ACCORDO DI RETE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO”
TRA
- Università degli Studi “Link Campus University” [omissis];
E
- Istituto scolastico [omissis];
- Istituto scolastico [omissis];
- Istituto scolastico [omissis] (di seguito “le Parti”);
Visto
l’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “[…] le pubbliche amministrazioni posso- no sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Visto
l’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e per- sonalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;
Visto
che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune inte- resse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
Considerato che
Link Campus, Link LAB e gli Istituti Scolastici costituiti nel presente accordo intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni, di progettazione didattica e di certifica- zione delle competenze per la condivisione di un comune progetto dal titolo “Osserva- torio Generazione Proteo”;
Atteso che
le attività di ricerca, di didattica, di progettazione e sperimentazione dei percorsi di stu- dio devono svolgersi secondo le linee guida deliberate nella fase di elaborazione del progetto da Link Campus e da Link LAB e condivise successivamente con i Dirigenti Sco- lastici delle scuole collegate alla rete;
Preso atto
che l’adesione di Link Campus e delle Parti al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali dell’Università e degli Istituti Scolastici aderenti;
Atteso che
Link LAB è laboratorio di ricerca social istituito presso la Link Campus University, “Uni- versità non statale dell’Ordinamento italiano”, giusto D.M. del 21 settembre 2011, pub- blicato in G.U. del 17 novembre 2011, serie gen. N. 268;
Link LAB, attraverso un approccio multidisciplinare, si pone l’obiettivo di promuovere la ricerca sociale ed economica, stimolare il confronto e la collaborazione tra studiosi su temi di grande attualità;
Link Campus e Link LAB, avvalendosi della collaborazione di docenti e ricercatori univer- sitari, nonché di direttori e docenti appartenenti al sistema scolastico, hanno realizzato, nel corso degli anni, numerosi progetti per dar luogo a pubblicazioni scientifiche e ap- profondimenti di interesse diffuso, in particolare ricerche aventi a oggetto lo studio del- le abitudini giovanili;
la sinergia tra Link Campus, Link LAB e le Parti può rappresentare uno strumento di si- nergie tra Università e Scuola, per generare un rapporto duraturo che veda protagonisti il sistema universitario e quello scolastico e possa costituire terreno di costante con- fronto su temi di ricerca e percorsi sperimentali innovativi;
Link Campus, attraverso la competenza specifica di Link LAB è stata individuata, acquisi- tane la disponibilità, soggetto capofila per la gestione della rete e della attività oggetto del progetto di cui sopra;
Tutto ciò premesso, Link Campus e le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse
1.1. – Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del- lo stesso.
Art. 2 – Denominazione
2.1. – È istituito il collegamento in rete fra Link Campus e le Istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo sotto la denominazione “Osservatorio Generazione Pro- teo”.
2.2. – Al presente accordo possono partecipare anche soggetti diversi da quelli che hanno dato origine alla rete, purché condividano e rispettino le metodologie di ricerca e gli obiettivi su cui si fonda il progetto “Osservatorio Generazione Proteo”.
Art. 3 – Finalità
3.1. – L’accordo tra le parti ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progetta- zione di percorsi didattici finalizzati al miglioramento della qualità della ricerca scolasti- ca e universitaria di temi di approfondimento socio-economico e culturale. In particola- re, l’“Osservatorio Generazione Proteo” si pone quale obiettivo lo studio dei comporta- menti, del linguaggio, delle attitudini dei giovani. Per soddisfare esigenze e migliorare la qualità delle ricerche, Link Campus favorisce la costituzione del presente accordo.
Art. 4 – Oggetto
4.1. – Link Campus e le Parti intendono collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività di ricerca, ovvero scambiarsi informazioni uti- li, ovvero ancora esercitare in comune una o più attività per generare una costante col- laborazione al fine di implementare i risultati del progetto istituito e promosso dal Labo- ratorio Link LAB dal titolo “Osservatorio Generazione Proteo”.
4.2. – Link Campus e le Parti, in conformità a quanto stabilito nel comma precedente, intendono collaborare per programmare incontri di studio, seminari, tavole rotonde, dar luogo a nuovi temi di ricerca, condividere i risultati ottenuti dalle ricerche già realiz- zate e definire una progettualità costante che possa attenersi ai seguenti criteri:
- programmare iniziative scientifiche dedicate a studenti iscritti agli istituti secondari di secondo grado;
- definire un piano esecutivo di interventi di interesse comune per generare progetti in modo sinergico;
- stabilire una serie di attività formative e di orientamento degli studenti per facili- tarne le scelte universitarie. Le Parti, in tal senso, condividono le linee guida e l’esperienza maturata nel settore della formazione da Link Campus e si impegnano in tal senso a seguirne le indicazioni;
- considerare gli indirizzi e le aree di ricerca e di studio;
- elaborare metodologie di analisi coerenti con gli obiettivi perseguiti;
- definire e programmare le attività progettuali che l’Osservatorio e tutti gli studiosi in esso coinvolti intendono intraprendere;
- integrare i Piani dell’Offerta Formativa (P.O.F.) scolastici con le attività proposte dall’Osservatorio.
4.2. – Tutte le attività elencate nel testo del presente accordo, in particolare nel prece- dente comma, devono essere effettuate durante i mesi in cui hanno corso le attività ac- cademiche e scolastiche.
