.i.n., nonché delle conseguenze derivanti del loro indebito uso da parte di chiunque. La Banca non sarà neppure responsabile dell’utilizzo fraudolento del codice utente, della password e del codice p.i.n. nel caso in cui il Cliente non abbia comunicato il loro smarrimento. È onere del Cliente comunicare alla Banca l’eventuale smarrimento o furto del codice utente, della password e del codice p.i.n. attraverso il Servizio Clienti Banca Progetto.
6. Il Cliente si obbliga a utilizzare esclusivamente le app originali fornite dalla Banca o da terzi per conto della Banca, mentre è vietato l’utilizzo di ulteriori applicazioni, siti web, piattaforme informatiche o altre modalità di accesso ed utilizzo del Canale Digitale che non siano state espressamente autorizzate dalla Banca. Conseguentemente, il Cliente si assume ogni responsabilità in caso di violazione del presente divieto.
7. La Banca ha la facoltà di modificare, sospendere o cessare il Canale Digitale in qualsiasi momento, per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza del Conto, nonché di sospendere l’operatività del Cliente per motivi cautelari. Di tale ultimo blocco, la Banca informerà tempestivamente il Cliente mediante l’indirizzo e-mail comunicato in fase di apertura o modificato successivamente. Per lo sblocco della specifica operazione o dello strumento di pagamento, il Cliente dovrà contattare il Servizio Clienti al numero 800970663.
8. La Banca garantisce al Cliente un elevato standard di sicurezza dei propri servizi in linea con il progredire delle conoscenze tecniche, ed informerà periodicamente
il Cliente in merito all’adeguamento di tali misure di sicurezza a cui il Cliente, consapevole delle proprie responsabilità, dovrà conformarsi.
9. Il Cliente, all’interno del Canale Digitale, è identificato dalla Banca attraverso la verifica del codice utente (username) e/o della password e/o del codice p.i.n. (personal identification number), secondo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Banca. La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Cliente documentazione, informazioni o dichiarazioni da inviarsi alla Banca in originale oppure tramite posta elettronica. Il Cliente in nessun caso dovrà rilasciare, comunicare e/o trascrivere i codici di cui sopra nella loro completezza, se non quando richiesto all’interno del Canale Digitale.
10. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per il Cliente derivanti da interruzioni del Canale Digitale.
11. Con l’apertura del Conto, la Banca attiva il servizio di sicurezza di “Alert s.m.s. / e-mail”, il quale consente al Cliente di essere avvisato, al proprio numero di cellulare e/o all’indirizzo e-mail indicato, delle principali operazioni effettuate, ciò al fine di garantire la sicurezza e la tempestività dell’informazione. Il Cliente può sempre disattivare il servizio di sicurezza “Alert s.m.s. / e-mail” tramite il servizio di internet home banking. La Banca si riserva la facoltà di revocare il servizio “Alert s.m.s.
/ e-mail” dando preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni. Si segnala, infine, che in caso di utilizzo del servizio Alert tramite s.m.s. potrebbero essere addebitati al Cliente dei costi da parte del proprio operatore telefonico.
12. Il Cliente riconosce sin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca tramite il Canale Digitale.
13. Al fine di segnalare situazioni dubbiose o sospette potenzialmente connesse a fenomeni fraudolenti, incidenti sospetti, anomalie verificatesi durante la sessione, tentativi di social engineering, oltre che per qualsiasi richiesta di supporto, è a disposizione della clientela il numero 800970663 contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00. Inoltre, è possibile effettuare le segnalazioni scrivendo all’e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. Tale procedura rappresenta anche la modalità tramite la quale il Cliente può contattare la Banca per sbloccare una specifica operazione o lo strumento di pagamento, precedentemente bloccato per problemi di sicurezza. La Banca provvederà a fornire risposta al Cliente attraverso il servizio di internet home banking o tramite i contatti forniti dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto. Nel caso di situazioni potenzialmente fraudolente o attacchi (ad es., le e-mail di phishing), la Banca avvertirà tempestivamente il Cliente di tale situazione tramite i contatti forniti dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto o tramite il servizio di internet home banking.
Art. 19 - Autenticazione forte del cliente.
