REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Area:
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G14052
del
16/11/2021
Proposta n. 42687 del 16/11/2021
Oggetto:
POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Dossier - LI-ES2-20151229-1990130 - Intervento A0100E0437 presso la Sede principale uffici comunali nel Comune di Aprilia (LT). Rettifica Determina a contrarre n. G13619 del 08/11/2021 e riapprovazione atti di gara per l'affidamento dei lavori.. CUP F17B17000220006 - CIG 894927140E
Proponente:
Estensore
XXXXXXX XXXXXXXX firma elettronica
Responsabile del procedimento
REALI XXXXXX
firma elettronica
Responsabile dell' Area
Direttore Regionale
AD INTERIM W. D'ERCOLE firma digitale
Firma di Concerto
OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Dossier - LI-ES2-20151229-1990130 - Intervento A0100E0437 presso la Sede principale uffici comunali nel Comune di Aprilia (LT). Rettifica Determina a contrarre n. G13619 del 08/11/2021 e riapprovazione atti di gara per l’affidamento dei lavori.. CUP F17B17000220006 – CIG 894927140E
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale “Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Xxxxx X’Xxxxxx, Direttore della Direzione Generale;
VISTA la nota del Direttore Generale prot.278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibiltà delle spese per i programmi cofinanziatidai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;
VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;
VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;
VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.
VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione;
VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;
VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1;
PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;
VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;
VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;
VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;
VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione
del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2-20151229- 1990130 Intervento A0100E0437;
VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Xxxxxxx, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;
VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Xxxxx X’Xxxxxx, il Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA);
VISTA la X.X.X. x. 000 xxx 00/00/0000 xxxxxxx “Modifica e sostituzione dell'allegato alla
D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;
VISTA la X.X.X. x. 000 xxx 00/00/0000 xxxxxxx “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015,
n. 398 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;
VISTA la Determinazione G07374 del 06/06/2018 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto il geom. Xxxxx Xxxxx, in servizio presso la Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative;
VISTA la determinazione n. G13080 del 17/10/2018, così come rettificata con Determinazione n. G13503 del 25/10/2018, avente per oggetto: “… Intervento A0100E0437 - LI-ES2-1990130- Sede principale uffici comunali del Comune di Aprilia (LT). Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed approvazione dello schema lettera di invito, schema di offerta economica e tempo e lo schema di contratto…;
VISTA la Determinazione n. G15215 del 17/01/2019 con la quale viene nominato il geom. Xxxxxx Xxxxx, in sostituzione del geom. Xxxxx Xxxxx, quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato Dossier n.LI-ES2-1990130 – Progetto n. A0100E0437 - "Sede principale Uffici comunali" - Comune di Aprilia;
VISTA la Determinazione n. G13619 del 08/11/2021 “Determina a contrarre ed approvazione dei seguenti atti di gara per l’affidamento dei lavori…..” con la quale si è provveduto altresì all’approvazione dei seguenti atti di gara predisposti dal RUP:
- Lettera di invito (Allegato 1);
- Domanda di partecipazione (Allegato 2);
- Offerta economica (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);
e dell’Avviso di avvio di procedura negoziata (Allegato A);
TENUTO CONTO dell’entrata in vigore dal 1 novembre 2021 delle nuove disposizioni in materia di subappalto come stabilito dall’art. 49 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;
RITENUTO pertanto necessario rettificare gli atti di gara suindicati unitamente all’Avviso di avvio di procedura negoziata (Allegato A) adeguando gli stessi alle norme relative al subappalto entrate in vigore il 01/11/2021 di procedere alla relativa approvazione;
AI SENSI delle vigenti leggi;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:
1. di approvare la sottoelencata documentazione di gara in sostituzione di quanto approvato con Determinazione n. G13619 del 08/11/2021:
- Lettera di invito (Allegato 1);
- Domanda di partecipazione (Allegato 2);
- Schema Offerta economica (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);
e dell’Avviso di avvio di procedura negoziata (Allegato A);
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs.
n. 50/2016 e xx.xx., sul sito della stazione appaltante xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx”.
Il Direttore ad interim Ing. Xxxxx X’Xxxxxx
ALLEGATO 1
Oggetto: POR FESR Lazio 2014 - 2020. Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata “Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili”.
Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT)”
- Dossier LI-ES2-1990130, Intervento A0100E0437. CUP F17B17000220006 - CIG894927140E
Importo dei lavori a base di gara, Iva esclusa: € 464.156,67, di cui € 456.891,07 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 7.265,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
LETTERA DI INVITO
PREMESSE
Con Determinazione G15215 del 17.1.2019 il Geom. Xxxxxx Xxxxx, Funzionario della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT), in sostituzione del Geom. Xxxxx Xxxxx, già nominato con Determinazione G07374 del 6.6.2018.
Con Determinazione G08477 del 21.6.2019 l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato affidato all’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (capogruppo/mandataria) - C.F. BNCCTA72H59I838P / P. Iva 02201800600 - in RTP con lo Studio Professionale Associato Progest e con l’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (mandanti), con sede legale presso la capogruppo in Frosinone, Xxx Xxxxxxxxx x. 000.
Il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data 8.10.2021 ed è stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al progettista incaricato; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto al n. prot. 813939 dell’11.10.2021.
