AVVISO PUBBLICO
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino Ufficio Servizi Sociali
Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x. 0 – 52100 – Arezzo
AVVISO PUBBLICO
per l'erogazione di contributi a sostegno della locazione e differimento temporaneo dell'esecuzione degli sfratti.
Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla L. 124/2013.
ANNO 2022
Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 ed, in particolare, l’art. 6 comma 5 che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
Visto il Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni in materia di “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013 n. 124”;
Visto il Decreto 30 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, avente ad oggetto “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all'anno 2021”;
Visto il Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000 del 04.11.2021 contenente il riparto del fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli a favore dei Comuni capoluogo e ad alta tensione abitativa;
IL DIRETTORE
In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 1887 del 18.07.2022
RENDE NOTO
che, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino alle ore 13:00 del 05/12/2022, ovvero fino ad esaurimento delle risorse statali, assegnate dalla Regione Toscana, sono aperti i termini per presentare istanza ai fini dell'ottenimento di un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell’esecutività degli sfratti causati da morosità incolpevole.
Art. 1 – Definizione di morosità incolpevole
Per “morosità incolpevole” s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Ai fini del presente Avviso per nucleo familiare si intende quello definito all’art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause (l'elenco non è tassativo, sono ammesse ulteriori cause):
a) perdita del lavoro per licenziamento (con esclusione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) o dimissioni per giusta causa;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazione di attività libero-professionale o di imprese registrate, derivante da causa di forza maggiore o da consistente perdita di avviamento;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
g) abbandono dell'alloggio da parte di uno o più componenti del nucleo familiare o di uno o più cointestatari del contratto di locazione che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo. L'abbandono deve risultare dal mutamento della residenza anagrafica o altri documenti comprovanti l'allontanamento;
h) abbandono dell'alloggio da parte di uno o più componenti del nucleo familiare e/o cointestatari del contratto di locazione che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo conseguente a separazione/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). L'allontanamento può essere provato: in caso di separazione, con decreto di omologazione della separazione oppure sentenza di separazione; in caso di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza di divorzio o accordo di divorzio;
Il Comune, attraverso il proprio Servizio di assistenza sociale, può accertare la diminuzione della capacità reddituale causata da altri motivi, purché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto riguarda nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità (quali: famiglie monoparentali o costituite da soggetti anziani o portatori di handicap; accrescimento naturale del nucleo familiare, ecc..), per fenomeni di precarietà lavorativa, per la sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, per l'allontanamento di uno o più dei componenti del nucleo familiare.
Ai fini del presente Avviso, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Art. 2 – Requisiti di accesso ai contributi
Coloro che si trovano in una condizione di morosità incolpevole, come definita dall'art. 1, possono usufruire dei contributi indicati dall'art. 3 se, entro la data di scadenza del presente Avviso Pubblico, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Paese aderente all'Unione Europea o, in caso di cittadini di Stati non aderenti all'UE o apolidi, essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, che consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa in Italia;
b) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo - regolarmente registrato - sito nel Comune di Arezzo. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. Il presente requisito può essere posseduto da un membro del nucleo familiare;
c) avere residenza da almeno 1 anno nell'alloggio di cui al punto b);
d) essere destinatario di una procedura di sfratto per morosità, avente ad oggetto l'immobile di cui al punto b). Tale circostanza deve essere dimostrata allegando all'istanza, l'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida dello sfratto;
e) trovarsi in una situazione di morosità incolpevole per una delle cause indicate nell'art. 1
f) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità da cui risulti un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
g) non titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ubicato nella provincia di residenza;
h) non titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare di altro contratto di locazione ad uso abitativo;
i) non essere assegnatario di un alloggio E.R.P.
In relazione al precedente punto g), s'intende non fruibile l'immobile che rientri in una delle seguenti fattispecie:
• assegnato al coniuge/unito civilmente a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede di separazione/divorzio/scioglimento dell'unione civile;
• alloggio dichiarato inagibile con provvedimento del Comune o di altra autorità competente.
S'intende non adeguato l'immobile in cui ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato dall'art. 12 comma 8 L.R.T. 2/2019
La domanda di partecipazione al presente Avviso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica
D.S.U. aggiornata nei casi previsti dall’art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013.