SEZIONE II AUTENTICAZIONE FORTE DEL CLIENTE
1. La Banca adotta i seguenti Codici di sicurezza: codice utente (username); password; smartOTP, ossia una "one time password” generata dall’applicazione installata
sullo smartphone del Cliente (cd. “token software”), a seguito della valorizzazione del codice p.i.n. (personal identification number).
2. Il Cliente accetta di essere identificato dalla Banca mediante la sola verifica dei Codici di sicurezza per il che nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe sulla Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le operazioni tramite il Canale Digitale. Il Cliente riconosce, quindi, come valide sin d’ora le operazioni eseguite dalla Banca sulla scorta della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità.
Art. 20 - Codici di sicurezza.
1. I Codici di sicurezza sono strettamente personali; il Cliente è tenuto a mantenerli segreti, nonché a custodirli avendo cura, in particolare, di non conservarli insieme e di non annotarli su un unico documento. In ogni caso, resta ferma l’esclusiva responsabilità del Cliente per qualsivoglia conseguenza dannosa possa derivare dall’abuso e/o dall’uso illecito, da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, dei Codici di sicurezza, nonché dal loro smarrimento o sottrazione. In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici di sicurezza, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca. A ricezione della predetta comunicazione, la Banca provvederà a sospendere tempestivamente il Canale Digitale. Dopo la ricezione da parte della Banca della dichiarazione di smarrimento o sottrazione presentata dal Cliente, il Canale Digitale sospeso verrà riattivato.
2. Le operazioni disposte tramite il Canale Digitale verranno eseguite una volta ultimata positivamente la procedura di verifica dei Codici di sicurezza da parte della Banca. La Banca ha, peraltro, facoltà di rifiutare l’esecuzione delle operazioni richieste dal Cliente tramite il Canale Digitale. Anche in caso di corretto utilizzo del Canale Digitale da parte del Cliente, la Banca potrà non dar corso all’esecuzione delle operazioni qualora: (i) vi sia fondato motivo di ritenere che i Codici di sicurezza del Cliente siano conosciuti da soggetti terzi; (ii) vi sia altro giustificato motivo; di questa situazione darà tempestiva comunicazione al Cliente stesso.
Parte III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI OGNI SINGOLO SERVIZIO
SEZIONE I
CONTO CORRENTE BANCARIO
Art. 21 - Accredito bonifici.
1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i rapporti di dare e avere fra Banca e Cliente, ivi compresi i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente medesimo, sono regolati con annotazioni in Conto.
2. Ai bonifici, e più in generale ai servizi e alle operazioni di pagamento, si applicano le disposizioni previste dalle presenti Condizioni Generali per la prestazione dei Servizi di Pagamento.
3. Non è prevista la possibilità di disporre di assegni a valere sul Conto.
Art. 22 - Impossibilità di sconfinamento o apertura di credito.
1. Il Cliente può operare esclusivamente nel limite del saldo attivo del Conto - fatta eccezione per sconfinamenti temporanei dovuti agli addebiti del canone annuo per la tenuta del Conto e/o dell’imposta di bollo sul Conto e sul Deposito Vincolato e/o di altre spese / imposte sui Servizi, secondo le condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi - e la Banca non esegue operazioni che comportino il superamento di detto limite. Tale condizione vale anche in caso di operazioni effettuate con strumenti di pagamento (ad es., carte di debito o di credito) rilasciate da soggetti terzi che il Cliente ha abbinato al Conto.
2. La Banca non concede aperture di credito a valere sul Conto.
3. A fronte dei predetti sconfinamenti temporanei, viene applicato il tasso d'interesse debitore nella misura e con le modalità indicate nel Documento di Sintesi. Lo sconfinamento temporaneo non può avere durata superiore a 90 (novanta) giorni consecutivi. Entro tale termine, il Cliente è tenuto a rientrare dell’importo sconfinato, provvedendo ad accreditare il necessario importo sul Conto. Peraltro, il Cliente prende atto ed è consapevole che, ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013, nel caso in cui lo sconfinamento temporaneo sia superiore all’importo di Euro 100 ed all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca e abbia una durata superiore a 90 (giorni) consecutivi, la relativa posizione sarà classificata in default.