Con Determinazione G12625 del 18.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 464.156,67, di cui € 456.891,07 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 7.265,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Con Determinazione a Contrarre del è stato previsto che l’affidamento dei lavori in questione avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, e con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici qualificati.
Con apposito “Avviso”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla presente procedura, e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Come da richiesta del RUP prot. n. del gli Operatori Economici da invitare alla presente procedura sono stati individuati in numero di ( ) a mezzo dell’Ufficiale Rogante per i lavori Pubblici, xxxxxx Xxxxxxx n. Reg. del , tra i soggetti iscritti nell’apposito “Elenco degli Operatori Economici qualificati da invitare alle procedure negoziate indette per l’affidamento dei lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, rientranti nell’ambito del POR FESR 2014-2020 “Call for proposal, Energia sostenibile 2.0, Azione 4.1.1” approvato con Determinazione n. G12364 del 3.10.2018 e da ultimo aggiornato con Determinazione G10339 del 29.7.2021 e qualificati nelle categorie di lavori riferibili all’intervento ossia OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), Classifica I, (categoria prevalente a qualificazione non obbligatoria), OG1 (Edifici civili ed industriali), Classifica I, OS28 (Impianti termici e di condizionamento), Classifica I, e OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), Classifica I, secondo le indicazioni contenute ai successivi punti 4 e 7.3 della presente Lettera di Xxxxxx.
CONSIDERATO che - in conformità a quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, nella quale vengono fornite specifiche “indicazioni al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di
comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione” - la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha adottato tutte le misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria attualmente ancora in corso, nello specifico:
• indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l’utilizzo, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, propria della Regione Lazio;
• svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7039 del 13.12.2018 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4990 del 25.11.2016), secondo cui l’uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
• rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, non essendo lo stesso strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell’intervento da eseguirsi, prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione dei concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi;
RILEVATO, che con particolare riferimento alle procedure negoziate rientranti nella Call, e pertanto anche per la presente procedura, sussistono:
• comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità di attuare gli interventi rientranti nel Programma Operativo cofinanziato dal FESR, in particolare POR FESR Lazio 2014-2020 - Asse 4 - Sostenibilità energetica e mobilità, Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Azione 4.1.1, soggetto a specifici vincoli di bilancio e rendicontazione;
• la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente;
• la possibilità di presentare l’offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati predisposti dalla Stazione Appaltante e caricati sulla piattaforma STELLA (nello specifico: schema di domanda di partecipazione; schema di offerta economica, DGUE specializzato);
• la possibilità di espletare le sedute pubbliche attraverso la piattaforma telematica STELLA, in quanto come previsto dalla giurisprudenza (da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020) “il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388). A tale orientamento del giudice d’appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che “nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come confermato dall’art. 58, D. Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica” (T.A.R. Veneto, Sezione III, 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112;
T.A.R. Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365)”;
• la non necessità di far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione da parte dei concorrenti di specifiche relazioni tecniche, stante il criterio di aggiudicazione
prescelto che è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, con la presente si comunica, pertanto, che codesto Operatore Economico, a seguito delle espletate operazioni di pubblico sorteggio di cui nelle premesse, è invitato a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT).
1 - STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante è la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Via Capitan Bavastro n. 108, 00145 Roma - C.F. 80143490581.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Geom. Xxxxxx Xxxxx, funzionario dell’Area Genio Civile Lazio Sud della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. I recapiti sono: e-mail: xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx; tel.: 0000.000000.
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “STELLA”, di cui al paragrafo 2 della presente Lettera di Xxxxxx.
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di gara viene pubblicata:
• sulla piattaforma di e-procurement “STELLA” propria della Regione Lazio e visualizzabile nella sezione “Inviti”;
• sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di
Gara e Contratti”;
• sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
2 - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)
Per l’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/
Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.
L’accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato esclusivamente attraverso
un’autenticazione basata sugli strumenti di seguito elencati:
• CIE (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono l’utilizzo;
• CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è, inoltre, indispensabile:
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• la registrazione al sistema STELLA, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 2.1.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta di gara, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi, per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
2.1 - REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx/, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma raggiungibili al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/ (vedasi in particolare “Guida alla registrazione e alle funzioni base”).
La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico. L’Operatore Economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della piattaforma STELLA dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.
L’accesso e l’utilizzo del sistema STELLA nonché la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera di Invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o con le eventuali comunicazioni.