Art. 3 – Tipologia e dimensionamento del contributo
Fino ad esaurimento del fondo assegnato ed erogato dallo Stato al Comune di Arezzo e nei limiti degli importi erogabili, possono essere corrisposti agli aventi diritto i seguenti contributi:
• CASO A) - fino ad un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole: è previsto il contributo fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole (accertata dal Comune) qualora il periodo residuo di vigenza del contratto sia pari o superiore a due anni, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile da parte del locatore. Nell'ambito della somma massima possono essere anche liquidate le spese legali fino al limite di € 1.000,00 solo se debitamente documentate. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve allegare la dichiarazione, resa dal locatore, di disponibilità a rinunciare alla procedura di sfratto e a sanare la morosità in cambio del contributo, utilizzando il Modello A)
• CASO B) fino a un massimo di € 6.000,00 rinviare l'esecuzione dello sfratto: è previsto il contributo fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare il locatore dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora consenta il differimento dell’esecuzione dello sfratto per il tempo necessario all’inquilino moroso incolpevole a trovare un’adeguata soluzione abitativa, comunque per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi. Nell'ambito della somma massima possono essere anche liquidate le spese legali fino al limite di € 1.000,00 solo se debitamente documentate. Al momento della presentazione
della domanda il richiedente deve allegare la dichiarazione, resa dal locatore, di disponibilità di differire l'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo, utilizzando il Modello B)
• CASO C) fino a € 2.000,00 per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione: è previsto il contributo fino ad un massimo di € 2.000,00 per il versamento di un deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione; il deposito può avere un importo massimo pari a tre mensilità.
• CASO D) fino ad un massimo di € 7.200,00 per la stipula di un nuovo contratto di locazione: è previsto il contributo fino ad un massimo di € 7.200,00, da erogare al locatore per il pagamento di un pari numero di mensilità relative ad un nuovo contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, da sottoscrivere a canone concordato, sulla base dei parametri determinati negli Accordi territoriali vigenti. La somma di € 7.200,00 è comprensiva dell'eventuale contributo massimo di € 2.000,00 richiesto per il pagamento del deposito cauzionale.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento della somma di € 170.000,00 destinata dal Comune di Arezzo all'erogazione dei contributi di cui al presente Avviso.
Il contributo non potrà essere erogato per più di una volta al medesimo nucleo familiare che ne abbia già usufruito, se la morosità incolpevole sia stata generata dal medesimo evento in entrambi i casi.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico deve essere presentata esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo nella pagina dedicata all'Avviso.
Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o canali diversi.
Unitamente alla domanda, l'istante dovrà produrre, a pena di esclusione e sempre tramite l'apposita procedura on-line, tutta la documentazione richiesta.
Per accedere alla procedura di inserimento on-line l'utente deve essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale:
– Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
– Carta di Identità Elettronica (CIE)
Sarà possibile presentare istanza in ogni momento e fino alle ore 13:00 del 05/12/2022, ovvero fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Dal momento della presentazione dell'istanza il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni, in ragione della particolare complessità dei controlli necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione.
Per informazioni ed assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi a:
Sportello Segretariato Sociale, Xxx Xxxxxxxxx x. 00 Xxxxxx Tel 0575/377293 – 0575/377281
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
Art. 5 – Istruttoria delle domande
L’Ufficio Servizi Sociali procederà all’istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta. Una Commissione interna, appositamente nominata, effettuerà la valutazione delle domande per
verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, le cause di incolpevolezza della morosità al fine di ammetterle od escluderle dal contributo.
La dichiarazione di destinazione del contributo (se si opta per il CASO A, B, C o D), ancorché debba essere obbligatoriamente indicata in sede di istanza, non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata dopo che il richiedente abbia ricevuto la comunicazione di ammissibilità al contributo. In tal caso il beneficiario dovrà far pervenire tale dichiarazione di modifica all'Ufficio Servizi Sociali tramite comunicazione a mezzo PEC: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx ; l'Ufficio provvederà a valutare la sussistenza dei requisiti relativamente alla nuova destinazione del contributo.
Il termine di valutazione della domanda è fissato in 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza.
In caso di incompletezza della domanda o della documentazione, l’Ufficio provvederà ad inviare la richiesta di integrazione documentale - in cui sono evidenziati i documenti mancanti - al recapito comunicato in sede di domanda, mediante PEC o e-mail o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il richiedente potrà integrare tale documentazione entro il termine perentorio di 15 gg dal ricevimento della comunicazione scritta. Nel caso di mancata presentazione delle integrazioni documentali richieste, verrà disposto il diniego con provvedimento scritto e motivato.