Art. 23 - Rapporti di debito in valuta estera.
1. Sul Conto non possono essere regolati rapporti di debito in valuta estera.
Art. 24 - Conteggio e regolamento degli interessi.
1. Gli interessi creditori e debitori che maturano sul Conto sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il Contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
2. Gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di mora, sono contabilizzati separatamente e sono calcolati sulla sorte capitale nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, fatte salve, comunque, le previsioni contrattuali e di legge in materia. La sorte capitale è determinata portando in Conto, con la valuta contrattualmente pattuita, le movimentazioni di dare e avere, ivi compresi gli addebiti per commissioni e spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 del TUB. In caso di mancato pagamento dei predetti interessi, dalla data di esigibilità maturano gli interessi di mora contrattualmente stabiliti.
4. Il Cliente può autorizzare la Banca, tramite specifica funzionalità sul Canale Digitale, ad addebitare gli interessi sul Conto al momento in cui questi divengono esigibili, nel qual caso la somma così addebitata viene considerata sorte capitale. In caso di mancata autorizzazione, gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il Cliente può revocare in ogni momento l’autorizzazione, fino al giorno antecedente a quello in cui gli interessi sono divenuti esigibili, mediante comunicazione scritta secondo le modalità previste nel presente Contratto. La revoca avrà effetto con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della comunicazione di revoca da parte della Banca. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione, il Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitori nel momento in cui gli stessi divengono esigibili nei termini indicati al precedente comma 3 del presente articolo ed alla data di esigibilità. Sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi, matureranno interessi di mora nella misura prevista dal Documento di sintesi. Resta inteso che i fondi nella disponibilità del Cliente presenti sul Conto o su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati saranno impiegati dalla Banca in primo luogo per estinguere il debito da interessi di mora ed in secondo luogo per estinguere il debito da interessi esigibili.
5. Il Cliente autorizza altresì espressamente la Banca ad impiegare le somme accreditate e accreditabili a qualsiasi titolo sul Conto o su altri rapporti intestati o cointestati al cliente per il pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili e non addebitati ai sensi del comma precedente.
6. Gli interessi creditori e debitori sono immediatamente esigibili in caso di chiusura definitiva del rapporto. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi di mora, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
Art. 25 - Partite minime.
1. Qualora il Conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l'estratto conto. Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 26 - Descrizione del prodotto.
SEZIONE II DEPOSITO VINCOLATO
1. La Banca mette a disposizione del Cliente che apre il Conto il Deposito Vincolato, consistente in un deposito a scadenza predeterminata, rimborsabile alla scadenza del vincolo, attraverso il quale la Banca custodisce il denaro versato dal Cliente, corrispondendo gli interessi come indicato nel Documento di Sintesi.
2. Il Cliente potrà vincolare in tutto o in parte le somme depositate sul Conto, trasferendole sul Deposito Vincolato tramite il Canale Digitale. A valere sul Conto, possono essere accesi 1 (uno) o più Depositi Vincolati fino ad un massimo eventualmente indicato nel Documento di Sintesi. La Banca si riserva di modificare il numero massimo di Depositi Vincolati. Il Conto è l’unico rapporto dal quale il Cliente può disporre trasferimenti da e verso il Deposito Vincolato.
3. Il Deposito Xxxxxxxxx dovrà avere la medesima intestazione del Conto.
4. Il Deposito Vincolato può avere una giacenza minima e massima complessiva nella misura indicata nel Documento di Sintesi. La Banca si riserva di modificare la giacenza minima e massima.
5. Le somme trasferite sul Deposito Vincolato non verranno computate nel saldo liquido disponibile del Conto. Pertanto, il Cliente non potrà effettuare alcuna operazione di pagamento sulle somme tempo per tempo contabilizzate a proprio credito sul Deposito Vincolato, fatta eccezione per il trasferimento delle stesse sul Conto.
6. Alla scadenza del vincolo del Deposito Vincolato ovvero in caso di estinzione anticipata del vincolo, laddove prevista, le somme e i relativi interessi maturati saranno trasferiti sul Conto del Cliente.
Art. 27 - Regolamento degli interessi e imposta di bollo.