3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
a. Progetto esecutivo, redatto dall’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx in RTP con lo Studio Professionale Associato Progest e con l’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, approvato con Determinazione G12625 del 18.10.2021 e validato dal RUP, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 come da verbale assunto al n. prot. 813939 in data 11.10.2021, composto dai seguenti elaborati:
- ALL. 01 - Relazione illustrativa e QTE;
- ALL. 02 - Elenco e analisi prezzi;
- ALL. 03 - Computo metrico estimativo;
- ALL. 04 - Quadro incidenza manodopera;
- ALL. 05 - Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
- ALL. 06 - PSC - oneri sicurezza - fascicolo - layout.;
- ALL. 07 - Cronoprogramma;
- ALL. 08 - Piano manutenzione;
- ALL. I.01 - Relazione ex legge 10;
- ALL. I.02 - Ape ante operam;
- ALL. I.03 - Ape post operam;
- ALL. I.04 - Relazione CAM;
- ALL. I.05 - Relazione impianto illuminotecnico;
- TAV. 01 - Inquadramento territoriale;
- XXX. 00 - Xxxxxxx fotografico;
- TAV. 03 - Stato di fatto;
- TAV. 04 - Stato di progetto - interventi edili;
- TAV. 05 - Abaco degli infissi;
- TAV. I.01 - Efficientamento energetico impianto termico;
- TAV. I.02 - Efficientamento energetico impianto illuminotecnico;
- TAV. I.03 - Efficientamento energetico impianto elettrico
b. Lettera di Xxxxxx, contenente il Disciplinare di gara;
c. Schema di Domanda di Partecipazione;
d. Schema di Offerta Economica;
e. Schema di Contratto;
f. DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA];
g. DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA];
h. DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA]
La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma regionale “STELLA”, accessibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx/.
3.1 - CHIARIMENTI
Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, disponibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx- imprese/ fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al successivo punto 14. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx/ nella sezione di dettaglio dedicata alla presente procedura, sotto l’argomento “Chiarimenti”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.2 - COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
4 - OGGETTO DELL’APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT), come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale di Appalto.
L’importo complessivo dell’appalto, Iva esclusa, ammonta ad € 464.156,67, di cui € 456.891,07 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 7.265,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Categoria ex all. A DPR n. 207/2010 e art. 2 D.M. 248/2016 | Classifica ex art. 61 DPR n. 207/2010 | Qualific azione obbligat oria | Importo Lavori € | Oneri Sicurezza € | Importo Totale € | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Preval. o Scorp. | Subap paltab ile | |||||||
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | I | NO | 207.695,57 | 3.302,83 | 210.998,40 | 45,46 | P | SI Max 49% |
OG1 Edifici civili ed industriali | I | SI | 78.115,21 | 1.242,21 | 79.357,42 | 17,10 | S | SI |
OS28 Impianti termici e condizionamento | I | SI | 65.668,96 | 1.044,28 | 66.713,24 | 14,37 | S | SI |
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | I | SI (SIOS) | 105.411,33 | 1.676,29 | 107.087,61 | 23,07 | S | SI |
Costo presunto incidenza mano d’opera: Cat. OS6: 31,54% - Cat. OG1: 31,58% Cat. OS28: 35,48% - Cat. OS30: 31,58% | Totale Lavori 456.891,07 | Totale Oneri 7.265,60 | Totale Appalto 464.156,67 | 100,00 |
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OS6 il subappalto non può superare il 49% dell’importo di tale categoria.
È consentita la partecipazione alla presente procedura alle imprese qualificate nella sola categoria generale OG1 (Edifici civili ed industriali), classifica I o superiore, e non anche nella categoria prevalente OS6 classifica I, in quanto categoria specializzata non a qualificazione obbligatoria (in conformità a quanto previsto nella determinazione dell'ANAC 7 maggio 2002, n. 8 e parere di precontenzioso n.149 del 14.9.2011e a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/7/2010 n. 4481). A tal riguardo si ricorda, altresì, il disposto normativo di cui al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 secondo il quale “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”.). In tal caso relativamente a tale categoria OG1 vale lo stesso limite al subappalto previsto per la categoria prevalente OS6, ossia il subappalto non può superare il 49% dell’importo della categoria.
In base al principio di assorbenza di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 248 del 10.11.2016, è consentita, inoltre, la partecipazione alla presente procedura agli Operatori Economici in possesso della qualificazione nella categoria generale OG11 (Impianti tecnologici) classifica I o superiore, in alternativa alle categorie speciali OS28 e OS30.
Per la categoria OS30 rientrante nell’elenco di cui all’art. 2 del D.M. n. 248 del 10.11.2016 (SIOS), in considerazione del valore di tale SIOS superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, si applica il divieto di avvalimento, secondo quanto previsto al comma 11 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
In base al principio del cd. subappalto “qualificante” o necessario che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio; Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2019, n. 3023) deve ritenersi ancora in vigore a norma degli artt. 83, comma 2, ultimo periodo, e 214, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, stante la non avvenuta abrogazione del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014 e dall’art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, le lavorazioni rientranti nelle categorie OS28 e O30 o in alternativa OG11 sono subappaltabili per l’intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione, purché l’Operatore Economico sia qualificato nella categoria prevalente OS6 (o in alternativa OG1) per una classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori da realizzare.
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché il frazionamento non è possibile sul piano tecnico, in quanto trattasi di opera unitaria e l’articolazione dell’appalto in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori.
Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a misura e l’importo contrattuale, così come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavori effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall’art. 106, comma 7, del Codice dei contratti e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
All’Aggiudicatario verrà corrisposta - alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18, del
D. Lgs. n. 50/2016 - un’anticipazione sul valore del contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 207 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, convertito con Legge n. 77 del 17.7.2020, tale percentuale è stabilita nella
misura del 30%. Per quanto concerne l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del Decreto Legge
n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’intervento è finanziato con fondi regionali imputati sul capitolo del bilancio regionale A42502 (Armo Quota Regionale Overbooking - POR FESR 2014-2020 - Contributi agli investimenti a amministrazioni locali).