Art. 5 – Istituzione e composizione del Comitato Scientifico
5.1. – Al fine di realizzare quanto stabilito dall’art. 4 del presente accordo e garantire una proficua e duratura collaborazione tra tutte le parti, Link Campus, avvalendosi della esperienza del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, e tutti gli Istituti Scolastici qui costituiti si impegna- no a organizzare un Comitato Scientifico cui spetteranno:
- gli indirizzi e le aree di studio e approfondimento tematico;
- l’elaborazione delle metodologie di ricerca;
- la programmazione delle azioni dell’Osservatorio e degli studiosi in esso coinvolti;
- l’equiparazione dei P.O.F. di tutti gli Istituti scolastici con le attività proposte dall’Osservatorio.
5.2. – Il Comitato Scientifico dell’Osservatorio è organo collegiale con funzione delibera- tiva istituito su richiesta del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, che vi partecipa con la qualifica di membro promotore, ed è ulteriormente composto da docenti e ricercatori in organico Link Campus e da docenti, previamente selezionati e nominati, tra i rappresentanti degli Istituti scolastici partecipanti all’accordo.
All’atto della sottoscrizione partecipano all’iniziativa: [omissis]
5.3. – Il Comitato Scientifico, come disciplinato nel comma precedente, si avvale della figura di un Presidente.
5.4. – Il Presidente del Comitato Scientifico è proposto dal membro promotore dell’iniziativa, Prof. Xxxxxxxx, e investito della carica raggiunta la maggioranza dei voti dei membri che compongono il Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico dura in carica per un intero anno accademico-scolastico, e la sua carica è eventualmen- te rinnovabile per un ulteriore anno.
5.5. – Il Comitato Scientifico, nelle qualità previste dall’art. 2 del presente accordo, ha il dovere, inoltre, di deliberare sull’ingresso nella rete di Istituti diversi da quelli che hanno dato luogo al presente accordo. Purché questi, come già specificato, condividano e ri- spettino le metodologie di ricerca e gli obiettivi su cui si fonda il progetto “Osservatorio Generazione Proteo”.
Art.6 – Soggetto Capofila
6.1. – In conformità alle disposizioni di legge, le Parti convengono che Link Campus sia soggetto capofila per la gestione della rete e delle varie attività cui si compone il proget- to per l’intera durata dell’accordo.
Art. 7 – Progettazione e Gestione delle attività
7.1. – Link Campus nella funzione di Capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e coordinando le risorse per la gestione delle attività del progetto “Osservatorio Generazione Proteo”.
Art. 8 – Obblighi delle Parti
8.1 – Link Campus, in forza del presente accordo, si impegna a condividere con le Parti gli esiti raggiunti dalla ricerca “Osservatorio Generazione Proteo” e, altresì, a rendere di- sponibile una equipe di studiosi composta da docenti e ricercatori presenti nel suo or- ganico per implementarne ulteriormente i risultati;
8.2. – Gli Istituti scolastici si impegnano a garantire assidua collaborazione alle varie ini- ziative culturali promosse dall’Osservatorio; condividere temi di ricerca secondo le linee programmate dal Comitato Scientifico; favorire la realizzazione delle attività disciplinate dall'art. 4 del presente accordo. Le Parti si impegnano – compatibilmente con i xxxxxxx- ri scolastici e con le varie attività didattiche programmate – a coinvolgere gli studenti iscritti ai propri corsi di studio alle attività, agli eventi di volta in volta promossi x xxxxx- cinati dal Comitato Scientifico.
8.3. – Alla scadenza dell’accordo, come di seguito previsto, Link Campus e le Parti si im- pegnano a redigere una relazione riassuntiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché a definire il programma dei prossimi obiettivi da perseguire.
Art. 9 – Durata ed eventuale rinnovo
9.1. – L’accordo di Rete stipulato tra le parti ha durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile con un ulteriore atto della spe- cie portata per ulteriori 5 (cinque) anni;
Art. 10 – Risorse
10.1. – Link Campus e le Scuole aderenti alla rete devono incentivare, per l’intera durata dell’accordo, l’attività dei docenti coinvolti nell’iniziativa. A fronte di ciò Link Campus e le Parti possono eventualmente partecipare alla costituzione di un fondo economico per l’Anno Accademico 2013-2014, per garantire e soddisfare esigenze di ricerca, di di- dattica, progettazione e sperimentazione. A queste risorse possono aggiungersi anche disponibilità derivanti da fund raising presso enti pubblici, fondazioni o enti privati e dal- la partecipazione a progetti nazionali ed europei. Titolare di dette attività è Link Campus data la qualifica di Capofila della Rete. Tali risorse devono essere utilizzate esclusiva- mente per finalità progettuali dell’Osservatorio.
Art. 11 – Recesso o scioglimento
11.1. – Tutte le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comu- nicazione scritta da notificare a tutti i partecipanti con raccomandata a./r.
11.2. – Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo sulla parte di accordo già eseguito.
11.3. – In caso di recesso unilaterale o di scioglimento dell’accordo tutte le parti con- cordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso di svolgimento ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del protocollo, salvo quanto even- tualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 12 – Riservatezza
12.1. – Link Campus e le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, in- formazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
13.1 – Link Campus e gli Istituti Scolastici reciprocamente si impegnano a trattare e cu- stodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, riguardanti le attività riconducibili al presente accordo, in conformità della disciplina del D. Lgs. n. 196/2003.
Art. 14 – Controversie
14.1 – Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra i partecipanti all’accordo è competente, in via esclusiva, il Giudice Amministrativo, ai sensi e per gli ef- fetti dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Roma, ….
Letto, confermato e sottoscritto.