1. Gli interessi maturati sulle somme sottoposte a vincolo, sono riconosciuti e accreditati al Cliente sul Conto, nella misura e sulla base di calcolo indicate nelle condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi.
2. Il denaro vincolato sarà remunerato ai tassi pattuiti con riferimento alla durata del vincolo. Gli interessi sulle somme vincolate decorrono dalla data di efficacia del vincolo e matureranno secondo la periodicità prevista nel Documento di Sintesi.
3. Il Cliente autorizza sin da ora la Banca ad addebitare sul Deposito Vincolato l’imposta di bollo nella misura prevista dalla legge con la periodicità prevista nel
Documento di Sintesi.
Art. 28 - Estinzione del vincolo.
1. Nel caso in cui sia prevista la facoltà di svincolo anticipato, il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento l’intero importo vincolato sul Deposito Vincolato. Non sono ammessi svincoli parziali.
2. Nel caso in cui non sia prevista la facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permane sino allo scadere del termine pattuito. In tali casi, il Cliente potrà chiedere alla Banca lo svincolo delle somme esclusivamente per giustificato motivo; laddove la richiesta venga accolta, la Banca non riconoscerà alcun interesse al Cliente.
3. In ogni caso, si applicheranno le penali eventualmente previste nel Documento di Sintesi.
SEZIONE III SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 29 - Ambito di applicazione e caratteristiche dei Servizi di Pagamento.
1. La presente sezione si applica ai Servizio di Pagamento prestati in Euro a valere sul Conto.
2. La presente sezione regola i seguenti Servizi di Pagamento, che la Banca presta sia per conto del Cliente quale pagatore sia per conto del beneficiario:
- bonifico Sepa Credit Transfer (SCT): servizio che prevede l'accredito di una somma di denaro sul conto del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul Conto ed eseguite dalla Banca sulla base di un'istruzione impartita dal Cliente. L'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
- bonifico Sepa Instant Payment (SCT Inst): servizio che consente l'esecuzione istantanea di bonifici SEPA verso banche o prestatori di servizi di pagamento aderenti al servizio entro limiti di importo indicati nel Documento di Sintesi, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno;
- addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD), secondo lo schema di incasso SDD Core: Servizio di Pagamento che prevede l'addebito in Conto degli ordini di incasso per i quali il Cliente pagatore ha fornito alla Banca, tramite un terzo beneficiario, un'autorizzazione permanente all'addebito in Conto.
Art. 30 - Ordine di pagamento.
1. Nelle operazioni disposte dal Cliente pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla Banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario del pagamento, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla Banca.
2. L'ordine viene trasmesso tramite il Canale Digitale.
3. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, conformemente al quale la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine medesimo:
- Bonifico SEPA: IBAN;
- Addebito diretto SEPA SDD: XXXX.
4. L’ordine di pagamento può essere disposto anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo dalla piattaforma di quest'ultimo e fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Art. 31 - Ricezione dell'ordine di pagamento.
1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata Operativa, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva. Nel Documento di Sintesi è stabilito l'orario limite (cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la Giornata Operativa successiva.
2. Se il Cliente e la Banca concordano che l'esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
Art. 32 - Rifiuto dell'ordine di pagamento.
1. Quando tutte le condizioni previste nella presente sezione sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Cliente pagatore, anche tramite un PISP, o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che detta esecuzione risulti contraria a disposizioni di diritto dell’Unione europea o nazionale.
2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificativi motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. La Banca effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con il Cliente, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro la fine della Giornata Operativa successiva.
4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione al Cliente. Tali spese sono indicate nel Documento di Sintesi.
5. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Art. 33 - Consenso e revoca del consenso.
1. Il consenso del Cliente pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza del consenso, un’operazione di
pagamento non può considerarsi autorizzata.
2. Nelle operazioni di pagamento disposte dal Cliente pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla Banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal Cliente pagatore attraverso il rilascio, anche al solo beneficiario, dell'autorizzazione all'addebito in Conto. Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il PISP.
3. Il consenso può essere dato prima o, ove concordato tra il Cliente pagatore e la Banca, dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento.
4. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, nella stessa forma e
secondo la procedura prevista per il consenso, purché ciò avvenga prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile.
5. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.
6. Il Cliente pagatore può disattivare il servizio di addebito diretto SEPA SDD in qualsiasi momento. In tal caso la Banca, fino a diversa indicazione, respinge la richiesta di pagamento di tutti gli addebiti diretti SEPA SDD disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio, salvo che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo. Il Cliente pagatore ha la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'addebito diretto, nonché la facoltà di limitare o inibire l'esecuzione dei soli pagamenti diretti a beneficiari specificatamente indicati dal Cliente stesso.
7. Il consenso può essere prestato anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo della piattaforma di quest'ultimo.
8. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto a un PISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.
9. In ogni caso, la Banca rifiuta senza indugio l'accesso al conto a un PISP se riceve dal Cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi, la Banca informa immediatamente della revoca il PISP.
Art. 34 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento.
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dalla Banca, l’ordine di pagamento non può essere revocato dal Cliente.
2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 33, se l’operazione di pagamento è disposta da un PISP o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente pagatore
non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l’operazione di pagamento al PISP o al beneficiario.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Cliente pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali il Cliente e la Banca hanno concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il Cliente può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.
5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra il Cliente e tutti i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. La Banca può addebitare le spese indicate nel Documento di Sintesi.
6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra la Banca e il Cliente, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
Art. 35 - Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta.
1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto sono indicati nel Documento di Sintesi.
Art. 36 - Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione.
1. La Banca mette a disposizione del Cliente, su supporto durevole, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute per legge relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo.
2. Qualora il Cliente richieda alla Banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute è tenuto a corrispondere le spese indicate nel Documento di Sintesi.
Art. 37 - Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite.
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca in forma scritta e comunque entro il termine di 13 (tredici) mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del Cliente pagatore o di accredito nel caso del beneficiario.
2. I termini di cui al comma precedente non si applicano se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all'operazione di pagamento.
3. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
4. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca di provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie all’esecuzione o di altri inconvenienti.
5. La Banca, nei casi in cui dovesse rilevare, tramite le proprie procedure di sicurezza, un rischio di frode nei pagamenti, comportamenti anomali o altri di abusi a danno del Cliente invierà una tempestiva notifica al Cliente medesimo al fine di ridurre al minimo tali rischi. In particolare, la Banca invierà tale notifica secondo le stesse modalità e attraverso gli stessi canali da prescelti dal Cliente stesso per le comunicazioni inerenti ai servizi di pagamento (a mero titolo esemplificativo, tramite l'invio di messaggi nel Canale Digitale, e-mail all'indirizzo comunicato, s.m.s. e/o chiamata telefonica sul numero di cellulare comunicato). A seconda della gravità del rischio e della tipologia dell'operazione, la Banca si riserva di porre in essere le seguenti misure aggiuntive di sicurezza a tutela del Cliente:
- Richiesta di conferma dell'operazione;
- Blocco dell'operazione;
- Blocco temporaneo dell'operatività;
- Blocco permanente dell'operatività;
- Blocco dell'operatività su iniziativa del Cliente;
- Chiamata telefonica di verifica e conferma.
Art. 38 - Operazione di pagamento non autorizzata.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente l’importo dell’operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il Conto, la Banca lo riporta nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone comunicazione scritta a Banca d’Italia.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest’ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, anche addebitando il Conto di sua iniziativa, salvo il risarcimento di danni ulteriori subiti dalla Banca.
Art. 39 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'ordine di pagamento.
1. Fatti salvi gli artt. 37, 40 e 42, quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione nel rispetto della disciplina concordata o che l'ordine stesso non sia stato impartito dal Cliente alle condizioni previste nella presente sezione.
2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere sul Conto, ne rispristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul Conto non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
3. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica se la Banca dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
4. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.
5. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.
6. La Banca può rifiutare l'accesso a un conto a un PISP o a un AISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al conto.
Art. 40 - Responsabilità per identificativi unici inesatti.
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. In tal caso il Cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel Documento di Sintesi. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare anche comunicando ogni informazione utile alla Banca. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
Art. 41 - Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite.
1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca, il Cliente è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.
2. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita e la data valuta dell’accredito non è successiva a quella dell’addebito dell’importo.
3. Il Cliente può chiedere il rimborso incondizionato di cui al comma precedente entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
4. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al Cliente a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita.
5. Il diritto al rimborso è comunque escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il Cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente dalla Banca o dal beneficiario almeno 4 settimane prima della sua esecuzione.
6. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario, sia già stata eseguita, la Banca ha diritto di recuperare dal Cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l'importo dell'operazione della quale il pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente.
Art. 42 - Esclusione della responsabilità.
1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della Banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 43 - Limiti all’accesso al Conto.
1. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto a un AISP o a un PISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.
2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto di cui al comma 1.
3. In ogni caso, la Banca rifiuta senza indugio l'accesso al Conto a un AISP o un PISP se riceve dal Cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi, la Banca informa immediatamente della revoca l'AISP o il PISP.
BONIFICI (SCT)
Art. 44 - Oggetto del servizio bonifici.
1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un'altra banca in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).
Art. 45 - Bonifici in uscita.
1. Il bonifico in euro verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato dal Cliente sia residente che non residente in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo, fermi gli eventuali limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca.
3. Per consentire l'esecuzione del bonifico, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) nome e cognome del beneficiario; (ii) il codice IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario; (iii) importo; (iv) la motivazione del pagamento. Il Cliente pagatore può indicare in aggiunta la data di accredito al beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).
4. La Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione della banca del beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
5. Il Conto del Cliente viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
Art. 46 - Bonifici in entrata.
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente sulla base dell'identificativo unico del Conto (IBAN).
2. La Banca accredita sul Conto del Cliente i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa giornata operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca
3. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso eventualmente anche decurtandole dall'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso.
BONIFICI SEPA INSTANT PAYMENT (SCT INST)
Art. 47 - Bonifici istantanei in uscita.
1. Il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un pagatore residente, eseguito tra prestatori di servizi di pagamento in Paesi dell'area SEPA.
2. Il servizio di bonifico istantaneo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3. In qualsiasi momento il Cliente può disattivare il servizio di bonifico istantaneo.
4. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; importo dell'ordine; il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario, che costituisce l'Identificativo Unico. In aggiunta, il Cliente deve fornire la motivazione del pagamento e può indicare eventuali informazioni opzionali.
5. La Banca ha facoltà di definire limiti di importo per il servizio di bonifico istantaneo. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico istantaneo con importo superiore a quello definito dalla stessa.
6. Non può essere indicata una data di esecuzione richiesta, né la valuta da riconoscere al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. In caso di bonifici SCT Inst, che sono eseguibili anche in giornate non operative, l'ordine si intende ricevuto nel momento in cui il Cliente dispone l'ordine di pagamento, senza limitazione di orari. In tal caso, la Banca, al momento della ricezione dell'ordine, appone un vincolo (reservation) sul Conto del Cliente pari all'importo da trasferire, che viene addebitato sul Conto contestualmente all'esecuzione del pagamento.
7. Il Cliente non può revocare un bonifico istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca in quanto il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette immediatamente a disposizione del beneficiario l'importo del bonifico istantaneo.
8. La Banca, in tempo reale, dà indicazione al Cliente in relazione all'esito della operazione di pagamento.
9. La Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento: a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici Sepa Instant Credit Transfer (SCT Inst); se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente. In tali ipotesi resta ferma la possibilità per il Cliente di disporre un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA. Nel caso di bonifici SCT Inst, inoltre, la mancata esecuzione dell'ordine può essere motivata anche dal rifiuto della Banca del beneficiario di ricevere il pagamento, ovvero qualora tale pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto dell’Unione europea o nazionale ovvero qualora il relativo destinatario sia presente nelle liste nazionali o internazionali dei soggetti che presentano un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
10. Il Conto del Cliente viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
11. I bonifici istantanei vengono rendicontati nell'ambito dell'estratto conto.
Art. 48 - Bonifici istantanei in entrata.
1. La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente esclusivamente sulla base dell'Identificativo Unico del Conto (IBAN)
2. La Banca accredita sul Conto del Cliente i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.
4. La Banca inoltre - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'accredito dei fondi relativo ad un bonifico istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.
SEPA DIRECT DEBIT (SDD)
Art. 49 - Oggetto del servizio.
1. L’SDD è un servizio di pagamento che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, e negli altri paesi dell'Unione Europea nonché negli altri Paesi EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein e Norvegia), disposte su iniziativa del beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto rilasciata dal Cliente pagatore al beneficiario (c.d. Mandato). La Banca si riserva di comunicare al Cliente pagatore le modifiche all'elenco dei Paesi sopra menzionati.
2. Il Cliente pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto non sia abilitato alla ricezione di SDD. Inoltre, può chiedere che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente pagatore, o qualora provenienti da determinati Paesi.
3. Il Cliente pagatore può chiedere per il tramite della Banca alla banca del beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
4. Il Cliente pagatore non è tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato, la modifica o la revoca dello stesso.
5. Qualora siano decorsi 36 (trentasei) mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito.
Art. 50 - Ricezione ordine di pagamento.
1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dalla banca del beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.
Art. 51 - Esecuzione ordine di pagamento.
1. L'ordine di pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto con pari valuta.
Art. 52 - Richieste di rimborso di operazioni autorizzate.
1. Il Cliente pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente pagatore ha prefissato con il beneficiario l'importo addebitabile.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento (con valuta di accredito non successiva a quella dell'addebito dell'importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della richiesta.
STRUMENTI DI PAGAMENTO - CARTA DI DEBITO
Art. 53 - Ambito di applicazione.
1. Le norme contrattuali che seguono si applicano nel caso in cui il Cliente utilizzi uno strumento di pagamento, nella forma di carta di debito emessa dalla Banca. Le norme potranno essere integrate da ulteriori clausole specifiche relative all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, predisposte dal gestore di tale strumento di pagamento, che prevarranno rispetto alle presenti norme contrattuali.
2. L’attivazione della Carta avviene solo tramite tecniche di comunicazione a distanza sul Canale Digitale.
Art. 54 - Limiti all’utilizzo degli strumenti di pagamento.
1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il Cliente pagatore e la Banca possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento. Tali limiti sono previsti nel Documento di Sintesi.
2. La Banca ha il diritto di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: sicurezza dello strumento; sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Banca informa il Cliente del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
Art. 55 - Obblighi a carico del Cliente e della Banca.
1. Il Cliente abilitato all’utilizzo di uno strumento di pagamento ha l’obbligo di: (a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini previsti nel presente Contratto e nelle clausole specifiche predisposte dal gestore dello strumento di pagamento, che ne regolano l’emissione e l’uso. A tale fine, il Cliente, non appena riceve lo strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate; (b) comunicare senza indugio alla Banca o al soggetto da questa indicato lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
2. La Banca che emette lo strumento di pagamento ha l’obbligo di: (a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi del comma 1; (b) astenersi dall’inviare strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito; (c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al comma 1, lettera (b), nonché di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l’emissione di uno nuovo, ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1, lettera (b), entro i 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima; (d) fornire al Cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui al comma 1, lettera (b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento; (e) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione di cui al comma 1, lettera (b). I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico della Banca.
Art. 56 - Responsabilità del Cliente per l’utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento.
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente: (a) non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi del comma 1, lettera (b) del precedente articolo; (b) non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo di cui al comma 2, lettera (c) del precedente articolo; (c) non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un’autenticazione forte del Cliente.
2. Il Cliente pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni della Banca. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo, con dolo o colpa grave, il Cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a Euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all’articolo che precede, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 Euro.
3. Il Cliente deve utilizzare la Carta in conformità alle pattuizioni di cui al presente Contratto e, non appena ricevuti la Carta e il p.i.n. della Carta, deve immediatamente adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere sia la Carta che il p.i.n. della Carta. Quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo quanto previsto al presente articolo, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del p.i.n. della Carta. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del p.i.n. della Carta trovano applicazione le previsioni di cui al presente articolo, nonché le clausole specifiche predisposte dal gestore dello strumento di pagamento. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente non deve effettuare ulteriori operazioni e deve consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 57 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo.