5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del Contratto d’appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale d’Appalto, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e nell’osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.
6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono invitati alla gara n. Operatori Economici, qualificati per le categorie d’opera riferibili all’intervento, preliminarmente individuati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tra i soggetti qualificati iscritti nell’apposito Elenco Aperto di cui in premessa ed accreditatisi sulla piattaforma STELLA.
7 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
7.1 - REQUISITI GENERALI
Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione, di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001.
Il requisito generale relativo all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:
- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti
di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), del Codice.
A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n.
120 dell’11.9.2020, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il concorrente deve essere iscritto, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’apposita dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA
Il concorrente deve possedere l’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l’attestazione nelle categorie di lavori OS6, Classifica I o superiore (categoria prevalente a qualificazione non obbligatoria), OG1, Classifica I o superiore, OS28, Classifica I o superiore, e OS30, Classifica I o superiore,
È consentita la partecipazione alla presente procedura alle imprese qualificate nella sola categoria generale OG1 (Edifici civili ed industriali), classifica I o superiore, e non anche nella categoria OS6 classifica I, in quanto quest’ultima categoria specializzata non a qualificazione obbligatoria (come da determinazione dell'Autorità di vigilanza 7 maggio 2002, n. 8 e parere di precontenzioso n.149 del 14.9.2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/7/2010 n. 4481).
In base al principio di assorbenza di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 248 del 10.11.2016, è consentita, inoltre, la partecipazione alla procedura agli Operatori Economici in possesso della qualificazione nella categoria generale OG11 (Impianti tecnologici) classifica I o superiore, in alternativa alle categorie speciali OS28 e OS30.
7.4 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità con la Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.
Si ricorda che “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018).
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dalla presente Lettera di Xxxxxx.
8 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI; AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE
Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del 40% (quaranta per
cento). La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all’operatore concorrente. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell’art. 48, comma 6, del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporata, invece, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice; ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un RTI di tipo orizzontale o un’aggregazione di rete, costituendo un RTI di tipo misto. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali.
Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.
I requisiti di idoneità professionale relativi all’iscrizione all’Albo delle Cooperative e Consorzi di Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
9 - AVVALIMENTO
Ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 l’avvalimento non è ammesso per lavorazioni rientranti nella categoria superspecialistica OS30. Per le restanti categoria di lavori l’avvalimento è ammesso secondo quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP, in qualità di Soggetto valutatore, richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
10 - SUBAPPALTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art 49, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, il subappalto, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nel rispetto del limite del 50% dell’importo complessivo del contratto. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 10.9.2003.
Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) xiorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel coxxx xxx xxx-xxxxxxxxx.
00 - SUBAPPALTO dal 1 novembre 2021
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario dell’accordo quadro esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OS6 il subappalto non può superare il 49% dell’importo di tale categoria. Lo stesso limite del 49 % vale relativamente alla categoria OG1 che consente la partecipazione alla presente procedura in alternativa alla categoria prevalente OS6.
Per le restanti categorie scorporabili OS28 e OS30, o OG11, in considerazione della bassa incidenza della manodopera sugli importi delle medesime categorie, il subappalto è consentito fino alla misura totalitaria, ferma restando la vigenza del richiamato principio del subappalto qualificante.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) xiorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11 - SOPRALLUOGO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all’intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto, con le conseguenti eventuali limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell’incolumità e della salute pubblica.
12 - GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
13 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
L’importo dovuto dall’operatore economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio “Portale dei pagamenti dell’ANAC”.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è effettuato dall’impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il versamento è effettuato dal Consorzio stesso.
Si rammenta che il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara, ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- operativi/manuali-per-le-imprese. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno _
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può pertanto sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna altra offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Xxxxxx. Non sono accettate offerte alternative. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
La presentazione dell’offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei citati artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione di ciascun invitato, unitamente alla Lettera di Xxxxxx e alla progettazione esecutiva.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta della stessa è sanabile;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. copia del PASSOE) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16 - CONTENUTO DELLA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»
La busta telematica «A - Documentazione Amministrativa» dovrà contenere: la domanda di partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, ottenibili al seguente indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx
16.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, che contiene tutte le informazioni necessarie e le dichiarazioni di cui al successivo punto 17.1.
Come reso noto dall’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, trattandosi di procedura negoziata gestita interamente per via telematica, la Domanda di Partecipazione alla presente gara non è soggetta a imposta di bollo.
Nella domanda il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante - capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile.
La domanda è sottoscritta e presentata:
• in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
• nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell’aggregazione di rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’Operatore Economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega sulla piattaforma STELLA:
• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
• copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
16.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, utilizzando il modello presente sulla piattaforma STELLA. Tale modello di DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Il DGUE andrà redatto secondo quanto di seguito indicato:
• - Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
Parte precompilata.
• - Parte II: Informazioni sull’Operatore Economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA:
1. il DGUE, redatto compilando il modello presente su XXXXXX, a firma dell’ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI.
2. la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. l’originale o una copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, come meglio sopra specificato;
5. copia del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo all’ausiliaria;
6. la dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 17.1.
- In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
• - Parte III: Motivi di esclusione
Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A, B, C e D. Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. punto 17.1 n. 1 della presente Lettera di Invito).
• - Parte IV: Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A, B, C e D per le parti di competenza.
• - Parte VI: Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni eventualmente richieste, mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:
• nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
• nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
• nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni, di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’ANAC) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80.
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella “Domanda di Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.
17 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
17.1 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:
• fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
• dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011, o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;
• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
• dichiara, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
• dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
• dichiara di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, di cui all’art. 80,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, lettere da a) a m);
• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
• dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della presente Lettera di Invito, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura;
• dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull’effettuazione dei lavori;
• indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica); indica l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio e le proprie posizioni previdenziali ed assicurative;
• autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente trasmesse in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti, di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000:
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.3.1942, n. 267.
Per gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio provvisorio dell’impresa, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020, con il quale è stato chiarito che le imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. Infatti, dal combinato disposto dell’art. 104 del Regio Decreto n. 267 del 16.3.1942 (Legge Fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, nella versione vigente fino al 31.12.2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 55 del 14.6.2019 di conversione del c.d. decreto sblocca-cantieri), emerge che, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha, infatti, eliminato la previsione contenuta nell’art. 110, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici che consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tale previsione è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, fino all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
• nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
• nel caso di società, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
• nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
• nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.
La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
17.2 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente, oltre alla Domanda di partecipazione e al DGUE, allega sulla piattaforma STELLA la seguente documentazione:
• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
• in caso di sottoscrizione del procuratore: copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
• copia scannerizzata del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del Codice, dovrà essere allegata anche copia del PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
• copia conforme dell’attestazione SOA;
• attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
• dichiarazione attestante:
a. l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di rete:
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
• copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
• dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
• copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
• dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
Nei casi, di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
18 - CONTENUTO DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»
La busta telematica «B - Offerta Economica» contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica del concorrente (predisposta preferibilmente secondo il modello Offerta Economica elaborato dalla Stazione Appaltante e disponibile su STELLA), comprendente i seguenti elementi:
a) ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base
di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’Iva;
b) indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) indicazione dei costi della manodopera
Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’importo indicato in lettere.
L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, con il ribasso indicato in percentuale rispetto all’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’Iva.
19.1 - APERTURA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno alle ore 9:30.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma STELLA, nella sezione “Avvisi” dedicata alla presente procedura. Attraverso la piattaforma STELLA verranno, altresì, comunicate le successive sedute pubbliche.
Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e successivamente procederà a:
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nelle buste telematiche «A
- Documentazione Amministrativa» a quanto richiesto nella presente Lettera di Xxxxxx;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
19.2 - APERTURA DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»
Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà all’apertura delle buste telematiche «B - Offerta Economica», presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante.
Si ribadisce che la Stazione Appaltante, come stabilito al punto 18, prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando solo 2 cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.
In caso di offerte uguali si procederà dapprima all’esperimento, ove possibile, del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al comma 1 dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio.
20 - VERIFICA DELL’ ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi della Circolare del MIT del 25.10.2019, che detta «Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”», il RUP procederà a determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e ad escludere le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 3-bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, applicabile ratione temporis alla presente procedura, la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara, di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
21 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni, di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti, di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, nonché alla conseguente segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia): in particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 “per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della «Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia» ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni”.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della «Banca Dati», la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
Per quanto concerne le penali, il recesso e la risoluzione si rinvia a quanto contenuto nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della Lettera di Invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
All’atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, la prestazione di una
garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari all’importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale, come stabilito all’art. 12, lett c) del C.S.A., è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 euro ed un massimo di € 1.500.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante, tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro e di bollo, ove
dovute, relative alla stipulazione del contratto. Resta a carico della Regione Lazio l’Imposta sul Valore
Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633.
22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente Lettera di Invito. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
23.1 - Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle “dichiarazioni integrative” e nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella Lettera di Xxxxxx, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
23.2 - Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
23.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
23.4 - Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
23.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio.
Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore della piattaforma telematica di e-procurement
denominata “STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio”.
Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
23.6 - Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
23.7 - Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
23.8 - Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”, di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Xxxxxx Xxxxx
(documento firmato digitalmente)
ALLEGATO 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT)” - Dossier LI-ES2-1990130, Intervento A0100E0437.
Importo dei lavori a base di gara: € 464.156,67, di cui € 456.891,07 quale importo lavori soggetto
a ribasso d’asta ed € 7.265,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CUP F17B17000220006 - CIG 894927140E
Il sottoscritto/a ____ ____ ____ ____ _ ______ in qualità di (legale rappresentante,
amministratore unico, titolare, ecc.) dell’impresa _____ ____ ____ ___ con sede legale a
_______________________ e sede operativa a __________________________ codice fiscale
________________, partita IVA ______________ e-mail ___ ____ Pec ___ ___ _____
In nome e per conto di:
□ Impresa Singola:
Impresa individuale, anche artigiani Società in Accomandita Semplice
Società per Azioni Società Cooperativa
Società a Responsabilità Limitata altro:
□ Consorzio
Ordinario Stabile Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane
- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) per i seguenti consorziati:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete costituito, concorrendo con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Mandataria o Mandante |
costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante |
□ GEIE
con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge
n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge
n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT)”.
Seguendo quanto stabilito al paragrafo 17.1 della Lettera di Xxxxxx e avvalendosi del disposto di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, al fine di partecipare alla procedura in oggetto:
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle richiamate sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291- quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale, nonché all’art. 2635 del Codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
c) xxxxx, ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;
3) che i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera l’esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti:
X. | Xxxxxxx, Nome, luogo e data di nascita | Codice Fiscale | Qualifica | Residenza |
4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente:
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente l’indizione della presente procedura;
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente l’indizione della presente procedura dei quali indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (N.B.: qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):
Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza | Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione | Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria |
6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata;
7) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal quinto periodo dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto l’impresa se può adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del citato comma 4;
8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020 con il quale è stato chiarito che gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio provvisorio dell’impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. Ciò in quanto dal combinato disposto dell’art. 104 del Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti nella versione vigente fino al 31.12.2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 55 del 14.6.2019 di conversione del c.d. decreto sblocca-cantieri) emerge, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, che l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha, infatti, eliminato la previsione contenuta nell’art. 110, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti che consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tale previsione è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, fino all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs.
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:
che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
(indicare esplicitamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle norme della citata Legge): ;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
9) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti
sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);
10) in relazione alle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001:
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
11) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale):
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato , salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis. Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
12) di essere in possesso della qualificazione per le categorie di lavori richieste nella Lettera di Xxxxxx,
ossia: _ ____ ____ ___ ____ ____ _ ______ ____ ____ ___ (indicare
le singole categorie e classifiche possedute), di cui si allega copia della relativa attestazione SOA;
13) che intende ricorrere al subappalto, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 così come modificati dall’art 49, comma 1, lett. b) e 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 per la/e seguente/i categoria/e di lavori
, fermo restando il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, OS6 o in alternativa OG1, con riferimento alle quali l’eventuale subappalto non può superare il 49% dell’importo della relativa categoria;
14) di ricorrere all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 per le seguenti categorie di lavori:
e si allega copia della attestazione SOA dell’Impresa ausiliaria (il ricorso all’avvalimento non è ammesso per le categoria OS30) ;
15) (in caso di costituendi raggruppamenti temporanei):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a e che la composizione del raggruppamento è la seguente:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale |
16) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016):
di concorrere per i seguenti consorziati:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale |
17) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di Matricola n. ; INAL: sede di Matricola n. ; CASSA EDILE: di Matricola n. e di essere in regola con i relativi contributi;
18) che l’impresa è iscritta:
(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia)
nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ;
(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia)
nel registro professionale o commerciale dello Stato di per la seguente attività (NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto):
Codice attività (obbligatorio): Numero di iscrizione: Data di iscrizione: Durata dell’impresa/data termine: Forma giuridica
19) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ufficio Territoriale di: ;
20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica STELLA, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della Lettera di Invito, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla presente procedura di gara;
21) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sia sulla determinazione dell’offerta, ed in particolare del prezzo, sia sull’effettuazione dei lavori;
22) che l’offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara ed è remunerativa giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
23) che l’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente: ;
24) autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett.
a) del Codice;
25) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE).
(luogo) (data) (sottoscrizione)
(il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)
N.B. La domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata, gestita interamente per via telematica, non è soggetta ad imposta di bollo, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ed è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti , da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridi ca, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Allegati alla presente domanda da inserire sul sistema STELLA:
- copia conforme dell’attestazione SOA e copia scannerizzata del PASSOE riguardanti il concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento dovranno essere allegati anche quelli dell’impresa ausiliaria;
- DGUE per tutti i soggetti tenuti alla compilazione, come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili sulla piattaforma STELLA;
- documentazione a corredo ed eventuali ulteriori dichiarazioni, di cui ai paragrafi 17.1 e 17.2 della Lettera di invito;
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
Si invita il concorrente a non allegare ulteriore documentazione oltre a quella espressamente richiesta nella Lettera di Xxxxxx.
ALLEGATO 3
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT)” - Dossier LI-ES2-1990130, Intervento A0100E0437.
Importo dei lavori a base di gara: € 464.156,67, di cui € 456.891,07 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 7.265,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP F17B17000220006 - CIG 894927140E
Il sottoscritto ___ ___ ____ ____ ___ nato a _____ ____ ____ _ ( ) il __________
residente a _____ ____ ____ ___ ( ) in via/piazza n. in
qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ____ ____ ____ __ con sede legale a
_____________________________ e sede operativa a ______________________________
codice fiscale __ ____ ___, partita IVA __ ______ ____, Pec _ ____ ____ _____
in nome e per conto di:
1) Impresa Singola:
Impresa individuale, anche artigiani Società in Accomandita Semplice
2) Consorzio
Società per Azioni Società Cooperativa
Società a Responsabilità Limitata altro:
Ordinario
Società Cooperative di Produzione e Lavoro
Imprese Artigiane
Stabile
3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti
Costituito Costituendo
4) Rete di impresa
Costituita Costituenda
5) Geie
di seguito denominata “Impresa”
si impegna
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura di gara negoziata per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale
«Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT)” nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.
L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità
OFFRE IL
Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in CIFRE) % | Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE) |
_ | _ |
al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
N.B.: Ai sensi di quanto stabilito al punto 18 della Lettera di Invito: a) verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso;
b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà l’importo indicato in lettere.
L’Impresa dichiara, pena l’esclusione, che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi aziendali riguardanti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad €
Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad €
L’Impresa dichiara, inoltre:
a. che l’offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
d. che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono
omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
e. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l’Iva a carico della Stazione Appaltante;
f. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
g. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
h. di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta per tutta la durata contrattuale;
j. di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;
l. di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Luogo e data Firma
NB: L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, stabilite nel disciplinare di gara.
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT), rientranti nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Call for proposal 2.0, linea di intervento denominata “Energia sostenibile: investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili” - Dossier LI-ES2-1990130, Intervento A0100E0437.
CUP F17B17000220006, CIG 894927140E
TRA
La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, rappresentata dall’Ing. Xxxxx X’Xxxxxx, nata a
, il , in qualità di Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, munita di firma digitale, nominata con D.G.R. n. 138 del 16.3.2021, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 212,
E
l’Impresa , C.F. e P. Iva , con sede legale in
, Via , rappresentata dal Sig. ,
C.F. , nato a il e residente a in Via , munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante
PREMESSO CHE
• con Determinazione G15215 del 17.1.2019 il Geom. Xxxxxx Xxxxx, Funzionario della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT), in sostituzione del Geom. Xxxxx Xxxxx, già nominato con Determinazione G07374 del 6.6.2018;
• con Determinazione G08477 del 21.6.2019 l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato affidato all’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (capogruppo/mandataria) - C.F. BNCCTA72H59I838P / P. Iva 02201800600 - in RTP con lo Studio Professionale Associato Progest e con l’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (mandanti), con sede legale presso
la capogruppo in Frosinone, Xxx Xxxxxxxxx x. 000;
• il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data 8.10.2021 ed è stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al progettista incaricato; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto al n. prot. 813939 dell’11.10.2021;
• con Determinazione G12625 del 18.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP formato dall’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, lo Studio Professionale Associato Progest e l’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 464.156,67, di cui € 456.891,07 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 7.265,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
• con Determinazione a contrarre del è stato previsto che l’affidamento dei lavori in questione avvenga mediante procedura negoziata, di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020;
• con la medesima Determinazione sono stati approvati i documenti e gli atti di gara e ne è stata disposta la pubblicazione sul profilo del committente nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla piattaforma di e-procurement regionale “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (STELLA), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
• con apposito Avviso, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
• con Determinazione n. del sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa
, C.F.: , P. Iva: , con sede legale in Via , che ha offerto il ribasso del % e pertanto per l’importo contrattuale di € comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre Iva;
• sono stati effettuati in capo al suddetto Operatore Economico i controlli per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP prot. n. del in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto e importo del Contratto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da realizzare presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT), mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente (D.M. 11.1.2017), di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione del e come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, del quale l’Impresa dichiara espressamente di aver preso piena conoscenza di tutte le ivi norme richiamate.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente contratto d’appalto, dei suoi allegati e degli elaborati progettuali, delle normative tecnico- esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. Essi rientrano nell’ambito della linea di intervento relativa al POR FESR Lazio 2014/2020, Call for proposal 2.0, denominata “Energia sostenibile: investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili” e sono finanziati con fondi imputati sul capitolo del bilancio regionale A42502 (Armo Quota Regionale Overbooking - POR FESR 2014-2020 - Contributi agli investimenti a amministrazioni locali).
L’importo contrattuale complessivo ammonta ad € (euro
/ ) per lavori al netto del ribasso d’asta del %, come risulta dall’offerta dell’Impresa, oltre ad € 7.265,60 (euro settemiladuecentosessantacinuqe/60) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva.
Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a misura e l’importo contrattuale, così come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavori effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall’art. 106, comma 7, del Codice dei contratti e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
Non è ammessa la revisione prezzi, salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente. Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati, sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.
Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:
a) Il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Gli Elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) L’Elenco dei prezzi unitari;
d) Il Cronoprogramma dei lavori;
e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
f) L’Offerta economica;
g) Le polizze di garanzia.
Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire garanzia definitiva mediante polizza fìdeiussoria n. del rilasciata da ,
Ag. , P. Iva , con sede legale in , per un importo totale pari ad € .
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa ha altresì provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n. del rilasciata da
, Ag. , P. Iva , con sede legale in , (oppure, in alternativa: l’Impresa si impegna a stipulare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa) di importo pari all’importo contrattuale, ossia € e per un massimale pari ad € che rende indenne la stazione appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti della Direzione Regionale e resteranno ivi depositate fino all’emissione del certificato di collaudo.
Art. 3 - Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori. L’Appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di Cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”.
Art. 4 - Termini di esecuzione
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa Aggiudicataria è obbligata a segnalare al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo, l’Impresa ha l’onere di procedere prontamente al transennamento, o opera similare, per preservare l’incolumità di persone e cose.
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec).
Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 5 - Anticipazione e pagamenti
All’Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18, del
D. Lgs. n. 50/2016, verrà corrisposta un’anticipazione pari al 30% del valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 207 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.
Per quanto riguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, quando il credito liquido, al netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei Lavori che procederà all’emissione del certificato stesso. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro.
Ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 5 bis, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio di regolare documento unico di regolarità contributiva.
Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 23.4.2021 recante disposizioni straordinarie per il pagamento di lavori e spese tecniche, finalizzate a mitigare la crisi di liquidità delle imprese causata dall’emergenza COVID-19, il Direttore dei Lavori, ogni volta che l’impresa esecutrice ne faccia richiesta, provvederà alla emissione dei certificati di pagamento anticipatamente rispetto alle condizioni stabilite, anche in misura inferiore all’importo della rata di acconto ivi previsto, e solo per lavori effettivamente eseguiti, e comunque per un importo non inferiore alla soglia di 10.000,00 euro.
Art. 6 - Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione
A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e), del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 giorni il Direttore dei Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di
eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del
D. Lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l’Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.
Art. 7 - Penale per ritardo nei lavori
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno permille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche negli altri casi di ritardo previsti dall’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.
Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (dieci percento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento.
Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 8 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
Pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, per la Categoria OS6, o in alternativa OG1, il subappalto, non può superare il 49% dell’importo della categoria.
Per le restanti categorie il subappalto è consentito senza il suddetto limite e purché comunque:
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà:
- a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
- a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- a trasmettere al RUP, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’Impresa ausiliaria.
In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione
delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.
L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 9. Riserve ed eccezioni dell’esecutore
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dei lavori quale che sia l’eventuale contestazione o riserva avanzata e debitamente iscritta negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
L'esecutore ha la possibilità di firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, e sottoscrive a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, le sue riserve, indicando con esattezza l’importo cui crede aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.
Le riserve devono, infatti, essere formulate in modo specifico, devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve o le domande che ad essi si riferiscono
In ogni caso, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Art. 10 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza
L’Impresa Appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di Lexxx (D. Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in genere. L’Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l’Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all’Impresa non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa Appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e l’effettiva consegna, deve:
a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.
Art. 11 - Responsabilità verso terzi
L’ Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 12 - Domicilio legale
Agli effetti del presente Contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio legale, presso la sede legale sita in , Via , Tel.
, Fax , pec
Art. 13 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal codice IBAN sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:
, nato a il C.F.
, nato a il C.F. quali persone delegate ad operare sul sopra indicato conto.
Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.
Art 14 - Recesso
L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei lavori non eseguiti.
Il decimo dell’importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori/RUP, prima della comunicazione del preavviso. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 15 - Risoluzione
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del Codice dei Contratti);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 33 del 21.1.2014.
La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 108, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Il Direttore dei Lavori/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori/RUP, dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell’esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all’appalto risolto, è posto a carico dell’Appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 16 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale.
Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.
Art. 17 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, l’Appaltatore dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 18 - Interpello
In conformità a quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell’Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs n. 50/2016, o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L’affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.
Art. 19 - Cessione del Contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
Art. 20 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Art. 21 - Spese di contratto, di bollo, di registro ed accessori
Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo. Resta a carico della stazione appaltante l’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633.
Art. 22 - Controversie
Il Foro competente è quello di Roma.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
Il presente atto, soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.
131 del 26.4.1986, viene regolarizzato, ai fini dell’imposta di bollo, attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio.
Il presente Contratto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle parti con firma digitale.
Roma,
L’Impresa
Il Direttore ad interim Ing. Xxxxx X’Xxxxxx
ALLEGATO A
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
POR FESR 2014-2020 - Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” - Azione 4.1.1.
Procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 1, comma 2, lett. b, della legge 11 settembre 2020, n. 120)
Si comunica che in data è stata pubblicata sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, argomento Bandi di Gara e Contratti, la Determina a Contrarre del finalizzata all’affidamento, mediante procedura negoziata, dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT)”, rientranti nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, Azione 4.1.1. - Dossier LI-ES2-1990130, Intervento A0100E0437 - CUP F17B17000220006, CIG 894927140E
L’importo complessivo dei lavori, Xxx esclusa, ammonta a € 464.156,67, di cui € 456.891,07 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 7.265,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà indetta e interamente gestita con modalità telematiche mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement STELLA, propria della Regione Lazio.
Gli Operatori Economici qualificati per le categorie e classifiche previste dall’intervento, ossia OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), Classifica I, (categoria prevalente a qualificazione non obbligatoria), OG1 (Edifici civili ed industriali), Classifica I, OS28 (Impianti termici e di condizionamento), Classifica I, e OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), Classifica I, da invitare alla presente procedura - nel rispetto del numero minimo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 - saranno individuati mediante pubblico sorteggio
- effettuato a mezzo dell’Ufficiale Rogante per i Lavori Pubblici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e secondo forme idonee a garantire l’anonimato dei concorrenti - tra gli Operatori Economici regolarmente iscritti nell’apposito “Elenco Aperto” approvato con Determinazione G12364 del 3.10.2018 e da ultimo aggiornato con Determinazione G10339 del 29.7.2021 ed accreditatisi sulla piattaforma STELLA.
Per la presentazione delle offerte sarà fissato un termine di scadenza pari a 20 giorni dall’avvenuto invio
della Lettera di Invito.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è Geom. Xxxxxx Xxxxx, funzionario dell’Area Genio Civile Lazio Sud della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. I recapiti sono: e-mail: xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx; tel.: 0000.000000.
In adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, il
presente Avviso, come tutti i successivi atti di gara, viene pubblicato sul sito della Stazione Appaltante
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Xxxxxx Xxxxx)