Le domande saranno istruite in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione, partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in tale ordine saranno esaminate ai fini dell’ammissione. L’Ufficio si riserva di applicare i criteri preferenziali previsti all’art. 3) comma 3 del DM 30/3/2016, nel caso di risorse insufficienti per la copertura delle richieste.
In caso di risorse insufficienti per la copertura delle richieste, inoltre, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Non sono previste graduatorie.
Accertato il possesso dei requisiti per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, e completato il procedimento istruttorio, il contributo spettante sarà liquidato secondo le modalità indicate nel presente Avviso all'art. 6
Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo
Al termine del procedimento, in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'erogazione del beneficio sarà subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
• contributo per il CASO A): formale rinuncia del locatore agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno del conduttore e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi e non coperti dal contributo oltre all'indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Dovrà essere prodotto il verbale di udienza in cui risulti la rinuncia alla prosecuzione della procedura o altro atto idoneo, sulla base dello stato del procedimento. Qualora sia richiesta anche la liquidazione delle spese legali, nei limiti previsti dall'art. 3 , dovrà essere prodotta notula o altro documento idoneo. Il contributo verrà liquidato direttamente al locatore in un'unica soluzione;
• contributo per il CASO B): formale dichiarazione del locatore di differimento dello sfratto per un tempo minimo di 6 (sei) mesi ed indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo verrà erogato direttamente al locatore con cadenza trimestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio da parte del conduttore;
• contributo per il CASO C): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data prevista di consegna dell'alloggio, dati catastali
dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato, pena la restituzione del contributo.
• contributo per il CASO D): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo, pena la restituzione del contributo, copia del contratto di locazione a canone concordato stipulato dal beneficiario ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/1998 - sulla base degli Accordi Territoriali stipulati dalle Associazioni di categoria - con attestato di conformità e regolarmente registrato. Il nuovo contratto può essere stipulato anche con il locatore che ha intentato la procedura di sfratto da cui il contributo. Il contributo sarà erogato direttamente al locatore con cadenza semestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio
A pena di esclusione dall'erogazione del beneficio, la documentazione dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio, emerga una modifica delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità al contributo, potranno essere adottati provvedimenti motivati di revoca dello stesso, con conseguente recupero delle somme indebitamente erogate. In caso di recesso anticipato dal contratto di locazione da una delle due parti, sia il locatore che il conduttore sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Servizi Sociali. Il Comune di Arezzo non è garante in alcun modo degli oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazione.
Art. 7 – Cumulabilità del contributo con altri contributi
Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere cumulato con altri benefici pubblici erogati da qualunque Ente a titolo di sostegno alloggiativo relativo al medesimo periodo temporale.
Il contributo affitti di cui alla Legge 431/1998 è incompatibile con i contributi per morosità incolpevole se tali contributi sono erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo affitti.
La concessione del contributo per la morosità incolpevole non pregiudica l'accesso tramite Bando generale o integrativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e, per i nuclei familiari inseriti nelle graduatorie vigenti, non pregiudica la posizione acquisita in dette graduatorie.
L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla stipula del contratto di locazione.
Art. 8 – Casi di esclusione
Le richieste saranno escluse dal contributo qualora siano esaurite le risorse a disposizione.
Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi E.R.P., per i quali gli Enti proprietari abbiano intentato una procedura di sfratto per morosità o siano stati dichiarati decaduti oppure abbiano occupato abusivamente un alloggio E.R.P. in qualunque tempo.
Nell’ambito dello stesso procedimento di sfratto, non è ammessa ai cointestatari del contratto di locazione la possibilità di presentare più di un’istanza di contributo. L’ulteriore istanza verrà esclusa.
L'istanza non è ammissibile qualora sussista un vincolo di parentela fino al secondo grado tra il nucleo familiare del contributo ed il/i locatore/i dell'immobile oggetto della procedura di sfratto.
Il contributo, di cui alla presente misura, non potrà essere erogato per più di una volta al medesimo beneficiario che ne abbia già usufruito per morosità incolpevole determinata dallo stesso evento già dichiarato nella precedente domanda ammessa al contributo.