1. Se un’operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’operazione nel momento in cui il Cliente pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul Conto solo se quest’ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’ordine di pagamento.
Art. 58 - Caratteristiche della Carta.
1. La Carta è e resta di proprietà della Banca; il suo uso da parte del Cliente è strettamente personale e la Carta non può essere ceduta a terzi. Il Cliente autorizza la Banca a spedire presso il suo domicilio la Carta, nonché il p.i.n. della Carta in plico sigillato.
2. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del p.i.n. della Carta, il quale è generato automaticamente da una procedura elettronica ed è sconosciuto anche al personale della Banca.
Milano, XX/XX/XXXX CLIENTE
Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., nonché degli artt. 118 e 126-sexies del TUB, le seguenti clausole e condizioni:
- Parte I - Condizioni Generali:
Art. 2, commi 4 e 5 (Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela e limitazioni di responsabilità); Art. 4, comma 5 (Firma elettronica qualificata); Art. 7, comma 6 (Invio della corrispondenza alla clientela); Art. 12 (Registrazione delle conversazioni); Art. 16, comma 5 (Spese ed oneri fiscali).
- Parte II - Condizioni Generali del Canale Digitale:
Sezione I (Servizio di internet home banking e mobile banking): Art. 18, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 10 (Modalità di svolgimento del servizio di internet home banking e di mobile banking).
Sezione II (Autenticazione forte del cliente): Art. 19, comma 2 (Autenticazione forte del cliente); Art. 20, comma 1 (Codici di sicurezza).
- Parte III - Disposizioni particolari di ogni singolo servizio:
Sezione II (Conto corrente): Art. 22, comma 3 (Impossibilità di sconfinamento o apertura di credito); Art. 24, commi 4 e 5 (Conteggio e regolamento degli interessi).
Sezione II (Deposito vincolato): Art. 27, comma 3 (Regolamento degli interessi e imposta di bollo); Art. 28, comma 2 (Svincolo deposito vincolato).
Sezione III (Servizi di pagamento): Art. 40, comma 2 (Responsabilità per identificativi unici inesatti); Art. 42 (Esclusione della responsabilità); Art. 45, comma 4 (Bonifici in uscita); Art. 46, comma 3 (Bonifici in entrata); Art. 47, comma 9 (Bonifici istantanei in uscita); Art. 48, commi 3 e 4 (Bonifici istantanei in entrata); Art. 58, comma 1 (Caratteristiche della Carta).
Milano, XX/XX/XXXX CLIENTE
Il Cliente dichiara:
- di aver ricevuto, attraverso la messa a disposizione nell’ambito della procedura on-line di apertura del Conto e/o sul sito internet della Banca xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, i seguenti documenti;
• il Foglio informativo relativo ai Servizi, il Documento informativo sulle spese del Conto e, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, la copia del testo contrattuale idonea per la stipula, completa del Documento di Sintesi;
• il modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti;
• la “Guida alla sicurezza sui pagamenti via internet”;
• il “Certification Practice Statement (CPS) Firma Digitale e Sigillo Elettronico” dell’Ente Certificatore, relativo al rilascio e all’uso della FEQ, nonché di averlo letto e scaricato su supporto durevole;
• la Guida di Banca d'Italia "Il conto corrente in parole semplici";
• le Guide dell’ABF "Guida all'utilizzo del Portale ABF" e "ABF in parole semplici";
• la Guida ABI sul “Bail-in”;
- di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto sul Canale Digitale;
- che la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi ha comunicato di avermi attribuito in relazione ai rapporti regolati dal Contratto, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, la qualifica indicata nella prima pagina della presente lettera, sotto l'intestazione, qualificazione nella quale mi riconosco e che accetto. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che è mio diritto chiedere alla Banca la modifica di tale qualifica, qualora ne ricorrano i presupposti;
- che sono veritiere e corrette le informazioni fornite nell’ambito della procedura on-line di apertura del Conto, nelle sezioni “Dati certificazione di adeguata verifica della clientela” e “Caratteristiche Rapporto”.
Milano, XX/XX/XXXX CLIENTE
Milano, XX/XX/XXXX BANCA PROGETTO S.P.A.