Art. 9 – Documentazione da allegare alla domanda
Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri, con l'obbligo di restituzione della somma percepita; inoltre - secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 3 D.P.C.M. 221/1999 e dall’art. 71
D.P.R. 445/2000 - verranno eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equipollente, a pena di nullità;
2. per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia del titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo, è necessario allegare copia della relativa richiesta);
3. copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
4. copia dell’intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
5. copia di tutti i documenti comprovanti lo stato del procedimento di sfratto al momento della presentazione dell'istanza e l’ammontare complessivo della morosità (ad es. convalida, significazione, ecc.);
6. documenti comprovanti il possesso delle condizioni d’incolpevolezza della morosità di cui all’art. 1; i documenti devono consentire di rilevare non solo la causa della morosità incolpevole, ma anche il momento in cui è iniziata, in modo da stabilire la coincidenza temporale della morosità con la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• in caso di lavoratori dipendenti:
◦ buste paga (buste paga dei 3 mesi antecedenti l'insorgere della morosità e dei tre mesi successivi all'insorgere della stessa);
◦ documentazione relativa al licenziamento;
◦ documentazione relativa alle dimissioni per giusta causa;
◦ documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la riduzione dell'orario di lavoro con corrispondente diminuzione dell'importo della retribuzione;
◦ documentazione attestante lo stato di cassa integrazione con indicazione dell'ente
previdenziale che la eroga, nonché dell'ammontare dell'importo percepito; in tal caso non sono ammessi estratti di conti corrente bancari e/o postali a dimostrazione degli importi percepiti.
• in caso di lavoratori autonomi: presentazione di bilanci o documentazione equivalente che attesti la riduzione dell'attività dell'impresa o professionale, con corrispondente riduzione delle entrate
• in caso di riduzione del reddito dovuta a spese per motivi di salute: fatture, attestazioni o documentazione equivalente in cui siano riportati i dati identificativi del componente o dei componenti del nucleo familiare per cui le spese sono state sostenute.
• in caso di riduzione del reddito dovuta abbandono dell'alloggio da parte di uno o più componenti del nucleo familiare o di uno i più cointestatari del contratto di locazione: documentazione attestante il mutamento della residenza anagrafica o altri documenti comprovanti l'allontanamento
• in caso di riduzione del reddito dovuta abbandono dell'alloggio da parte di uno o più componenti del nucleo familiare o di uno i più cointestatari del contratto di locazione derivante da separazione/divorzio: in caso di separazione, decreto di omologazione della separazione oppure sentenza di separazione; in caso di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza di divorzio o accordo di divorzio;
7. copia della documentazione attestante l'eventuale invalidità di uno dei componenti del nucleo familiare;
8. dichiarazione sottoscritta del locatore (utilizzando gli appositi moduli reperibili nella pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Arezzo):
• contributo per il CASO A): di disponibilità a sanare la morosità incolpevole con contestuale rinuncia all’esecuzione dello sfratto ed a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso in cambio del contributo – MODULO A);
• contributo per il CASO B): di disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione dello sfratto per un periodo minimo di 6 mesi in cambio del contributo – MODULO B);
• contributo per il CASO C): di quantificazione della cauzione da versare per il nuovo
contratto di locazione, pari ad un importo massimo di tre mensilità e, comunque, per la somma massima di € 2.000,00 – MODULO C);
• contributo per il CASO D): di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato – MODULO D).
Le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente.
Limitatamente alle dichiarazioni relative ai casi C e D, queste possono essere integrate dopo che la domanda venga valutata ammissibile dalla Commissione interna.
Art. 10 – Informativa ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”
Titolare, finalità e base giuridica
Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 – Xxxxxx; PEC: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; centralino: x00 00000000), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la richiesta di contributo del Fondo nazionale morosità incolpevole secondo quanto previsto dal DM 30 marzo 2016 e dall'Avviso pubblico del Comune di Arezzo approvato con provvedimento n. 283/2019 ed, in particolare, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di dar seguito alla richiesta di contributo per morosità incolpevole.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all’indirizzo xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 si comunica ai richiedenti che il procedimento oggetto del presente avviso decorre dalla data di protocollo della singola istanza e che:
1. l’amministrazione procedente è il Comune di Arezzo;
2. oggetto del procedimento è l’erogazione di un contributo nazionale finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016, D. M. 1 agosto 2017, D.M. 31/5/2019.
3. il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo;
4. il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni, che prende avvio dall’istanza del cittadino e si conclude con la comunicazione di ammissibilità al contributo ovvero con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i.);
5. l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Servizi Sociali, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x. 0 Xxxxxx.
Art. 12 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa sopra elencata.
Il Direttore Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx